Ordinanza cautelare 15 luglio 2023
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01149/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01278/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carpani, Monica Luraschi, con domicilio eletto presso lo studio Monica Luraschi in Como, via Dante Alighieri n. 14;
contro
U.T.G. - Prefettura di Como e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del Decreto emesso dal Sig. Prefetto della Provincia di COMO, notificato a mani del sig. -OMISSIS- dalla Legione Carabinieri Lombardia Stazione di -OMISSIS- -OMISSIS- il 17.04.2023 con cui si dispone: <è vietata al Sig. -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni. Di conseguenza, tutte le armi e munizioni di cui il predetto sia eventualmente in possesso dovranno essere ritirate, ed entro il termine di giorni centocinquanta dalla data di notifica del presente provvedimento, essere alienate o affidate a persona che possa detenerle o versate al III° Centro Rifornimento e Mantenimento di -OMISSIS-, ai sensi dell''art. 6, ultimo comma della legge 22.05.1975, n. 152.> e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi il verbale di ritiro armi e licenza porto arma corta uso difesa personale in pari data e gli atti adottati all''esito dell''istruttoria allo stato ignoti, ma richiamati per relationem dal provvedimento e lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TO Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dal Prefetto di Como , per omessa custodia di armi e munizionamento (art. 20 della L. 110/75), in quanto subiva il
furto dello zaino - contenente oltre a vari oggetti personali anche ad una pistola con relativo munizionamento, regolarmente detenuta – lasciato all’interno della propria autovettura parcheggiata in una pubblica via.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione e falsa applicazione artt. 11, 39 e 43 tulps. - id est R.d. 773/1931; violazione di norme procedimentali: artt. 7, 8, 10 e 21 octies l. 241/90.
Con tale motivo il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
2) Eccesso di potere: difetto di istruttoria; mancata o incompleta acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari per valutare la situazione oggetto del provvedimento.
Il ricorrente lamenta che la Prefettura non abbia condotto accertamenti sulla personalità dell’interessato, la cui precedente affidabilità non è stata posta in discussione, tantomeno da un solo fatto.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Come chiarito dalla giurisprudenza (C.G.R.S. 07/10/2022 n. 1011) “ in linea generale e per costante giurisprudenza, a prescindere dalla pendenza o meno di un giudizio penale, il Prefetto gode comunque di ampia discrezionalità in materia di armi, a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. III, n. 4420 del 2022), potendo vietarne la detenzione nei confronti delle persone riguardo alle quali non sussista “la completa e perfetta sicurezza circa il buon uso” (Cons. Stato, sez. III, n. 5200 del 2022), tenuto conto che la capacità di abuso di cui all’art. 39 del regio decreto n. 773/1931 “delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell'Amministrazione - sindacabile, come tutte le valutazioni amministrative espressive della discrezionalità amministrativa di cui esse dispone in vista dell'ottimale perseguimento dell'interesse pubblico, nei limiti in cui lo stesso sia inficiato da profili di palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - sono sintomatiche della inaffidabilità dell'interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito” (Cons. Stato, sez. III, n. 3331 del 2022); inoltre non è nemmeno necessario accertare un concreto abuso delle armi, essendo sufficiente “che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, in virtù di un apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente” (Cons. Stato, sez. III, n. 2759 del 2022; conforme Cons. Stato, sez. III, n. 6614 del 2020) ”.
Inoltre secondo una consolidata giurisprudenza, in materia di armi, onde evitare il pericolo che la disponibilità delle stesse venga data ad un soggetto che non sia in grado di garantirne il corretto uso, la legislazione affida all’autorità di P.S. il compito di valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione della stessa, in quanto la misura persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza. Ne consegue che, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare dell’autorizzazione a detenere armi, deve essere assolutamente esente da mende o da indizi negativi e assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso, escludendo che vi possa essere pericolo di abusi. Pertanto, come nel caso del ricorrente, qualunque elemento di pericolo giustifica l’esercizio del potere riconosciuto all’autorità di P.S.
2.2 Nel caso di specie, dall’esame della documentazione versata in atti, anche alla luce dell’istruttoria compiuta dall’amministrazione, è emersa la negligenza dell’odierno ricorrente nella custodia delle armi, come si desume dalla ricostruzione dei fatti non contestata dalle parti.
Rispetto a tali fatti il Collegio ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento non fosse necessaria in quanto i fatti sono chiari sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Infatti la situazione che ha cagionato il ritiro ed il fatto che il ricorrente non è stato destinatario di altri provvedimenti o di qualsiasi segnalazione era ben conosciuta dall’amministrazione, che aveva tutti gli elementi per accertare autonomamente tali condizioni.
Ne consegue che risulta applicabile l‘art. 21 octies comma 2 primo periodo della legge n. 241 del 1990 prevede che “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
2.3 Per quanto attiene alla valutazione del fatto occorre rammentare che nell’ottica dell’anticipazione della tutela alla mera soglia del pericolo di abuso delle armi che il Legislatore, con l’art. 20 bis della Legge 18 aprile 1975 n. 110, ha introdotto il reato di omessa custodia di armi, fattispecie di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni (cfr. Cassazione penale sez. I, 7 maggio 2019, n. 29849).
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che il provvedimento individua con chiarezza il presupposto di fatto (l’abbandono dell’arma in auto), lo qualifica giuridicamente in termini di venir meno del requisito di affidabilità e di potenziale capacità di abuso, e lo riconduce correttamente all'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S.. L'Amministrazione ha esercitato legittimamente la propria ampia discrezionalità, operando un bilanciamento tra l'interesse del privato alla detenzione dell'arma e l'interesse pubblico preminente alla sicurezza e all'incolumità della collettività. La scelta di far prevalere quest'ultimo, a fronte di una condotta di oggettiva e manifesta gravità, non appare quindi illogica, irragionevole o arbitraria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI UE, Presidente
TO Di IO, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Di IO | NI UE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.