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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/07/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 436/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 170 DPR 115/2002 e art. 281-decies c.p.c. depositato il 6.03.2025
l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto emesso il 4.02.2025, Parte_1
depositato in cancelleria in data 6.02.2025 e comunicato in pari data, con il quale le era stato riconosciuto il complessivo importo di euro 200,00 per l'attività difensiva prestata in favore di , imputato nel procedimento penale avente n. 4312/2014 CP_2
R.G.N.R. – 412/2018 R.G. TRIB., conclusosi all'udienza del 2/10/2023 con sentenza ex. art. 420 quater c.p.p. di non doversi procedere per irreperibilità dell'imputato.
La ricorrente ha dedotto quali motivi di impugnazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 D.P.R. 115/02 – 4 e 12 comma 1° Lett. d) D.M. 55/14 per aver il Giudice liquidato un importo al di sotto dei minimi tariffari.
Ha concluso chiedendo di “in riforma del decreto opposto, liquidare in favore dell'avv.
a titolo di compenso per l'attività professionale prestata quale Parte_1
difensore d'ufficio del sig. nato in [...] il [...], imputato CP_2
nel procedimento penale n. 4312/2014 R.G.N.R. - n. 412/2018 Trib, la somma complessiva di €. 630,67=, corrispondente ai minimi tabellari cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022 per le fasi “ studio” e “ decisoria ” e già decurtata in misura 1/3 ex art.
106 bis Dpr 115/2002, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, come da istanza di liquidazione depositata;
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 29.04.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 25.06.2025 ritenendo questo Presidente la causa matura per la decisione, il procuratore ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e il
Presidente si riservava per il deposito della sentenza.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto “entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così, Cass.
n°27418/2017), deve ritenersi fondato e va accolto.
Ed infatti, vale il principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime”
(Cass. 2 dicembre 2020 n. 31404, in precedenza nello stesso senso Cass. 12 dicembre
2011 n. 26643).
Nondimeno, anche di recente, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
29184 del 20/10/2023, Rv. 669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd. Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e che non vi sono elementi da cui desumere una particolare complessità delle questioni giuridiche o fattuali in quella sede affrontate, (procedimento conclusosi con sentenza resa ex. art. 429 quater c.p.p.) in riforma del gravato provvedimento, considerata anche la domanda della parte (come da istanza di liquidazione), per la fase di studio deve essere liquidata la somma di € 237,00 e per quella decisoria la somma di euro 709,00 quindi la complessiva somma di € 946,00 per compenso, cui va applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis TUSG, e pertanto complessivi euro 630,67 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione
(quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, non esistendo un diritto ai medi (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017,
n. 2386) e comunque attesa la semplicità dell'attività, stante la semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 436/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di imputato nel Parte_1 CP_2
procedimento penale avente n. 4312/2014 R.G.N.R. – 412/2018 RG. TRIB. la somma di € 630,67, per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2. condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 97,00 per esborsi documentati ed in € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 23/07/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 436/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) in proprio ex. art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 170 DPR 115/2002 e art. 281-decies c.p.c. depositato il 6.03.2025
l'avv. ha proposto opposizione avverso il decreto emesso il 4.02.2025, Parte_1
depositato in cancelleria in data 6.02.2025 e comunicato in pari data, con il quale le era stato riconosciuto il complessivo importo di euro 200,00 per l'attività difensiva prestata in favore di , imputato nel procedimento penale avente n. 4312/2014 CP_2
R.G.N.R. – 412/2018 R.G. TRIB., conclusosi all'udienza del 2/10/2023 con sentenza ex. art. 420 quater c.p.p. di non doversi procedere per irreperibilità dell'imputato.
La ricorrente ha dedotto quali motivi di impugnazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 D.P.R. 115/02 – 4 e 12 comma 1° Lett. d) D.M. 55/14 per aver il Giudice liquidato un importo al di sotto dei minimi tariffari.
Ha concluso chiedendo di “in riforma del decreto opposto, liquidare in favore dell'avv.
a titolo di compenso per l'attività professionale prestata quale Parte_1
difensore d'ufficio del sig. nato in [...] il [...], imputato CP_2
nel procedimento penale n. 4312/2014 R.G.N.R. - n. 412/2018 Trib, la somma complessiva di €. 630,67=, corrispondente ai minimi tabellari cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022 per le fasi “ studio” e “ decisoria ” e già decurtata in misura 1/3 ex art.
106 bis Dpr 115/2002, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, come da istanza di liquidazione depositata;
Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 29.04.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 25.06.2025 ritenendo questo Presidente la causa matura per la decisione, il procuratore ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e il
Presidente si riservava per il deposito della sentenza.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto “entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così, Cass.
n°27418/2017), deve ritenersi fondato e va accolto.
Ed infatti, vale il principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime”
(Cass. 2 dicembre 2020 n. 31404, in precedenza nello stesso senso Cass. 12 dicembre
2011 n. 26643).
Nondimeno, anche di recente, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
29184 del 20/10/2023, Rv. 669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd. Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e che non vi sono elementi da cui desumere una particolare complessità delle questioni giuridiche o fattuali in quella sede affrontate, (procedimento conclusosi con sentenza resa ex. art. 429 quater c.p.p.) in riforma del gravato provvedimento, considerata anche la domanda della parte (come da istanza di liquidazione), per la fase di studio deve essere liquidata la somma di € 237,00 e per quella decisoria la somma di euro 709,00 quindi la complessiva somma di € 946,00 per compenso, cui va applicata la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis TUSG, e pertanto complessivi euro 630,67 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione
(quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, non esistendo un diritto ai medi (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017,
n. 2386) e comunque attesa la semplicità dell'attività, stante la semplificazione del rito.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 436/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di imputato nel Parte_1 CP_2
procedimento penale avente n. 4312/2014 R.G.N.R. – 412/2018 RG. TRIB. la somma di € 630,67, per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2. condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 97,00 per esborsi documentati ed in € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 23/07/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'