Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 134/2025
Il Giudice Istruttore, letti gli atti ed esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva assunta all' udienza del 13.03.2025, sulla richiesta ex art. 700 cpc proposta dal (CF sito in Parte_1 P.IVA_1
Latina, via Monte Carlo 32 in persona dell'Amministratore Sig. (CF Parte_2
) nei confronti di amministratrice uscente,, avente ad oggetto la C.F._1 Controparte_1 restituzione della documentazione condominiale, contabile e fiscale ancora in possesso di quest' ultima nella qualità di amministratore uscente del ricorrente;
Parte_1
rilevato che l' eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente è infondata atteso che ad agire in giudizio è il Condominio, in persona del suo amministratore l.r., Sig.
( persona fisica) il quale legittimamente, in qualità di rappresentante del Condominio ha Parte_2 conferito il mandato professionale in favore del difensore, lo è privo di un' autonoma Controparte_2 entità giuridica;
rilevato che, sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorrente ha dimostrato la sua nomina di amministratore del condominio Lotto 6 Scala 1 ( cfr. Verbale Assemblea Condominiale del Pt_1
27.06.2024 e Verbale dell' 11.10.2024); prova documentale è stata fornita altresì in relazione alle dedotte numerose diffide inviate alla resistente finalizzate alla restituzione della documentazione condominiale contabile e fiscale condominiale di cui al ricorso, alle quali è stato dato parziale riscontro solo con il passaggio di consegne del 23.10.2024 cui integralmente si rimanda in merito alla documentazione consegnata ed in parte, in corso di causa, mediante allegazione alla comparsa rendiconti consuntivi del 2020 e del 2021 (cfr. All. 2 e 3 Comparsa di costituzione e risposta)nonché delle note esplicative dal 2020 al 2024; rilevato che ai sensi dell' art 1129 c.c., nella sua attuale formulazione, l' amministratore è tenuto alla restituzione di tutta la documentazione afferente al condominio ed ai singoli condomini in suo possesso e che tale norma codifica espressamente un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in applicazione dell' art 1713 c.c essendo l' amministratore assimilabile alla figura del mandatario con rappresentanza per conto dei condomini ( Cass. civ. 10815/2000); ritenuto dunque che, in tema di riparto dell' onere della prova ex art 2697 c.c, una volta allegato e provato da parte del la revoca del mandato all' amministratore uscente ( nonché la nomina di un Parte_1 nuovo amministratore, allegato altresì l' inadempimento della controparte in relazione agli obblighi restitutori della documentazione condominiale, vertendosi in materia contrattuale atteso che il rapporto è assimilabile al mandato, sarebbe spettato all' amministratore uscente dimostrare il proprio adempimento); ritenuto in particolare che la resistente ha omesso di consegnare la seguente documentazione: 1) Il registro di nomina e revoca amministratore con i relativi verbali muniti di preventivi accettati e sottoscritti;
2) Il registro di contabilità dal 2020 al 2024; 3) Il registro dei verbali dal 10.10.2020 fino al 26.06.2024 ; 4) Bilanci preventivi ordinari e straordinari dal 2020 al 2024 approvati;
5) 5) Rendiconti consuntivi approvati nel corso degli anni corredati da nota esplicativa della gestione con l' eccezione della produzione dei consuntivi del 2020 e del 2021 (cfr. All. 2 e 3 Comparsa di costituzione e risposta)nonché delle note esplicative dal 2020 al 2024; 6) Originali dei contratti di fornitura dell'energia elettrica;
; 7) Il conto economico relativo ai rendiconti consuntivi del 2023 e 2024; 8) Copia delle fatture per l'attività svolta dall'amministratore già pagate e quelle da saldare;
9) Fatture pagate ai fornitori non presenti nel cassetto
10) Contratto e l'informativa Privacy del condominio;
11) Contratto per il servizio di pulizia del condominio;
12) Estratti del conto corrente bancario;
13) Fatture da pagare e i modelli F24 anch'essi per il pagamento di imposte e/o ritenute d'acconto e le Certificazioni Uniche (CU con relativo protocollo dell'Agenzia delle Entrate);14) Fatture inerenti agli interventi effettuati sul condominio cui si fa riferimento nel rendiconto consuntivo 2023 prendendo atto sul punto dell' allegazione della quietanza di pagamento relativa all' esecuzione di taluni lavori allegata alla comparsa e che dà atto di un pagamento in contanti, non autorizzato;
rilevato che gli estratti del conto corrente potranno essere richiesti dal all' Istituto di Credito Parte_1 contraente, relativamente agli ultimi dieci anni, essendo ai sensi dell' art 119 TUB tenuta la alla CP_3 relativa produzione;
rilevato che, sotto il profilo del periculum in mora, va osservato che la richiesta di una misura cautelare è funzionale alla tutela di un diritto sostanziale della parte ricorrente che rischi di essere pregiudicato nelle more della definizione del giudizio volto alla tutela di quel diritto in via ordinaria, diritto sostanziale il cui pericolo di pregiudizio deve essere imminente ed irreparabile ai fini della concessione, in particolare, di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; nel caso di specie, in materia di amministrazione di condominio, la mancata consegna da parte del precedente amministratore dei documenti contabili fiscali e condominiali paralizza la corretta e compiuta gestione amministrativa del , tenuto conto Parte_1 anche degli adempimenti fiscali che gravano sulle persone giuridiche, in vista di eventuali controlli sulla regolare tenuta dei documenti fiscali da parte delle autorità competenti, impedendo altresì al suo nuovo amministratore di conoscere compiutamente la situazione contabile. Pertanto, è almeno in astratto ravvisabile il dedotto pericolo derivante dalla mancata disponibilità della documentazione contabile, con grave pregiudizio per lo stesso ed i suoi condomini non agevolmente commisurabile né Parte_1 dunque facilmente riparabile, se non altro per la possibilità che essa determini una situazione di impasse durevole nel tempo e non facilmente superabile;
rilevato che il ricorrente ha dimostrato, l' effettiva sussistenza di concrete difficoltà gestorie da parte del nuovo amministratore, evidenziate dall' impossibilità di volturazione delle utenze in assenza dei relativi contratti, dalle diffide oggettivamente non riscontrabili e verificabili in assenza della documentazione oggetto della richiesta di ostensione, come l' allegato sollecito pagamento servizio di pulizia per prestazioni risalenti anche all' anno 2020, di cui non è prodotto in atti né il contratto né le fatture di cui è stato chiesto il saldo, così come la stessa richiesta di pagamento dell' amministratore uscente di pagamento delle proprie competenze in assenza del verbale assembleare che approva e quantifica il corrispettivo, non potrà essere onorato;
ritenuto pertanto il ricorso meritevole di accoglimento con regolazione delle spese processuali secondo soccombenza;
rilevato che non sussistono i presupposti di cui all' art 614 bis cpc attesa la natura cautelare del presente giudizio atteso che le misure di coercizione indiretta ad avviso dello scrivente presuppongono una pronuncia di condanna all' esito di un giudizio a cognizione piena, stante la difficile ripetibilità delle somme eventualmente sborsate in caso di revoca della condanna “principale”;
PQM
Accoglie il ricorso e, per l' effetto ordina alla resistente l' immediata restituzione al Controparte_1
(CF sito in Latina, via Monte Carlo 32 in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Sig. (CF ) di tutta la Parte_2 C.F._1 documentazione contabile e fiscale afferente la gestione condominiale, ancora in suo possesso ed in particolare:- 1) Il registro di nomina e revoca amministratore con i relativi verbali muniti di preventivi accettati e sottoscritti;
2) Il registro di contabilità dal 2020 al 2024; 3) Il registro dei verbali dal 10.10.2020 fino al 26.06.2024 ; 4) 4 Bilanci preventivi ordinari e straordinari dal 2020 al 2024 approvati;
5) Rendiconti consuntivi approvati nel corso degli anni corredati da nota esplicativa della gestione con l' eccezione della produzione dei consuntivi del 2020 e del 2021 (cfr. All. 2 e 3 Comparsa di costituzione e risposta)nonché delle note esplicative dal 2020 al 2024; 6) Originali dei contratti di fornitura dell'energia elettrica;
; 7) Il conto economico relativo ai rendiconti consuntivi del 2023 e 2024; 8) Copia delle fatture per l'attività svolta dall'amministratore già pagate e quelle da saldare;
9) Fatture pagate ai fornitori non presenti nel cassetto fiscale;
10) Contratto e l'informativa Privacy del condominio;
11) Contratto per il servizio di pulizia del condominio;
12) Fatture da pagare e i modelli F24 anch'essi per il pagamento di imposte e/o ritenute d'acconto e le Certificazioni Uniche (CU con relativo protocollo dell'Agenzia delle Entrate);13) Fatture inerenti agli interventi effettuati sul condominio cui si fa riferimento nel rendiconto consuntivo 2023 prendendo atto sul punto dell' allegazione della quietanza di pagamento relativa all' esecuzione di taluni lavori allegata alla comparsa e che dà atto di un pagamento in contanti, non autorizzato;
Condanna la resistente al pagamento in favore del delle spese processuali pari ad Parte_3
€ 290,00 per esborsi ed € 900,00 per competenze oltre accessori di legge.
Latina, 14.03.2025
IL Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli