Art. 29.
Il personale dei ruoli, aggiunti istituiti a norma dell' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui ai quadri annessi alla presente legge, e' collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con decorrenza dal 1 febbraio 1962.
Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti - intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi dei precedenti articoli 24, 26 e 27 primo comma - conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata, nei ruoli di provenienza.
Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di meta' delle vacanze successive.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il ruolo aggiunto a quello della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, e' considerato corrispondente anche al ruolo di cui agli annessi quadri IV e VIII tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono detti quadri IV e VIII.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sara' inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa presente legge. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avra' la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potra', comunque, essere anteriore alla data di entrata in vigore della medesima presente legge.
Nei ruoli organici delle Ragionerie provinciali dello Stato e' altresi' collocato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti il personale dei ruoli aggiunti degli uffici provinciali del Tesoro addetto ai servizi danni di guerra di tali Ragionerie provinciali dello Stato.
Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 33 siano in possesso dell'anzianita' richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per le promozioni a direttore di sezione ed a vice direttore di ragioneria o primo segretario, nonche' ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozioni a primo archivista o primo ufficiale di ragioneria e ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianita' si intende posseduta, per gli stessi fili, dagli impiegati di cui al precedente secondo comma, gia' appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo gli interessati dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e' ridotto, a domanda, della meta.
Il personale dei ruoli, aggiunti istituiti a norma dell' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui ai quadri annessi alla presente legge, e' collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con decorrenza dal 1 febbraio 1962.
Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti - intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi dei precedenti articoli 24, 26 e 27 primo comma - conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata, nei ruoli di provenienza.
Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di meta' delle vacanze successive.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il ruolo aggiunto a quello della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, e' considerato corrispondente anche al ruolo di cui agli annessi quadri IV e VIII tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono detti quadri IV e VIII.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sara' inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa presente legge. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avra' la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potra', comunque, essere anteriore alla data di entrata in vigore della medesima presente legge.
Nei ruoli organici delle Ragionerie provinciali dello Stato e' altresi' collocato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti il personale dei ruoli aggiunti degli uffici provinciali del Tesoro addetto ai servizi danni di guerra di tali Ragionerie provinciali dello Stato.
Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 33 siano in possesso dell'anzianita' richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per le promozioni a direttore di sezione ed a vice direttore di ragioneria o primo segretario, nonche' ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozioni a primo archivista o primo ufficiale di ragioneria e ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianita' si intende posseduta, per gli stessi fili, dagli impiegati di cui al precedente secondo comma, gia' appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo gli interessati dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e' ridotto, a domanda, della meta.