Articolo 1107 del Codice civile
Articolo 1106Articolo 1108
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19 aprile 1942
Art. 1107.

(Impugnazione del regolamento).

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti puo' impugnare davanti all'autorita' giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la deliberazione. L'autorita' giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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