Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2397/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MAUCERI ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ARMOCIDA GIUSEPPE presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Cessazione effetti civili del matrimonio”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.c., le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: “1) Dato atto della cessazione della comunione di vita spirituale e materiale fra i coniugi e nonché della ricorrenza Parte_1 Controparte_1 delle condizioni previste dalla Legge 898/1970 come da ultimo modificata dalla Legge n. 55/2015, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Ispra
(Va) 15 settembre 2007, trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune –
Atto di matrimonio – anno 2007 - n. 10 – Parte II – Serie A –, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
pagina 1 di 7
3) confermare l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli minori e con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre nell'immobile di CA (Va) via Manzoni n. 35 anche ai fini della residenza anagrafica;
la responsabilità genitoriale sarà invece esercitata in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro dei genitori;
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, secondo le seguenti modalità:
- il padre e la madre terranno alternativamente i figli un week-end ogni 15 giorni. Precisamente, i figli trascorreranno con il padre due fine settimana al mese con le seguenti modalità: a week end alternati il padre andrà a prendere i figli il venerdì all'uscita dalla scuola e riportandoli alla madre presso la casa di abitazione la domenica alle ore 20,00 (21,00 orario da intendere nel periodo estivo). Il tutto comunque sempre compatibilmente alle esigenze di vita dei minori e dei genitori.
- Il padre potrà trascorrere le seguenti giornate e serate infrasettimanali con i figli: il giovedì il padre andrà a prendere i figli al termine della scuola o eventuale altra attività extrascolastica dagli stessi frequentata e li riporterà a casa alle 21,00, con scorrimento in altro giorno feriale laddove il padre, per impedimenti di natura lavorativa, non possa esercitare il diritto nella giornata indicata;
ciò compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con gli impegni lavorativi dei genitori.
In caso di anticipo o ritardo, con riferimento ai predetti tempi di permanenza dei figli minori con il padre, entrambi i genitori, ovviamente, avranno l'onere di informarsi reciprocamente in caso di ritardi o qualsivoglia altro impedimento.
Garantire, in ogni caso, alla madre e al padre un contatto telefonico quotidiano allorquando i figli sono con l'uno o con l'altro genitore senza alcuna interferenza;
durante le vacanze estive (periodo luglio/settembre) il padre potrà tenere con sé i figli nei mesi di luglio, agosto o settembre, quindi giorni anche non continuativi con un genitore e quindici giorni anche non continuativi con l'altro.
Tali periodi saranno concordati fra le parti e reciprocamente comunicati nel dettaglio entro il 31 maggio di ogni anno, sempre tenendo in considerazione i desideri e le esigenze di vita dei minori.
Durante i periodi di vacanza, entrambi i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e il luogo della struttura di villeggiatura dei bambini, e un recapito telefonico che resti sempre attivo al fine di garantire al genitore assente un quotidiano contatto telefonico con i figli.
I genitori saranno impegnati, altresì, a comunicarsi 24 ore prima eventuali impedimenti che non consentissero il rispetto delle modalità di visita concordate (es. prolungamento di qualche giorno di vacanza, orari diversi da quelli previsti per il rientro, etc.).
pagina 2 di 7 I genitori si impegnano a condurre i figli in viaggi all'estero diretti unicamente verso mete non implicanti rischio per la sicurezza e la salute dei minori. Gli stessi si impegneranno a comunicare sempre il luogo di vacanza e di soggiorno, mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località con i minori. In ogni caso, ogni viaggio di durata superiore ai due giorni dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione fra i genitori.
Per quanto concerne le vacanze Natalizie i figli le trascorreranno in due periodi distinti ad anni alternati l'uno dal 24 al 31 dicembre ad ore 16,00, l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Poiché il
25 dicembre risulta il compleanno di i genitori, a seconda del periodo di assegnazione e ad Per_1 anni alterni con tale periodo, trascorreranno per colui che non gode di tale presenza, il 25 dicembre dalle ore 16 al mattino successivo del 26 con l'altro genitore, tanto da permettere lo scambio di regali natalizi ed i festeggiamenti del compleanno.
Durante il periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo compreso dal venerdì Santo ad ore 10 al giorno di Pasqua ad ore 16,00 con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al giorno del rientro a scuola con l'altro genitore.
▪ ponti, ulteriori festività civili e religiose (Carnevale, 25 Aprile, 1^ Maggio, 2 Giugno, patrono) seguiranno il programma del calendario visite oppure potranno essere organizzate fra i genitori di volta in volta garantendo tempi di permanenza paritari dei figli presso di loro, comunque sempre nel rispetto dei loro impegni di studio, sportivi e sociali.
▪ i figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori: la giornata sarà suddivisa in porzioni temporali tendenzialmente uguali. Il giorno del compleanno rispettivamente del padre e della madre questi potrà vedere i figli per tutto il giorno in deroga al calendario di vista, sempre compatibilmente agli impegni degli stessi e agli impegni lavorativi dei genitori.
5) Nell'ambito della suddetta regolamentazione dei rapporti padre figli, per quanto riguarda la figlia maggiore in ragione delle esigenze di quest'ultima e dei suoi desideri, padre e figlia Per_1 potranno determinarsi direttamente secondo tempi e modalità libere e diverse che padre e figlia determineranno direttamente.
6) disporre a carico del la corresponsione a della somma mensile Controparte_1 Parte_1 di € 750,00.= (Euro settecentocinquanta/00.=) (€ 375,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e entro il giorno 10 di ogni mese – a far tempo dal deposito Per_1 Per_2 del presente Ricorso – mediante bonifico bancario alle coordinate della a lui già note;
il Pt_1 predetto importo dovrà essere rivalutato di anno in anno, secondo gli indici Istat (1^ rivalutazione marzo 2026).
7) disporre la corresponsione dell'assegno unico universale (A.U.U) in favore della nella Pt_1 misura del 100%;
8) stabilire che le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, spese di cui alle Linee
Guida in adozione presso il Tribunale di Varese, siano ripartite, a far tempo dalla data di deposito del presente ricorso, fra i genitori nella misura pari al 50% ciascuno.
pagina 3 di 7 In ogni caso il padre e la madre concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese scolastiche, comprese le spese per il servizio di mensa e quelle per almeno un'attività sportiva. Il padre e la madre concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra-scolastiche, ludiche, ricreative, religiose, di vestiario (limitatamente ad un cambio stagionale a figlio), alle spese straordinarie non prevedibili e alle spese mediche non mutuabili (o non coperte da assicurazioni). Le predette spese dovranno essere successivamente documentate da parte del genitore che le abbia sostenute. Per spese di importo superiore alla soglia di Euro 150,00 sarà necessaria la condivisione preventiva da parte dell'altro coniuge se non previste nel Protocollo del
Tribunale di Varese.
9) confermare in favore della la detrazione delle spese straordinarie ai fini fiscali (Irpef) Pt_1 nella misura del 100% e così, nella medesima percentuale, la deduzione per i figli a carico;
10) disporre in via alternativa e congiunta, al fine di agevolare le necessità della minore Per_1 ex art. 33 comma 3 in favore di entrambi i genitori, le agevolazioni previste dalla Legge 104.
11) disporre che l'indennità percepita dai figli a seguito della riconosciuta invalidità, continuerà ad essere accantonata sul conto corrente a loro intestato il cui Iban noto alle parti.
12) disporre che i genitori reciprocamente si presteranno prontamente, senza eccezione alcuna, alla sottoscrizione di autorizzazioni, consensi informati, moduli, avvisi di ricezione di qualsiasi atto connessi con gli aspetti scolastici, sportivi, sanitari dei figli minori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ci si riferisce a tutte le comunicazioni scolastiche, piccole gite, uscite scolastiche anticipate, visite mediche (specialistiche e/o psicologiche, partecipazioni ad attività sportive).
13) i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
14) nulla disporre a titolo di assegno divorzile, mantenimento o alimentare reciprocamente a carico di e di svolgendo entrambi attività lavorativa ed essendo Parte_1 Controparte_1 entrambi economicamente autosufficienti;
15) Le parti danno atto che ad esito dell'udienza di comparizione davanti al Giudice hanno concordemente deciso di intraprendere un percorso di con la dott.ssa di Varese per Pt_2 Per_3 cui è già stato fissato il primo incontro e si impegnano a prendervi parte per individuare modalità di confronto che siano volte a salvaguardare il benessere e la serenità dei minori nonché consentire una migliore comunicazione tra loro nell'interesse precipuo dei figli e per agevolare la discussione con riguardo difficoltà dei figli in modo da condividerne l'approccio e le strategie di soluzione.
15) confermare l'assenso di e al rilascio o al rinnovo dei Parte_1 Controparte_1 passaporti e/o carte di identità valide per sé e per i figli minori;
16) spese compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 7 Con ricorso depositato telematicamente in data 13/11/2024 conveniva in Parte_1 giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
• di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. in data Controparte_1
15/09/2007, in Ispra (Va) come da atto di matrimonio n. 10, parte II, Serie A, anno 2007;
• da detta unione sono nate le figlie (Varese, 25/12/2009) e Persona_4 Per_5
(Varese, 20/10/2015);
[...]
• nel corso degli anni la relazione coniugale si era deteriorata, fino al punto che era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale;
• di essersi separata consensualmente con il sig. comparendo entrambi Controparte_1 avanti al Presidente del Tribunale di Varese in data 27/09/2021. La separazione veniva omologata con decreto emesso il 2/12/2021 e depositato in data 3/12/2021 (omologa n. 454/2021-RG
2000/2021);
• di vedersi costretta a depositare il ricorso giudiziale in oggetto, in quanto vani sono stati i tentativi di raggiugere un accordo con il sig. il quale nel corso tempo ha dimostrato di CP_1 essere poco sensibile e collaborativo nel comprendere che le differenti esigenze dei figli legate all'età, soprattutto per quanto riguarda e le problematiche di salute della moglie potessero Per_1 portare alla modifica parziale degli accordi presi in separazione.
Ciò posto ricorreva al Tribunale di Varese per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con celebrato in Ispra (Va) in data Controparte_1
15/09/2007 - con atto iscritto presso i Registri dello Stato civile del Comune di Ispra, anno 2007 al n. 10 Parte II Serie A.
In relazione alle condizioni personali, chiedeva di confermare l'affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato nel ricorso;
l'assegnazione della casa coniugale a favore di sé. Sotto il profilo economico, la ricorrente insisteva affinché fosse disposto a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 850,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore con corresponsione dell'AU al 100% a favore della madre, mentre nulla per il mantenimento reciproco dei genitori essendo economicamente autosufficienti. Precisava altre richieste indicate nel ricorso e infine articolava le istanze istruttorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/01/2025, si costituiva in giudizio deducendo che il mancato accordo in sede di divorzio sia dovuto Controparte_1 al comportamento poco collaborativo della ricorrente la quale, con assurde ingerenze, pretendeva di controllare il rapporto tra padre e figli, imponendo le sue richieste. Sottolineava di aver una buona relazione con i figli e auspicava che il suo diritto di visita fosse regolamentato in modo da assicurare un proficuo rapporto con essi, senza impedimenti della madre.
Tanto premesso, aderiva quindi alla domanda di divorzio. Sotto il profilo personale, chiedeva di disporre l'affidamento congiunto della prole con collocamento prevalente presso la pagina 5 di 7 madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario indicato in comparsa, assegnando la residenza coniugale alla moglie. Per quanto riguarda l'aspetto economico, chiedeva di porre a suo carico un contributo al mantenimento dei figli pari alla somma di € 700,00 oltre al
50% delle spese straordinarie e la corresponsione dell'AU al 100% in favore della moglie. Per il resto aderiva alle clausole precisate da controparte e formulava le proprie istanze istruttorie.
All'udienza del 18/02/2025, venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
quindi il Giudice formulava una proposta conciliativa a seguito della quale le parti davano atto della disponibilità di aderire alla proposta, pur chiedendo un rinvio per verificare la possibilità di integrare l'accordo con alcune questioni ulteriori. Il Giudice, dato atto, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti allo stato in conformità alle condizioni di separazione, fissando un termine per il deposito di note scritte che venivano tempestivamente depositate e con le quali le parti, precisate le conclusioni congiunte, chiedevano la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con provvedimento ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
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La domanda di cessazione effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in data 15/09/2007, in Ispra (Va) come da atto di matrimonio n. 10, parte II,
Serie A, anno 2007.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data
27/09/2021 per la separazione personale.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire ai figli minori (25/12/2009) e Persona_4 Persona_5
(20/10/2015) l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
pagina 6 di 7 Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Pt_1
(C.F. ) nata a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio
[...] C.F._2 celebrato tra i coniugi in data 15/09/2007, in Ispra (Va) come da atto di matrimonio n. 10, parte II,
Serie A, anno 2007, alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe riportate;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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