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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del dì 11 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4361 /2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Via Federico De Roberto 7, Parte_1 cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato AR Palazzolo
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi
MA, AR RO BA e LI ZZ;
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di Indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 2.05.2024, ha impugnato la nota ricevuta il 11.4.2024, con la quale l' comunicava di aver corrisposto per il periodo dal 01/08/2004 al 31/03/2007, un CP_1 pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n.15040454 per un importo complessivo di euro
15.729,87 per i seguenti motivi: - Sono state corrisposte quote di pensione non spettanti in quanto non cumulabili a norma della legge 335/95 con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione VO n.10104848 attraverso una trattenuta per n.72 rate mensili, a partire dalla prima rata utile […]” Ha rappresentato di aver proposto avverso il suddetto provvedimento ricorso amministrativo rimasto senza esito e che già a partire da maggio
2024, siccome risultante dal cedolino di pensione, l'Ente ha intrapreso il recupero, rateale, delle somme. Ritiene la pretesa dell' , illegittima ed ha eccepito in primo luogo l'insussistenza CP_1 dell'indebito. A tal fine ha rappresentato che nella specie il divieto di cumulo non opera stante che le due prestazioni ( e ) venivano riconosciute con diversa decorrenza e, soprattutto, sulla CP_1 CP_2 base di un quadro invalidante diverso. Ha evidenziato che ai sensi della normativa vigente, la pensione CP_ di inabilità, così come l'assegno ordinario d'invalidità, concesso ed erogato dall' non sono cumulabili con la rendita vitalizia , se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza CP_2 della rendita stessa ed ha richiamato l'art. 1, comma 43 della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Quanto al concetto di stesso evento invalidante” ha, rilevato, richiamando i pronunciamenti della Suprema
Corte, che “Il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall' ha solo contribuito al più ampio quadro invalidante CP_2 che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' . Pertanto, presupposto per l'incumulabilità delle CP_1 due prestazioni è l'identicità del requisito sanitario che ha dato luogo al riconoscimento delle due prestazioni. Identicità che nella specie ritiene non ricorrere. Ha inoltre eccepito l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/91, stante la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ritiene che l'asserito errore nella liquidazione di quote di assegno ordinario di invalidità ritenute non cumulabili, sarebbe addebitabile solo ed esclusivamente all'istituto resistente. Ha infine eccepito la mancata notifica dell'accertamento del presunto indebito, con conseguente prescrizione del diritto a ripetere le somme. Ha concluso chiedendo: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del 4 marzo 2024, pervenuta in data 11 aprile 2024, per CP_1 tutte le causali esposte;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma di €.15.729,87 pretesa dall' a titolo di quote di assegno ordinario di invalidità relativamente al periodo dal CP_1
1.8.2004 al 31.3.2007, per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto: - accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità, l'annullabilità ed inefficacia dell'azione di recupero delle somme erogate al sig.
, a titolo di quote di assegno ordinario di invalidità, dall'1.8.2004 al 31.3.2007, per l'importo Parte_1 di €.15.729,87; - condannare l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme già trattenute in compensazione sulla pensione VO n.10104848, per l'importo di €.218,47 mensili, e a quelle che saranno trattenute nelle more del presente giudizio. Con condanna alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il dì 01.11.2024, l' che ha, spiegato ampie ed articolate CP_1
CP_ difese volte al rigetto del ricorso. Ha precisato, richiamando la relazione del funzionario incaricato, che l'indebito n. 1012078, contestato dal ricorrente, riguarda quote di pensione indebitamente percepite e non spettanti in quanto non cumulabili a norma della legge 335/95 con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante. Ha escluso la sussistenza dell'invocato affidamento. Ha eccepito che l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, la cui sussistenza esclude l'indebito, grava sul ricorrente ed ha contestato l'eccezione di prescrizione. Ha concluso chiedendo nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova;
2) per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta dell' di restituzione del complessivo importo risultante dalla somma CP_1 dell'indebito; 3) condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio
Con ordinanza del 12.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 11.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre in primo luogo richiamare l'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, il quale così dispone “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
In merito al presupposto del medesimo evento invalidante posto a fondamento del divieto di cumulo, la Suprema Corte, ha chiarito che “ il presupposto del “medesimo evento invalidante” posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorché la prestazione a carico dell' e quella per l'inabilità pensionabile o CP_2 per l'assegno di invalidità a carico dell' siano fondate sul medesimo quadro morboso, solo con CP_1 riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. n. 21663 del 2008 e Cass. 9 luglio 2003, n. 10810, Cass. 22 marzo 2016,
n. 5636).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25197/2019 ha ribadito “…….. il divieto di cumulo trova applicazione solo quando le prestazioni a carico dell' , alle quali il divieto si riferisce, siano CP_1 liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale”.
Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' vi sia una CP_1 coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate dall' il divieto di cumulo tra le CP_2 due prestazioni non opera. In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall' ha solo CP_2 contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' CP_1
(cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.
5494; 09 settembre 2008 n. 22872; 25 maggio 2017 n. 13187).
Venendo alla fattispecie in esame si osserva che dal raffronto tra la comunicazione di CP_2 riconoscimento e percentuale danno e il certificato medico per il riconoscimento dell'invalidità ex l.
222/84 (si vedano documenti 4 e 5 fasc. parte ricorrente), entrambi non contestati da parte resistente,
è dato evincere che non vi è una completa sovrapponibilità dei presupposti poichè l'evento indennizzato dall' era stato solo parte del più amplio quadro di invalidità che aveva dato luogo CP_2 alla prestazione a carico dell' . Ed invero il ricorrente ha beneficiato della rendita in quanto CP_1 CP_2 accertata una percentuale di menomazione del 30% per “esiti cicatriziali vistosi da sguantamento gamba e piede;
perdita anatomica a livello 3 medio distale metatarsale;
sofferenza neuroradicolare rami c6. c7”; mentre il presupposto sulla base del quale era stato riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 l. 222/84 è più ampio emergendo dal certificato patologie non indicate tra quelle che avevano dato origine al riconoscimento della rendita, e precisamente si parla anche di
“broncopatia cronica – epatomegalia da epatite cronica – osteoporosi spalla dx – lombalgia recidivante”. Non sussiste nel caso in esame il presupposto del medesimo evento invalidante non essendo gli stessi completamente sovrapponibili. Non può quindi trovare applicazione il divieto di cumulabilità, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di operatività del divieto di cumulo ex art. 1, comma 43 L. 335/1995.
Per quanto sopra deve concludersi per l'insussistenza dell'indebito e per l'infondatezza della pretesa restitutoria, conseguentemente l'indebito è da ritenersi illegittimo, così come l'azione di recupero CP_ intrapresa dall' che va condannata alla restituzione di quanto ad oggi indebitamente trattenuto sulla pensione VO n.10104848 a compensazione dell'indebito
3. Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza di giudizio, e liquidate come in dispositivo CP_ vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore costituito
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4361/2024 R.G. così statuisce: dichiara insussistente e conseguentemente illegittimo l'indebito di €. 15.729,87, pratica n.1012078, e l'azione di recupero intrapresa;
CP_ condanna l' a restituire la somma di €. 218,47 recuperata, e ogni altra somma, sino ad oggi, trattenuta dall'Istituto sulla pensione VO n.10104848; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 12 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa AR Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa AR Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del dì 11 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4361 /2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Via Federico De Roberto 7, Parte_1 cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato AR Palazzolo
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi
MA, AR RO BA e LI ZZ;
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di Indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 2.05.2024, ha impugnato la nota ricevuta il 11.4.2024, con la quale l' comunicava di aver corrisposto per il periodo dal 01/08/2004 al 31/03/2007, un CP_1 pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n.15040454 per un importo complessivo di euro
15.729,87 per i seguenti motivi: - Sono state corrisposte quote di pensione non spettanti in quanto non cumulabili a norma della legge 335/95 con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante. Tale importo sarà recuperato sulla sua pensione VO n.10104848 attraverso una trattenuta per n.72 rate mensili, a partire dalla prima rata utile […]” Ha rappresentato di aver proposto avverso il suddetto provvedimento ricorso amministrativo rimasto senza esito e che già a partire da maggio
2024, siccome risultante dal cedolino di pensione, l'Ente ha intrapreso il recupero, rateale, delle somme. Ritiene la pretesa dell' , illegittima ed ha eccepito in primo luogo l'insussistenza CP_1 dell'indebito. A tal fine ha rappresentato che nella specie il divieto di cumulo non opera stante che le due prestazioni ( e ) venivano riconosciute con diversa decorrenza e, soprattutto, sulla CP_1 CP_2 base di un quadro invalidante diverso. Ha evidenziato che ai sensi della normativa vigente, la pensione CP_ di inabilità, così come l'assegno ordinario d'invalidità, concesso ed erogato dall' non sono cumulabili con la rendita vitalizia , se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza CP_2 della rendita stessa ed ha richiamato l'art. 1, comma 43 della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Quanto al concetto di stesso evento invalidante” ha, rilevato, richiamando i pronunciamenti della Suprema
Corte, che “Il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall' ha solo contribuito al più ampio quadro invalidante CP_2 che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' . Pertanto, presupposto per l'incumulabilità delle CP_1 due prestazioni è l'identicità del requisito sanitario che ha dato luogo al riconoscimento delle due prestazioni. Identicità che nella specie ritiene non ricorrere. Ha inoltre eccepito l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/91, stante la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Ritiene che l'asserito errore nella liquidazione di quote di assegno ordinario di invalidità ritenute non cumulabili, sarebbe addebitabile solo ed esclusivamente all'istituto resistente. Ha infine eccepito la mancata notifica dell'accertamento del presunto indebito, con conseguente prescrizione del diritto a ripetere le somme. Ha concluso chiedendo: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del 4 marzo 2024, pervenuta in data 11 aprile 2024, per CP_1 tutte le causali esposte;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, non dovuta la somma di €.15.729,87 pretesa dall' a titolo di quote di assegno ordinario di invalidità relativamente al periodo dal CP_1
1.8.2004 al 31.3.2007, per tutte le motivazioni esposte e per l'effetto: - accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità, l'annullabilità ed inefficacia dell'azione di recupero delle somme erogate al sig.
, a titolo di quote di assegno ordinario di invalidità, dall'1.8.2004 al 31.3.2007, per l'importo Parte_1 di €.15.729,87; - condannare l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme già trattenute in compensazione sulla pensione VO n.10104848, per l'importo di €.218,47 mensili, e a quelle che saranno trattenute nelle more del presente giudizio. Con condanna alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il dì 01.11.2024, l' che ha, spiegato ampie ed articolate CP_1
CP_ difese volte al rigetto del ricorso. Ha precisato, richiamando la relazione del funzionario incaricato, che l'indebito n. 1012078, contestato dal ricorrente, riguarda quote di pensione indebitamente percepite e non spettanti in quanto non cumulabili a norma della legge 335/95 con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante. Ha escluso la sussistenza dell'invocato affidamento. Ha eccepito che l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, la cui sussistenza esclude l'indebito, grava sul ricorrente ed ha contestato l'eccezione di prescrizione. Ha concluso chiedendo nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova;
2) per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta dell' di restituzione del complessivo importo risultante dalla somma CP_1 dell'indebito; 3) condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio
Con ordinanza del 12.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 11.12.2025 disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre in primo luogo richiamare l'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, il quale così dispone “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
In merito al presupposto del medesimo evento invalidante posto a fondamento del divieto di cumulo, la Suprema Corte, ha chiarito che “ il presupposto del “medesimo evento invalidante” posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorché la prestazione a carico dell' e quella per l'inabilità pensionabile o CP_2 per l'assegno di invalidità a carico dell' siano fondate sul medesimo quadro morboso, solo con CP_1 riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass. n. 21663 del 2008 e Cass. 9 luglio 2003, n. 10810, Cass. 22 marzo 2016,
n. 5636).
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25197/2019 ha ribadito “…….. il divieto di cumulo trova applicazione solo quando le prestazioni a carico dell' , alle quali il divieto si riferisce, siano CP_1 liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale”.
Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' vi sia una CP_1 coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate dall' il divieto di cumulo tra le CP_2 due prestazioni non opera. In altri termini, il presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall' ha solo CP_2 contribuito al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' CP_1
(cfr., tra le altre, Cass. 9 luglio 2003 n. 10810, Cass. 30 dicembre 2004 n. 24199; 14 marzo 2006, n.
5494; 09 settembre 2008 n. 22872; 25 maggio 2017 n. 13187).
Venendo alla fattispecie in esame si osserva che dal raffronto tra la comunicazione di CP_2 riconoscimento e percentuale danno e il certificato medico per il riconoscimento dell'invalidità ex l.
222/84 (si vedano documenti 4 e 5 fasc. parte ricorrente), entrambi non contestati da parte resistente,
è dato evincere che non vi è una completa sovrapponibilità dei presupposti poichè l'evento indennizzato dall' era stato solo parte del più amplio quadro di invalidità che aveva dato luogo CP_2 alla prestazione a carico dell' . Ed invero il ricorrente ha beneficiato della rendita in quanto CP_1 CP_2 accertata una percentuale di menomazione del 30% per “esiti cicatriziali vistosi da sguantamento gamba e piede;
perdita anatomica a livello 3 medio distale metatarsale;
sofferenza neuroradicolare rami c6. c7”; mentre il presupposto sulla base del quale era stato riconosciuto il diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 l. 222/84 è più ampio emergendo dal certificato patologie non indicate tra quelle che avevano dato origine al riconoscimento della rendita, e precisamente si parla anche di
“broncopatia cronica – epatomegalia da epatite cronica – osteoporosi spalla dx – lombalgia recidivante”. Non sussiste nel caso in esame il presupposto del medesimo evento invalidante non essendo gli stessi completamente sovrapponibili. Non può quindi trovare applicazione il divieto di cumulabilità, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di operatività del divieto di cumulo ex art. 1, comma 43 L. 335/1995.
Per quanto sopra deve concludersi per l'insussistenza dell'indebito e per l'infondatezza della pretesa restitutoria, conseguentemente l'indebito è da ritenersi illegittimo, così come l'azione di recupero CP_ intrapresa dall' che va condannata alla restituzione di quanto ad oggi indebitamente trattenuto sulla pensione VO n.10104848 a compensazione dell'indebito
3. Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza di giudizio, e liquidate come in dispositivo CP_ vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore costituito
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4361/2024 R.G. così statuisce: dichiara insussistente e conseguentemente illegittimo l'indebito di €. 15.729,87, pratica n.1012078, e l'azione di recupero intrapresa;
CP_ condanna l' a restituire la somma di €. 218,47 recuperata, e ogni altra somma, sino ad oggi, trattenuta dall'Istituto sulla pensione VO n.10104848; CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 12 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa AR Letizia Leonardi