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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.G.22/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai IGg.:
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 22/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del
04.03.2025, promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025
d a
OGGETTO: Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ) e (c.f. altri istituti del
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Natale Callipari (c.f. C.F._2
diritto delle C.F._3
), con studio in Verona alla Via L. Pancaldo, 70, giusta procura locazioni alle liti allegata al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTI
c o n t r o
C.F. , rappresentata in forza di Controparte_1 CodiceFiscale_4
Procura Speciale Notaio dell'08.04.2022 dal IG. Persona_1 [...]
, CF: , anche nella sua funzione di Controparte_2 CodiceFiscale_5
Amministratore di Sostegno provvisorio, rappresentata e difesa dall'Avv. Argia Feroldi
(c.f. ), con studio in Brescia, Via Gramsci n. 28, giusta procura C.F._6
alle liti allegata alla comparsa di costituzione, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo pec:
Email_2
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza n. 4353/2024, resa dal Tribunale di Brescia nel procedimento R.G. n. 9245/2023, pubblicata in data 24.10.2024 e notificata in data
11.12.2024
CONCLUSIONI degli appellanti
In via preliminare: - disporsi, anche inaudita altera parte o fissando apposita udienza anticipata, antecedente a quella di comparizione e volta alla sola discussione dell'inibitoria, la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi sopra esposti, in particolare nel paragrafo “istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c.” e nell'esposizione in fatto e in diritto;
- disporre l'assunzione delle prove istruttorie non ammesse, come richieste dai ricorrenti nei propri scritti difensivi in primo grado qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
Nel merito: - accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente le domande avanzate da parte appellata perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
- disporsi l'annullamento della condanna degli odierni ricorrenti in ordine ai danni all'immobile de quo come liquidati in sentenza o quantomeno disporsi il pagamento alla minore somma in forza di quanto rilevato in atti da questa difesa, da quantificarsi in via equitativa;
- disporsi l'annullamento della condanna degli odierni ricorrenti in ordine al lucro cessante come disposto in sentenza per le ragioni tutte esposte nel punto B del presente ricorso ed invero per difetto di allegazione di controparte delle precise circostanze in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone;
- disporsi le spese della consulenza a carico di tutte le parti in causa indistintamente, per le ragioni tutte quante esposte in atti e specificamente al punto D, qui richiamate e trascritte;
- disporsi la compensazione delle spese di lite e comunque l'annullamento della condanna degli odierni ricorrenti alle spese legali quantificate in euro 5.077,00 come liquidate in sentenza in quanto liquidate senza alcuna attività istruttoria e “a prezzo pieno”, per i motivi tutti sopra esposti qui da intendersi riportati e trascritti e quantomeno disporsi la diminuzione/riduzione delle spese di lite fino al 50%.
pag. 2/13 IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria -Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate, e non accolte, in primo grado da parte dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2 dell'appellata in via preliminare: rigettare la richiesta formulata dai IG.ri e Parte_1 Pt_2 di sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza appellata.
[...]
nel merito: - rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata
Sentenza; - con vittoria di spese e competenze professionali. in via istruttoria: - rigettare le richieste istruttorie di controparte;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di controparte, si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie di primo grado e di essere ammessi a prova contraria.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4353/2024, il Tribunale di Brescia ha condannato i IG.ri e Parte_1
conduttori, a corrispondere alla IG.ra locatrice, l'importo di € 18.050,00, Pt_2 CP_1
oltre IVA e accessori e a rimborsarle le spese della mediazione e le spese processuali dell'a.t.p. (compresi i costi della CTU) e del giudizio di primo grado.
I conduttori hanno proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate.
La locatrice si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello
All'udienza del 04.03.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Gli appellanti premettono che il contratto di locazione per cui è causa, relativo all'immobile della IG.ra in Brescia Via Campiani n. 3, è stato stipulato il CP_1
15.01.2016, con canone mensile di € 800; la locatrice notificava loro l'intimazione di sfratto per morosità in data 26.03.2021 e rilasciavano l'immobile spontaneamente, nelle more dell'esecuzione, in data 03.03.2022; in data 26.08.2022, visto l'esito negativo del procedimento di mediazione, la locatrice avviava il procedimento per a.t.p., chiedendo di accertare le condizioni dell'immobile rilasciato e quantificare i danni asseritamente causati dai conduttori e i costi per il ripristino;
pag. 3/13 all'esito, la IG.ra incardinava la causa definita con la sentenza qui impugnata. CP_1
Gli appellanti contestano quanto segue:
1) Circa la condanna al risarcimento dei danni all'immobile per euro 9.250,00 oltre IVA, contestano il difetto di motivazione, definendo la sentenza impugnata “una pedissequa trascrizione delle risultanze peritali”, che ritengono non adeguatamente illustrate, né scientificamente valide.
Asseriscono che la frase a pag.4 della sentenza impugnata, per cui: il C.T.U. ha dato atto che “lo stato attuale dei locali risulta essere sostanzialmente il medesimo di quando
l'appartamento è stato riconsegnato ai proprietari da parte dei precedenti affittuari” evidenzia uno stato di incuria e fatiscenza dei luoghi, già noto al locatore, prima di dare l'immobile in locazione a loro, quindi il giudice non avrebbe dovuto dar valore alla clausola di stile ove si attribuisce al conduttore la dichiarazione “ di avere visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all'uso convenuto...” e avrebbe dovuto considerare le loro contestazioni, risalenti al marzo 2017
e ribadite con pec del loro legale il 22.01.2020, circa l'inadempimento di parte locatrice in ordine alla manutenzione straordinaria della caldaia e della canna fumaria, il cui malfunzionamento ha portato alla formazione di muffe e creato ambienti non salubri.
Asseriscono che neppure sono state considerate le loro contestazioni circa la mancata fruizione parziale dell'immobile per 4 mesi, verso la fine del 2020, per il crollo di parte della gronda, che la locatrice depositava nel giardino e nel posto macchina a loro riservato.
Affermano che la loro morosità era dovuta non solo a una situazione di difficoltà economica, ma anche all'inadempienza della locatrice, che nel 2020 non aveva dato seguito alla loro richiesta di intervenire sulla caldaia, vietando, peraltro, a loro di eseguire le riparazioni.
Rilevano che lo stesso CTU ha rinvenuto la causa delle scrostature dell'intonaco negli angoli in prossimità del pavimento nei “fenomeni di “umidità di risalita” attribuibile alla conformazione propria dell'abitazione” (pag.8) e ha attribuito alle infiltrazioni provenienti dal tetto la causa del deterioramento dell'intonaco all'interno della camera matrimoniale al primo piano (pag.13), dunque erano evidenti i vizi dell'immobile.
pag. 4/13 Affermano che i lavori di ristrutturazione, effettuati contestualmente allo svolgimento della CTU, hanno compromesso lo stato dell'immobile, quindi il CTU non poteva neppure individuare la reale causa dei danni e attribuirla parzialmente a loro.
Peraltro, ricordano che il sopralluogo per gli accertamenti peritali è iniziato in data
18.11.2022, 8 mesi dopo la riconsegna dei locali con verbale del 3.3.2022, nel quale non si fa riferimento a fenomeni di muffa e scrostamento pareti, mentre il C.T.U. sostiene che tali vizi sarebbero imputabili alla mancata ventilazione locali, senza considerare che non vi è prova dello stato originario e che i locali sono rimasti chiusi per ben 8 mesi prima della verifica.
Affermano che pressoché tutte le voci di danno lamentate nel ricorso per A.T.P. contengono un espresso riferimento a “macchie di muffa”, non attribuibili a loro per i motivi esposti, mentre ogni altro danno è del tutto inesistente e viene contestato.
Contestano la quantificazione dei danni asserendo che il CTU ha ritenuto i vizi riscontrati
“sanabili in tempi ristretti, con interventi generali di pulizia dei locali, sistemazione degli intonaci deteriorati e una ritinteggiatura completa dell'appartamento” e poi ha liquidato i danni nel rilevante importo di € 9.250, sulla base dei preventivi presentati dalla locatrice, senza che risulti prova di alcun confronto con altri preventivi o col prezziario delle opere edili della provincia di Brescia.
Lamentano, altresì, che i preventivi siano generici, mentre avrebbe dovuto riportare dettagliate voci di spesa.
Riguardo al giardino, sostengono che le opere di sistemazione non potevano essere messe a loro carico, neppure pro quota, perché è stato usato come appoggio del ponteggio e dei materiali del cantiere per i lavori di efficientamento energetico voluti dalla proprietà.
2) Circa la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, per l'impossibilità della di locare l'immobile nel corso della procedura di a.t.p., CP_1 affermano che avevano riconsegnato l'immobile già in data 03.03.2022 e la durata dell'a.t.p. dal 12.07.2022 al 10.03.2023 non può essere addebitata a loro, peraltro sottolineano che gli accessi dei periti all'immobile si sono limitati alla sola data del
18.11.2022.
Affermano che manca un'allegazione precisa degli elementi costitutivi del danno e della connessione causale con il loro comportamento e sottolineano che il danno non può
pag. 5/13 considerarsi in re ipsa, qualora non si provi almeno di aver tentato vanamente di condurre l'immobile in locazione.
3) Lamentano l'omessa pronuncia circa l'eccezione di compensazione del loro debito verso la locatrice con il loro credito per il ridotto godimento dell'immobile, a causa delle condizioni insalubri denunciate, nonché per la riduzione dell'utilizzo del giardino, a seguito del crollo della gronda.
Ritengono che tale credito per ridotto godimento vada stimato nella misura del 30% del canone mensile di € 800,00, dunque in € 240,00 per 48 mesi (essendo la locazione iniziata a maggio 2017 e cessata a febbraio 2022), per un totale di € 11.520,00.
Lamentano che i mezzi istruttori dedotti sul punto, nonché quelli volti a provare le condizioni dell'immobile al momento della riconsegna non sono stati ammessi, senza motivazione.
4) Riguardo ai costi della CTU posti a loro carico, ritengono che, considerata la finalità della consulenza tecnica, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti, dunque il costo deve essere posto a carico di tutte le parti in causa indistintamente.
5) Circa le spese di lite, lamentano la violazione dell'art. 92 c.p.c. e art. 4 d.m.
55/2014.
Ritengono che, nel caso di specie, data l'elevata complessità, ricorrano le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione, dunque chiedono la revoca della condanna a loro carico.
Contestano anche l'importo delle spese legali, liquidato in euro 5.077,00, in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di valore tra i 5.000,00 ed i 26.000,00 euro, perché la fase istruttoria e/o di trattazione non avrebbe dovuto essere conteggiata, non essendo stata espletata e la fase decisoria non avrebbe dovuto essere quantificata nel valore medio, ma in un valore diminuito almeno del 50%, dato che reiterava semplicemente gli esiti della CTU del procedimento di a.t.p.
L'appellata
1) quanto alla richiesta di risarcimento dei danni all'immobile:
pag. 6/13 afferma che la frase a pag.4 della sentenza impugnata: il C.T.U. ha dato atto che “lo stato attuale dei locali risulta essere sostanzialmente il medesimo di quando l'appartamento è stato riconsegnato ai proprietari da parte dei precedenti affittuari” si riferisce alla riconsegna da parte degli odierni appellati.
Precisa che i lavori di efficientamento energetico effettuati sull'immobile sono stati avviati dopo che è stato depositato il ricorso introduttivo ex artt. 696 e 696bis c.p.c. e sono stati eseguiti esternamente all'appartamento, dunque non influivano sulle verifiche del CTU all'interno, ma solo sul giardino, come rilevato dal CTU stesso.
Nega di avere ignorato le richieste dei conduttori riguardo alla caldaia, infatti, è stato inviato un tecnico specializzato autorizzato “Vaillant” per la verifica della caldaia, che ha sempre passato i test di conformità obbligatori per legge, peraltro afferma che il libretto della caldaia non è mai stato riconsegnato dai conduttori.
Afferma di aver fatto a sue spese un intervento sulla canna fumaria nel 2016.
Nega che l'intervento di spostamento della gronda dalla pubblica via al cortile interno, adiacente al posto auto assegnato, sia durato 4 mesi, essendo durato non più di una ventina di giorni.
Sottolinea che la difesa di controparte non ha mai contestato le fotografie relative all'inizio locazione (doc. 13), né quelle relative al rilascio dell'immobile (doc. 28), da cui si evincono i vizi contestati, così come non è mai stato precedentemente contestato il verbale di riconsegna.
Precisa che il CTU ha distinto i vizi imputabili o meno ai conduttori e ha quantificato il danno in un importo inferiore a quello da lei chiesto, escludendo i danni non imputabili ai locatori, come ad es. “scrostature dell'intonaco riferibili a umidità di risalita” e
“infiltrazioni provenienti dal tetto” (cfr. pag. 8 e13 della CTU) e falcidiando del 30% alcune voci.
2) Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante: precisa che il Giudice di prime cure ha liquidato il risarcimento dall'iscrizione a ruolo del procedimento di ATP in data 12.07.2022 e non dal rilascio.
Sostiene che la durata del procedimento non può andare a suo danno e la circostanza che ci sia stato un solo accesso non giustifica la limitazione alla data di tale incombente del pag. 7/13 danno da lucro cessante, non potendosi prevedere se il CTU, o i CTP, avrebbero effettuato un nuovo sopralluogo.
3) Quanto alla richiesta di compensazione di quanto dovuto dai conduttori con il loro preteso credito per il ridotto godimento dell'immobile: ritiene la doglianza tardiva e pretestuosa.
Ricorda che, prima del giudizio concluso con la sentenza qui impugnata, i locatori non avevano mai avanzato la pretesa riconvenzionale per l'asserita riduzione del godimento dell'immobile locato e, se tale riduzione ci fosse stata, piuttosto che chiedere il termine di grazia, avrebbero potuto – e dovuto - svolgere la relativa azione di opposizione allo sfratto per morosità, anzi, avrebbero potuto chiedere la risoluzione contrattuale prima di subire lo sfratto.
4) Quanto ai costi della CTU: ritiene sia correttamente disposto il rimborso a suo favore, a carico dei conduttori, in quanto soccombenti (cfr. Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 15672/2005 e Cass. n.
14268/2017).
5) Quanto alle spese di lite: afferma che la liquidazione degli onorari, nei limiti del minimo e massimo tariffario, è a discrezione del Giudice (Cass. SS.UU. n. 32906/2022), senza necessità di esplicita motivazione e, in mancanza del deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto a indicare specificamente le singole voci (Cass. n. 19269/2005 e
Cass. n. 4278/2011).
La Corte, riguardo al risarcimento dei danni causati all'immobile, osserva che la relazione del Consulente Tecnico d'ufficio è dettagliata e ben argomentata, tanto che nessuna osservazione è stata mossa dai consulenti di parte alla bozza dell'elaborato peritale (cfr. pag. 16 relaz. finale).
Le conclusioni sono state assunte raffrontando le foto dell'appartamento al momento dell'iniziale consegna ai conduttori, nel febbraio 2016, non contestate, con lo stato dei luoghi al rilascio, già definito come “mediocre” nel relativo verbale.
La frase nella CTU (pag.7) per cui “lo stato attuale dei locali risulta essere sostanzialmente il medesimo di quando l'appartamento è stato riconsegnato ai proprietari da parte dei precedenti affittuari”, si riferisce alla riconsegna da parte dei pag. 8/13 IG.ri e che erano, in quel momento, i “precedenti affittuari” e non, Parte_1 Pt_2
come pretendono gli appellanti, ad eventuali affittuari in base a un contratto antecedente al loro.
Gli appellanti non hanno provato che, contrariamente a quanto asserito dal CTU, senza contestazione dei CTP, i lavori di efficientamento energetico fatti eseguire dalla locatrice dopo il rilascio da parte loro, abbiano alterato lo stato dei luoghi oggetto della perizia, dunque la contestazione deve ritenersi infondata.
Il CTU ha esaminato le singole voci di danno, distinguendo i danni imputabili ai conduttori da quelli dovuti a cause diverse.
Alla pag. 8 della relazione peritale si legge: “è possibile ritenere che le macchie, individuabili nella parte alta delle pareti negli angoli di congiunzione al soffitto, siano dovute ad umidità dei locali non sufficientemente ventilati durante il loro utilizzo;
per quel che riguarda invece le “scrostature” dell'intonaco negli angoli in prossimità del pavimento la causa è riconducibile a fenomeni di “umidità di risalita”, attribuibile alla conformazione propria dell'abitazione”, di conseguenza il C.T.U. ha precisato: ”la necessità di opere murarie a seguito del parziale deterioramento degli intonaci viene attribuita a carico della proprietà, in quanto derivante dalle caratteristiche costruttive dell'immobile.” (pag. 15).
Nella tabella riassuntiva degli interventi di ripristino il CTU non ha, dunque, addebitato ai conduttori le “opere murarie di preparazione”, ma solo la “tinteggiatura”, che già nel verbale di riconsegna era indicata come dovuta, per restituire i locali in pristino stato, come previsto dal contratto (art.12), essendo le pareti sporche, segnate dai mobili, e, in salotto, tinteggiate di rosso, colore non presente al momento della stipula della locazione.
Altrettanto dovuti sono i costi per le “opere di pulizia”, risultando evidente dalle foto e riportato anche nel verbale di consegna, lo stato di sporcizia in cui è stato lasciato l'immobile.
Gli ulteriori vizi a cui si riferiscono i costi evidenziati in CTU per “riparazione e lucidatura pavimenti”, “porte interne” e “ripristino sanitari” non sono neppure contestati nel dettaglio e risultano dalla documentazione fotografica, raccolta dal CTU in contraddittorio coi CTP, peraltro il CTU ha precisato “viene applicato un coefficiente di
pag. 9/13 riduzione del 30% agli importi, in funzione dello stato d'uso dell'appartamento al momento della locazione.”
L'unica contestazione sui vizi, che appare fondata, è quella relativa ai costi per il ripristino del giardino, che si ritiene non possano essere addebitati agli appellanti, neppure in parte, in quanto è vero e documentato che i lavori commissionati dalla locatrice, dopo la ripresa in consegna dell'immobile, hanno comportato l'installazione di impalcature sul giardino, che è anche stato “adibito a deposito di materiali edili e di materiali rimossi dal tetto” (pag. 15 CTU), dunque, in conseguenza di questi lavori, la proprietà avrebbe comunque dovuto risistemare integralmente il giardino, anche qualora fosse stato lasciato in ottimo stato dagli odierni appellanti.
Il risarcimento addebitato ai IG.ri e si riduce, quindi, di € 500, per Parte_1 Pt_2
l'eliminazione della voce “risistemazione giardino” calcolata dal CTU a loro carico.
Riguardo ai prezzi applicati dal CTU per quantificare i costi degli interventi di ripristino addebitati agli ex conduttori, gli appellanti contestano genericamente l'ammontare, ma non dicono, né tantomeno provano, in che diversa misura avrebbero dovuto essere quantificati.
Quanto al danno da lucro cessante, è evidente che l'immobile non potesse essere locato, nello stato in cui è stato lasciato, ma non è provato che tale impossibilità si sia protratta fino all'esito del procedimento di a.t.p., il 10.03.2023, ossia per otto mesi. In effetti, già nel verbale dell'accesso in data 18.11.2022, si legge: “i CTP e il CTU convengono che si può dare il via libera ai lavori di ripristino dei locali, anche internamente all'abitazione”, dunque, visto che il CTU scrive che il ripristino può essere effettuato “in tempi ragionevolmente ristretti”(pag. 14) e i lavori a dicembre erano già stati in parte effettuati, come da fatture agli atti, si può ritenere che entro la metà di gennaio i lavori potessero essere ultimati, con una riduzione di due mesi del risarcimento del danno da lucro cessante, correttamente quantificato in via equitativa in un importo pari al canone locativo mensile concordato con gli ex conduttori, dunque si riduce di €
1.600 il risarcimento a loro carico per questa voce.
Riguardo alla compensazione di quanto dovuto dagli appellanti col loro preteso credito per il ridotto godimento dell'immobile, la Corte osserva che non vi è prova di tale asserito credito.
pag. 10/13 Nel procedimento per convalida di sfratto, i IG.ri e non hanno sollevato Parte_1 Pt_2
contestazione alla dedotta morosità, limitandosi a chiedere un termine per sanarla, adducendo difficoltà economiche e nella costituzione nel procedimento di a.t.p. non hanno formulato specifica domanda per accertare se l'immobile, che si sviluppa su due piani, oltre al piano interrato ad uso lavanderia/cantina/deposito e al giardino, presentasse vizi, imputabili alla proprietà, tali da renderlo insalubre e non utilizzabile, addirittura nella percentuale del 30%.
Gli appellanti si sono limitati a produrre un preventivo per la riparazione della caldaia del
17.3.2017, una pec, con la quale, tre anni dopo, il 22.2.2020, l'Avv. Turin, per il IG.
sollecitava alla proprietà la sostituzione o riparazione della caldaia e della Parte_1 canna fumaria e una pec del 14.12.2020, con la quale l'Avv. Feroldi, per la proprietà, segnalava l'intenzione di eseguire un intervento di efficientamento energetico e diffidava i conduttori, già morosi, dall'eseguire di loro iniziativa lavori di manutenzione straordinaria.
I capitoli di prova dedotti in primo grado non sono idonei a dimostrare l'asserita limitazione nel godimento dell'immobile: si limitano a fare riferimento a quanto risulta dai suddetti documenti del 2017 e 2020 e a non meglio precisate richieste di intervento intermedie (su cui la prova è inammissibile, data la genericità), ma nessuno dei capitoli è volto a provare che gli ex conduttori abbiano dovuto rinunciare all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'appartamento, per un determinato periodo, o, comunque, abbiano subito danni per l'asserita insalubrità dei locali e il capitolo 7, relativo al posto auto, è generico, non indicando neppure con precisione la data in cui avvenne il crollo di parte della gronda del tetto, peraltro non risulta dedotta e tantomeno provata, alcuna richiesta degli appellanti, al tempo, di provvedere allo spostamento del pezzo crollato, asseritamente collocato dalla proprietà sul loro posto auto.
Le spese della C.T.U. e del procedimento di a.t.p. restano integralmente a carico della parte soccombente. La giurisprudenza citata degli appellanti per sostenere che la CTU è eseguita nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti, per cui il costo deve essere posto a carico di tutte le parti in causa indistintamente, è relativa al giudizio di divisione, dove quest'argomentazione è plausibile, ma, di regola
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della
pag. 11/13 procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.” (Cass. civ. Sez. I, 15/02/2000, n. 1690).
Riguardo alle spese di lite, quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, il giudice d'appello è tenuto a dettare nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 4 giugno 2007, n. 12963).
La domanda della IG.ra è stata accolta, sia pure parzialmente e con una riduzione CP_1
nel presente grado, pertanto si compensano parzialmente, al 30%, le spese del procedimento di mediazione e del giudizio di primo e secondo grado e si condannano gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellata il restante 70%, che si liquida in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ai minimi per il presente grado, data la semplicità della questione in fase di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente l'appello proposto da e e, in Parte_1 Parte_2
parziale modifica della sentenza n. 4353/2024 del Tribunale di Brescia:
- dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 corrispondere a l'importo di € 15.950,00 oltre IVA e accessori da Controparte_1
calcolarsi come da sentenza di primo grado, autorizzando parte appellata a trattenere, in compensazione con le somme a lei dovute, il deposito cauzionale di € 3.200,00;
- compensa le spese del procedimento di mediazione e del giudizio di primo e secondo grado al 30% e dichiara tenuti e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellata il restante 70%, percentuale che liquida in € 308,70 per la mediazione, €
3.553,90 per il primo grado RG 9245/2023, oltre ad € 415,66 per esborsi ed € 2.100 per il presente grado, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
-fermo quanto stabilito nella sentenza di primo grado riguardo alle spese del procedimento di a.t.p. R.G. 8048/2022 e ai costi della C.T.U.
pag. 12/13 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 04.03.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
pag. 13/13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.G.22/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai IGg.:
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Simona Bruzzese Consigliere ausiliario est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 22/2025, posta in decisione all'udienza collegiale del
04.03.2025, promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025
d a
OGGETTO: Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f. ) e (c.f. altri istituti del
), rappresentati e difesi, dall'Avv. Natale Callipari (c.f. C.F._2
diritto delle C.F._3
), con studio in Verona alla Via L. Pancaldo, 70, giusta procura locazioni alle liti allegata al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo pec Email_1
APPELLANTI
c o n t r o
C.F. , rappresentata in forza di Controparte_1 CodiceFiscale_4
Procura Speciale Notaio dell'08.04.2022 dal IG. Persona_1 [...]
, CF: , anche nella sua funzione di Controparte_2 CodiceFiscale_5
Amministratore di Sostegno provvisorio, rappresentata e difesa dall'Avv. Argia Feroldi
(c.f. ), con studio in Brescia, Via Gramsci n. 28, giusta procura C.F._6
alle liti allegata alla comparsa di costituzione, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo pec:
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APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza n. 4353/2024, resa dal Tribunale di Brescia nel procedimento R.G. n. 9245/2023, pubblicata in data 24.10.2024 e notificata in data
11.12.2024
CONCLUSIONI degli appellanti
In via preliminare: - disporsi, anche inaudita altera parte o fissando apposita udienza anticipata, antecedente a quella di comparizione e volta alla sola discussione dell'inibitoria, la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata per i gravi motivi sopra esposti, in particolare nel paragrafo “istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c.” e nell'esposizione in fatto e in diritto;
- disporre l'assunzione delle prove istruttorie non ammesse, come richieste dai ricorrenti nei propri scritti difensivi in primo grado qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
Nel merito: - accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettarsi integralmente le domande avanzate da parte appellata perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, sfornite di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
- disporsi l'annullamento della condanna degli odierni ricorrenti in ordine ai danni all'immobile de quo come liquidati in sentenza o quantomeno disporsi il pagamento alla minore somma in forza di quanto rilevato in atti da questa difesa, da quantificarsi in via equitativa;
- disporsi l'annullamento della condanna degli odierni ricorrenti in ordine al lucro cessante come disposto in sentenza per le ragioni tutte esposte nel punto B del presente ricorso ed invero per difetto di allegazione di controparte delle precise circostanze in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone;
- disporsi le spese della consulenza a carico di tutte le parti in causa indistintamente, per le ragioni tutte quante esposte in atti e specificamente al punto D, qui richiamate e trascritte;
- disporsi la compensazione delle spese di lite e comunque l'annullamento della condanna degli odierni ricorrenti alle spese legali quantificate in euro 5.077,00 come liquidate in sentenza in quanto liquidate senza alcuna attività istruttoria e “a prezzo pieno”, per i motivi tutti sopra esposti qui da intendersi riportati e trascritti e quantomeno disporsi la diminuzione/riduzione delle spese di lite fino al 50%.
pag. 2/13 IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria -Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate, e non accolte, in primo grado da parte dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2 dell'appellata in via preliminare: rigettare la richiesta formulata dai IG.ri e Parte_1 Pt_2 di sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza appellata.
[...]
nel merito: - rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata
Sentenza; - con vittoria di spese e competenze professionali. in via istruttoria: - rigettare le richieste istruttorie di controparte;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di controparte, si insiste per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie di primo grado e di essere ammessi a prova contraria.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4353/2024, il Tribunale di Brescia ha condannato i IG.ri e Parte_1
conduttori, a corrispondere alla IG.ra locatrice, l'importo di € 18.050,00, Pt_2 CP_1
oltre IVA e accessori e a rimborsarle le spese della mediazione e le spese processuali dell'a.t.p. (compresi i costi della CTU) e del giudizio di primo grado.
I conduttori hanno proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate.
La locatrice si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello
All'udienza del 04.03.2025 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di
Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Gli appellanti premettono che il contratto di locazione per cui è causa, relativo all'immobile della IG.ra in Brescia Via Campiani n. 3, è stato stipulato il CP_1
15.01.2016, con canone mensile di € 800; la locatrice notificava loro l'intimazione di sfratto per morosità in data 26.03.2021 e rilasciavano l'immobile spontaneamente, nelle more dell'esecuzione, in data 03.03.2022; in data 26.08.2022, visto l'esito negativo del procedimento di mediazione, la locatrice avviava il procedimento per a.t.p., chiedendo di accertare le condizioni dell'immobile rilasciato e quantificare i danni asseritamente causati dai conduttori e i costi per il ripristino;
pag. 3/13 all'esito, la IG.ra incardinava la causa definita con la sentenza qui impugnata. CP_1
Gli appellanti contestano quanto segue:
1) Circa la condanna al risarcimento dei danni all'immobile per euro 9.250,00 oltre IVA, contestano il difetto di motivazione, definendo la sentenza impugnata “una pedissequa trascrizione delle risultanze peritali”, che ritengono non adeguatamente illustrate, né scientificamente valide.
Asseriscono che la frase a pag.4 della sentenza impugnata, per cui: il C.T.U. ha dato atto che “lo stato attuale dei locali risulta essere sostanzialmente il medesimo di quando
l'appartamento è stato riconsegnato ai proprietari da parte dei precedenti affittuari” evidenzia uno stato di incuria e fatiscenza dei luoghi, già noto al locatore, prima di dare l'immobile in locazione a loro, quindi il giudice non avrebbe dovuto dar valore alla clausola di stile ove si attribuisce al conduttore la dichiarazione “ di avere visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all'uso convenuto...” e avrebbe dovuto considerare le loro contestazioni, risalenti al marzo 2017
e ribadite con pec del loro legale il 22.01.2020, circa l'inadempimento di parte locatrice in ordine alla manutenzione straordinaria della caldaia e della canna fumaria, il cui malfunzionamento ha portato alla formazione di muffe e creato ambienti non salubri.
Asseriscono che neppure sono state considerate le loro contestazioni circa la mancata fruizione parziale dell'immobile per 4 mesi, verso la fine del 2020, per il crollo di parte della gronda, che la locatrice depositava nel giardino e nel posto macchina a loro riservato.
Affermano che la loro morosità era dovuta non solo a una situazione di difficoltà economica, ma anche all'inadempienza della locatrice, che nel 2020 non aveva dato seguito alla loro richiesta di intervenire sulla caldaia, vietando, peraltro, a loro di eseguire le riparazioni.
Rilevano che lo stesso CTU ha rinvenuto la causa delle scrostature dell'intonaco negli angoli in prossimità del pavimento nei “fenomeni di “umidità di risalita” attribuibile alla conformazione propria dell'abitazione” (pag.8) e ha attribuito alle infiltrazioni provenienti dal tetto la causa del deterioramento dell'intonaco all'interno della camera matrimoniale al primo piano (pag.13), dunque erano evidenti i vizi dell'immobile.
pag. 4/13 Affermano che i lavori di ristrutturazione, effettuati contestualmente allo svolgimento della CTU, hanno compromesso lo stato dell'immobile, quindi il CTU non poteva neppure individuare la reale causa dei danni e attribuirla parzialmente a loro.
Peraltro, ricordano che il sopralluogo per gli accertamenti peritali è iniziato in data
18.11.2022, 8 mesi dopo la riconsegna dei locali con verbale del 3.3.2022, nel quale non si fa riferimento a fenomeni di muffa e scrostamento pareti, mentre il C.T.U. sostiene che tali vizi sarebbero imputabili alla mancata ventilazione locali, senza considerare che non vi è prova dello stato originario e che i locali sono rimasti chiusi per ben 8 mesi prima della verifica.
Affermano che pressoché tutte le voci di danno lamentate nel ricorso per A.T.P. contengono un espresso riferimento a “macchie di muffa”, non attribuibili a loro per i motivi esposti, mentre ogni altro danno è del tutto inesistente e viene contestato.
Contestano la quantificazione dei danni asserendo che il CTU ha ritenuto i vizi riscontrati
“sanabili in tempi ristretti, con interventi generali di pulizia dei locali, sistemazione degli intonaci deteriorati e una ritinteggiatura completa dell'appartamento” e poi ha liquidato i danni nel rilevante importo di € 9.250, sulla base dei preventivi presentati dalla locatrice, senza che risulti prova di alcun confronto con altri preventivi o col prezziario delle opere edili della provincia di Brescia.
Lamentano, altresì, che i preventivi siano generici, mentre avrebbe dovuto riportare dettagliate voci di spesa.
Riguardo al giardino, sostengono che le opere di sistemazione non potevano essere messe a loro carico, neppure pro quota, perché è stato usato come appoggio del ponteggio e dei materiali del cantiere per i lavori di efficientamento energetico voluti dalla proprietà.
2) Circa la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante, per l'impossibilità della di locare l'immobile nel corso della procedura di a.t.p., CP_1 affermano che avevano riconsegnato l'immobile già in data 03.03.2022 e la durata dell'a.t.p. dal 12.07.2022 al 10.03.2023 non può essere addebitata a loro, peraltro sottolineano che gli accessi dei periti all'immobile si sono limitati alla sola data del
18.11.2022.
Affermano che manca un'allegazione precisa degli elementi costitutivi del danno e della connessione causale con il loro comportamento e sottolineano che il danno non può
pag. 5/13 considerarsi in re ipsa, qualora non si provi almeno di aver tentato vanamente di condurre l'immobile in locazione.
3) Lamentano l'omessa pronuncia circa l'eccezione di compensazione del loro debito verso la locatrice con il loro credito per il ridotto godimento dell'immobile, a causa delle condizioni insalubri denunciate, nonché per la riduzione dell'utilizzo del giardino, a seguito del crollo della gronda.
Ritengono che tale credito per ridotto godimento vada stimato nella misura del 30% del canone mensile di € 800,00, dunque in € 240,00 per 48 mesi (essendo la locazione iniziata a maggio 2017 e cessata a febbraio 2022), per un totale di € 11.520,00.
Lamentano che i mezzi istruttori dedotti sul punto, nonché quelli volti a provare le condizioni dell'immobile al momento della riconsegna non sono stati ammessi, senza motivazione.
4) Riguardo ai costi della CTU posti a loro carico, ritengono che, considerata la finalità della consulenza tecnica, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti, dunque il costo deve essere posto a carico di tutte le parti in causa indistintamente.
5) Circa le spese di lite, lamentano la violazione dell'art. 92 c.p.c. e art. 4 d.m.
55/2014.
Ritengono che, nel caso di specie, data l'elevata complessità, ricorrano le “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione, dunque chiedono la revoca della condanna a loro carico.
Contestano anche l'importo delle spese legali, liquidato in euro 5.077,00, in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014, per lo scaglione di valore tra i 5.000,00 ed i 26.000,00 euro, perché la fase istruttoria e/o di trattazione non avrebbe dovuto essere conteggiata, non essendo stata espletata e la fase decisoria non avrebbe dovuto essere quantificata nel valore medio, ma in un valore diminuito almeno del 50%, dato che reiterava semplicemente gli esiti della CTU del procedimento di a.t.p.
L'appellata
1) quanto alla richiesta di risarcimento dei danni all'immobile:
pag. 6/13 afferma che la frase a pag.4 della sentenza impugnata: il C.T.U. ha dato atto che “lo stato attuale dei locali risulta essere sostanzialmente il medesimo di quando l'appartamento è stato riconsegnato ai proprietari da parte dei precedenti affittuari” si riferisce alla riconsegna da parte degli odierni appellati.
Precisa che i lavori di efficientamento energetico effettuati sull'immobile sono stati avviati dopo che è stato depositato il ricorso introduttivo ex artt. 696 e 696bis c.p.c. e sono stati eseguiti esternamente all'appartamento, dunque non influivano sulle verifiche del CTU all'interno, ma solo sul giardino, come rilevato dal CTU stesso.
Nega di avere ignorato le richieste dei conduttori riguardo alla caldaia, infatti, è stato inviato un tecnico specializzato autorizzato “Vaillant” per la verifica della caldaia, che ha sempre passato i test di conformità obbligatori per legge, peraltro afferma che il libretto della caldaia non è mai stato riconsegnato dai conduttori.
Afferma di aver fatto a sue spese un intervento sulla canna fumaria nel 2016.
Nega che l'intervento di spostamento della gronda dalla pubblica via al cortile interno, adiacente al posto auto assegnato, sia durato 4 mesi, essendo durato non più di una ventina di giorni.
Sottolinea che la difesa di controparte non ha mai contestato le fotografie relative all'inizio locazione (doc. 13), né quelle relative al rilascio dell'immobile (doc. 28), da cui si evincono i vizi contestati, così come non è mai stato precedentemente contestato il verbale di riconsegna.
Precisa che il CTU ha distinto i vizi imputabili o meno ai conduttori e ha quantificato il danno in un importo inferiore a quello da lei chiesto, escludendo i danni non imputabili ai locatori, come ad es. “scrostature dell'intonaco riferibili a umidità di risalita” e
“infiltrazioni provenienti dal tetto” (cfr. pag. 8 e13 della CTU) e falcidiando del 30% alcune voci.
2) Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante: precisa che il Giudice di prime cure ha liquidato il risarcimento dall'iscrizione a ruolo del procedimento di ATP in data 12.07.2022 e non dal rilascio.
Sostiene che la durata del procedimento non può andare a suo danno e la circostanza che ci sia stato un solo accesso non giustifica la limitazione alla data di tale incombente del pag. 7/13 danno da lucro cessante, non potendosi prevedere se il CTU, o i CTP, avrebbero effettuato un nuovo sopralluogo.
3) Quanto alla richiesta di compensazione di quanto dovuto dai conduttori con il loro preteso credito per il ridotto godimento dell'immobile: ritiene la doglianza tardiva e pretestuosa.
Ricorda che, prima del giudizio concluso con la sentenza qui impugnata, i locatori non avevano mai avanzato la pretesa riconvenzionale per l'asserita riduzione del godimento dell'immobile locato e, se tale riduzione ci fosse stata, piuttosto che chiedere il termine di grazia, avrebbero potuto – e dovuto - svolgere la relativa azione di opposizione allo sfratto per morosità, anzi, avrebbero potuto chiedere la risoluzione contrattuale prima di subire lo sfratto.
4) Quanto ai costi della CTU: ritiene sia correttamente disposto il rimborso a suo favore, a carico dei conduttori, in quanto soccombenti (cfr. Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 15672/2005 e Cass. n.
14268/2017).
5) Quanto alle spese di lite: afferma che la liquidazione degli onorari, nei limiti del minimo e massimo tariffario, è a discrezione del Giudice (Cass. SS.UU. n. 32906/2022), senza necessità di esplicita motivazione e, in mancanza del deposito della nota delle spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto a indicare specificamente le singole voci (Cass. n. 19269/2005 e
Cass. n. 4278/2011).
La Corte, riguardo al risarcimento dei danni causati all'immobile, osserva che la relazione del Consulente Tecnico d'ufficio è dettagliata e ben argomentata, tanto che nessuna osservazione è stata mossa dai consulenti di parte alla bozza dell'elaborato peritale (cfr. pag. 16 relaz. finale).
Le conclusioni sono state assunte raffrontando le foto dell'appartamento al momento dell'iniziale consegna ai conduttori, nel febbraio 2016, non contestate, con lo stato dei luoghi al rilascio, già definito come “mediocre” nel relativo verbale.
La frase nella CTU (pag.7) per cui “lo stato attuale dei locali risulta essere sostanzialmente il medesimo di quando l'appartamento è stato riconsegnato ai proprietari da parte dei precedenti affittuari”, si riferisce alla riconsegna da parte dei pag. 8/13 IG.ri e che erano, in quel momento, i “precedenti affittuari” e non, Parte_1 Pt_2
come pretendono gli appellanti, ad eventuali affittuari in base a un contratto antecedente al loro.
Gli appellanti non hanno provato che, contrariamente a quanto asserito dal CTU, senza contestazione dei CTP, i lavori di efficientamento energetico fatti eseguire dalla locatrice dopo il rilascio da parte loro, abbiano alterato lo stato dei luoghi oggetto della perizia, dunque la contestazione deve ritenersi infondata.
Il CTU ha esaminato le singole voci di danno, distinguendo i danni imputabili ai conduttori da quelli dovuti a cause diverse.
Alla pag. 8 della relazione peritale si legge: “è possibile ritenere che le macchie, individuabili nella parte alta delle pareti negli angoli di congiunzione al soffitto, siano dovute ad umidità dei locali non sufficientemente ventilati durante il loro utilizzo;
per quel che riguarda invece le “scrostature” dell'intonaco negli angoli in prossimità del pavimento la causa è riconducibile a fenomeni di “umidità di risalita”, attribuibile alla conformazione propria dell'abitazione”, di conseguenza il C.T.U. ha precisato: ”la necessità di opere murarie a seguito del parziale deterioramento degli intonaci viene attribuita a carico della proprietà, in quanto derivante dalle caratteristiche costruttive dell'immobile.” (pag. 15).
Nella tabella riassuntiva degli interventi di ripristino il CTU non ha, dunque, addebitato ai conduttori le “opere murarie di preparazione”, ma solo la “tinteggiatura”, che già nel verbale di riconsegna era indicata come dovuta, per restituire i locali in pristino stato, come previsto dal contratto (art.12), essendo le pareti sporche, segnate dai mobili, e, in salotto, tinteggiate di rosso, colore non presente al momento della stipula della locazione.
Altrettanto dovuti sono i costi per le “opere di pulizia”, risultando evidente dalle foto e riportato anche nel verbale di consegna, lo stato di sporcizia in cui è stato lasciato l'immobile.
Gli ulteriori vizi a cui si riferiscono i costi evidenziati in CTU per “riparazione e lucidatura pavimenti”, “porte interne” e “ripristino sanitari” non sono neppure contestati nel dettaglio e risultano dalla documentazione fotografica, raccolta dal CTU in contraddittorio coi CTP, peraltro il CTU ha precisato “viene applicato un coefficiente di
pag. 9/13 riduzione del 30% agli importi, in funzione dello stato d'uso dell'appartamento al momento della locazione.”
L'unica contestazione sui vizi, che appare fondata, è quella relativa ai costi per il ripristino del giardino, che si ritiene non possano essere addebitati agli appellanti, neppure in parte, in quanto è vero e documentato che i lavori commissionati dalla locatrice, dopo la ripresa in consegna dell'immobile, hanno comportato l'installazione di impalcature sul giardino, che è anche stato “adibito a deposito di materiali edili e di materiali rimossi dal tetto” (pag. 15 CTU), dunque, in conseguenza di questi lavori, la proprietà avrebbe comunque dovuto risistemare integralmente il giardino, anche qualora fosse stato lasciato in ottimo stato dagli odierni appellanti.
Il risarcimento addebitato ai IG.ri e si riduce, quindi, di € 500, per Parte_1 Pt_2
l'eliminazione della voce “risistemazione giardino” calcolata dal CTU a loro carico.
Riguardo ai prezzi applicati dal CTU per quantificare i costi degli interventi di ripristino addebitati agli ex conduttori, gli appellanti contestano genericamente l'ammontare, ma non dicono, né tantomeno provano, in che diversa misura avrebbero dovuto essere quantificati.
Quanto al danno da lucro cessante, è evidente che l'immobile non potesse essere locato, nello stato in cui è stato lasciato, ma non è provato che tale impossibilità si sia protratta fino all'esito del procedimento di a.t.p., il 10.03.2023, ossia per otto mesi. In effetti, già nel verbale dell'accesso in data 18.11.2022, si legge: “i CTP e il CTU convengono che si può dare il via libera ai lavori di ripristino dei locali, anche internamente all'abitazione”, dunque, visto che il CTU scrive che il ripristino può essere effettuato “in tempi ragionevolmente ristretti”(pag. 14) e i lavori a dicembre erano già stati in parte effettuati, come da fatture agli atti, si può ritenere che entro la metà di gennaio i lavori potessero essere ultimati, con una riduzione di due mesi del risarcimento del danno da lucro cessante, correttamente quantificato in via equitativa in un importo pari al canone locativo mensile concordato con gli ex conduttori, dunque si riduce di €
1.600 il risarcimento a loro carico per questa voce.
Riguardo alla compensazione di quanto dovuto dagli appellanti col loro preteso credito per il ridotto godimento dell'immobile, la Corte osserva che non vi è prova di tale asserito credito.
pag. 10/13 Nel procedimento per convalida di sfratto, i IG.ri e non hanno sollevato Parte_1 Pt_2
contestazione alla dedotta morosità, limitandosi a chiedere un termine per sanarla, adducendo difficoltà economiche e nella costituzione nel procedimento di a.t.p. non hanno formulato specifica domanda per accertare se l'immobile, che si sviluppa su due piani, oltre al piano interrato ad uso lavanderia/cantina/deposito e al giardino, presentasse vizi, imputabili alla proprietà, tali da renderlo insalubre e non utilizzabile, addirittura nella percentuale del 30%.
Gli appellanti si sono limitati a produrre un preventivo per la riparazione della caldaia del
17.3.2017, una pec, con la quale, tre anni dopo, il 22.2.2020, l'Avv. Turin, per il IG.
sollecitava alla proprietà la sostituzione o riparazione della caldaia e della Parte_1 canna fumaria e una pec del 14.12.2020, con la quale l'Avv. Feroldi, per la proprietà, segnalava l'intenzione di eseguire un intervento di efficientamento energetico e diffidava i conduttori, già morosi, dall'eseguire di loro iniziativa lavori di manutenzione straordinaria.
I capitoli di prova dedotti in primo grado non sono idonei a dimostrare l'asserita limitazione nel godimento dell'immobile: si limitano a fare riferimento a quanto risulta dai suddetti documenti del 2017 e 2020 e a non meglio precisate richieste di intervento intermedie (su cui la prova è inammissibile, data la genericità), ma nessuno dei capitoli è volto a provare che gli ex conduttori abbiano dovuto rinunciare all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'appartamento, per un determinato periodo, o, comunque, abbiano subito danni per l'asserita insalubrità dei locali e il capitolo 7, relativo al posto auto, è generico, non indicando neppure con precisione la data in cui avvenne il crollo di parte della gronda del tetto, peraltro non risulta dedotta e tantomeno provata, alcuna richiesta degli appellanti, al tempo, di provvedere allo spostamento del pezzo crollato, asseritamente collocato dalla proprietà sul loro posto auto.
Le spese della C.T.U. e del procedimento di a.t.p. restano integralmente a carico della parte soccombente. La giurisprudenza citata degli appellanti per sostenere che la CTU è eseguita nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti, per cui il costo deve essere posto a carico di tutte le parti in causa indistintamente, è relativa al giudizio di divisione, dove quest'argomentazione è plausibile, ma, di regola
“Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della
pag. 11/13 procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.” (Cass. civ. Sez. I, 15/02/2000, n. 1690).
Riguardo alle spese di lite, quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, il giudice d'appello è tenuto a dettare nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 4 giugno 2007, n. 12963).
La domanda della IG.ra è stata accolta, sia pure parzialmente e con una riduzione CP_1
nel presente grado, pertanto si compensano parzialmente, al 30%, le spese del procedimento di mediazione e del giudizio di primo e secondo grado e si condannano gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellata il restante 70%, che si liquida in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ai minimi per il presente grado, data la semplicità della questione in fase di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente l'appello proposto da e e, in Parte_1 Parte_2
parziale modifica della sentenza n. 4353/2024 del Tribunale di Brescia:
- dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 corrispondere a l'importo di € 15.950,00 oltre IVA e accessori da Controparte_1
calcolarsi come da sentenza di primo grado, autorizzando parte appellata a trattenere, in compensazione con le somme a lei dovute, il deposito cauzionale di € 3.200,00;
- compensa le spese del procedimento di mediazione e del giudizio di primo e secondo grado al 30% e dichiara tenuti e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellata il restante 70%, percentuale che liquida in € 308,70 per la mediazione, €
3.553,90 per il primo grado RG 9245/2023, oltre ad € 415,66 per esborsi ed € 2.100 per il presente grado, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
-fermo quanto stabilito nella sentenza di primo grado riguardo alle spese del procedimento di a.t.p. R.G. 8048/2022 e ai costi della C.T.U.
pag. 12/13 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., depositata nel termine fissato a seguito della lettura del dispositivo in udienza
Brescia, collegio del 04.03.2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Bruzzese Dott. Maria Grazia Domanico
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