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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 428 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 428 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PUZZOLO SILVIA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. PUZZOLO SILVIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 06/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare il proprio domicilio;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia ai genitori, con collocazione prevalente della stessa Per_1
presso la madre, nell'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Poggio Toriana (RN),
Via Il giugno n. 11/F, che viene a quest'ultima assegnata, ma che i coniugi concordemente hanno messo in vendita, disponendo che il padre, potrà vederla e tenerla con sé ogni qualvolta vorrà, compatibilmente ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici e comunque previo accordo con la madre.
Il padre potrà, in ogni caso, vedere e tenere con sé la propria figlia: due week-end al mese (in modalità alternata); per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali, coprendo in detti periodi, alternativamente, il giorno di Natale a quello di Pasqua;
per quindici giorni durante le ferie estive.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , versando mensilmente, entro Parte_1 Per_1
il giorno 28 di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra un Parte_2 assegno dell'importo di €. 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche- dentistiche, scolastiche, per attività sportive, ludiche e ricreative.
4) L'assegno unico sarà attribuito, come per legge alla madre, quale genitore collocatario in via prevalente della figlia, mentre la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie o altro relative alla prole andranno n beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie (50% ciascuno) con eventuale diritto al rimborso a favore dell'altro.
5) I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividersi denaro e beni in comproprietà e di non avere nulla pagina 2 di 3 a pretendere l'uno dall'altro, neppure in relazione all'assegno a titolo di mantenimento personale, dichiarandosi, al momento, entrambi economicamente autosufficienti.
6) I coniugi si impegnano a dare autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia minore.
8) Le spese del presente giudizio verranno sostenute dal sig. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 2.07.2005 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 115 Parte II Serie A Anno 2005 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 428 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. PUZZOLO SILVIA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. PUZZOLO SILVIA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 06/03/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 28.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare il proprio domicilio;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia ai genitori, con collocazione prevalente della stessa Per_1
presso la madre, nell'abitazione coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Poggio Toriana (RN),
Via Il giugno n. 11/F, che viene a quest'ultima assegnata, ma che i coniugi concordemente hanno messo in vendita, disponendo che il padre, potrà vederla e tenerla con sé ogni qualvolta vorrà, compatibilmente ai suoi impegni scolastici ed extrascolastici e comunque previo accordo con la madre.
Il padre potrà, in ogni caso, vedere e tenere con sé la propria figlia: due week-end al mese (in modalità alternata); per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali, coprendo in detti periodi, alternativamente, il giorno di Natale a quello di Pasqua;
per quindici giorni durante le ferie estive.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , versando mensilmente, entro Parte_1 Per_1
il giorno 28 di ogni mese, con bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra un Parte_2 assegno dell'importo di €. 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche- dentistiche, scolastiche, per attività sportive, ludiche e ricreative.
4) L'assegno unico sarà attribuito, come per legge alla madre, quale genitore collocatario in via prevalente della figlia, mentre la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie o altro relative alla prole andranno n beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie (50% ciascuno) con eventuale diritto al rimborso a favore dell'altro.
5) I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividersi denaro e beni in comproprietà e di non avere nulla pagina 2 di 3 a pretendere l'uno dall'altro, neppure in relazione all'assegno a titolo di mantenimento personale, dichiarandosi, al momento, entrambi economicamente autosufficienti.
6) I coniugi si impegnano a dare autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia minore.
8) Le spese del presente giudizio verranno sostenute dal sig. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 2.07.2005 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 115 Parte II Serie A Anno 2005 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3