Articolo 27 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 26Articolo 28
Versione
27 aprile 2001
Art. 27. 1. L'articolo 47 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001