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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P. Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Aloè Tulliola
appellante
e P. Iva Controparte_1
), in persona del curatore;
P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Referza e Paolo Simoncini
appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 1201/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18 dicembre 2023
L'udienza dell'8 aprile 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio
2025:
“L'Avv. Tulliola Aloè, procuratore e difensore dell'appellante Parte_1 conclude riportandosi alle domande avanzate con l'atto d'appello cui si riporta integralmente chiedendone l'accoglimento, e per l'effetto chiede all'Ecc.ma Corte adita di voler annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l'improponibilità della domanda di nullità del contratto e conseguentemente decidere su di essa accogliendola e, quindi, accertare e dichiarare la nullità dell'atto pubblico di compravendita del 5.10.2007 per notaio Rep. 226.171 Racc. 48.029 Persona_1
per difetto di causa, ex art. 1418 c.c. e comunque per violazione degli art.li 1325 e 1470
c.c., ovvero accertare e dichiarare che lo stesso dissimula una donazione dichiarando che questa è nulla per violazione dell' art. 782 c.c. e della Legge 16 febbraio 1913 n.
89,
pag. 2/14 in subordine, in accoglimento dell'appello, voglia l'Ecc.ma Corte adita, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l'improponibilità della domanda di nullità di suddetto contratto di compravendita, rimettendo gli atti al Giudice di I grado perché decida su di essa con il conseguente rigetto delle avverse eccezioni e richieste e vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, nelle note di precisazione delle conclusioni del 24 gennaio
2025:
“I difensori della precisano Controparte_1
le conclusioni come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1. Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo, salva – in via subordinata – l'applicazione dell'art. 354, 1° comma c.p.c., per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta
2. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1201/23 pubblicata in data 18 dicembre 2023 il Tribunale di Teramo così provvedeva: “- Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
1.1 Il procedimento di primo grado scaturiva dalla domanda della
[...]
promossa nei confronti della Parte_1 Controparte_1
all'epoca in bonis, al fine di ottenere la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., per
[...]
violazione degli artt. 1325 e 1470 c.c., del contratto di compravendita del 5 ottobre 2007 intercorso tra le parti, relativo a un complesso edilizio ad uso commerciale, con conseguente richiesta di restituzione dell'immobile e ordine di cancellazione delle pag. 3/14 ipoteche immobiliari successive alla trascrizione dell'atto asseritamente nullo, con risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
1.2 A sostegno della proposta domanda, l'allora attrice, oggi appellante, rappresentava di aver sottoscritto un preliminare di compravendita il 6 dicembre 2006, dinanzi al
Notaio -Rep. 222.236 Racc. 45.211-, con il quale si era obbligata a Persona_1
vendere alla società , la quale a sua volta si era obbligata a acquistare, un CP_1
complesso edilizio ad uso commerciale con area annessa e che con successivo atto pubblico del 5.10.2007 per notaio Rep. 226.171 Racc. 48.029, la Persona_1 [...]
e la avevano dichiarato di voler risolvere Parte_1 Controparte_1
consensualmente il contratto preliminare precedentemente sottoscritto, con contestuale stipula di atto di vendita del complesso immobiliare – già oggetto del preliminare del
2006 – al prezzo di € 1.840.000,00 oltre Iva, per complessivi € 2.168.000,00, prezzo già corrisposto, secondo le modalità meglio descritte nell'atto di citazione, e per il quale la venditrice società aveva rilasciato quietanza.
L'allora attrice rappresentava tuttavia che il prezzo pattuito risultava solo apparentemente pagato, in considerazione del fatto che in data 5.10.2007 era stato dalla stessa restituito alla l'intero prezzo pattuito. Controparte_1
La proseguiva nell'evidenziare che contestualmente alla stipula Parte_1 dell'atto pubblico di compravendita, con il quale era stato apparentemente risolto l'originario contratto preliminare, le medesime parti avevano sottoscritto un preliminare di acquisto, con il quale l'allora attrice si era obbligata a acquistare un locale commerciale e un locale uso ufficio nell'immobile che la avrebbe edificato, CP_1
contratto che nel suo contenuto riproduceva quello del preliminare del 2006.
Nella scrittura privata dell'ottobre 2007 le parti contrattuali avevano dato atto che il prezzo per la permuta, di € 840.000,00 oltre Iva, veniva versato anticipatamente rispetto alla realizzazione dell'immobile, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a mezzo assegno per l'apparente compravendita dell'immobile.
In punto di diritto, l'allora attrice assumeva che in realtà le parti non avevano mai voluto stipulare l'atto di compravendita né risolvere il contratto preliminare del 2006, stante pag. 4/14 l'identità del prezzo indicato negli atti, con la conseguenza che la restituzione del prezzo da parte della venditrice costituiva elemento della prova dell'inesistenza della volontà contrattuale di stipulare l'atto pubblico e della inesistenza della causa contrattuale ex art. 1470 c.c..
1.2 Si era costituita in giudizio la contestando quanto Controparte_1
dedotto dalla allora attrice.
1.3 Nel corso del procedimento di primo grado, la veniva Controparte_1
dichiarata fallita con interruzione del processo riassunto dalla nei Parte_1
confronti della Curatela del fallimento la quale si costituiva in Controparte_1 giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 52 L.F.
1.4 Premessa una ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale di Teramo delimitava l'oggetto del giudizio di primo grado nella richiesta di accertamento della nullità del contratto di compravendita del 5 ottobre 2007, con contestuale domanda di restituzione dell'immobile oggetto di compravendita da parte della Controparte_1
oltre che di risarcimento del danno.
Così inquadrato il thema decidendum, il Tribunale riteneva improcedibili le domande di parte attrice, così come eccepito dalla Curatela fallimentare, sulla base delle seguenti argomentazioni in punto di diritto.
Evidenziando gli effetti che la riforma del 2006 aveva prodotto nella procedura fallimentare, attraverso il consolidamento dei principi di cui agli artt. 24 e 52 l.f. relativi alla competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare e dell'obbligatorietà delle forme dell'accertamento dello stato passivo, tutti finalizzati alla celerità e specialità della procedura concorsuale, il Tribunale riteneva che l'esclusività del procedimento di verifica dei crediti, non involgendo una questione di competenza ma di rito, discendesse direttamente dalle disposizioni di cui agli artt. 52 e 93 l.f..
Sulla base di tale assetto normativo e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi
(Cass. Civ. n. 2991/2020), in virtù del quale le azioni di risoluzione promosse prima pag. 5/14 della dichiarazione di fallimento e dirette a ottenere in via esclusiva le pretese risarcitorie e restitutorie in sede fallimentare non possono proseguire secondo il rito ordinario ma devono essere proposte secondo quanto stabilito dall'art. 93 l.f., il
Tribunale riteneva di poter applicare l'appena menzionato principio anche alle ipotesi di domande dirette a far valere la nullità, annullabilità e rescissione dei contratti, qualora tali domande si pongano come antecedente logico-giuridico della domanda di restituzione secondo il disposto di cui all'art. 72, V c., l.f..
In virtù, quindi, del fatto che l'azione di nullità esercitata dall'allora attrice era preordinata alla restituzione del bene immobile, il Tribunale riteneva che tutte le domande dovessero essere esaminate dal tribunale fallimentare nel rispetto dell'art. 93
l.f..
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone appello la
[...]
sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1 “La domanda di radicale nullità del contratto di compravendita immobiliare, per difetto dei requisiti essenziali, non comportando alcuna revindica del bene, né contemplando la sua restituzione, dal momento che l'immobile, se la compravendita nulla, non è mai entrato nel patrimonio del fallito, non rientra tra le azioni di cui all'art. 24 L.F., tanto più se la domanda è stata avanzata, come nel caso di specie, prima della dichiarazione di fallimento, nei confronti dell'acquirente allora in bonis”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda di nullità radicale del contratto di compravendita non rientrerebbe nell'ambito delle azioni previste dall'art. 24 l.f., soprattutto se proposta prima della dichiarazione di fallimento, in quanto la dichiarazione di nullità non comporterebbe alcuna rivendica del bene né la restituzione dello stesso dal momento che, se la compravendita è nulla, alcun bene sarebbe entrato nel patrimonio del fallito.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere applicabile gli artt. 24, 52 e 93 della l.f. alla fattispecie oggetto del giudizio sulla base del principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2991/2020 che attiene, invece, alla diversa ipotesi di domanda di risoluzione contrattuale, contestando parte appellante le ragioni espresse pag. 6/14 nella sentenza impugnata, laddove ha affermato che tutte le azioni incidenti sulla massa fallimentare debbano proporsi nella forma dell'accertamento dello stato passivo avanti al Tribunale fallimentare.
Prosegue l'appellante nell'evidenziare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel volere equiparare la risoluzione del contratto, valido ed efficace tra le parti fino alla dichiarazione di risoluzione con le conseguenze restitutorie e risarcitorie, alla domanda di nullità di un contratto la cui dichiarazione ha efficacia retroattiva determinandone l'inesistenza, che non produce alcun effetto, con la conseguenza che l'oggetto del contratto nullo non sarebbe mai entrato nel patrimonio dell'acquirente, rappresentando altresì che a prescindere da quanto invocato dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure la domanda di nullità formulata non sarebbe in grado di avere conseguenze sul patrimonio del fallito in quanto non contiene alcuna rivendica né prevede la restituzione del bene.
Secondo la il giudice di prime cure avrebbe errato nel far riferimento Parte_1 all'art. 72 l.f. relativo ai rapporti pendenti e rientranti nell'ambito della competenza del
Tribunale fallimentare, invocando l'appellante il principio giurisprudenziale, espresso dalla Cassazione nella pronuncia n. 17279/2010, secondo il quale la compravendita immobiliare a differenza di quella mobiliare non prevede la traditio del bene, di modo che la nullità originaria del contratto non comporta alcun effetto restitutorio.
2.2 “La domanda doveva essere dunque decisa e potrà farlo ora codesta On.le Corte verificandone la sua fondatezza”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene nel merito la fondatezza della domanda di nullità a fronte della prova documentale della restituzione del prezzo dell'apparente compravendita nella medesima data del 5.10.2007, dalla Parte_1
alla società , circostanza questa contestata dalla allora convenuta, oggi CP_1
appellata, solo genericamente.
Parte appellante ribadisce la nullità del contratto in considerazione della integrale restituzione del prezzo, alla luce delle caratteristiche proprie del contratto di compravendita quale contratto sinallagmatico a titolo oneroso ove la causa è costituita pag. 7/14 dal trasferimento della proprietà a fronte di un corrispettivo, e di tutti i contratti coevi o successivi sottoscritti dalle parti.
L'appellante sostiene che, qualora si fosse ritenuto diversamente, la compravendita avrebbe dissimulato un atto di donazione che in ogni caso sarebbe nullo per difetto di testimoni, ribadendo la tempestività di tale motivo di nullità dedotto in primo grado in sede di comparsa conclusionale, tempestività affermata alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte a Sez. Un. nella pronuncia n. 12310/2015, e che in ogni caso integrerebbe una ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio.
3. Si è costituita l'appellata Controparte_1
invocando la pronuncia di inammissibilità del proposto gravame con contestuale richiesta, in via subordinata, di applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c. per l'imperfetta instaurazione del contraddittorio in primo grado.
4) Motivi della decisione. L'appello è infondato.
4.1 Pienamente condivisibile deve ritenersi il percorso logico motivazionale espresso dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata che ha portato alla declaratoria di improcedibilità della domanda così come proposta dall'allora attrice, ritenendo sussistente nel caso specifico la vis attractiva del Tribunale fallimentare nel decidere anche sulla domanda di nullità dell'atto pubblico di compravendita.
Questa Corte non ignora che sulla questione in esame, afferente all'interpretazione del disposto di cui all'art. 72, comma 5, l.fall., sia emerso un contrasto tra alcune pronunce della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 2990 e 2991 del 2020 e Cass. n. 3953 del 2016) la cui soluzione è stata di recente devoluta alla Prima Presidente per la rimessione alle
Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 1679 del 2025.
In tale provvedimento la Corte di legittimità muove dal testo dell'art. 72, comma 5,
l.fall., che “.. sebbene apparentemente lineare, ha rivelato qualche ambiguità semantica in punto di raccordo tra il preventivo giudizio di risoluzione promosso in sede ordinaria
e quello successivo da promuovere in sede fallimentare, ingenerando così diverse opinioni dottrinali, sussumibili, l'una, nella tesi della “divaricazione processuale” tra
pag. 8/14 giudizio ordinario e giudizio fallimentare e, l'altra, nella tesi della “trasmigrazione integrale” in sede fallimentare. 5.1.”.
La prima delle opzioni ermeneutiche, ovvero la tesi della “divaricazione processuale”, comprime il perimetro dell'art. 72, comma 5, l.fall., riferendo la porzione che rimanda alle modalità delineate dal “capo V” alle sole istanze restitutorie e risarcitorie correlate alla domanda di risoluzione del vincolo negoziale introdotta prima del fallimento, che continua invece a far capo al giudice ordinario” …..
“Tale filone è costretto a professare la separazione necessaria delle cause, serbando in capo al giudice ordinario (solo) la cognizione sul titolo negoziale – che pure costituisce il presupposto giuridico per l'ammissione del credito allo stato passivo del fallimento –
e così aprendosi o alla sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di verifica del passivo, che rappresenterebbe lo sbocco pressoché ineludibile (cfr. Cass. 8972/2011) o, in alternativa, all'ammissione con riserva del credito restitutorio o risarcitorio, in attesa della decisione in sede ordinaria sulla domanda di risoluzione”.
La tesi della “trasmigrazione integrale” “… valorizza invece la struttura sintattico- grammaticale della norma, reputando che la domanda da proporre «secondo le disposizioni del capo V» sia proprio quella di risoluzione che il precetto menziona dapprincipio, che va dunque “traslata” in sede concorsuale insieme a («con») quelle restitutorie e risarcitorie cui è strumentale, anche perché, come osservato dalla
Procura generale, l'interpretazione opposta svuoterebbe di senso la norma, essendo pacifico che queste ultime domande debbano essere sottoposte al giudice fallimentare.
Secondo tale opzione ermeneutica (perorata con forza da una parte della dottrina), la norma sarebbe diretta a permettere la “trasmigrazione” nel procedimento di verifica dello stato passivo, in uno alle domande accessorie e consequenziali, anche di quella prodromica, in quanto “pregiudiziale” alla genesi stessa del credito da insinuare allo stato passivo o della domanda di restituzione”.
….Solo la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) resterebbe invece procedibile in
pag. 9/14 sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990 e
n. 2991)”.
Prosegue la Corte evidenziando come “.. il trend delle riforme concorsuali dell'ultimo ventennio testimonia una progressiva dilatazione dell'area della giurisdizione concorsuale in tema di accertamento dei crediti e dei diritti (reali e personali) dei terzi sui beni appresi all'attivo fallimentare, a partire dal d.lgs. n. 5 del 2006, che dopo aver espunto dall'art. 24 l.fall. la riserva al giudice ordinario della competenza sulle azioni reali immobiliari, ha attribuito alla competenza del giudice fallimentare anche le domande di restituzione e rivendicazione di beni immobili (art. 93 l.fall.); e lo stesso art. 72, comma 5, l.fall., introdotto dalla medesima riforma, sembra condividerne lo spirito estendendo il rito di accertamento del passivo alle domande di risoluzione dei contratti pendenti, come a posteriori è emerso dalla Relazione illustrativa all'art. 172, comma 5, CCII (di identico tenore)”.
A fronte di tali prospettazioni, questa Corte ritiene di condividere l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, volto in primo luogo a evidenziare le caratteristiche del rito fallimentare e lo scopo, ancorando la decisione alle disposizioni in materia.
In particolare, l'art. 52, co. II R.d. n. 267/1942, che prevede quale rito seguire anche in caso di accertamento di diritti immobiliari, rinvia al Capo V- “Dell'accertamento del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi”, dal quale deriva l'applicazione dell'art. 93, co.
I, l.f., che prevede che la domanda di restituzione o rivendicazione di beni immobili vada proposta in sede di ammissione al passivo.
Con riguardo alle norme ratione temporis vigenti deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità “..nel ritenere che “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma
pag. 10/14 anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto
l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. 17279/2010; conf. Cass.
17388/2007; Cass. 7510/2002).
7.6. E' altresì pacifico che il vigente L. Fall., art. 52, nel fare riferimento omnicomprensivo a “ogni credito” e ad “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51", assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) – “salvo diversa disposizione di legge” – anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese” - Cass. n. 2991 del 2020-.
Né osta all'operare della vis attractiva la pendenza della domanda di accertamento della nullità all'epoca della dichiarazione di fallimento. È sempre la richiamata sentenza n.
2991 del 2020 della Corte di Cassazione ad affermare che “della L. Fall., art. 72, comma 5 – articolo riformulato ex novo con la riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 e destinato a disciplinare i “rapporti pendenti” all'interno della Sezione che disciplina gli “effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti” – non rappresenti quella
“diversa disposizione di legge” destinata a derogare, nella fattispecie considerata, al rito fallimentare.
8.1. Il primo periodo di detta disposizione – per cui “l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i sui effetti nei confronti del curatore fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda” – integra un comando di tipo sostanziale, che individua nella domanda di risoluzione contrattuale proposta ante fallimento un limite al potere del curatore di scegliere se sciogliersi dal contratto pendente o subentrarvi, previsto in
pag. 11/14 linea generale dal comma 1 (“salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”); con la precisazione che, laddove necessarie (per lo più con riguardo a diritti su beni immobili e mobili registrati), anche le formalità per la trascrizione della domanda devono essere effettuate prima del fallimento, in applicazione della regola di cui alla L. Fall., art. 45.
8.2. Il secondo periodo della medesima frase – per cui “se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V” – integra invece un comando di carattere processuale che non solo non deroga alla regola della L. Fall., art. 52, ma anzi la conferma espressamente, in base al quale il contraente che abbia proposto domanda di risoluzione del contratto prima del fallimento, pur potendo sottrarsi alla eventuale scelta del curatore di subentrare nel contratto (in forza del primo periodo), non può coltivare quella domanda in sede ordinaria – ma deve proporla in sede fallimentare tutte le volte in cui con essa intenda far valere i consequenziali effetti restitutori o risarcitori nei confronti della massa dei creditori.
8.3. Tra l'altro, una diversa lettura della norma la svuoterebbe di significato, rendendo del tutto superfluo il secondo periodo, non essendo mai stato messo in dubbio nel sistema concorsuale che – a fronte di una azione di risoluzione del contratto per inadempimento, promossa prima del fallimento – ogni pretesa pecuniaria, risarcitoria o restitutoria debba comunque essere fatta valere in sede concorsuale.
8.4. Pertanto, non si rinviene nel sistema concorsuale vigente un indice normativo che giustifichi la deroga al principio del concorso formale sulle pretese restitutorie o risarcitorie derivanti dalla domanda di risoluzione contrattuale proposta prima della dichiarazione di fallimento, ivi compresi i presupposti di quest'ultima, sia essa di natura dichiarativa, in presenza di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., o costitutiva, per inadempimento colposo ex art. 1453 c.c. (cfr. Cass. 10294/2018)”.
pag. 12/14 Tale ultima affermazione chiarisce, infine, come non osti all'operare della vis attractiva la circostanza che la domanda costituente l'antecedente logico e giuridico delle pretese restitutorie e risarcitorie abbia natura dichiarativa.
Ne consegue che non appaiono convincenti le argomentazioni svolte dall'appellante circa l'errore in cui sarebbe incorso in Tribunale nell'equiparare l'azione di nullità a quella di risoluzione, in forza della giurisprudenza di legittimità posta a fondamento della decisione impugnata e relativa solo alle ipotesi di risoluzione contrattuale, in quanto ciò che il Tribunale ha correttamente rilevato, rispetto alle domande formulate in citazione, è la stretta connessione tra la domanda di nullità contrattuale e la richiesta di restituzione dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita, costituendo la declaratoria di nullità il presupposto logico giuridico per ottenere il fine ultimo della restituzione dell'immobile compravenduto, attraverso la domanda svolta espressamente in primo grado.
Tale ultimo aspetto – restituzione dell'immobile – assume particolare rilevanza dal momento che ogni azione intrapresa nei confronti di una società successivamente dichiarata fallita e che abbia come conseguenza quella di incidere negativamente sulla determinazione della massa fallimentare, comportandone potenzialmente una riduzione, deve essere dichiarata improcedibile in considerazione del quadro normativo di riferimento, come ben individuato dal giudice di prime cure, costituito dagli artt. 24, 52,
93 L.F. ratione temporis vigente.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (indeterminabile- difficoltà bassa), in applicazione del DM 147/22.
Si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di pag. 13/14 versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...]
sentenza n. 1201/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18 dicembre
2023, nei confronti della in Controparte_1
persona del curatore pro tempore, ogni altra istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 6.946,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 27 maggio 2025
Consigliere est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 132/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(P. Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Aloè Tulliola
appellante
e P. Iva Controparte_1
), in persona del curatore;
P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Referza e Paolo Simoncini
appellata
avente ad oggetto: riforma della sentenza n. 1201/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18 dicembre 2023
L'udienza dell'8 aprile 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante, nelle note di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio
2025:
“L'Avv. Tulliola Aloè, procuratore e difensore dell'appellante Parte_1 conclude riportandosi alle domande avanzate con l'atto d'appello cui si riporta integralmente chiedendone l'accoglimento, e per l'effetto chiede all'Ecc.ma Corte adita di voler annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l'improponibilità della domanda di nullità del contratto e conseguentemente decidere su di essa accogliendola e, quindi, accertare e dichiarare la nullità dell'atto pubblico di compravendita del 5.10.2007 per notaio Rep. 226.171 Racc. 48.029 Persona_1
per difetto di causa, ex art. 1418 c.c. e comunque per violazione degli art.li 1325 e 1470
c.c., ovvero accertare e dichiarare che lo stesso dissimula una donazione dichiarando che questa è nulla per violazione dell' art. 782 c.c. e della Legge 16 febbraio 1913 n.
89,
pag. 2/14 in subordine, in accoglimento dell'appello, voglia l'Ecc.ma Corte adita, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l'improponibilità della domanda di nullità di suddetto contratto di compravendita, rimettendo gli atti al Giudice di I grado perché decida su di essa con il conseguente rigetto delle avverse eccezioni e richieste e vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata, nelle note di precisazione delle conclusioni del 24 gennaio
2025:
“I difensori della precisano Controparte_1
le conclusioni come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1. Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo, salva – in via subordinata – l'applicazione dell'art. 354, 1° comma c.p.c., per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta
2. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1201/23 pubblicata in data 18 dicembre 2023 il Tribunale di Teramo così provvedeva: “- Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
1.1 Il procedimento di primo grado scaturiva dalla domanda della
[...]
promossa nei confronti della Parte_1 Controparte_1
all'epoca in bonis, al fine di ottenere la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., per
[...]
violazione degli artt. 1325 e 1470 c.c., del contratto di compravendita del 5 ottobre 2007 intercorso tra le parti, relativo a un complesso edilizio ad uso commerciale, con conseguente richiesta di restituzione dell'immobile e ordine di cancellazione delle pag. 3/14 ipoteche immobiliari successive alla trascrizione dell'atto asseritamente nullo, con risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
1.2 A sostegno della proposta domanda, l'allora attrice, oggi appellante, rappresentava di aver sottoscritto un preliminare di compravendita il 6 dicembre 2006, dinanzi al
Notaio -Rep. 222.236 Racc. 45.211-, con il quale si era obbligata a Persona_1
vendere alla società , la quale a sua volta si era obbligata a acquistare, un CP_1
complesso edilizio ad uso commerciale con area annessa e che con successivo atto pubblico del 5.10.2007 per notaio Rep. 226.171 Racc. 48.029, la Persona_1 [...]
e la avevano dichiarato di voler risolvere Parte_1 Controparte_1
consensualmente il contratto preliminare precedentemente sottoscritto, con contestuale stipula di atto di vendita del complesso immobiliare – già oggetto del preliminare del
2006 – al prezzo di € 1.840.000,00 oltre Iva, per complessivi € 2.168.000,00, prezzo già corrisposto, secondo le modalità meglio descritte nell'atto di citazione, e per il quale la venditrice società aveva rilasciato quietanza.
L'allora attrice rappresentava tuttavia che il prezzo pattuito risultava solo apparentemente pagato, in considerazione del fatto che in data 5.10.2007 era stato dalla stessa restituito alla l'intero prezzo pattuito. Controparte_1
La proseguiva nell'evidenziare che contestualmente alla stipula Parte_1 dell'atto pubblico di compravendita, con il quale era stato apparentemente risolto l'originario contratto preliminare, le medesime parti avevano sottoscritto un preliminare di acquisto, con il quale l'allora attrice si era obbligata a acquistare un locale commerciale e un locale uso ufficio nell'immobile che la avrebbe edificato, CP_1
contratto che nel suo contenuto riproduceva quello del preliminare del 2006.
Nella scrittura privata dell'ottobre 2007 le parti contrattuali avevano dato atto che il prezzo per la permuta, di € 840.000,00 oltre Iva, veniva versato anticipatamente rispetto alla realizzazione dell'immobile, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a mezzo assegno per l'apparente compravendita dell'immobile.
In punto di diritto, l'allora attrice assumeva che in realtà le parti non avevano mai voluto stipulare l'atto di compravendita né risolvere il contratto preliminare del 2006, stante pag. 4/14 l'identità del prezzo indicato negli atti, con la conseguenza che la restituzione del prezzo da parte della venditrice costituiva elemento della prova dell'inesistenza della volontà contrattuale di stipulare l'atto pubblico e della inesistenza della causa contrattuale ex art. 1470 c.c..
1.2 Si era costituita in giudizio la contestando quanto Controparte_1
dedotto dalla allora attrice.
1.3 Nel corso del procedimento di primo grado, la veniva Controparte_1
dichiarata fallita con interruzione del processo riassunto dalla nei Parte_1
confronti della Curatela del fallimento la quale si costituiva in Controparte_1 giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 52 L.F.
1.4 Premessa una ricostruzione dei fatti di causa, il Tribunale di Teramo delimitava l'oggetto del giudizio di primo grado nella richiesta di accertamento della nullità del contratto di compravendita del 5 ottobre 2007, con contestuale domanda di restituzione dell'immobile oggetto di compravendita da parte della Controparte_1
oltre che di risarcimento del danno.
Così inquadrato il thema decidendum, il Tribunale riteneva improcedibili le domande di parte attrice, così come eccepito dalla Curatela fallimentare, sulla base delle seguenti argomentazioni in punto di diritto.
Evidenziando gli effetti che la riforma del 2006 aveva prodotto nella procedura fallimentare, attraverso il consolidamento dei principi di cui agli artt. 24 e 52 l.f. relativi alla competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare e dell'obbligatorietà delle forme dell'accertamento dello stato passivo, tutti finalizzati alla celerità e specialità della procedura concorsuale, il Tribunale riteneva che l'esclusività del procedimento di verifica dei crediti, non involgendo una questione di competenza ma di rito, discendesse direttamente dalle disposizioni di cui agli artt. 52 e 93 l.f..
Sulla base di tale assetto normativo e dell'orientamento giurisprudenziale formatosi
(Cass. Civ. n. 2991/2020), in virtù del quale le azioni di risoluzione promosse prima pag. 5/14 della dichiarazione di fallimento e dirette a ottenere in via esclusiva le pretese risarcitorie e restitutorie in sede fallimentare non possono proseguire secondo il rito ordinario ma devono essere proposte secondo quanto stabilito dall'art. 93 l.f., il
Tribunale riteneva di poter applicare l'appena menzionato principio anche alle ipotesi di domande dirette a far valere la nullità, annullabilità e rescissione dei contratti, qualora tali domande si pongano come antecedente logico-giuridico della domanda di restituzione secondo il disposto di cui all'art. 72, V c., l.f..
In virtù, quindi, del fatto che l'azione di nullità esercitata dall'allora attrice era preordinata alla restituzione del bene immobile, il Tribunale riteneva che tutte le domande dovessero essere esaminate dal tribunale fallimentare nel rispetto dell'art. 93
l.f..
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo propone appello la
[...]
sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1 “La domanda di radicale nullità del contratto di compravendita immobiliare, per difetto dei requisiti essenziali, non comportando alcuna revindica del bene, né contemplando la sua restituzione, dal momento che l'immobile, se la compravendita nulla, non è mai entrato nel patrimonio del fallito, non rientra tra le azioni di cui all'art. 24 L.F., tanto più se la domanda è stata avanzata, come nel caso di specie, prima della dichiarazione di fallimento, nei confronti dell'acquirente allora in bonis”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la domanda di nullità radicale del contratto di compravendita non rientrerebbe nell'ambito delle azioni previste dall'art. 24 l.f., soprattutto se proposta prima della dichiarazione di fallimento, in quanto la dichiarazione di nullità non comporterebbe alcuna rivendica del bene né la restituzione dello stesso dal momento che, se la compravendita è nulla, alcun bene sarebbe entrato nel patrimonio del fallito.
Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere applicabile gli artt. 24, 52 e 93 della l.f. alla fattispecie oggetto del giudizio sulla base del principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2991/2020 che attiene, invece, alla diversa ipotesi di domanda di risoluzione contrattuale, contestando parte appellante le ragioni espresse pag. 6/14 nella sentenza impugnata, laddove ha affermato che tutte le azioni incidenti sulla massa fallimentare debbano proporsi nella forma dell'accertamento dello stato passivo avanti al Tribunale fallimentare.
Prosegue l'appellante nell'evidenziare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel volere equiparare la risoluzione del contratto, valido ed efficace tra le parti fino alla dichiarazione di risoluzione con le conseguenze restitutorie e risarcitorie, alla domanda di nullità di un contratto la cui dichiarazione ha efficacia retroattiva determinandone l'inesistenza, che non produce alcun effetto, con la conseguenza che l'oggetto del contratto nullo non sarebbe mai entrato nel patrimonio dell'acquirente, rappresentando altresì che a prescindere da quanto invocato dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure la domanda di nullità formulata non sarebbe in grado di avere conseguenze sul patrimonio del fallito in quanto non contiene alcuna rivendica né prevede la restituzione del bene.
Secondo la il giudice di prime cure avrebbe errato nel far riferimento Parte_1 all'art. 72 l.f. relativo ai rapporti pendenti e rientranti nell'ambito della competenza del
Tribunale fallimentare, invocando l'appellante il principio giurisprudenziale, espresso dalla Cassazione nella pronuncia n. 17279/2010, secondo il quale la compravendita immobiliare a differenza di quella mobiliare non prevede la traditio del bene, di modo che la nullità originaria del contratto non comporta alcun effetto restitutorio.
2.2 “La domanda doveva essere dunque decisa e potrà farlo ora codesta On.le Corte verificandone la sua fondatezza”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene nel merito la fondatezza della domanda di nullità a fronte della prova documentale della restituzione del prezzo dell'apparente compravendita nella medesima data del 5.10.2007, dalla Parte_1
alla società , circostanza questa contestata dalla allora convenuta, oggi CP_1
appellata, solo genericamente.
Parte appellante ribadisce la nullità del contratto in considerazione della integrale restituzione del prezzo, alla luce delle caratteristiche proprie del contratto di compravendita quale contratto sinallagmatico a titolo oneroso ove la causa è costituita pag. 7/14 dal trasferimento della proprietà a fronte di un corrispettivo, e di tutti i contratti coevi o successivi sottoscritti dalle parti.
L'appellante sostiene che, qualora si fosse ritenuto diversamente, la compravendita avrebbe dissimulato un atto di donazione che in ogni caso sarebbe nullo per difetto di testimoni, ribadendo la tempestività di tale motivo di nullità dedotto in primo grado in sede di comparsa conclusionale, tempestività affermata alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte a Sez. Un. nella pronuncia n. 12310/2015, e che in ogni caso integrerebbe una ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio.
3. Si è costituita l'appellata Controparte_1
invocando la pronuncia di inammissibilità del proposto gravame con contestuale richiesta, in via subordinata, di applicazione dell'art. 354, comma 1, c.p.c. per l'imperfetta instaurazione del contraddittorio in primo grado.
4) Motivi della decisione. L'appello è infondato.
4.1 Pienamente condivisibile deve ritenersi il percorso logico motivazionale espresso dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata che ha portato alla declaratoria di improcedibilità della domanda così come proposta dall'allora attrice, ritenendo sussistente nel caso specifico la vis attractiva del Tribunale fallimentare nel decidere anche sulla domanda di nullità dell'atto pubblico di compravendita.
Questa Corte non ignora che sulla questione in esame, afferente all'interpretazione del disposto di cui all'art. 72, comma 5, l.fall., sia emerso un contrasto tra alcune pronunce della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 2990 e 2991 del 2020 e Cass. n. 3953 del 2016) la cui soluzione è stata di recente devoluta alla Prima Presidente per la rimessione alle
Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 1679 del 2025.
In tale provvedimento la Corte di legittimità muove dal testo dell'art. 72, comma 5,
l.fall., che “.. sebbene apparentemente lineare, ha rivelato qualche ambiguità semantica in punto di raccordo tra il preventivo giudizio di risoluzione promosso in sede ordinaria
e quello successivo da promuovere in sede fallimentare, ingenerando così diverse opinioni dottrinali, sussumibili, l'una, nella tesi della “divaricazione processuale” tra
pag. 8/14 giudizio ordinario e giudizio fallimentare e, l'altra, nella tesi della “trasmigrazione integrale” in sede fallimentare. 5.1.”.
La prima delle opzioni ermeneutiche, ovvero la tesi della “divaricazione processuale”, comprime il perimetro dell'art. 72, comma 5, l.fall., riferendo la porzione che rimanda alle modalità delineate dal “capo V” alle sole istanze restitutorie e risarcitorie correlate alla domanda di risoluzione del vincolo negoziale introdotta prima del fallimento, che continua invece a far capo al giudice ordinario” …..
“Tale filone è costretto a professare la separazione necessaria delle cause, serbando in capo al giudice ordinario (solo) la cognizione sul titolo negoziale – che pure costituisce il presupposto giuridico per l'ammissione del credito allo stato passivo del fallimento –
e così aprendosi o alla sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di verifica del passivo, che rappresenterebbe lo sbocco pressoché ineludibile (cfr. Cass. 8972/2011) o, in alternativa, all'ammissione con riserva del credito restitutorio o risarcitorio, in attesa della decisione in sede ordinaria sulla domanda di risoluzione”.
La tesi della “trasmigrazione integrale” “… valorizza invece la struttura sintattico- grammaticale della norma, reputando che la domanda da proporre «secondo le disposizioni del capo V» sia proprio quella di risoluzione che il precetto menziona dapprincipio, che va dunque “traslata” in sede concorsuale insieme a («con») quelle restitutorie e risarcitorie cui è strumentale, anche perché, come osservato dalla
Procura generale, l'interpretazione opposta svuoterebbe di senso la norma, essendo pacifico che queste ultime domande debbano essere sottoposte al giudice fallimentare.
Secondo tale opzione ermeneutica (perorata con forza da una parte della dottrina), la norma sarebbe diretta a permettere la “trasmigrazione” nel procedimento di verifica dello stato passivo, in uno alle domande accessorie e consequenziali, anche di quella prodromica, in quanto “pregiudiziale” alla genesi stessa del credito da insinuare allo stato passivo o della domanda di restituzione”.
….Solo la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi) resterebbe invece procedibile in
pag. 9/14 sede di cognizione ordinaria, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 l.fall. e la sua riassunzione nei confronti della curatela fallimentare (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990 e
n. 2991)”.
Prosegue la Corte evidenziando come “.. il trend delle riforme concorsuali dell'ultimo ventennio testimonia una progressiva dilatazione dell'area della giurisdizione concorsuale in tema di accertamento dei crediti e dei diritti (reali e personali) dei terzi sui beni appresi all'attivo fallimentare, a partire dal d.lgs. n. 5 del 2006, che dopo aver espunto dall'art. 24 l.fall. la riserva al giudice ordinario della competenza sulle azioni reali immobiliari, ha attribuito alla competenza del giudice fallimentare anche le domande di restituzione e rivendicazione di beni immobili (art. 93 l.fall.); e lo stesso art. 72, comma 5, l.fall., introdotto dalla medesima riforma, sembra condividerne lo spirito estendendo il rito di accertamento del passivo alle domande di risoluzione dei contratti pendenti, come a posteriori è emerso dalla Relazione illustrativa all'art. 172, comma 5, CCII (di identico tenore)”.
A fronte di tali prospettazioni, questa Corte ritiene di condividere l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, volto in primo luogo a evidenziare le caratteristiche del rito fallimentare e lo scopo, ancorando la decisione alle disposizioni in materia.
In particolare, l'art. 52, co. II R.d. n. 267/1942, che prevede quale rito seguire anche in caso di accertamento di diritti immobiliari, rinvia al Capo V- “Dell'accertamento del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi”, dal quale deriva l'applicazione dell'art. 93, co.
I, l.f., che prevede che la domanda di restituzione o rivendicazione di beni immobili vada proposta in sede di ammissione al passivo.
Con riguardo alle norme ratione temporis vigenti deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità “..nel ritenere che “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma
pag. 10/14 anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto
l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass. 15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (Cass. 17279/2010; conf. Cass.
17388/2007; Cass. 7510/2002).
7.6. E' altresì pacifico che il vigente L. Fall., art. 52, nel fare riferimento omnicomprensivo a “ogni credito” e ad “ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare”, ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51", assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) – “salvo diversa disposizione di legge” – anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese” - Cass. n. 2991 del 2020-.
Né osta all'operare della vis attractiva la pendenza della domanda di accertamento della nullità all'epoca della dichiarazione di fallimento. È sempre la richiamata sentenza n.
2991 del 2020 della Corte di Cassazione ad affermare che “della L. Fall., art. 72, comma 5 – articolo riformulato ex novo con la riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 e destinato a disciplinare i “rapporti pendenti” all'interno della Sezione che disciplina gli “effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti” – non rappresenti quella
“diversa disposizione di legge” destinata a derogare, nella fattispecie considerata, al rito fallimentare.
8.1. Il primo periodo di detta disposizione – per cui “l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i sui effetti nei confronti del curatore fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda” – integra un comando di tipo sostanziale, che individua nella domanda di risoluzione contrattuale proposta ante fallimento un limite al potere del curatore di scegliere se sciogliersi dal contratto pendente o subentrarvi, previsto in
pag. 11/14 linea generale dal comma 1 (“salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto”); con la precisazione che, laddove necessarie (per lo più con riguardo a diritti su beni immobili e mobili registrati), anche le formalità per la trascrizione della domanda devono essere effettuate prima del fallimento, in applicazione della regola di cui alla L. Fall., art. 45.
8.2. Il secondo periodo della medesima frase – per cui “se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V” – integra invece un comando di carattere processuale che non solo non deroga alla regola della L. Fall., art. 52, ma anzi la conferma espressamente, in base al quale il contraente che abbia proposto domanda di risoluzione del contratto prima del fallimento, pur potendo sottrarsi alla eventuale scelta del curatore di subentrare nel contratto (in forza del primo periodo), non può coltivare quella domanda in sede ordinaria – ma deve proporla in sede fallimentare tutte le volte in cui con essa intenda far valere i consequenziali effetti restitutori o risarcitori nei confronti della massa dei creditori.
8.3. Tra l'altro, una diversa lettura della norma la svuoterebbe di significato, rendendo del tutto superfluo il secondo periodo, non essendo mai stato messo in dubbio nel sistema concorsuale che – a fronte di una azione di risoluzione del contratto per inadempimento, promossa prima del fallimento – ogni pretesa pecuniaria, risarcitoria o restitutoria debba comunque essere fatta valere in sede concorsuale.
8.4. Pertanto, non si rinviene nel sistema concorsuale vigente un indice normativo che giustifichi la deroga al principio del concorso formale sulle pretese restitutorie o risarcitorie derivanti dalla domanda di risoluzione contrattuale proposta prima della dichiarazione di fallimento, ivi compresi i presupposti di quest'ultima, sia essa di natura dichiarativa, in presenza di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., o costitutiva, per inadempimento colposo ex art. 1453 c.c. (cfr. Cass. 10294/2018)”.
pag. 12/14 Tale ultima affermazione chiarisce, infine, come non osti all'operare della vis attractiva la circostanza che la domanda costituente l'antecedente logico e giuridico delle pretese restitutorie e risarcitorie abbia natura dichiarativa.
Ne consegue che non appaiono convincenti le argomentazioni svolte dall'appellante circa l'errore in cui sarebbe incorso in Tribunale nell'equiparare l'azione di nullità a quella di risoluzione, in forza della giurisprudenza di legittimità posta a fondamento della decisione impugnata e relativa solo alle ipotesi di risoluzione contrattuale, in quanto ciò che il Tribunale ha correttamente rilevato, rispetto alle domande formulate in citazione, è la stretta connessione tra la domanda di nullità contrattuale e la richiesta di restituzione dell'immobile oggetto dell'atto di compravendita, costituendo la declaratoria di nullità il presupposto logico giuridico per ottenere il fine ultimo della restituzione dell'immobile compravenduto, attraverso la domanda svolta espressamente in primo grado.
Tale ultimo aspetto – restituzione dell'immobile – assume particolare rilevanza dal momento che ogni azione intrapresa nei confronti di una società successivamente dichiarata fallita e che abbia come conseguenza quella di incidere negativamente sulla determinazione della massa fallimentare, comportandone potenzialmente una riduzione, deve essere dichiarata improcedibile in considerazione del quadro normativo di riferimento, come ben individuato dal giudice di prime cure, costituito dagli artt. 24, 52,
93 L.F. ratione temporis vigente.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (indeterminabile- difficoltà bassa), in applicazione del DM 147/22.
Si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di pag. 13/14 versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione dell'accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...]
sentenza n. 1201/2023 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18 dicembre
2023, nei confronti della in Controparte_1
persona del curatore pro tempore, ogni altra istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio di secondo grado che si liquidano in € 6.946,00, oltre il 15% di spese generali, Cap
e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 27 maggio 2025
Consigliere est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 14/14