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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9055 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico EN NZ riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38029/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
Avv. INGLESE , rappr.to e difeso da se stesso Parte_1
- Appellante -
E
, C.F. , in persona dell'Amministratore p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ulderico Capocasale, CP_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 25052/2021 del Giudice di pace
FATTO E DIRITTO
1.Ad istanza del Condominio sito in Roma alla veniva notificato all'Avv. Controparte_1
LE AR ON in data 21/02/2019 il decreto ingiuntivo n. 1346/2019 con il quale il Giudice di
Pace di Roma gli ingiungeva di pagare al ricorrente la somma di € 1.764,36 oltre interessi CP_1 legali e spese della procedura, credito fondato sul rendiconto dell'esercizio 01/07/2013-30/06/2014 approvato dall'assemblea del 28/05/2015, nel cui stato di ripartizione risultava inserito a carico dell'ingiunto l'importo di € 1.764,87 derivante dalla sommatoria di conguagli passivi di esercizi precedenti.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'ingiunto odierno appellante con citazione notificata in data 01/04/2019, rilevando che il Condominio ricorrente non aveva assolto all'onere di provare gli importi dei singoli conguagli passivi, di cui si componeva l'importo ingiunto, depositando tutti i rendiconti con gli stati di ripartizione in cui risultavano i singoli conguagli non essendo prova sufficiente il solo ultimo rendiconto prodotto.
L'opponente depositava poi il bollettino di pagamento in data 24/11/2016 della somma di € 479,64 “a saldo conguaglio rendiconto 2013/2014” (doc. 1), per cui il saldo negativo finale indicato nel riparto 2013/2014 si era già ridotto da € 2.224,51 a € 1.744,87 (=2.224,51-479,64);il rendiconto 2012/2013 e relativo stato di ripartizione da cui risultava un conguaglio passivo dell'esercizio per € 149,05, derivante dalla differenza tra il dovuto di € 1.961,05 e il versato di € 1.812,00, nonché il bollettino di pagina 1 di 5 pagamento in data 24/10/2016 della somma di € 149,05 “a saldo conguaglio rendiconto 2012/2013” (doc. 3), per cui il saldo negativo finale si era già ridotto sin dal 2016 da € 1.764,87 ad € 1.615,82 (=
1.764,87-149,05), sicché l'ingiunzione poteva essere semmai richiesta e ottenuta per questo minore importo di € 1.615,82, Il rendiconto e lo stato di ripartizione 2011/2012 (doc. 4), da cui emergeva un saldo attivo di € 65,80 derivante dalla differenza tra quanto dovuto per € 1.233,70 e quanto versato per
€ 1.299,50 per cui il conguaglio negativo finale risultava ridotto a € 1.337,78, sicché non si comprendeva come questo conguaglio negativo finale potesse essere aumentato nel successivo esercizio 2012/2013 ad € 1.615,82. La causa veniva trattata all'udienza del 16/02/2021, in cui l'opponente depositava note autorizzate in replica alla comparsa del con l'allegazione di 26 documenti, con il supporto dei quali, CP_1 senza inversione dell'onere probatorio, dimostrava di essere rimasto debitore del dell' CP_1 effettiva somma di € 282,81, che provvedeva a versare al mediante bonifico prima della CP_1 successiva udienza del 23/06/2021, in cui depositava l'attestazione del bonifico stesso. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha respinto l'opposizione.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'opponente con atto di citazione notificato in data
24/05/2022 censurando la pronuncia per tre motivi .
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice considerava l'opposizione tardivamente proposta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la notificazione della citazione, avvenuta in data 01/04/2019, fosse stata effettuata oltre il termine perentorio di giorni 40, stabilito, dall'art. 641 c.p.c. assumendo erroneamente che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato in data 06/02/2019 e non invece in data 21/02/2019.
Con il secondo motivo in via principale e con il terzo motivo in via subordinata, l'appellante ha impugnato la sentenza nella restante parte in cui statuisce: “l'opposizione oggetto del presente giudizio proposta dall'Avv. AR ON LE non è fondata per cui deve essere disattesa…L'art. 1137 c.c. stabilisce infatti, che contro le delibere delle assemblee condominiali, il condomino assente, dissenziente o astenuto, può adire l'autorità giudiziaria per chiederne l'annullamento, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data della delibera per i presenti e dalla data di comunicazione per gli assenti”. L'appellante deduce la nullità della decisione per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 132 co.2 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in quanto il primo Giudice non ha spiegato in che modo l'art. 1137 c.c. giustificasse la sua decisione di rigetto dell'opposizione per infondatezza Invero, anche se si potesse interpretare il semplice richiamo all'art. 1137 c.c. nel senso che il primo Giudice abbia inteso rigettare l'opposizione per non avere l'opponente impugnato le deliberazioni assembleari di approvazione dei predetti rendiconti nel termine stabilito, la decisione rimarrebbe immotivata, dal momento che l'opponente non ha rimesso in discussione i rendiconti, ma ha eccepito e dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme dovute in base a quei rendiconti.
Con terzo motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante sostiene che il primo Giudice ha completamente ignorato le note autorizzate in replica alla comparsa di costituzione e risposta del opposto, nonché i documenti ad esse allegati numerati da 1) a 26). CP_1
L'opposizione era basata sull'eccezione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in base ai rendiconti a nulla rilevando che gli amministratori avessero erroneamente omesso la registrazione di tali pagamenti, continuando così ad esporre nei rendiconti detti conguagli passivi, dato che questi costituivano debiti estinti per effetto dei pagamenti di tempo in tempo effettuati dall'opponente. pagina 2 di 5 Trattasi di evidenti errori materiali nella registrazione dei versamenti dei condomini, che non determinano l'invalidità dei rendiconti da far valere con la loro impugnazione, ma comportano soltanto la loro rettifica che l'amministratore è obbligato ad effettuare, sottoponendola all'approvazione dell'assemblea. L'appellante in primo grado ha provveduto direttamente a depositare, senza inversione dell'onere probatorio, tutti gli stati di ripartizione in suo possesso per gli esercizi dal 2001/02 al 2012/13 per l'individuazione dei conguagli passivi esercizio per esercizio. Ha prodotto altresì i bollettini di pagamento con specifico riferimento delle causali al pagamento delle somme dovute oltre alla corrispondenza intercorsa con gli amministratori (cfr. doc.ti 10, 14, 21, 22, 23, 24 e 25). Così
l'appellante ha potuto ricostruire la sua posizione con i conteggi riportati nell'atto di appello sotto il punto 3.2.- da pag. 10, per mezzo dei quali, tenendo conto dei pagamenti effettuati, con richiamo a ciascun documento, si perviene al risultato secondo cui al momento della notifica del decreto ingiuntivo l'odierno appellante era debitore, peraltro senza sua colpa, del solo importo di € 282,81 pagato mediante bonifico in prime cure (cfr. doc. 27).
Pertanto, l'appellante chiede “ “in totale riforma della gravata sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 25052/21, accogliere l'opposizione proposta dall'Avv. AR ON LE avverso il decreto ingiuntivo n. 1346/2019 emesso dal Giudice di Pace di Roma su ricorso del sito in Roma CP_1 alla , dando atto che al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto Controparte_1
l'opponente per effetto dei precedenti documentati versamenti erroneamente non computati dagli amministratori, era debitore verso il in relazione ad un conguaglio passivo a lui ignoto, CP_1 della sola somma di € 282,81 e che questa somma è stata da lui versata al Condominio mediante bonifico in corso di causa in data 11/06/2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il , in persona dell'amm.re p.t., a rifondere Controparte_3 all'opponente le spese del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
3. Si è costituito il appellato replicando che la giurisprudenza della Corte di Cassazione CP_1
a Sezioni Unite (sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021) ha chiarito che, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali, il giudice può effettivamente sindacare l'annullabilità delle delibere condominiali poste a fondamento dell'ingiunzione. Tuttavia, tale facoltà è subordinata a una condizione precisa: l'annullamento deve essere dedotto in via di azione, attraverso una domanda riconvenzionale di annullamento proposta nel termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 1137, secondo comma, c.c. Questo principio, fondato sulla necessità di assicurare la certezza e stabilità delle decisioni assembleari, è volto a garantire che le contestazioni circa le delibere condominiali siano sollevate tempestivamente e in modo formalmente corretto. In mancanza di una tempestiva domanda riconvenzionale, il giudice non può accogliere le eccezioni sollevate dall'opponente, poiché le delibere condominiali, una volta divenute definitive, non possono essere messe in discussione per vizio di legittimità, se non nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Nella fattispecie, l'appellante non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale di annullamento delle delibere condominiali in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Di conseguenza, non può validamente contestare l'importo dovuto semplicemente sollevando l'eccezione di invalidità delle delibere in questa sede.
4. L'appello è infondato e va respinto .
pagina 3 di 5 Preliminarmente vi è prova in atti che l'opposizione non può ritenersi tardiva come d'altra parte ammesso dallo stesso che in comparsa di risposta appunto ammette la tempestività CP_1 dell'opposizione ex art. 641 c.p.c.
Quanto agli altri motivi di appello va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso CP_1 gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la CP_1 condanna del a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena CP_1 ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere
Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012,
n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera che, come ricordato dal Condominio appellato ( vedi Cassazione a Sezioni Unite n. 9839 del 14 aprile
2021), deve essere proposta attraverso una domanda riconvenzionale di annullamento nel termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 1137, secondo comma, c.c.
Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell"edificio .
Una volta, perciò, che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza. Secondo il cosiddetto "principio di cassa", i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento
Dopo che siano stati inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate nei successivi anni di gestione, costituendo esse una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò pagina 4 di 5 soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo.
Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute, una volta approvato dall'assemblea, se non impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituisce esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso ( cfr.Cass.civ. sez. VI-2 ord. 15 febbraio 2021 n. 3847)
Tanto premesso in generale, dai principi enunciati discende che in difetto di impugnazione, nelle forme indicate , sia della deliberazione del verbale di assemblea del 28 maggio 2015 che ha approvato il rendiconto dell'esercizio 01/07/2013-30/06/2014 , sia delle delibere di approvazione del rendiconto per gli anni precedenti , l'appellante non ne può contestare in questa sede i relativi saldi proponendo una contabilità difforme .
Non appare infatti accoglibile la tesi sostenuta dall'appellante secondo la quale nella specie si tratterebbe soltanto di pretesi errori materiali nella registrazione dei suoi versamenti comportanti la sola rettifica perché , per quanto detto , secondo l'art. 1130-bis cod. civ. al rendiconto condominiale, trova applicazione il “principio di cassa”, secondo cui nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, queste morosità pregresse, qualora siano rimaste insolute, devono essere riportate anche nei successivi anni di gestione, dato che esse costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito a carico di quei partecipanti nei confronti del condominio.
Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve partire,quindi, dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state escluse da una sentenza passata in giudicato, perché solo in tal caso l'amministratore ha l'obbligo di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Tali modalità, quindi escludono che nella fattispecie si possa far luogo ad una semplice rettifica in difetto di impugnazione delle singole delibere
L' appello va, quindi, respinto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione al delle spese del presente CP_1 giudizio che liquida in euro 2.500,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 Il Giudice
EN NZ
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