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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 1° APRILE 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 623/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2024, avente ad oggetto “risoluzione contrattuale ex art. 1453 e ss. c.c.” e promossa
DA
P.IVA.: ), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Maria Limardo e Gabriella Contartese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Ionadi (VV), alla Via Nazionale, n. 418;
-ricorrente–
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Di Deco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Praia a Mare (CS), alla Via della Repubblica, n. 46;
-resistente-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note autorizzate da parte del solo ricorrente, con cui la parte si è riportata alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che il difensore del ricorrente si è riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ..
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 623/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R.
G. A. C.) dell'anno 2024, avente ad oggetto: “risoluzione contrattuale ex artt. 1453 e ss. c.c.” e promossa
DA
P.IVA.: ), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Maria Limardo e Gabriella Contartese ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Ionadi (VV), alla Via Nazionale, n. 418;
-ricorrente–
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Di Deco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Praia a Mare (CS), alla Via della Repubblica, n. 46;
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 29.4.2024, la società in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia,
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:” -Accertato l'oggettivo Controparte_1
inadempimento del promissario alienante sig. nei confronti della società Controparte_1 [...] per l'effetto - emettere sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale relativamente al Parte_1
preliminare identificato con il n. rep 791, racc. n. 599 a firma Notaio Dr.ssa , meglio Persona_1
descritto in premessa, con contestuale condanna del sig. al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti dalla “ pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per solo Parte_1
capitale a cui dovranno aggiungersi gli interessi e la rivalutazione come per legge dal dì pagina 2 di 11 dell'inadempimento (24.10.2023) alla data di pronuncia di risoluzione. - condannare contestualmente il sig. alla restituzione in favore della “ della Controparte_1 Parte_1 somma di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) dallo stesso ricevuta e trattenuta a titolo di caparra confirmatoria al momento della sottoscrizione del preliminare sopra indicato. - condannare il sig.
al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio oltre alle spese di Controparte_1
mediazione in virtù dell'esito della stessa a favore dell'odierna ricorrente, oltre oneri di legge come per legge.”
In particolare, esponeva la società ricorrente a fondamento della domanda proposta che:
- in data 8.7.2022, le parti stipulavano un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto due immobili meglio identificati nel ricorso introduttivo (cfr. atto per Notar
[...]
di cui all'allegato n.1 del ricorso introduttivo del presente giudizio). Il prezzo della Per_1 compravendita veniva fissato dalle parti in complessivi € 300.000,00, di cui € 212.000,00 per l'acquisto dell'immobile di cui al punto 1.1. del ricorso introduttivo, e i restanti € 88.000,00 per l'acquisto dell'immobile di cui al punto 1.2. del medesimo atto;
- in sede di sottoscrizione del contratto preliminare, la società ricorrente provvedeva al versamento di € 16.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, riservandosi di versare i rimanenti €
284.000,00, senza alcun onere di interessi, entro la data fissata per la stipula del contratto definitivo;
- in seguito, parte ricorrente richiedeva e otteneva a mutuo dalla banca una cifra Parte_2 pari a € 1.100.000,00 al fine di potersi assicurare il sicuro adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con la predisposizione di un piano di ammortamento in base al quale provvedeva al pagamento di una prima rata in data 18.5.2023 e delle successive con cadenza mensile. Parte ricorrente precisava, inoltre, che con il predetto contratto preliminare le parti si erano impegnate alla stipulazione del contratto definitivo entro il 31.12.2024 previa comunicazione entro sessanta giorni prima della data scelta per il rogito, con la previsione ulteriore che, in caso di mancata comparizione di una delle parti dinanzi al Notaio alla data stabilita, la controparte avrebbe potuto domandare, ai sensi degli artt. 1385 e 2932 c.c., l'esecuzione o la risoluzione del contratto.
Ed allora, in conformità alle clausole contrattuali appena menzionate, parte attrice trasmetteva apposita comunicazione attraverso distinte lettere raccomandate al Sig. , ai fini Controparte_1 della stipula dei contratti definitivi, in data 18.4.2023 e 14.8.2023, con l'invito a presentarsi per i dovuti adempimenti rispettivamente in data 4.7.2023 e 23.10.2023. In entrambe le occasioni, il promissario venditore risultava assente senza comunicazione di alcun impedimento.
pagina 3 di 11 La Società aggiungeva inoltre che, in data 21 aprile 2023, concludeva distinto Parte_1
contratto preliminare con la Società Investment s.r.l. per la vendita di entrambi gli immobili in parola, prevedendo come corrispettivo una somma pari a € 450.000,00. L'impossibilità della stipula di quest'ultimo contratto definitivo, in virtù del mancato perfezionarsi dell'acquisto dei beni, determinava in capo alla ricorrente un grave danno economico, atteso il venir meno dell'interesse della società Investment s.r.l. all'acquisto dei beni, avendo quest'ultima posto come termine essenziale per la stipula del contratto definitivo la data del 31.10.2023 (cfr. allegato n. 7 al ricorso introduttivo).
In punto di diritto parte ricorrente osservava che, ai sensi dell'art. 1453 c.c., quando uno dei contraenti non adempie le proprie obbligazioni, l'altro può domandare la risoluzione del contratto o il suo adempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Nella fattispecie de qua i presupposti per la risoluzione contrattuale sarebbero tutti cumulativamente sussistenti e segnatamente rappresentati da:
- l'esistenza di un valido contratto, coincidente con il preliminare di compravendita di cui all'atto pubblico oggetto di allegazione al presente giudizio;
- la gravità e l'imputabilità dell'adempimento, dedotta sulla base della mancata comparizione del promissario venditore dinanzi al Notaio rogante per la stipula dei contratti definitivi, anche considerando le ripetute convocazioni e la mancata previa o successiva adduzione di idonea circostanza impeditiva. L'inadempimento diveniva ancor più grave, ad avviso della ricorrente, in ragione dell'avvenuta apposizione del termine essenziale (cfr. art. 7 del contratto preliminare di compravendita di cui all'allegato n.1 al ricorso). La stessa osservava ancora come la gravità dell'inadempimento debba commisurarsi, tra l'altro, all'interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione della prestazione, con l'ulteriore precisazione che tale profilo non è sindacabile dall'organo giudicante, stante l'apposizione, nell'atto di autonomia negoziale, di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.;
– la disponibilità del ricorrente ad eseguire la prestazione, desumibile dalla richiesta avanzata nei confronti di controparte, nella raccomandata di convocazione dinanzi al Notaio per la stipula dei contratti definitivi, di comunicazione dell'iban sul quale eseguire bonifico al momento della conclusione del contratto medesimo e dalla avvenuta trasmissione al Notaio, ad opera della sola promittente acquirente, di tutta la documentazione necessaria per la redazione del Rogito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.2024, si costituiva in giudizio il Sig. , contestando in fatto e in diritto il contenuto delle domande Controparte_1
formulate da parte istante. Specificamente, parte convenuta rilevava come non potesse riconoscersi pagina 4 di 11 nel caso di specie un inadempimento colpevole, attesa la volontà del promissario venditore, rimasta immutata nel tempo, di traferire gli immobili oggetto del contratto preliminare.
L'inadempimento avrebbe dovuto imputarsi piuttosto, secondo il convenuto, ad un fatto sopravvenuto ed incolpevole e pertanto non dipendente dalla sua volontà. Infatti, parte resistente, premesso di risiedere stabilmente negli Stati Uniti, rappresentava di essere stato ricoverato in una casa di cura nel periodo in cui veniva convocato dinanzi al Notaio rogante per la conclusione del contratto definitivo. Più precisamente, il convenuto, riportandosi agli allegati alla comparsa di costituzione e risposta, riferiva che un primo ricovero si rendeva necessario in data 28.3.2023, in quanto il Sig. era rinvenuto svenuto a terra nella propria abitazione e gli Controparte_1 veniva diagnosticata un'encefalopatia acuta. In data 12.4.2023 veniva dimesso per essere poi, nel medesimo giorno, nuovamente ricoverato presso una casa di cura in ragione delle proprie condizioni di salute sino al 4.11.2023.
Precisava il resistente, dunque, come nella fattispecie in esame troverebbe applicazione l'art. 1218 c.c. in tema di impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, essendo l'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore. Rimane ferma la volontà, ribadiva, di sottoscrivere personalmente o per mezzo di procuratore speciale l'atto definitivo non appena possibile. In merito all'interpretazione che la ricorrente fa delle clausole del preliminare di vendita, il resistente osservava come il termine di cui all'art.7 di detto contratto non possa essere considerato come un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.. E, all'uopo, secondo parte convenuta, a nulla valgono generiche formule linguistiche quali quelle occorse nella redazione del contratto, dovendosi piuttosto ritenere il termine essenziale come apposto solo in presenza di manifestazioni espresse ed inequivoche della volontà delle parti e avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, di modo che risulti chiaro alla controparte che, decorso inutilmente tale termine, il creditore non ha più interesse all'esecuzione della prestazione. Acclarato ciò, il resistente procedeva nel rilevare che nel testo dell'art. 7 del contratto preliminare non compare neppure l'espressione “entro e non oltre”, non vi è riferimento alcuno alla perdita dell'utilità che sarebbe sopravvenuta all'inutile spirare del termine indicato e, inoltre, il termine ultimo per la stipula dell'atto definitivo, alla data del deposito del ricorso introduttivo non era ancora scaduto, posto che esso veniva fissato dalle parti in data 31.12.2024.
Quest'ultima circostanza imporrebbe chiaramente di ritenere insussistente qualsivoglia tipo di inadempimento da parte dell'odierno resistente. La pendenza del termine, inoltre, consentirebbe di escludere la possibilità per il ricorrente di agire in giudizio per la risoluzione del contratto. Quanto al risarcimento del danno, secondo parte resistente, la domanda è infondata poiché non è
pagina 5 di 11 addebitabile al Sig. la responsabilità della mancata esecuzione del preliminare Controparte_1
sottoscritto con una società terza. La condotta della società attrice, piuttosto, dovrebbe considerarsi imprudente in virtù del fatto che la stessa ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita di beni di cui non aveva ancora acquisito la titolarità con gli effetti ricollegati a tale ipotesi dall'art. 1478
c.c., il quale prevede che “se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”. La scarsa prudenza cui fa riferimento il resistente, sarebbe stata evitata attraverso l'apposizione nel contratto preliminare stipulato con la società Investment s.r.l. di clausole di salvaguardia quali, ad esemplificazione, una condizione risolutiva operante nel caso di mancato conseguimento della titolarità dei beni in esame. Ed ancora, avendo a mente il contenuto precettivo dell'art. 1218 c.c., non vi sono margini per il risarcimento del danno, non essendo alcuna condotta colpevole ascrivibile all'odierno convenuto. Parte resistente eccepiva poi l'incertezza e contestava i criteri, ex adverso individuati, di determinazione del danno eventualmente patito da controparte. In merito, infine, alla domanda di condanna alla restituzione della caparra, il resistente precisava che essa risulta inammissibile in ragione del fatto che la sua ammissibilità è subordinata all'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, a sua volta infondata poiché insussistente l'inadempimento, ancor di più laddove si consideri il serio intento del convenuto di stipulare il contratto definitivo.
Il got in precedenza designato fissava udienza di prima comparizione delle parti in data
31.10.2024. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 5.12.2024, il Giudice rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1.4.2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
L'attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di accertare l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del definitivo così da sentir dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto e per l'effetto la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni patiti. Il convenuto ha eccepito l'infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione.
Giova premettere che l'art. 1455 c.c. stabilisce che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
In giurisprudenza si è puntualizzato che tale valutazione, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, va compiuta alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, teso a verificare dell'incidenza dell'inadempimento nella economia complessiva del pagina 6 di 11 rapporto, per sua entità, e in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, sì da dare luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, e un parametro soggettivo consistente nell'analisi del comportamento di entrambe le parti, nel quale assumono rilevanza i reciproci inadempimenti e la tolleranza delle parti (Cass. civ. n. 7083 del 2006).
Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di reciproche inadempienze delle parti, il Giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle stesse, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e, dunque, causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. Occorre procedere quindi a una valutazione comparativa della gravità del comportamento dei contraenti, in modo di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (Cass. civ. S.U.
553/2009).
Ed ancora, in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non solo dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto, sicché, ove manchi la prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, entrambe le domande vanno rigettate per insussistenza dei fatti costitutivi delle pretese azionate (in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di rigetto delle contrapposte domande di risoluzione sulla valutata equivalenza degli inadempimenti del locatore e del conduttore di un locale adibito a bar-pizzeria con annessa sala giochi, il primo per non aver fornito locali idonei all'uso pattuito e aver omesso la fornitura di videogiochi, il secondo perché moroso nel pagamento dei canoni e per non aver stipulato una polizza fideiussoria ed assicurativa Cass. civ., Sez. III, 18/09/2015, n. 18320).
Pertanto, ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un pagina 7 di 11 apprezzamento complessivo. Tale operazione di valutazione dovrà essere ancorata al canone della buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..
Scendendo in dettaglio, secondo il promissario acquirente l'inadempimento del promittente venditore avrebbe inerito al ritardo dell'obbligo di concludere il definitivo e in particolar modo alla mancata presentazione alla convocazione per la stipula dell'atto definitivo innanzi al Notaio per la data del 4 luglio 2023 e per la data del 24 ottobre 2023.
Ad avviso di questo giudice il ritardo del promittente venditore non presenta una incidenza significativa sull'equilibrio di interessi del contratto, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, quanto alla diffida stragiudiziale con invito a presentarsi presso il Notaio indicato per la conclusione del rogito definitivo, occorre fare una precisazione. Alla luce della corrispondenza in atti è dato comprendere che l'invito a presentarsi presso il Notaio riguardasse le date del 4 luglio 2023 e del 24 ottobre 2023; tuttavia in atti non vi è alcun dato documentale a conferma dell'avvenuto appuntamento presso il notaio rogante;
inoltre il capitolo di prova formulato nel ricorso introduttivo (seppur non ammesso) si riferisce alla data del 24 agosto 2023, appuntamento per il quale non risulta inoltrata alcuna comunicazione al promittente venditore.
Posta tale confusione in ordine alle date fissate per la stipula del definitivo e considerata la mancata prova documentale in ordine alla presenza effettiva presso lo studio del notaio della parte promittente acquirente, è indiscutibile che a fronte delle comunicazioni inoltrate al resistente
(regolarmente ricevute e invero non contestate) lo stesso sia rimasto silente e inerte.
Il ha documentalmente provato, tuttavia, di essere stata ricoverato presso una casa di CP_1
cura sita negli Stati Uniti, praticamente senza soluzione di continuità a far data dal 28 marzo 2023 e sino al 4 novembre 2023; una volta costituitosi nel presente giudizio il resistente ha poi manifestato l'esplicita e persistente volontà di procedere alla stipula del definitivo.
Va poi rilevato come nel preliminare la dicitura di concludere il definitivo entro la data del
31.12.2024 (art. 7 del contratto preliminare in atti) non contiene alcun riferimento alla perentorietà ed improrogabilità del suddetto termine, né risultano apposte ulteriori indicazioni dalle parti dalle quali emerga che la parte acquirente considerava perduta l'utilità della prestazione se eseguita oltre il termine predetto.
Sul punto si rileva che, con la locuzione “termine essenziale” si fa riferimento al termine la cui scadenza provoca la risoluzione di diritto del contratto con efficacia automatica, come previsto dall'art. 1457 c.c.
Sotto il profilo degli effetti, dunque, il termine essenziale si comporta come la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), ma opera in modo speculare, in quanto la risoluzione si attiva pagina 8 di 11 automaticamente all'avverarsi della condizione (il superamento invano del termine dedotto), prevedendosi solo la volontà contraria per escludere la risoluzione di diritto del contratto. Ove, invece, il termine fosse da considerare “semplice” (o non essenziale), qualora l'indicazione temporale del preliminare non venisse rispettata da una delle parti, questa sarà inadempiente e in mora, ma il contratto resterà comunque ancora vincolante
Sulla definizione della natura del termine la giurisprudenza si è espressa a più riprese, sostenendo che la mera locuzione “entro e non oltre” non sia di per sé sufficiente a individuare un termine essenziale, e che una tale conclusione potrebbe, al più, ottenersi a seguito di una indagine sugli elementi del contratto, al fine di individuare la reale volontà delle parti.
La Cassazione a tal riguardo ha recentemente affermato che: “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell''espressione “entro e non oltre”, quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (cfr. in tal senso Cass. 17.3.2005, n. 5797; nella specie questa Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione
“entro e non oltre”, avevano fissato per il rogito;
altresì Cass. 6.12.2007, n. 25549; Cass.
26.4.1983, n. 2870)”.
Il termine per la stipulazione del contratto definitivo, dunque, non è di per sé essenziale ma può esserlo laddove tale caratteristica sia ravvisabile nell'oggetto del negozio e, quindi, risulti inequivocabilmente che a causa del ritardo nell'adempimento (stipula del definitivo) l'utilità economica delle parti sia perduta.
L'essenzialità del termine, infatti, è connessa alla causa del contratto ed è correlata alle ragioni che hanno indotto le parti alla fissazione di quel termine, che, perché si attivi il meccanismo risolutivo, devono essere esplicitate nel preliminare.
In presenza di un termine essenziale, quindi, ove questo sia decorso senza che l'obbligazione sia stata adempiuta, il contratto preliminare sarà risolto di diritto, anche se il contraente adempiente non abbia intimato una diffida ad adempiere.
pagina 9 di 11 D'altro canto, il contraente adempiente potrà in ogni caso rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi, ripristinando così l'obbligazione contrattuale. Ove, invece, il termine indicato nel preliminare non sia essenziale e questo sia scaduto senza il relativo adempimento, la parte adempiente potrà diffidare l'adempimento, realizzando gli effetti risolutivi collegati al mancato rispetto del termine individuato nella diffida, quest'ultimo avente natura “essenziale”.
Infatti: “in tema di contratti a prestazioni corrispettive, la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, gli effetti che a detta clausola si ricollegano e, cioè, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell'interesse della parte adempiente, cui è rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi;
tale diffida è stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non un obbligo ma una facoltà che si esprime a priori nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e a posteriori nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 c.c. (Cass. Sentenza n. 23315 del 08/11/2007)”.
Ebbene, fatte queste necessarie premesse, dall'esame del preliminare di vendita in oggetto, non si evince la natura di termine essenziale nella data indicata all'art. 7, quale data entro cui dovere effettuare la stipula del definitivo. Né, del resto, la essenzialità del termine appare ricavabile della natura e dall'oggetto del contratto, atteso che l'utilità connessa all'acquisto dell'immobile (in assenza di ulteriori precisazioni) appare fruibile anche se lo stesso venga perfezionato in ritardo.
Nel caso di specie, il termine apposto non può ritenersi essenziale anche per un'altra ragione: valorizzando il comportamento delle parti, è pacifico che venivano concordati una serie appuntamenti ai fini della stipula del definitivo, a conferma – nei fatti ed in concreto – di una perdurante utilità economica della prestazione per la parte attrice.
Occorre poi precisare – e ciò pare invero assorbente - che il ricorso in esame è stato depositato prima dello spirare del termine (pur non essenziale) previsto nel contratto preliminare;
ed infatti il ricorso è stato depositato in Cancelleria data 29.4.2024, mentre la scadenza fissata pattiziamente dalle parti per la conclusione del contratto definitivo era fissata alla data del 31.12.2024.
Pertanto, alla luce del compendio probatorio offerto dalle parti dovendo escludersi un colpevole inadempimento del promittente venditore, ne discende, quale corollario, il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore e il conseguente rigetto delle ulteriori domande pure proposte da parte ricorrente.
pagina 10 di 11 Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147.2022; tenuto conto dello scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), non sono liquidate la fase istruttoria (essendosi esaurito il giudizio nella celebrazione di un'unica udienza) e decisoria (non avendo parte resistente depositato alcuna memoria difensiva).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA le domande proposte dal ricorrente;
- CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in euro 2.090,00 per compenso, oltre rimb. forf., Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia, il 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21
e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1,
D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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