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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/07/2024, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
n. 915/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente est./rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 915/2020 di r.g., iniziato con ricorso depositato in data
21.7.2020 da:
( , nato il [...], in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Verrecchia e dall'avv. Francesco Gargano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Avezzano via C. Battisti n. 101, giusta procura in calce al ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ricorrente -
contro
( ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Letizia ed elettivamente domiciliata in Avezzano, via Monte Velino 137 presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da comparsa conclusionale: “Piaccia all'adito Giudice, contrariis reiectis, a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trasacco al n. 3, parte II serie B, con ogni conseguenza di legge;
b) revocare e/o ridurre l'assegno di manteniemento nei confronti di , per Controparte_1 le motivazioni sopra spiegate;
c) Le spese straordinarie sostenute per la IG minore, da concordare preventivamente, dovranno essere supportate in parti uguali (50% ciascuno) dai genitori;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” per parte resistente, come da comparsa conclusionale: “ insiste per la Controparte_1 concessione dell'assegno divorzile richiesto o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia e insiste altresì affinchè il sia condannato al pagamento delle spese di lite tutte visto il Pt_1 comportamento processuale sleale da esso tenuto.”
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.7.2020 , deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 9.4.1989 a Luco dei Marsi e che Controparte_1
dall'unione sono nate due figlie, e , ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir: Per_1 Per_2
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) porre, a suo carico, un assegno di mantenimento di euro 300,00 per la IG , da versare direttamente alla Per_1
stessa, e di euro 300,00 per la IG , all'epoca minorenne e convivente con la madre;
Per_2
c) disporre l'affidamento condiviso della IG, alla data del 2020 minorenne, con collocamento prevalente presso la madre;
d) disporre le spese straordinarie relative alle figlie in misura del 50% per ciascun coniuge.
Ha dedotto che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale pronunciata con decreto di omologazione n. 5740/2017 del 17.10.2017 che rinviava alle condizioni del ricorso, qui riportate: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Trasacco, di proprietà della IG maggiore, rimarrà in uso alla sig.ra Controparte_1 che vivrà insieme alla IG e alla IG minore 3. Il sig. vivrà nella casa dita Per_1 Per_2 Pt_1 in Avezzano, alla Via Roma n. 112; 4. Disporre l'affidamento della IG minore ad entrambi i genitori, con diritto del padre di visita e di tenerla con sé due giorni a settimana, dalle ore 15,00 alle ore 21,30 sempre tenuto conto delle sue esigenze di lavoro, di quelle della minore e di quelle dell'altro coniuge;
5. Il padre potrà tenere con sé la IG minore un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina alle 13:30 fino alla domenica sera alle ore 21:30, sempre tenendo conto delle necessità della minore;
in occasione delle feste natalizie, per il periodo dal 24 dicembre al 02 gennaio (compresi) e delle feste pasquali, dal giovedì santo al lunedì in albis (compresi) la minore saranno alternativamente con uno dei genitori. E così, se avrà passato con uno dei genitori il Natale con l'altro passerà la
Pasqua; il padre potrà tenere con sé la minore per quindici giorni nel periodo feriale estivo, da concordare con il coniuge 6. verserà a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento per la IG minore, la somma di € 300,00, rivalutabile ogni anno secondo gli indici
ISTAT entro il giorno 30 di ogni mese. Il continuerà a percepire l'assegno familiare Parte_1 relativo alla IG minore 7. Disporre che le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche) vengano divise in ragione del 50% tra i coniugi e siano previamente concordate, in caso diverso il padre non rimborserà la somma richiesta 8. La IG , percepirà la somma di Per_1
€ 520,00 dalla locazione commerciale dell'immobile sito in Trasacco Via IV Novembre ed il sig. verserà alla stessa, a titolo di mantenimento, la somma di € 300,00 mensili 9. Disporre a Pt_1 carico di la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento a Parte_1 [...] di € 300,00 10. rimarrà in possesso dell'autovettura Fiat Punto trg Parte_2 Parte_1
AA492 JW 11. rimarrà in possesso dell'autovettura Fiat Ulisse trg DC 730 Controparte_1
FH 12.Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi” e che la resistente non aveva diritto all'assegno divorzile in quanto economicamente autosufficiente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto confermarsi le condizioni CP_1
stabilite in sede di separazione, negando di svolgere attività lavorativa stabile.
All'udienza presidenziale del 17.3.2021 il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione tra le parti ed ha rinviato alla successiva udienza del 7.4.2021 per l'audizione della minore
, la quale, alla prefata udienza, ha dichiarato di voler essere collocata stabilmente Per_2
presso il padre;
all'esito, il Presidente ha adottato, quali provvedimenti provvisori e urgenti, la conferma delle condizioni previste in separazione.
La causa è stata istruita documentalmente, con ordine di esibizione della documentazione reddituale e mediante l'escussione di testi e, all'esito è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
l. n. 898/70. Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2017, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Luco dei
Marsi il 9.4.1989 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 4, parte II, serie
A, anno 1989.
3. Preliminarmente, si dà atto del raggiungimento della maggiore età della IG Per_2
Pertanto, non è necessario regolamentare le condizioni di affidamento, di collocamento e del diritto di visita del genitore non collocatario;
deve, di contro, confermarsi, alla luce della giovane età della ragazza, neo-diciottenne e presumibilmente ancora studentessa, la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. già disposto in sede di Pt_1 separazione e confermato con ordinanza presidenziale, dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, alle condizioni omologate con decreto n. 5740/2017 del 17.10.2017.
3.1 Quanto alla casa coniugale, deve ritenersi assegnata alla resistente alla luce dell'accordo intervenuto in seguito all'omologa della separazione, non ratificato dal Tribunale e frutto di scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 15.7.2019 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione della resistente del 9.2.2022), non oggetto di disconoscimento ad opera della controparte e quindi da ritenersi valido e produttivo di effetti tra le parti.
3.2 Per quanto riguarda, invece, l'assegno di mantenimento previsto in favore della IG maggiore della coppia, , anche su tale punto le parti nulla dispongono né formulano Per_1
precise domande.
In particolare, la resistente si è limitata a produrre i contratti di lavoro a tempo determinato della giovane, con scadenza ultima del contratto in data 31.3.2023, sostenendo, nelle comparse conclusionali, che da tempo il padre non corrisponde più gli assegni per la IG, senza, tuttavia, dedurre alcuna prova in merito.
Dunque, in considerazione dellla precarietà lavorativa della giovane , il cui ultimo Per_1 contratto, come detto, risulta per tabulas scaduto il 31.3.2023, deve confermarsi la previsione disposta in sede di separazione anche con riferimento alla IG . Per_1
Deve, inoltre, accogliersi la domanda, originariamente avanzata dal ricorrente con il proprio libello introduttivo, di versamento dell'assegno direttamente alla ragazza stante la non opposizione della resistente a tale specifica domanda. 4. Deve, da ultimo, trovare accoglimento la domanda di previsione di un assegno divorzile in favore della resistente . Controparte_1
Come noto, l'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, come modificato dalla L. 74/1987 individua i parametri che il giudice deve vagliare ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge che non ha mezzi economici adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive. Il Collegio deve, infatti, tener conto di taluni presupposti quali: le posizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge per la conduzione familiare e per la formazione del patrimonio dell'altro coniuge o di quello comune, il reddito di entrambi, nonché la durata del matrimonio.
Dirimente, in materia, è l'intervento della giurisprudenza di legittimità: la sentenza delle
SS.UU. n.18287/2018 ha, invero, affermato il principio per cui, “ai sensi dell'art. 5, co.
6. della
L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari una misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Pertanto, deve ritenersi che l'assegno divorzile assolva, attualmente, ad una duplice funzione sia assistenziale che compensativa e che, ai fini dell'attribuzione dello stesso, si debba tener conto del contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, oltre che alla propria condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, valutate le concrete possibilità della ricerca efficace di un'occupazione lavorativa, alla luce delle proprie condizioni di salute e dell'età.
Non è, dunque, sufficiente, ai fini del riconoscimento del detto assegno, l'esistenza di un mero squilibrio reddituale tra i coniugi, né la dimostrazione dell'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa,
“presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali”.
Ciò premesso, dall'attività istruttoria espletata è emerso che la sig.ra , già CP_1 beneficiaria di un assegno di mantenimento previsto dalle stesse parti al momento della separazione, dell'importo di euro 300,00 mensili, non svolge dal 2019 alcuna attività lavorativa stabile, nè dispone di redditi propri, idonei a garantirle la sopravvivenza.
Tale circostanza trova, infatti, conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1
che, all'udienza del 16.11.2023, alla domanda: “Vero che da dopo la pandemia Testimone_2 da COVID 19, la signora si reca solo qualche ora al mattino ad effettuare le Controparte_1 pulizie all'anziano padre?” hanno dichiarato che la sig.ra si limita a coadiuvare CP_1 il padre nello svolgimento delle attività di pulizia domestica (cfr. verbale di udienza, dichiarazioni “E' vero quanto mi si legge. Confermo la circostanza. Sono Testimone_1 un'amica della signora e abitiamo vicine” e che, sul medesimo CP_1 Testimone_2 capitolo dichiara: “Vero quanto mi si legge. Confermo la circostanza. Conosco la signora dal 2013”). CP_1
Né si può ragionevolmente prevedere che la stessa, attualmente sessantenne, abbia la possibilità di ricercare agevolmente un'occupazione. Sul punto si osserva che, in assenza di documentate pregresse esperienze lavorative, deve desumersi che la sig.ra CP_1 non abbia mai svolto attività lavorativa, neppure nel corso della vita matrimoniale ed in epoca prossima alla separazione, tanto che le parti avevano disposto un assegno di mantenimento in suo favore.
Quanto allo squilibrio reddituale esistente tra le parti, è emerso che il ricorrente percepisce una retribuzione di € 1.700/1.900,00 annui, nè ha provato mutamenti in peius della propria condizione economico – reddituale rispetto alla separazione, dovendo ritenersi che, già all'epoca del decreto di omologa del 2017, le parti avessero previsto gli esborsi economici relativi al mantenimento delle figlie e della moglie, che sarebbero gravati sul ricorrente.
Quanto alle condizioni economico – reddituali della resistente, sebbene la stessa disponga di un saldo del proprio conto corrente di euro 45.000,00 (al 10.7.2023), non ha entrate mensili,
a parte l'assegno di euro 600,00 versato dal resistente.
Conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore può trovare accoglimento alla luce dello squilibrio reddituale dei coniugi, della circostanza (non contestata) per cui la richiedente non ha svolto attività lavorativa durante il matrimonio ed almeno sino alla separazione, unitamente all'età della stessa, che rende estremamente complessa la ricerca di una proficua occupazione lavorativa da parte sua, nonché, da ultimo, la lunga durata dell'unione (dal 1989 al 2017).
Tali elementi, in altri termini, consentono di ritenere provata la circostanza per cui, durante la vita familiare, le parti avevano pattuito una suddivisione dei compiti, in considerazione della quale la resistente era tenuta alle attività domestiche e il ricorrente allo svolgimento di attività lavorativa.
In ordine al quantum si ritiene, tuttavia, di dover confermare l'importo già previsto a titolo di assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, non avendo dedotto mutamenti in peius rispetto alle condizioni esistenti al momento dell'accordo di separazione.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del parametro di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate ed applicando la riduzione del 30 % di cui all'art. 4, comma 4 del d.m. 55/2014 e s.m. per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
vs , così decide: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi a Luco dei
Marsi il 9.4.1989;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Luco dei Marsi (atto n. 4, parte II, serie A, anno 1989);
CONFERMA le condizioni previste in separazione, nello specifico:
- è tenuto al versamento, a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
di mantenimento per la IG , della somma di € 300,00, rivalutabile ogni anno Per_2 secondo gli indici ISTAT entro il giorno 30 di ogni mese, oltre rimborso delle spese straordinarie divise in ragione del 50% tra i coniugi;
- è tenuto al versamento di un assegno di mantenimento di euro Parte_1
300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT entro il 30 di ogni mese direttamente alla IG;
Per_1 CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla resistente alla luce dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 15.7.2019;
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi euro
5.331,20 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 15.7.2024
Il Presidente
Dr.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente est./rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 915/2020 di r.g., iniziato con ricorso depositato in data
21.7.2020 da:
( , nato il [...], in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Verrecchia e dall'avv. Francesco Gargano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Avezzano via C. Battisti n. 101, giusta procura in calce al ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ricorrente -
contro
( ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Letizia ed elettivamente domiciliata in Avezzano, via Monte Velino 137 presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente, come da comparsa conclusionale: “Piaccia all'adito Giudice, contrariis reiectis, a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trasacco al n. 3, parte II serie B, con ogni conseguenza di legge;
b) revocare e/o ridurre l'assegno di manteniemento nei confronti di , per Controparte_1 le motivazioni sopra spiegate;
c) Le spese straordinarie sostenute per la IG minore, da concordare preventivamente, dovranno essere supportate in parti uguali (50% ciascuno) dai genitori;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” per parte resistente, come da comparsa conclusionale: “ insiste per la Controparte_1 concessione dell'assegno divorzile richiesto o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia e insiste altresì affinchè il sia condannato al pagamento delle spese di lite tutte visto il Pt_1 comportamento processuale sleale da esso tenuto.”
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 21.7.2020 , deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 9.4.1989 a Luco dei Marsi e che Controparte_1
dall'unione sono nate due figlie, e , ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir: Per_1 Per_2
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) porre, a suo carico, un assegno di mantenimento di euro 300,00 per la IG , da versare direttamente alla Per_1
stessa, e di euro 300,00 per la IG , all'epoca minorenne e convivente con la madre;
Per_2
c) disporre l'affidamento condiviso della IG, alla data del 2020 minorenne, con collocamento prevalente presso la madre;
d) disporre le spese straordinarie relative alle figlie in misura del 50% per ciascun coniuge.
Ha dedotto che tra le parti era intervenuta la separazione consensuale pronunciata con decreto di omologazione n. 5740/2017 del 17.10.2017 che rinviava alle condizioni del ricorso, qui riportate: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Trasacco, di proprietà della IG maggiore, rimarrà in uso alla sig.ra Controparte_1 che vivrà insieme alla IG e alla IG minore 3. Il sig. vivrà nella casa dita Per_1 Per_2 Pt_1 in Avezzano, alla Via Roma n. 112; 4. Disporre l'affidamento della IG minore ad entrambi i genitori, con diritto del padre di visita e di tenerla con sé due giorni a settimana, dalle ore 15,00 alle ore 21,30 sempre tenuto conto delle sue esigenze di lavoro, di quelle della minore e di quelle dell'altro coniuge;
5. Il padre potrà tenere con sé la IG minore un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina alle 13:30 fino alla domenica sera alle ore 21:30, sempre tenendo conto delle necessità della minore;
in occasione delle feste natalizie, per il periodo dal 24 dicembre al 02 gennaio (compresi) e delle feste pasquali, dal giovedì santo al lunedì in albis (compresi) la minore saranno alternativamente con uno dei genitori. E così, se avrà passato con uno dei genitori il Natale con l'altro passerà la
Pasqua; il padre potrà tenere con sé la minore per quindici giorni nel periodo feriale estivo, da concordare con il coniuge 6. verserà a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento per la IG minore, la somma di € 300,00, rivalutabile ogni anno secondo gli indici
ISTAT entro il giorno 30 di ogni mese. Il continuerà a percepire l'assegno familiare Parte_1 relativo alla IG minore 7. Disporre che le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludiche) vengano divise in ragione del 50% tra i coniugi e siano previamente concordate, in caso diverso il padre non rimborserà la somma richiesta 8. La IG , percepirà la somma di Per_1
€ 520,00 dalla locazione commerciale dell'immobile sito in Trasacco Via IV Novembre ed il sig. verserà alla stessa, a titolo di mantenimento, la somma di € 300,00 mensili 9. Disporre a Pt_1 carico di la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento a Parte_1 [...] di € 300,00 10. rimarrà in possesso dell'autovettura Fiat Punto trg Parte_2 Parte_1
AA492 JW 11. rimarrà in possesso dell'autovettura Fiat Ulisse trg DC 730 Controparte_1
FH 12.Ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi” e che la resistente non aveva diritto all'assegno divorzile in quanto economicamente autosufficiente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha chiesto confermarsi le condizioni CP_1
stabilite in sede di separazione, negando di svolgere attività lavorativa stabile.
All'udienza presidenziale del 17.3.2021 il Presidente ha esperito il tentativo di conciliazione tra le parti ed ha rinviato alla successiva udienza del 7.4.2021 per l'audizione della minore
, la quale, alla prefata udienza, ha dichiarato di voler essere collocata stabilmente Per_2
presso il padre;
all'esito, il Presidente ha adottato, quali provvedimenti provvisori e urgenti, la conferma delle condizioni previste in separazione.
La causa è stata istruita documentalmente, con ordine di esibizione della documentazione reddituale e mediante l'escussione di testi e, all'esito è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
l. n. 898/70. Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2017, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Luco dei
Marsi il 9.4.1989 e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 4, parte II, serie
A, anno 1989.
3. Preliminarmente, si dà atto del raggiungimento della maggiore età della IG Per_2
Pertanto, non è necessario regolamentare le condizioni di affidamento, di collocamento e del diritto di visita del genitore non collocatario;
deve, di contro, confermarsi, alla luce della giovane età della ragazza, neo-diciottenne e presumibilmente ancora studentessa, la previsione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. già disposto in sede di Pt_1 separazione e confermato con ordinanza presidenziale, dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, alle condizioni omologate con decreto n. 5740/2017 del 17.10.2017.
3.1 Quanto alla casa coniugale, deve ritenersi assegnata alla resistente alla luce dell'accordo intervenuto in seguito all'omologa della separazione, non ratificato dal Tribunale e frutto di scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 15.7.2019 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione della resistente del 9.2.2022), non oggetto di disconoscimento ad opera della controparte e quindi da ritenersi valido e produttivo di effetti tra le parti.
3.2 Per quanto riguarda, invece, l'assegno di mantenimento previsto in favore della IG maggiore della coppia, , anche su tale punto le parti nulla dispongono né formulano Per_1
precise domande.
In particolare, la resistente si è limitata a produrre i contratti di lavoro a tempo determinato della giovane, con scadenza ultima del contratto in data 31.3.2023, sostenendo, nelle comparse conclusionali, che da tempo il padre non corrisponde più gli assegni per la IG, senza, tuttavia, dedurre alcuna prova in merito.
Dunque, in considerazione dellla precarietà lavorativa della giovane , il cui ultimo Per_1 contratto, come detto, risulta per tabulas scaduto il 31.3.2023, deve confermarsi la previsione disposta in sede di separazione anche con riferimento alla IG . Per_1
Deve, inoltre, accogliersi la domanda, originariamente avanzata dal ricorrente con il proprio libello introduttivo, di versamento dell'assegno direttamente alla ragazza stante la non opposizione della resistente a tale specifica domanda. 4. Deve, da ultimo, trovare accoglimento la domanda di previsione di un assegno divorzile in favore della resistente . Controparte_1
Come noto, l'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, come modificato dalla L. 74/1987 individua i parametri che il giudice deve vagliare ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge che non ha mezzi economici adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive. Il Collegio deve, infatti, tener conto di taluni presupposti quali: le posizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge per la conduzione familiare e per la formazione del patrimonio dell'altro coniuge o di quello comune, il reddito di entrambi, nonché la durata del matrimonio.
Dirimente, in materia, è l'intervento della giurisprudenza di legittimità: la sentenza delle
SS.UU. n.18287/2018 ha, invero, affermato il principio per cui, “ai sensi dell'art. 5, co.
6. della
L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari una misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Pertanto, deve ritenersi che l'assegno divorzile assolva, attualmente, ad una duplice funzione sia assistenziale che compensativa e che, ai fini dell'attribuzione dello stesso, si debba tener conto del contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, oltre che alla propria condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, valutate le concrete possibilità della ricerca efficace di un'occupazione lavorativa, alla luce delle proprie condizioni di salute e dell'età.
Non è, dunque, sufficiente, ai fini del riconoscimento del detto assegno, l'esistenza di un mero squilibrio reddituale tra i coniugi, né la dimostrazione dell'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa,
“presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali”.
Ciò premesso, dall'attività istruttoria espletata è emerso che la sig.ra , già CP_1 beneficiaria di un assegno di mantenimento previsto dalle stesse parti al momento della separazione, dell'importo di euro 300,00 mensili, non svolge dal 2019 alcuna attività lavorativa stabile, nè dispone di redditi propri, idonei a garantirle la sopravvivenza.
Tale circostanza trova, infatti, conferma nelle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1
che, all'udienza del 16.11.2023, alla domanda: “Vero che da dopo la pandemia Testimone_2 da COVID 19, la signora si reca solo qualche ora al mattino ad effettuare le Controparte_1 pulizie all'anziano padre?” hanno dichiarato che la sig.ra si limita a coadiuvare CP_1 il padre nello svolgimento delle attività di pulizia domestica (cfr. verbale di udienza, dichiarazioni “E' vero quanto mi si legge. Confermo la circostanza. Sono Testimone_1 un'amica della signora e abitiamo vicine” e che, sul medesimo CP_1 Testimone_2 capitolo dichiara: “Vero quanto mi si legge. Confermo la circostanza. Conosco la signora dal 2013”). CP_1
Né si può ragionevolmente prevedere che la stessa, attualmente sessantenne, abbia la possibilità di ricercare agevolmente un'occupazione. Sul punto si osserva che, in assenza di documentate pregresse esperienze lavorative, deve desumersi che la sig.ra CP_1 non abbia mai svolto attività lavorativa, neppure nel corso della vita matrimoniale ed in epoca prossima alla separazione, tanto che le parti avevano disposto un assegno di mantenimento in suo favore.
Quanto allo squilibrio reddituale esistente tra le parti, è emerso che il ricorrente percepisce una retribuzione di € 1.700/1.900,00 annui, nè ha provato mutamenti in peius della propria condizione economico – reddituale rispetto alla separazione, dovendo ritenersi che, già all'epoca del decreto di omologa del 2017, le parti avessero previsto gli esborsi economici relativi al mantenimento delle figlie e della moglie, che sarebbero gravati sul ricorrente.
Quanto alle condizioni economico – reddituali della resistente, sebbene la stessa disponga di un saldo del proprio conto corrente di euro 45.000,00 (al 10.7.2023), non ha entrate mensili,
a parte l'assegno di euro 600,00 versato dal resistente.
Conseguentemente, la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore può trovare accoglimento alla luce dello squilibrio reddituale dei coniugi, della circostanza (non contestata) per cui la richiedente non ha svolto attività lavorativa durante il matrimonio ed almeno sino alla separazione, unitamente all'età della stessa, che rende estremamente complessa la ricerca di una proficua occupazione lavorativa da parte sua, nonché, da ultimo, la lunga durata dell'unione (dal 1989 al 2017).
Tali elementi, in altri termini, consentono di ritenere provata la circostanza per cui, durante la vita familiare, le parti avevano pattuito una suddivisione dei compiti, in considerazione della quale la resistente era tenuta alle attività domestiche e il ricorrente allo svolgimento di attività lavorativa.
In ordine al quantum si ritiene, tuttavia, di dover confermare l'importo già previsto a titolo di assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, non avendo dedotto mutamenti in peius rispetto alle condizioni esistenti al momento dell'accordo di separazione.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione del parametro di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate ed applicando la riduzione del 30 % di cui all'art. 4, comma 4 del d.m. 55/2014 e s.m. per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
vs , così decide: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi a Luco dei
Marsi il 9.4.1989;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Luco dei Marsi (atto n. 4, parte II, serie A, anno 1989);
CONFERMA le condizioni previste in separazione, nello specifico:
- è tenuto al versamento, a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
di mantenimento per la IG , della somma di € 300,00, rivalutabile ogni anno Per_2 secondo gli indici ISTAT entro il giorno 30 di ogni mese, oltre rimborso delle spese straordinarie divise in ragione del 50% tra i coniugi;
- è tenuto al versamento di un assegno di mantenimento di euro Parte_1
300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT entro il 30 di ogni mese direttamente alla IG;
Per_1 CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla resistente alla luce dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 15.7.2019;
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi euro
5.331,20 oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 15.7.2024
Il Presidente
Dr.ssa Maria Proia