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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 3 febbraio 2025, celebrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 826 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., il Direttore Generale con sede a Trento, in Piazza delle CP_1
Donne Lavoratrici, n. 2, elettivamente domiciliata a Teramo, Frazione San
Nicolò a Tordino, in via Vincenzo Bindi, n. 18, presso e nello studio dell'Avv.
Simona Irelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sabbatini, giusta procura alle liti in calce all'ultima pagina dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado proposto dalla sig.ra (che alla stessa Parte_2
è stato notificato). Parte_1
- parte appellante -
e
(C.F.: ), residente a Campli (TE), in Parte_2 C.F._1 via Duca D'Aosta, n. 23, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Vittorio
Veneto, n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Tomei, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa fi costituzione in appello.
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 653/2016 del Giudice di Pace di
Teramo, depositata in Cancelleria in data 5 agosto 2016.
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 653/2016 depositata il 5 agosto 2016 con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli avanzata dalla sig.ra Pt_2 nei confronti della propria Compagnia Assicurativa “ ” (di
[...] Parte_1 seguito, per comodità, anche solo “ ” o “Compagnia Assicurativa”), Pt_1 convenuta nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005 quale impresa assicuratrice del veicolo di proprietà e condotto dalla sig.ra
, la predetta Compagnia Assicurativa ha proposto appello avanti Pt_2
l'intestato Tribunale, eccependo, come primo motivo di gravame, la
“ APPELLATA NEI CAPI E/O Parte_3 [...]
MOTIVAZIONE DEL TUTTO Controparte_2
INSUFFICIENTE, ILLOGICA E/O CONTRADDITORIA CARATTERIZZANTE
LA SENTENZA DE QUA IN TALI PARTI, ATTESO CHE LE EMERGENZE
PROCESSUALI - SE FOSSERO STATE ATTENTAMENTE E
CORRETTAMENTE ESAMINATE E VALUTATE - AVREBBERO DOVUTO
CONDURRE IL PRIMO GIUDICANTE A RITENERE E CONCLUDERE CHE I
DANNI PRESENTATI DAL VEICOLO DELLA SIG.RA E Parte_2
QUELLO ANTAGONISTA DEL SIG. MATTUCCI SIANO INCOMPATIBILI
FRA LORO E CHE ALTRESI' SIANO INCOMPATIBILI CON LA DINAMICA
DELL'ASSERITO SINISTRO IN PAROLA RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA
ZR, ED INOLTRE AVREBBERO DOVUTO PORTARE IL G.D.P. DI
TERAMO A CONSIDERARE I DANNI PRESENTATI DAL VEICOLO
ATTOREO COME DEL TUTTO INCOMPATIBILI CON LE
CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DELL'ASSERITO EVENTO E AD ESSO
NON RICONDUCIBILI: PERTANTO, IL PRIMO GIUDICANTE AVREBBE
DOVUTO RIGETTARE COMPLETAMENTE LE DOMANDE DELL'ALLORA
ATTRICE, POICHE' COMPLETAMENTE INFONDATE GIA' IN PUNTO DI
AN”, e, come secondo motivo di gravame, la “EVIDENTE INFONDATEZZA
ED ERRONEITA', SIA IN FATTO CHE IN DIRITTO, DELLA SENTENZA
APPELLATA, CON RIFERIMENTO ALLE PARTI ED AI PASSAGGI
2 SUINDICATI, ED IN PARTICOLARE PER AVER INOPINATAMENTE E
SCONSIDERATAMENTE, IL G.D.P. DI TERAMO, RICONOSCIUTO ALLA
SIG.RA IL RISARCIMENTO (ANCHE) DI TUTTI I DANNI Parte_2
PRESENTI NELLA PARTE ANTERIORE DESTRA DEL VEICOLO ATTOREO,
SEBBENE TUTTI TALI DANNI FOSSERO STATI CONSIDERATI, DAL C.T.U.
DEL TUTTO INCOMPATIBILI CON LE CARATTERSITCHE DEI Per_1
LUOGHI TEATRO DELL'ASSERITO OCCORSO, E DUNQUE
ASSOLUTAMENTE NON RICONDUCIBILI ALL'ASSERITO INCIDENTE
STRADALE DI CUI SI DISCUTE;
SICCHE' PERTANTO ANCHE NELLA
IPOTESI PEGGIORE ALLA ITAS MUTUA, IL PRIMO GIUDICANTE
AVREBBE DOVUTO ESCLUDERE E NEGARE, ALLA SIG.RA ZR, IL
RISARCIMENTO DI TALI DANNI AL MEZZO.”
Pertanto, parte appellante ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono: “in via principale: in accoglimento del presente atto di appello e per tutti
i motivi e le ragioni ivi esposti ed enunciati dalla e pertanto in completa Parte_1 riforma della sentenza n. 653/16, pronunciata il 05 Agosto 2016 e depositata in
Cancelleria in pari data dal Giudice di Pace di Teramo, Dott. Ottavio Firmani, relativamente al giudizio rubricato al n. 598/2014 R.G., respingere completamente ed integralmente le domande e pretese tutte avanzate dall'odierna Attrice nel presente giudizio, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi le ragioni esposti dalla a mezzo del presente atto di appello ed in particolare a mezzo del Parte_1 motivo di gravame sub 1), ed altresì per tutte le ragioni che stessa ha Parte_1 esposto nel corso del giudizio di primo grado, ovvero respingere in toto tali domande con qualsivoglia altra motivazione;
- conseguentemente e per l'affetto, condannare la
Sig.ra alla integrale restituzione. alla , di tutti gli Parte_2 Parte_1 importi che la Impresa assicuratrice oggi appellante si sia vista nel frattempo costretta
a versare e/o si dovesse vedere costretta a versare, alla stessa attrice - odierna appellata, in virtù delle statuizioni provvisoriamente esecutive emesse dal primo giudicante con la sentenza qui gravata, ed altresì condannare la Sig.ra al versamento, in favore Pt_2 della , di ogni altro importo (a titolo di costi delle espletate C.T.U., di Parte_1 spese di registrazione della sentenza, ecc.) che a qualsiasi ulteriore e/o diverso titolo quest'ultima abbia dovuto e/o dovesse versare a seguito della sentenza oggetto della presente impugnazione;
nel merito, in via subordinata e quanto ai danni al mezzo: nella più denegata e non concessa delle ipotesi, in cui questo On.le Tribunale volesse
3 comunque ritenere le domande avanzate dalla Sigra come suscettibili Parte_2 di qualche accoglimento, voglia la S.V. Ill.ma: - in accoglimento del secondo motivo di motivo di gravame proposto dalla , ed in riforma di quanto al riguardo Parte_1 erroneamente ha statuito il G.d.P. di Teramo, voglia la a, quanto ai danni CP_3 presentati dall'autovettura Ford Fiesta trg. EC635DK di proprietà della Sig.ra Pt_2
riconoscere alla suddetta odierna appellata il risarcimento unicamente e
[...] solamente di quei danni (altri e diversi, rispetto a quelli alla parte anteriore destra del mezzo) riscontrati su detto veicolo, che il C.T.U. ha ritenuto in qualche Persona_2 modo suscettibili di essere ricondotti al presunto sinistro de quo, quantificandoli nell'ammontare complessivo pari ad Euro 250,00, e condannando la , Parte_1
a titolo di ristoro di tali danni, al pagamento in favore della Sig.ra solamente Pt_2 della somma di ad Euro 175,00 (pari al 70% della somma appena sopra indicata), atteso che il medesimo C.T.U. (ed anche il primo giudicante) ha ravvisato Per_2 un concorso di colpa della Signora in misura pari al 30% nella Parte_2 causazione del sinistro in questione;
- conseguentemente e per l'affetto, condannare la
Sig.ra alla integrale restituzione, alla , di tutti gli Parte_2 Parte_1 importi che la Impresa assicuratrice oggi appellante si sia vista e/o si dovesse vedere nel frattempo costretta a versare, alla stessa attrice - odierna appellata, in virtù delle statuizioni, erronee ed eccessivamente favorevoli alla Sig.ra che con riguardo Pt_2 ai danni al mezzo sono state emesse dal primo giudicante con la sentenza qui gravata. nel merito, in via subordinata e quanto ai danni alla persona: nella più denegata e non concessa delle ipotesi, in cui questo On.le Tribunale volesse ritenere le domande della
Sigra suscettibili di qualche accoglimento, voglia la S.V. Ill.ma: - in Parte_2 accoglimento del terzo motivo di gravame proposto dalla ed in riforma Parte_1 della sentenza di prime cure, dichiarare del tutto infondate e quindi completamente respingere le pretese a titolo di danno morale avanzate dalla Sig.ra ovvero nella Pt_2 ipotesi più denegata e strettamente subordinata in cui la S.V. volesse ritenere in qualche modo accoglibili tali pretese, voglia questa Giustizia procedere ad una quantificazione di tali asseriti pregiudizi in un importo ben più modesto di quello liquidato dal G.d.P. di Teramo, da determinarsi mediante un appesantimento del valore liquidativo del punto di danno biologico, ed in ogni caso in misura non eccedente ad 1/5 dell'ammontare del danno biologico;
- conseguentemente e per
l'affetto, condannare la Sig.ra alla integrale restituzione alla Parte_2 Pt_1 di tutti gli importi che la Impresa assicuratrice qui appellante abbia nel
[...]
4 frattempo dovuto versare, alla attrice - odierna appellata, in virtù delle statuizioni erronee ed illegittime, in punto di danno morale emesse dal primo giudicante con la sentenza qui gravata;
nel merito, in via subordinata e quanto alle pretese avversarie per spese mediche: nella più denegata e non concessa delle ipotesi, in cui volesse comunque ritenere le domande della Sigra suscettibili di qualche Parte_2 accoglimento, voglia la S.V. Ill.ma: - in accoglimento del quarto motivo di gravame proposto dalla ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare del Parte_1 tutto infondate, e quindi completamente respingere, le pretese per spese mediche della
Sig.ra - conseguentemente e per l'affetto, condannare alla Pt_2 Parte_2 integrale restituzione alla di tutti gli importi che la stessa abbia Parte_1 dovuto versare alla attrice - oggi appellata, in virtù delle statuizioni in punto di spese mediche emesse con la sentenza de qua dal G.d.P. di Teramo;
In ogni caso, con integrale vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra la Parte_2 quale, dopo aver censurato l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi addotti, ne ha contestato la fondatezza nel merito, evidenziando la
“CORRETTEZZA DELLA SENTENZA APPELLATA NEI CAPI E/O
MOTIVAZIONE DEL Controparte_2
TUTTO SUFFICIENTE, LOGICA E NON CONTRADDITORIA
CARATTERIZZANTE LA SENTENZA DE QUA IN TALI PARTI, ATTESO
CHE LE EMERGENZE PROCESSUALI - ATTENTAMENTE E
CORRETTAMENTE ESAMINATE E VALUTATE – CONDOTTO IL CP_4
PRIMO GIUDICANTE A RITENERE E CONCLUDERE CHE I DANNI
PRESENTATI DAL VEICOLO DELLA SIG.RA ZR WT E QUELLO
ANTAGONISTA DEL SIG. ONO COMPATIBILI FRA LORO E Per_3
CHE ALTRESI' SONO COMPATIBILI CON LA DINAMICA DELL'ASSERITO
SINISTRO IN PAROLA RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA ZR, ED
INOLTRE SONO DEL TUTTO COMPATIBILI E RICONDUCIBILI CON LE
CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DELL'ASSERITO EVENTO. PERTANTO,
SI DOVREBBERO RIGETTARE COMPLETAMENTE LE DOMANDE
DELL'ODIERNA APPELLANTE, POICHE' COMPLETAMENTE
INFONDATE.”, con richiesta, in via subordinata, di contenimento della eventuale condanna al risarcimento del danno al minimo.
5 A seguito di diversi rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni da parte del precedente titolare del procedimento, all'udienza del 17 dicembre
2024 - così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare della causa solo in data 12 marzo 2024 - questa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Senonché, con ordinanza emessa in data 2 gennaio 2025 e comunicata in pari data, lo scrivente magistrato ha ritenuto di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio, rilevando d'ufficio una questione idonea a definire il procedimento, consistente nella nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per la mancata integrazione, in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., del responsabile civile;
quindi, le parti sono state invitate, in ossequio al dettato di cui all'art. 101, co. II c.p.c., a depositare sintetiche memorie contenenti osservazioni in ordine alla predetta questione rilevata ex officio e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna (del 3 febbraio 2025).
Pertanto, all'udienza odierna, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., lette le memorie autorizzate depositate in atti, con le quali entrambe le parti hanno condiviso la questione rilevata d'ufficio
(in particolare, parte appellante “si associa a quanto rilevato dall'Ill.mo Giudice, essendo orami pacifico il principio per cui “nella procedura di risarcimento diretto il danneggiato deve citare in giudizio anche il responsabile civile quale litisconsorte necessario” (Cassazione, ordinanza n. 4994/2023), e laddove ciò non accada, “la relativa omissione è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 383 c. 3
c.p.c.”, e secondo parte appellata “Corretta appare quindi l'eccezione rilevato dal
Giudice adito, pertanto appare doveroso l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. essendo mancato il giusto contraddittorio tra le parti.”) nonché le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, la causa è stata decisa come di seguito, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico-giuridico delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale, priorità d'esame merita indubbiamente l'eccezione - rilevata ex officio e ritualmente sottoposta al contraddittorio delle parti - di nullità del
6 giudizio e della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione, in qualità di litisconsorte necessario, del responsabile civile.
È pacifico ed incontestabile che la sig.ra ha incardinato il Parte_2 giudizio di primo grado (rubricato al R.G. n. 598/2014) proponendo domanda di risarcimento diretto, ex art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti di , quale Compagnia Assicuratrice del veicolo Ford Fiesta targato Parte_1
EC635DK, di sua proprietà e dalla medesima condotto nell'occasione del sinistro occorso in data 24 aprile 2013.
Ebbene, osserva il Tribunale come nel caso per cui è processo, che trae origine dalla procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del
Codice delle Assicurazioni Private, debba trovare applicazione l'ormai consolidato e granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto,” (cfr. in questi esatti termini, da ultimo, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 4994,
16 febbraio 2023; cfr. altresì ex multis Cassazione civile, sez. III, 8/04/2020, n.
7755; Cassazione civile sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 261; Cassazione civile sez.
III, 31 maggio 2019, n. 14887; Cassazione civile sez. III, 13 aprile 2018, n. 9188;
Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896).
“Sicché” – prosegue la citata pronuncia di legittimità n. 4994/2023 – “ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”.
Come efficacemente spiegato dalla Corte di Cassazione, una simile conclusione, “necessaria a seguito di una mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore, trovi la propria principale giustificazione nella necessità di estendere” l'analogia esistente fra la procedura di indennizzo diretto disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (nella quale il soggetto danneggiato agisce contro la propria compagnia assicurativa) e l'azione diretta ex art. 144
d.lgs. n. 209/2005 (nella quale il danneggiato agisce contro l'assicurazione del
7 responsabile), con riferimento alla quale il comma III dell'art. 144 prevede espressamente la necessità di chiamare in causa il responsabile del danno, ossia il proprietario del mezzo (si tratta, come pacifico in giurisprudenza, di una ipotesi di litisconsorzio necessario - cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 22 novembre 2016, n. 23706).
Infatti, analogamente all'ipotesi di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della propria assicurazione del veicolo dal medesimo condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato come la possibilità consentita al danneggiato dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 di convenire in giudizio direttamente la propria compagnia di assicurazione “non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire
l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo” (cfr. già citata
Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896).
Inoltre, a sostegno della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile nel giudizio ex art. 149 Cod. ass. depongono ulteriori considerazioni.
In primo luogo, l'art. 149 comma VI d.lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di azione in giudizio da parte del danneggiato nei confronti della propria
Compagnia di Assicurazione, l'impresa assicurativa del responsabile “può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”: è quindi evidente che tale responsabilità,
8 per essere oggetto di riconoscimento da parte dell'impresa assicuratrice interveniente, dev'essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore.
In secondo luogo, l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 si connota per tre essenziali elementi:, quali: (a) il risarcimento dev'essere contenuto
“entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la polizza” (comma I); (b) per l'intero massimale della polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno
(comma II); (c) nel giudizio, come visto, “è chiamato anche il responsabile del danno” (co. 3). Ebbene, poiché è pacifico che le prime due caratteristiche trovino applicazione anche nel caso di azione di risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209/2009, “non si comprende come mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario” (cfr. Cass. civ. n. 219897/2017 sopra citata.).
Infine, dal punto di vista funzionale, è stato evidenziato che l'estensione necessaria del contraddittorio al danneggiante responsabile mira ad evitare che questi possa affermare l'inopponibilità, nei propri confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che, ai sensi dell'art. 149, comma III d.lgs. n. 209/2005, “l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime”.
Ebbene, nel caso per cui è processo, non essendo stato citato in primo grado il responsabile civile e non essendo stata rilevata la non integrità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile/litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., la sentenza conclusiva del procedimento avanti al Giudice di
Pace deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, essendo tale vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. n. 13850/2007).
Al riguardo, infatti, preme al Tribunale evidenziare che alcun rilievo concreto potrebbe, in ipotesi, attribuirsi alla circostanza secondo cui l'odierna parte appellante avrebbe omesso di sollevare una simile eccezione nel giudizio di primo grado, così accettando il contraddittorio formatosi e
9 ritenuto regolare del giudice di prime cure, e ciò in quanto, tale questione, attenendo al rispetto delle regole sul litisconsorzio necessario, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che, allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio d'appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della sentenza emessa ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1987, n.
5903; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2002, n. 15643; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2003, n. 1462; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3866).
In definitiva, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile impone la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 598/2014 e della conclusiva sentenza del
Giudice di Pace di Teramo n. 653/2016 e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di Pace competente affinché, previa riassunzione ad opera delle parti nei termini di legge, venga integrato il contraddittorio e deciso il merito, non potendosi infatti, in questa sede, decidere nel merito o comunque disporre la restituzione delle somme a qualsiasi titolo corrisposte in favore della sig.ra dalla Compagnia Pt_2
Assicurativa.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la definizione del procedimento mediante una questione rilevata ex officio, nonché l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto al momento della introduzione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello costituiscono motivo idoneo ad integrare la sussistenza di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto detto, si stima equo compensare integralmente le spese relative al presente giudizio di impugnazione.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado
(cfr. Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello relativamente al procedimento rubricato al
R.G. n. 826/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n.
598/2014 e della conclusiva sentenza n. 653/2016 del Giudice di Pace di
Teramo, depositata in data 5 agosto 2016;
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette la causa dinnanzi al
Giudice di Pace, Ufficio di Teramo, previa riassunzione della stessa ad opera delle parti nei termini di legge;
3) dichiara le spese del giudizio di secondo grado integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 3 febbraio 2025, celebrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 826 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2017, vertente tra
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., il Direttore Generale con sede a Trento, in Piazza delle CP_1
Donne Lavoratrici, n. 2, elettivamente domiciliata a Teramo, Frazione San
Nicolò a Tordino, in via Vincenzo Bindi, n. 18, presso e nello studio dell'Avv.
Simona Irelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sabbatini, giusta procura alle liti in calce all'ultima pagina dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado proposto dalla sig.ra (che alla stessa Parte_2
è stato notificato). Parte_1
- parte appellante -
e
(C.F.: ), residente a Campli (TE), in Parte_2 C.F._1 via Duca D'Aosta, n. 23, elettivamente domiciliata a Teramo, in via Vittorio
Veneto, n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Giulia Tomei, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa fi costituzione in appello.
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 653/2016 del Giudice di Pace di
Teramo, depositata in Cancelleria in data 5 agosto 2016.
1 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 653/2016 depositata il 5 agosto 2016 con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli avanzata dalla sig.ra Pt_2 nei confronti della propria Compagnia Assicurativa “ ” (di
[...] Parte_1 seguito, per comodità, anche solo “ ” o “Compagnia Assicurativa”), Pt_1 convenuta nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005 quale impresa assicuratrice del veicolo di proprietà e condotto dalla sig.ra
, la predetta Compagnia Assicurativa ha proposto appello avanti Pt_2
l'intestato Tribunale, eccependo, come primo motivo di gravame, la
“ APPELLATA NEI CAPI E/O Parte_3 [...]
MOTIVAZIONE DEL TUTTO Controparte_2
INSUFFICIENTE, ILLOGICA E/O CONTRADDITORIA CARATTERIZZANTE
LA SENTENZA DE QUA IN TALI PARTI, ATTESO CHE LE EMERGENZE
PROCESSUALI - SE FOSSERO STATE ATTENTAMENTE E
CORRETTAMENTE ESAMINATE E VALUTATE - AVREBBERO DOVUTO
CONDURRE IL PRIMO GIUDICANTE A RITENERE E CONCLUDERE CHE I
DANNI PRESENTATI DAL VEICOLO DELLA SIG.RA E Parte_2
QUELLO ANTAGONISTA DEL SIG. MATTUCCI SIANO INCOMPATIBILI
FRA LORO E CHE ALTRESI' SIANO INCOMPATIBILI CON LA DINAMICA
DELL'ASSERITO SINISTRO IN PAROLA RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA
ZR, ED INOLTRE AVREBBERO DOVUTO PORTARE IL G.D.P. DI
TERAMO A CONSIDERARE I DANNI PRESENTATI DAL VEICOLO
ATTOREO COME DEL TUTTO INCOMPATIBILI CON LE
CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DELL'ASSERITO EVENTO E AD ESSO
NON RICONDUCIBILI: PERTANTO, IL PRIMO GIUDICANTE AVREBBE
DOVUTO RIGETTARE COMPLETAMENTE LE DOMANDE DELL'ALLORA
ATTRICE, POICHE' COMPLETAMENTE INFONDATE GIA' IN PUNTO DI
AN”, e, come secondo motivo di gravame, la “EVIDENTE INFONDATEZZA
ED ERRONEITA', SIA IN FATTO CHE IN DIRITTO, DELLA SENTENZA
APPELLATA, CON RIFERIMENTO ALLE PARTI ED AI PASSAGGI
2 SUINDICATI, ED IN PARTICOLARE PER AVER INOPINATAMENTE E
SCONSIDERATAMENTE, IL G.D.P. DI TERAMO, RICONOSCIUTO ALLA
SIG.RA IL RISARCIMENTO (ANCHE) DI TUTTI I DANNI Parte_2
PRESENTI NELLA PARTE ANTERIORE DESTRA DEL VEICOLO ATTOREO,
SEBBENE TUTTI TALI DANNI FOSSERO STATI CONSIDERATI, DAL C.T.U.
DEL TUTTO INCOMPATIBILI CON LE CARATTERSITCHE DEI Per_1
LUOGHI TEATRO DELL'ASSERITO OCCORSO, E DUNQUE
ASSOLUTAMENTE NON RICONDUCIBILI ALL'ASSERITO INCIDENTE
STRADALE DI CUI SI DISCUTE;
SICCHE' PERTANTO ANCHE NELLA
IPOTESI PEGGIORE ALLA ITAS MUTUA, IL PRIMO GIUDICANTE
AVREBBE DOVUTO ESCLUDERE E NEGARE, ALLA SIG.RA ZR, IL
RISARCIMENTO DI TALI DANNI AL MEZZO.”
Pertanto, parte appellante ha rassegnato le conclusioni che di seguito si trascrivono: “in via principale: in accoglimento del presente atto di appello e per tutti
i motivi e le ragioni ivi esposti ed enunciati dalla e pertanto in completa Parte_1 riforma della sentenza n. 653/16, pronunciata il 05 Agosto 2016 e depositata in
Cancelleria in pari data dal Giudice di Pace di Teramo, Dott. Ottavio Firmani, relativamente al giudizio rubricato al n. 598/2014 R.G., respingere completamente ed integralmente le domande e pretese tutte avanzate dall'odierna Attrice nel presente giudizio, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi le ragioni esposti dalla a mezzo del presente atto di appello ed in particolare a mezzo del Parte_1 motivo di gravame sub 1), ed altresì per tutte le ragioni che stessa ha Parte_1 esposto nel corso del giudizio di primo grado, ovvero respingere in toto tali domande con qualsivoglia altra motivazione;
- conseguentemente e per l'affetto, condannare la
Sig.ra alla integrale restituzione. alla , di tutti gli Parte_2 Parte_1 importi che la Impresa assicuratrice oggi appellante si sia vista nel frattempo costretta
a versare e/o si dovesse vedere costretta a versare, alla stessa attrice - odierna appellata, in virtù delle statuizioni provvisoriamente esecutive emesse dal primo giudicante con la sentenza qui gravata, ed altresì condannare la Sig.ra al versamento, in favore Pt_2 della , di ogni altro importo (a titolo di costi delle espletate C.T.U., di Parte_1 spese di registrazione della sentenza, ecc.) che a qualsiasi ulteriore e/o diverso titolo quest'ultima abbia dovuto e/o dovesse versare a seguito della sentenza oggetto della presente impugnazione;
nel merito, in via subordinata e quanto ai danni al mezzo: nella più denegata e non concessa delle ipotesi, in cui questo On.le Tribunale volesse
3 comunque ritenere le domande avanzate dalla Sigra come suscettibili Parte_2 di qualche accoglimento, voglia la S.V. Ill.ma: - in accoglimento del secondo motivo di motivo di gravame proposto dalla , ed in riforma di quanto al riguardo Parte_1 erroneamente ha statuito il G.d.P. di Teramo, voglia la a, quanto ai danni CP_3 presentati dall'autovettura Ford Fiesta trg. EC635DK di proprietà della Sig.ra Pt_2
riconoscere alla suddetta odierna appellata il risarcimento unicamente e
[...] solamente di quei danni (altri e diversi, rispetto a quelli alla parte anteriore destra del mezzo) riscontrati su detto veicolo, che il C.T.U. ha ritenuto in qualche Persona_2 modo suscettibili di essere ricondotti al presunto sinistro de quo, quantificandoli nell'ammontare complessivo pari ad Euro 250,00, e condannando la , Parte_1
a titolo di ristoro di tali danni, al pagamento in favore della Sig.ra solamente Pt_2 della somma di ad Euro 175,00 (pari al 70% della somma appena sopra indicata), atteso che il medesimo C.T.U. (ed anche il primo giudicante) ha ravvisato Per_2 un concorso di colpa della Signora in misura pari al 30% nella Parte_2 causazione del sinistro in questione;
- conseguentemente e per l'affetto, condannare la
Sig.ra alla integrale restituzione, alla , di tutti gli Parte_2 Parte_1 importi che la Impresa assicuratrice oggi appellante si sia vista e/o si dovesse vedere nel frattempo costretta a versare, alla stessa attrice - odierna appellata, in virtù delle statuizioni, erronee ed eccessivamente favorevoli alla Sig.ra che con riguardo Pt_2 ai danni al mezzo sono state emesse dal primo giudicante con la sentenza qui gravata. nel merito, in via subordinata e quanto ai danni alla persona: nella più denegata e non concessa delle ipotesi, in cui questo On.le Tribunale volesse ritenere le domande della
Sigra suscettibili di qualche accoglimento, voglia la S.V. Ill.ma: - in Parte_2 accoglimento del terzo motivo di gravame proposto dalla ed in riforma Parte_1 della sentenza di prime cure, dichiarare del tutto infondate e quindi completamente respingere le pretese a titolo di danno morale avanzate dalla Sig.ra ovvero nella Pt_2 ipotesi più denegata e strettamente subordinata in cui la S.V. volesse ritenere in qualche modo accoglibili tali pretese, voglia questa Giustizia procedere ad una quantificazione di tali asseriti pregiudizi in un importo ben più modesto di quello liquidato dal G.d.P. di Teramo, da determinarsi mediante un appesantimento del valore liquidativo del punto di danno biologico, ed in ogni caso in misura non eccedente ad 1/5 dell'ammontare del danno biologico;
- conseguentemente e per
l'affetto, condannare la Sig.ra alla integrale restituzione alla Parte_2 Pt_1 di tutti gli importi che la Impresa assicuratrice qui appellante abbia nel
[...]
4 frattempo dovuto versare, alla attrice - odierna appellata, in virtù delle statuizioni erronee ed illegittime, in punto di danno morale emesse dal primo giudicante con la sentenza qui gravata;
nel merito, in via subordinata e quanto alle pretese avversarie per spese mediche: nella più denegata e non concessa delle ipotesi, in cui volesse comunque ritenere le domande della Sigra suscettibili di qualche Parte_2 accoglimento, voglia la S.V. Ill.ma: - in accoglimento del quarto motivo di gravame proposto dalla ed in riforma della sentenza appellata, dichiarare del Parte_1 tutto infondate, e quindi completamente respingere, le pretese per spese mediche della
Sig.ra - conseguentemente e per l'affetto, condannare alla Pt_2 Parte_2 integrale restituzione alla di tutti gli importi che la stessa abbia Parte_1 dovuto versare alla attrice - oggi appellata, in virtù delle statuizioni in punto di spese mediche emesse con la sentenza de qua dal G.d.P. di Teramo;
In ogni caso, con integrale vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la sig.ra la Parte_2 quale, dopo aver censurato l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi addotti, ne ha contestato la fondatezza nel merito, evidenziando la
“CORRETTEZZA DELLA SENTENZA APPELLATA NEI CAPI E/O
MOTIVAZIONE DEL Controparte_2
TUTTO SUFFICIENTE, LOGICA E NON CONTRADDITORIA
CARATTERIZZANTE LA SENTENZA DE QUA IN TALI PARTI, ATTESO
CHE LE EMERGENZE PROCESSUALI - ATTENTAMENTE E
CORRETTAMENTE ESAMINATE E VALUTATE – CONDOTTO IL CP_4
PRIMO GIUDICANTE A RITENERE E CONCLUDERE CHE I DANNI
PRESENTATI DAL VEICOLO DELLA SIG.RA ZR WT E QUELLO
ANTAGONISTA DEL SIG. ONO COMPATIBILI FRA LORO E Per_3
CHE ALTRESI' SONO COMPATIBILI CON LA DINAMICA DELL'ASSERITO
SINISTRO IN PAROLA RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA ZR, ED
INOLTRE SONO DEL TUTTO COMPATIBILI E RICONDUCIBILI CON LE
CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DELL'ASSERITO EVENTO. PERTANTO,
SI DOVREBBERO RIGETTARE COMPLETAMENTE LE DOMANDE
DELL'ODIERNA APPELLANTE, POICHE' COMPLETAMENTE
INFONDATE.”, con richiesta, in via subordinata, di contenimento della eventuale condanna al risarcimento del danno al minimo.
5 A seguito di diversi rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni da parte del precedente titolare del procedimento, all'udienza del 17 dicembre
2024 - così anticipata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare della causa solo in data 12 marzo 2024 - questa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Senonché, con ordinanza emessa in data 2 gennaio 2025 e comunicata in pari data, lo scrivente magistrato ha ritenuto di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio, rilevando d'ufficio una questione idonea a definire il procedimento, consistente nella nullità del giudizio e della sentenza di primo grado per la mancata integrazione, in qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., del responsabile civile;
quindi, le parti sono state invitate, in ossequio al dettato di cui all'art. 101, co. II c.p.c., a depositare sintetiche memorie contenenti osservazioni in ordine alla predetta questione rilevata ex officio e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna (del 3 febbraio 2025).
Pertanto, all'udienza odierna, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., lette le memorie autorizzate depositate in atti, con le quali entrambe le parti hanno condiviso la questione rilevata d'ufficio
(in particolare, parte appellante “si associa a quanto rilevato dall'Ill.mo Giudice, essendo orami pacifico il principio per cui “nella procedura di risarcimento diretto il danneggiato deve citare in giudizio anche il responsabile civile quale litisconsorte necessario” (Cassazione, ordinanza n. 4994/2023), e laddove ciò non accada, “la relativa omissione è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 383 c. 3
c.p.c.”, e secondo parte appellata “Corretta appare quindi l'eccezione rilevato dal
Giudice adito, pertanto appare doveroso l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. essendo mancato il giusto contraddittorio tra le parti.”) nonché le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza, la causa è stata decisa come di seguito, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico-giuridico delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale, priorità d'esame merita indubbiamente l'eccezione - rilevata ex officio e ritualmente sottoposta al contraddittorio delle parti - di nullità del
6 giudizio e della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione, in qualità di litisconsorte necessario, del responsabile civile.
È pacifico ed incontestabile che la sig.ra ha incardinato il Parte_2 giudizio di primo grado (rubricato al R.G. n. 598/2014) proponendo domanda di risarcimento diretto, ex art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nei confronti di , quale Compagnia Assicuratrice del veicolo Ford Fiesta targato Parte_1
EC635DK, di sua proprietà e dalla medesima condotto nell'occasione del sinistro occorso in data 24 aprile 2013.
Ebbene, osserva il Tribunale come nel caso per cui è processo, che trae origine dalla procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 del
Codice delle Assicurazioni Private, debba trovare applicazione l'ormai consolidato e granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto,” (cfr. in questi esatti termini, da ultimo, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 4994,
16 febbraio 2023; cfr. altresì ex multis Cassazione civile, sez. III, 8/04/2020, n.
7755; Cassazione civile sez. VI, 9 gennaio 2020, n. 261; Cassazione civile sez.
III, 31 maggio 2019, n. 14887; Cassazione civile sez. III, 13 aprile 2018, n. 9188;
Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896).
“Sicché” – prosegue la citata pronuncia di legittimità n. 4994/2023 – “ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”.
Come efficacemente spiegato dalla Corte di Cassazione, una simile conclusione, “necessaria a seguito di una mancata presa di posizione sul punto da parte del legislatore, trovi la propria principale giustificazione nella necessità di estendere” l'analogia esistente fra la procedura di indennizzo diretto disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (nella quale il soggetto danneggiato agisce contro la propria compagnia assicurativa) e l'azione diretta ex art. 144
d.lgs. n. 209/2005 (nella quale il danneggiato agisce contro l'assicurazione del
7 responsabile), con riferimento alla quale il comma III dell'art. 144 prevede espressamente la necessità di chiamare in causa il responsabile del danno, ossia il proprietario del mezzo (si tratta, come pacifico in giurisprudenza, di una ipotesi di litisconsorzio necessario - cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 22 novembre 2016, n. 23706).
Infatti, analogamente all'ipotesi di cui all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della propria assicurazione del veicolo dal medesimo condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno;
tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non potrà non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato come la possibilità consentita al danneggiato dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 di convenire in giudizio direttamente la propria compagnia di assicurazione “non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l'esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire
l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l'ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo” (cfr. già citata
Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2017, n. 21896).
Inoltre, a sostegno della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile nel giudizio ex art. 149 Cod. ass. depongono ulteriori considerazioni.
In primo luogo, l'art. 149 comma VI d.lgs. n. 209/2005 prevede che, in caso di azione in giudizio da parte del danneggiato nei confronti della propria
Compagnia di Assicurazione, l'impresa assicurativa del responsabile “può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”: è quindi evidente che tale responsabilità,
8 per essere oggetto di riconoscimento da parte dell'impresa assicuratrice interveniente, dev'essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore.
In secondo luogo, l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005 si connota per tre essenziali elementi:, quali: (a) il risarcimento dev'essere contenuto
“entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la polizza” (comma I); (b) per l'intero massimale della polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno
(comma II); (c) nel giudizio, come visto, “è chiamato anche il responsabile del danno” (co. 3). Ebbene, poiché è pacifico che le prime due caratteristiche trovino applicazione anche nel caso di azione di risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209/2009, “non si comprende come mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario” (cfr. Cass. civ. n. 219897/2017 sopra citata.).
Infine, dal punto di vista funzionale, è stato evidenziato che l'estensione necessaria del contraddittorio al danneggiante responsabile mira ad evitare che questi possa affermare l'inopponibilità, nei propri confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che, ai sensi dell'art. 149, comma III d.lgs. n. 209/2005, “l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime”.
Ebbene, nel caso per cui è processo, non essendo stato citato in primo grado il responsabile civile e non essendo stata rilevata la non integrità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile/litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c., la sentenza conclusiva del procedimento avanti al Giudice di
Pace deve dichiararsi affetta da nullità insanabile, essendo tale vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. n. 13850/2007).
Al riguardo, infatti, preme al Tribunale evidenziare che alcun rilievo concreto potrebbe, in ipotesi, attribuirsi alla circostanza secondo cui l'odierna parte appellante avrebbe omesso di sollevare una simile eccezione nel giudizio di primo grado, così accettando il contraddittorio formatosi e
9 ritenuto regolare del giudice di prime cure, e ciò in quanto, tale questione, attenendo al rispetto delle regole sul litisconsorzio necessario, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che, allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio, resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio d'appello, l'annullamento, anche d'ufficio, della sentenza emessa ed il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 7 luglio 1987, n.
5903; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2002, n. 15643; Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2003, n. 1462; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3866).
In definitiva, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile impone la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 598/2014 e della conclusiva sentenza del
Giudice di Pace di Teramo n. 653/2016 e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al Giudice di Pace competente affinché, previa riassunzione ad opera delle parti nei termini di legge, venga integrato il contraddittorio e deciso il merito, non potendosi infatti, in questa sede, decidere nel merito o comunque disporre la restituzione delle somme a qualsiasi titolo corrisposte in favore della sig.ra dalla Compagnia Pt_2
Assicurativa.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, la definizione del procedimento mediante una questione rilevata ex officio, nonché l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul punto al momento della introduzione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello costituiscono motivo idoneo ad integrare la sussistenza di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 77/2018, ha affermato poter giustificare la compensazione delle spese di lite anche oltre rispetto ai casi individuati dall'art. 92 c.p.c.; pertanto, in ragione di quanto detto, si stima equo compensare integralmente le spese relative al presente giudizio di impugnazione.
Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado
(cfr. Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello relativamente al procedimento rubricato al
R.G. n. 826/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n.
598/2014 e della conclusiva sentenza n. 653/2016 del Giudice di Pace di
Teramo, depositata in data 5 agosto 2016;
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette la causa dinnanzi al
Giudice di Pace, Ufficio di Teramo, previa riassunzione della stessa ad opera delle parti nei termini di legge;
3) dichiara le spese del giudizio di secondo grado integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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