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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza dell'8.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 287/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dario Luraghi,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Conclusioni
Per la ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il recesso ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. dal contratto preliminare del 19.01.2024 poi sostituito in data 08.02.2024, e per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione, in Controparte_1 favore della sig.ra , del doppio della caparra confirmatoria pari Parte_1 ad € 7.400,00, nonché, alla restituzione delle residue somme versate a titolo di acconto prezzo pari ad € 7.100,00, il tutto per complessivi € 14.500,00, oltre agli interessi legali dalla ricezione della diffida al saldo. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa oltre 15% spese generali e CPA. Con compensi maggiorati del 30% ex art. 4, al c.
1-bis dm 55/2014 in quanto “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – La ricorrente nella qualità di promissaria Parte_1 acquirente, ha sottoscritto in data 19.1.2024 con la resistente Controparte_1 quale promittente venditrice, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito a Zeme (PV), vicolo del Nazzareno, 2. La data del rogito era fissata al 15.03.2024 e si precisava che la promittente venditrice aveva ricevuto la somma di € 3.700,00 quale caparra confirmatoria, oltre ad €
1 2.000,00 quale acconto. In una successiva scrittura dell'8.2.2014, si prevedeva che, entro la medesima data, sarebbero stati versati ulteriori € 1.800,00. La sig.ra – la quale sostiene di avere in realtà corrisposto Parte_1 complessivi € 10.800,00, avendo versato acconti ulteriori rispetto a quelli indicati – deduce che la controparte si era rifiutata di vendere l'immobile nel termine previsto, ignorando le diffide inoltrate. Quindi, presenta domanda per la declaratoria del recesso ex art. 1385 c.c., con restituzione del doppio della caparra versata e degli acconti versati, oltre interessi dalla data della diffida.
2. – La resistente non si costitutiva, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
3. - Il giudice fissava quindi per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza dell'8.10.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
4. – La premessa da cui muovere è che la domanda di recesso può essere accolta se, alla luce degli atti, possa ritenersi che la parte recedente abbia offerto idonea prova dell'essere stata pronta ad eseguire la prestazione cui era tenuta (ex multis, Cass. n. 8196/1998 con riferimento alla domanda ex art. 2932 c.c., ma i medesimi principi si applicano, come evidente, all'ipotesi di recesso ex art. 1385 c.c.).
Si legge nella missiva del 17.10.2024, che la promittente venditrice avrebbe dichiarato la impossibilità di vendere per “carenze, difformità e anomalie strutturali e catastali”. La ricorrente, peraltro, non sostiene l'inadempimento della controparte all'obbligo di mettere l'immobile in condizione di essere regolarmente venduto entro il termine previsto (un tale inadempimento non sarebbe comunque stato ritualmente allegato, non essendo stati in alcun modo specificati in ricorso i presunti elementi ostativi, che, comunque, neppure sono stati provati), né spiega per quale ragione dovrebbe darsi credito alla dichiarazione di cui sopra, ma si limita a sostenere il rifiuto della promittente venditrice di concludere il rogito.
Il termine previsto del 15.3.2024 non è indicato nel contratto come “essenziale” e vi sono elementi che portano logicamente a ritenere che le stesse parti non lo avessero ritenuto tale. La stessa ricorrente allega di avere effettuato pagamenti a titolo di acconto oltre detto termine, il che non appare obiettivamente compatibile con tale essenzialità.
In sostanza, fatte tali premesse, si deve valutare se possa dirsi raggiunta la prova, da un lato, del rifiuto della resistente e stipulare e, dall'altro, del fatto che la ricorrente era al contempo pronta a farlo, offrendo la prestazione cui era tenuta.
Il relativo onere era in capo alla ricorrente.
2 La contumacia della resistente, allo stato attuale della disciplina del processo civile, non alleggerisce – e, tantomeno, dispensa – la ricorrente dal relativo onere: “… la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova (circostanza peraltro esclusa dal novellato art. 115 c.p.c., che limita gli effetti della non contestazione alla parte “costituita”), ma anche che rappresenti un comportamento valutabile ex art. 116 comma 1° c.p.c. per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (cfr. Cass. civ. sez. III, sent. n. 14860 del 13.6.2013).
Si aggiunge che, anche a ritenere, in senso contrario al suddetto orientamento, la possibilità di collegare alla contumacia “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c., sarebbe comunque da escludere l'autosufficienza decisoria della stessa.
L'inapplicabilità del principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c. è poi esplicitamente prevista dalla norma stessa.
Chiarito quanto sopra, la copia del messaggio su Whatsapp, avente data imprecisata, nel quale la resistente avrebbe dichiarato “se riesco a pagare ste' cose riesco a vendere” è insufficiente a dare per dimostrato, al contempo, il definitivo rifiuto di questa di stipulare ed, al contempo, la disponibilità della ricorrente a farlo.
La citata missiva del 17.10.2024 (rimasta verosimilmente priva di riscontro) - con la quale la ricorrente chiede, sul presupposto che il recesso sia valido ed efficace, il doppio della caparra versata e la restituzione degli acconti che afferma avere versato - non è stata preceduta dall'invio della convocazione dinanzi al notaio per la stipulazione del rogito, la quale ultima, in difetto di prova della presenza di elementi ostativi oggettivi ovvero di un chiaro ed inequivoco rifiuto della controparte di stipulare, si presenta indefettibile ai fini dell'accoglimento della domanda volta alla declaratoria del recesso (si veda anche la recente Cass. n. 66/2025).
Pertanto, la domanda stessa, allo stato degli atti, deve essere rigettata, e così, di conseguenza, quelle ancillari di pagamento del doppio della caparra e di restituzione degli acconti versati (il che assorbe le ulteriori questioni riguardanti la prova di tali versamenti e la legittimazione alla ripetizione di quelli che risultano effettuati da un terzo).
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, respinge le domande presentate da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Nulla per le spese.
Così deciso il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
3
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza dell'8.10.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 287/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dario Luraghi,
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Conclusioni
Per la ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il recesso ai sensi dell'art. 1385 co. 2 c.c. dal contratto preliminare del 19.01.2024 poi sostituito in data 08.02.2024, e per l'effetto condannare la sig.ra alla restituzione, in Controparte_1 favore della sig.ra , del doppio della caparra confirmatoria pari Parte_1 ad € 7.400,00, nonché, alla restituzione delle residue somme versate a titolo di acconto prezzo pari ad € 7.100,00, il tutto per complessivi € 14.500,00, oltre agli interessi legali dalla ricezione della diffida al saldo. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa oltre 15% spese generali e CPA. Con compensi maggiorati del 30% ex art. 4, al c.
1-bis dm 55/2014 in quanto “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. – La ricorrente nella qualità di promissaria Parte_1 acquirente, ha sottoscritto in data 19.1.2024 con la resistente Controparte_1 quale promittente venditrice, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile sito a Zeme (PV), vicolo del Nazzareno, 2. La data del rogito era fissata al 15.03.2024 e si precisava che la promittente venditrice aveva ricevuto la somma di € 3.700,00 quale caparra confirmatoria, oltre ad €
1 2.000,00 quale acconto. In una successiva scrittura dell'8.2.2014, si prevedeva che, entro la medesima data, sarebbero stati versati ulteriori € 1.800,00. La sig.ra – la quale sostiene di avere in realtà corrisposto Parte_1 complessivi € 10.800,00, avendo versato acconti ulteriori rispetto a quelli indicati – deduce che la controparte si era rifiutata di vendere l'immobile nel termine previsto, ignorando le diffide inoltrate. Quindi, presenta domanda per la declaratoria del recesso ex art. 1385 c.c., con restituzione del doppio della caparra versata e degli acconti versati, oltre interessi dalla data della diffida.
2. – La resistente non si costitutiva, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
3. - Il giudice fissava quindi per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza dell'8.10.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
Motivi della decisione
4. – La premessa da cui muovere è che la domanda di recesso può essere accolta se, alla luce degli atti, possa ritenersi che la parte recedente abbia offerto idonea prova dell'essere stata pronta ad eseguire la prestazione cui era tenuta (ex multis, Cass. n. 8196/1998 con riferimento alla domanda ex art. 2932 c.c., ma i medesimi principi si applicano, come evidente, all'ipotesi di recesso ex art. 1385 c.c.).
Si legge nella missiva del 17.10.2024, che la promittente venditrice avrebbe dichiarato la impossibilità di vendere per “carenze, difformità e anomalie strutturali e catastali”. La ricorrente, peraltro, non sostiene l'inadempimento della controparte all'obbligo di mettere l'immobile in condizione di essere regolarmente venduto entro il termine previsto (un tale inadempimento non sarebbe comunque stato ritualmente allegato, non essendo stati in alcun modo specificati in ricorso i presunti elementi ostativi, che, comunque, neppure sono stati provati), né spiega per quale ragione dovrebbe darsi credito alla dichiarazione di cui sopra, ma si limita a sostenere il rifiuto della promittente venditrice di concludere il rogito.
Il termine previsto del 15.3.2024 non è indicato nel contratto come “essenziale” e vi sono elementi che portano logicamente a ritenere che le stesse parti non lo avessero ritenuto tale. La stessa ricorrente allega di avere effettuato pagamenti a titolo di acconto oltre detto termine, il che non appare obiettivamente compatibile con tale essenzialità.
In sostanza, fatte tali premesse, si deve valutare se possa dirsi raggiunta la prova, da un lato, del rifiuto della resistente e stipulare e, dall'altro, del fatto che la ricorrente era al contempo pronta a farlo, offrendo la prestazione cui era tenuta.
Il relativo onere era in capo alla ricorrente.
2 La contumacia della resistente, allo stato attuale della disciplina del processo civile, non alleggerisce – e, tantomeno, dispensa – la ricorrente dal relativo onere: “… la disciplina della contumacia ex art. 290 ss. c.p.c. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova (circostanza peraltro esclusa dal novellato art. 115 c.p.c., che limita gli effetti della non contestazione alla parte “costituita”), ma anche che rappresenti un comportamento valutabile ex art. 116 comma 1° c.p.c. per trarne argomenti di prova in danno del contumace” (cfr. Cass. civ. sez. III, sent. n. 14860 del 13.6.2013).
Si aggiunge che, anche a ritenere, in senso contrario al suddetto orientamento, la possibilità di collegare alla contumacia “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c., sarebbe comunque da escludere l'autosufficienza decisoria della stessa.
L'inapplicabilità del principio di “non contestazione” di cui all'art. 115 c.p.c. è poi esplicitamente prevista dalla norma stessa.
Chiarito quanto sopra, la copia del messaggio su Whatsapp, avente data imprecisata, nel quale la resistente avrebbe dichiarato “se riesco a pagare ste' cose riesco a vendere” è insufficiente a dare per dimostrato, al contempo, il definitivo rifiuto di questa di stipulare ed, al contempo, la disponibilità della ricorrente a farlo.
La citata missiva del 17.10.2024 (rimasta verosimilmente priva di riscontro) - con la quale la ricorrente chiede, sul presupposto che il recesso sia valido ed efficace, il doppio della caparra versata e la restituzione degli acconti che afferma avere versato - non è stata preceduta dall'invio della convocazione dinanzi al notaio per la stipulazione del rogito, la quale ultima, in difetto di prova della presenza di elementi ostativi oggettivi ovvero di un chiaro ed inequivoco rifiuto della controparte di stipulare, si presenta indefettibile ai fini dell'accoglimento della domanda volta alla declaratoria del recesso (si veda anche la recente Cass. n. 66/2025).
Pertanto, la domanda stessa, allo stato degli atti, deve essere rigettata, e così, di conseguenza, quelle ancillari di pagamento del doppio della caparra e di restituzione degli acconti versati (il che assorbe le ulteriori questioni riguardanti la prova di tali versamenti e la legittimazione alla ripetizione di quelli che risultano effettuati da un terzo).
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, respinge le domande presentate da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Nulla per le spese.
Così deciso il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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