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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Gravallese del Foro di Bergamo, Parte_1 P.IVA_1 indirizzo PEC Email_1
-attore opponente-
CONTRO
(iscritta al registro commerciale presso il Tribunale di Vienna n. 122679k), in qualità di socio CP_1 unico della Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. ( ), cancellata dal registro delle imprese in data P.IVA_2
10.11.2023, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Longhini e RA Patrizia Raja, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via Amedei n. 15, a Milano;
-convenuto opposto-
Conclusioni: per l'attore opponente: “In accoglimento della interposta opposizione a d.i., Voglia l'On. Tribunale, Su tutto ed in via preliminare, in rito - Accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta cancellazione della società opposta IAT Impermeabilizzazioni S.r.l. ed in assenza di titolo per la prosecuzione del giudizio da parte della convenuta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. - Accogliere l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, per l'applicabilità della clausola compromissoria di arbitrato rituale pattuita dalle parti con il contratto di subappalto emarginato in narrativa, e conseguentemente dichiarare la revoca dell'opposto Decreto Ingiuntivo con ogni conseguenza di legge, per essere devoluta la controversia alla Camera Arbitrale di Bergamo. Con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione. - In ogni caso, NON concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per essere la società IAT Impermeabilizzazioni S.r.l. estinta e cancellata dal registro delle imprese e configurando lo stesso motivo di revoca del decreto. Nel merito Accertare e dichiarare che l'opposta non vanta alcun credito nei confronti di per avere quest'ultima già versato un importo eccedente la Pt_1 soglia massima di 640.000,00 indicato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza citata;
Accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo perché infondato e pretestuoso, in virtù e sulla scorta dell'accertato superamento dell'importo esigibile da IAT ai sensi del contratto di subappalto, come dedotto in narrativa nell'importo di euro 640.000,00, nonché In accoglimento della domanda riconvenzionale Condannare IAT al pagamento della somma di euro 72.179,07 € in favore di per le ragioni suesposte a Parte_1 titolo di maggior importo versato rispetto alla soglia massima dovuta, oltre interessi moratori come per legge. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.” per il convenuto opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: In via preliminare: - rigettare l'eccezione avversaria di nullità del decreto ingiuntivo n. 16489/2023 rg. 37885/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.10.2023, per l'applicabilità della clausola compromissoria di arbitrato rituale per essere la controversia devoluta alla Camera Arbitrale di Bergamo, essendo infondata per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito: - rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 16489/2023 rg. 37885/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.10.2023; - rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarazione di nullità/annullamento del decreto ingiuntivo,
1 condannare al pagamento della somma di euro 59.163,25 (a titolo di ritenuta in garanzia di cui alla fattura n. 10/2023), Parte_1 ovvero della diversa somma che verrà accertata in causa, oltre interessi moratori dalla mora al saldo ex artt. 4 e 5 d.lgs. n.
231/2002 e oltre alle spese legali liquidate e accessori di legge, in favore di;
- inoltre per i motivi esposti in narrativa CP_1 condannare in ogni caso al pagamento dell'ulteriore somma di € 7.658,38 (a titolo di ritenuta in garanzia di cui alla Parte_1 fattura n. 78/2015), ovvero della diversa somma che verrà accertata in causa oltre interessi moratori dalla mora al saldo ex artt. 4 e
5 d.lgs. n. 231/2002 e oltre alle spese legali liquidate e accessori di legge, in favore di . In via istruttoria: - con ogni più CP_1 ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi istruttori nei prefiggendi termini di cui all'art. 171 ter cpc. In ogni caso: - con vittoria di compensi e spese oltre a IVA, CPA e rimborso delle spese generali.”
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/12/2023, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 16489/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in data
30/10/2023, a favore di per l'importo di euro Controparte_2
59.163,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria, portato della fattura n. 10/2023 emessa in data 27.09.2023, a titolo di ritenute a garanzia, pari al 10% della fattura n. 143/2013 – in forza della clausola 9 del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 20/05/2011 - da svincolarsi a seguito del collaudo definitivo delle opere avvenuto in data 23.06.2023.
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) la controversia deve essere devoluta alla competenza degli arbitri, come previsto dalla clausola 32 del Capitolato
Generale di Appalto, in quanto, in data 20/05/2011, e Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. Parte_1
stipularono un contratto di subappalto - successivamente integrato con scrittura di data 12/02/2013 - pattuendo espressamente, alla clausola 2, che tutti gli allegati, tra cui il Capitolato Generale di
Appalto, costituissero parte integrante e sostanziale della fonte negoziale;
b)
[...]
non è titolare del credito azionato nella procedura Controparte_2 monitoria, atteso che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato, ha accertato, in relazione al contratto di subappalto, che la soglia massima di corrispettivo che la stessa avrebbe potuto pretendere da fosse pari ad euro 640.000,00, trattandosi di opere eseguite a in Parte_1 favore una Pubblica Amministrazione, con conseguente applicazione delle norme di cui all'art. 118
D.lgs. 163/2006 e art. 21 legge 646/1982; c) nello specifico, la società subappaltatrice opposta, non solo, ricevette, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 469.637,84 prima della emissione del decreto ingiuntivo e la somma di euro 139.757,16 in forza della sentenza passata in giudicato, ma
Contr anche, il pagamento diretto, da parte della ZI Appaltante , con compensazione del
Contr credito vantato dalla nei confronti di , della somma 135.461,76 - relativa alla Parte_1
Contr fattura n. 99/2014 - per le opere di resinatura, eseguite in accordo con la , nel sottovia 41; d) conseguentemente, tenuto conto della soglia massima di euro 640.000,00 (come da sentenza) dei pagamenti intervenuti, sopra richiamati, e detratta la somma già ottenuta in restituzione in forza della sentenza pari ad euro 32.677,69, risulta creditrice la stessa dell'importo di euro Parte_1
72.179,07 in forza della compensazione effettuata dalla ZI Appaltante.
2 Sulla base delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per applicabilità della clausola compromissoria di arbitro rituale e disporne la revoca;
- nel merito, accertare e dichiarare che parte opposta non vanta alcun credito nei confronti di e disporre la revoca del decreto ingiuntivo;
- in via riconvenzionale, Parte_1 condannare al pagamento in favore dell'opponente Controparte_2
della somma di euro 72.179,07.
Si è ritualmente costituita in giudizio, in data 18/03/2024, , in qualità di socio unico della CP_1
, in ragione della cancellazione dal registro delle Controparte_2 imprese di quest'ultima avvenuta in data 10/11/2023, allegando che: a) l'eccezione di compromesso
è infondata, atteso che la clausola 32 è contenuta in un allegato del contratto di subappalto e non è espressamente e specificatamente richiamata in questo ultimo (c.d. relatio perfecta), il quale si limita a richiamare il documento allegato;
b) l'importo massimo e inderogabile di euro 640.000,00 spettante al subappaltatore in forza della sentenza della Corte di Appello non è stato superato, atteso che sia le somme dovute alla Iat, sia la relativa somma da restituire sono state espressamente oggetto del precedente giudizio e, conseguentemente, sono coperte da giudicato sostanziale;
c) la fattura n. 99 del 2014 riguarda opere extra capitolato, come riconosciuto in sentenza – affidate direttamente all'opponente dalla ZI appaltante e da quest'ultima compensata con i crediti di
- ma non inerisce al corrispettivo del subappalto e, in ogni caso, il credito portato dalla stessa Pt_1
avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio precedente;
d) per contro, il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto da e pari ad euro 59.163,25 a titolo di ritenute di Parte_1
garanzia divenne esigibile solo al momento del collaudo definitivo di data 23.06.2023; e) oltre al credito di cui al decreto ingiuntivo, Iat risulta creditrice nei confronti di altresì dell'importo di Pt_1 euro 7.658,38 a titolo di ritenute in garanzia di cui alla fattura 78/2014, anch'esso divenuto esigibile solo all'esito del collaudo definitivo
Alla luce delle suddette allegazioni, , ha concluso chiedendo: - in via preliminare, rigettare CP_1
l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per operatività della clausola compromissoria e concedere la provvisoria esecuzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il
Decreto opposto;
- rigettare la domanda riconvenzionale di parte opponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare al pagamento di Euro 59.1663,25 a titolo di Pt_1
ritenuta di garanzia di cui alla fattura 10/2023; - in via riconvenzionale, condannare al Parte_1
pagamento di euro 7.658 a titolo di ritenute di garanzia di cui alla fattura 78/2014.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
3 Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società opponente, nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., a fronte della costituzione in giudizio del socio unico della società ingiungente opposta - a seguito di cancellazione di quest'ultima dal registro delle impresa - ha eccepito sia il difetto di legittimazione attiva del socio con conseguente cessazione della materia del contendere, sia la carenza di legittimazione della società cancellata ad agire nella procedura monitora.
La prima eccezione non merita accoglimento atteso che è pacifico, a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite nel 2013, che (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625323 - 01) all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determinandosi un fenomeno di tipo successorio.
Conseguentemente, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, o al socio unico come nel caso di specie,
a seguito dalla cancellazione del registro delle imprese della società, con conseguente possibilità di proseguire il processo di cognizione, promosso dall'opponente, costituendosi nel giudizio di opposizione.
Del tutto infondato è il richiamo dell'opponente all'istituto di diritto processuale, di creazione giurisprudenziale, della cessazione del materia del contendere: ne difettano evidentemente i presupposti di concorde riconoscimento, proveniente da tutte le parti, del venire meno di tutte le ragioni di contrasto fra di loro (oppure il riscontro della rinuncia alla pretesa sostanziale da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale), posto che, nel caso di specie, permane il dissenso fra le parti su tutte le questioni oggetto di contraddittorio in corso di causa (Cass. 576/1994; Cass.
2063/1998; da ultimo, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020).
Parimenti infondata è la seconda eccezione in quanto, a prescindere dalla data di redazione del bilancio di liquidazione, la società è stata cancellata, con conseguente pubblicità nei pubblici registri in data 10.11.2023.
Solo dal momento della cancellazione, la società può considerarsi estinta con tutte le conseguenze del fenomeno successorio derivante dall'evento sopravvenuto.
2. La società opponente ha, altresì, sollevato eccezione di compromesso, richiamando la clausola 32 contenuta, non nel contratto di subappalto, ma nel Capitolato Generale di Appalto, la quale prevede
4 la competenza a conoscere delle controversie relativa al contratto “un arbitro unico nominato dalla
CCIIA di Bergamo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo”.
Come noto, la clausola compromissoria, a norma degli artt. 807 e 808 c.p.c., richiede la forma scritta ad substantiam e deve essere contenuta nel contratto stipulato o in un atto separato.
Nella fattispecie in esame, il contratto di subappalto non contiene alcuna clausola di deroga alla competenza territoriale con devoluzione all'arbitro delle controversie discendenti dallo stesso.
Difatti, la clausola 2 del subappalto si limita a indicare che formano parte integrante del contratto di subappalto i documenti allegati al contratto, ossia “1) Capitolato Generale di Appalto (C.G.A.) 2)
Computo metrico prezzato 3) Elaborati grafici di Progetto esecutivo (su supporto informatico
DVD) e come da elenco allegato 4) Programma Lavori 5) Piano di sicurezza e coordinamento 6)
Procedura per approvazione materiali 7) Istruzione per la trasmissione, compilazione, aggiornamento della documentazione di sicurezza e di qualità 8) Bozza fideiussione”.
Da un lato, si tratta di un richiamo generico al Capitolato Generale di Appalto – unitamente ad altri
7 allegati - senza alcuna menzione della clausola 32 che dovrebbe introdurre una deroga alla competenza del giudice ordinario proprio per le controversie discendenti dal contratto di subappalto concluso tra e Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. Parte_1
Peraltro, la clausola compromissoria non è contenuta neppure nell'atto integrativo al contratto di subappalto, sopravvenuto e integrativo rispetto al contratto originario.
Dall'altro lato - anche se non si tratta di contratto per adesione con la conseguenza che non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione - la necessità della forma ad susbtantiam della clausola compromissoria comporta quanto meno che la clausola derogatoria, pur se contenuta in un documento separato, sia stata oggetto di un richiamo nel contratto, fatto non verificatesi nel caso di specie.
Da ultimo, anche volendo ritenere che la regola della relatio perfecta riguardi solo i contratti che richiedono forma scritta ad substantiam, appare comunque dirimente, ai fini del rigetto dell'eccezione pregiudiziale, che il Capitolato Generale di Appalto, oltre a recare la sottoscrizione delle parti prima dell'elencazione delle clausole e non dopo, si caratterizza per disciplinare una serie indefinita di rapporti, anziché solo il subappalto per la realizzazione dell'impermeabilizzazione di opere in cemento armato.
Difatti, dalla lettura delle 38 clausole del Capitolato Generale di Appalto si desume che lo stesso non fa riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale e, pertanto, in quanto generale deve considerarsi superato sia dal contratto di subappalto, sia dal contratto integrativo che
5 specificatamente regolamenta la vicenda negoziale per cui è causa (senza derogare alla competenza).
Il contratto di subappalto e il contratto integrativo introducono, nondimeno, una disciplina speciale, oggetto di specifica trattativa che non può che prevalere su quella generale, finalizzata a regolare una pluralità di rapporti, contenuta nel capitolato allegato.
In conclusione, l'eccezione di compromesso deve essere rigettata.
3. Venendo al merito, la società ingiungente, in qualità di subappaltatore, aveva promosso la procedura monitoria per ottenere il pagamento delle ritenute di garanzia pari ad euro 59.163,25, corrispondenti al 10% del totale dei lavori eseguiti a favore dell'appaltante divenuti Parte_1
esigibili a seguito della redazione del collaudo definitivo del 23.06.2023.
La clausola 9 del contratto di subappalto prevedeva, difatti, che “i certificati di avanzamento saranno emessi al netto delle seguenti fatture: - 10% svincolabile al collaudo definitivo e comunque non prima del collaudo statico dell'opera”.
Non è oggetto di contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c. - oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti contenenti una dichiarazione della ZI Appaltante (doc. 5 fasc. monit.) – che il collaudo divenne definitivo in data 23.06.2023.
Conseguentemente, non è oggetto di contestazione, oltre che confermato dalla fonte negoziale e dalle sentenze agli atti (docc. 1,2, fasc. monitorio e docc. 5 fasc. opponente e 5 fasc. opposto), che il credito inerente allo svincolo delle ritenute di garanzia è divenuta certo, liquido ed esigibile dopo la sentenza della Corte Appello di Milano del 14.07.2021, passata in giudicato.
Difatti, la società opponente non ha sollevato eccezione di giudicato, né ha contestato l'importo delle ritenute di garanzia, né tanto meno ha eccepito vizi e difformità in forza dei quali la somma di euro 59.163,25 non sarebbe da liberare in favore del subappaltatore.
Nello specifico, la ha contestato la titolarità in capo alla subappaltatrice di tale importo, Parte_1
invocando la decisione della Corte di Appello di Milano nella parte in cui, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha disposto che il corrispettivo per l'esecuzione delle opere non potesse superare l'importo massimo del prezzo pattuito nel contratto pari ad euro 640.000,00, statuendo che
“reputa la Corte che l'indicazione dell'importo di euro 640.000,00 rappresenti invece il tetto massimo entro il quale l'affidamento dei lavori in subappalto può ritenersi essere stato autorizzato
e, tra l'altro, entro il quale le parti possono ritenersi reciprocamente vincolate”.
La parte opponente, quindi, in applicazione della decisione divenuta definita sulla soglia massima, ha ritenuto che la Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. non avesse titolo per ottenere il credito per le ritenute di garanzia, in quanto la corrispose, prima del deposito del decreto ingiuntivo, la Pt_1
somma di euro 469.637,84 e, in forza della sentenza, la somma di euro 139.757,16, a cui deve
6 essere decurtato l'importo, riconosciuto come restituito dalla stessa Iat Impermeabilizzazioni S.r.l., pari ad euro 32.677,69.
Sennonché, oltre a tali importi, la ha qualificato come corrispettivo del subappalto Parte_1
anche il pagamento, per l'importo di euro 135.461,76 – inerente alla fattura n. 99 del 2014 – per le opere di resinatura nel sottovia 41 eseguite in accordo con la ZI Appaltante CP_4
che quest'ultima versò direttamente al subappaltatore, compensandolo con il credito vantato da
Sulla base di tali allegazioni, non solo, ha eccepito di non essere debitore, ma Pt_1 Parte_1
ha anche formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione della somma di euro
72.179,07, pagata in eccesso.
Orbene l'eccezione di natura estintiva del credito azionato nella procedura monitoria e, di conseguenza, la domanda riconvenzionale dell'opponente non meritano accoglimento. Parte_1
Nello specifico, dalle allegazioni delle parti e dalle prove precostituite agli atti, rappresentate dalla fattura n. 99 del 2014 emessa da Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. direttamente nei confronti del
Consorzio appaltante (doc. 6 fasc. opponente) e dalle compensazioni disposte da quest'ultimo con i crediti di (doc. 7 fasc. opponente), si desume che il credito oggetto della fattura n. 99 Parte_1
del 2014 afferisce a un rapporto negoziale differente rispetto a quello di subappalto originario.
Come si evince anche dalla corrispondenza tra le odierne parti processuali, la ZI Appaltante, a fronte dell'omessa esecuzione delle opere di resinatura nel sottovia 41 da parte del soggetto che si impegnò dello svolgimento delle stesse, incaricò direttamente Iat Impermeabilizzazioni S.r.l
Non è oggetto di contestazione che quest'ultima eseguì l'opera a favore del e che, dopo CP_4
l'emissione della fattura n. 99 del 2014, lo stesso pagò direttamente Iat Impermeabilizzazioni S.r.l.,
a titolo di corrispettivo.
Trattasi, quindi, di un rapporto negoziale intercorrente tra il e Iat Impermeabilizzazioni CP_4
S.r.l., diverso e aggiuntivo rispetto ai rapporti negoziali tra la ZI Appaltante e da Parte_1
un lato, e e Iat Impermeabilizzazioni S.r.l., dall'altro. Parte_1
La natura del rapporto in esame esclude che il pagamento effettuato dalla ZI appaltante alla
Iat Impermeabilizzazioni S.r.l pari ad euro 135.461,76 possa essere imputato a titolo di prezzo corrisposto dalla e, quindi, aggiunto alle somme corrisposte da quest'ultima alla Parte_1
subappaltatrice.
Da un lato, l'operazione contabile eseguita dal riguarda il solo rapporto con CP_4 Parte_1
atteso che non venne pagata, correttamente, per opere non solo non eseguite, ma anzi Parte_1
svolte da un altro soggetto espressamente incaricato. Conseguentemente, i costi sostenuti dalla
ZI Appaltante vennero esposti alla stessa in compensazione con i crediti maturati a titolo di prezzo dell'appalto.
7 Dall'altro, il pagamento effettuato dal in via diretta alla Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. fu CP_4
eseguito in adempimento di uno specifico accordo sopravvenuto al contratto di subappalto e, riguardando un rapporto negoziale differente, non può essere conteggiato a favore della opponente, né essere, quindi, qualificato come adempimento all'obbligazione di pagamento del diverso contratto di subappalto tra e Iat Impermeabilizzazioni S.r.l.. Parte_1
Tale ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti porta ad escludere che vi sia stato da parte della Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. un superamento della soglia massima dell'importo contrattuale e, a fortiori, che sussista un credito restitutorio di euro 72.179,70 di titolarità di Parte_1
Per le argomentazioni svolte, devono essere rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
4. Deve, da ultimo, dichiararsi inammissibile la reconventio reconventionis formulata da CP_1
- nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata - avente ad oggetto il pagamento dell'ulteriore importo di euro 7.658,38, rappresentato dalle ritenute di garanzia della fattura n.
78/2014.
Non si ignora l'orientamento della Suprema Corte in punto di differenza tra mutatio ed emendatio libelli nonché in punto di presupposti per la qualificazione della reconventio reconventionis, sennonché, nel caso in esame, la domanda di condanna al pagamento di una ulteriore somme a titolo di ritenuta di garanzia non può considerarsi conseguenza delle difese, delle eccezioni e delle domande di Parte_1
Nello specifico, tale domanda sulle ritenute di garanzia appartiene già alla causa petendi oggetto della procedura monitoria e non è né nuova, né diversa, né connessa per incompatibilità a quella proposta ex art. 633 c.p.c.
Difatti, trattasi domanda di condanna al pagamento di somme da svincolare dopo il collaudo definitivo, e, quindi, la stessa avrebbe potuto essere proposta sin dal deposito del ricorso ex art. 633
c.p.c., non essendo consequenziale, in alcun modo, rispetto alle difese formulate dell'opponente.
5. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e deve dichiararsi inammissibile la reconventio reconventionis dell'opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo confermato, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
8 2) rigetta la domanda riconvenzionale di Parte_1
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 16489/2023 del 30.10.2023 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
4) dichiara inammissibile la reconventio reconventionis di parte opposta;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si Parte_1
liquidano in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14 gennaio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Gravallese del Foro di Bergamo, Parte_1 P.IVA_1 indirizzo PEC Email_1
-attore opponente-
CONTRO
(iscritta al registro commerciale presso il Tribunale di Vienna n. 122679k), in qualità di socio CP_1 unico della Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. ( ), cancellata dal registro delle imprese in data P.IVA_2
10.11.2023, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Longhini e RA Patrizia Raja, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in via Amedei n. 15, a Milano;
-convenuto opposto-
Conclusioni: per l'attore opponente: “In accoglimento della interposta opposizione a d.i., Voglia l'On. Tribunale, Su tutto ed in via preliminare, in rito - Accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per intervenuta cancellazione della società opposta IAT Impermeabilizzazioni S.r.l. ed in assenza di titolo per la prosecuzione del giudizio da parte della convenuta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. - Accogliere l'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, per l'applicabilità della clausola compromissoria di arbitrato rituale pattuita dalle parti con il contratto di subappalto emarginato in narrativa, e conseguentemente dichiarare la revoca dell'opposto Decreto Ingiuntivo con ogni conseguenza di legge, per essere devoluta la controversia alla Camera Arbitrale di Bergamo. Con vittoria di spese e competenze di lite e con attribuzione. - In ogni caso, NON concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per essere la società IAT Impermeabilizzazioni S.r.l. estinta e cancellata dal registro delle imprese e configurando lo stesso motivo di revoca del decreto. Nel merito Accertare e dichiarare che l'opposta non vanta alcun credito nei confronti di per avere quest'ultima già versato un importo eccedente la Pt_1 soglia massima di 640.000,00 indicato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza citata;
Accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo perché infondato e pretestuoso, in virtù e sulla scorta dell'accertato superamento dell'importo esigibile da IAT ai sensi del contratto di subappalto, come dedotto in narrativa nell'importo di euro 640.000,00, nonché In accoglimento della domanda riconvenzionale Condannare IAT al pagamento della somma di euro 72.179,07 € in favore di per le ragioni suesposte a Parte_1 titolo di maggior importo versato rispetto alla soglia massima dovuta, oltre interessi moratori come per legge. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.” per il convenuto opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: In via preliminare: - rigettare l'eccezione avversaria di nullità del decreto ingiuntivo n. 16489/2023 rg. 37885/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.10.2023, per l'applicabilità della clausola compromissoria di arbitrato rituale per essere la controversia devoluta alla Camera Arbitrale di Bergamo, essendo infondata per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito: - rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 16489/2023 rg. 37885/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 30.10.2023; - rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi di revoca e/o dichiarazione di nullità/annullamento del decreto ingiuntivo,
1 condannare al pagamento della somma di euro 59.163,25 (a titolo di ritenuta in garanzia di cui alla fattura n. 10/2023), Parte_1 ovvero della diversa somma che verrà accertata in causa, oltre interessi moratori dalla mora al saldo ex artt. 4 e 5 d.lgs. n.
231/2002 e oltre alle spese legali liquidate e accessori di legge, in favore di;
- inoltre per i motivi esposti in narrativa CP_1 condannare in ogni caso al pagamento dell'ulteriore somma di € 7.658,38 (a titolo di ritenuta in garanzia di cui alla Parte_1 fattura n. 78/2015), ovvero della diversa somma che verrà accertata in causa oltre interessi moratori dalla mora al saldo ex artt. 4 e
5 d.lgs. n. 231/2002 e oltre alle spese legali liquidate e accessori di legge, in favore di . In via istruttoria: - con ogni più CP_1 ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi istruttori nei prefiggendi termini di cui all'art. 171 ter cpc. In ogni caso: - con vittoria di compensi e spese oltre a IVA, CPA e rimborso delle spese generali.”
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/12/2023, ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 16489/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in data
30/10/2023, a favore di per l'importo di euro Controparte_2
59.163,25, oltre interessi e spese della procedura monitoria, portato della fattura n. 10/2023 emessa in data 27.09.2023, a titolo di ritenute a garanzia, pari al 10% della fattura n. 143/2013 – in forza della clausola 9 del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 20/05/2011 - da svincolarsi a seguito del collaudo definitivo delle opere avvenuto in data 23.06.2023.
Parte opponente, quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) la controversia deve essere devoluta alla competenza degli arbitri, come previsto dalla clausola 32 del Capitolato
Generale di Appalto, in quanto, in data 20/05/2011, e Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. Parte_1
stipularono un contratto di subappalto - successivamente integrato con scrittura di data 12/02/2013 - pattuendo espressamente, alla clausola 2, che tutti gli allegati, tra cui il Capitolato Generale di
Appalto, costituissero parte integrante e sostanziale della fonte negoziale;
b)
[...]
non è titolare del credito azionato nella procedura Controparte_2 monitoria, atteso che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato, ha accertato, in relazione al contratto di subappalto, che la soglia massima di corrispettivo che la stessa avrebbe potuto pretendere da fosse pari ad euro 640.000,00, trattandosi di opere eseguite a in Parte_1 favore una Pubblica Amministrazione, con conseguente applicazione delle norme di cui all'art. 118
D.lgs. 163/2006 e art. 21 legge 646/1982; c) nello specifico, la società subappaltatrice opposta, non solo, ricevette, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 469.637,84 prima della emissione del decreto ingiuntivo e la somma di euro 139.757,16 in forza della sentenza passata in giudicato, ma
Contr anche, il pagamento diretto, da parte della ZI Appaltante , con compensazione del
Contr credito vantato dalla nei confronti di , della somma 135.461,76 - relativa alla Parte_1
Contr fattura n. 99/2014 - per le opere di resinatura, eseguite in accordo con la , nel sottovia 41; d) conseguentemente, tenuto conto della soglia massima di euro 640.000,00 (come da sentenza) dei pagamenti intervenuti, sopra richiamati, e detratta la somma già ottenuta in restituzione in forza della sentenza pari ad euro 32.677,69, risulta creditrice la stessa dell'importo di euro Parte_1
72.179,07 in forza della compensazione effettuata dalla ZI Appaltante.
2 Sulla base delle suddette allegazioni ha concluso chiedendo: - in via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per applicabilità della clausola compromissoria di arbitro rituale e disporne la revoca;
- nel merito, accertare e dichiarare che parte opposta non vanta alcun credito nei confronti di e disporre la revoca del decreto ingiuntivo;
- in via riconvenzionale, Parte_1 condannare al pagamento in favore dell'opponente Controparte_2
della somma di euro 72.179,07.
Si è ritualmente costituita in giudizio, in data 18/03/2024, , in qualità di socio unico della CP_1
, in ragione della cancellazione dal registro delle Controparte_2 imprese di quest'ultima avvenuta in data 10/11/2023, allegando che: a) l'eccezione di compromesso
è infondata, atteso che la clausola 32 è contenuta in un allegato del contratto di subappalto e non è espressamente e specificatamente richiamata in questo ultimo (c.d. relatio perfecta), il quale si limita a richiamare il documento allegato;
b) l'importo massimo e inderogabile di euro 640.000,00 spettante al subappaltatore in forza della sentenza della Corte di Appello non è stato superato, atteso che sia le somme dovute alla Iat, sia la relativa somma da restituire sono state espressamente oggetto del precedente giudizio e, conseguentemente, sono coperte da giudicato sostanziale;
c) la fattura n. 99 del 2014 riguarda opere extra capitolato, come riconosciuto in sentenza – affidate direttamente all'opponente dalla ZI appaltante e da quest'ultima compensata con i crediti di
- ma non inerisce al corrispettivo del subappalto e, in ogni caso, il credito portato dalla stessa Pt_1
avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio precedente;
d) per contro, il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto da e pari ad euro 59.163,25 a titolo di ritenute di Parte_1
garanzia divenne esigibile solo al momento del collaudo definitivo di data 23.06.2023; e) oltre al credito di cui al decreto ingiuntivo, Iat risulta creditrice nei confronti di altresì dell'importo di Pt_1 euro 7.658,38 a titolo di ritenute in garanzia di cui alla fattura 78/2014, anch'esso divenuto esigibile solo all'esito del collaudo definitivo
Alla luce delle suddette allegazioni, , ha concluso chiedendo: - in via preliminare, rigettare CP_1
l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per operatività della clausola compromissoria e concedere la provvisoria esecuzione;
- nel merito, rigettare l'opposizione avversaria e confermare il
Decreto opposto;
- rigettare la domanda riconvenzionale di parte opponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, condannare al pagamento di Euro 59.1663,25 a titolo di Pt_1
ritenuta di garanzia di cui alla fattura 10/2023; - in via riconvenzionale, condannare al Parte_1
pagamento di euro 7.658 a titolo di ritenute di garanzia di cui alla fattura 78/2014.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
3 Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione – nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Fissata udienza di rimessione della causa in decisione, sono stati assegnati i termini perentori massimi ex art. 189 c.p.c.
1. La società opponente, nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., a fronte della costituzione in giudizio del socio unico della società ingiungente opposta - a seguito di cancellazione di quest'ultima dal registro delle impresa - ha eccepito sia il difetto di legittimazione attiva del socio con conseguente cessazione della materia del contendere, sia la carenza di legittimazione della società cancellata ad agire nella procedura monitora.
La prima eccezione non merita accoglimento atteso che è pacifico, a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite nel 2013, che (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625323 - 01) all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determinandosi un fenomeno di tipo successorio.
Conseguentemente, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, o al socio unico come nel caso di specie,
a seguito dalla cancellazione del registro delle imprese della società, con conseguente possibilità di proseguire il processo di cognizione, promosso dall'opponente, costituendosi nel giudizio di opposizione.
Del tutto infondato è il richiamo dell'opponente all'istituto di diritto processuale, di creazione giurisprudenziale, della cessazione del materia del contendere: ne difettano evidentemente i presupposti di concorde riconoscimento, proveniente da tutte le parti, del venire meno di tutte le ragioni di contrasto fra di loro (oppure il riscontro della rinuncia alla pretesa sostanziale da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale), posto che, nel caso di specie, permane il dissenso fra le parti su tutte le questioni oggetto di contraddittorio in corso di causa (Cass. 576/1994; Cass.
2063/1998; da ultimo, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020).
Parimenti infondata è la seconda eccezione in quanto, a prescindere dalla data di redazione del bilancio di liquidazione, la società è stata cancellata, con conseguente pubblicità nei pubblici registri in data 10.11.2023.
Solo dal momento della cancellazione, la società può considerarsi estinta con tutte le conseguenze del fenomeno successorio derivante dall'evento sopravvenuto.
2. La società opponente ha, altresì, sollevato eccezione di compromesso, richiamando la clausola 32 contenuta, non nel contratto di subappalto, ma nel Capitolato Generale di Appalto, la quale prevede
4 la competenza a conoscere delle controversie relativa al contratto “un arbitro unico nominato dalla
CCIIA di Bergamo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo”.
Come noto, la clausola compromissoria, a norma degli artt. 807 e 808 c.p.c., richiede la forma scritta ad substantiam e deve essere contenuta nel contratto stipulato o in un atto separato.
Nella fattispecie in esame, il contratto di subappalto non contiene alcuna clausola di deroga alla competenza territoriale con devoluzione all'arbitro delle controversie discendenti dallo stesso.
Difatti, la clausola 2 del subappalto si limita a indicare che formano parte integrante del contratto di subappalto i documenti allegati al contratto, ossia “1) Capitolato Generale di Appalto (C.G.A.) 2)
Computo metrico prezzato 3) Elaborati grafici di Progetto esecutivo (su supporto informatico
DVD) e come da elenco allegato 4) Programma Lavori 5) Piano di sicurezza e coordinamento 6)
Procedura per approvazione materiali 7) Istruzione per la trasmissione, compilazione, aggiornamento della documentazione di sicurezza e di qualità 8) Bozza fideiussione”.
Da un lato, si tratta di un richiamo generico al Capitolato Generale di Appalto – unitamente ad altri
7 allegati - senza alcuna menzione della clausola 32 che dovrebbe introdurre una deroga alla competenza del giudice ordinario proprio per le controversie discendenti dal contratto di subappalto concluso tra e Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. Parte_1
Peraltro, la clausola compromissoria non è contenuta neppure nell'atto integrativo al contratto di subappalto, sopravvenuto e integrativo rispetto al contratto originario.
Dall'altro lato - anche se non si tratta di contratto per adesione con la conseguenza che non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione - la necessità della forma ad susbtantiam della clausola compromissoria comporta quanto meno che la clausola derogatoria, pur se contenuta in un documento separato, sia stata oggetto di un richiamo nel contratto, fatto non verificatesi nel caso di specie.
Da ultimo, anche volendo ritenere che la regola della relatio perfecta riguardi solo i contratti che richiedono forma scritta ad substantiam, appare comunque dirimente, ai fini del rigetto dell'eccezione pregiudiziale, che il Capitolato Generale di Appalto, oltre a recare la sottoscrizione delle parti prima dell'elencazione delle clausole e non dopo, si caratterizza per disciplinare una serie indefinita di rapporti, anziché solo il subappalto per la realizzazione dell'impermeabilizzazione di opere in cemento armato.
Difatti, dalla lettura delle 38 clausole del Capitolato Generale di Appalto si desume che lo stesso non fa riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale e, pertanto, in quanto generale deve considerarsi superato sia dal contratto di subappalto, sia dal contratto integrativo che
5 specificatamente regolamenta la vicenda negoziale per cui è causa (senza derogare alla competenza).
Il contratto di subappalto e il contratto integrativo introducono, nondimeno, una disciplina speciale, oggetto di specifica trattativa che non può che prevalere su quella generale, finalizzata a regolare una pluralità di rapporti, contenuta nel capitolato allegato.
In conclusione, l'eccezione di compromesso deve essere rigettata.
3. Venendo al merito, la società ingiungente, in qualità di subappaltatore, aveva promosso la procedura monitoria per ottenere il pagamento delle ritenute di garanzia pari ad euro 59.163,25, corrispondenti al 10% del totale dei lavori eseguiti a favore dell'appaltante divenuti Parte_1
esigibili a seguito della redazione del collaudo definitivo del 23.06.2023.
La clausola 9 del contratto di subappalto prevedeva, difatti, che “i certificati di avanzamento saranno emessi al netto delle seguenti fatture: - 10% svincolabile al collaudo definitivo e comunque non prima del collaudo statico dell'opera”.
Non è oggetto di contestazione a norma dell'art. 115 c.p.c. - oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti contenenti una dichiarazione della ZI Appaltante (doc. 5 fasc. monit.) – che il collaudo divenne definitivo in data 23.06.2023.
Conseguentemente, non è oggetto di contestazione, oltre che confermato dalla fonte negoziale e dalle sentenze agli atti (docc. 1,2, fasc. monitorio e docc. 5 fasc. opponente e 5 fasc. opposto), che il credito inerente allo svincolo delle ritenute di garanzia è divenuta certo, liquido ed esigibile dopo la sentenza della Corte Appello di Milano del 14.07.2021, passata in giudicato.
Difatti, la società opponente non ha sollevato eccezione di giudicato, né ha contestato l'importo delle ritenute di garanzia, né tanto meno ha eccepito vizi e difformità in forza dei quali la somma di euro 59.163,25 non sarebbe da liberare in favore del subappaltatore.
Nello specifico, la ha contestato la titolarità in capo alla subappaltatrice di tale importo, Parte_1
invocando la decisione della Corte di Appello di Milano nella parte in cui, parzialmente riformando la decisione di primo grado, ha disposto che il corrispettivo per l'esecuzione delle opere non potesse superare l'importo massimo del prezzo pattuito nel contratto pari ad euro 640.000,00, statuendo che
“reputa la Corte che l'indicazione dell'importo di euro 640.000,00 rappresenti invece il tetto massimo entro il quale l'affidamento dei lavori in subappalto può ritenersi essere stato autorizzato
e, tra l'altro, entro il quale le parti possono ritenersi reciprocamente vincolate”.
La parte opponente, quindi, in applicazione della decisione divenuta definita sulla soglia massima, ha ritenuto che la Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. non avesse titolo per ottenere il credito per le ritenute di garanzia, in quanto la corrispose, prima del deposito del decreto ingiuntivo, la Pt_1
somma di euro 469.637,84 e, in forza della sentenza, la somma di euro 139.757,16, a cui deve
6 essere decurtato l'importo, riconosciuto come restituito dalla stessa Iat Impermeabilizzazioni S.r.l., pari ad euro 32.677,69.
Sennonché, oltre a tali importi, la ha qualificato come corrispettivo del subappalto Parte_1
anche il pagamento, per l'importo di euro 135.461,76 – inerente alla fattura n. 99 del 2014 – per le opere di resinatura nel sottovia 41 eseguite in accordo con la ZI Appaltante CP_4
che quest'ultima versò direttamente al subappaltatore, compensandolo con il credito vantato da
Sulla base di tali allegazioni, non solo, ha eccepito di non essere debitore, ma Pt_1 Parte_1
ha anche formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione della somma di euro
72.179,07, pagata in eccesso.
Orbene l'eccezione di natura estintiva del credito azionato nella procedura monitoria e, di conseguenza, la domanda riconvenzionale dell'opponente non meritano accoglimento. Parte_1
Nello specifico, dalle allegazioni delle parti e dalle prove precostituite agli atti, rappresentate dalla fattura n. 99 del 2014 emessa da Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. direttamente nei confronti del
Consorzio appaltante (doc. 6 fasc. opponente) e dalle compensazioni disposte da quest'ultimo con i crediti di (doc. 7 fasc. opponente), si desume che il credito oggetto della fattura n. 99 Parte_1
del 2014 afferisce a un rapporto negoziale differente rispetto a quello di subappalto originario.
Come si evince anche dalla corrispondenza tra le odierne parti processuali, la ZI Appaltante, a fronte dell'omessa esecuzione delle opere di resinatura nel sottovia 41 da parte del soggetto che si impegnò dello svolgimento delle stesse, incaricò direttamente Iat Impermeabilizzazioni S.r.l
Non è oggetto di contestazione che quest'ultima eseguì l'opera a favore del e che, dopo CP_4
l'emissione della fattura n. 99 del 2014, lo stesso pagò direttamente Iat Impermeabilizzazioni S.r.l.,
a titolo di corrispettivo.
Trattasi, quindi, di un rapporto negoziale intercorrente tra il e Iat Impermeabilizzazioni CP_4
S.r.l., diverso e aggiuntivo rispetto ai rapporti negoziali tra la ZI Appaltante e da Parte_1
un lato, e e Iat Impermeabilizzazioni S.r.l., dall'altro. Parte_1
La natura del rapporto in esame esclude che il pagamento effettuato dalla ZI appaltante alla
Iat Impermeabilizzazioni S.r.l pari ad euro 135.461,76 possa essere imputato a titolo di prezzo corrisposto dalla e, quindi, aggiunto alle somme corrisposte da quest'ultima alla Parte_1
subappaltatrice.
Da un lato, l'operazione contabile eseguita dal riguarda il solo rapporto con CP_4 Parte_1
atteso che non venne pagata, correttamente, per opere non solo non eseguite, ma anzi Parte_1
svolte da un altro soggetto espressamente incaricato. Conseguentemente, i costi sostenuti dalla
ZI Appaltante vennero esposti alla stessa in compensazione con i crediti maturati a titolo di prezzo dell'appalto.
7 Dall'altro, il pagamento effettuato dal in via diretta alla Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. fu CP_4
eseguito in adempimento di uno specifico accordo sopravvenuto al contratto di subappalto e, riguardando un rapporto negoziale differente, non può essere conteggiato a favore della opponente, né essere, quindi, qualificato come adempimento all'obbligazione di pagamento del diverso contratto di subappalto tra e Iat Impermeabilizzazioni S.r.l.. Parte_1
Tale ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti porta ad escludere che vi sia stato da parte della Iat Impermeabilizzazioni S.r.l. un superamento della soglia massima dell'importo contrattuale e, a fortiori, che sussista un credito restitutorio di euro 72.179,70 di titolarità di Parte_1
Per le argomentazioni svolte, devono essere rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale.
4. Deve, da ultimo, dichiararsi inammissibile la reconventio reconventionis formulata da CP_1
- nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata - avente ad oggetto il pagamento dell'ulteriore importo di euro 7.658,38, rappresentato dalle ritenute di garanzia della fattura n.
78/2014.
Non si ignora l'orientamento della Suprema Corte in punto di differenza tra mutatio ed emendatio libelli nonché in punto di presupposti per la qualificazione della reconventio reconventionis, sennonché, nel caso in esame, la domanda di condanna al pagamento di una ulteriore somme a titolo di ritenuta di garanzia non può considerarsi conseguenza delle difese, delle eccezioni e delle domande di Parte_1
Nello specifico, tale domanda sulle ritenute di garanzia appartiene già alla causa petendi oggetto della procedura monitoria e non è né nuova, né diversa, né connessa per incompatibilità a quella proposta ex art. 633 c.p.c.
Difatti, trattasi domanda di condanna al pagamento di somme da svincolare dopo il collaudo definitivo, e, quindi, la stessa avrebbe potuto essere proposta sin dal deposito del ricorso ex art. 633
c.p.c., non essendo consequenziale, in alcun modo, rispetto alle difese formulate dell'opponente.
5. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, e deve dichiararsi inammissibile la reconventio reconventionis dell'opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia con riferimento all'importo del decreto ingiuntivo confermato, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione applicabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Parte_1
8 2) rigetta la domanda riconvenzionale di Parte_1
3) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 16489/2023 del 30.10.2023 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
4) dichiara inammissibile la reconventio reconventionis di parte opposta;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si Parte_1
liquidano in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 14 gennaio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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