Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1326/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1326/2024, introdotta da: nato in [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FORNARA SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nata in [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“Affidare in via esclusiva al padre Persona_1 Controparte_1
Porre a carico di l'assegno di mantenimento mensile di euro 600, oltre rivalutazione Controparte_2
ISTAT annuale;
Porre a carico l 70% delle spese straordinarie;
Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: Ex art. 473 bis 2 cpc si chiede che il Giudice Voglia ordinare all'Agenzia delle Entrate di produrre la dichiarazione dei redditi della GN degli ultimi tre anni, unitamente ad atti di compravendita e/o locazione CP_2 che vedano la GN parte;
ordinare inoltre all'INPS di indicare l'attuale situazione CP_2
Pag. 1
e disporre più in generale indagini reddituali/patrimoniali CP_2 sull'effettivo tenore di vita della . CP_2
Si insta inoltre affinché venga disposta consulenza per valutare le capacità genitoriali della GN
." CP_2
* Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 17.07.2024, adiva il Tribunale di Novara per Controparte_1 chiedere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
nata in data [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 Controparte_2
Parte ricorrente rappresentava, che la relazione si era interrotta pochi mesi dopo la nascita della minore e che quest'ultima, dopo un breve periodo trascorso con la madre, dal mese di agosto 2018 fosse rimasta a vivere stabilmente presso il padre. Rappresentava, altresì, che la resistente non era reperibile presso la propria residenza né rintracciabile al telefono. Ancora, lamentava la prolungata assenza di contatti e frequentazione tra la madre e la minore da oltre un anno. Evidenziava come la resistente non contribuisse al mantenimento della figlia e alle spese straordinarie, demandando all'uomo la totalità della cura. Inoltre, l'irreperibilità del resistente creava dei problemi, anche, per tutti i documenti per i quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori. Quanto alla situazione reddituale il resistente precisava, infine, di non avere entrate fisse. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 03.12.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia di ha Controparte_2 adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
-ha disposto l'affido esclusivo della minore al padre con collocazione anagrafica presso lo stesso;
-ha disposto che la resistente contribuisca al mantenimento della figlia versando l'importo di € 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito integralmente dal padre;
- ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio.
* Veniva acquisita relazione aggiornata dei Servizi Sociali del;
nella relazione del Controparte_3
20.03.2025, i Servizi Sociali evidenziavano come fosse irreperibile “dalle Controparte_2 verifiche effettuate, è stata cancellata per irreperibilità dal Comune di Prato Sesia (NO). Il Comune di Prato Sesia ha fornito alla scrivente un contatto telefonico della signora, che risulta attivo, ma nonostante svariati tentativi, non si è ottenuta alcuna risposta.”
*
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2. Sul regime di affidamento e collocamento Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene, che vi siano i presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore in favore del padre. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi come dal procedimento sia emersa una indifferenza tale da parte della resistente nei confronti della minore, che trova conferma nella sue irreperibilità. In particolare, è emerso come on mantenga alcun serio ed apprezzabile Controparte_2 contatto con la minore da, ormai, tempo. Ancora, non risulta che la resistente si sia mai interessata alla vita della minore né da un punto di vista materiale né da un punto di vista spirituale. La circostanza, oltre ad essere stata rappresentata dal ricorrente, ha trovato conferma nella relazione dei Servizi Sociali. Da quanto riportato, è evidente che in relazione alla resistente non è allo stato formulabile un giudizio di capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, necessari per il mantenimento dell'affido condiviso. Al contrario, la sua costante assenza nella vita della minore rende necessario evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (Ord. Trib. Milano 20/03/2014 - est. Dott. Giuseppe Buffone).
Pag. 3 Per quanto concerne il padre, non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto con la minore. Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che un affidamento condiviso ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per la minore e contrario al suo interesse, non apparendo la madre come dotata di sufficienti capacità genitoriali, prevedendo, dunque, che anche le decisioni di maggior interesse vengano assunte dal padre, presso cui resterà collocata, intendendo per tali le decisioni relative alla residenza, istruzione e profili sanitari. Quanto al regime di visita e frequentazione, il Tribunale ritiene, considerato quanto sopra e rilevato l'assenza di contatti tra le parti, di non dover disporre allo stato un palinsesto di visite minime tra la madre e la minore, tenuto conto dell'irreperibilità della resistente e della già detta comprovata noncuranza dimostrata nei confronti della figlia.
3. Sul mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia
[...]
minorenne, deve osservarsi quanto segue. Per_1
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Quanto alla situazione reddituale del ricorrente, negli ultimi anni non ha avuto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quanto alla situazione reddituale della resistente, dalla documentazione economica acquisita, in particolare le C.U. relative all' anno di imposta 2023, 2022 e 2021, risulta lo stato di disoccupazione della . CP_2
Tenuto conto delle posizioni economiche delle parti deve, però, evidenziarsi come il ricorrente si faccia interamente cura del mantenimento della figlia minorenne, per la quale la madre non contribuisce né in forma diretta né in forma indiretta. La madre, poi, risulta avere piena capacità lavorativa, tenuta conto dell'età della stessa. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età della minore, le esigenze presumibili della stessa e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento del minore gravino sul padre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Stante l'affidamento esclusivo della minore, l'assegno unico dovrà essere percepito dal padre.
4. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa, spese che dovranno essere versate all'erario anticipatario, tenuto conto dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. affida in via esclusiva l padre, con collocamento presso lo stesso;
Persona_1
2. obbliga corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per la Controparte_2 figlia l'importo mensile di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese, con Persona_1 decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
3. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
4. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_2 complessivi € € 3.809,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e c.p.a. se dovuti per legge;
5. dispone che le spese così liquidate siano versate dal resistente all'Erario anticipatario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 30.5.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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