Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2527 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOMBARDO ALDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23/07/2024, i coniugi , nato a Parte_1
ES (ME) il 03/02/1956, e nata a [...] Controparte_1
l'11/01/1957, premesso:
- che con sentenza n. 984/2020 del 25/06/2020, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio tra le parti in causa;
- che la situazione era mutata in quanto le condizioni di vita della erano CP_1
notevolmente cambiate;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva la seguente nuova condizione: “a.“…..Il Sig. provvederà a corrispondere l'importo Parte_1
complessivo mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento in favore della Sig.ra CP_1
…..”;
[...]
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 03/03/2025.
A seguito di richiesta di integrazioni formulata con decreto del 13/03/2025, le parti chiarivano che “la a seguito di patologia con ricovero in ospedale risulta CP_1
impossibilitata a svolgere attività lavorativa”.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/07/2024, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 08/05/2025. La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.