TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15483/2023 avente ad oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCA DONADIO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in CASTROVILLARI (CS), VIA DELLE QUERCE
“PALAZZO DEGLI UFFICI”, presso il difensore avv. LUCA DONADIO
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 22/5/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte in sostituzione di udienza del 24.04.2025: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio (rectius: cessazione degli effetti civili del matrimonio) celebrato tra la sig.ra e il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Casavatore, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Disporre a carico del
pagina 1 di 4 l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno di divorzio mensile in misura non CP_1 Pt_1 inferiore a € 400,00, ordinando che il pagamento dovrà essere effettuato direttamente da parte del di lui datore di lavoro, previa trattenuta sullo stipendio del resistente”.
Per parte resistente -
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario, in Parte_1 CP_1
data 03/05/1986 in Casavatore (NA). Il matrimonio risulta trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Casavatore al n. 5, P. II S.B Reg. Uff. anno 1986.
Dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed autosufficienti.
Negli ultimi anni di matrimonio sono insorti contrasti che hanno fatto venir meno la comunione spirituale e materiale tra le parti, rendendo la loro convivenza assolutamente intollerabile, tanto da giungere alla consapevolezza di volersi separare.
I coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 293/2019 del 16.04.2019.
Dalla sentenza del Tribunale, passata in giudicato, sono trascorsi più di sei anni, senza che i coniugi abbiano mai ripreso la convivenza o sia intervenuta alcuna riconciliazione.
Con ricorso del 6.9.2023, la ricorrente sig.ra adiva questo tribunale per proporre Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di disporre a carico del l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno di divorzio mensile in CP_1 Pt_1 misura non inferiore a € 400,00, ordinando che il pagamento dovrà essere effettuato direttamente da parte del di lui datore di lavoro, previa trattenuta sullo stipendio del resistente.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé in data
13.3.2024. In accoglimento dell'istanza di rinvio l'udienza suddetta veniva revocata e fissata nuova udienza in data 16.9.2024.
All'udienza del 16.9.2024, il giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, la quale compare personalmente, dichiarando che non procede alla nomina del difensore perché non può permetterselo. Il signor ichiara che di non volersi opporre al divorzio, ma CP_1
che non è nelle condizioni di poter pagare un contributo al mantenimento. Il giudice rinviava per medesimi incombenti odierni alli 4.12.2024.
pagina 2 di 4 All'udienza del 4.12.2024, la difesa di parte ricorrente richiamava il certificato di impedimento a comparire della signora depositato in atti;
la parte resistente personalmente dichiarava di Pt_1 non opporsi al divorzio e dichiarando di opporsi al versamento dell'assegno per la signora . Pt_1
Il Giudice, preso atto che l'assenza della parte ricorrente è da ritenersi giustificata alla luce della documentazione in atti;
preso atto che non vi sono provvedimenti urgenti da adottare;
preso atto che non vi sono istanze istruttorie e che la causa è matura per la decisione assegnava alle parti termine perentorio fino al 28.4.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire le conclusioni definitive delle parti.
Lette le note di udienza depositate, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione consensuale dei coniugi risulta con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 293/2019 del 16.04.2019.
Si attesta la continuità dello stato di separazione e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, sulla base degli atti e delle dichiarazioni liberamente rese in udienza dalle parti.
Con riferimento alle ulteriori questioni, questo Giudice accoglie le domande formulate dalla parte ricorrente in punto di mantenimento, confermando a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrispondere alla signora un assegno di divorzio in misura a € 300,00 mensili, Parte_1
non essendo di fatto mutata la disparità reddituale e patrimoniale che già sussisteva tra le parti al tempo della separazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] CP_1
precisati in sentenza.
pagina 3 di 4 DISPONE che il sig. orrisponda alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
300,00 mensili in misura di assegno di divorzio, entro il 5 di ogni mese, e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in 22 maggio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15483/2023 avente ad oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCA DONADIO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in CASTROVILLARI (CS), VIA DELLE QUERCE
“PALAZZO DEGLI UFFICI”, presso il difensore avv. LUCA DONADIO
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 22/5/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte in sostituzione di udienza del 24.04.2025: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio (rectius: cessazione degli effetti civili del matrimonio) celebrato tra la sig.ra e il sig. di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Casavatore, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) Disporre a carico del
pagina 1 di 4 l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno di divorzio mensile in misura non CP_1 Pt_1 inferiore a € 400,00, ordinando che il pagamento dovrà essere effettuato direttamente da parte del di lui datore di lavoro, previa trattenuta sullo stipendio del resistente”.
Per parte resistente -
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno contratto matrimonio concordatario, in Parte_1 CP_1
data 03/05/1986 in Casavatore (NA). Il matrimonio risulta trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Casavatore al n. 5, P. II S.B Reg. Uff. anno 1986.
Dall'unione dei coniugi sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed autosufficienti.
Negli ultimi anni di matrimonio sono insorti contrasti che hanno fatto venir meno la comunione spirituale e materiale tra le parti, rendendo la loro convivenza assolutamente intollerabile, tanto da giungere alla consapevolezza di volersi separare.
I coniugi risultano separati con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 293/2019 del 16.04.2019.
Dalla sentenza del Tribunale, passata in giudicato, sono trascorsi più di sei anni, senza che i coniugi abbiano mai ripreso la convivenza o sia intervenuta alcuna riconciliazione.
Con ricorso del 6.9.2023, la ricorrente sig.ra adiva questo tribunale per proporre Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo di disporre a carico del l'obbligo di corrispondere alla signora un assegno di divorzio mensile in CP_1 Pt_1 misura non inferiore a € 400,00, ordinando che il pagamento dovrà essere effettuato direttamente da parte del di lui datore di lavoro, previa trattenuta sullo stipendio del resistente.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé in data
13.3.2024. In accoglimento dell'istanza di rinvio l'udienza suddetta veniva revocata e fissata nuova udienza in data 16.9.2024.
All'udienza del 16.9.2024, il giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, la quale compare personalmente, dichiarando che non procede alla nomina del difensore perché non può permetterselo. Il signor ichiara che di non volersi opporre al divorzio, ma CP_1
che non è nelle condizioni di poter pagare un contributo al mantenimento. Il giudice rinviava per medesimi incombenti odierni alli 4.12.2024.
pagina 2 di 4 All'udienza del 4.12.2024, la difesa di parte ricorrente richiamava il certificato di impedimento a comparire della signora depositato in atti;
la parte resistente personalmente dichiarava di Pt_1 non opporsi al divorzio e dichiarando di opporsi al versamento dell'assegno per la signora . Pt_1
Il Giudice, preso atto che l'assenza della parte ricorrente è da ritenersi giustificata alla luce della documentazione in atti;
preso atto che non vi sono provvedimenti urgenti da adottare;
preso atto che non vi sono istanze istruttorie e che la causa è matura per la decisione assegnava alle parti termine perentorio fino al 28.4.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire le conclusioni definitive delle parti.
Lette le note di udienza depositate, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata, e risultano trascorsi i termini di cui alla predetta legge per proporre domanda di divorzio.
La separazione consensuale dei coniugi risulta con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 293/2019 del 16.04.2019.
Si attesta la continuità dello stato di separazione e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, sulla base degli atti e delle dichiarazioni liberamente rese in udienza dalle parti.
Con riferimento alle ulteriori questioni, questo Giudice accoglie le domande formulate dalla parte ricorrente in punto di mantenimento, confermando a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrispondere alla signora un assegno di divorzio in misura a € 300,00 mensili, Parte_1
non essendo di fatto mutata la disparità reddituale e patrimoniale che già sussisteva tra le parti al tempo della separazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] CP_1
precisati in sentenza.
pagina 3 di 4 DISPONE che il sig. orrisponda alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1
300,00 mensili in misura di assegno di divorzio, entro il 5 di ogni mese, e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casavatore (NA) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in 22 maggio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4