Cass. civ., sez. I, sentenza 29/02/2016, n. 3953
CASS
Sentenza 29 febbraio 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Le domande principali (prodromiche) di simulazione e risoluzione contrattuale, trascritte anteriormente alla dichiarazione di fallimento della parte convenuta in giudizio, proseguono legittimamente con il rito ordinario attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, mentre le pretese, accessorie, di restituzione e risarcimento del danno devono necessariamente procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli art. 93 e ss. l.fall., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/02/2016, n. 3953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3953
Data del deposito : 29 febbraio 2016

Testo completo