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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5834/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO ME EV Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5834/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 4 marzo 1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1
IZ e dall'avv. Marisa Scartazza del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
NC RU del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito di non volere riconciliarsi e di insistere nella domanda di divorzio, parzialmente integrandone e modificandone le condizioni accessorie concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Parma, il 6 marzo 2004 (rectius, il 31 maggio 2006), che dalla loro unione è nata la figlia (il 6 aprile 2004), che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa Per_1
(n. cron. 8818/2018) emesso da questo Tribunale in data 24 luglio 2018 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatte premesse, essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, al mantenimento della figlia maggiorenne priva di indipendenza economica, al godimento della casa familiare, ad un trasferimento patrimoniale in favore della moglie a titolo divorzile ex art. 5
pagina 1 di 2 comma 8 L. n. 898/70, nonché ad ulteriori questioni accessorie di prevalente natura economica).
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del pubblico Ministero, i ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate concludendo nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
In ragione del tempo trascorso, e per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche alla luce della documentazione prodotta, invero, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta in ordine al mantenimento della prole.
Si deve prendere atto, ancora, delle ulteriori condizioni concordate, in quanto riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed in Parte_1 Parte_2
Parma, il 31 maggio 2006 (trascritto al Numero 110, Parte 1, Anno 2006 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come da ultimo parzialmente integrate e modificate con atto scritto datato 1 dicembre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO ME EV
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO ME EV Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5834/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 4 marzo 1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1
IZ e dall'avv. Marisa Scartazza del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
NC RU del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno ribadito di non volere riconciliarsi e di insistere nella domanda di divorzio, parzialmente integrandone e modificandone le condizioni accessorie concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Parma, il 6 marzo 2004 (rectius, il 31 maggio 2006), che dalla loro unione è nata la figlia (il 6 aprile 2004), che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa Per_1
(n. cron. 8818/2018) emesso da questo Tribunale in data 24 luglio 2018 e che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna.
In ragione di siffatte premesse, essi chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni concordate riportate nel medesimo atto introduttivo (afferenti, in particolare, al mantenimento della figlia maggiorenne priva di indipendenza economica, al godimento della casa familiare, ad un trasferimento patrimoniale in favore della moglie a titolo divorzile ex art. 5
pagina 1 di 2 comma 8 L. n. 898/70, nonché ad ulteriori questioni accessorie di prevalente natura economica).
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del pubblico Ministero, i ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate concludendo nei termini di cui in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
In ragione del tempo trascorso, e per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Anche alla luce della documentazione prodotta, invero, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta in ordine al mantenimento della prole.
Si deve prendere atto, ancora, delle ulteriori condizioni concordate, in quanto riguardanti diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed in Parte_1 Parte_2
Parma, il 31 maggio 2006 (trascritto al Numero 110, Parte 1, Anno 2006 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma), prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come da ultimo parzialmente integrate e modificate con atto scritto datato 1 dicembre 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 22 dicembre 2025
Il Presidente est.
MO ME EV
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