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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di RI
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di RI, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 277/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
C.F. ), elettivamente domiciliato in Altamura al C.so Parte_1 CodiceFiscale_1
Umberto I n. 99/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Clemente (c.f. ), il C.F._2 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
e fax n. 0803142147, e dall'Avv. Vincenzo Moramarco (C.F. Email_1
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: C.F._3
e fax n. 0803144064 Email_2
APPELLANTE
avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di RI n. 3585/2022 pubbl. il
04/10/2022 RG n. 7879/2016.
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe PAPPALEPORE ( CP_1 C.F._4 [...]
, presso il quale elegge domicilio in Altamura in via Osoppo n. 14, e chiede di volere C.F._5 ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 080/3142075 o presso il seguente indirizzo di pec Email_3
APPELLATA
NONCHÈ
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
d CP_10 Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale del 18.12.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.05.2016 notificato in data 13.05.2016, onveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale Civile di RI , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_1 Controparte_12 Controparte_5 Controparte_8
e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_11
<< ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi indicati nelle premesse del presente atto, l'avvenuto acquisto per usucapione in favore del sig. in proprio ovvero quale erede del de Parte_1 cuius (in forza di atto pubblico di donazione e divisione del 05 febbraio 1991), Persona_1 della quota pari alla metà del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla Via Puglie n. 11-13, riportato in catasto al foglio di mappa 161, particella 2137 sub 3 e sub 4, di proprietà della sig.ra
(nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 05.04.1962) ovvero dei suoi eredi Persona_2 odierni convenuti.
MUNIRE l'emanando provvedimento giudiziale di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
ORDINARE la trascrizione dell'emanando Provvedimento Giudiziale al competente Conservatore esonerandolo da qualsivoglia responsabilità.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse ritenere sussistente
l'acquisto per usucapione in capo all'odierno attore della quota pari alla metà del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla Via Puglie n. 11-13
ACCERTARE, per i motivi indicati nelle premesse del presente atto, che il sig. Parte_1 odierno attore, quale comproprietario della quota pari alla metà del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla Via Puglie n. 11-13 ha corrisposto per conto degli odierni convenuti ed in favore dei sigg.ri , , e (Eredi di la somma di Lire Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 Persona_3
18.000.000 a titolo di reintegra dei diritti di legittima lesi nei confronti della de cuius Persona_3 tanto in forza della atto di transazione del 31 marzo 1999.
PROCEDERE E PREDISPORRE, anche a mezzo di disponenda C.T.U., il progetto di divisione del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla Via Puglie n. 11-13 computando le somme, debitamente rivalutate, già corrisposte dal sig. in favore dei sigg.ri Parte_1 CP_13 titolo di reintegra dei diritti di legittima lesi nei confronti della de cuius che Persona_3 confluiranno nella massa ereditaria e tutti gli adempimenti così come previsti e disciplinati dall'art.
784 e ss. cod. proc. civ.;
PRONUNCIARE, la divisione ereditaria giudiziale e/o scioglimento della comunione ereditaria tra le odierne parti processuali, attribuendo ai singoli coeredi e comproprietari la parte di immobile e/o le somme di denaro corrispondenti alla quota ereditaria ad ognuno spettante così come analiticamente riportata nelle premesse del presente atto, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel presente atto;
ASSEGNARE, per l'effetto, i predetti beni patrimoniali e/o somme di denaro che eventualmente scaturiranno dalla vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cod. proc. civ., tenendo conto delle somme, debitamente rivalutate, già corrisposte dal sig. in favore dei sigg.ri Parte_1 titolo di reintegra dei diritti di legittima lesi nei confronti della de cuius CP_13 Persona_3 in favore di ciascun coerede e comproprietario sulla scorta della quota di eredità ad ognuno spettante così come analiticamente riportata nelle premesse del presente atto;
MUNIRE l'emanando provvedimento giudiziale di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
ORDINARE la trascrizione dell'emanando Provvedimento Giudiziale al competente Conservatore esonerandolo da qualsivoglia responsabilità;
Condannare al pagamento delle spese i convenuti solo in caso di ingiusta opposizione >>..
Deduceva l'attore
✓ di aver acquistato, in seguito al decesso di , con atto pubblico di Persona_1 donazione e divisione del 5.2.1991, la quota di 1/2 del predetto immobile, già di proprietà di e poi attribuito per testamento pubblico del 25.2.1950 per 1/2 a Controparte_17 [...]
, padre dell'odierno attore, e per ½ a madre dei convenuti. Persona_1 Persona_2
✓ che , prima, ed egli, poi, avevano abitato l'immobile con la propria Persona_1 famiglia, esercitando per oltre 20 anni un dominio esclusivo sul bene comune tale da non permettere alla comproprietaria, di farne parimenti uso e, dunque, Persona_2 escludendola dal possesso del bene comune.
✓ Che pertanto aveva acquisito per usucapione la parte di ½ dell'immobile di proprietà di e per lei dei suoi eredi. Persona_2
Si costituiva in giudizio , in qualità di erede di , nonché di CP_1 Controparte_4
– questi ultimi eredi di -, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 Persona_4 di usucapione, eccependo la prescrizione del presunto credito azionato dall'attore, assumendo l'infondatezza della domanda di cui al punto D) dell'atto di citazione nonché delle domande conseguenziali ed aderendo alla domanda di divisione.
Con la sentenza non definitiva n. 3585/2022 pubbl. il 04/10/2022 il Tribunale di RI respingeva la domanda di usucapione proposta da e rimetteva la causa in istruttoria per il Parte_1 prosieguo.
Rilevava il primo giudice che, sussistendo in capo al coerede che utilizzi ed amministri un bene ereditario, la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi, se questi invochi l'usucapione ha l'onere di provare, a norma dell'art. 1102 c.c., il mutamento del titolo del possesso, ossia che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (Cass. civ., sez. II, 28/4/1993,
n. 5006; Cass. sent. n. 5226/2002); nella specie l'attore non aveva fornito tale prova con riguardo all'immobile di via Puglie n. 11-13, essendosi limitato a dedurre che l'appartamento era stato abitato continuativamente prima dal proprio padre, , con la sua famiglia e poi da lui Persona_1 con la sua famiglia, nonché che aveva provveduto alla gestione e manutenzione del bene, assumendo genericamente di aver di aver realizzato sullo stesso nel corso degli anni opere di ristrutturazione, senza tuttavia documentare le spese sostenute e descrivere le migliorie realizzate. Il primo giudice riteneva altresì generiche le dichiarazioni dei testi addotti dall'attore oltre che inidonee a provare il mutamento del titolo del possesso nei confronti dei coeredi.
Dall'istruttoria orale era infatti emerso che l'attore avesse la disponibilità dell'immobile, pur risultando residente a[...].
L'attore non aveva, infine, documentalmente provato di aver provveduto al pagamento delle imposte relative all'immobile (per es. IMU), essendosi limitato a produrre alcune ricevute di pagamento della tassa sui rifiuti ed alcune bollette relative alla fornitura di acqua.
A giudizio del Tribunale, quindi, l'attore non aveva fornito la prova del compimento di atti che potessero qualificarsi come espressione di dominio singolo andando al di là della semplice gestione del bene comune.
Con atto di citazione notificato il 23.02.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 3585/2022 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“A: RITENERE E DICHIARARE fondato l'appello proposto dal sig. e Parte_1 conseguentemente, infondata e/o illegittima la sentenza di primo grado impugnata perché erronea, contraddittoria, immotivata ed affetta da palesi vizi logici e giuridici, alla luce di tutti i motivi ampiamente esposti nel presente atto ai punti sub 1), 2) e 3) che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
B: RIFORMARE, per l'effetto, integralmente la sentenza di primo grado;
C: RITENERE E DICHIARARE, per effetto della riforma della sentenza gravata, fondata la domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. in capo al sig. della quota pari alla metà del Parte_1 fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla via Puglia n. 11-13, riportato in catasto al foglio di mappa 161, particella 2137 sub 3 e sub 4, proposta dalla parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Con vittoria si spese e competenze del doppio grado di giudizio a carico delle parti costituite”.
Costituitasi, ha contestato in fatto e diritto l'atto di appello ex adverso proposto CP_1 ritenendolo inammissibile e infondato e ha chiesto la conferma della sentenza n. 3585/2022 emessa dal Tribunale di RI.
All'udienza del 18.12.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di appello rubricati “1) INFONDATEZZA e/o ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA * ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - Parte_2
OMESSA E/O APPLICAZIONE DELL'ART. 1158 C.C., DELL'ART. 1102 comma 2 C.C., ART. 1141 Pt_3 comma 2 C.C. e ART. 1164 C.C.
2) E MAL ISTRUTTORIE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 co. Pt_4 Parte_5
II c.p.c., 116 co. I c.p.c.”, In particolare, l'appellante si duole dell'avere, il Tribunale di RI, valutato erroneamente le prove istruttorie fornite nel giudizio di primo grado posto che, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, sussisteva in capo al medesimo “…quel quid pluris idoneo a Parte_1 consentirgli, in qualità di comproprietario, l'usucapione dell'intero ben in comproprietà”.
Infatti, dalla documentazione allegata al fascicolo e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte durante la fase istruttoria, sarebbero emersi, a suo giudizio, tutti gli elementi costitutivi della “prescrizione acquisitiva” invocata da parte attrice, vale a dire il “corpus possessionis” e “l'animus possidendi”, poiché da oltre sessant'anni l'odierno appellante, succedendo nel possesso del bene, ai sensi dell'art. 1146 c.c., a suo padre si sarebbe occupato in maniera pacifica, pubblica, Persona_1 continuativa ed esclusiva dell'immobile oggetto di causa. ha quindi censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto Parte_1 erroneamente non provata l'esclusività del possesso. A giudizio dell'appellante, l'esclusività era rinvenibile nell'essersi fatto carico di spese di manutenzione dell'immobile e degli oneri connessi, nonché dall'aver avuto il medesimo e prima ancora il suo dante causa, la disponibilità dell'immobile, come emerso dalle risultanze istruttorie.
Sul punto l'appellante ha altresì, richiamato il ricorso per reintegra nel possesso del 14.12.1959 e pedissequo provvedimento inaudita altera parte, intentato da suo padre nei confronti Persona_1 della sorella, comproprietaria, Per_2
Ebbene, le doglianze prospettate con i motivi di appello, che per ragioni sistematiche possono esser trattate congiuntamente, non sono in grado di invalidare i rilievi argomentativi del giudice di prime cure, fondati quest'ultimi su principi giurisprudenziali statuiti in materia di usucapione nell'ipotesi di comproprietà del bene.
In proposito, è utile rammentare che, come più volte enunciato dalla Suprema Corte, il comproprietario che intenda dimostrare l'acquisto a titolo originario delle ulteriori quote indivise di proprietà di un bene dovrà provare di averle possedute non più “uti condominus”, bensì “uti dominus”, ossia in maniera totalmente esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta, non essendo sufficiente che il comunista si astenga dall'uso della cosa comune (così, tra le tante, Cass. civ.
n.23539/2011, Cass. civ. n.24781/2017).
Inoltre, “in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicchè, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per
l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n.11903 del 09.06.2015).
La circostanza che l'appellante abbia avuto la disponibilità esclusiva del cespite ed abbia provveduto al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'immobile non è sufficiente a dimostrare, in assenza di un'identificabile comunicazione “ad excludendum” (anche solo di natura informale), che con il suo comportamento abbia inteso definitivamente appropriarsi della proprietà delle quote spettanti agli altri titolari, che peraltro potrebbero avere l'intenzione di conservare il possesso “solo animo”.
Non può quindi censurarsi la pronunzia del Tribunale, anche tenuto conto del mancato assolvimento del più rigoroso “onus probandi” incombente sull'attore, odierno appellante, in caso di rapporti di parentela, ossia la dimostrazione dell'intervenuto acquisto del possesso totalitario sull'immobile in comunione indivisa, escludente qualsiasi concorrente situazione di compossesso degli altri parenti, in quanto in tali casi l'utilizzo esclusivo del bene è riconducibile alla mera tolleranza dei comproprietari, dovuta, per l'appunto, all'esistenza di vincoli familiari, anche per un periodo assai prolungato.
La stessa giurisprudenza sul punto difatti afferma che: “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.11277 del 29.05.2015).
a intentato, infatti, una domanda di acquisto per usucapione, in proprio ovvero Parte_1 quale erede del de cuius (in forza di atto pubblico di donazione e divisione Persona_1 del 05 febbraio 1991), della quota pari alla metà del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla via Puglia n. 11-13, riportato in catasto al foglio di mappa 161, particella 2137 sub 3 e sub 4, già di proprietà di e per lei dei suoi eredi o aventi causa. Persona_2
Nella specie i germani e avevano ereditato dal padre, Persona_1 Per_2 [...]
, ciascuno la quota di ½ dell'immobile oggetto di giudizio sito in Altamura alla via Puglia nn. CP_17
11-13, che già abitava, unitamente al proprio dante causa, al momento dell'apertura Persona_1 della successione, come si evince dal tenore del testamento pubblico del 25.02.1950 e dalle dichiarazioni rese dal testatore;
da ciò si evince che alcuna ulteriore attività. Sul punto, pertanto, non
è dato comprendere quale ulteriore attività avesse posto in essere per escludere il Persona_1 possesso altrui.
E infatti, nello stesso ricorso per reintegra del possesso del 14.12.1959 si legge che Persona_2 avesse introdotto giudizio di divisione relativamente all'immobile per cui è causa ed in danno del germano , così dimostrando il proprio interesse alla conservazione della propria quota. Persona_1
Va allora ricordato che è principio cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità che “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità) – cfr.Cass. Sez. 2,
08/04/2021, n. 9359, Rv. 660860 - 01)- C Ha affermato infatti la che se è vero che il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso, è anche vero che il medesimo, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus" (Cass. 10734/2018, Cass.
7221/2009, Cass. 13921/2002), "non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune" (Cass. 966/2019).
Pertanto, il fatto che , dante causa di che già abitava con il padre Persona_1 Pt_1
l'appartamento e quindi aveva le chiavi del medesimo, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità non indica, di per sé, il possesso esclusivo dell'immobile.
. Quanto alla sostituzione del “portone di ingresso” dell'immobile in Altamura alla via delle Puglia nn C 13, circostanza mai dedotta nel giudizio va richiamato quanto affermato dalla nella richiamata
Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 secondo cui, persino nell'ipotesi di sostituzione della serratura è necessario provare che l'azione sia stata voluta e manifestata al fine d'escludere il compossesso dei coeredi e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto, prova che nella specie non è stata offerta.
Sotto diverso profilo, si condivide inoltre il giudizio del Tribunale che ha valutato le prove orali offerte
“generiche e, comunque, inidonee a provare il mutamento del titolo del possesso nei confronti dei coeredi”.
Segnatamente, dichiarava “…preciso che non ho visto nessuna opera di Controparte_19 ristrutturazione ma questo mi è stato riferito dal sig. . Pt_1
Il teste riferiva di lavori eseguiti dall'appellante sull'immobile in contesa finalizzati a Testimone_1 porre fine ad un fenomeno di umidità nell'immobile contiguo.
Entrambi i testi hanno inoltre genericamente riferito di non avere visto all'interno dell'immobile nessuno altro all'infuori di Parte_1
Tali elementi istruttori, però, non valgono a provare l'”inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” ma al più l'uso dell'immobile da parte di , prima e di Persona_1 poi. Parte_1
Le medesime argomentazioni consentono di ritenere del tutto infondato anche il terzo motivo col quale l'appellante si duole, di non avere il Giudice di prime cure valutato gli “elementi di prova indiziaria” quali la condotta processuale dei comproprietari, la durata del possesso ed il totale disinteresse alle sorti dell'immobile, non coglie nel segno.
Tali aspetti, infatti, si ritengono, come detto, del tutto irrilevanti rispetto alla domanda di acquisto per usucapione formulata da dovendo assumere rilevanza la esclusività del Parte_1 possesso, nel senso che esso deve atteggiarsi in termini di definitiva impossibilità di godimento del bene da parte degli altri comproprietari e, quindi, di opposizione alla loro volontà, non essendo sufficiente che questi ultimi si limitino ad astenersi dall'uso della cosa comune.
La manifestazione del dominio, in termini di esclusività sulla cosa da parte dell'interessato, deve essere caratterizzata, infatti, “da una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”.
Nel presente procedimento on ha invece fornito prove sufficienti e persuasive Parte_1 di tale dominio esclusivo, suo e prima ancora del suo dante causa, sulla quota che intende usucapire.
Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 relativi al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (III scaglione – valori medi fatta eccezione per la fase trattazione/istruttoria liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RI, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
ed Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
avverso la sentenza non definitiva n. 3585/2022 pubbl. il 04/10/2022 del Tribunale di RI,
[...] così provvede:
- dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
d ; Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 4.888,00 = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
PAPPALEPORE dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di RI
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di RI, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 277/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
C.F. ), elettivamente domiciliato in Altamura al C.so Parte_1 CodiceFiscale_1
Umberto I n. 99/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Clemente (c.f. ), il C.F._2 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec:
e fax n. 0803142147, e dall'Avv. Vincenzo Moramarco (C.F. Email_1
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: C.F._3
e fax n. 0803144064 Email_2
APPELLANTE
avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di RI n. 3585/2022 pubbl. il
04/10/2022 RG n. 7879/2016.
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe PAPPALEPORE ( CP_1 C.F._4 [...]
, presso il quale elegge domicilio in Altamura in via Osoppo n. 14, e chiede di volere C.F._5 ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 080/3142075 o presso il seguente indirizzo di pec Email_3
APPELLATA
NONCHÈ
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
d CP_10 Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza collegiale del 18.12.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.05.2016 notificato in data 13.05.2016, onveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale Civile di RI , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_1 Controparte_12 Controparte_5 Controparte_8
e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_11
<< ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi indicati nelle premesse del presente atto, l'avvenuto acquisto per usucapione in favore del sig. in proprio ovvero quale erede del de Parte_1 cuius (in forza di atto pubblico di donazione e divisione del 05 febbraio 1991), Persona_1 della quota pari alla metà del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla Via Puglie n. 11-13, riportato in catasto al foglio di mappa 161, particella 2137 sub 3 e sub 4, di proprietà della sig.ra
(nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 05.04.1962) ovvero dei suoi eredi Persona_2 odierni convenuti.
MUNIRE l'emanando provvedimento giudiziale di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
ORDINARE la trascrizione dell'emanando Provvedimento Giudiziale al competente Conservatore esonerandolo da qualsivoglia responsabilità.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse ritenere sussistente
l'acquisto per usucapione in capo all'odierno attore della quota pari alla metà del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla Via Puglie n. 11-13
ACCERTARE, per i motivi indicati nelle premesse del presente atto, che il sig. Parte_1 odierno attore, quale comproprietario della quota pari alla metà del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla Via Puglie n. 11-13 ha corrisposto per conto degli odierni convenuti ed in favore dei sigg.ri , , e (Eredi di la somma di Lire Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 Persona_3
18.000.000 a titolo di reintegra dei diritti di legittima lesi nei confronti della de cuius Persona_3 tanto in forza della atto di transazione del 31 marzo 1999.
PROCEDERE E PREDISPORRE, anche a mezzo di disponenda C.T.U., il progetto di divisione del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla Via Puglie n. 11-13 computando le somme, debitamente rivalutate, già corrisposte dal sig. in favore dei sigg.ri Parte_1 CP_13 titolo di reintegra dei diritti di legittima lesi nei confronti della de cuius che Persona_3 confluiranno nella massa ereditaria e tutti gli adempimenti così come previsti e disciplinati dall'art.
784 e ss. cod. proc. civ.;
PRONUNCIARE, la divisione ereditaria giudiziale e/o scioglimento della comunione ereditaria tra le odierne parti processuali, attribuendo ai singoli coeredi e comproprietari la parte di immobile e/o le somme di denaro corrispondenti alla quota ereditaria ad ognuno spettante così come analiticamente riportata nelle premesse del presente atto, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel presente atto;
ASSEGNARE, per l'effetto, i predetti beni patrimoniali e/o somme di denaro che eventualmente scaturiranno dalla vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 cod. proc. civ., tenendo conto delle somme, debitamente rivalutate, già corrisposte dal sig. in favore dei sigg.ri Parte_1 titolo di reintegra dei diritti di legittima lesi nei confronti della de cuius CP_13 Persona_3 in favore di ciascun coerede e comproprietario sulla scorta della quota di eredità ad ognuno spettante così come analiticamente riportata nelle premesse del presente atto;
MUNIRE l'emanando provvedimento giudiziale di clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
ORDINARE la trascrizione dell'emanando Provvedimento Giudiziale al competente Conservatore esonerandolo da qualsivoglia responsabilità;
Condannare al pagamento delle spese i convenuti solo in caso di ingiusta opposizione >>..
Deduceva l'attore
✓ di aver acquistato, in seguito al decesso di , con atto pubblico di Persona_1 donazione e divisione del 5.2.1991, la quota di 1/2 del predetto immobile, già di proprietà di e poi attribuito per testamento pubblico del 25.2.1950 per 1/2 a Controparte_17 [...]
, padre dell'odierno attore, e per ½ a madre dei convenuti. Persona_1 Persona_2
✓ che , prima, ed egli, poi, avevano abitato l'immobile con la propria Persona_1 famiglia, esercitando per oltre 20 anni un dominio esclusivo sul bene comune tale da non permettere alla comproprietaria, di farne parimenti uso e, dunque, Persona_2 escludendola dal possesso del bene comune.
✓ Che pertanto aveva acquisito per usucapione la parte di ½ dell'immobile di proprietà di e per lei dei suoi eredi. Persona_2
Si costituiva in giudizio , in qualità di erede di , nonché di CP_1 Controparte_4
– questi ultimi eredi di -, chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 Persona_4 di usucapione, eccependo la prescrizione del presunto credito azionato dall'attore, assumendo l'infondatezza della domanda di cui al punto D) dell'atto di citazione nonché delle domande conseguenziali ed aderendo alla domanda di divisione.
Con la sentenza non definitiva n. 3585/2022 pubbl. il 04/10/2022 il Tribunale di RI respingeva la domanda di usucapione proposta da e rimetteva la causa in istruttoria per il Parte_1 prosieguo.
Rilevava il primo giudice che, sussistendo in capo al coerede che utilizzi ed amministri un bene ereditario, la presunzione iuris tantum che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi, se questi invochi l'usucapione ha l'onere di provare, a norma dell'art. 1102 c.c., il mutamento del titolo del possesso, ossia che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario (Cass. civ., sez. II, 28/4/1993,
n. 5006; Cass. sent. n. 5226/2002); nella specie l'attore non aveva fornito tale prova con riguardo all'immobile di via Puglie n. 11-13, essendosi limitato a dedurre che l'appartamento era stato abitato continuativamente prima dal proprio padre, , con la sua famiglia e poi da lui Persona_1 con la sua famiglia, nonché che aveva provveduto alla gestione e manutenzione del bene, assumendo genericamente di aver di aver realizzato sullo stesso nel corso degli anni opere di ristrutturazione, senza tuttavia documentare le spese sostenute e descrivere le migliorie realizzate. Il primo giudice riteneva altresì generiche le dichiarazioni dei testi addotti dall'attore oltre che inidonee a provare il mutamento del titolo del possesso nei confronti dei coeredi.
Dall'istruttoria orale era infatti emerso che l'attore avesse la disponibilità dell'immobile, pur risultando residente a[...].
L'attore non aveva, infine, documentalmente provato di aver provveduto al pagamento delle imposte relative all'immobile (per es. IMU), essendosi limitato a produrre alcune ricevute di pagamento della tassa sui rifiuti ed alcune bollette relative alla fornitura di acqua.
A giudizio del Tribunale, quindi, l'attore non aveva fornito la prova del compimento di atti che potessero qualificarsi come espressione di dominio singolo andando al di là della semplice gestione del bene comune.
Con atto di citazione notificato il 23.02.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza non definitiva n. 3585/2022 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“A: RITENERE E DICHIARARE fondato l'appello proposto dal sig. e Parte_1 conseguentemente, infondata e/o illegittima la sentenza di primo grado impugnata perché erronea, contraddittoria, immotivata ed affetta da palesi vizi logici e giuridici, alla luce di tutti i motivi ampiamente esposti nel presente atto ai punti sub 1), 2) e 3) che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
B: RIFORMARE, per l'effetto, integralmente la sentenza di primo grado;
C: RITENERE E DICHIARARE, per effetto della riforma della sentenza gravata, fondata la domanda di usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. in capo al sig. della quota pari alla metà del Parte_1 fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla via Puglia n. 11-13, riportato in catasto al foglio di mappa 161, particella 2137 sub 3 e sub 4, proposta dalla parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Con vittoria si spese e competenze del doppio grado di giudizio a carico delle parti costituite”.
Costituitasi, ha contestato in fatto e diritto l'atto di appello ex adverso proposto CP_1 ritenendolo inammissibile e infondato e ha chiesto la conferma della sentenza n. 3585/2022 emessa dal Tribunale di RI.
All'udienza del 18.12.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di appello rubricati “1) INFONDATEZZA e/o ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA * ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - Parte_2
OMESSA E/O APPLICAZIONE DELL'ART. 1158 C.C., DELL'ART. 1102 comma 2 C.C., ART. 1141 Pt_3 comma 2 C.C. e ART. 1164 C.C.
2) E MAL ISTRUTTORIE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 co. Pt_4 Parte_5
II c.p.c., 116 co. I c.p.c.”, In particolare, l'appellante si duole dell'avere, il Tribunale di RI, valutato erroneamente le prove istruttorie fornite nel giudizio di primo grado posto che, contrariamente a quanto affermato dal giudicante, sussisteva in capo al medesimo “…quel quid pluris idoneo a Parte_1 consentirgli, in qualità di comproprietario, l'usucapione dell'intero ben in comproprietà”.
Infatti, dalla documentazione allegata al fascicolo e dalle dichiarazioni testimoniali raccolte durante la fase istruttoria, sarebbero emersi, a suo giudizio, tutti gli elementi costitutivi della “prescrizione acquisitiva” invocata da parte attrice, vale a dire il “corpus possessionis” e “l'animus possidendi”, poiché da oltre sessant'anni l'odierno appellante, succedendo nel possesso del bene, ai sensi dell'art. 1146 c.c., a suo padre si sarebbe occupato in maniera pacifica, pubblica, Persona_1 continuativa ed esclusiva dell'immobile oggetto di causa. ha quindi censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto Parte_1 erroneamente non provata l'esclusività del possesso. A giudizio dell'appellante, l'esclusività era rinvenibile nell'essersi fatto carico di spese di manutenzione dell'immobile e degli oneri connessi, nonché dall'aver avuto il medesimo e prima ancora il suo dante causa, la disponibilità dell'immobile, come emerso dalle risultanze istruttorie.
Sul punto l'appellante ha altresì, richiamato il ricorso per reintegra nel possesso del 14.12.1959 e pedissequo provvedimento inaudita altera parte, intentato da suo padre nei confronti Persona_1 della sorella, comproprietaria, Per_2
Ebbene, le doglianze prospettate con i motivi di appello, che per ragioni sistematiche possono esser trattate congiuntamente, non sono in grado di invalidare i rilievi argomentativi del giudice di prime cure, fondati quest'ultimi su principi giurisprudenziali statuiti in materia di usucapione nell'ipotesi di comproprietà del bene.
In proposito, è utile rammentare che, come più volte enunciato dalla Suprema Corte, il comproprietario che intenda dimostrare l'acquisto a titolo originario delle ulteriori quote indivise di proprietà di un bene dovrà provare di averle possedute non più “uti condominus”, bensì “uti dominus”, ossia in maniera totalmente esclusiva, pubblica, pacifica ed ininterrotta, non essendo sufficiente che il comunista si astenga dall'uso della cosa comune (così, tra le tante, Cass. civ.
n.23539/2011, Cass. civ. n.24781/2017).
Inoltre, “in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicchè, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per
l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza
n.11903 del 09.06.2015).
La circostanza che l'appellante abbia avuto la disponibilità esclusiva del cespite ed abbia provveduto al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione dell'immobile non è sufficiente a dimostrare, in assenza di un'identificabile comunicazione “ad excludendum” (anche solo di natura informale), che con il suo comportamento abbia inteso definitivamente appropriarsi della proprietà delle quote spettanti agli altri titolari, che peraltro potrebbero avere l'intenzione di conservare il possesso “solo animo”.
Non può quindi censurarsi la pronunzia del Tribunale, anche tenuto conto del mancato assolvimento del più rigoroso “onus probandi” incombente sull'attore, odierno appellante, in caso di rapporti di parentela, ossia la dimostrazione dell'intervenuto acquisto del possesso totalitario sull'immobile in comunione indivisa, escludente qualsiasi concorrente situazione di compossesso degli altri parenti, in quanto in tali casi l'utilizzo esclusivo del bene è riconducibile alla mera tolleranza dei comproprietari, dovuta, per l'appunto, all'esistenza di vincoli familiari, anche per un periodo assai prolungato.
La stessa giurisprudenza sul punto difatti afferma che: “in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.11277 del 29.05.2015).
a intentato, infatti, una domanda di acquisto per usucapione, in proprio ovvero Parte_1 quale erede del de cuius (in forza di atto pubblico di donazione e divisione Persona_1 del 05 febbraio 1991), della quota pari alla metà del fabbricato indiviso sito in abitato di Altamura alla via Puglia n. 11-13, riportato in catasto al foglio di mappa 161, particella 2137 sub 3 e sub 4, già di proprietà di e per lei dei suoi eredi o aventi causa. Persona_2
Nella specie i germani e avevano ereditato dal padre, Persona_1 Per_2 [...]
, ciascuno la quota di ½ dell'immobile oggetto di giudizio sito in Altamura alla via Puglia nn. CP_17
11-13, che già abitava, unitamente al proprio dante causa, al momento dell'apertura Persona_1 della successione, come si evince dal tenore del testamento pubblico del 25.02.1950 e dalle dichiarazioni rese dal testatore;
da ciò si evince che alcuna ulteriore attività. Sul punto, pertanto, non
è dato comprendere quale ulteriore attività avesse posto in essere per escludere il Persona_1 possesso altrui.
E infatti, nello stesso ricorso per reintegra del possesso del 14.12.1959 si legge che Persona_2 avesse introdotto giudizio di divisione relativamente all'immobile per cui è causa ed in danno del germano , così dimostrando il proprio interesse alla conservazione della propria quota. Persona_1
Va allora ricordato che è principio cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità che “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità) – cfr.Cass. Sez. 2,
08/04/2021, n. 9359, Rv. 660860 - 01)- C Ha affermato infatti la che se è vero che il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso, è anche vero che il medesimo, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus" (Cass. 10734/2018, Cass.
7221/2009, Cass. 13921/2002), "non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune" (Cass. 966/2019).
Pertanto, il fatto che , dante causa di che già abitava con il padre Persona_1 Pt_1
l'appartamento e quindi aveva le chiavi del medesimo, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità non indica, di per sé, il possesso esclusivo dell'immobile.
. Quanto alla sostituzione del “portone di ingresso” dell'immobile in Altamura alla via delle Puglia nn C 13, circostanza mai dedotta nel giudizio va richiamato quanto affermato dalla nella richiamata
Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 secondo cui, persino nell'ipotesi di sostituzione della serratura è necessario provare che l'azione sia stata voluta e manifestata al fine d'escludere il compossesso dei coeredi e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto, prova che nella specie non è stata offerta.
Sotto diverso profilo, si condivide inoltre il giudizio del Tribunale che ha valutato le prove orali offerte
“generiche e, comunque, inidonee a provare il mutamento del titolo del possesso nei confronti dei coeredi”.
Segnatamente, dichiarava “…preciso che non ho visto nessuna opera di Controparte_19 ristrutturazione ma questo mi è stato riferito dal sig. . Pt_1
Il teste riferiva di lavori eseguiti dall'appellante sull'immobile in contesa finalizzati a Testimone_1 porre fine ad un fenomeno di umidità nell'immobile contiguo.
Entrambi i testi hanno inoltre genericamente riferito di non avere visto all'interno dell'immobile nessuno altro all'infuori di Parte_1
Tali elementi istruttori, però, non valgono a provare l'”inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” ma al più l'uso dell'immobile da parte di , prima e di Persona_1 poi. Parte_1
Le medesime argomentazioni consentono di ritenere del tutto infondato anche il terzo motivo col quale l'appellante si duole, di non avere il Giudice di prime cure valutato gli “elementi di prova indiziaria” quali la condotta processuale dei comproprietari, la durata del possesso ed il totale disinteresse alle sorti dell'immobile, non coglie nel segno.
Tali aspetti, infatti, si ritengono, come detto, del tutto irrilevanti rispetto alla domanda di acquisto per usucapione formulata da dovendo assumere rilevanza la esclusività del Parte_1 possesso, nel senso che esso deve atteggiarsi in termini di definitiva impossibilità di godimento del bene da parte degli altri comproprietari e, quindi, di opposizione alla loro volontà, non essendo sufficiente che questi ultimi si limitino ad astenersi dall'uso della cosa comune.
La manifestazione del dominio, in termini di esclusività sulla cosa da parte dell'interessato, deve essere caratterizzata, infatti, “da una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”.
Nel presente procedimento on ha invece fornito prove sufficienti e persuasive Parte_1 di tale dominio esclusivo, suo e prima ancora del suo dante causa, sulla quota che intende usucapire.
Alla luce di quanto sin qui detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 relativi al valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (III scaglione – valori medi fatta eccezione per la fase trattazione/istruttoria liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RI, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di e di Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
ed Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
avverso la sentenza non definitiva n. 3585/2022 pubbl. il 04/10/2022 del Tribunale di RI,
[...] così provvede:
- dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
d ; Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita, delle spese del presente giudizio liquidate, in complessivi € 4.888,00 = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe
PAPPALEPORE dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola