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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 152 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 152 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. PIERINI SILVIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. VESPERTINO PIACENTINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/01/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Parte_2
celebrato in data 12.05.2001, a Terlizzi (BA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono con l'obbligo del mutuo rispetto:
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva della Signora e sita in Cattolica, Via S. Parte_2
Quasimodo n: 24, viene assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarla, con la figlia
[...]
Per_2
AFFIDAMENTO della FIGLIA MINORE Per_1
3) I ricorrenti, in piena armonia tra loro, chiedono l'affidamento congiunto della figlia minore Per_1
ad entrambi i genitori;
4) La casa coniugale sita in Cattolica (RN), Via S. Quasimodo n. 24, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al F.4, mapp. 4592 sub 4 e sub 31, di esclusiva proprietà della Sig.ra Parte_2
rimarrà assegnata alla stessa che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore Persona_2
che ivi manterrà la residenza propria anagrafica e dovrà considerarsi prevalentemente collocata.
5) I mobili, la mobilia e le suppellettili facenti parte della casa coniugale continueranno ad arredarla, avendo il marito già portato altrove i suoi effetti personali e beni di sua proprietà esclusiva.
6) Il Sig. ha già reperito e si è già trasferito in altra abitazione: idonea ed adatta ad Parte_1
ospitare la figlia, nella misura concordata con il coniuge e dettagliata nel presente accordo;
7) Ai soli fini amministrativi e con esclusione dal possesso dell'immobile sito in Cattolica, alla Via
S. Quasimodo 24, il Signor potrà mantenere la residenza nella casa ex-coniugale sino alla Per_2
data del 30 Giugno 2025. impegnandosi, entro e non oltre tale data, a trasferirla altrove e a darne comunicazione alla Signora Parte_2
8) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali spetterà Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano reciprocamente affinché Per_1
mantenga significativi e concreti rapporti con ciascuno di essi e possa godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle rispettive famiglie d'origine ed appartenenza e sia garantita alla stessa la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità ed all'alternanza.
Ogni mutamento di residenza e domicilio dovrà essere concordato da entrambi i genitori.
9) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre quelle di ordinaria importanza potranno essere assunte autonomamente dal genitore con il quale la figlia si trovi in quel momento. 10) Tenuto conto delle esigenze della figlia, del tenore di vita goduto dalla medesima in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, il Signor corrisponderà alla Signora Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento per la minore la somma di Euro 200,00 mensili da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con riferimento alla data del deposito della sentenza di omologa della separazione;
detta somma verrà corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente: [...], Iban indicato dalla
Signora e alla stessa intestato. Eventuali periodi di maggiore permanenza della minore Parte_2
presso il genitore non collocatario, rispetto a quelli stabiliti, non daranno diritto a quest'ultimo di domandare alcuna revisione, essendosi di ciò già tenuto conto nella determinazione del contributo. al mantenimento.
11) Le spese straordinarie per la figlia, da intendersi regolate secondo il Protocollo adottato presso il
Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017, resteranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. La frequentazione di eventuali campi estivi e/o attività estive per la minore, sempre in deroga al protocollo, dovrà essere concordata tra i genitori, tanto con riferimento ai periodi quanto all'offerta delle attività, nonché ai costi degli stessi.
12) Per consentire la migliore organizzazione del tempo delle vacanze nell'interesse della minore ed evitare periodi sovrapposti, ciascun genitore avviserà l'altro sul periodo in cui avrà le ferie con un preavviso indicativo di due mesi.
13) In caso di malattia della figlia i coniugi stabiliscono che la stessa rimanga con la madre, con possibilità per il padre di visitarla previo avviso/accordo con la madre.
14) Ciascun coniuge inoltre avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con la figlia, mentre il compleanno della figlia verrà festeggiato, se possibile. con entrambi i genitori.
15) I genitori garantiranno reciprocamente la reperibilità telefonica quando tengono con sé la figlia.
16) Il conguaglio tra i genitori relativo alle anticipazioni che ciascuno di loro effettuerà a titolo di spese straordinarie per i figli verrà regolato mensilmente.
17) l'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia sarà di competenza al 100% della Signora Per_1
e il Signor si impegna a non farne più richiesta. Parte_2 Parte_1
18) quanto alla frequentazione tra il padre e la figlia si prevede quanto segue:
-Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dall'uscita di Per_1
scuola, alle ore 14 sino alle ore 15,30 curandone il pranzo. Alle 15,30 la minore sarà accompagnata dal padre a casa della madre o all'attività sportiva che la stessa frequenta (ginnastica artistica), attualmente nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio.
-Fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno sempre raggiungere in ordine al frequentazione della figlia, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa, il Signor
[...]
terrà con sé la figlia secondo il calendario che segue: Parte_1 Per_1
a) un pomeriggio a settimana (quello in cui è libero dal lavoro) dalle ore 14,00 alle ore 21,00 se il padre trascorrerà il fine settimana con la figlia, oppure;
-un giorno a settimana, se il fine settimana è di spettanza della madre, della sera, ore 19,00 -vigilia del giorno libero del padre- sino alle ore 19,00 dell'indomani, curandone l'accompagnamento e il ritiro da scuola, lo svolgimento dei compiti, la frequentazione dell'attività sportiva e accompagnandola a fine giornata all'abitazione materna.
Il padre si impegna a comunicare alla madre e alla figlia quale sarà il suo giorno libero con un preavviso di sette giorni.
b) a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del Sabato alle ore 19.00 della Domenica (nel periodo scolastico), e con accordi da definirsi tra le parti in estate, sempre compatibilmente con le esigenze della minore, ma sempre e solo se il padre è libero dal lavoro:
c) per cinque (5) giorni durante le vacanze natalizie e per 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; la
Signora avrà facoltà di decidere detti periodi da trascorrere con i figli. negli anni dispari, e Parte_2
il Signor negli anni pari;
Per_2
d) nel periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio.
I genitori riconoscono l'importanza di trascorrete insieme, ovvero con la presenza di entrambi, le ricorrenze significative per i figli.
Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno (con applicazione del Protocollo di
Famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna), le spese di istruzione, le spese sportive, ludiche, ricreative, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, le spese straordinarie scolastiche, tutte purché preventivamente concordate tra i genitori ed adeguatamente documentate (escluse quelle mediche urgenti che saranno anticipate dal genitore che si vedrà costretto ad affrontarle salvo poi ottenere il rimborso dall'altro nella misura del 50%).
19) Le detrazioni fiscali relative ai figli spettano ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
20) I ricorrenti danno atto che l'attività sportiva frequentata dalla figlia (ginnastica artistica) prevede la presenza della stessa nei giorni di lunedì e di mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16 e 45 per un costo mensile di € 50,00 (frequentazione) ed € 25,00 annuali per iscrizione, oltre alle spese per abbigliamento sportivo e per saggi.
Entrambi si impegnano a sopportare le spese in ragione del 50% ciascuno.
21) I ricorrenti concordano sin da ora sull'opportunità che la figlia volga una attività sportiva Per_1 confacente alle sue inclinazioni, anche diversa da quella attualmente praticata, e si impegnano a sostenerne le relative spese in ragione del 50 % ciascuno;
22) I ricorrenti convengono sin da ora che la figlia effettui, nel periodo estivo, soggiorni di Per_1
vacanze -studio all'estero e si impegnano a sostenerne le relative spese in ragione del 50 % ciascuno, valutando anche l'opportunità di soggiorni o scuole meno costose:
Le spese del presente giudizio sono compensate interamente fra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 81 p.f.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi (BA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 21 Parte II Serie A Anno
2001 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 152 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. PIERINI SILVIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. VESPERTINO PIACENTINA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/01/2025 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Parte_2
celebrato in data 12.05.2001, a Terlizzi (BA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono con l'obbligo del mutuo rispetto:
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva della Signora e sita in Cattolica, Via S. Parte_2
Quasimodo n: 24, viene assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarla, con la figlia
[...]
Per_2
AFFIDAMENTO della FIGLIA MINORE Per_1
3) I ricorrenti, in piena armonia tra loro, chiedono l'affidamento congiunto della figlia minore Per_1
ad entrambi i genitori;
4) La casa coniugale sita in Cattolica (RN), Via S. Quasimodo n. 24, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al F.4, mapp. 4592 sub 4 e sub 31, di esclusiva proprietà della Sig.ra Parte_2
rimarrà assegnata alla stessa che continuerà ad abitarla unitamente alla figlia minore Persona_2
che ivi manterrà la residenza propria anagrafica e dovrà considerarsi prevalentemente collocata.
5) I mobili, la mobilia e le suppellettili facenti parte della casa coniugale continueranno ad arredarla, avendo il marito già portato altrove i suoi effetti personali e beni di sua proprietà esclusiva.
6) Il Sig. ha già reperito e si è già trasferito in altra abitazione: idonea ed adatta ad Parte_1
ospitare la figlia, nella misura concordata con il coniuge e dettagliata nel presente accordo;
7) Ai soli fini amministrativi e con esclusione dal possesso dell'immobile sito in Cattolica, alla Via
S. Quasimodo 24, il Signor potrà mantenere la residenza nella casa ex-coniugale sino alla Per_2
data del 30 Giugno 2025. impegnandosi, entro e non oltre tale data, a trasferirla altrove e a darne comunicazione alla Signora Parte_2
8) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali spetterà Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale. I genitori si impegnano reciprocamente affinché Per_1
mantenga significativi e concreti rapporti con ciascuno di essi e possa godere dell'apporto affettivo e della vicinanza delle rispettive famiglie d'origine ed appartenenza e sia garantita alla stessa la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità ed all'alternanza.
Ogni mutamento di residenza e domicilio dovrà essere concordato da entrambi i genitori.
9) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre quelle di ordinaria importanza potranno essere assunte autonomamente dal genitore con il quale la figlia si trovi in quel momento. 10) Tenuto conto delle esigenze della figlia, del tenore di vita goduto dalla medesima in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, il Signor corrisponderà alla Signora Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento per la minore la somma di Euro 200,00 mensili da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con riferimento alla data del deposito della sentenza di omologa della separazione;
detta somma verrà corrisposta entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente: [...], Iban indicato dalla
Signora e alla stessa intestato. Eventuali periodi di maggiore permanenza della minore Parte_2
presso il genitore non collocatario, rispetto a quelli stabiliti, non daranno diritto a quest'ultimo di domandare alcuna revisione, essendosi di ciò già tenuto conto nella determinazione del contributo. al mantenimento.
11) Le spese straordinarie per la figlia, da intendersi regolate secondo il Protocollo adottato presso il
Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017, resteranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. La frequentazione di eventuali campi estivi e/o attività estive per la minore, sempre in deroga al protocollo, dovrà essere concordata tra i genitori, tanto con riferimento ai periodi quanto all'offerta delle attività, nonché ai costi degli stessi.
12) Per consentire la migliore organizzazione del tempo delle vacanze nell'interesse della minore ed evitare periodi sovrapposti, ciascun genitore avviserà l'altro sul periodo in cui avrà le ferie con un preavviso indicativo di due mesi.
13) In caso di malattia della figlia i coniugi stabiliscono che la stessa rimanga con la madre, con possibilità per il padre di visitarla previo avviso/accordo con la madre.
14) Ciascun coniuge inoltre avrà la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con la figlia, mentre il compleanno della figlia verrà festeggiato, se possibile. con entrambi i genitori.
15) I genitori garantiranno reciprocamente la reperibilità telefonica quando tengono con sé la figlia.
16) Il conguaglio tra i genitori relativo alle anticipazioni che ciascuno di loro effettuerà a titolo di spese straordinarie per i figli verrà regolato mensilmente.
17) l'assegno unico erogato dall'Inps per la figlia sarà di competenza al 100% della Signora Per_1
e il Signor si impegna a non farne più richiesta. Parte_2 Parte_1
18) quanto alla frequentazione tra il padre e la figlia si prevede quanto segue:
-Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dall'uscita di Per_1
scuola, alle ore 14 sino alle ore 15,30 curandone il pranzo. Alle 15,30 la minore sarà accompagnata dal padre a casa della madre o all'attività sportiva che la stessa frequenta (ginnastica artistica), attualmente nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio.
-Fatti salvi diversi accordi che i genitori potranno sempre raggiungere in ordine al frequentazione della figlia, e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa, il Signor
[...]
terrà con sé la figlia secondo il calendario che segue: Parte_1 Per_1
a) un pomeriggio a settimana (quello in cui è libero dal lavoro) dalle ore 14,00 alle ore 21,00 se il padre trascorrerà il fine settimana con la figlia, oppure;
-un giorno a settimana, se il fine settimana è di spettanza della madre, della sera, ore 19,00 -vigilia del giorno libero del padre- sino alle ore 19,00 dell'indomani, curandone l'accompagnamento e il ritiro da scuola, lo svolgimento dei compiti, la frequentazione dell'attività sportiva e accompagnandola a fine giornata all'abitazione materna.
Il padre si impegna a comunicare alla madre e alla figlia quale sarà il suo giorno libero con un preavviso di sette giorni.
b) a fine settimana alternati dalle ore 19.00 del Sabato alle ore 19.00 della Domenica (nel periodo scolastico), e con accordi da definirsi tra le parti in estate, sempre compatibilmente con le esigenze della minore, ma sempre e solo se il padre è libero dal lavoro:
c) per cinque (5) giorni durante le vacanze natalizie e per 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; la
Signora avrà facoltà di decidere detti periodi da trascorrere con i figli. negli anni dispari, e Parte_2
il Signor negli anni pari;
Per_2
d) nel periodo estivo, ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio.
I genitori riconoscono l'importanza di trascorrete insieme, ovvero con la presenza di entrambi, le ricorrenze significative per i figli.
Saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno (con applicazione del Protocollo di
Famiglia in uso presso il Tribunale di Bologna), le spese di istruzione, le spese sportive, ludiche, ricreative, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, le spese straordinarie scolastiche, tutte purché preventivamente concordate tra i genitori ed adeguatamente documentate (escluse quelle mediche urgenti che saranno anticipate dal genitore che si vedrà costretto ad affrontarle salvo poi ottenere il rimborso dall'altro nella misura del 50%).
19) Le detrazioni fiscali relative ai figli spettano ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
20) I ricorrenti danno atto che l'attività sportiva frequentata dalla figlia (ginnastica artistica) prevede la presenza della stessa nei giorni di lunedì e di mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16 e 45 per un costo mensile di € 50,00 (frequentazione) ed € 25,00 annuali per iscrizione, oltre alle spese per abbigliamento sportivo e per saggi.
Entrambi si impegnano a sopportare le spese in ragione del 50% ciascuno.
21) I ricorrenti concordano sin da ora sull'opportunità che la figlia volga una attività sportiva Per_1 confacente alle sue inclinazioni, anche diversa da quella attualmente praticata, e si impegnano a sostenerne le relative spese in ragione del 50 % ciascuno;
22) I ricorrenti convengono sin da ora che la figlia effettui, nel periodo estivo, soggiorni di Per_1
vacanze -studio all'estero e si impegnano a sostenerne le relative spese in ragione del 50 % ciascuno, valutando anche l'opportunità di soggiorni o scuole meno costose:
Le spese del presente giudizio sono compensate interamente fra le parti, con rinuncia dei procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 81 p.f.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terlizzi (BA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 21 Parte II Serie A Anno
2001 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi