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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 447 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
c.f. ), elettivamente domiciliata in Nuoro presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Marco Raffaele Poddighe che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(P.I. ), in persona del Responsabile della Direzione di Controparte_1 P.IVA_1
Credit Management, elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Griffanti dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta
e contro
1 (P.I. ), in persona del Procuratore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in Lanusei presso lo studio dell'Avv. Marco Contini dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta e contro
(P.I. ), in persona del Procuratore, Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri dal quale è
rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta
- appellate -
Oggetto: pagamento somme – somministrazione di energia elettrica.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, 1) previa ammissione della CTU dedotta in primo grado e nelle conclusioni per la determinazione delle quantità da porre a carico dell'appellante in relazione al periodo di utilizzo della mungitrice e della vasca refrigerata e con l'utilizzo del metodo di ricostruzione da storico, 2) accogliere l'appello e per l'effetto determinare le somme dovute dalla secondo il metodo di Pt_1
ricostruzione da storico alla in euro 3306,91, o in quella maggiore o minore che Controparte_1
dovesse risultare dovuta in corso di causa, assolvendo la medesima dal pagamento di alcun somma nei confronti di in ragione della mancanza di prova dell'utilizzo Controparte_3
dell'energia elettrica captata abusivamente per quel periodo;
il tutto al netto di quanto già pagato per i periodi in contestazione, in relazione all'effettivo consumo di energia, ovvero 3) accogliere l'appello e, per l'effetto, in applicazione del criterio di ricostruzione del consumo da storico determinare la somma dovuta a in euro 3306,91, ed assolvendo la medesima dal pagamento di Controparte_1
alcun somma nei confronti di in ragione della mancanza di prova Controparte_3
dell'utilizzo dell'energia elettrica captata abusivamente per quel periodo;
il tutto al netto di quanto già pagato per i periodi in contestazione, in relazione all'effettivo consumo di energia ovvero 4) accogliere l'appello e, per l'effetto, ritenendo valida la ricostruzione dei consumi mediante il metodo di “ricostruzione da storico” così come accertata dal CTU nominato nell'ATP n.497/2018 Tribunale
2 Ordinario di Nuoro, determinare la somma dovuta a in euro 3306,91 Controparte_1
corrispondenti ad un consumo totale ricostruito di 13.306,91 kWh per il periodo febbraio 2014 -
maggio 2017, e la somma dovuta a in euro 1104,78 corrispondenti Controparte_3
ad un consumo totale ricostruito di 3053,70 kWh per il periodo marzo 2013 – gennaio 2014; il tutto al netto di quanto già pagato per i periodi in contestazione, in relazione all'effettivo consumo di energia, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata : Controparte_1
“In via principale 1) rigettare l'appello promosso dalla sig.ra in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.409/2022 emessa, in data 11.04.2022, dal Tribunale Ordinario di SA, seconda sezione civile, in persona del Dott. Ezio Castaldi, e pubblicata il 19.04.2022 a definizione del giudizio R.G.
n.4286/2018; 3) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.”
Nell'interesse dell'appellata : Controparte_3
“1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex adverso ai sensi dell'art.348 bis del c.p.c., e per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n.409/2022 del 19.4.2022 (R.G. n.4286/2018) emessa dall'On.le Tribunale di SA, Sezione
Seconda, in persona del dott. Ezio Castaldi – a definizione delle cause riunite aventi ad oggetto, rispettivamente, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.890/2018 del 22.10.2018 (R.G. n.3414/2018) reso dall'On.le Tribunale di SA, in persona del dott. Francesco De Giorgi (chiesto e ottenuto da e l'opposizione al decreto ingiuntivo n.50/2020 del 14.1.2020 (R.G. Controparte_1
n.3379/2019) reso dall'On.le Tribunale di SA, in persona della dott.ssa Maena Savasta (chiesto e ottenuto da – con ogni statuizione conseguente e accessoria. 2) Controparte_3
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta ex adverso, poiché infondata in fatto e in diritto, rigettando ogni domanda formulata da controparte in seno all'avversato atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n.409/2022 del 19.04.2022 (R.G. n.4286/2018) emessa dall'On.le Tribunale di SA,
Sezione Seconda, in persona del dott. Ezio Castaldi – a definizione delle cause riunite aventi ad oggetto, rispettivamente, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.890/2018 del 22.10.2018 (R.G.
3 n.3414/2018) reso dall'On.le Tribunale di SA, in persona del dott. Francesco De Giorgi (chiesto e ottenuto da e l'opposizione al decreto ingiuntivo n.50/2020 del 14.01.2020 Controparte_1
(R.G. n.3379/2019) reso dall'On.le Tribunale di SA, in persona della dott.ssa Maena Savasta
(chiesto e ottenuto da – con ogni statuizione conseguente e Controparte_3
accessoria. 3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'appellante in favore dell'appellata, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla prima ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio,
del giudizio di opposizione e del presente giudizio di appello, ex D.M. n.55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n.147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
Nell'interesse dell'appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari- Sezione Distaccata di SA – ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta: 1) Rigettare ogni avverso appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
2) per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.409/2022 – R.G. 4286/2018 emessa in data 11.04.2022 e pubblicata in data 19.04.2022 dal Tribunale ordinario di SA, Seconda
Sezione Civile – Dott. E. Castaldi – con ogni relativa statuizione e pronuncia;
3) sempre con integrale vittoria di spese e di onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione in data 12.9.2018 – premesso di essere creditrice Controparte_1
nei confronti di della somma di € 34.590,35 per le forniture di energia elettrica Parte_1
erogate in favore della stessa - ha chiesto al Tribunale di SA ingiungersi il pagamento di detto importo, oltre accessori e spese.
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, ha emesso il D.I. n.890/2018.
Avverso lo stesso ha proposto opposizione ex art.645 cpc la con la quale ha dedotto che 1) Pt_1
era proprietaria di una azienda agricola sita in Anela, reg. , la quale, da anni, era Persona_1
stata data in affitto a;
2) per la somministrazione della energia elettrica, a decorrere Persona_2
dal 1.2.2014, aveva stipulato con un contratto di fornitura relativamente al quale, il CP_1
31.5.2017, era stato effettuato il distacco della linea;
3) nel giugno 2017 detta società le aveva intimato
4 (in forza di n.6 fatture) il pagamento della complessiva somma di € 30.288,62, importo risultante “da un ricalcolo per ricostruzione a seguito di manomissione del contatore da parte del ”; 4) Per_2
infatti, in data 31.5.2017 il personale del distributore locale, , aveva riscontrato Controparte_2
la manomissione del contatore con conseguente prelievo irregolare di corrente a decorrere dal
1.3.2013; 5) in esito alle contestazioni formulate, la fornitrice aveva dapprima – luglio 2017 - emesso una serie di fatture di storno azzeranti gli importi già richiesti e indi, nell'agosto 2017, recapitato n.5 fatture per un totale complessivo di € 34.435,37; 6) la società, infatti, riscontrata “la presenza di un
allaccio abusivo trifase effettuato tramite bypass del misuratore utilizzando un conduttore di rame da 6 millimetri”, aveva quantificato il dovuto sulla base “della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo utilizzato (6mm)”; 7) tale importo non poteva in alcun modo ritenersi corretto posto che nella azienda dell'esponente il bestiame era presente solo da ottobre a maggio e anche in detto periodo il carico elettrico più consistente veniva utilizzato, per un massimo di due ore, per un impianto di mungitura automatica con annessa vasca refrigerata per la conservazione;
8) il metodo di calcolo utilizzato per la quantificazione del dovuto violava il regolamento di E-Distribuzione posto che il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile" valeva unicamente nei casi di allaccio diretto alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura: nella specie, per contro, si imponeva la ricalcolo con il metodo “ricostruzione da storico”; 9) aveva introdotto procedimento per A.T.P. al fine di far accertare, secondo detto ultimo criterio, gli effettivi consumi da porre a suo carico;
10) all'esito del giudizio (nel quale CP_1
era rimasta contumace) il suo debito era stato quantificato in € 3387,86 al lordo di quanto già
corrisposto.
Ha concluso per la revoca del D.I.; accertarsi il suo debito secondo il criterio “ricostruzione da storico” e disporsi la condanna di al risarcimento dei danni per la indisponibilità della CP_1
fornitura di energia elettrica.
La causa è stata iscritta al n.4286/2018 R.G.
All'atto della sua costituzione in giudizio l'opposta ha replicato che 1) a seguito di verifica 31.5.2017,
era stata accertata la presenza di una manomissione al gruppo di misura a servizio dell'azienda della
2) segnatamente, sul contatore di energia elettrica veniva riscontrato l'innesto di un cavo Pt_1
isolato, tramite il quale il gruppo di misura veniva bypassato con allacciamento diretto alla rete di
5 distribuzione, “ciò che permetteva il prelievo di energia elettrica in regime continuativo e con il massimo della potenza tollerabile dalla sezione del cavo”; 3) in quella sede, l'affittuario dell'azienda agricola aveva ammesso di aver realizzato il bypass;
4) in proseguo, , aveva proceduto Controparte_2
alla ricostruzione dei consumi utilizzando il metodo della “potenza tecnicamente prelevabile”,
emettendo fattura di conguaglio;
5) l'esponente, sulla base della stessa, aveva emesso le fatture nn.
6035460984, 6035460985, 6035460986, 6035460988 e 6035460991 nei confronti della la Pt_1
quale non aveva provveduto al pagamento;
6) non poteva essere applicato il criterio di “ricostruzione da storico” (pure utilizzato dal CTU in sede di ATP) poiché la presenza del bypass costituiva un collegamento diretto alla rete di distribuzione e permetteva di prelevare energia in regime continuativo e col massimo della potenza tollerabile dalla sezione dei cavi utilizzati, senza che la stessa energia venisse misurata dal contatore;
7) infatti, l'allaccio abusivo derivava “da un montante
BT alimentante singola presa trifase (presa Enel), con l'effetto potenziale di prelevare in regime continuativo il massimo della potenza tollerabile dalla sezione dei conduttori dell'impianto abusivo”;
8) l'esponente aveva corrisposto a , che aveva operato la ricostruzione dei consumi, Controparte_2
le fatture emesse sulla base dello stesso ricalcolo.
Previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di (della quale ha Controparte_2
chiesto di essere manlevato in caso di accoglimento delle doglianze della ha concluso per il Pt_1
rigetto della opposizione, ivi compresa la richiesta di condanna al risarcimento dei danni.
ha dedotto che 1) il personale incaricato aveva rilevato la rottura del display del Controparte_2
contatore a servizio della azienda della e la apposizione di un cavo in rame di 6X4, collegato Pt_1
a monte del misuratore, che consentiva il prelievo fraudolento della energia elettrica senza alcuna limitazione;
2) concluse le operazioni di verifica aveva quantificato i consumi applicando il criterio del massimo prelievo possibile determinato sulla base della sezione del cavo elettrico rinvenuto;
3) il criterio per la stima dei consumi invocato dalla on poteva essere accolto siccome applicabile Pt_1
in presenza di un malfunzionamento del contatore e non anche nel caso di prelievo fraudolento della energia elettrica;
4) del pari, doveva ritenersi errato il criterio utilizzato dal CTU in sede di ATP.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali e interrogatorio formale della Pt_1
6 Con ordinanza 18.3.2021 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione al D.I. oggetto di opposizione.
*
Con ricorso per ingiunzione 24.10.2019 – premesso di essere Controparte_3
creditrice nei confronti di della somma di € 8386,77 per le forniture di energia Parte_1
elettrica - ha chiesto al Tribunale di SA ingiungersi il pagamento di detto importo, oltre accessori e spese.
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, ha emesso il D.I. n.50/2020.
Avverso lo stesso ha proposto opposizione ex art.645 cpc la con la quale ha esposto difese Pt_1
sostanzialmente identiche a quelle già rese nel procedimento n.4286/2018 R.G.
La causa è stata iscritta al n.1507/2020 R.G.
Con comparsa 27.1.2021 la ha dedotto che 1) sulla scorta della Controparte_3
tabella di ricostruzione dei consumi (per prelievi irregolari) trasmessa dal competente distributore locale aveva emesso la fattura azionata in sede monitoria;
2) la CTU disposta in sede di ATP non poteva ritenersi attendibile non risultando dimostrato che “nel periodo in cui ebbe luogo il prelievo irregolare l'attrezzatura e i macchinari utilizzati dalla fossero i medesimi rinvenuti dal CTU Pt_1
al momento dell'espletamento dell'incarico”.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Il Tribunale di SA, con ordinanza 13.5.2021, ha indi, disposto la riunione del procedimento n.1507/2020 R.G. a quello iscritto al n.4286/2018 R.G.
Nelle note di trattazione scritta 23.09.2021 il Procuratore della ha dato atto che, a seguito Pt_1
della nuova ricostruzione dei consumi operata da , aveva provveduto Controparte_2 CP_1
ad inviare presso il suo domicilio una serie di fatture di storno pari a zero – che di fatto revocavano quelle emesse nell'agosto 2017 - al contempo emettendone due nuove con cui chiedeva il pagamento di un importo complessivo pari a € 16.112,07.
A definizione dei due giudizi riuniti, con sentenza n.409/2022, pubblicata il 19.4.2022, il Tribunale
di SA ha 1) revocato i D.I. per cui era opposizione;
2) condannato la al pagamento della Pt_1
somma di € 16.783,20, oltre accessori, in favore di e di € 4027,33, oltre accessori, in CP_1
favore di;
3) rigettato la domanda di risarcimento danni;
4) disposto la Controparte_3
7 compensazione delle spese di lite nella misura del 30% e condannato la al pagamento del Pt_1
residuo 70% in favore di e di;
5) disposto la CP_1 Controparte_3
compensazione integrale delle spese di lite tra e E-Distribuzione. CP_1
Ha ritenuto il Giudice 1) pacifico l'allaccio abusivo, realizzato con un cavo in rame della misura di
4X6 mm;
2) di quantificare gli importi dovuti dalla in applicazione del criterio della Pt_1
“ricostruzione con potenza tecnicamente prelevabile”; 3) per contro, non applicabile il criterio del
“massimo consumo teoricamente possibile”; 4) infondata la domanda di risarcimento danni.
Avverso tale decisione, di cui ha invocato la integrale riforma, ha proposto appello la a quale Pt_1
ha lamentato:
1) la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c. e del contratto di fornitura (avente forza di
legge tra le parti). Violazione degli artt. 113 e 115 cpc.
Ha dedotto l'appellante che il Giudice di primo grado aveva “ingiustificatamente” scelto di ricostruire i consumi in ossequio al criterio della potenza tecnicamente prelevabile, con ciò anche violando le previsioni del Regolamento e la disciplina in tema di ripartizione dell'onere della prova.
Ha, poi, affermato che non appariva “logico ritenere che, una volta raggiunta la prova sull'allaccio abusivo, potesse operare una inversione della stessa in ordine all'epoca dei prelievi, dal momento
che – trattandosi di sottrazione – la prova dell'epoca rimaneva ad onere di chi affermava il fatto”;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 2697 c.c. in ordine alla mancata ammissione
Per_ della CTU – di omessa pronuncia ex art.112 cpc.
Ha osservato che i periodi di impiego dell'energia non erano stati oggetto di specifica contestazione da parte degli appellanti, ulteriormente argomentando che la stima compiuta dal CTU “considerava
l'intero periodo, anche giornaliero, senza alcuna esclusione, laddove l'utilizzo della mungitrice e della vasca di conservazione avveniva a macchia di leopardo e per i lunghi mesi estivi era assente”;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e ss cpc.
Nel governo delle spese di lite il Tribunale avrebbe dovuto disporre la condanna delle appellate, siccome soccombenti, ovvero disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio”.
Ha concluso come in epigrafe.
Regolarmente costituite in giudizio, le appellate hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
Deve essere disatteso il motivo di cui al superiore punto 1)
È dato incontroverso (e coperto dal giudicato) che, in data 31.5.2017, nel corso di una verifica effettuata presso l'azienda dell'appellante gli addetti di hanno Pt_1 Controparte_2
riscontrato “l'esistenza di un impianto collegato abusivamente alla rete Enel, realizzato con conduttori mm 6X4”.
Segnatamente, è stata appurata la presenza di un conduttore di sezione mm² 6X4, costituito da n.4
cavi di cui uno di colore azzurro, uno di colore nero, uno di colore marrone ed un altro nastrato nero: il cavo risultava “collegato in maniera abusiva alla cassetta di derivazione Enel il quale, di fatto,
permetteva di prelevare, anche in regime continuativo, il massimo della potenza tollerabile dalla sezione dei conduttori dell'impianto abusivo”.
Ai fini di completezza espositiva rileva la Corte che la (pur non disconoscendo di dover ella Pt_1
corrispondere quanto consumato) ha dedotto che l'allaccio abusivo è stato realizzato da tale Per_2
al quale l'azienda sarebbe stata concessa in affitto “da anni” (neppure, peraltro, potendo
[...]
omettersi di osservare che il medesimo , nell'atto di appello, viene qualificato quale dipendente Per_2
dell'azienda agricola).
Orbene (e difformemente da quanto ritenuto dall'appellante) quanto sopra esposto in fatto legittima l'applicazione di quanto disposto al punto 5.6 dei “criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica”, articolo rubricato “ricostruzione (dei consumi) con potenza tecnicamente prelevabile”.
Se è infatti vero che nel primo cpv della richiamata previsione è detto che “il metodo viene
prevalentemente utilizzato in casi di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura” è parimenti vero che detto criterio di ricostruzione trova, altresì, applicazione nei casi di “prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore”
(nel qual caso la ricostruzione viene effettuata tenendo conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica).
Trattasi esattamente della situazione verificatasi nella causa in scrutinio.
Del resto, vale anche osservare che l'allaccio abusivo a monte del contatore (quest'ultimo
9 regolarmente contrattualizzato) è a tutti gli effetti un allaccio diretto alla rete del distributore locale, quest'ultimo privo di contratto per il quale si applica, come sopra evidenziato, il criterio della
"potenza tecnicamente prelevabile”.
Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha ritenuto di optare per il criterio individuato dal
CTU nelle pagg. 25 e ss dell'elaborato peritale 5.12.2018 (si rileva che eventuali ragioni di nullità
della CTU avrebbero dovuto, pur sempre, essere dedotte nel giudizio per A.T.P.: situazione di cui difetta ogni dimostrazione), disattendendo “il criterio del massimo consumo teoricamente possibile”,
utilizzato dal distributore locale e in forza del quale erano state emesse le fatture azionate in sede monitoria da e da (in questi termini dovendo intendersi CP_1 Controparte_3
i rilievi formulati dal Tribunale di SA a pag.15 della sentenza impugnata).
Alcuna violazione delle previsioni del Regolamento (di origine contrattuale) può ritenersi, pertanto,
ricorrere nella specie.
Quanto, poi, alle ulteriori ragioni si rileva che, una volta accertata l'esistenza dell'allaccio abusivo, non è all'evidenza possibile una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall'utente finale che, non potranno che essere determinate in termini presuntivi (come esattamente accaduto nella specie).
Nondimeno, neppure può omettersi di rilevare che la nemmeno ha allegato “l'epoca dei Pt_1
prelievi” fraudolenti (così nell'atto di appello), pur potendolo (e dovendolo) fare in forza del principio di vicinanza della prova (e dove la c.d. vicinanza, riguarda invero la possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, il fatto).
Da ultimo, si osserva che la appellante neppure ha (allegato e) comprovato quando l'azienda agricola sarebbe stata affittata al cosicché neppure è dato conoscere a questa Corte se i consumi per Per_2
gli anni 2010-2013 (in base ai quali ella ha reiteratamente chiesto procedersi al ricalcolo dei consumi) siano riconducibili ad essa ovvero al (posto che ove si tratti di consumi “storici” Pt_1 Per_2
ascrivibili all'azienda come in quel tempo gestita dalla nulla esclude che i consumi Pt_1
riconducibili alla successiva gestione ben possano essere differenti e maggiori). Per_2
*
Né miglior sorte merita la doglianza di cui al superiore punto 2).
In diritto vale osservare che, in riferimento al disposto dell'art.115 cpc, l'onere di contestazione - la
10 cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (per una applicazione del principio v. da ultimo Cass.
12064/2023).
In altri termini, la parte è pur sempre tenuta a provare il fatto non rientrante nella sfera di conoscibilità
della controparte anche in caso di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuta a provare il fatto rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato.
Nella specie è innegabile che “i periodi e gli orari di impiego della energia” - e, segnatamente, il fatto che l'impianto di mungitura venisse utilizzato per soli 8 mesi all'anno e per solo due ore al giorno, laddove nei restanti periodi il bestiame venisse condotto altrove – non rientra nella sfera di conoscibilità della fornitrice, relativamente al quale rimane fatto ignoto, non necessitante neppure di contestazione alcuna.
Ed allora, posto che la on ha fornito alcuna dimostrazione di quanto pure asserito, consegue Pt_1
quale logico corollario che alcuna ulteriore CTU avrebbe potuto neppure disporre il Tribunale di
SA: invero, l'indagine peritale invocata dalla appellante avrebbe avuto evidentemente finalità
esplorativa traducendosi nella invocata (e inammissibile) valutazione di fatti e circostanze in alcun modo dimostrate.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
SA (anche alla luce delle ulteriori ragioni di cui si è sopra detto) si sottrae al potere di riforma di questa Corte Territoriale di merito.
Quando esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Facendo applicazione dei suddetti principi alla vicenda che ci occupa, posto che la risultata Pt_1
per buona parte soccombente in relazione alla pretesa azionata, a ragione il Giudice di SA ha ritenuto di disporre una compensazione solo parziale delle spese del procedimento, ponendo a carico
11 della medesima – e nei confronti delle sole – il residuo Controparte_4 Controparte_3
70% in ragione del criterio della soccombenza: anche in parte qua, trattasi di statuizione che si sottrae al potere di riforma di questa Corte.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore – rectius, ai valori - della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti difensivi già resi nel giudizio di primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di SA, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_1
in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_2
in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_3
che liquida in € 1458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in SA in data 13.3.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
12