Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Falsone, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Settembrini, 49;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto, prot. n. -OMISSIS-/Area 1/O.S.P./6H, recante data 3 marzo 2023 e notificato in data 8 marzo, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente, intesa ad ottenere la revoca del divieto ex art 39 T.U.L.P.S. disposto con decreto prefettizio -OMISSIS-Area 1/ O.S.P./6H in data 18 dicembre 2019 e notificato in data 4 gennaio 2019, per sopravvenuta riabilitazione del ricorrente;
- nonché di ogni altro presupposto conseguenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ER EP SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il sig. -OMISSIS-, dedito all'attività venatoria sin dal 1977 e precedente detentore di porto di fucile per uso caccia, nel 2012 il -OMISSIS- veniva condannato in data 11 dicembre 2017 per il reato ex art. 582, comma 1 del c.p. con sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS- divenuta irrevocabile il 23.04.2028 per la commissione di lesioni personali originate con riferimento a conflitti per questioni di vicinato;
- in ragione di tanto con decreto, divenuto inoppugnabile, n. -OMISSIS-/Area 1/O.S.P./6H del 4 gennaio 2020 la Prefettura di -OMISSIS- disponeva nei suoi confronti apposito divieto di detenzione armi, munizioni e prodotti esplodenti stante il venir meno del requisito dell’affidabilità;
- successivamente, il -OMISSIS- otteneva l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- dichiarava l’interessato la riabilitazione da ogni incapacità o effetto penale discendente dalla suddetta condotta, avendo dato dimostrazione di aver provveduto all’integrale rimozione degli effetti economici del reato nei confronti della parte offesa, nonché di aver tenuto una effettiva e costante buona condotta “ come si rileva da rapporto informativo in atti (nota CC del 18 10 2022) ”;
Rilevato che:
- in ragione del tale provvedimento riabilitativo, con istanza del 3 febbraio 2023 il -OMISSIS- chiedeva alla Prefettura di -OMISSIS- di disporre la revoca del proprio decreto prefettizio di divieto di detenzione;
- sennonché, all’esito della relativa istruttoria, con decreto prot. n. -OMISSIS-/Area 1/O.S.P./6H del 3 marzo 2023, notificato il successivo 8 marzo, l’Amministrazione adita respingeva l’istanza, ravvisando, in particolare, le circostanze per cui la riabilitazione non farebbe “ venire meno in se, come accadimento storico, il fatto posto in essere dal Sig. -OMISSIS-, e che pertanto la valutazione dell'affidabilità dello stesso circa il corretto uso delle armi non può prescindere dalle circostanze che hanno condotto all'adozione del provvedimento in premessa citato ”, la facoltà di detenere le armi non corrisponderebbe “ ad un diritto soggettivo bensì ad un interesse legittimo che decade a fronte del ragionevole sospetto dell'abuso, della facoltà medesima ed il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi di sorta per l'incolumità pubblica, per la tranquilla convivenza della collettività ”, nonché, infine, “ il consolidato orientamento espresso dal consiglio di stato ha affermato l'assoluta irrilevanza delle situazioni contemplate dall'art.lo 43 comma 1 R D 773/1931 ”;
- il -OMISSIS-, dunque, con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 maggio 2023, chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del sopra esposto diniego in quanto privo di motivazione a fondamento del diniego; avanzava, altresì, apposita domanda di condanna al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale depositava tutta la documentazione a corredo del diniego gravato;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione;
Osservato, preliminarmente, che con l’unico motivo di ricorso il -OMISSIS- contesta la legittimità del rigetto gravato per difetto di istruttoria e di motivazione, essendosi il Prefetto limitato a dichiarare l’inaffidabilità del ricorrente sic et simpliciter :
- sulla base di una vecchia condanna riabilitata che non rientrerebbe fra i reati per cui sussiste una condizione ostativa assoluta come previsto dall'articolo 43 TULPS;
- senza che, peraltro, abbia tenuto conto della lievità del reato, della sua risalenza nel tempo e del comportamento prestato dal -OMISSIS-, connotato da buona condotta, e dall’assenza di ulteriori fatti illeciti commessi da quest’ultimo;
Ritenuto che, per le ragioni che sono di seguito esposte, la doglianza di difetto di motivazione è meritevole di fondamento, sicché la domanda annullatoria deve essere accolta;
Osservato che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. per la Lombardia, Sez. I, 29 luglio 2025, n. 2790):
- “ il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività: il giudizio che compie l’autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti ” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403; 25 marzo 2019, n. 1972; 20 novembre 2018, n. 6558; 7 giugno 2018, n. 3435);
- nondimeno, il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521; nello stesso senso, Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576);
- la necessità di tale verifica in concreto trova conferma nell’attuale contenuto dell’art. 43, comma 2 del TULPS, di recente modificato per opera dell’articolo 3, comma 1, lettera e), D.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, il quale postula che, anche in presenza di una condanna per i reati ostativi di cui al primo comma del citato art. 43, " la licenza può essere ricusata " qualora sia intervenuta la riabilitazione;
- a tal fine, il Consiglio di Stato, intervenuto sull’interpretazione della disposizione in commento, ha chiarito come “ il legislatore, con la modifica menzionata, ha inteso conformare la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza, attribuendo all'Amministrazione, laddove la valenza negativamente sintomatica dei reati tassativamente elencati sia bilanciata dalla condotta successiva del condannato, espressiva di un atteggiamento di ravvedimento che abbia messo capo al provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p., il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di diniego, alla luce di un giudizio di affidabilità attuale dell'interessato, in relazione all'uso delle armi, che muova sì dalla condanna, ma abbracci l'intero spettro di elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di valutazione al suddetto fine (ossia, esemplificativamente, la concreta entità del fatto criminoso, il lasso temporale trascorso dopo la condanna, la condotta successivamente tenuta dall'interessato, sia sotto un profilo generale che in relazione all'uso delle armi, tanto più laddove l'Amministrazione, dopo la condanna, abbia comunque proceduto al rinnovo del titolo di polizia) ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2022, n. 7847);
- in altri termini, “ una volta intervenuta la riabilitazione, l’esistenza di una o più condanne risalenti nel tempo per i reati di cui all’art. 43, comma 1, lett. a) e b) del TULPS non può determinare un diniego automatico, ma fa sorgere l’onere in capo all’Amministrazione di procedere a una valutazione discrezionale che debba disaminare, sia in fase istruttoria che nel corpo della motivazione, un complesso di elementi fattuali tra cui:
a) la concreta entità del fatto criminoso;
b) il lasso temporale trascorso dopo la condanna;
c) la condotta successivamente tenuta dall'interessato, sia sotto un profilo generale che in relazione all'uso delle armi” (cfr. T.A.R. per la Lombardia, Sez. I, 29 luglio 2025, n. 2790);
Considerato, tuttavia, che nel caso di specie l’Amministrazione non ha dato alcuna dimostrazione, né in sede istruttoria né nella parte motiva, di avere adempiuto a tale complesso e articolato giudizio;
Rilevato che:
- nel provvedimento gravato la Prefettura di -OMISSIS- compie un generico richiamo a una presunta inaffidabilità del ricorrente, rinviando acriticamente al precedente penale a carico del ricorrente, senza che venga presa posizione sulle circostanze che hanno portato al sopravvenuto provvedimento di riabilitazione del 2022, inclusa la circostanza per cui il ricorrente abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
- manca, in tal senso, una specifica motivazione sul perché tali elementi, indubbiamente favorevoli per il ricorrente, non bastano ai fini di un giudizio prognostico positivo, o, ancora, sul perché tali elementi risultano essere fossero recessivi rispetto ai fattori negativi valorizzati dall’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2020, n. 3199);
Ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, la doglianza in analisi è meritevole di accoglimento, con conseguente accoglimento della domanda annullatoria;
resta salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, dovendosi però conformare ai principi di diritto sopra enucleati;
Ritenuto, invece, che deve essere respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni per mancanza della prova di spettanza del bene della vita;
Osservato, a tal fine, che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, da ultimo enucleata dalla decisione della Sezione IV, n. 6930 del 5.8.2025 del Consiglio di Stato:
- “ la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'interesse legittimo ha natura aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e presuppone, quindi, la prova dell'ingiustizia del danno, che può ritenersi integrata solo se risulti dimostrato che, ove l'amministrazione avesse correttamente e tempestivamente esercitato il proprio potere, il privato avrebbe ottenuto o mantenuto il cd. bene della vita, ossia l'utilità sostanziale da questi EL (cfr., già Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500: "Potrà [...] pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento"; Cons. Stato, Ad. Plen., 23 aprile 2021, n. 7: "la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita"; cfr., inoltre, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 1 dicembre 2020, n. 7622; Id., Sez. VI, 1 dicembre 2023, n. 10400)” ;
- il danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo che si interfaccia con un potere discrezionale non è risarcibile ex ante, fintanto che l'amministrazione mantenga l'autorità di determinarsi, discrezionalmente, sulla vicenda amministrativa, poiché il margine di apprezzamento riservato alla pubblica amministrazione impedisce di esercitare, in sede giurisdizionale, il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita (Cons. Stato, sez. V, 19 agosto 2019, n. 5737; Id., Sez. IV, 23 maggio 2025, n. 4507: " nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi non sostanziali (e, quindi, per definizione, senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale), il danno può essere riconosciuto soltanto all'esito della (doverosa) riedizione dell'azione amministrativa (correlata all'effetto conformativo del giudicato o, più correttamente, dell'annullamento, che opera, sul piano giuridico, eliminando l'atto che, con la sua adozione, aveva estinto l'obbligo di provvedere sulla istanza privata e riattivando, con ciò, l'obbligo di riprovvedere ex art. 2, della legge n. 241 del 1990): ciò perché solo all'esito del satisfattivo riesercizio del potere potrà dirsi accertata la spettanza del bene della vita ");
Considerato, pertanto, che, alla luce di quanto sopra esposto, che l’annullamento discendente dalla presente decisione, basato essenzialmente su vizi formali quali il difetto di istruttoria o di motivazione, non consente di fondare la pretesa al risarcimento del danno in quanto pacificamente non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento impugnato;
Ritenuto, in definitiva, che l’impugnativa è accolta limitatamente alla domanda di annullamento, mentre è respinta con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento dei danni;
le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere riconosciute in favore della parte ricorrente come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla il gravato decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS-/Area 1/O.S.P./6H del 3 marzo 2023;
- respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NC, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
ER EP SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER EP SS | IO NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.