TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11.3.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10374 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
16/09/1974, rappresentato e difeso dall'avv. NOVIELLO BERNARDINO e dall'avv. FLAVIO CRISTIANO, come in atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio che quale mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. ITALA DE BENEDICTIS, come in atti RESISTENTE NONCHE'
, subentrante a titolo Controparte_3 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_4
, e , in persona del Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PARISI ANTONIO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI : come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/08/2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza all'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000, notificatagli in data 26.07.2023, contenente i seguenti atti prodromici: cartella esattoriale n. 02820200005588985000 avviso di addebito n. 32820220001947685000, nondimeno, eccepiva l'avvenuto annullamento degli ulteriori avvisi di addebito n. 32820190007522787000 e n. 32820210002927846000 a seguito di sentenze
1 emesse dal Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, impugnava la/e predetta/e cartella/e, assumendone la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione. Si costituivano anche nella qualità di mandataria di ed CP_1 CP_2 CP_3 resistendo all'avversa domanda, di cui in via preliminare eccepivano il ne bis in idem, la carenza di interesse ad agire e nel merito la tardività.
******
Giurisdizione, competenza e legittimazione passiva. In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c.
Sussiste la legittimazione passiva di Controparte_3 subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_4
per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
[...] concessionario (notifica delle cartelle di pagamento - ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di con Controparte_3 eccezione della sola impugnazione dell'avviso di addebito, per il quale è competente, anche nella fase esecutiva, in ragione della riforma di cui alla legge n. 122 del 2010, esclusivamente l'ente previdenziale. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio. Sussiste, infine, la legittimazione passiva della solo per i crediti CP_2 antecedenti il 2008, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati CP_1 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98.
Il contenzioso in materia esattoriale: Opposizione a cartella esattoriale, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. Ciò posto occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione ( non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per
2 l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
3 2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
******
Tanto premesso in via generale, deve darsi atto che con sentenza n. 1044/2023 del 1.3.2023 rg. n. 13041/2021 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato dovuta la somma richiesta della cartella n. 02820200005588985000 oggetto, al numero 1) del ricorso, del presente giudizio, a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso rg. n. 13041/2021.
Sul punto osserva il Tribunale che il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa.
4 Si osserva inoltre che sebbene debba distinguersi, quando si discorre di rilevazione del giudicato esterno, tra le ipotesi di identità e le ipotesi di diversità di oggetto tra i due giudizi, ciò non toglie che, in astratto, bene può operare la preclusione da giudicato in entrambi i casi. Diverso è solo il modo di operare, giacché in ipotesi di identità di oggetto la preclusione va associata agli effetti negativi del giudicato e, dunque, al principio del "ne bis in idem", mirante a evitare il contrasto pratico, e secondo cui il giudice non può decidere nel merito di una domanda che è stata già decisa. In ipotesi di diversità di oggetto, invece, la preclusione può operare ove vi sia un elemento rilevante comune, e va in tale caso associata agli effetti positivi finalizzati a evitare quelli che sono definiti come contrasti teorici, imponendo al giudice del secondo giudizio di decidere sulla diversa domanda tenendo conto di quanto già stabilito nel giudicato in ordine all'elemento comune.
Nel caso di specie va, dunque, dichiarata l'improcedibilità della domanda volta all'accertamento dell'insussistenza del debito indicato nella cartella n. 02820200005588985000 oggetto, al numero 1) del ricorso, essendo la questione già stata oggetto della sentenza n. 1044/2023 definita in data 1.3.2023.
In odine alla domanda volta a dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000 con riferimento alla cartella n.
02820200005588985000, si osserva che, stante l'elemento comune dato dalla cartella presupposta, oggetto del precedente processo, gli effetti positivi della pronuncia sent. n. 1033/23, finalizzati a evitare eventuali contrasti c.d. “teorici”, impongono a questo giudice di decidere sulla diversa domanda avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000 tenendo conto di quanto già stabilito in ordine all'elemento comune e dunque tenendo conto della statuita inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo. Con riferimento a questa cartella l'intimazione è pertanto legittima.
Per quanto riguarda l'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000, in relazione all'avviso di addebito n. 32820220001947685000, l ha provato CP_1 che tale avviso è stato correttamente notificato, a mani proprie del destinatario, in data 5.8.2022. Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti ( ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva). L'intimazione, anche con riferimento a questo atto presupposto è quindi legittima.
5 Per quanto riguarda l'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000, in relazione agli avvisi di addebito n. 32820190007522787000 e n. 32820210002927846000 le convenute riconoscevano l'avvenuto annullamento a seguito di sentenze emesse dal Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, e l'Ente impositore procedeva allo sgravio delle posizioni. Per tali atti risulta quindi cessata la materia del contendere, salvo la valutazione ai fini delle spese.
Le spese di lite vanno compensate, stante la parziale dichiarazione di improcedibilità in relazione alla prima cartella, inammissibilità in relazione alla seconda cartella, integrando un'ipotesi di soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara improcedibile la domanda in relazione alla cartella n. 02820200005588985000 e inammissibile l'opposizione avverso l'intimazione n. 0282023900827846000 in relazione all'avviso di addebito n. 32820220001947685000; b) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820190007522787000 e n. 32820210002927846000; c) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 11/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
6
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 11.3.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10374 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
16/09/1974, rappresentato e difeso dall'avv. NOVIELLO BERNARDINO e dall'avv. FLAVIO CRISTIANO, come in atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio che quale mandatario della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. ITALA DE BENEDICTIS, come in atti RESISTENTE NONCHE'
, subentrante a titolo Controparte_3 universale nei rapporti di , incorporante di Controparte_4
, e , in persona del Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PARISI ANTONIO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI : come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/08/2023 parte ricorrente, premesso che veniva a conoscenza all'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000, notificatagli in data 26.07.2023, contenente i seguenti atti prodromici: cartella esattoriale n. 02820200005588985000 avviso di addebito n. 32820220001947685000, nondimeno, eccepiva l'avvenuto annullamento degli ulteriori avvisi di addebito n. 32820190007522787000 e n. 32820210002927846000 a seguito di sentenze
1 emesse dal Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, impugnava la/e predetta/e cartella/e, assumendone la mancata notifica, la decadenza e la prescrizione. Si costituivano anche nella qualità di mandataria di ed CP_1 CP_2 CP_3 resistendo all'avversa domanda, di cui in via preliminare eccepivano il ne bis in idem, la carenza di interesse ad agire e nel merito la tardività.
******
Giurisdizione, competenza e legittimazione passiva. In via preliminare, si osserva che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444 c.p.c.
Sussiste la legittimazione passiva di Controparte_3 subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_4
per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del
[...] concessionario (notifica delle cartelle di pagamento - ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di con Controparte_3 eccezione della sola impugnazione dell'avviso di addebito, per il quale è competente, anche nella fase esecutiva, in ragione della riforma di cui alla legge n. 122 del 2010, esclusivamente l'ente previdenziale. L' è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio. Sussiste, infine, la legittimazione passiva della solo per i crediti CP_2 antecedenti il 2008, in quanto la stessa è cessionaria dei crediti maturati CP_1 fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98.
Il contenzioso in materia esattoriale: Opposizione a cartella esattoriale, opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione. Ciò posto occorre, in via preliminare, qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: 1) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. 1) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione ( non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per
2 l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo. Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi. Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
3 2) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva. In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
******
Tanto premesso in via generale, deve darsi atto che con sentenza n. 1044/2023 del 1.3.2023 rg. n. 13041/2021 il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato dovuta la somma richiesta della cartella n. 02820200005588985000 oggetto, al numero 1) del ricorso, del presente giudizio, a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso rg. n. 13041/2021.
Sul punto osserva il Tribunale che il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., che è norma di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. L'omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta e della decisione che l'abbia conclusa.
4 Si osserva inoltre che sebbene debba distinguersi, quando si discorre di rilevazione del giudicato esterno, tra le ipotesi di identità e le ipotesi di diversità di oggetto tra i due giudizi, ciò non toglie che, in astratto, bene può operare la preclusione da giudicato in entrambi i casi. Diverso è solo il modo di operare, giacché in ipotesi di identità di oggetto la preclusione va associata agli effetti negativi del giudicato e, dunque, al principio del "ne bis in idem", mirante a evitare il contrasto pratico, e secondo cui il giudice non può decidere nel merito di una domanda che è stata già decisa. In ipotesi di diversità di oggetto, invece, la preclusione può operare ove vi sia un elemento rilevante comune, e va in tale caso associata agli effetti positivi finalizzati a evitare quelli che sono definiti come contrasti teorici, imponendo al giudice del secondo giudizio di decidere sulla diversa domanda tenendo conto di quanto già stabilito nel giudicato in ordine all'elemento comune.
Nel caso di specie va, dunque, dichiarata l'improcedibilità della domanda volta all'accertamento dell'insussistenza del debito indicato nella cartella n. 02820200005588985000 oggetto, al numero 1) del ricorso, essendo la questione già stata oggetto della sentenza n. 1044/2023 definita in data 1.3.2023.
In odine alla domanda volta a dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000 con riferimento alla cartella n.
02820200005588985000, si osserva che, stante l'elemento comune dato dalla cartella presupposta, oggetto del precedente processo, gli effetti positivi della pronuncia sent. n. 1033/23, finalizzati a evitare eventuali contrasti c.d. “teorici”, impongono a questo giudice di decidere sulla diversa domanda avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000 tenendo conto di quanto già stabilito in ordine all'elemento comune e dunque tenendo conto della statuita inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo. Con riferimento a questa cartella l'intimazione è pertanto legittima.
Per quanto riguarda l'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000, in relazione all'avviso di addebito n. 32820220001947685000, l ha provato CP_1 che tale avviso è stato correttamente notificato, a mani proprie del destinatario, in data 5.8.2022. Dunque, è tardiva l'eccezione di decadenza, configurando la stessa opposizione agli atti esecutivi ed altresì l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96. Le relative azioni andavano proposte nel termine rispettivamente di 20 e di 40 giorni dalla notificazione degli atti ( ipotesi sub 1) e sub 3) in parte motiva). L'intimazione, anche con riferimento a questo atto presupposto è quindi legittima.
5 Per quanto riguarda l'intimazione di pagamento n. 0282023900827846000, in relazione agli avvisi di addebito n. 32820190007522787000 e n. 32820210002927846000 le convenute riconoscevano l'avvenuto annullamento a seguito di sentenze emesse dal Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, e l'Ente impositore procedeva allo sgravio delle posizioni. Per tali atti risulta quindi cessata la materia del contendere, salvo la valutazione ai fini delle spese.
Le spese di lite vanno compensate, stante la parziale dichiarazione di improcedibilità in relazione alla prima cartella, inammissibilità in relazione alla seconda cartella, integrando un'ipotesi di soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Rigetta parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara improcedibile la domanda in relazione alla cartella n. 02820200005588985000 e inammissibile l'opposizione avverso l'intimazione n. 0282023900827846000 in relazione all'avviso di addebito n. 32820220001947685000; b) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 32820190007522787000 e n. 32820210002927846000; c) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 11/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
6