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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2024, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Allegrini ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto al n. R.G. 5250/2023 in punto: riconoscimento della cittadinanza italiana
promosso da:
(codice fiscale ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Petrópolis, Stato di Rio de Janeiro, Brasile e residente in [...], casa 10, Rio de
Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
(codice fiscale ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
Stato di Rio de Janeiro, Brasile e residente in [...] app. 311, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
(codice fiscale ) nata il [...] a [...], Stato di Parte_3 C.F._3
Rio de Janeiro, Brasile e residente in [...], casa 10, Rio de Janeiro, Stato di
Rio de Janeiro, Brasile,
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Ascone, eavv.
[...]
ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi avvocati in , Via Parte_4 Pt_4
Vitruvio n. 5
ricorrenti contro
Il in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Venezia, Piazza San
Marco, 63;
contumace
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal signor nato nel comune di Pescantina (VR) il 05.10.1878, Persona_1
immigrato in Brasile dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi.
Il non si è costituito in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato a Pescantina, in [...], da Persona_2
cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa al figlio che, a sua volta, Persona_3 l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione,
è provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
I ricorrenti hanno dato prova di aver presentato la domanda al a Rio de Parte_5
Janeiro - Brasile per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti -in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver ricevuto alcuna convocazione avendo anzi dedotto che il predetto ha in corso l'evasione di richieste formulate Parte_5
di diversi anni addietro.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. RG
5250/2023, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede - Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani
-Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Venezia in data 6 maggio 2024
Il GOT
Dott.ssa Daniela Allegrini
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Allegrini ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto al n. R.G. 5250/2023 in punto: riconoscimento della cittadinanza italiana
promosso da:
(codice fiscale ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Petrópolis, Stato di Rio de Janeiro, Brasile e residente in [...], casa 10, Rio de
Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
(codice fiscale ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2
Stato di Rio de Janeiro, Brasile e residente in [...] app. 311, Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, Brasile;
(codice fiscale ) nata il [...] a [...], Stato di Parte_3 C.F._3
Rio de Janeiro, Brasile e residente in [...], casa 10, Rio de Janeiro, Stato di
Rio de Janeiro, Brasile,
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Ascone, eavv.
[...]
ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi avvocati in , Via Parte_4 Pt_4
Vitruvio n. 5
ricorrenti contro
Il in persona del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2
Distrettuale dello Stato domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Venezia, Piazza San
Marco, 63;
contumace
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal signor nato nel comune di Pescantina (VR) il 05.10.1878, Persona_1
immigrato in Brasile dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi.
Il non si è costituito in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato a Pescantina, in [...], da Persona_2
cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in
Italia fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa al figlio che, a sua volta, Persona_3 l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione,
è provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre- costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1
i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
I ricorrenti hanno dato prova di aver presentato la domanda al a Rio de Parte_5
Janeiro - Brasile per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti -in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver ricevuto alcuna convocazione avendo anzi dedotto che il predetto ha in corso l'evasione di richieste formulate Parte_5
di diversi anni addietro.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
PQM
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. RG
5250/2023, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede - Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani
-Ordina al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
-Spese compensate
Così deciso in Venezia in data 6 maggio 2024
Il GOT
Dott.ssa Daniela Allegrini
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.