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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 15/01/2026, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 468/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3733/2025 depositato il 18/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via Enrico De Nicola, 10 80010 Quarto NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AN Tributi Srl - P,IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5169/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. ING.2-2024-2084 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. ING.2-2024-2084 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. ING./3-2024-2083 TARES 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7798/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, aveva impugnato l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. Ing./2-2024-2084 del 19.06.2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARI per gli anni 2014 e 2015 di importo pari ad € 1.745,74 e l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. Ing./3-2024-2083 del 19.06.2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARES per l'anno 2016 di importo pari ad € 1.439,12.
Tali atti erano stati notificati in data 01.07.2024 da Resistente_1, in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Quarto.
Il contribuente aveva motivato il ricorso eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
AN Tributi srl aveva depositato la documentazione attestante la notifica di atti propedeutici.
Il ricorso era stato rigettato.
Contro la predetta sentenza ha proposto appello il contribuente sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa tributaria, l'invalidità della notifica effettuata presso il luogo di attività.
Si era costituita la Resistente_1 ed aveva chiesto il rigetto dell'appello.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato.
Il Concessionario della riscossione per il Comune di Quarto ha depositato la documentazione attestante la regolare notifica degli atti propedeutici l'atto impugnato e specificamente per l'avviso di accertamento n.
2876 dell'1.07.2019, relativo alla TARES 2013, la notifica del 5.12.2019 e per l'avviso di accertamento cumulativo n. 5085, relativo alla TARI 2014 e 2015, la notifica del 5.12.2019.
Gli atti propedeutici non erano stati impugnati nel termine di 60 giorni dalla notifica (art.21 c.1 D.Lgs 546/92).
Tenuto conto del perfezionamento delle notificazioni e posto che gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione così come previsto dall'articolo 21 del D. lgs. 546/1992, gli stessi erano divenuti definitivi e, dunque, efficaci nei confronti del contribuente (Legge
296/06, art.1 commi dal 161 al 167).
Come riconosciuto dalla Giurisprudenza, in difetto di tempestiva impugnazione dell'atto presupposto, anche gli atti susseguenti devono ritenersi validi (ex multis, Cass. Civ. n. 18019/2007).
Anche il motivo di appello relativo alla prescrizione della pretesa va rigettato.
I termini di prescrizione delle imposte locali sono fissati in cinque anni.
Il termine comincia a decorrere a partire dall'anno successivo a quello nel quale il pagamento doveva essere effettuato.
In base a quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006), infatti, “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato” a pena di decadenza "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,
a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
I i crediti relativi ai tributi locali si prescrivono in cinque anni sulla base dell'art. 2948 c.c..
Ai sensi dell'art. 2935 c.c.: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. La decorrenza del termine prescrizionale è stata individuata nel 1° Gennaio dell'anno successivo a quello relativo all'imposta da pagare.
Gli avviso di accertamento sono stati notificati in data 5.12.2019.
Con riferimento all'ingiunzione di pagamento, l'art. 68, del dl n. 18 del 2020, si occupa della riscossione coattiva e fin da subito ha generato incertezze interpretative il riferimento ivi contenuto non solo alle cartelle di pagamento ed alle ingiunzioni di pagamento, ma anche agli accertamenti esecutivi.
Le incertezze sono state risolte sia dall'Agenzia delle entrate che dal Dipartimento delle finanze.
L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 ha ritenuto che gli accertamenti esecutivi, cui si riferisce l'art. 68, siano solo quelli rientrati in “carichi” già affidati all'Agenzia dell'entrate-Riscossione.
ha precisato l'Agenzia: “la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall'art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l'articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del
2010 …… una diversa lettura della disposizione, volta a ricomprendere nella sospensione fino al 31 maggio
2020 (recata dall'articolo 68) anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento cosiddetto esecutivo da parte dell'Agenzia delle entrate, sarebbe peraltro incompatibile con le disposizioni del citato articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 che, come sopra illustrato, collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 è sospeso invece fino al 15 aprile”.
Quanto argomentato dall'Agenzia delle entrate con riferimento ai “propri” atti di accertamento esecutivi vale anche per gli accertamenti esecutivi comunali, di cui all'art. 1, comma 792, legge n. 160 del 2019, così come confermato anche dal Dipartimento delle finanze nella citata risoluzione n. 6/E, nella quale si precisa che
“è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L.
n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020”.
Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l'art. 68 comma 2 rende applicabili le disposizioni recate dal comma 1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 2010.
Il comma 1, ultimo periodo prevede che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”.
Il periodo di sospensione dei termini di versamento è durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi per
542 giorni.
Come detto l'art. 68 dispone l'applicazione dell'intero art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015 e quindi anche del comma 2, il quale stabilisce che i termini per «i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino 1 L'art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015, così dispone: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1». al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
La norma citata prevede, a differenza del comma 1, una proroga per un periodo più ampio di quello disposto per la sospensione, facendo riferimento al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto nessuna prescrizione e/o decadenza risulta nel caso in esame maturata.
Anche il terzo motivo di appello va rigettato.
Il contribuente ha eccepito, per la prima volta in sede di appello, la “invalidità delle notifiche effettuate presso il luogo di attività”.
Tale eccezione deve considerarsi del tutto inammissibile in quanto nel giudizio di appello non possono proporsi eccezioni nuove.
In ogni caso va osservato che la notifica degli i atti tributari de quo è stata fatta direttamene e personalmente al contribuente, il quale li ha regolarmente ricevuti, senza aver proposto opposizione alcuna,
Alla luce di tali considerazioni, va rigettato l'appello.
Stante la soccombenza va condannato l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata costutuita, delle spese del presente giudizio che vengono quantificate in euro 500,00.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese nei confronti della parte appellata costituita che liquida in euro 500.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3733/2025 depositato il 18/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via Enrico De Nicola, 10 80010 Quarto NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AN Tributi Srl - P,IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5169/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 31 e pubblicata il 21/03/2025
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. ING.2-2024-2084 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. ING.2-2024-2084 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. ING./3-2024-2083 TARES 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7798/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, aveva impugnato l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. Ing./2-2024-2084 del 19.06.2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARI per gli anni 2014 e 2015 di importo pari ad € 1.745,74 e l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. Ing./3-2024-2083 del 19.06.2024, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARES per l'anno 2016 di importo pari ad € 1.439,12.
Tali atti erano stati notificati in data 01.07.2024 da Resistente_1, in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Quarto.
Il contribuente aveva motivato il ricorso eccependo la mancata notifica degli atti presupposti e la decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
AN Tributi srl aveva depositato la documentazione attestante la notifica di atti propedeutici.
Il ricorso era stato rigettato.
Contro la predetta sentenza ha proposto appello il contribuente sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa tributaria, l'invalidità della notifica effettuata presso il luogo di attività.
Si era costituita la Resistente_1 ed aveva chiesto il rigetto dell'appello.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
Le parti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato.
Il Concessionario della riscossione per il Comune di Quarto ha depositato la documentazione attestante la regolare notifica degli atti propedeutici l'atto impugnato e specificamente per l'avviso di accertamento n.
2876 dell'1.07.2019, relativo alla TARES 2013, la notifica del 5.12.2019 e per l'avviso di accertamento cumulativo n. 5085, relativo alla TARI 2014 e 2015, la notifica del 5.12.2019.
Gli atti propedeutici non erano stati impugnati nel termine di 60 giorni dalla notifica (art.21 c.1 D.Lgs 546/92).
Tenuto conto del perfezionamento delle notificazioni e posto che gli avvisi di accertamento non sono stati impugnati nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione così come previsto dall'articolo 21 del D. lgs. 546/1992, gli stessi erano divenuti definitivi e, dunque, efficaci nei confronti del contribuente (Legge
296/06, art.1 commi dal 161 al 167).
Come riconosciuto dalla Giurisprudenza, in difetto di tempestiva impugnazione dell'atto presupposto, anche gli atti susseguenti devono ritenersi validi (ex multis, Cass. Civ. n. 18019/2007).
Anche il motivo di appello relativo alla prescrizione della pretesa va rigettato.
I termini di prescrizione delle imposte locali sono fissati in cinque anni.
Il termine comincia a decorrere a partire dall'anno successivo a quello nel quale il pagamento doveva essere effettuato.
In base a quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006), infatti, “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato” a pena di decadenza "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,
a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
I i crediti relativi ai tributi locali si prescrivono in cinque anni sulla base dell'art. 2948 c.c..
Ai sensi dell'art. 2935 c.c.: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. La decorrenza del termine prescrizionale è stata individuata nel 1° Gennaio dell'anno successivo a quello relativo all'imposta da pagare.
Gli avviso di accertamento sono stati notificati in data 5.12.2019.
Con riferimento all'ingiunzione di pagamento, l'art. 68, del dl n. 18 del 2020, si occupa della riscossione coattiva e fin da subito ha generato incertezze interpretative il riferimento ivi contenuto non solo alle cartelle di pagamento ed alle ingiunzioni di pagamento, ma anche agli accertamenti esecutivi.
Le incertezze sono state risolte sia dall'Agenzia delle entrate che dal Dipartimento delle finanze.
L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 ha ritenuto che gli accertamenti esecutivi, cui si riferisce l'art. 68, siano solo quelli rientrati in “carichi” già affidati all'Agenzia dell'entrate-Riscossione.
ha precisato l'Agenzia: “la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall'art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento l'articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell'articolo 29 del D.L. n. 78 del
2010 …… una diversa lettura della disposizione, volta a ricomprendere nella sospensione fino al 31 maggio
2020 (recata dall'articolo 68) anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento cosiddetto esecutivo da parte dell'Agenzia delle entrate, sarebbe peraltro incompatibile con le disposizioni del citato articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010 che, come sopra illustrato, collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 è sospeso invece fino al 15 aprile”.
Quanto argomentato dall'Agenzia delle entrate con riferimento ai “propri” atti di accertamento esecutivi vale anche per gli accertamenti esecutivi comunali, di cui all'art. 1, comma 792, legge n. 160 del 2019, così come confermato anche dal Dipartimento delle finanze nella citata risoluzione n. 6/E, nella quale si precisa che
“è condivisibile la soluzione prospettata nel quesito, secondo la quale gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell'art. 67 del D. L.
n. 18 del 2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall'art. 68, che termina il 31 agosto 2020”.
Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l'art. 68 comma 2 rende applicabili le disposizioni recate dal comma 1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 2010.
Il comma 1, ultimo periodo prevede che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159”.
Il periodo di sospensione dei termini di versamento è durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi per
542 giorni.
Come detto l'art. 68 dispone l'applicazione dell'intero art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015 e quindi anche del comma 2, il quale stabilisce che i termini per «i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino 1 L'art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015, così dispone: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1». al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
La norma citata prevede, a differenza del comma 1, una proroga per un periodo più ampio di quello disposto per la sospensione, facendo riferimento al secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto nessuna prescrizione e/o decadenza risulta nel caso in esame maturata.
Anche il terzo motivo di appello va rigettato.
Il contribuente ha eccepito, per la prima volta in sede di appello, la “invalidità delle notifiche effettuate presso il luogo di attività”.
Tale eccezione deve considerarsi del tutto inammissibile in quanto nel giudizio di appello non possono proporsi eccezioni nuove.
In ogni caso va osservato che la notifica degli i atti tributari de quo è stata fatta direttamene e personalmente al contribuente, il quale li ha regolarmente ricevuti, senza aver proposto opposizione alcuna,
Alla luce di tali considerazioni, va rigettato l'appello.
Stante la soccombenza va condannato l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata costutuita, delle spese del presente giudizio che vengono quantificate in euro 500,00.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese nei confronti della parte appellata costituita che liquida in euro 500.