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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott. CO FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1229 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andreina Ciotoli;
Parte_1
ricorrente
e
CP_1
contumace
Controparte_2
intervenuto
Conclusioni delle parti
All'udienza del 10.06.2025 la ricorrente ha proceduto alla precisazione delle conclusioni come in atti.
Motivi della Decisione
ha chiesto di dichiararsi in suo favore e nei confronti di e Parte_1 CP_3 [...]
, l'avvenuto acquisito per usucapione della proprietà delle porzioni immobiliari site in Ripi (FR) CP_1
alla Via Di Sotto n.60, contraddistinte al foglio 35 particella 186 Sub 2 e al foglio 35 particella 2926 Sub
1 , per averne mantenuto il possesso in modo continuato e non interrotto, pacifico e indisturbato, da oltre
20 anni a questa parte ai sensi e per gli effetti dello art.1158 c.c.
Con vittoria di spese.
1 -Cecconi e non si sono costituiti . CP_3 CP_1
-Con comparsa di intervento , depositata in data 26.05.25, si è costituito in giudizio Controparte_2
aderendo alla domanda di usucapione formulata dalla ricorrente, e confermando che Parte_1
possiede le porzioni immobiliari per cui è causa in maniera pacifica e indisturbata da oltre venti anni.
-La domanda è meritevole di accoglimento.
-Occorre premettere che secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente ( cfr. certificazione catastale ) , risulta che all'attualità i beni oggetto del giudizio sono intestati a , e , a titolo di successione ex lege del 10.1.25 a Parte_1 Controparte_2 CP_1
seguito del decesso di . CP_3
Tuttavia la circostanza della morte di , risultante da documentazione prodotta CP_3 dall'attrice e dunque astrattamente idonea a produrre l'interruzione del processo ex art. 294 cpc , non conduce in concreto alla declaratoria di interruzione , essendosi costituito con intervento Controparte_2
, unico altro erede del ( come si ricava dai richiamati dati catastali laddove appunto si fa CP_3
riferimento ai soggetti succeduti nella proprietà del bene per successione ex lege) , onde risultano presenti o evocati in giudizio tutti gli eredi del , con conseguente integrità del contraddittorio . CP_3
-Ciò premesso , la domanda di usucapione è fondata .
Risulta dimostrato che ha posseduto indisturbatamente e pubblicamente le Parte_1
porzioni immobiliari per cui è causa e ciò ben oltre il ventennio.
La resistente contumace ,invero, si è presentata all'udienza del 16.05.25 per rendere CP_1
l'interrogatorio formale e ivi ha confessato come vere le circostanze articolate nell'atto introduttivo del giudizio , in particolare dichiarando che da oltre venti anni “la ricorrente ha sempre provveduto da sola alla manutenzione dell'immobile per cui è causa, mentre io e mio marito ci siamo sempre e soltanto occupati del piano superiore. Aggiungo che la ricorrente ha sempre occupato l'immobile per cui è lite in via esclusiva a ha sempre avuto in via esclusiva le chiavi dell'immobile”; ha altresì, precisato che ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle tasse. Parte_1
Va valorizzata ,sotto il profilo probatorio ,anche la condotta processuale del restante intestatario catastale che ha dichiarato di non opporsi alla domanda , confermando che la ricorrente Controparte_2
possiede da oltre un ventennio gli immobili in questione.
Pertanto, a norma dell'at.1158 c.c., il possesso esclusivo, indisturbato ultraventennale determina a favore della ricorrente l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà.
2 va, quindi, dichiarata proprietaria delle porzioni immobiliari site in Ripi (FR) alla Parte_1
Via Di Sotto n.60, distinte rispettivamente al foglio 35 particella 186 Sub 2 e al foglio 35 particella 2926
Sub 1 .
Spese compensate, attesa la mancata costituzione in giudizio di e l'adesione alla CP_1
domanda attorea da parte di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente, così provvede:
- dichiara l'avvenuto acquisito per usucapione da parte di , della proprietà delle Parte_1
porzioni immobiliari site in Ripi (FR) alla Via Di Sotto n.60, distinte in catasto rispettivamente al foglio
35 particella 186 Sub 2 e al foglio 35 particella 2926 Sub 1 ;
- spese compensate.
Così deciso in Frosinone il 13.06.2025 Il Giudice
CO FE
3
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott. CO FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1229 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andreina Ciotoli;
Parte_1
ricorrente
e
CP_1
contumace
Controparte_2
intervenuto
Conclusioni delle parti
All'udienza del 10.06.2025 la ricorrente ha proceduto alla precisazione delle conclusioni come in atti.
Motivi della Decisione
ha chiesto di dichiararsi in suo favore e nei confronti di e Parte_1 CP_3 [...]
, l'avvenuto acquisito per usucapione della proprietà delle porzioni immobiliari site in Ripi (FR) CP_1
alla Via Di Sotto n.60, contraddistinte al foglio 35 particella 186 Sub 2 e al foglio 35 particella 2926 Sub
1 , per averne mantenuto il possesso in modo continuato e non interrotto, pacifico e indisturbato, da oltre
20 anni a questa parte ai sensi e per gli effetti dello art.1158 c.c.
Con vittoria di spese.
1 -Cecconi e non si sono costituiti . CP_3 CP_1
-Con comparsa di intervento , depositata in data 26.05.25, si è costituito in giudizio Controparte_2
aderendo alla domanda di usucapione formulata dalla ricorrente, e confermando che Parte_1
possiede le porzioni immobiliari per cui è causa in maniera pacifica e indisturbata da oltre venti anni.
-La domanda è meritevole di accoglimento.
-Occorre premettere che secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente ( cfr. certificazione catastale ) , risulta che all'attualità i beni oggetto del giudizio sono intestati a , e , a titolo di successione ex lege del 10.1.25 a Parte_1 Controparte_2 CP_1
seguito del decesso di . CP_3
Tuttavia la circostanza della morte di , risultante da documentazione prodotta CP_3 dall'attrice e dunque astrattamente idonea a produrre l'interruzione del processo ex art. 294 cpc , non conduce in concreto alla declaratoria di interruzione , essendosi costituito con intervento Controparte_2
, unico altro erede del ( come si ricava dai richiamati dati catastali laddove appunto si fa CP_3
riferimento ai soggetti succeduti nella proprietà del bene per successione ex lege) , onde risultano presenti o evocati in giudizio tutti gli eredi del , con conseguente integrità del contraddittorio . CP_3
-Ciò premesso , la domanda di usucapione è fondata .
Risulta dimostrato che ha posseduto indisturbatamente e pubblicamente le Parte_1
porzioni immobiliari per cui è causa e ciò ben oltre il ventennio.
La resistente contumace ,invero, si è presentata all'udienza del 16.05.25 per rendere CP_1
l'interrogatorio formale e ivi ha confessato come vere le circostanze articolate nell'atto introduttivo del giudizio , in particolare dichiarando che da oltre venti anni “la ricorrente ha sempre provveduto da sola alla manutenzione dell'immobile per cui è causa, mentre io e mio marito ci siamo sempre e soltanto occupati del piano superiore. Aggiungo che la ricorrente ha sempre occupato l'immobile per cui è lite in via esclusiva a ha sempre avuto in via esclusiva le chiavi dell'immobile”; ha altresì, precisato che ha provveduto in via esclusiva al pagamento delle tasse. Parte_1
Va valorizzata ,sotto il profilo probatorio ,anche la condotta processuale del restante intestatario catastale che ha dichiarato di non opporsi alla domanda , confermando che la ricorrente Controparte_2
possiede da oltre un ventennio gli immobili in questione.
Pertanto, a norma dell'at.1158 c.c., il possesso esclusivo, indisturbato ultraventennale determina a favore della ricorrente l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà.
2 va, quindi, dichiarata proprietaria delle porzioni immobiliari site in Ripi (FR) alla Parte_1
Via Di Sotto n.60, distinte rispettivamente al foglio 35 particella 186 Sub 2 e al foglio 35 particella 2926
Sub 1 .
Spese compensate, attesa la mancata costituzione in giudizio di e l'adesione alla CP_1
domanda attorea da parte di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ricorrente, così provvede:
- dichiara l'avvenuto acquisito per usucapione da parte di , della proprietà delle Parte_1
porzioni immobiliari site in Ripi (FR) alla Via Di Sotto n.60, distinte in catasto rispettivamente al foglio
35 particella 186 Sub 2 e al foglio 35 particella 2926 Sub 1 ;
- spese compensate.
Così deciso in Frosinone il 13.06.2025 Il Giudice
CO FE
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