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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1160/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4141/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Comune di Airola - C.so G. Matteotti Pal. Montevergine 82011 Airola BN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 340 MU 20 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 01.06.2025 ,il Comune di Airola impugnava la sentenza n. 1337/2024 , depositata il 04.11.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Benevento Sez.2 accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 340 notificato in relazione a MU 20 .
Opponeva l'Ente appellante, la erroneità e nullità della sentenza nella parte in cui aveva fondato l'accoglimento del ricorso sull'annullamento da parte del Giudice Amministrativo del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida finalizzata al riesame della posizione dei cespiti a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici e sulla conseguente mancata ottemperanza.
Precisava, infatti, non solo di aver ottemperato e di averne dato idonea comunicazione, tuttavia la circostanza che i terreni ricadessero in zona AS impediva al Comune di intervenire, non avendo alcun potere in materia atteso che tutti i poteri per la redazione del piano facevano capo solo e unicamente al detto ON AS .
Era errata, ancora ,la sentenza nella parte in cui richiamava la decadenza dei vincoli paesaggistici piuttosto che vincoli espropriativi in capo all'Asi, evidenziava in ogni caso, che la decadenza non comportasse la trasformazione delle aree da industriali ad agricole.
Errata ,infine,la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l'inerzia dell'ente a provvedere alla delimitazione di un nuovo piano edilizio, in ragione della sua impossibilità ad intervenire trattandosi di un piano sovracomunale facente capo al ON AS .
Si costituiva l'appellato il quale , affermata la correttezza della pronuncia gravata ,ne chiedeva la conferma.
Alla pubblica udienza del 14.01.2026 ,sulle conclusioni delle parti,la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La decadenza dei vincoli urbanistici, specie quelli espropriativi, trasforma l'area in "zona bianca", un'area non pianificata che non ritorna alla precedente destinazione, ma che richiede una nuova pianificazione da parte del Comune, con applicazione di norme provvisorie (art. 9 DPR 380/01).
In mancanza di una legittima reiterazione del vincolo decaduto , l'area già vincolata non torna ad avere automaticamente la previgente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata ovvero c.d. zona bianca (Cons. Stato IV n. 3684 del 24 agosto 2016).
La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del DPR
327/01, una volta scaduti i vincoli espropriativi l'Amministrazione è tenuta a ridisciplinare l'area rimasta priva di normazione urbanistica, rimuovendo per tali “zone bianche” i gravosi vincoli. La disciplina legislativa delle cosiddette “zone bianche” ha natura provvisoria, e non può sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle specifiche valutazioni del Comune .
In questi casi ,lo strumento urbanistico comunale deve provvedere entro tempi brevi a normare queste zone bianche, operando attraverso varianti urbanistiche localizzate.
La presenza di un vincolo urbanistico decaduto, a cui il comune è tenuto a dare risposta mediante integrazione/variante del piano urbanistico, ha trovato conforto nella sentenza del TAR Campania
n.4962 del 13/09/24 la quale ha evidenziato la responsabilità dei comuni di rispondere a richieste di riclassificazione delle zone bianche, stabilendo un termine per attuare le modifiche richieste.
Ad ulteriore conferma della potestà (ed anzi l'obbligo) di intervento da parte del Comune, la Suprema
Corte ( Cass. n. 3973 /2021 ) ha rilevato che i piani dei consorzi industriali “producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento, ed i relativi vincoli non discendono direttamente dal piano del consorzio,ma dalla concreta attuazione data al piano medesimo dall'ente, mediante l'adozione delle consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona.”
In definitiva, l'Amministrazione è tenuta a ridisciplinare l'area rimasta priva di normazione urbanistica, sussistendo l'obbligo a suo carico di reintegrare la disciplina urbanistica, dopo la decadenza del vincolo.
L'appello ,perciò, è infondato e va rigettato.
Le spese ,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 310,00 oltre accessori
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4141/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Comune di Airola - C.so G. Matteotti Pal. Montevergine 82011 Airola BN
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 340 MU 20 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 01.06.2025 ,il Comune di Airola impugnava la sentenza n. 1337/2024 , depositata il 04.11.2024 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Benevento Sez.2 accoglieva il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 340 notificato in relazione a MU 20 .
Opponeva l'Ente appellante, la erroneità e nullità della sentenza nella parte in cui aveva fondato l'accoglimento del ricorso sull'annullamento da parte del Giudice Amministrativo del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida finalizzata al riesame della posizione dei cespiti a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici e sulla conseguente mancata ottemperanza.
Precisava, infatti, non solo di aver ottemperato e di averne dato idonea comunicazione, tuttavia la circostanza che i terreni ricadessero in zona AS impediva al Comune di intervenire, non avendo alcun potere in materia atteso che tutti i poteri per la redazione del piano facevano capo solo e unicamente al detto ON AS .
Era errata, ancora ,la sentenza nella parte in cui richiamava la decadenza dei vincoli paesaggistici piuttosto che vincoli espropriativi in capo all'Asi, evidenziava in ogni caso, che la decadenza non comportasse la trasformazione delle aree da industriali ad agricole.
Errata ,infine,la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l'inerzia dell'ente a provvedere alla delimitazione di un nuovo piano edilizio, in ragione della sua impossibilità ad intervenire trattandosi di un piano sovracomunale facente capo al ON AS .
Si costituiva l'appellato il quale , affermata la correttezza della pronuncia gravata ,ne chiedeva la conferma.
Alla pubblica udienza del 14.01.2026 ,sulle conclusioni delle parti,la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La decadenza dei vincoli urbanistici, specie quelli espropriativi, trasforma l'area in "zona bianca", un'area non pianificata che non ritorna alla precedente destinazione, ma che richiede una nuova pianificazione da parte del Comune, con applicazione di norme provvisorie (art. 9 DPR 380/01).
In mancanza di una legittima reiterazione del vincolo decaduto , l'area già vincolata non torna ad avere automaticamente la previgente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata ovvero c.d. zona bianca (Cons. Stato IV n. 3684 del 24 agosto 2016).
La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del DPR
327/01, una volta scaduti i vincoli espropriativi l'Amministrazione è tenuta a ridisciplinare l'area rimasta priva di normazione urbanistica, rimuovendo per tali “zone bianche” i gravosi vincoli. La disciplina legislativa delle cosiddette “zone bianche” ha natura provvisoria, e non può sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle specifiche valutazioni del Comune .
In questi casi ,lo strumento urbanistico comunale deve provvedere entro tempi brevi a normare queste zone bianche, operando attraverso varianti urbanistiche localizzate.
La presenza di un vincolo urbanistico decaduto, a cui il comune è tenuto a dare risposta mediante integrazione/variante del piano urbanistico, ha trovato conforto nella sentenza del TAR Campania
n.4962 del 13/09/24 la quale ha evidenziato la responsabilità dei comuni di rispondere a richieste di riclassificazione delle zone bianche, stabilendo un termine per attuare le modifiche richieste.
Ad ulteriore conferma della potestà (ed anzi l'obbligo) di intervento da parte del Comune, la Suprema
Corte ( Cass. n. 3973 /2021 ) ha rilevato che i piani dei consorzi industriali “producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento, ed i relativi vincoli non discendono direttamente dal piano del consorzio,ma dalla concreta attuazione data al piano medesimo dall'ente, mediante l'adozione delle consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona.”
In definitiva, l'Amministrazione è tenuta a ridisciplinare l'area rimasta priva di normazione urbanistica, sussistendo l'obbligo a suo carico di reintegrare la disciplina urbanistica, dopo la decadenza del vincolo.
L'appello ,perciò, è infondato e va rigettato.
Le spese ,come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 310,00 oltre accessori