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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 06/08/2021 al n. 1616/2021
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(P. IVA . ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa in causa Pt_1
dall'avv. Ripa Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Galleria Trieste n. 5, Padova, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 29 , con sede legale in Milano, via San Prospero 4,( P IVA CP_1
, rappresentata da con sede legale in Milano (MI), P.IVA_2 CP_2
Via Soperga n. 9, (P. IVA ), rappresentata e difesa in causa dall'avv. P.IVA_3
Marco Verdi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC giusta delega allegata alla Email_1
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
- appellata/appellante incidentale-
CONTRO
(P IVA ), in persona del legale rappr.nte Controparte_3 P.IVA_4
, con sede in Padova (PD) - via Antonio Vallisnieri n.13/C, CP_4
(c. f. ), nato a [...]ò CP C.F._1
(PD) il 2 aprile 1951; (C. F. Parte_2
), nato a [...] il [...], e C.F._2 CP_4
( ), nato ad [...] il [...],
[...] C.F._3
rappresentati e difesi in causa dall'avv. Antonio Salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Este (PD), via Pr. Umberto n.22, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
-appellati-
CON L'INTERVENTO DI
(P. IVA n. ), con sede legale in Milano, Via V. CP_6 P.IVA_5
Betteloni n. 2, E PER (P. Controparte_7
IVA n. ), con sede in San Donato Milanese (MI), via Dell'Unione P.IVA_6
Europea N. 6/A-6/B, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Verdi Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
pagina 2 di 29 come da procura allegata alla comparsa di Email_1
intervento ex art. 111 c.p.c.
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
28/01/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE Parte_1
:
[...]
In via preliminare
Sospendersi la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone i
gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. illustrati in narrativa
In via principale
Per tutti i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza del Tribunale di
Padova, n. 1293/2021 pubbl. il 23/06/2021 RG n. 5254/2017, respingere
l'opposizione così come ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta
dagli opponenti nei confronti della , perché Parte_1
inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e
comunque dichiarare prescritti tutti i diritti restitutori degli attori fino al 2007,
per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Di conseguenza confermarsi la validità, l'efficacia e la definitiva esecutività del
decreto ingiuntivo n. 1288/17 del Tribunale di Padova, emesso depositato in
pagina 3 di 29 cancelleria in data 12/4/2017, in favore della Parte_1
.
[...]
In via subordinata
In riforma della sentenza del Tribunale di Padova, n. 1293/2021 pubbl. il
23/06/2021, RG n. 5254/2017, condannare CP CP
, , al pagamento immediato, in via solidale fra Parte_2 CP_4
loro, in favore della , come sopra Parte_1
rappresentata, della somma di euro 197.166,08, oltre interessi contrattualmente
previsti dall'1/1/2017 al saldo ovvero quella somma minore o maggiore
risultante di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al
saldo, nonché spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo
dichiarando le riconvenzionali avversarie infondate o comunque prescritte per
quanto esposto in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del
giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria: Disporsi
integrazione della ctu contabile svolta in primo grado sui tre rapporti di conto
corrente, non effettuando alcun riconteggio in punto di capitalizzazione, in
quanto validamente pattuita;
rivalutare il tegm dei vari trimestri tenendo conto
della soglia riferita alle operazioni di apertura credito fino ad euro 5.000,00 e
successivamente all'1/10/2010 alle operazioni di “Scoperti senza affidamenti”.
Nel calcolo del tegm il ctu dovrà tenere in considerazione i numeri debitori
banca così come riportati negli estratti scalari. Nel riconteggiare le rimesse in
punto di prescrizione, il ctu tenga conto del loro carattere assolutamente
solutorio in quanto tutti i rapporti dedotti in giudizio non sono mai stati affidati.
pagina 4 di 29 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E DELL'INTEVENUTA CP_2 Controparte_8
RAPPRESENTATE:
alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, - in riforma della sentenza Per_1
del Tribunale di Padova, n. 1293/2021, accogliere le seguenti domande:
• in via principale, per tutto quanto esposto in atti, respingere l'opposizione così
come ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta da CP
, e e conseguentemente,
[...] CP Parte_2 CP_4
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1288/2017, del
Tribunale di Padova;
• in via subordinata, qualora si ritenga di dover far luogo, per qualsivoglia
ragione, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e
condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, , e , in qualità di garanti CP Parte_2 CP_4
per fideiussione di al pagamento in via solidale fra loro, in Controparte_3
favore di quale avente causa di a sua volta avente Controparte_6 CP_1
causa di della somma di Euro Parte_1
197.166,08 già a suo tempo ingiunta agli opponenti, a titolo di saldo debitore
del conto corrente 14213B, oltre interessi convenzionali dal 1.1.2017 al saldo,
ovvero comunque al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo, nonché
spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo, dichiarando in ogni
caso non compensabile il saldo debitore del conto corrente 14213B di cui è
titolare l'Esponente con i controcrediti accertati dal Tribunale di Padova a
pagina 5 di 29 favore degli opponenti nei confronti di e Parte_1
rigettando le domande riconvenzionali avversarie dirette alla rideterminazione
del saldo debitore anzidetto per quanto esposto in atti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio a quo
e con conseguente condanna degli appellati alla restituzione degli importi
eventualmente percepiti nelle more del presente giudizio a titolo di spese legali
liquidate dalla sentenza impugnata.
In via istruttoria.
In aggiunta ai ricalcoli già eseguiti, disporre l'esecuzione di nuovo conteggio da
parte del CTU che nel saldo debitore del c/c 14213B tenga conto, senza
espunzione, dell'addebito di Euro - 8.471,43, per le ragioni esposte in atti.
Si richiamano integralmente le osservazioni del consulente di parte, alla CTU
depositata nel presente grado di giudizio
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI Controparte_3 CP_4
, E
[...] Parte_2 CP
In via preliminare :
Alla luce delle preclusioni processuali, delle decadenze maturate e del
comportamento processuale inerte della in I grado (vedasi comparsa Pt_1
conclusionale e repliche), i rilievi formulati in appello avverso la CTU risultano:
• Inammissibili, in quanto eccedono il semplice ambito difensivo e introducono
questioni nuove;
• Tardivi, perché avrebbero dovuto essere sollevati in primo grado;
• Infondati nel merito, poiché non scalfiscono l'autorevolezza e la congruenza
degli accertamenti del CTU svolti in I grado .
pagina 6 di 29 Sempre in via preliminare e di rito:
1. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva e il difetto di rappresentanza
processuale e sostanziale della per Parte_1
nullità della procura notarile e/o difetto dello jus postulandi, rilasciata extra
districtum al sig. (Recupero crediti Bari, anziché Padova, luogo di CP_9
emissione dell'originario decreto ingiuntivo), ai sensi degli artt. 1346, 1324 e
1418 c.c. (doc. depositati da in sede di note scritte del 16 novembre CP_10
2023); o tardiva sanatoria del difetto di rappresentanza, effettuata solo a seguito
del supplemento istruttorio del 17 maggio 2023, in violazione dell'art. 182,
comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
7589/2023, Cass. U. n. 24179/2009) e non nella prima risposta successiva al
rilievo della parte appellata del 23 febbraio 2023 (vedasi comparsa
conclusionale e replica , assenza di contestazioni); CP_10
2. Rilevare l'insanabilità del vizio e, per l'effetto, dichiarare:
o La revoca del decreto ingiuntivo n.1288/17, emesso dal Tribunale di Padova in
data 14 apr i le 2017 ;
o L'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda monitoria avanzata
dalla Parte_1
3. Dichiarare che, per effetto della revoca del decreto ingiuntivo, anche la
cessionaria del credito, soccombe nel giudizio, non potendo CP_1
subentrare in un titolo ormai privo di efficacia e non opponibile alla correntista,
ai sensi dell'art. 1263 c.c.
In via principale e nel merito:
pagina 7 di 29
1. Confermare la sentenza di primo grado, nei limiti in cui ha accertato
l'esistenza del credito vantato dalla correntista in riconvenzionale per i rapporti
n.12795H e n.13891T, pari ad euro 112.032,11 ed euro 7.276,67;
- Revocare qualsiasi compensazione operata nei confronti della cessionaria
in quanto il credito riconvenzionale è opponibile esclusivamente nei CP_1
confronti della Parte_1
- Dichiarare che, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, non CP_1
può subentrare in alcun diritto derivante da tale titolo e, pertanto, deve essere
rigettata ogni pretesa avanzata in giudizio dalla cessionaria.
2. Condannare la al pagamento in Parte_1
favore della correntista delle somme riconosciute in primo grado, come
determinate, con gli interessi ex art.1284 -co.IV c.c. dal 7 dicembre 2016 ;
3. Ordinare che il credito vantato dalla correntista in riconvenzionale sia
imputato esclusivamente alla in quanto Parte_1
la cessionaria non può essere gravata da passività originate prima CP_1
della cartolarizzazione;
4. Porsi definitivamente in capo alle odierne controparti le spese di CTU;
5. Condannare le odierne controparti al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio, oltre rimb. forfet. del 15% ed oneri accessori come per legge
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1 e Controparte_3 CP Parte_2 CP_4
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1288/2017 emesso dal pagina 8 di 29 Tribunale di Padova in favore di per il Parte_1
pagamento dell'importo capitale di Euro 197.166,08 preteso dalla ricorrente a titolo di saldo passivo del conto corrente di corrispondenza n. 14213B alla data di chiusura (31.12.2016).
Gli opponenti eccepivano l'applicazione di interessi usurari, anatocistici illegittimi nonché commissioni di massimo scoperto, c.i.v.. e c.d.s. non pattuite per iscritto.
In via riconvenzionale formulavano domanda di condanna alla restituzione degli
Contr indebiti relativi ad altri due rapporti intrattenuti da con (conto n. CP
12795H aperto il 27.10.2000 e chiuso il 10.7.2007; conto n. 13891T aperto il
20.12.2005 e chiuso il 13.10.2010). Con riferimento al conto n. 12795H
contestavano la mancata sottoscrizione del contratto da parte del correntista,
l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi, di interessi debitori non determinati per iscritto, di c.m.s indeterminate, di valute illegittimamente antergate e postergate. Per quanto riguarda, invece, il conto n. 13891T
contestavano l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di c.m.s.
indeterminata per tutto l'arco del rapporto.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito fatto valere, l'accertamento delle predette nullità contrattuali e la rideterminazione del saldo dei tre conti correnti, con condanna della alla restituzione degli Pt_1
indebiti ovvero la compensazione tra i vari
contro
-crediti. Chiedevano altresì la declaratoria di nullità della fideiussione stipulata in data 29.9.2000 per mancanza del rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale e per contrarietà a pagina 9 di 29 norme imperative nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Contr
1.2 Si costituiva che eccepiva la prescrizione decennale del diritto di ripetizione degli indebiti e chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali.
1.3 Interveniva con atto del 23.6.2020 rappresentata da CP_1 CP_2
Contr quale cessionaria del credito fatto valere da in sede monitoria, facendo proprie tutte le difese della banca cedente.
1.4 Il Tribunale disponeva in corso di causa consulenza tecnico-contabile,
affidando l'incarico al dott. e definiva il giudizio con sentenza Persona_2
n. 1293/2021 del 22.6.2021 che accoglieva parzialmente l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento della
Contr minor somma di Euro 33.936,31 in favore di
1.5. Il Tribunale riteneva di accogliere solo in parte l'eccezione di prescrizione in ragione dello stabile affidamento di fatto riscontrato dal C.T.U. in tutti e tre i rapporti, valutando la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse secondo il c.d. saldo banca.
Inoltre, giudicava gli interessi anatocistici illegittimi per mancanza di specifica approvazione (in quanto riferita all'art. 8, comma 2, ovvero all'art. 7, comma 2, e non anche al comma 1 di tutte quelle clausole che disciplinano la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità), nulla la clausola relativa al tasso di interesse intrafido di fatto applicato nel corso del rapporto oggetto di ingiunzione, l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente del 19.6.2007 e di quelli ivi addebitati dal IV trimestre 2013 al pagina 10 di 29 IV trimestre 2014 per effetto del c.d. ius variandi (facendo a tal fine riferimento alla categoria delle aperture di credito superiori ad Euro 5.000,00), nulle per indeterminatezza le commissioni di massimo scoperto.
Ulteriormente riteneva non dovuta la somma di Euro 8.471,43 relativa a competenze del conto azionato in sede monitoria in quanto tali competenze non risultavano dagli estratti conto, ma da un documento di formazione unilaterale della banca, e valutava indeterminato il tasso di interesse debitore pattuito con il contratto di conto corrente n. 12795H.
1.6 Il primo giudice perveniva, pertanto ai seguenti esiti:
- rideterminava il saldo del conto corrente n. 14213B IN Euro 85.372,47 a debito della correntista;
- rideterminava il saldo del conto corrente n. 12795H (chiuso a zero secondo gli estratti conto prodotti in causa) in Euro 112.032,11 a credito della correntista;
- rideteterminava il saldo del conto corrente n. 13891T (chiuso a zero secondo gli estratti conto prodotti in causa) in Euro 7.276.67 a credito della correntista.
1.7 Quanto alle domande risarcitorie, rigettava quella relativa all'illegittima trascrizione dell'ipoteca giudiziale in quanto giustificata dal comunque rilevante saldo debitore residuato all'esito della consulenza tecnica e dichiarava inammissibile quella relativa all'illegittima segnalazione a sofferenza di CP
alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in quanto formulata con la
[...]
comparsa conclusionale.
1.8 Infine, rigettava le eccezioni di nullità formulate dai fideiussori per genericità
e comunque in quanto infondate.
pagina 11 di 29 Contr
1.9 ed venivano condannate alla rifusione delle spese di lite degli CP_1
attori e le spese di C.T.U. venivano poste in solido a carico della banca cedente e della cessionaria.
*****
2. L'APPELLO DI BANCA Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidato a quattro motivi.
[...]
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, ha eccepito l'erronea declaratoria di invalidità della pattuizione delle clausole di capitalizzazione degli interessi in quanto siffatte clausole specificamente approvate – articolo 7.2/8.2. di tutti i contratti di credito prodotti - stabiliscono che il saldo alla chiusura del trimestre produce ulteriori interessi, non essendovi, invece, necessità della c.d. doppia firma per il primo comma.
2.2. Con il secondo ha lamentato, con riferimento ai rapporti n. 13891T del
20.12.2005 e n. 14213B del 19.6.2007, l'erronea individuazione del tasso soglia in quanto il primo giudice avrebbe dovuto fare riferimento a quello delle aperture di credito in conto corrente fino ad Euro 5.000,00. Infatti, i due contratti hanno ad oggetto solo l'apertura di un conto corrente di corrispondenza e non prevedono affidamenti, indicando anzi espressamente la misura degli interessi dovuti “per utizzi in assenza di affidamenti”.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea rilevazione del tasso soglia in quanto il calcolo del TEGM è stato svolto sui numeri rettificati (vale a dire epurati dell'effetto anatocistico) e non sui numeri banca.
pagina 12 di 29 2.4. Con il quarto motivo ha criticato il riferimento al c.d. fido di fatto per l'individuazione delle rimesse solutorie, potendo l'apertura di credito essere provata, in base a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, TUB, solo mediante la produzione del contratto scritto.
2.5 Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali o, in subordine, la condanna degli opponenti alla maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
*****
3. L'APPELLO DI APORTI S.R.L. RAPPRESENTATA DA CP_2
[...]
La cessionaria ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 14231B.
3.1. Con il primo motivo ha eccepito l'erronea compensazione fra il credito di
Contr
nei confronti di ed il debito della società attrice nei confronti di CP
essa appellante relativo al saldo debitore del c/c n. 14213B in quanto i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione condotte ai sensi della legge n.
130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non sarebbe consentito al debitore ceduto di proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
pagina 13 di 29 3.2. Con il secondo motivo ha criticato la decisione di considerare la capitalizzazione illegittima per ragioni analoghe a quelle esposte dalla CP_11
[...
. Con il terzo motivo ha criticato l'espunzione della commissione di massimo scoperto in quanto sufficientemente determinata attesa la previsione del tasso e della periodizzazione.
3.4. Con il quarto motivo ha criticato la statuizione di nullità della pattuizione degli interessi extra fido in quanto nessuna domanda era stata formulata dagli opponenti, che non avevano neppure allegato la circostanza, e comunque non sussistevano i presupposti per l'affermazione dell'apertura di credito per facta
concludentia .
Tale appellante ha osservato che l'eccezione di nullità è stata formulata solamente all'udienza del 21.11.2019 fissata per l'esame dell'elaborato peritale ed a seguito della rilevazione officiosa non è seguita la proposizione da parte degli attori della relativa domanda (le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fanno riferimento alle richieste formulate con l'atto di opposizione).
Ha, inoltre, evidenziato che non sono stati prodotti contratti scritti di apertura di credito e che controparte non ha neppure evidenziato nell'atto introduttivo di causa e nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. affidamenti di fatto sul conto corrente n. 14213B.
3.5 Con il quarto motivo ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha accertato il superamento del tasso soglia per effetto dell'esercizio del c.d.
ius variandi in quanto la relativa eccezione non è mai stata sollevata né rilevata d'ufficio, la presenza del fido non è stata nemmeno allegata da controparte, non pagina 14 di 29 sussistevano i presupposti per il riconoscimento del c.d. fido di fatto e non sono stati prodotti i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, comunque raffrontato con il TEG contrattuale erroneamente determinato in quanto,
contrariamente a quanto fatto dal C.T.U. ed avallato dal Tribunale, “i numeri
debitori non devono essere rettificati, ma semplicemente tratti dagli estratti
conto ovvero l'anatocismo e l'incidenza delle date valuta non devono essere
eliminati”. Su quest'ultimo aspetto la cessionaria ha altresì osservato che “se si
pretende di eliminare l'effetto anatocistico ai fini del calcolo del T.E.G. ciò deve
avvenire anche per le soglie di usura stesse, le quali devono essere
completamente rideterminate onde effettuare un confronto non viziato dalla
disomogeneità dei termini di riferimento.”.
3.6 Con il sesto motivo ha criticato la decisione nella parte in cui ha affermato il carattere non dovuto dell'importo di euro 8.471,43 addebitato sul conto disponendone l'espunzione in quanto l'importo risulta contabilizzato sull'estratto conto trimestrale al 31.12.2016 prodotto dalla quale doc. 2 del fascicolo di Pt_1
primo grado nella “sintesi delle competenze di chiusura”.
3.7 Infine, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha riproposto l'eccezione di infondatezza delle doglianze afferenti le fideiussioni ed ha argomentato sull'infondatezza della richiesta di cancellazione dell'ipoteca e della domanda risarcitoria formulate in primo grado dagli attori.
*****
4. LE DIFESE DI , Controparte_3 CP Pt_2
E
[...] CP_4
pagina 15 di 29 Gli appellati hanno aderito al primo motivo d'appello di formulando CP_1
sulla statuizione di compensazione altresì appello incidentale.
Per il resto hanno sollecitato la reiezione di entrambi i gravami.
Contr Hanno conseguentemente chiesto che sia condannata al pagamento in favore di di Euro 119.308,78, ovvero il saldo relativo ai conti n. Controparte_3
12795H e 13891T, e che la società appellata sia condannata al pagamento in favore di della somma di Euro 85.372,47 derivante dal saldo CP_1
ricalcolato del conto n. 14213B.
*****
4. IL PROCESSO D'APPELLO
4.1 Accolta l'istanza di inibitoria, con ordinanza del 9.12.2021 è stata chiesta al medesimo professionista nominato in primo grado un'integrazione della consulenza espletata sulla base del seguente quesito:
“Esaminati gli atti e la documentazione versata in causa ed acquisita ulteriore
documentazione solo previo consenso delle parti e autorizzazione del Giudice,
preliminarmente verifichi il CTU sulla base delle originarie annotazioni
contabili della per il periodo anteriore di 10 anni dalla notifica dell'atto Pt_1
di citazione:
a) se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamenti di
saldi debitori (per conti correnti senza fido) ovvero versamenti in conto corrente
a pagamenti di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti
correnti assistiti da un'apertura di credito in conto corrente); con la
precisazione che l'affidamento, per potersi ritenere esistente e provato, deve
avere necessariamente forma scritta;
pagina 16 di 29 b) in caso affermativo, individui per ciascun pagamento solutorio riscontrato
(ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto) in quale misura
l'importo risulti a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito,
non considerando le rimesse solutorie così accertate nella rideterminazione del
saldo finale che avverrà secondo i criteri sotto indicati. Una volta conclusa la
verifica di cui sopra, ridetermini il CTU, esaminata la documentazione in atti,
utilizzando il metodo d'imputazione usato dalla banca durante il rapporto in
deroga a quello previsto alternativamente alla volontà del creditore dall'art.
1194 c. c., il saldo dei conti correnti di cui è causa attenendosi ai seguenti
criteri:
- gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati (dal giorno successivo a
quello dell'ultima rimessa solutoria considerata prescritta come individuata al
punto a)) applicando il tasso contrattualmente pattuito e senza disapplicazione
della previsione in punto capitalizzazione degli interessi debitori;
- dovranno essere considerate come operazioni attive quelle che comportano la
maturazione di un credito per la banca (erogazione di prestiti, concessione di
finanziamenti) e passive quelle a debito sempre della banca, con la precisazione
che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, o se più favorevole per il cliente, emessi
nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
- escluda ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto se non
espressamente pattuita e se carente dei requisiti della periodicità, della
percentuale e della base di calcolo in quanto indeterminata ed espunga inoltre
altre spese e commissioni non previste contrattualmente o indeterminate;
pagina 17 di 29 - determini il CTU se, a seguito della stipula di modifiche contrattuali successive
all'entrata in vigore della l. 108 del 1996 o dello ius variandi esercitato da parte
della il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato alla Pt_1
data di stipula del contratto superi i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 (con
la specificazione che il superamento della soglia per effetto dell'abbassamento
del tasso medio è e quindi IRRILEVANTE cfr. Cass. Parte_3
civ. sent. SS.UU. n. 24675 del 2017) e in tal caso espunga gli interessi passivi
fino alla successiva modifica delle condizioni contrattuali e/o dell'esercizio dello
ius variandi che abbia riportato gli interessi entro il tasso soglia;
- Effettui il c.t.u. un ulteriore conteggio verificando la presenza di versamenti
solutori una volta depurato il conto da addebiti illegittimi.”
4.2 Con ordinanza collegiale del 21.4.2022 il quesito è stato così modificato e chiarito:
“a parziale modifica del quesito assegnato con ordinanza del 17 dicembre 2021
e integrato con successiva ordinanza del 27 gennaio 2022, individua il periodo
rilevante ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla in quello Pt_1
antecedente al 31 dicembre 2006; in punto usura ribadisce che l'usura
originaria è quella pattizia, ossia quella prevista nel contratto originario o
determinatasi successivamente per effetto dello ius variandi, mentre il
superamento della soglia per effetto dell'abbassamento del tasso medio è usura
sopravvenuta e quindi irrilevante (v. Cass. S.U. n. 24675/2017); chiarisce che la
verifica dell'eventuale usurarietà del TAEG deve essere svolta secondo i criteri
già utilizzati in primo grado e che nella verifica dell'usura con formula della
Banca d'Italia con applicazione del c.d. “metodo del margine” la CMS da
pagina 18 di 29 confrontare con la CMS soglia non deve essere annualizzata;
ribadisce, altresì,
che l'affidamento, per potersi ritenere esistente e provato, deve avere
necessariamente forma scritta.”
4.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.2.2023 e, quindi,
rimessa sul ruolo con ordinanza del 17.5.2023 con cui il Collegio ha chiesto al
C.T.U. di predisporre un'ulteriore ipotesi di ricalcolo del saldo dei conti espungendo gli interessi anatocistici.
4.4. Depositato l'elaborato integrativo, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024.
*****
5. DECISIONE SULL'APPELLO DI Parte_1
[...]
5.1 Ritiene il Collegio che gli interessi anatocistici siano stati legittimamente pattuiti e che conseguentemente il primo motivo vada accolto.
Va sul punto ricordato che la delibera CICR 6.2.2000 richiede la specifica approvazione delle clausole “relative alla capitalizzazione degli interessi”.
Il comma 2 dell'art. 8 dei tre contratti oggetto di causa, specificamente approvato, prevede che “Gli interessi in misura fissa o indicizzata, sono
riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed
indicata nel presente contratto e il saldo del conto risultante dalla chiusura
contabile produce interessi nella stessa misura dal giorno di tale chiusura.”
Tale clausola è quella che menziona specificamente l'effetto anatocistico che il saldo debitore/creditore produce ed è quella che avrebbe dovuto essere, come è
stato, approvata (l'approvazione è avvenuta secondo lo schema di cui all'art.
pagina 19 di 29 1341 c.c. ritenuto da tutte le parti equivalente alla specifica approvazione richiesta dalla citata delibera CICR).
Il comma 1 stabilisce, invece, che i rapporti vengono chiusi contabilmente con la medesima periodicità pattuita ed indicata nel contratto, portando in conto, oltre agli interessi, le spese più dettagliatamente indicate. Trattasi di previsione che afferisce ad una fase per così dire prodromica rispetto a quella in cui le competenze vengono capitalizzate.
Si deve, peraltro, considerare che il comma 2 fa riferimento anche alla chiusura contabile del conto, che in calce ai contratti è stata indicata la rubrica delle clausole specificamente approvate e che le clausole in questione sono state richiamate come aventi ad oggetto “Capitalizzazione degli Interessi”. Non vi è,
quindi, dubbio che, anche per effetto di tali rinvii, lo scopo di richiamare il correntista sugli effetti della clausola anatocistica è stato comunque raggiunto.
La capitalizzazione va, pertanto, ritenuta legittimamente disposta.
5.2. Gli ulteriori motivi d'appello della attengono, direttamente o Pt_1
indirettamente, alle modalità di prova dell'affidamento bancario.
5.2.1 Ritiene il Collegio non più condivisibili, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, le considerazioni effettuate con i provvedimenti assunti in corso di causa in ordine alla necessità di provare per iscritto l'affidamento,
potendo dimostrarsi la stipula di un contratto di apertura di credito concluso in forma orale ricorrendo ad elementi presuntivi (purché gravi, precisi e concordanti).
5.2.2. Pur con tali precisazioni, le conclusioni alle quali è pervenuta la prima consulenza espletata in questo grado, che ha escluso la natura ripristinatoria dei pagina 20 di 29 versamenti nel periodo oggetto di verifica (fino al 31.12.2006) nonché la natura usuraria degli interessi pattuiti, possono essere confermate.
5.2.3. Va innanzitutto premesso che, come osservato da Cass. sez. 1 con ordinanza n. 34997 del 14/12/2023, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (conformemente a quanto già ritenuto da
Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660 e Cass. 30
ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, la prova dell'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, deve essere fornita da detto soggetto.
Si è, inoltre, osservato nella citata pronuncia che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385
del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.
Trattasi di principi ai quali il Collegio intende dare continuità.
La questione deve allora essere impostata nei seguenti termini, riconoscendo che sul cliente incombe:
pagina 21 di 29 a) un onere di allegazione (da assolvere nelle memorie dedicate alla definizione del thema decidendum), che consiste nell'indicazione di elementi concreti, anche solo di natura presuntiva, confermativi della stipula in forma orale di un contratto di apertura di credito;
b) un onere di prova, dovendo il cliente produrre la documentazione (vale a dire gli estratti conto analitici) che consenta di stabilire la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse che hanno pagato gli indebiti.
5.2.4 Gli attori non hanno assolto all'onere di allegazione, posto che nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. non hanno neppure specificato che i rapporti erano affidati e comunque non hanno evidenziato indici rilevatori della stipula di contratti di apertura di credito in forma orale (le cui condizioni avrebbero dovuto essere quanto meno sinteticamente riportate).
5.2.5 Consegue che il Tribunale non avrebbe dovuto consentire al C.T.U. di ricercare la prova del c.d. fido di fatto, palesandosi, in difetto di allegazione attorea, la natura meramente esplorativa dell'accertamento richiesto al dott.
Per_2
5.3 Fatte tali premesse, i rimanenti motivi d'appello della possono essere Pt_1
decisi nei termini che seguono.
5.3.1. Il tasso soglia cui fare riferimento ai fini delle verifiche sul rispetto della legge n. 108 del 1996 fino al 31.12.2009 è quello previsto per le aperture di credito fino ad Euro 5.000,00 e successivamente per gli scoperti senza affidamento.
Il TEG dei tre contratti - calcolato secondo il criterio del margine quanto alla
C.M.S. e senza rettifica dei numeri dell'effetto anatocistico - relativo alle pagina 22 di 29 pattuizioni iniziali ovvero derivanti dall'esercizio dello ius variandi, secondo quanto risulta dalle tabelle dimesse quali allegati n.
3-5 della consulenza depositata in data 29.6.2022, risulta inferiore di almeno 4/5 punti percentuali rispetto alla soglia di legge. L'ampiezza del divario tra tasso effettivo e tasso massimo consentito rende non necessario soffermarsi sulla necessità, pur dibattuta in giurisprudenza, di provvedere alla c.d. depurazione dei numeri debitori dall'effetto anatocistico in quanto, anche in ragione dell'assenza di specifiche deduzioni sul punto delle parti appellate, può ragionevolmente escludersi che il TEG con l'utilizzo dei numeri depurati dall'effetto anatocistico superi il limite di legge.
Pertanto, il secondo motivo va accolto, rimanendo assorbito il terzo.
5.3.2. Tutte le rimesse effettuate fino al 31.12.2006, come dato atto dal C.T.U.,
debbono considerarsi solutorie in mancanza di affidamenti, sicché l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolto il quarto motivo.
*****
6. L'APPELLO DI APORTI S.R.L. RAPPRESENTATA DA CP_2
[...]
6.1 Tutte le parti si sono dichiarate d'accordo sulla necessità di considerare i tre rapporti autonomamente senza operare compensazioni: e gli altri CP
appellati (che pur avevano per tutto il giudizio di primo grado insistito sulla necessità di operare la compensazione) hanno proposto appello incidentale ed
Contr nelle difese successive del presente grado ha dichiarato di condividere la posizione della cessionaria.
pagina 23 di 29 Il Collegio, pertanto, si limita a prendere atto della concorde volontà espressa,
non risultando necessaria una disamina dei contenuti della legge n. 130/1999 ai fini della decisione sul primo motivo di gravame. Le statuizioni di accertamento/condannatorie riguarderanno, pertanto, i rapporti di conto corrente distintamente considerati.
6.2. Il secondo motivo è analogo a quello formulato dalla e va accolto nei Pt_1
termini di cui sopra.
6.3. Il terzo motivo è infondato in quanto i contratti si limitano ad riportare una percentuale (0,50% e 2,125%) senza alcuna altra indicazione (es. base di calcolo,
periodicità) necessaria per determinare l'ammontare dell'onere, risultando conseguentemente nulle per indeterminatezza tutte le clausole che prevedono la c.m.s.
6.3. Il quarto motivo è fondato in quanto non sussiste alcuna pattuizione di interessi extra fido non formalizzata che dovesse formare oggetto di declaratoria di nullità.
6.4. Correttamente il Tribunale ha disposto la verifica dell'usura anche con riferimento al c.d. ius variandi, dal momento che si tratta di nuova pattuizione che, per il caso in cui determini lo sforamento dal limite di legge, comporta l'azzeramento di tutti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Inoltre, i decreti di rilevazione del tasso soglia, contrariamente a quanto sostenuto da sono esaminabili da parte del giudice e del suo consulente CP_1
anche se non prodotti in causa, valendo per essi il principio iura novit curia in ragione della natura integratrice del precetto legislativo.
pagina 24 di 29 Il motivo d'appello della cessionaria nondimeno è fondato in quanto, come sopra spiegato, il TEG, per effetto della mutata categoria di operazioni presa a riferimento, risulta sempre rispettoso delle soglie previste nei citati decreti ministeriali.
6.5. Il quinto motivo è assorbito in ragione del generale ricalcolo dei saldi richiesto dal C.T.U. con il quesito posto in appello.
*****
7. LE CONSEGUENZE DELL'ACCOGLIMENTO DEGLI APPELLI.
7.1 Il Collegio ritiene di far propri gli esiti della consulenza depositata il
29.6.2022 in quanto conforme a quanto sopra argomentato. Pertanto:
a) il saldo rideterminato del conto corrente n. 14213B azionato dalla Pt_1
con il decreto ingiuntivo alla data del 5.10.2016 è a debito di CP
per Euro 172.535,35
[...]
b) il saldo rideterminato del conto corrente n. 127954 oggetto della domanda riconvenzionale di alla data del 10.07.2007 è a Controparte_3
credito della società opponente per Euro 2.788,28
c) il saldo rideterminato del conto corrente n. 13891T oggetto della domanda riconvenzionale di alla data del 13.10.2010 è a Controparte_3
credito di per Euro 536,86. CP
7.2. I fideiussori sono tenuti, in solido con la società opponente, al pagamento del saldo del conto sub a), non avendo interposto gravame avverso le statuizioni di rigetto delle eccezioni inerenti la loro posizione sollevate in primo grado.
7.3. La condanna al pagamento dell'importo sub a) va disposta in favore di rappresentata da , attese le conclusioni formulate dalle parti CP_1 CP_2
pagina 25 di 29 appellanti negli atti introduttivi di causa, rimanendo gli effetti della successione a titolo particolare nel credito determinatasi nel corso del giudizio d'appello regolati dall'art. 111 c.p.c. Sulla somma capitale sono dovuti, come da richiesta effettuata in sede monitoria, gli interessi contrattualmente previsti dal 01.01.2017
al saldo.
7.4. va, invece, condannata al pagamento delle Parte_1
somme sub b) e sub c), trattandosi di rapporti chiusi da lungo tempo all'epoca di instaurazione del giudizio e per i quali non è intervenuta alcuna cessione di credito, oltre ad interessi ex art. 1284, comma VI, c.p.c. dalla domanda di primo grado (20.06.2017) al saldo.
*****
8. SPESE DI LITE E PROVVEDIMENTI ACCESSORI
ed i fideiussori sono prevalentemente soccombenti nei confronti di CP
, come sopra rappresentata e dell'intervenuta CP_2 Controparte_6
rappresentata da Il minimo scostamento Controparte_7
rispetto all'apparente saldo debitore (Euro 22.977,15) giustifica la compensazione di un quinto delle spese, liquidate nell'intero, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro
260.000,00, per il primo grado in Euro 4.050,00 per compenso (si tiene conto solamente della fase conclusionale, essendosi la prima cessionaria costituita quando la c.t.u. era già stata espletata), oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge, e per il grado d'appello in Euro 14.317,00 per compenso ed
Euro 1.165,60 per esborsi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. La
pagina 26 di 29 liquidazione della fase d'appello è riferita alle spese complessivamente sostenute
CP_ da e come sopra rappresentate. CP_2
Contr Spese compensate, invece, nei rapporti tra gli opponenti e tenuto conto dell'ammontare delle pretese che erano state rivolte dai primi nei confronti della cedente (in mancanza di precise indicazioni numeriche, si considera come valore effettivo di causa l'importo dei crediti di accertati con la sentenza di CP
primo grado, vale a dire Euro 112.032,11 quanto al conto n. 12795H ed Euro
7.276,67 quanto al conto n. 13891T).
Le spese delle CC.TT.UU. espletate in entrambi i gradi vanno definitivamente poste per quattro quinti a carico degli opponenti e per un quinto a carico della cedente e delle cessionarie dei crediti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da
[...]
e da rappresentata da nei Parte_1 CP_1 CP_2
confronti di , e Controparte_3 CP_4 Parte_2 CP_12
avverso la sentenza n. 1293/2021 pronunciata in data 22.06.2021 dal Tribunale
di Padova nonché sull'appello incidentale da questi ultimi formulato nei confronti di e rappresentata da Parte_1 CP_1
con l'intervento di rappresentata da CP_2 Controparte_6 [...]
li accoglie tutti per quanto di ragione e, per l'effetto, in Controparte_7
riforma dell'impugnata sentenza:
- ridetermina il saldo del conto corrente n. 14213B alla data del 5.10.2016 in
Euro 172.535,35 a credito di rappresentata da e CP_1 CP_2
condanna , e al Controparte_3 CP_4 Parte_2 CP
pagina 27 di 29 pagamento di detta somma, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal
01.01.2017 al saldo, in favore di come sopra rappresentata;
CP_1
- ridetermina il saldo del conto corrente n. 127954 alla data del 10.07.2007 in
Euro 2.788,28 a credito di e condanna Controparte_3 Parte_1
al pagamento di detta somma oltre ad interessi ex art. 1284, comma
[...]
IV, c.c. dal 20.06.2017 al saldo in favore di Controparte_3
- ridetermina il saldo del conto corrente n. 13891T alla data del 13.10.2010 in
Euro 536,86 a credito di e condanna Controparte_3 Parte_1
al pagamento di detta somma oltre ad interessi ex art. 1284, comma
[...]
IV, c.c. dal 20.06.2017 al saldo in favore di Controparte_3
- condanna , ed al Controparte_3 CP_4 Parte_2 CP
pagamento di quattro quinti delle spese del primo grado di CP_1
rappresentata da che liquida nell'intero in Euro 4.050,00 per CP_2
compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e compensa la residua frazione;
- condanna , e al Controparte_3 CP_4 Parte_2 CP
pagamento di quattro quinti delle spese del grado d'appello di CP_1
rappresentata da e di rappresentata da CP_2 Controparte_6 [...]
che liquida nell'intero in complessivi Euro 14.317,00 Controparte_7
per compenso ed Euro 1.165,60 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e compensa la residua frazione;
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra e , Parte_1 Controparte_3 CP_4 Pt_2
e ;
[...] CP
pagina 28 di 29 - pone in via definitiva le spese delle consulenze svolte in entrambi i gradi per quattro quinti a carico di , ed Controparte_3 CP_4 Parte_2
e per la residua frazione a carico di CP Parte_1
rappresentata da e rappresentata
[...] CP_1 CP_2 Controparte_6
da Controparte_7
Venezia, 9 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. ssa Gabriella Zanon
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 06/08/2021 al n. 1616/2021
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(P. IVA . ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e difesa in causa Pt_1
dall'avv. Ripa Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Galleria Trieste n. 5, Padova, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 29 , con sede legale in Milano, via San Prospero 4,( P IVA CP_1
, rappresentata da con sede legale in Milano (MI), P.IVA_2 CP_2
Via Soperga n. 9, (P. IVA ), rappresentata e difesa in causa dall'avv. P.IVA_3
Marco Verdi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC giusta delega allegata alla Email_1
comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
- appellata/appellante incidentale-
CONTRO
(P IVA ), in persona del legale rappr.nte Controparte_3 P.IVA_4
, con sede in Padova (PD) - via Antonio Vallisnieri n.13/C, CP_4
(c. f. ), nato a [...]ò CP C.F._1
(PD) il 2 aprile 1951; (C. F. Parte_2
), nato a [...] il [...], e C.F._2 CP_4
( ), nato ad [...] il [...],
[...] C.F._3
rappresentati e difesi in causa dall'avv. Antonio Salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Este (PD), via Pr. Umberto n.22, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
-appellati-
CON L'INTERVENTO DI
(P. IVA n. ), con sede legale in Milano, Via V. CP_6 P.IVA_5
Betteloni n. 2, E PER (P. Controparte_7
IVA n. ), con sede in San Donato Milanese (MI), via Dell'Unione P.IVA_6
Europea N. 6/A-6/B, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Verdi Marco ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
pagina 2 di 29 come da procura allegata alla comparsa di Email_1
intervento ex art. 111 c.p.c.
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
28/01/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE Parte_1
:
[...]
In via preliminare
Sospendersi la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, sussistendone i
gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. illustrati in narrativa
In via principale
Per tutti i motivi sopra esposti, in riforma della sentenza del Tribunale di
Padova, n. 1293/2021 pubbl. il 23/06/2021 RG n. 5254/2017, respingere
l'opposizione così come ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta
dagli opponenti nei confronti della , perché Parte_1
inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e
comunque dichiarare prescritti tutti i diritti restitutori degli attori fino al 2007,
per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
Di conseguenza confermarsi la validità, l'efficacia e la definitiva esecutività del
decreto ingiuntivo n. 1288/17 del Tribunale di Padova, emesso depositato in
pagina 3 di 29 cancelleria in data 12/4/2017, in favore della Parte_1
.
[...]
In via subordinata
In riforma della sentenza del Tribunale di Padova, n. 1293/2021 pubbl. il
23/06/2021, RG n. 5254/2017, condannare CP CP
, , al pagamento immediato, in via solidale fra Parte_2 CP_4
loro, in favore della , come sopra Parte_1
rappresentata, della somma di euro 197.166,08, oltre interessi contrattualmente
previsti dall'1/1/2017 al saldo ovvero quella somma minore o maggiore
risultante di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al
saldo, nonché spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo
dichiarando le riconvenzionali avversarie infondate o comunque prescritte per
quanto esposto in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del
giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria: Disporsi
integrazione della ctu contabile svolta in primo grado sui tre rapporti di conto
corrente, non effettuando alcun riconteggio in punto di capitalizzazione, in
quanto validamente pattuita;
rivalutare il tegm dei vari trimestri tenendo conto
della soglia riferita alle operazioni di apertura credito fino ad euro 5.000,00 e
successivamente all'1/10/2010 alle operazioni di “Scoperti senza affidamenti”.
Nel calcolo del tegm il ctu dovrà tenere in considerazione i numeri debitori
banca così come riportati negli estratti scalari. Nel riconteggiare le rimesse in
punto di prescrizione, il ctu tenga conto del loro carattere assolutamente
solutorio in quanto tutti i rapporti dedotti in giudizio non sono mai stati affidati.
pagina 4 di 29 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E DELL'INTEVENUTA CP_2 Controparte_8
RAPPRESENTATE:
alla Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, - in riforma della sentenza Per_1
del Tribunale di Padova, n. 1293/2021, accogliere le seguenti domande:
• in via principale, per tutto quanto esposto in atti, respingere l'opposizione così
come ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta da CP
, e e conseguentemente,
[...] CP Parte_2 CP_4
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 1288/2017, del
Tribunale di Padova;
• in via subordinata, qualora si ritenga di dover far luogo, per qualsivoglia
ragione, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare tenuti e
condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, , e , in qualità di garanti CP Parte_2 CP_4
per fideiussione di al pagamento in via solidale fra loro, in Controparte_3
favore di quale avente causa di a sua volta avente Controparte_6 CP_1
causa di della somma di Euro Parte_1
197.166,08 già a suo tempo ingiunta agli opponenti, a titolo di saldo debitore
del conto corrente 14213B, oltre interessi convenzionali dal 1.1.2017 al saldo,
ovvero comunque al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al saldo, nonché
spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo, dichiarando in ogni
caso non compensabile il saldo debitore del conto corrente 14213B di cui è
titolare l'Esponente con i controcrediti accertati dal Tribunale di Padova a
pagina 5 di 29 favore degli opponenti nei confronti di e Parte_1
rigettando le domande riconvenzionali avversarie dirette alla rideterminazione
del saldo debitore anzidetto per quanto esposto in atti.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio a quo
e con conseguente condanna degli appellati alla restituzione degli importi
eventualmente percepiti nelle more del presente giudizio a titolo di spese legali
liquidate dalla sentenza impugnata.
In via istruttoria.
In aggiunta ai ricalcoli già eseguiti, disporre l'esecuzione di nuovo conteggio da
parte del CTU che nel saldo debitore del c/c 14213B tenga conto, senza
espunzione, dell'addebito di Euro - 8.471,43, per le ragioni esposte in atti.
Si richiamano integralmente le osservazioni del consulente di parte, alla CTU
depositata nel presente grado di giudizio
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI Controparte_3 CP_4
, E
[...] Parte_2 CP
In via preliminare :
Alla luce delle preclusioni processuali, delle decadenze maturate e del
comportamento processuale inerte della in I grado (vedasi comparsa Pt_1
conclusionale e repliche), i rilievi formulati in appello avverso la CTU risultano:
• Inammissibili, in quanto eccedono il semplice ambito difensivo e introducono
questioni nuove;
• Tardivi, perché avrebbero dovuto essere sollevati in primo grado;
• Infondati nel merito, poiché non scalfiscono l'autorevolezza e la congruenza
degli accertamenti del CTU svolti in I grado .
pagina 6 di 29 Sempre in via preliminare e di rito:
1. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva e il difetto di rappresentanza
processuale e sostanziale della per Parte_1
nullità della procura notarile e/o difetto dello jus postulandi, rilasciata extra
districtum al sig. (Recupero crediti Bari, anziché Padova, luogo di CP_9
emissione dell'originario decreto ingiuntivo), ai sensi degli artt. 1346, 1324 e
1418 c.c. (doc. depositati da in sede di note scritte del 16 novembre CP_10
2023); o tardiva sanatoria del difetto di rappresentanza, effettuata solo a seguito
del supplemento istruttorio del 17 maggio 2023, in violazione dell'art. 182,
comma 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
7589/2023, Cass. U. n. 24179/2009) e non nella prima risposta successiva al
rilievo della parte appellata del 23 febbraio 2023 (vedasi comparsa
conclusionale e replica , assenza di contestazioni); CP_10
2. Rilevare l'insanabilità del vizio e, per l'effetto, dichiarare:
o La revoca del decreto ingiuntivo n.1288/17, emesso dal Tribunale di Padova in
data 14 apr i le 2017 ;
o L'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda monitoria avanzata
dalla Parte_1
3. Dichiarare che, per effetto della revoca del decreto ingiuntivo, anche la
cessionaria del credito, soccombe nel giudizio, non potendo CP_1
subentrare in un titolo ormai privo di efficacia e non opponibile alla correntista,
ai sensi dell'art. 1263 c.c.
In via principale e nel merito:
pagina 7 di 29
1. Confermare la sentenza di primo grado, nei limiti in cui ha accertato
l'esistenza del credito vantato dalla correntista in riconvenzionale per i rapporti
n.12795H e n.13891T, pari ad euro 112.032,11 ed euro 7.276,67;
- Revocare qualsiasi compensazione operata nei confronti della cessionaria
in quanto il credito riconvenzionale è opponibile esclusivamente nei CP_1
confronti della Parte_1
- Dichiarare che, a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, non CP_1
può subentrare in alcun diritto derivante da tale titolo e, pertanto, deve essere
rigettata ogni pretesa avanzata in giudizio dalla cessionaria.
2. Condannare la al pagamento in Parte_1
favore della correntista delle somme riconosciute in primo grado, come
determinate, con gli interessi ex art.1284 -co.IV c.c. dal 7 dicembre 2016 ;
3. Ordinare che il credito vantato dalla correntista in riconvenzionale sia
imputato esclusivamente alla in quanto Parte_1
la cessionaria non può essere gravata da passività originate prima CP_1
della cartolarizzazione;
4. Porsi definitivamente in capo alle odierne controparti le spese di CTU;
5. Condannare le odierne controparti al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio, oltre rimb. forfet. del 15% ed oneri accessori come per legge
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1 e Controparte_3 CP Parte_2 CP_4
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1288/2017 emesso dal pagina 8 di 29 Tribunale di Padova in favore di per il Parte_1
pagamento dell'importo capitale di Euro 197.166,08 preteso dalla ricorrente a titolo di saldo passivo del conto corrente di corrispondenza n. 14213B alla data di chiusura (31.12.2016).
Gli opponenti eccepivano l'applicazione di interessi usurari, anatocistici illegittimi nonché commissioni di massimo scoperto, c.i.v.. e c.d.s. non pattuite per iscritto.
In via riconvenzionale formulavano domanda di condanna alla restituzione degli
Contr indebiti relativi ad altri due rapporti intrattenuti da con (conto n. CP
12795H aperto il 27.10.2000 e chiuso il 10.7.2007; conto n. 13891T aperto il
20.12.2005 e chiuso il 13.10.2010). Con riferimento al conto n. 12795H
contestavano la mancata sottoscrizione del contratto da parte del correntista,
l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi, di interessi debitori non determinati per iscritto, di c.m.s indeterminate, di valute illegittimamente antergate e postergate. Per quanto riguarda, invece, il conto n. 13891T
contestavano l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di c.m.s.
indeterminata per tutto l'arco del rapporto.
Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito fatto valere, l'accertamento delle predette nullità contrattuali e la rideterminazione del saldo dei tre conti correnti, con condanna della alla restituzione degli Pt_1
indebiti ovvero la compensazione tra i vari
contro
-crediti. Chiedevano altresì la declaratoria di nullità della fideiussione stipulata in data 29.9.2000 per mancanza del rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale e per contrarietà a pagina 9 di 29 norme imperative nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.
Contr
1.2 Si costituiva che eccepiva la prescrizione decennale del diritto di ripetizione degli indebiti e chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali.
1.3 Interveniva con atto del 23.6.2020 rappresentata da CP_1 CP_2
Contr quale cessionaria del credito fatto valere da in sede monitoria, facendo proprie tutte le difese della banca cedente.
1.4 Il Tribunale disponeva in corso di causa consulenza tecnico-contabile,
affidando l'incarico al dott. e definiva il giudizio con sentenza Persona_2
n. 1293/2021 del 22.6.2021 che accoglieva parzialmente l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento della
Contr minor somma di Euro 33.936,31 in favore di
1.5. Il Tribunale riteneva di accogliere solo in parte l'eccezione di prescrizione in ragione dello stabile affidamento di fatto riscontrato dal C.T.U. in tutti e tre i rapporti, valutando la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse secondo il c.d. saldo banca.
Inoltre, giudicava gli interessi anatocistici illegittimi per mancanza di specifica approvazione (in quanto riferita all'art. 8, comma 2, ovvero all'art. 7, comma 2, e non anche al comma 1 di tutte quelle clausole che disciplinano la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità), nulla la clausola relativa al tasso di interesse intrafido di fatto applicato nel corso del rapporto oggetto di ingiunzione, l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente del 19.6.2007 e di quelli ivi addebitati dal IV trimestre 2013 al pagina 10 di 29 IV trimestre 2014 per effetto del c.d. ius variandi (facendo a tal fine riferimento alla categoria delle aperture di credito superiori ad Euro 5.000,00), nulle per indeterminatezza le commissioni di massimo scoperto.
Ulteriormente riteneva non dovuta la somma di Euro 8.471,43 relativa a competenze del conto azionato in sede monitoria in quanto tali competenze non risultavano dagli estratti conto, ma da un documento di formazione unilaterale della banca, e valutava indeterminato il tasso di interesse debitore pattuito con il contratto di conto corrente n. 12795H.
1.6 Il primo giudice perveniva, pertanto ai seguenti esiti:
- rideterminava il saldo del conto corrente n. 14213B IN Euro 85.372,47 a debito della correntista;
- rideterminava il saldo del conto corrente n. 12795H (chiuso a zero secondo gli estratti conto prodotti in causa) in Euro 112.032,11 a credito della correntista;
- rideteterminava il saldo del conto corrente n. 13891T (chiuso a zero secondo gli estratti conto prodotti in causa) in Euro 7.276.67 a credito della correntista.
1.7 Quanto alle domande risarcitorie, rigettava quella relativa all'illegittima trascrizione dell'ipoteca giudiziale in quanto giustificata dal comunque rilevante saldo debitore residuato all'esito della consulenza tecnica e dichiarava inammissibile quella relativa all'illegittima segnalazione a sofferenza di CP
alla Centrale Rischi della Banca d'Italia in quanto formulata con la
[...]
comparsa conclusionale.
1.8 Infine, rigettava le eccezioni di nullità formulate dai fideiussori per genericità
e comunque in quanto infondate.
pagina 11 di 29 Contr
1.9 ed venivano condannate alla rifusione delle spese di lite degli CP_1
attori e le spese di C.T.U. venivano poste in solido a carico della banca cedente e della cessionaria.
*****
2. L'APPELLO DI BANCA Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
affidato a quattro motivi.
[...]
2.1 Con il primo motivo di impugnazione, ha eccepito l'erronea declaratoria di invalidità della pattuizione delle clausole di capitalizzazione degli interessi in quanto siffatte clausole specificamente approvate – articolo 7.2/8.2. di tutti i contratti di credito prodotti - stabiliscono che il saldo alla chiusura del trimestre produce ulteriori interessi, non essendovi, invece, necessità della c.d. doppia firma per il primo comma.
2.2. Con il secondo ha lamentato, con riferimento ai rapporti n. 13891T del
20.12.2005 e n. 14213B del 19.6.2007, l'erronea individuazione del tasso soglia in quanto il primo giudice avrebbe dovuto fare riferimento a quello delle aperture di credito in conto corrente fino ad Euro 5.000,00. Infatti, i due contratti hanno ad oggetto solo l'apertura di un conto corrente di corrispondenza e non prevedono affidamenti, indicando anzi espressamente la misura degli interessi dovuti “per utizzi in assenza di affidamenti”.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea rilevazione del tasso soglia in quanto il calcolo del TEGM è stato svolto sui numeri rettificati (vale a dire epurati dell'effetto anatocistico) e non sui numeri banca.
pagina 12 di 29 2.4. Con il quarto motivo ha criticato il riferimento al c.d. fido di fatto per l'individuazione delle rimesse solutorie, potendo l'apertura di credito essere provata, in base a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, TUB, solo mediante la produzione del contratto scritto.
2.5 Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali o, in subordine, la condanna degli opponenti alla maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
*****
3. L'APPELLO DI APORTI S.R.L. RAPPRESENTATA DA CP_2
[...]
La cessionaria ha eccepito l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rideterminato il saldo del conto corrente n. 14231B.
3.1. Con il primo motivo ha eccepito l'erronea compensazione fra il credito di
Contr
nei confronti di ed il debito della società attrice nei confronti di CP
essa appellante relativo al saldo debitore del c/c n. 14213B in quanto i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizzazione condotte ai sensi della legge n.
130/1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non sarebbe consentito al debitore ceduto di proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
pagina 13 di 29 3.2. Con il secondo motivo ha criticato la decisione di considerare la capitalizzazione illegittima per ragioni analoghe a quelle esposte dalla CP_11
[...
. Con il terzo motivo ha criticato l'espunzione della commissione di massimo scoperto in quanto sufficientemente determinata attesa la previsione del tasso e della periodizzazione.
3.4. Con il quarto motivo ha criticato la statuizione di nullità della pattuizione degli interessi extra fido in quanto nessuna domanda era stata formulata dagli opponenti, che non avevano neppure allegato la circostanza, e comunque non sussistevano i presupposti per l'affermazione dell'apertura di credito per facta
concludentia .
Tale appellante ha osservato che l'eccezione di nullità è stata formulata solamente all'udienza del 21.11.2019 fissata per l'esame dell'elaborato peritale ed a seguito della rilevazione officiosa non è seguita la proposizione da parte degli attori della relativa domanda (le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fanno riferimento alle richieste formulate con l'atto di opposizione).
Ha, inoltre, evidenziato che non sono stati prodotti contratti scritti di apertura di credito e che controparte non ha neppure evidenziato nell'atto introduttivo di causa e nelle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. affidamenti di fatto sul conto corrente n. 14213B.
3.5 Con il quarto motivo ha lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha accertato il superamento del tasso soglia per effetto dell'esercizio del c.d.
ius variandi in quanto la relativa eccezione non è mai stata sollevata né rilevata d'ufficio, la presenza del fido non è stata nemmeno allegata da controparte, non pagina 14 di 29 sussistevano i presupposti per il riconoscimento del c.d. fido di fatto e non sono stati prodotti i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, comunque raffrontato con il TEG contrattuale erroneamente determinato in quanto,
contrariamente a quanto fatto dal C.T.U. ed avallato dal Tribunale, “i numeri
debitori non devono essere rettificati, ma semplicemente tratti dagli estratti
conto ovvero l'anatocismo e l'incidenza delle date valuta non devono essere
eliminati”. Su quest'ultimo aspetto la cessionaria ha altresì osservato che “se si
pretende di eliminare l'effetto anatocistico ai fini del calcolo del T.E.G. ciò deve
avvenire anche per le soglie di usura stesse, le quali devono essere
completamente rideterminate onde effettuare un confronto non viziato dalla
disomogeneità dei termini di riferimento.”.
3.6 Con il sesto motivo ha criticato la decisione nella parte in cui ha affermato il carattere non dovuto dell'importo di euro 8.471,43 addebitato sul conto disponendone l'espunzione in quanto l'importo risulta contabilizzato sull'estratto conto trimestrale al 31.12.2016 prodotto dalla quale doc. 2 del fascicolo di Pt_1
primo grado nella “sintesi delle competenze di chiusura”.
3.7 Infine, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ha riproposto l'eccezione di infondatezza delle doglianze afferenti le fideiussioni ed ha argomentato sull'infondatezza della richiesta di cancellazione dell'ipoteca e della domanda risarcitoria formulate in primo grado dagli attori.
*****
4. LE DIFESE DI , Controparte_3 CP Pt_2
E
[...] CP_4
pagina 15 di 29 Gli appellati hanno aderito al primo motivo d'appello di formulando CP_1
sulla statuizione di compensazione altresì appello incidentale.
Per il resto hanno sollecitato la reiezione di entrambi i gravami.
Contr Hanno conseguentemente chiesto che sia condannata al pagamento in favore di di Euro 119.308,78, ovvero il saldo relativo ai conti n. Controparte_3
12795H e 13891T, e che la società appellata sia condannata al pagamento in favore di della somma di Euro 85.372,47 derivante dal saldo CP_1
ricalcolato del conto n. 14213B.
*****
4. IL PROCESSO D'APPELLO
4.1 Accolta l'istanza di inibitoria, con ordinanza del 9.12.2021 è stata chiesta al medesimo professionista nominato in primo grado un'integrazione della consulenza espletata sulla base del seguente quesito:
“Esaminati gli atti e la documentazione versata in causa ed acquisita ulteriore
documentazione solo previo consenso delle parti e autorizzazione del Giudice,
preliminarmente verifichi il CTU sulla base delle originarie annotazioni
contabili della per il periodo anteriore di 10 anni dalla notifica dell'atto Pt_1
di citazione:
a) se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamenti di
saldi debitori (per conti correnti senza fido) ovvero versamenti in conto corrente
a pagamenti di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti
correnti assistiti da un'apertura di credito in conto corrente); con la
precisazione che l'affidamento, per potersi ritenere esistente e provato, deve
avere necessariamente forma scritta;
pagina 16 di 29 b) in caso affermativo, individui per ciascun pagamento solutorio riscontrato
(ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto) in quale misura
l'importo risulti a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito,
non considerando le rimesse solutorie così accertate nella rideterminazione del
saldo finale che avverrà secondo i criteri sotto indicati. Una volta conclusa la
verifica di cui sopra, ridetermini il CTU, esaminata la documentazione in atti,
utilizzando il metodo d'imputazione usato dalla banca durante il rapporto in
deroga a quello previsto alternativamente alla volontà del creditore dall'art.
1194 c. c., il saldo dei conti correnti di cui è causa attenendosi ai seguenti
criteri:
- gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati (dal giorno successivo a
quello dell'ultima rimessa solutoria considerata prescritta come individuata al
punto a)) applicando il tasso contrattualmente pattuito e senza disapplicazione
della previsione in punto capitalizzazione degli interessi debitori;
- dovranno essere considerate come operazioni attive quelle che comportano la
maturazione di un credito per la banca (erogazione di prestiti, concessione di
finanziamenti) e passive quelle a debito sempre della banca, con la precisazione
che occorrerà fare riferimento al tasso dei BOT annuali emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, o se più favorevole per il cliente, emessi
nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
- escluda ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto se non
espressamente pattuita e se carente dei requisiti della periodicità, della
percentuale e della base di calcolo in quanto indeterminata ed espunga inoltre
altre spese e commissioni non previste contrattualmente o indeterminate;
pagina 17 di 29 - determini il CTU se, a seguito della stipula di modifiche contrattuali successive
all'entrata in vigore della l. 108 del 1996 o dello ius variandi esercitato da parte
della il Tasso di interesse Effettivo Globale per trimestre praticato alla Pt_1
data di stipula del contratto superi i tassi soglia previsti dalla legge 108/96 (con
la specificazione che il superamento della soglia per effetto dell'abbassamento
del tasso medio è e quindi IRRILEVANTE cfr. Cass. Parte_3
civ. sent. SS.UU. n. 24675 del 2017) e in tal caso espunga gli interessi passivi
fino alla successiva modifica delle condizioni contrattuali e/o dell'esercizio dello
ius variandi che abbia riportato gli interessi entro il tasso soglia;
- Effettui il c.t.u. un ulteriore conteggio verificando la presenza di versamenti
solutori una volta depurato il conto da addebiti illegittimi.”
4.2 Con ordinanza collegiale del 21.4.2022 il quesito è stato così modificato e chiarito:
“a parziale modifica del quesito assegnato con ordinanza del 17 dicembre 2021
e integrato con successiva ordinanza del 27 gennaio 2022, individua il periodo
rilevante ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla in quello Pt_1
antecedente al 31 dicembre 2006; in punto usura ribadisce che l'usura
originaria è quella pattizia, ossia quella prevista nel contratto originario o
determinatasi successivamente per effetto dello ius variandi, mentre il
superamento della soglia per effetto dell'abbassamento del tasso medio è usura
sopravvenuta e quindi irrilevante (v. Cass. S.U. n. 24675/2017); chiarisce che la
verifica dell'eventuale usurarietà del TAEG deve essere svolta secondo i criteri
già utilizzati in primo grado e che nella verifica dell'usura con formula della
Banca d'Italia con applicazione del c.d. “metodo del margine” la CMS da
pagina 18 di 29 confrontare con la CMS soglia non deve essere annualizzata;
ribadisce, altresì,
che l'affidamento, per potersi ritenere esistente e provato, deve avere
necessariamente forma scritta.”
4.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.2.2023 e, quindi,
rimessa sul ruolo con ordinanza del 17.5.2023 con cui il Collegio ha chiesto al
C.T.U. di predisporre un'ulteriore ipotesi di ricalcolo del saldo dei conti espungendo gli interessi anatocistici.
4.4. Depositato l'elaborato integrativo, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024.
*****
5. DECISIONE SULL'APPELLO DI Parte_1
[...]
5.1 Ritiene il Collegio che gli interessi anatocistici siano stati legittimamente pattuiti e che conseguentemente il primo motivo vada accolto.
Va sul punto ricordato che la delibera CICR 6.2.2000 richiede la specifica approvazione delle clausole “relative alla capitalizzazione degli interessi”.
Il comma 2 dell'art. 8 dei tre contratti oggetto di causa, specificamente approvato, prevede che “Gli interessi in misura fissa o indicizzata, sono
riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed
indicata nel presente contratto e il saldo del conto risultante dalla chiusura
contabile produce interessi nella stessa misura dal giorno di tale chiusura.”
Tale clausola è quella che menziona specificamente l'effetto anatocistico che il saldo debitore/creditore produce ed è quella che avrebbe dovuto essere, come è
stato, approvata (l'approvazione è avvenuta secondo lo schema di cui all'art.
pagina 19 di 29 1341 c.c. ritenuto da tutte le parti equivalente alla specifica approvazione richiesta dalla citata delibera CICR).
Il comma 1 stabilisce, invece, che i rapporti vengono chiusi contabilmente con la medesima periodicità pattuita ed indicata nel contratto, portando in conto, oltre agli interessi, le spese più dettagliatamente indicate. Trattasi di previsione che afferisce ad una fase per così dire prodromica rispetto a quella in cui le competenze vengono capitalizzate.
Si deve, peraltro, considerare che il comma 2 fa riferimento anche alla chiusura contabile del conto, che in calce ai contratti è stata indicata la rubrica delle clausole specificamente approvate e che le clausole in questione sono state richiamate come aventi ad oggetto “Capitalizzazione degli Interessi”. Non vi è,
quindi, dubbio che, anche per effetto di tali rinvii, lo scopo di richiamare il correntista sugli effetti della clausola anatocistica è stato comunque raggiunto.
La capitalizzazione va, pertanto, ritenuta legittimamente disposta.
5.2. Gli ulteriori motivi d'appello della attengono, direttamente o Pt_1
indirettamente, alle modalità di prova dell'affidamento bancario.
5.2.1 Ritiene il Collegio non più condivisibili, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, le considerazioni effettuate con i provvedimenti assunti in corso di causa in ordine alla necessità di provare per iscritto l'affidamento,
potendo dimostrarsi la stipula di un contratto di apertura di credito concluso in forma orale ricorrendo ad elementi presuntivi (purché gravi, precisi e concordanti).
5.2.2. Pur con tali precisazioni, le conclusioni alle quali è pervenuta la prima consulenza espletata in questo grado, che ha escluso la natura ripristinatoria dei pagina 20 di 29 versamenti nel periodo oggetto di verifica (fino al 31.12.2006) nonché la natura usuraria degli interessi pattuiti, possono essere confermate.
5.2.3. Va innanzitutto premesso che, come osservato da Cass. sez. 1 con ordinanza n. 34997 del 14/12/2023, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (conformemente a quanto già ritenuto da
Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660 e Cass. 30
ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, la prova dell'apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, deve essere fornita da detto soggetto.
Si è, inoltre, osservato nella citata pronuncia che la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385
del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa.
Trattasi di principi ai quali il Collegio intende dare continuità.
La questione deve allora essere impostata nei seguenti termini, riconoscendo che sul cliente incombe:
pagina 21 di 29 a) un onere di allegazione (da assolvere nelle memorie dedicate alla definizione del thema decidendum), che consiste nell'indicazione di elementi concreti, anche solo di natura presuntiva, confermativi della stipula in forma orale di un contratto di apertura di credito;
b) un onere di prova, dovendo il cliente produrre la documentazione (vale a dire gli estratti conto analitici) che consenta di stabilire la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse che hanno pagato gli indebiti.
5.2.4 Gli attori non hanno assolto all'onere di allegazione, posto che nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. non hanno neppure specificato che i rapporti erano affidati e comunque non hanno evidenziato indici rilevatori della stipula di contratti di apertura di credito in forma orale (le cui condizioni avrebbero dovuto essere quanto meno sinteticamente riportate).
5.2.5 Consegue che il Tribunale non avrebbe dovuto consentire al C.T.U. di ricercare la prova del c.d. fido di fatto, palesandosi, in difetto di allegazione attorea, la natura meramente esplorativa dell'accertamento richiesto al dott.
Per_2
5.3 Fatte tali premesse, i rimanenti motivi d'appello della possono essere Pt_1
decisi nei termini che seguono.
5.3.1. Il tasso soglia cui fare riferimento ai fini delle verifiche sul rispetto della legge n. 108 del 1996 fino al 31.12.2009 è quello previsto per le aperture di credito fino ad Euro 5.000,00 e successivamente per gli scoperti senza affidamento.
Il TEG dei tre contratti - calcolato secondo il criterio del margine quanto alla
C.M.S. e senza rettifica dei numeri dell'effetto anatocistico - relativo alle pagina 22 di 29 pattuizioni iniziali ovvero derivanti dall'esercizio dello ius variandi, secondo quanto risulta dalle tabelle dimesse quali allegati n.
3-5 della consulenza depositata in data 29.6.2022, risulta inferiore di almeno 4/5 punti percentuali rispetto alla soglia di legge. L'ampiezza del divario tra tasso effettivo e tasso massimo consentito rende non necessario soffermarsi sulla necessità, pur dibattuta in giurisprudenza, di provvedere alla c.d. depurazione dei numeri debitori dall'effetto anatocistico in quanto, anche in ragione dell'assenza di specifiche deduzioni sul punto delle parti appellate, può ragionevolmente escludersi che il TEG con l'utilizzo dei numeri depurati dall'effetto anatocistico superi il limite di legge.
Pertanto, il secondo motivo va accolto, rimanendo assorbito il terzo.
5.3.2. Tutte le rimesse effettuate fino al 31.12.2006, come dato atto dal C.T.U.,
debbono considerarsi solutorie in mancanza di affidamenti, sicché l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolto il quarto motivo.
*****
6. L'APPELLO DI APORTI S.R.L. RAPPRESENTATA DA CP_2
[...]
6.1 Tutte le parti si sono dichiarate d'accordo sulla necessità di considerare i tre rapporti autonomamente senza operare compensazioni: e gli altri CP
appellati (che pur avevano per tutto il giudizio di primo grado insistito sulla necessità di operare la compensazione) hanno proposto appello incidentale ed
Contr nelle difese successive del presente grado ha dichiarato di condividere la posizione della cessionaria.
pagina 23 di 29 Il Collegio, pertanto, si limita a prendere atto della concorde volontà espressa,
non risultando necessaria una disamina dei contenuti della legge n. 130/1999 ai fini della decisione sul primo motivo di gravame. Le statuizioni di accertamento/condannatorie riguarderanno, pertanto, i rapporti di conto corrente distintamente considerati.
6.2. Il secondo motivo è analogo a quello formulato dalla e va accolto nei Pt_1
termini di cui sopra.
6.3. Il terzo motivo è infondato in quanto i contratti si limitano ad riportare una percentuale (0,50% e 2,125%) senza alcuna altra indicazione (es. base di calcolo,
periodicità) necessaria per determinare l'ammontare dell'onere, risultando conseguentemente nulle per indeterminatezza tutte le clausole che prevedono la c.m.s.
6.3. Il quarto motivo è fondato in quanto non sussiste alcuna pattuizione di interessi extra fido non formalizzata che dovesse formare oggetto di declaratoria di nullità.
6.4. Correttamente il Tribunale ha disposto la verifica dell'usura anche con riferimento al c.d. ius variandi, dal momento che si tratta di nuova pattuizione che, per il caso in cui determini lo sforamento dal limite di legge, comporta l'azzeramento di tutti gli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Inoltre, i decreti di rilevazione del tasso soglia, contrariamente a quanto sostenuto da sono esaminabili da parte del giudice e del suo consulente CP_1
anche se non prodotti in causa, valendo per essi il principio iura novit curia in ragione della natura integratrice del precetto legislativo.
pagina 24 di 29 Il motivo d'appello della cessionaria nondimeno è fondato in quanto, come sopra spiegato, il TEG, per effetto della mutata categoria di operazioni presa a riferimento, risulta sempre rispettoso delle soglie previste nei citati decreti ministeriali.
6.5. Il quinto motivo è assorbito in ragione del generale ricalcolo dei saldi richiesto dal C.T.U. con il quesito posto in appello.
*****
7. LE CONSEGUENZE DELL'ACCOGLIMENTO DEGLI APPELLI.
7.1 Il Collegio ritiene di far propri gli esiti della consulenza depositata il
29.6.2022 in quanto conforme a quanto sopra argomentato. Pertanto:
a) il saldo rideterminato del conto corrente n. 14213B azionato dalla Pt_1
con il decreto ingiuntivo alla data del 5.10.2016 è a debito di CP
per Euro 172.535,35
[...]
b) il saldo rideterminato del conto corrente n. 127954 oggetto della domanda riconvenzionale di alla data del 10.07.2007 è a Controparte_3
credito della società opponente per Euro 2.788,28
c) il saldo rideterminato del conto corrente n. 13891T oggetto della domanda riconvenzionale di alla data del 13.10.2010 è a Controparte_3
credito di per Euro 536,86. CP
7.2. I fideiussori sono tenuti, in solido con la società opponente, al pagamento del saldo del conto sub a), non avendo interposto gravame avverso le statuizioni di rigetto delle eccezioni inerenti la loro posizione sollevate in primo grado.
7.3. La condanna al pagamento dell'importo sub a) va disposta in favore di rappresentata da , attese le conclusioni formulate dalle parti CP_1 CP_2
pagina 25 di 29 appellanti negli atti introduttivi di causa, rimanendo gli effetti della successione a titolo particolare nel credito determinatasi nel corso del giudizio d'appello regolati dall'art. 111 c.p.c. Sulla somma capitale sono dovuti, come da richiesta effettuata in sede monitoria, gli interessi contrattualmente previsti dal 01.01.2017
al saldo.
7.4. va, invece, condannata al pagamento delle Parte_1
somme sub b) e sub c), trattandosi di rapporti chiusi da lungo tempo all'epoca di instaurazione del giudizio e per i quali non è intervenuta alcuna cessione di credito, oltre ad interessi ex art. 1284, comma VI, c.p.c. dalla domanda di primo grado (20.06.2017) al saldo.
*****
8. SPESE DI LITE E PROVVEDIMENTI ACCESSORI
ed i fideiussori sono prevalentemente soccombenti nei confronti di CP
, come sopra rappresentata e dell'intervenuta CP_2 Controparte_6
rappresentata da Il minimo scostamento Controparte_7
rispetto all'apparente saldo debitore (Euro 22.977,15) giustifica la compensazione di un quinto delle spese, liquidate nell'intero, sulla base dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro
260.000,00, per il primo grado in Euro 4.050,00 per compenso (si tiene conto solamente della fase conclusionale, essendosi la prima cessionaria costituita quando la c.t.u. era già stata espletata), oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge, e per il grado d'appello in Euro 14.317,00 per compenso ed
Euro 1.165,60 per esborsi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. La
pagina 26 di 29 liquidazione della fase d'appello è riferita alle spese complessivamente sostenute
CP_ da e come sopra rappresentate. CP_2
Contr Spese compensate, invece, nei rapporti tra gli opponenti e tenuto conto dell'ammontare delle pretese che erano state rivolte dai primi nei confronti della cedente (in mancanza di precise indicazioni numeriche, si considera come valore effettivo di causa l'importo dei crediti di accertati con la sentenza di CP
primo grado, vale a dire Euro 112.032,11 quanto al conto n. 12795H ed Euro
7.276,67 quanto al conto n. 13891T).
Le spese delle CC.TT.UU. espletate in entrambi i gradi vanno definitivamente poste per quattro quinti a carico degli opponenti e per un quinto a carico della cedente e delle cessionarie dei crediti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da
[...]
e da rappresentata da nei Parte_1 CP_1 CP_2
confronti di , e Controparte_3 CP_4 Parte_2 CP_12
avverso la sentenza n. 1293/2021 pronunciata in data 22.06.2021 dal Tribunale
di Padova nonché sull'appello incidentale da questi ultimi formulato nei confronti di e rappresentata da Parte_1 CP_1
con l'intervento di rappresentata da CP_2 Controparte_6 [...]
li accoglie tutti per quanto di ragione e, per l'effetto, in Controparte_7
riforma dell'impugnata sentenza:
- ridetermina il saldo del conto corrente n. 14213B alla data del 5.10.2016 in
Euro 172.535,35 a credito di rappresentata da e CP_1 CP_2
condanna , e al Controparte_3 CP_4 Parte_2 CP
pagina 27 di 29 pagamento di detta somma, oltre agli interessi contrattualmente previsti dal
01.01.2017 al saldo, in favore di come sopra rappresentata;
CP_1
- ridetermina il saldo del conto corrente n. 127954 alla data del 10.07.2007 in
Euro 2.788,28 a credito di e condanna Controparte_3 Parte_1
al pagamento di detta somma oltre ad interessi ex art. 1284, comma
[...]
IV, c.c. dal 20.06.2017 al saldo in favore di Controparte_3
- ridetermina il saldo del conto corrente n. 13891T alla data del 13.10.2010 in
Euro 536,86 a credito di e condanna Controparte_3 Parte_1
al pagamento di detta somma oltre ad interessi ex art. 1284, comma
[...]
IV, c.c. dal 20.06.2017 al saldo in favore di Controparte_3
- condanna , ed al Controparte_3 CP_4 Parte_2 CP
pagamento di quattro quinti delle spese del primo grado di CP_1
rappresentata da che liquida nell'intero in Euro 4.050,00 per CP_2
compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e compensa la residua frazione;
- condanna , e al Controparte_3 CP_4 Parte_2 CP
pagamento di quattro quinti delle spese del grado d'appello di CP_1
rappresentata da e di rappresentata da CP_2 Controparte_6 [...]
che liquida nell'intero in complessivi Euro 14.317,00 Controparte_7
per compenso ed Euro 1.165,60 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, e compensa la residua frazione;
- dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra e , Parte_1 Controparte_3 CP_4 Pt_2
e ;
[...] CP
pagina 28 di 29 - pone in via definitiva le spese delle consulenze svolte in entrambi i gradi per quattro quinti a carico di , ed Controparte_3 CP_4 Parte_2
e per la residua frazione a carico di CP Parte_1
rappresentata da e rappresentata
[...] CP_1 CP_2 Controparte_6
da Controparte_7
Venezia, 9 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. ssa Gabriella Zanon
dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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