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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3941/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3941/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 5 giugno 2025, ore 12:00, innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per l'opponente l'avv. BENATTI ALESSANDRO;
Parte_1 per l'opposta , l'avv. Controparte_1
BASSI CLAUDIO oggi sostituito dall'avv. BIGLIARDI MARCO.
E' altresì presente ai fini del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 la dr.ssa Rebecca Miceli.
I procuratori delle parti rappresentano al giudice che non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, atteso che i capitoli di prova testimoniale dedotti dall'opponente sono in parte irrilevanti ai fini del decidere, in parte vertenti su circostanze da provarsi tramite documenti, in parte valutativi, generici e formulati in modo non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
pagina 1 di 7 L'avv. BENATTI chiede l'accoglimento dell'opposizione spiegata, tenendo altresì conto che è cessata la materia del contendere, avendo l'opponente già provveduto all'integrale pagamento del capitale e delle spese liquidate in sede di decreto ingiuntivo.
L'avv. BIGLIARDI prende atto dell'avvenuto pagamento del capitale e delle spese liquidate in sede monitoria, e sul punto chiede venga dichiarata cessata la materia del contendere;
chiede la condanna di controparte alla corresponsione degli interessi moratori, nonché delle spese legali relative al giudizio di opposizione.
Sulle spese legali del giudizio di opposizione, l'avv. Benatti, nella denegata ipotesi fosse ritenuta infondata l'opposizione, chiede che la liquidazione venga effettuata nei valori minimi previsti dal DM
55/2014, posto che il valore della controversia è vicino alla soglia inferiore dello scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18:00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Non sono presenti al momento della lettura i procuratori delle parti.
Il Giudice procede quindi al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3941/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il Parte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. BENATTI ISABELLA e dell'avv. BENATTI ALESSANDRO;
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO;
CP_3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
ha depositato, in data 03/10/2024, ricorso per Parte_2
decreto ingiuntivo, deducendo di aver fornito forme di parmigiano-reggiano alla e che Parte_1 quest'ultima non avesse provveduto al pagamento del prezzo, essendo rimasta debitrice dell'importo complessivo di € 73.355,09, per mancato pagamento di parte della fattura n. 203 del 31/10/2023
(rimasta insoluta per € 3.770,74), nonché, per intero, delle fatture n. 232 del 30/11/2023, n. 276 del
30/12/2023, n. 43 del 29/02/2024, n. 88 del 30/04/2024, n. 113 del 31/05/2024, n. 144 del 30/06/2024 e n. 185 del 31/08/2024.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con il decreto ingiuntivo n. 1351/2024 emesso in data 25/10/2024, ha provveduto in conformità al ricorso monitorio, ingiungendo alla di pagare, in favore della Parte_1
pagina 3 di 7 , la somma di € 73.355,09, oltre interessi e spese Parte_2
della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato via pec in data 04/12/2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo che le parti avessero concluso un accordo avente ad oggetto un piano di rientro concordato tra le parti stesse, di cui l'opposta non avrebbe tenuto conto;
per tali motivi l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio, Parte_2 chiedendo di respingere l'opposizione evidenziandone l'infondatezza, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2.
Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che non sono stati posti in discussione né la fornitura delle forme di di cui alle fatture azionate in sede monitoria, né l'esistenza e l'ammontare del Parte_3
debito.
Vi è un principio di prova, rappresentato dalla corrispondenza e-mail del 09/05/2024 e del 27/05/2024 ( docc. 1 e 2 opponente), che le parti si fossero accordate per un piano di rientro che prevedeva rate settimanali pari, ciascuna, ad € 5.000,00: si veda in particolare la e-mail del 27/05/2024, proveniente da ed indirizzata alla Controparte_1 Parte_1
“Con la presente sono a ricordare il bonifico, come da accordi, per un importo di €5.000,00 settimanali. Rimango in attesa di riscontro” (documento n. 2 fasc. opponente).
Non è contestato che, come indicato nel sollecito via pec dell'opposta del 05/08/2024 (doc. 3 fasc. monitorio), l'opponente abbia interrotto il pagamento di tali rate settimanali di € 5.000,00 a far data dal
05/06/2024:
pagina 4 di 7 In effetti, l'ultimo bonifico documentato in atti, che riporta la somma di € 5.000,00, risale, per l'appunto, al 05/06/2024 (cfr. doc. 10 fasc. opponente):
Ciò significa che, dal 05/06/2024 sino al deposito del ricorso monitorio (deposito avvenuto in data
03/10/2024), l'opponente non ha effettuato alcun pagamento.
Ne consegue che non sia ravvisabile, nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, alcuna violazione, da parte della convenuta opposta, dei principi di buona fede e di correttezza contrattuale.
Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, emesso in data 25/10/2024, parte opponente ha sostenuto che le parti avrebbero concluso, nelle date del 3 e 4 dicembre 2024, un accordo avente ad oggetto un piano di rientro;
tuttavia di tale accordo non vi è prova.
Le e-mail del 3 e del 4 dicembre 2024, provenienti dall'opponente (documenti 4 e 5 fasc. Parte_1
opponente), contengono infatti una mera proposta unilaterale di piano di rientro, ma non vi è alcuna prova che detta proposta sia stata accettata dall'opposta e che dunque l'accordo fosse stato concluso tra le parti.
Pur vero, inoltre, che l'ultima fattura, ossia la fattura n. 185 del 31/08/2024, aveva scadenza 29/10/2024
a data successiva al deposito del ricorso monitorio (depositato il 03/10/2024); tuttavia sul punto è fondato il rilievo dell'opposta, la quale, nel ricorso monitorio, ha rivendicato anche l'importo di cui alla suddetta fattura dal momento che, alla luce del complessivo e pacifico inadempimento da parte di quest'ultima era da considerarsi decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 Parte_1
c.c.
Nel merito, quindi, l'opposizione appare infondata.
Occorre comunque dare atto dei pagamenti avvenuti, tutti, dopo il deposito del decreto ingiuntivo e nel corso del presente giudizio di opposizione, che comportano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo in particolare parte opponente pagato l'intera somma in sorte capitale riportata nel decreto ingiuntivo, nonché le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Più nello specifico, quanto ai pagamenti effettuati, il primo pagamento, pari a complessivi € 16.443,02,
è stato eseguito mediante due bonifici bancari in data 04/12/2024 (documento n. 6 fasc. opponente), e come si evince dalla e-mail di del 04/12/2024 (doc. 5 fasc. opponente), il debitore ha Parte_1
imputato parte del pagamento, nella misura di € 3.088,00, alle spese legali ed esborsi liquidati nel decreto ingiuntivo, cosicché solo la rimanenza di € 13.355,02 è da scomputare dall'importo in sorte capitale riportato nel decreto ingiuntivo (atteso che la somma di € 3.088,00 “copre” le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo).
Sono stati poi eseguiti dall'opponente successivi pagamenti nelle seguenti date:
- in data 29/01/2025, pari ad € 12.000,00 (documento n. 7 fasc. opponente);
pagina 5 di 7 - in data 20/03/2025, pari ad € 28.000,00 (documento n. 11 fasc. opponente).
Infine:
- mediante bonifico del 10/04/2025 è stata pagata la somma di € 10.000,00 (documento n. 12, deposito telematico 1/5/2025);
- mediante bonifico del 30/04/2025 è stata pagata la residua somma di € 10.000,00 (documento n. 13, deposito telematico 1/5/2025).
L'intero importo capitale riportato nel decreto ingiuntivo, pari ad € 73.355,02, è stato saldato.
Resta da esaminare la domanda dell'opposta riguardante gli interessi di mora, richiesti “ex D.Lgs
n.231/02 dalle singole scadenze al saldo”.
La domanda è inammissibile perché generica ed indeterminata: infatti, proprio in ragione dei diversi pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, parte opposta avrebbe dovuto fornire al giudice, in sede di precisazione delle conclusioni, tutti gli elementi per poter quantificare gli interessi moratori, in particolare individuando le singole diverse scadenze e decorrenze, nonché i singoli diversi importi in sorte capitale sui quali conteggiarli.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, i pagamenti, essendo stati effettuati solo dopo il deposito del decreto ingiuntivo ed in corso di causa, non esentano l'opponente dall'obbligo di rifondere alla controparte le spese del giudizio di opposizione (mentre già sono state pagate quelle liquidate in sede monitoria), e ciò in forza dei principi di soccombenza e di causalità, essendo comunque l'opposizione risultata infondata nel merito, con conseguente soccombenza ascrivibile alla parte attrice opponente.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000.
Si applicano i valori minimi per le quattro fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
L'applicazione dei valori minimi trova giustificazione innanzitutto nel fatto che il valore della causa è prossimo alla soglia inferiore del predetto scaglione;
inoltre, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della mancata assunzione di prove costituende e della ridotta attività difensiva prestata nelle fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge nel merito l'opposizione;
pagina 6 di 7 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1351/2024 emesso in data 25/10/2024, dando atto dell'avvenuto pagamento, dopo il deposito del decreto ingiuntivo e nel corso del presente giudizio di opposizione, dell'importo in sorte capitale di € 73.355,02 e delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio Emilia, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3941/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 5 giugno 2025, ore 12:00, innanzi al dott. Damiano Dazzi, sono comparsi: per l'opponente l'avv. BENATTI ALESSANDRO;
Parte_1 per l'opposta , l'avv. Controparte_1
BASSI CLAUDIO oggi sostituito dall'avv. BIGLIARDI MARCO.
E' altresì presente ai fini del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 la dr.ssa Rebecca Miceli.
I procuratori delle parti rappresentano al giudice che non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, atteso che i capitoli di prova testimoniale dedotti dall'opponente sono in parte irrilevanti ai fini del decidere, in parte vertenti su circostanze da provarsi tramite documenti, in parte valutativi, generici e formulati in modo non conforme al disposto dell'art. 244 c.p.c.;
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
pagina 1 di 7 L'avv. BENATTI chiede l'accoglimento dell'opposizione spiegata, tenendo altresì conto che è cessata la materia del contendere, avendo l'opponente già provveduto all'integrale pagamento del capitale e delle spese liquidate in sede di decreto ingiuntivo.
L'avv. BIGLIARDI prende atto dell'avvenuto pagamento del capitale e delle spese liquidate in sede monitoria, e sul punto chiede venga dichiarata cessata la materia del contendere;
chiede la condanna di controparte alla corresponsione degli interessi moratori, nonché delle spese legali relative al giudizio di opposizione.
Sulle spese legali del giudizio di opposizione, l'avv. Benatti, nella denegata ipotesi fosse ritenuta infondata l'opposizione, chiede che la liquidazione venga effettuata nei valori minimi previsti dal DM
55/2014, posto che il valore della controversia è vicino alla soglia inferiore dello scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18:00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Non sono presenti al momento della lettura i procuratori delle parti.
Il Giudice procede quindi al deposito telematico della sentenza.
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3941/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il Parte_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. BENATTI ISABELLA e dell'avv. BENATTI ALESSANDRO;
ATTRICE OPPONENTE contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. BASSI CLAUDIO;
CP_3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
ha depositato, in data 03/10/2024, ricorso per Parte_2
decreto ingiuntivo, deducendo di aver fornito forme di parmigiano-reggiano alla e che Parte_1 quest'ultima non avesse provveduto al pagamento del prezzo, essendo rimasta debitrice dell'importo complessivo di € 73.355,09, per mancato pagamento di parte della fattura n. 203 del 31/10/2023
(rimasta insoluta per € 3.770,74), nonché, per intero, delle fatture n. 232 del 30/11/2023, n. 276 del
30/12/2023, n. 43 del 29/02/2024, n. 88 del 30/04/2024, n. 113 del 31/05/2024, n. 144 del 30/06/2024 e n. 185 del 31/08/2024.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con il decreto ingiuntivo n. 1351/2024 emesso in data 25/10/2024, ha provveduto in conformità al ricorso monitorio, ingiungendo alla di pagare, in favore della Parte_1
pagina 3 di 7 , la somma di € 73.355,09, oltre interessi e spese Parte_2
della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato via pec in data 04/12/2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo che le parti avessero concluso un accordo avente ad oggetto un piano di rientro concordato tra le parti stesse, di cui l'opposta non avrebbe tenuto conto;
per tali motivi l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio, Parte_2 chiedendo di respingere l'opposizione evidenziandone l'infondatezza, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2.
Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che non sono stati posti in discussione né la fornitura delle forme di di cui alle fatture azionate in sede monitoria, né l'esistenza e l'ammontare del Parte_3
debito.
Vi è un principio di prova, rappresentato dalla corrispondenza e-mail del 09/05/2024 e del 27/05/2024 ( docc. 1 e 2 opponente), che le parti si fossero accordate per un piano di rientro che prevedeva rate settimanali pari, ciascuna, ad € 5.000,00: si veda in particolare la e-mail del 27/05/2024, proveniente da ed indirizzata alla Controparte_1 Parte_1
“Con la presente sono a ricordare il bonifico, come da accordi, per un importo di €5.000,00 settimanali. Rimango in attesa di riscontro” (documento n. 2 fasc. opponente).
Non è contestato che, come indicato nel sollecito via pec dell'opposta del 05/08/2024 (doc. 3 fasc. monitorio), l'opponente abbia interrotto il pagamento di tali rate settimanali di € 5.000,00 a far data dal
05/06/2024:
pagina 4 di 7 In effetti, l'ultimo bonifico documentato in atti, che riporta la somma di € 5.000,00, risale, per l'appunto, al 05/06/2024 (cfr. doc. 10 fasc. opponente):
Ciò significa che, dal 05/06/2024 sino al deposito del ricorso monitorio (deposito avvenuto in data
03/10/2024), l'opponente non ha effettuato alcun pagamento.
Ne consegue che non sia ravvisabile, nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, alcuna violazione, da parte della convenuta opposta, dei principi di buona fede e di correttezza contrattuale.
Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, emesso in data 25/10/2024, parte opponente ha sostenuto che le parti avrebbero concluso, nelle date del 3 e 4 dicembre 2024, un accordo avente ad oggetto un piano di rientro;
tuttavia di tale accordo non vi è prova.
Le e-mail del 3 e del 4 dicembre 2024, provenienti dall'opponente (documenti 4 e 5 fasc. Parte_1
opponente), contengono infatti una mera proposta unilaterale di piano di rientro, ma non vi è alcuna prova che detta proposta sia stata accettata dall'opposta e che dunque l'accordo fosse stato concluso tra le parti.
Pur vero, inoltre, che l'ultima fattura, ossia la fattura n. 185 del 31/08/2024, aveva scadenza 29/10/2024
a data successiva al deposito del ricorso monitorio (depositato il 03/10/2024); tuttavia sul punto è fondato il rilievo dell'opposta, la quale, nel ricorso monitorio, ha rivendicato anche l'importo di cui alla suddetta fattura dal momento che, alla luce del complessivo e pacifico inadempimento da parte di quest'ultima era da considerarsi decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 Parte_1
c.c.
Nel merito, quindi, l'opposizione appare infondata.
Occorre comunque dare atto dei pagamenti avvenuti, tutti, dopo il deposito del decreto ingiuntivo e nel corso del presente giudizio di opposizione, che comportano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo in particolare parte opponente pagato l'intera somma in sorte capitale riportata nel decreto ingiuntivo, nonché le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Più nello specifico, quanto ai pagamenti effettuati, il primo pagamento, pari a complessivi € 16.443,02,
è stato eseguito mediante due bonifici bancari in data 04/12/2024 (documento n. 6 fasc. opponente), e come si evince dalla e-mail di del 04/12/2024 (doc. 5 fasc. opponente), il debitore ha Parte_1
imputato parte del pagamento, nella misura di € 3.088,00, alle spese legali ed esborsi liquidati nel decreto ingiuntivo, cosicché solo la rimanenza di € 13.355,02 è da scomputare dall'importo in sorte capitale riportato nel decreto ingiuntivo (atteso che la somma di € 3.088,00 “copre” le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo).
Sono stati poi eseguiti dall'opponente successivi pagamenti nelle seguenti date:
- in data 29/01/2025, pari ad € 12.000,00 (documento n. 7 fasc. opponente);
pagina 5 di 7 - in data 20/03/2025, pari ad € 28.000,00 (documento n. 11 fasc. opponente).
Infine:
- mediante bonifico del 10/04/2025 è stata pagata la somma di € 10.000,00 (documento n. 12, deposito telematico 1/5/2025);
- mediante bonifico del 30/04/2025 è stata pagata la residua somma di € 10.000,00 (documento n. 13, deposito telematico 1/5/2025).
L'intero importo capitale riportato nel decreto ingiuntivo, pari ad € 73.355,02, è stato saldato.
Resta da esaminare la domanda dell'opposta riguardante gli interessi di mora, richiesti “ex D.Lgs
n.231/02 dalle singole scadenze al saldo”.
La domanda è inammissibile perché generica ed indeterminata: infatti, proprio in ragione dei diversi pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, parte opposta avrebbe dovuto fornire al giudice, in sede di precisazione delle conclusioni, tutti gli elementi per poter quantificare gli interessi moratori, in particolare individuando le singole diverse scadenze e decorrenze, nonché i singoli diversi importi in sorte capitale sui quali conteggiarli.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, i pagamenti, essendo stati effettuati solo dopo il deposito del decreto ingiuntivo ed in corso di causa, non esentano l'opponente dall'obbligo di rifondere alla controparte le spese del giudizio di opposizione (mentre già sono state pagate quelle liquidate in sede monitoria), e ciò in forza dei principi di soccombenza e di causalità, essendo comunque l'opposizione risultata infondata nel merito, con conseguente soccombenza ascrivibile alla parte attrice opponente.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per le controversie di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000.
Si applicano i valori minimi per le quattro fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.
L'applicazione dei valori minimi trova giustificazione innanzitutto nel fatto che il valore della causa è prossimo alla soglia inferiore del predetto scaglione;
inoltre, in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, della mancata assunzione di prove costituende e della ridotta attività difensiva prestata nelle fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) respinge nel merito l'opposizione;
pagina 6 di 7 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1351/2024 emesso in data 25/10/2024, dando atto dell'avvenuto pagamento, dopo il deposito del decreto ingiuntivo e nel corso del presente giudizio di opposizione, dell'importo in sorte capitale di € 73.355,02 e delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Reggio Emilia, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Damiano Dazzi
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