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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7275/2021
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:45
Presidente Dott. BE TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LIMARDO MARIA avv Esposito pres in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RAIMONDO ANGELA.
Avv. MUNGARI MATTEO avv Richter pres in sost
Avv. SABATO NICOLA
LE ASSISCURAZIONI DI ROMA
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
BE TI
IA LL AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7275/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IA Limardo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giovanni Esposito sito in alla Via Largo Arrigo VII, n. 4, giusta delega in atti CP_1
- APPELLANTE –
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza del Campidoglio n.1 (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Nicola Sabato e P.IVA_1
EO RI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo in Via Guido d'Arezzo n. 32, giusta delega in atti CP_1
-APPELLATA-
E
LE ASSICURAZIONI DI Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 affinché, previo riconoscimento di responsabilità di quest'ultima nella determinazione del sinistro occorsole in data 18.03.2015 alle ore 15,30 in alla Via Della Maddalena, ove cadeva CP_1 rovinosamente in una ampia buca presente sul manto stradale in sanpietrini, venisse condannata all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla danni complessivamente Parte_1 ammontanti ad € 49.417.37 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali.
In data 24.01.2018 si costituiva il impugnando l'avverso dedotto e chiedendo CP_1 altresì la chiamata in causa della compagnia di assicurazione “ Controparte_3
affinché potesse essere manlevata dalle eventuali conseguenze negative in
[...] caso di accoglimento della domanda attorea.
Con sentenza n. 16948/2021 pubblicata in data 28.10.2021 il Tribunale di Roma ha così deciso:
“RIGETTA le domande di NN Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di in persona
[...] CP_1 del suo Sindaco pro tempore per compensi in complessivi €.2.200,00 oltre IVA, CAP e spese generali;
spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, interamente riformare l'impugnata sentenza n. 16948 del 2021 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Roma il 28.10.2021 e notificata il 4.11.2021 nel giudizio R.G. n. 73053 del 2017 e pertanto condannare il in persona del suo Legale Rappresentante Controparte_4 pro-tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice e quantificati nella misura di
€70.602,85 per come tabellarmente risultanti dagli esiti della CTU ovvero in quell'altra somma inferiore o superiore che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia, comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Subordinatamente ammettere la prova testimoniale a mezzo dei testi rimanenti rispetto a quelli già escussi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Affinchè l'Ecc.ma Corte di CP_1
Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, allegazione ed eccezione, voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1. Rigettare in toto l'appello proposto poiché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, per tutte le motivazioni innanzi illustrate e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
2. Disattendere ogni eventuale tardivo ed inconferente deposito di nuova nonché ultronea documentazione ovvero
3 nuove deduzioni ed allegazioni nonché richieste istruttorie;
3. Condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA nonchè spese generali, come per legge;
4. Senza rinunciare alle preliminari ed assorbenti eccezioni in rito e diritto, nel merito rigettare la domanda così come formulata, e quindi il gravame, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto oltre che carente anche sotto il profilo del nesso di causalità per tutte le motivazioni innanzi illustrate e quelle di cui agli scritti difensivi del giudizio di prime cure;
5. In via di estremo subordine, allorchè superate le preliminari ed assorbenti eccezioni, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza e quindi di accoglimento sia pure solo parziale della domanda, ferme restando le eccezioni in premessa formulate, si chiede l'applicazione del principio di cui all'art. 2054 c.c.; 6.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento sia pure solo parziale della domanda attorea, applicare la responsabilità concorrente in virtù del principio di cui all'art. 1227 c.c., ovvero graduare le reciproche responsabilità delle parti e, di conseguenza compensare in tutto o in parte le spese di lite.
7. Emettere ogni altro provvedimento di giustizia del caso.
8. Si richiama in questa sede
l'intera produzione di parte versata in atti nell'interesse di . CP_1
A scioglimento della riserva assunta in data 6.07.2022, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni Parte_1
e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
In primis va dichiarata la contumacia di Controparte_3
regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
[...]
Con un unico motivo si duole, in primo luogo, della Parte_1 nullità della sentenza per difetto di motivazione, omessa motivazione o apparente motivazione.
Contesta, nello specifico, che quanto affermato dal Tribunale in sentenza sia avulso dal quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, avendo il Giudice omesso di chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento. Altresì lamenta, che dal provvedimento impugnato non sia possibile desumere il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice per la formazione della propria decisione. Pertanto, deduce la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dagli artt. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n.
4. Lamenta, inoltre, che le dichiarazioni del teste escusso non siano state correttamente interpretate dal giudice di primo grado.
In secondo luogo, contesta la ricostruzione eccessivamente generica dell'accaduto da parte del Giudice di prime cure, nonché asserisce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, di aver assolto al proprio onere probatorio, avendo provato a mezzo testi, CTU e documenti fotografici sia che l'evento dannoso si è verificato sia il rapporto di causalità con il bene in custodia. Mentre, di
4 contro, sostiene che sia il custode a non aver adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo provato, nel caso di specie, la sussistenza del caso fortuito. Inoltre, l'appellante lamenta la mancata escussione degli altri testimoni.
La sentenza impugnata è così motivata: “….Le domande dell'attrice non risultano adeguatamente provate e le relative domande non possono trovare accoglimento. Né la deposizione testimoniale assunta è tale da mutare il quadro di ritenuta insufficienza probatoria. Il fatto in sé è possibile (vi sono conferme), ma da qui a riconoscere l'esistenza di una insidia fonte di risarcimento ce ne corre. In realtà è caduta in quanto distratta. Con il naso Parte_1 all'aria. Se avesse tenuto una condotta normale, propria di chi guarda dove mette i piedi e, in definitiva, dotata di quel senso di autoresponsabilità, notoriamente richiesto ai cives, non sarebbe caduta. Va sottolineato che nella citazione si evidenzia che il fatto accadeva alle ore 15,30 quindi in piena luce del giorno. Come ricordato dal teste che evidenziava che la buca era ben visibile. L'attrice
è stata estremamente generica e superficiale nella prospettazione dei fatti (neppure esponeva esattamente le circostanze rilevanti per l'evento, e perché stesse camminando sulla strada e non sul marciapiede, che successivamente solo il teste dichiarava non esistente). L'attrice non ha neppure allegato che questa deformazione del fondo stradale non fosse visibile per qualche ragione, e tale cioé da costituire un ostacolo serio ed effettivo per la circolazione dei pedoni. Non ha neppure dedotto perché non lo ha evitato... Cos'è propriamente un'insidia? Va ricordato che per la sussistenza della situazione definita tradizionalmente “insidia” fonte di danno si richiede la non riconoscibilità
e prevedibilità della situazione pericolosa, quale fonte di danno, da parte di una persona di ordinaria diligenza;
oltre ovviamente la non conoscenza in concreto. Orbene, dove sta in questo caso la non riconoscibilità e la non prevedibilità? Non basta che vi sia un difetto, un'alterazione dell'assetto viario (nell'accezione suddetta) perché si realizzi un'insidia in senso tecnico-giuridico, occorre che sia tale da non poter essere evitata da una persona normalmente attenta, diligente, collaborante, normalmente prudente. Cosa che non è stata in questo caso. Quand'anche si profili la questione sotto la previsione dell'art.2051 cc il quadro non cambia. E' stato esattamente affermato (Cassazione civile
, sez. VI - 3, ordinanza 04.10.2013 n° 22684) che il nesso causale (fra la causa dell'evento) ed il danno si interrompe per il caso fortuito nel quale rientra, come fatto del terzo, anche la condotta imprudente, distratta, non accorta del danneggiato, in questo caso della In definitiva Parte_1 la domanda è del tutto erronea e non provata, e deve essere di conseguenza rigettata. Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27
e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo”.
5 L'appello è infondato e deve essere respinto.
Rileva preliminarmente la Corte che la sentenza di primo grado, a differenza di quanto sostiene l'appellante, non è nulla per difetto di motivazione, ma anzi contiene una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come richiesto dagli artt. 132 e 281 sexies c.p.c. E' percepibile il fondamento della decisione, in quanto risulta comprensibile il percorso argomentativo e il ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla decisione (v. Cassazione civile, sez. III ,
09/09/2025, n. 24835). Infatti, dalla sentenza emerge che la domanda attorea è stata rigettata perché
l'attrice non ha fornito la prova della responsabilità dell'amministrazione e perché nel corso del giudizio è invece emersa la distrazione della danneggiata.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, occorre premettere che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità. Esso presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito. Di conseguenza, grava sull'attore-danneggiato provare la sussistenza del nesso di causalità e sul convenuto-custode la prova liberatoria del caso fortuito, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: «La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»
(Cass. Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Sulla base della sopra richiamata giurisprudenza, neppure è condivisibile il rilievo secondo cui il caso fortuito sarebbe integrato solo in presenza di una condotta del danneggiato eccezionale ed abnorme, da sola in grado di cagionare l'evento, essendo invece sufficiente una condotta colposa e quindi posta in violazione dell'ordinaria diligenza (v. Cassazione civile , sez. III , 25/10/2023 , n.
29634: “In materia di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile. In particolare, si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost”).
Orbene, la sentenza di primo grado non è affatto slegata dal quadro probatorio e non omette di
6 chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento. Infatti, essa si basa sulla deposizione del teste e sul fatto che l'evento sia accaduto in piena luce del giorno.
In linea di fatto, invero, deve dirsi certamente provato ed incontestato che in data 18 marzo
2015 intorno alle ore 15.30, è caduta mentre percorreva in la Parte_1 CP_1
Via Della Maddalena, caratterizzata da irregolarità del manto stradale e in presenza di una buca causata dal disallineamento dei “sanpietrini”. A seguito dell'incidente la veniva Parte_1 trasportata in ospedale, dove le veniva diagnosticata la frattura del collo femorale destro trattata con artoprotesi totale dell'anca destra.
Il teste escusso ha affermato: “la buca non era segnalata. Sulla sua visibilità Testimone_1 posso dire che chi la guarda la vede”.
A parere di questa Corte, nella motivazione della sentenza, il giudice di primo grado ha in modo condivisibile interpretato le dichiarazioni del teste, diversamente da quanto affermato dall'appellante.
L'interpretazione data dal giudice di primo grado non conduce affatto a due affermazioni in contrasto tra loro, poiché il fatto che la buca non fosse segnalata non implica che non potesse essere visibile da chi usa la normale prudenza (“chi la guarda la vede”). Il teste, dunque, intendeva certamente dire che la buca, anche se non segnalata, era visibile dai pedoni che prestano la dovuta attenzione mentre camminano, come correttamente affermato dal giudice di primo grado.
Nel caso di specie, dalla deposizione del teste e dalla circostanza che il fatto è avvenuto in piena luce del giorno (intorno alle ore 15.30) è emerso che la buca era visibile da una persona normalmente prudente e, quindi, che l'attrice è caduta per distrazione, cioè per non aver visto la buca stessa: se avesse avuto una condotta normalmente diligente, dotata di quel senso di autoresponsabilità richiesto dal dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., avrebbe potuto prevedere e quindi evitare l'evento lesivo.
A fronte della visibilità della buca e di una condotta colposa della va ritenuto Parte_1 integrato il caso fortuito per fatto della stessa danneggiata e, dunque, interrotto il nesso di causalità tra l'evento e la cosa in custodia. Ne deriva che non è configurabile una responsabilità a carico dell'amministrazione.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante, per quanto sopra osservato, dato dimostrazione alcuna dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile ed imprevedibile.
Per quanto riguarda l'insidia devono infatti essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la sua configurabilità che consistono nella non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia
7 stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario, il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi, sul piano causale, il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte
Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Come anticipato, nel caso di specie l'attrice non ha fornito la prova che l'ostacolo fosse serio ed effettivo per la circolazione dei pedoni e che vi fosse un pericolo occulto non visibile, inevitabile ed imprevedibile.
Infine, quanto alla doglianza relativa alla mancata escussione degli altri testimoni, la Corte condivide quanto già espresso nell'ordinanza di rigetto della reiterata istanza istruttoria, che ha così stabilito: “Il Collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte e ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado»; v. anche Cass. 3-8-2017, n. 19352); ritenuto, pertanto, che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, le istanze istruttorie dell'appellante non possono essere accolte, vista la loro generica formulazione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie avanzate da . Parte_1
La Corte ritiene, quindi, che la sentenza di primo grado abbia correttamente applicato i principi
8 in tema di responsabilità nella gestione delle strade pubbliche, in conformità a quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/22, tabella XII^, scaglione fino ad € 260.000, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_5
contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16948/2021 pubblicata
[...] in data 28.10.2021 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 grado, che liquida in complessivi € 7160 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
- nulla per la parte contumace.
- Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -BE TI -
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Laura Angelucci
9
Sezione VI civile
R.G. 7275/2021
All'udienza collegiale del giorno 21/10/2025 ore 10:45
Presidente Dott. BE TI Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LIMARDO MARIA avv Esposito pres in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RAIMONDO ANGELA.
Avv. MUNGARI MATTEO avv Richter pres in sost
Avv. SABATO NICOLA
LE ASSISCURAZIONI DI ROMA
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
BE TI
IA LL AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE TI - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7275/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. IA Limardo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Giovanni Esposito sito in alla Via Largo Arrigo VII, n. 4, giusta delega in atti CP_1
- APPELLANTE –
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza del Campidoglio n.1 (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Nicola Sabato e P.IVA_1
EO RI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo in Via Guido d'Arezzo n. 32, giusta delega in atti CP_1
-APPELLATA-
E
LE ASSICURAZIONI DI Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE-
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 affinché, previo riconoscimento di responsabilità di quest'ultima nella determinazione del sinistro occorsole in data 18.03.2015 alle ore 15,30 in alla Via Della Maddalena, ove cadeva CP_1 rovinosamente in una ampia buca presente sul manto stradale in sanpietrini, venisse condannata all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dalla danni complessivamente Parte_1 ammontanti ad € 49.417.37 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali.
In data 24.01.2018 si costituiva il impugnando l'avverso dedotto e chiedendo CP_1 altresì la chiamata in causa della compagnia di assicurazione “ Controparte_3
affinché potesse essere manlevata dalle eventuali conseguenze negative in
[...] caso di accoglimento della domanda attorea.
Con sentenza n. 16948/2021 pubblicata in data 28.10.2021 il Tribunale di Roma ha così deciso:
“RIGETTA le domande di NN Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di in persona
[...] CP_1 del suo Sindaco pro tempore per compensi in complessivi €.2.200,00 oltre IVA, CAP e spese generali;
spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, interamente riformare l'impugnata sentenza n. 16948 del 2021 emessa e pubblicata dal
Tribunale di Roma il 28.10.2021 e notificata il 4.11.2021 nel giudizio R.G. n. 73053 del 2017 e pertanto condannare il in persona del suo Legale Rappresentante Controparte_4 pro-tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice e quantificati nella misura di
€70.602,85 per come tabellarmente risultanti dagli esiti della CTU ovvero in quell'altra somma inferiore o superiore che dovesse essere ritenuta equa e di giustizia, comunque oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Subordinatamente ammettere la prova testimoniale a mezzo dei testi rimanenti rispetto a quelli già escussi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Affinchè l'Ecc.ma Corte di CP_1
Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, allegazione ed eccezione, voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
1. Rigettare in toto l'appello proposto poiché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, per tutte le motivazioni innanzi illustrate e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
2. Disattendere ogni eventuale tardivo ed inconferente deposito di nuova nonché ultronea documentazione ovvero
3 nuove deduzioni ed allegazioni nonché richieste istruttorie;
3. Condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA nonchè spese generali, come per legge;
4. Senza rinunciare alle preliminari ed assorbenti eccezioni in rito e diritto, nel merito rigettare la domanda così come formulata, e quindi il gravame, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto oltre che carente anche sotto il profilo del nesso di causalità per tutte le motivazioni innanzi illustrate e quelle di cui agli scritti difensivi del giudizio di prime cure;
5. In via di estremo subordine, allorchè superate le preliminari ed assorbenti eccezioni, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza e quindi di accoglimento sia pure solo parziale della domanda, ferme restando le eccezioni in premessa formulate, si chiede l'applicazione del principio di cui all'art. 2054 c.c.; 6.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento sia pure solo parziale della domanda attorea, applicare la responsabilità concorrente in virtù del principio di cui all'art. 1227 c.c., ovvero graduare le reciproche responsabilità delle parti e, di conseguenza compensare in tutto o in parte le spese di lite.
7. Emettere ogni altro provvedimento di giustizia del caso.
8. Si richiama in questa sede
l'intera produzione di parte versata in atti nell'interesse di . CP_1
A scioglimento della riserva assunta in data 6.07.2022, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni Parte_1
e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
In primis va dichiarata la contumacia di Controparte_3
regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
[...]
Con un unico motivo si duole, in primo luogo, della Parte_1 nullità della sentenza per difetto di motivazione, omessa motivazione o apparente motivazione.
Contesta, nello specifico, che quanto affermato dal Tribunale in sentenza sia avulso dal quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, avendo il Giudice omesso di chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento. Altresì lamenta, che dal provvedimento impugnato non sia possibile desumere il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice per la formazione della propria decisione. Pertanto, deduce la nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dagli artt. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n.
4. Lamenta, inoltre, che le dichiarazioni del teste escusso non siano state correttamente interpretate dal giudice di primo grado.
In secondo luogo, contesta la ricostruzione eccessivamente generica dell'accaduto da parte del Giudice di prime cure, nonché asserisce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, di aver assolto al proprio onere probatorio, avendo provato a mezzo testi, CTU e documenti fotografici sia che l'evento dannoso si è verificato sia il rapporto di causalità con il bene in custodia. Mentre, di
4 contro, sostiene che sia il custode a non aver adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo provato, nel caso di specie, la sussistenza del caso fortuito. Inoltre, l'appellante lamenta la mancata escussione degli altri testimoni.
La sentenza impugnata è così motivata: “….Le domande dell'attrice non risultano adeguatamente provate e le relative domande non possono trovare accoglimento. Né la deposizione testimoniale assunta è tale da mutare il quadro di ritenuta insufficienza probatoria. Il fatto in sé è possibile (vi sono conferme), ma da qui a riconoscere l'esistenza di una insidia fonte di risarcimento ce ne corre. In realtà è caduta in quanto distratta. Con il naso Parte_1 all'aria. Se avesse tenuto una condotta normale, propria di chi guarda dove mette i piedi e, in definitiva, dotata di quel senso di autoresponsabilità, notoriamente richiesto ai cives, non sarebbe caduta. Va sottolineato che nella citazione si evidenzia che il fatto accadeva alle ore 15,30 quindi in piena luce del giorno. Come ricordato dal teste che evidenziava che la buca era ben visibile. L'attrice
è stata estremamente generica e superficiale nella prospettazione dei fatti (neppure esponeva esattamente le circostanze rilevanti per l'evento, e perché stesse camminando sulla strada e non sul marciapiede, che successivamente solo il teste dichiarava non esistente). L'attrice non ha neppure allegato che questa deformazione del fondo stradale non fosse visibile per qualche ragione, e tale cioé da costituire un ostacolo serio ed effettivo per la circolazione dei pedoni. Non ha neppure dedotto perché non lo ha evitato... Cos'è propriamente un'insidia? Va ricordato che per la sussistenza della situazione definita tradizionalmente “insidia” fonte di danno si richiede la non riconoscibilità
e prevedibilità della situazione pericolosa, quale fonte di danno, da parte di una persona di ordinaria diligenza;
oltre ovviamente la non conoscenza in concreto. Orbene, dove sta in questo caso la non riconoscibilità e la non prevedibilità? Non basta che vi sia un difetto, un'alterazione dell'assetto viario (nell'accezione suddetta) perché si realizzi un'insidia in senso tecnico-giuridico, occorre che sia tale da non poter essere evitata da una persona normalmente attenta, diligente, collaborante, normalmente prudente. Cosa che non è stata in questo caso. Quand'anche si profili la questione sotto la previsione dell'art.2051 cc il quadro non cambia. E' stato esattamente affermato (Cassazione civile
, sez. VI - 3, ordinanza 04.10.2013 n° 22684) che il nesso causale (fra la causa dell'evento) ed il danno si interrompe per il caso fortuito nel quale rientra, come fatto del terzo, anche la condotta imprudente, distratta, non accorta del danneggiato, in questo caso della In definitiva Parte_1 la domanda è del tutto erronea e non provata, e deve essere di conseguenza rigettata. Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27
e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo”.
5 L'appello è infondato e deve essere respinto.
Rileva preliminarmente la Corte che la sentenza di primo grado, a differenza di quanto sostiene l'appellante, non è nulla per difetto di motivazione, ma anzi contiene una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come richiesto dagli artt. 132 e 281 sexies c.p.c. E' percepibile il fondamento della decisione, in quanto risulta comprensibile il percorso argomentativo e il ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla decisione (v. Cassazione civile, sez. III ,
09/09/2025, n. 24835). Infatti, dalla sentenza emerge che la domanda attorea è stata rigettata perché
l'attrice non ha fornito la prova della responsabilità dell'amministrazione e perché nel corso del giudizio è invece emersa la distrazione della danneggiata.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, occorre premettere che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità. Esso presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito. Di conseguenza, grava sull'attore-danneggiato provare la sussistenza del nesso di causalità e sul convenuto-custode la prova liberatoria del caso fortuito, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: «La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»
(Cass. Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Sulla base della sopra richiamata giurisprudenza, neppure è condivisibile il rilievo secondo cui il caso fortuito sarebbe integrato solo in presenza di una condotta del danneggiato eccezionale ed abnorme, da sola in grado di cagionare l'evento, essendo invece sufficiente una condotta colposa e quindi posta in violazione dell'ordinaria diligenza (v. Cassazione civile , sez. III , 25/10/2023 , n.
29634: “In materia di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile. In particolare, si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost”).
Orbene, la sentenza di primo grado non è affatto slegata dal quadro probatorio e non omette di
6 chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento. Infatti, essa si basa sulla deposizione del teste e sul fatto che l'evento sia accaduto in piena luce del giorno.
In linea di fatto, invero, deve dirsi certamente provato ed incontestato che in data 18 marzo
2015 intorno alle ore 15.30, è caduta mentre percorreva in la Parte_1 CP_1
Via Della Maddalena, caratterizzata da irregolarità del manto stradale e in presenza di una buca causata dal disallineamento dei “sanpietrini”. A seguito dell'incidente la veniva Parte_1 trasportata in ospedale, dove le veniva diagnosticata la frattura del collo femorale destro trattata con artoprotesi totale dell'anca destra.
Il teste escusso ha affermato: “la buca non era segnalata. Sulla sua visibilità Testimone_1 posso dire che chi la guarda la vede”.
A parere di questa Corte, nella motivazione della sentenza, il giudice di primo grado ha in modo condivisibile interpretato le dichiarazioni del teste, diversamente da quanto affermato dall'appellante.
L'interpretazione data dal giudice di primo grado non conduce affatto a due affermazioni in contrasto tra loro, poiché il fatto che la buca non fosse segnalata non implica che non potesse essere visibile da chi usa la normale prudenza (“chi la guarda la vede”). Il teste, dunque, intendeva certamente dire che la buca, anche se non segnalata, era visibile dai pedoni che prestano la dovuta attenzione mentre camminano, come correttamente affermato dal giudice di primo grado.
Nel caso di specie, dalla deposizione del teste e dalla circostanza che il fatto è avvenuto in piena luce del giorno (intorno alle ore 15.30) è emerso che la buca era visibile da una persona normalmente prudente e, quindi, che l'attrice è caduta per distrazione, cioè per non aver visto la buca stessa: se avesse avuto una condotta normalmente diligente, dotata di quel senso di autoresponsabilità richiesto dal dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., avrebbe potuto prevedere e quindi evitare l'evento lesivo.
A fronte della visibilità della buca e di una condotta colposa della va ritenuto Parte_1 integrato il caso fortuito per fatto della stessa danneggiata e, dunque, interrotto il nesso di causalità tra l'evento e la cosa in custodia. Ne deriva che non è configurabile una responsabilità a carico dell'amministrazione.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante, per quanto sopra osservato, dato dimostrazione alcuna dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile ed imprevedibile.
Per quanto riguarda l'insidia devono infatti essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la sua configurabilità che consistono nella non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia
7 stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario, il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi, sul piano causale, il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte
Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Come anticipato, nel caso di specie l'attrice non ha fornito la prova che l'ostacolo fosse serio ed effettivo per la circolazione dei pedoni e che vi fosse un pericolo occulto non visibile, inevitabile ed imprevedibile.
Infine, quanto alla doglianza relativa alla mancata escussione degli altri testimoni, la Corte condivide quanto già espresso nell'ordinanza di rigetto della reiterata istanza istruttoria, che ha così stabilito: “Il Collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte e ritiene che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado»; v. anche Cass. 3-8-2017, n. 19352); ritenuto, pertanto, che, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, le istanze istruttorie dell'appellante non possono essere accolte, vista la loro generica formulazione;
P.Q.M.
Rigetta le istanze istruttorie avanzate da . Parte_1
La Corte ritiene, quindi, che la sentenza di primo grado abbia correttamente applicato i principi
8 in tema di responsabilità nella gestione delle strade pubbliche, in conformità a quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese, che seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/22, tabella XII^, scaglione fino ad € 260.000, avuto riguardo ai minimi tabellari, attese la natura della controversia e delle questioni esaminate, nonché la rapida definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
[...] Controparte_5
contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16948/2021 pubblicata
[...] in data 28.10.2021 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 grado, che liquida in complessivi € 7160 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
- nulla per la parte contumace.
- Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso in Roma il giorno 21.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -BE TI -
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Laura Angelucci
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