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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1102/2021 N. R.G. 1102/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1102/2021 tra
Parte_1 C.F._1
Avv. ATRIA ANTONIO C.F._2
ATRIA ANTONIO C.F._2
ATTORE
E
Controparte_1 P.IVA_1
Avv. CIMINO MICHELE C.F._2
P.IVA_1
Controparte_1
Avv. CIMINO MICHELE C.F._3
CONVENUTO
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 12:36 innanzi al Giudice dott. Valentina Del Rio, sono comparsi:
• Per l'attore: l'Avv. Agata Li Bassi in sostituzione dell'Avv. ATRIA ANTONIO
• Per il convenuto: l'Avv. Ciancimino Rino in sostituzione dell'Avv. CIMINO MICHELE
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti difensivi e da note conclusive autorizzate;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 17:30 il Tribunale di Sciacca, nella persona del giudice
Dott.ssa Valentina Del Rio, visto l'art. 281 sexies c.p.c
1
N. R.G. 1102/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2021 promossa da:
nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_4 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._5 per procura in atti dall'Avv. ATRIA ANTONIO (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del predetto in Palermo, via Gaetano Daita 15;
ATTORI
Contro
P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa per procura in atti dall'Avv. CIMINO MICHELE del foro di Palermo;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza,
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio incorporante rappresentavano: di aver sottoscritto, Controparte_2 Controparte_3
con atto in Notaio di Ribera del 24.3.2004, con la il contratto Persona_1 Controparte_3
di mutuo ipotecario Rep. N. 19220 – Racc. n. 3629 dell'importo di € 124.000,00
(centoventiquattromila/00); che dalla data di sottoscrizione al 31.3.2015 avevano già corrisposto all'istituto di credito: € 59.476,65 a titolo di rimborso della somma capitale;
€ 34.229,50 a titolo di interessi, costi vari del finanziamento, oneri e altre spese, escluse le imposte e le tasse. Di aver poi proseguito regolarmente nel pagamento delle rate, tanto che ad oggi residua un saldo in linea capitale
2 di € 19.155,31; di non aver mai ricevuto copia del piano di ammortamento relativo al mutuo;
hanno in particolare eccepito: l'illegittimità del mutuo in quanto affetto da usura ab origine con conseguente obbligo di restituire la sola somma capitale residua;
in subordine hanno eccepito la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, essendo previsto un ammortamento alla francese, celante un fenomeno di anatocismo con conseguente diritto al ricalcolo al tasso legale.
Hanno concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare che il TAEG comprensivo degli interessi convenzionali e dei costi complessivamente pattuiti con il contratto di mutuo alla data di stipula, eccedevano il tasso soglia (stabilito dalla Banca d'Italia) e per l'effetto dichiarare la nullità delle relative clausole in applicazione dell'art. 1815 Cod. Civ. Per l'effetto, condannare la CP_1
alla restituzione in favore dei mutuatari di tutte le somme percepite a titolo di interessi
[...]
e spese come quantificate in parte motiva o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio anche per effetto degli ulteriori versamenti eventualmente eseguiti in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo”.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.3.2022 Controparte_4
che ha, in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione passiva;
a tal riguardo ha
[...]
rappresentato che , in ottemperanza a quanto previsto dal d.l. n. 99 del 25.6.2017 Controparte_1 conv. in legge 131 del 31.7.2017, che disciplina l'avvio e lo svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di e di con atto Controparte_5 Parte_3
notarile n. 13928 racc. 7352 rep, stipulato a Milano, il 26.6.2017 ha acquistato alcune passività, attività e rapporti giuridici da potere di in liquidazione coatta Controparte_5 amministrativa incluso il 100% del capitale sociale di Che nell'art.
8.3 di tale Controparte_3
contratto è previsto il ritrasferimento alla dei crediti deteriorati, accordo Controparte_5
cui è stato dato seguito con contratto notarile stipulato a Milano il 10.7.2017, n. 3885 rep, 2087 rac.
Che tale contratto è stato integrato dall'Addendum del 19.1.2018 con il quale sono stati individuati i rapporti oggetto di ritrasferimento tra i quali quello oggetto del presente giudizio. Ha rappresentato quindi che, ai sensi dell'art. 3 D.l. 99 del 25.6.2017, non è successore né a titolo universale, né a titolo particolare del rapporto giuridico oggetto del giudizio essendo legittimata passiva
[...]
; nel merito ha contestato quanto dedotto dagli attori Controparte_6 sia in ordine all'usurarietà ab origine del contratto, che in ordine al dedotto anatocismo derivante dal metodo di ammortamento alla francese. Ha inoltre contestato il calcolo dell'usura effettuato cumulando interessi corrispettivi ed interessi di mora, l'usura sopravvenuta e la violazione dell'art. 117 TUB. Ha concluso chiedendo in via preliminare di accertare la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
in subordine nel merito rigettare le domande di parte attrice.
3 Parte attrice ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con note per la trattazione scritta in vista dell'udienza di prima comparizione delle parti, fissata ai sensi dell'art. 168 bis co. 5
c.p.c. per il 19.4.2022, riserva di illustrarne i motivi con le memorie 183 co. 6 c.p.c.
Su richiesta dei procuratori delle parti, sono stati concessi i termini 183 co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza successiva al deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c. la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione depositata il 29.3.2022, entro Controparte_4
i venti giorni prima dell'udienza differita con decreto del 2.12.2021, ai sensi dell'art. 168 bis co. 5
c.p.c., al 19.4.2022.
Sul punto parte attrice, con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha contestato l'eccezione affermando che l'operazione di cessione intercorsa tra coatta Controparte_6 amministrativa e va inquadrata nell'ambito delle operazioni di fusione per Controparte_2
incorporazione con applicazione di quanto previsto dall'art. 2504 bis c.c... Che, in particolare, in forza del D.L. 99/17, che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Controparte_5
con il contratto di cessione del 26.6.2017 quest'ultima ha ceduto ad la
[...] Controparte_1
partecipazione dalla stessa detenuta per una quota del 100% del capitale sociale di CP_3 partecipazione societaria espressamente ricompresa nell'insieme aggregato. Che successivamente con il contratto di ritrasferimento del 10.7.2017, la si è resa “trasferitaria” Controparte_5
da potere di di tutti i crediti classificati a quella data come deteriorati o Controparte_3 classificabili come i crediti di he sono esclusi dall'Insieme Aggregato ai sensi del contratto di CP_7
Cessione, di cui era a quella data titolare.
Che si è fusa per incorporazione a far data dal 7.4.2018 con Controparte_4 CP_3
con la conseguenza che la banca incorporata ha cessato di esistere e la società incorporante è
[...]
succeduta a titolo universale nelle posizioni giuridiche attive e passive dell'incorporata.
Che sono stati esclusi dalla cessione in favore di e dalla fusione solo tali crediti Controparte_2
derivanti da attività deteriorate oggetto di ritrasferimento a . Controparte_5
Ha evidenziato inoltre come, per effetto di quanto previsto dalle fonti sopra richiamate, sussista per la la legittimazione passiva essendo la stessa società incorporante Controparte_4 CP_3
[...]
La convenuta ha invece insistito per l'accoglimento di tale eccezione preliminare sostenendo che, in forza dell'art. 3 D.L. 99/2017 sono escluse dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente alla stessa. Rileva quindi che, essendo il contenzioso
4 sorto successivamente alla cessione avvenuta il 26.6.2017, non sussiste la legittimazione passiva della
. Controparte_4
Tanto premesso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_4
è infondata per le ragioni di seguito esposte.
[...]
E' noto che la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa. Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis Cass., sez. III, n. 14270/1999).
Con decreto n. 185/2017, il Ministro dell'economia e delle Finanze disponeva, su proposta della
Banca d'Italia, la sottoposizione del gruppo Controparte_8 amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario (D. Lgs. n. 385/1993) e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_8 [...]
, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 12. I commissari liquidatori Parte_3
della in liquidazione coatta amministrativa, nominati con Controparte_8 provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, cedevano a le Controparte_1 attività e passività costituenti il ramo d'azienda bancaria della in liquidazione, secondo quanto CP_5 prescritto dall'art. 3 del D.L. 25 giugno 2017 n. 99 (poi, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 12), ivi inclusa quale società bancaria interamente controllata e Controparte_3 facente parte del gruppo . L'art. 3 del D.L. n. 99/17, nel prevedere che “I Controparte_5
commissari liquidatori provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, espressamente esclude l'applicazione alla cessione di quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. La norma, inoltre, alla lettera c) precisa che restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile, “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Tale previsione ha efficacia non solo tra le parti ma anche verso i terzi come previsto dal medesimo articolo 3 D.L. 99/2017 che, al comma 2, espressamente stabilisce: “2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti
5 dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario...”.
Tanto evidenziato, dagli atti di causa emerge che il contratto di mutuo, oggetto del presente procedimento, è stato stipulato dagli attori con che all'epoca dei fatti operava Controparte_3
quale società del gruppo bancario il 24.3.2004. Controparte_8
Il contratto è in corso di esecuzione, avendo gli attori dichiarato di continuare a corrispondere con regolarità le rate del mutuo alla società convenuta.
Può quindi sul punto rilevarsi che tale rapporto giuridico risulta tra quelli oggetto di cessione a
[...]
verso la quale i mutuatari hanno proseguito il rapporto prima in forza del Controparte_4
contratto di cessione della quota di partecipazione di n e poi a seguito di CP_7 Controparte_3
fusione tra le due società.
La disposizione di cui all'art. 3 D.L. 99/2017 comma 1 lettera C espressamente esclude dalla cessione
“le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa,
e le relative passività”.
Il presente giudizio è sorto a seguito della notifica dell'atto di citazione alla convenuta in data
10.11.2021, ossia successivamente alla cessione del 26.6.2017 tra e Controparte_8
e riguarda atti o fatti occorsi prima della cessione in quanto gli attori Controparte_4
allegano la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi del contratto di mutuo ipotecario stipulato con nel 2015 per contrarietà alla L. 108/1996. Controparte_3
Tuttavia, occorre rilevare che gli attori hanno citato quale società incorporante Controparte_2
soggetto con il quale è stato stipulato il contratto di mutuo ipotecario. Controparte_3
Detta società è oggi fusa all'interno di Controparte_4
A tal riguardo parte convenuta, ha allegato il certificato notarile del 18.4.2018 con il quale viene espressamente dichiarato che si è fusa per incorporazione con Controparte_3 Controparte_2
e che, a seguito di fusione la società incorporata ha cessato di esistere mentre la incorporante è
[...] succeduta a titolo universale nell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata.
Da tale fatto, successivo a quanto disposto dal D.L. 99/2017, discende come unico soggetto nei confronti del quale possono essere utilmente rivolte le domande derivanti dal contratto stipulato con anche relative a fatti accaduti prima della cessione, è quale Controparte_3 Controparte_2 società incorporante essendo stata la disciplina prevista all'art. 3 comma 1 lettera Controparte_3
c di detto D.L. superata dalla operazione di fusione per incorporazione tre le due società con la conseguenza che, unico soggetto legittimato passivamente, è la società incorporante essendosi
[...] estinta per effetto dell'operazione (art. 2501, 2504 bis c.c.). CP_3
6 Le Sezioni Unite della Cassazione peraltro hanno in materia affermato che: “Non vi è dubbio che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determini un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica (ve n'è traccia espressa nel diritto positivo: v. l'art. 5 I. 10 ottobre 1990, n. 287) o "integrazione" o
"compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante
o la società risultante dalla fusione. L'operazione è connotata da irreversibilità, secondo il chiaro disposto dell'art. 2504-quater cod. civ., che vieta la pronuncia d'invalidità della fusione, una volta eseguite le iscrizioni ai sensi dell'art. 2504, comma 2, cod. civ. La fusione comporta un'ampissima riorganizzazione aziendale. Beni, persone e capitali vengono diversamente destinati, secondo il programma economico per tempo approfonditamente elaborato nel progetto di fusione, nessun elemento formale rimanendo uguale a se stesso. Solo i soci mantengono tale veste (salvo il loro diritto di recesso): dal momento che essi divengono titolari di una quota del capitale della incorporante o della società risultante dalla fusione, secondo quel rapporto matematico e proporzionale che è il
"rapporto di cambio", richiamato dall'art. 2501-ter cod. civ. ambio", richiamato dall'art. 2501-ter cod. civ. Che la fusione sia inquadrabile tra le vicende modificative dell'atto costitutivo delle società partecipanti è senz'altro corretto, ma questo non è, tuttavia, l'unico effetto della fusione: il fatto che la (diversa) società, incorporante o risultante dalla fusione, assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta in sé ad indicare che gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice modificazione dell'atto costitutivo. Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese” prosegue poi la Suprema Corte evidenziando che “Ora, se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini;
la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di un'entità astratta.” (Cass. civ. SU.
21970 del 2021).
Alla luce di quanto sopra rilevato deve dunque essere rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_4
La causa viene rimessa sul ruolo istruttorio per il seguito del giudizio con separata ordinanza.
Le spese vengono riservate alla sentenza definitiva.
7
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
- Rigetta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
- rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
- Riserva la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca 28.1.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
8 Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Civile
N. R.G. 1102/2021
Il Giudice Valentina Del Rio, all'esito dell'udienza del 28/1/2025, e della pronuncia di sentenza non definitiva con cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta;
considerato che occorre fissare udienza per il seguito del giudizio
P.Q.M.
Fissa per il seguito l'udienza dell'11.2.2025 ore 10:30.
Si comunichi.
Sciacca 28/01/2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
9
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1102/2021 tra
Parte_1 C.F._1
Avv. ATRIA ANTONIO C.F._2
ATRIA ANTONIO C.F._2
ATTORE
E
Controparte_1 P.IVA_1
Avv. CIMINO MICHELE C.F._2
P.IVA_1
Controparte_1
Avv. CIMINO MICHELE C.F._3
CONVENUTO
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 12:36 innanzi al Giudice dott. Valentina Del Rio, sono comparsi:
• Per l'attore: l'Avv. Agata Li Bassi in sostituzione dell'Avv. ATRIA ANTONIO
• Per il convenuto: l'Avv. Ciancimino Rino in sostituzione dell'Avv. CIMINO MICHELE
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti difensivi e da note conclusive autorizzate;
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 17:30 il Tribunale di Sciacca, nella persona del giudice
Dott.ssa Valentina Del Rio, visto l'art. 281 sexies c.p.c
1
N. R.G. 1102/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1102/2021 promossa da:
nato a [...] il [...] ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_4 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentati e difesi Parte_2 C.F._5 per procura in atti dall'Avv. ATRIA ANTONIO (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del predetto in Palermo, via Gaetano Daita 15;
ATTORI
Contro
P.IVA: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa per procura in atti dall'Avv. CIMINO MICHELE del foro di Palermo;
CONVENUTA
OGGETTO: Contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza,
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio incorporante rappresentavano: di aver sottoscritto, Controparte_2 Controparte_3
con atto in Notaio di Ribera del 24.3.2004, con la il contratto Persona_1 Controparte_3
di mutuo ipotecario Rep. N. 19220 – Racc. n. 3629 dell'importo di € 124.000,00
(centoventiquattromila/00); che dalla data di sottoscrizione al 31.3.2015 avevano già corrisposto all'istituto di credito: € 59.476,65 a titolo di rimborso della somma capitale;
€ 34.229,50 a titolo di interessi, costi vari del finanziamento, oneri e altre spese, escluse le imposte e le tasse. Di aver poi proseguito regolarmente nel pagamento delle rate, tanto che ad oggi residua un saldo in linea capitale
2 di € 19.155,31; di non aver mai ricevuto copia del piano di ammortamento relativo al mutuo;
hanno in particolare eccepito: l'illegittimità del mutuo in quanto affetto da usura ab origine con conseguente obbligo di restituire la sola somma capitale residua;
in subordine hanno eccepito la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, essendo previsto un ammortamento alla francese, celante un fenomeno di anatocismo con conseguente diritto al ricalcolo al tasso legale.
Hanno concluso chiedendo: “Accertare e dichiarare che il TAEG comprensivo degli interessi convenzionali e dei costi complessivamente pattuiti con il contratto di mutuo alla data di stipula, eccedevano il tasso soglia (stabilito dalla Banca d'Italia) e per l'effetto dichiarare la nullità delle relative clausole in applicazione dell'art. 1815 Cod. Civ. Per l'effetto, condannare la CP_1
alla restituzione in favore dei mutuatari di tutte le somme percepite a titolo di interessi
[...]
e spese come quantificate in parte motiva o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio anche per effetto degli ulteriori versamenti eventualmente eseguiti in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione al soddisfo”.
Si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.3.2022 Controparte_4
che ha, in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione passiva;
a tal riguardo ha
[...]
rappresentato che , in ottemperanza a quanto previsto dal d.l. n. 99 del 25.6.2017 Controparte_1 conv. in legge 131 del 31.7.2017, che disciplina l'avvio e lo svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di e di con atto Controparte_5 Parte_3
notarile n. 13928 racc. 7352 rep, stipulato a Milano, il 26.6.2017 ha acquistato alcune passività, attività e rapporti giuridici da potere di in liquidazione coatta Controparte_5 amministrativa incluso il 100% del capitale sociale di Che nell'art.
8.3 di tale Controparte_3
contratto è previsto il ritrasferimento alla dei crediti deteriorati, accordo Controparte_5
cui è stato dato seguito con contratto notarile stipulato a Milano il 10.7.2017, n. 3885 rep, 2087 rac.
Che tale contratto è stato integrato dall'Addendum del 19.1.2018 con il quale sono stati individuati i rapporti oggetto di ritrasferimento tra i quali quello oggetto del presente giudizio. Ha rappresentato quindi che, ai sensi dell'art. 3 D.l. 99 del 25.6.2017, non è successore né a titolo universale, né a titolo particolare del rapporto giuridico oggetto del giudizio essendo legittimata passiva
[...]
; nel merito ha contestato quanto dedotto dagli attori Controparte_6 sia in ordine all'usurarietà ab origine del contratto, che in ordine al dedotto anatocismo derivante dal metodo di ammortamento alla francese. Ha inoltre contestato il calcolo dell'usura effettuato cumulando interessi corrispettivi ed interessi di mora, l'usura sopravvenuta e la violazione dell'art. 117 TUB. Ha concluso chiedendo in via preliminare di accertare la carenza di legittimazione passiva della convenuta;
in subordine nel merito rigettare le domande di parte attrice.
3 Parte attrice ha contestato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva con note per la trattazione scritta in vista dell'udienza di prima comparizione delle parti, fissata ai sensi dell'art. 168 bis co. 5
c.p.c. per il 19.4.2022, riserva di illustrarne i motivi con le memorie 183 co. 6 c.p.c.
Su richiesta dei procuratori delle parti, sono stati concessi i termini 183 co. 6 c.p.c.
All'esito dell'udienza successiva al deposito delle memorie 183 co. 6 c.p.c. la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva tempestivamente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione depositata il 29.3.2022, entro Controparte_4
i venti giorni prima dell'udienza differita con decreto del 2.12.2021, ai sensi dell'art. 168 bis co. 5
c.p.c., al 19.4.2022.
Sul punto parte attrice, con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha contestato l'eccezione affermando che l'operazione di cessione intercorsa tra coatta Controparte_6 amministrativa e va inquadrata nell'ambito delle operazioni di fusione per Controparte_2
incorporazione con applicazione di quanto previsto dall'art. 2504 bis c.c... Che, in particolare, in forza del D.L. 99/17, che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Controparte_5
con il contratto di cessione del 26.6.2017 quest'ultima ha ceduto ad la
[...] Controparte_1
partecipazione dalla stessa detenuta per una quota del 100% del capitale sociale di CP_3 partecipazione societaria espressamente ricompresa nell'insieme aggregato. Che successivamente con il contratto di ritrasferimento del 10.7.2017, la si è resa “trasferitaria” Controparte_5
da potere di di tutti i crediti classificati a quella data come deteriorati o Controparte_3 classificabili come i crediti di he sono esclusi dall'Insieme Aggregato ai sensi del contratto di CP_7
Cessione, di cui era a quella data titolare.
Che si è fusa per incorporazione a far data dal 7.4.2018 con Controparte_4 CP_3
con la conseguenza che la banca incorporata ha cessato di esistere e la società incorporante è
[...]
succeduta a titolo universale nelle posizioni giuridiche attive e passive dell'incorporata.
Che sono stati esclusi dalla cessione in favore di e dalla fusione solo tali crediti Controparte_2
derivanti da attività deteriorate oggetto di ritrasferimento a . Controparte_5
Ha evidenziato inoltre come, per effetto di quanto previsto dalle fonti sopra richiamate, sussista per la la legittimazione passiva essendo la stessa società incorporante Controparte_4 CP_3
[...]
La convenuta ha invece insistito per l'accoglimento di tale eccezione preliminare sostenendo che, in forza dell'art. 3 D.L. 99/2017 sono escluse dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente alla stessa. Rileva quindi che, essendo il contenzioso
4 sorto successivamente alla cessione avvenuta il 26.6.2017, non sussiste la legittimazione passiva della
. Controparte_4
Tanto premesso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_4
è infondata per le ragioni di seguito esposte.
[...]
E' noto che la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa. Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis Cass., sez. III, n. 14270/1999).
Con decreto n. 185/2017, il Ministro dell'economia e delle Finanze disponeva, su proposta della
Banca d'Italia, la sottoposizione del gruppo Controparte_8 amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo unico bancario (D. Lgs. n. 385/1993) e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_8 [...]
, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 12. I commissari liquidatori Parte_3
della in liquidazione coatta amministrativa, nominati con Controparte_8 provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, cedevano a le Controparte_1 attività e passività costituenti il ramo d'azienda bancaria della in liquidazione, secondo quanto CP_5 prescritto dall'art. 3 del D.L. 25 giugno 2017 n. 99 (poi, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 12), ivi inclusa quale società bancaria interamente controllata e Controparte_3 facente parte del gruppo . L'art. 3 del D.L. n. 99/17, nel prevedere che “I Controparte_5
commissari liquidatori provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3,
l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, espressamente esclude l'applicazione alla cessione di quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. La norma, inoltre, alla lettera c) precisa che restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile, “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Tale previsione ha efficacia non solo tra le parti ma anche verso i terzi come previsto dal medesimo articolo 3 D.L. 99/2017 che, al comma 2, espressamente stabilisce: “2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti
5 dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario...”.
Tanto evidenziato, dagli atti di causa emerge che il contratto di mutuo, oggetto del presente procedimento, è stato stipulato dagli attori con che all'epoca dei fatti operava Controparte_3
quale società del gruppo bancario il 24.3.2004. Controparte_8
Il contratto è in corso di esecuzione, avendo gli attori dichiarato di continuare a corrispondere con regolarità le rate del mutuo alla società convenuta.
Può quindi sul punto rilevarsi che tale rapporto giuridico risulta tra quelli oggetto di cessione a
[...]
verso la quale i mutuatari hanno proseguito il rapporto prima in forza del Controparte_4
contratto di cessione della quota di partecipazione di n e poi a seguito di CP_7 Controparte_3
fusione tra le due società.
La disposizione di cui all'art. 3 D.L. 99/2017 comma 1 lettera C espressamente esclude dalla cessione
“le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa,
e le relative passività”.
Il presente giudizio è sorto a seguito della notifica dell'atto di citazione alla convenuta in data
10.11.2021, ossia successivamente alla cessione del 26.6.2017 tra e Controparte_8
e riguarda atti o fatti occorsi prima della cessione in quanto gli attori Controparte_4
allegano la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi del contratto di mutuo ipotecario stipulato con nel 2015 per contrarietà alla L. 108/1996. Controparte_3
Tuttavia, occorre rilevare che gli attori hanno citato quale società incorporante Controparte_2
soggetto con il quale è stato stipulato il contratto di mutuo ipotecario. Controparte_3
Detta società è oggi fusa all'interno di Controparte_4
A tal riguardo parte convenuta, ha allegato il certificato notarile del 18.4.2018 con il quale viene espressamente dichiarato che si è fusa per incorporazione con Controparte_3 Controparte_2
e che, a seguito di fusione la società incorporata ha cessato di esistere mentre la incorporante è
[...] succeduta a titolo universale nell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata.
Da tale fatto, successivo a quanto disposto dal D.L. 99/2017, discende come unico soggetto nei confronti del quale possono essere utilmente rivolte le domande derivanti dal contratto stipulato con anche relative a fatti accaduti prima della cessione, è quale Controparte_3 Controparte_2 società incorporante essendo stata la disciplina prevista all'art. 3 comma 1 lettera Controparte_3
c di detto D.L. superata dalla operazione di fusione per incorporazione tre le due società con la conseguenza che, unico soggetto legittimato passivamente, è la società incorporante essendosi
[...] estinta per effetto dell'operazione (art. 2501, 2504 bis c.c.). CP_3
6 Le Sezioni Unite della Cassazione peraltro hanno in materia affermato che: “Non vi è dubbio che la fusione, dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determini un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica (ve n'è traccia espressa nel diritto positivo: v. l'art. 5 I. 10 ottobre 1990, n. 287) o "integrazione" o
"compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante
o la società risultante dalla fusione. L'operazione è connotata da irreversibilità, secondo il chiaro disposto dell'art. 2504-quater cod. civ., che vieta la pronuncia d'invalidità della fusione, una volta eseguite le iscrizioni ai sensi dell'art. 2504, comma 2, cod. civ. La fusione comporta un'ampissima riorganizzazione aziendale. Beni, persone e capitali vengono diversamente destinati, secondo il programma economico per tempo approfonditamente elaborato nel progetto di fusione, nessun elemento formale rimanendo uguale a se stesso. Solo i soci mantengono tale veste (salvo il loro diritto di recesso): dal momento che essi divengono titolari di una quota del capitale della incorporante o della società risultante dalla fusione, secondo quel rapporto matematico e proporzionale che è il
"rapporto di cambio", richiamato dall'art. 2501-ter cod. civ. ambio", richiamato dall'art. 2501-ter cod. civ. Che la fusione sia inquadrabile tra le vicende modificative dell'atto costitutivo delle società partecipanti è senz'altro corretto, ma questo non è, tuttavia, l'unico effetto della fusione: il fatto che la (diversa) società, incorporante o risultante dalla fusione, assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta in sé ad indicare che gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice modificazione dell'atto costitutivo. Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese” prosegue poi la Suprema Corte evidenziando che “Ora, se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini;
la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di un'entità astratta.” (Cass. civ. SU.
21970 del 2021).
Alla luce di quanto sopra rilevato deve dunque essere rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_4
La causa viene rimessa sul ruolo istruttorio per il seguito del giudizio con separata ordinanza.
Le spese vengono riservate alla sentenza definitiva.
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PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando,
- Rigetta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_2
- rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
- Riserva la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Sciacca 28.1.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
8 Tribunale Ordinario di Sciacca
Sezione Civile
N. R.G. 1102/2021
Il Giudice Valentina Del Rio, all'esito dell'udienza del 28/1/2025, e della pronuncia di sentenza non definitiva con cui è stata rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta;
considerato che occorre fissare udienza per il seguito del giudizio
P.Q.M.
Fissa per il seguito l'udienza dell'11.2.2025 ore 10:30.
Si comunichi.
Sciacca 28/01/2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
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