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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/11/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 539/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 539/2025 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avv. Meda Maurizio
RICORRENTE
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_2 con l'avv. Rota Tiziana
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifiche delle condizioni di affidamento di prole minorenne
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di , nato il [...] a [...] e di , Persona_1 Persona_2 nato il [...] a [...].
Cessata la relazione, le parti hanno ottenuto la regolamentazione giudiziale dell'affidamento dei figli con decreto del Tribunale di Vercelli del 5.1.2024, che ne ha disposto l'affido esclusivo alla madre delegando i Servizi Sociali a predisporre un calendario di permanenza dei minori presso il padre, con espressa facoltà di ridurre o ampliare le frequentazioni padre-figli.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11.4.2025, il ricorrente Parte_2 ha chiesto la modifica delle condizioni relative all'affidamento dei minori contenute nel
[...] predetto decreto, chiedendo l'affido condiviso (domanda successivamente rinunciata) e la progressiva liberalizzazione degli incontri con il padre, allegando una condotta ostacolante della madre che non avrebbe prestato la necessaria cooperazione nell'attuazione degli incontri programmati dai Servizi.
Con comparsa di costituzione la madre convenuta ha chiesto il rigetto delle domande contenute nel ricorso, in particolare ha allegato l'assenza di mutamenti significativi nella condotta del ricorrente nei confronti dei minori e il persistente timore di questi nel rivedere il padre, stato d'animo che si sarebbe acuito in seguito ad alcuni agiti impulsivi paterni (in particolare l'avere presenziato alle partite di calcio di malgrado la richiesta del figlio di non presenziarvi). Per_1
Celebrata l'udienza del 30.9.2025 alla presenza delle parti, la causa è stata istruita conferendo delega ai
Servizi Sociali anche per relazionare sulla situazione. Alla successiva udienza del 11.11.2025 hanno partecipato anche l'assistente sociale che segue il nucleo e la mediatrice familiare, che hanno relazionato sulla situazione;
le parti hanno poi immediatamente discusso la causa.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
È doveroso in primis rammentare che nel decreto oggetto della domanda di modifica è contenuta anche la prescrizione al ricorrente di proseguire la “presa in carico del SERD e professionale anche al fine di rivedere tutte le criticità che impattano sulla genitorialità”. Il ricorrente è infatti seguito da tempo dal per controlli periodici delle urine e del capello, per riscontrare il rispetto del programma di Pt_3 disintossicazione, nonché per la presa in carico terapeutica in ragione dei suoi vissuti depressivi.
L'alterato stato psico fisico del ricorrente ha senz'altro avuto un ruolo determinante nelle gravi pagina 2 di 4 condotte da lui messe in atto che hanno condotto anche all'emissione di un ordine di protezione a tutela della convenuta e dei figli.
Da ciò la necessità che la ripresa dei rapporti con i figli abbia come presupposto il parallelo recupero del padre, che implica la corretta e puntuale frequenza del programma terapeutico del . Pt_3
Purtroppo, è emersa una persistente debolezza del ricorrente, che ha di recente avuto una ricaduta, come riferito anche dagli operatori dell'Ente socio assistenziale presenti all'udienza1.
I minori risultano ancora timorosi nei confronti del padre, a causa di quanto accaduto in passato e di cui sono stati spettatori. Come confermato anche dall'assistente sociale, allo stato non si registrano miglioramenti nella situazione tali da rendere pensabile una modifica dell'affidamento esclusivo alla madre, ma nemmeno una liberalizzazione degli incontri padre-minori, considerato che l'intero rapporto di fiducia necessita di essere ricostruito. L'atteggiamento della madre -seppur a tratti rigido- non è risultato essere il fattore determinante nella situazione di disagio dei figli, e non le è pertanto ascrivibile una condotta tale da condizionarne il comportamento nei confronti del padre2.
In conclusione, non si registrano sopravvenienze tali da indurre a modificare l'attuale assetto stabilito con il precedente provvedimento giudiziale.
Appare opportuno – e ciò unicamente nell'interesse dei minori ad avere accesso anche all'atro contesto genitoriale- disporre che gli incontri padre-figli avvengano in luogo neutro alla presenza di un educatore, con cadenza inizialmente quindicinale, come indicato dai Servizi in udienza;
gli incontri potranno essere avviati unicamente previa acquisizione di prossima relazione negativa del (sugli Pt_3 esami periodici e cheratinici), stante la recente ricaduta del ricorrente. La telefonata padre-minori -che si è risolta in un metodo di contatto non idoneo- avverrà con cadenza settimanale e solo nelle settimane in cui non vi sono incontri in luogo neutro.
Pt_
1 “Inoltre, si è aggiunta la positività del agli esami tossicologici del , l'esame del capello ha avuto esito positivo Pt_1 a giugno 2025, l'esito è stato 0.6, leggermente superiore alla soglia minima che è 0.5; anche l'esame delle urine è risultato positivo, probabilmente per una ricaduta del sig. in prossimità dell'udienza. Il prossimo esame cheratinico è Pt_1 preventivato per il 18 dicembre” (cfr. proc. verbale udienza del 11.11.2025). CP_
2“ L'Assistente sociale osserva che la sig. ha sempre fornito al sig. informazioni puntuali rispetto ai bambini;
Pt_1 ritiene che sia importante che i bambini riprendano un maggior contatto con il papà, ma sottolinea che il sig. sta Pt_1 affrontando un percorso che deve proseguire e non è al momento pensabile ridimensionare la misura dell'affido esclusivo, è necessario che prima i bambini ricostruiscano gradualmente il rapporto con il padre, il ridimensionamento delle misure adottate sarà da valutarsi in seguito” (cfr. proc. verbale udienza del 11.11.2025). pagina 3 di 4 Poiché le disposizioni qui impartite hanno in mente principalmente l'interesse di e , Per_1 Per_2 gli incontri in luogo neutro potranno essere sospesi laddove gli educatori e gli assistenti sociali li valutino pregiudizievoli per la serenità dei due minori.
Quanto alla decisione sulle spese di lite, il Collegio osserva che nessuna delle domande introdotte con il ricorso ha trovato accoglimento;
tuttavia, in ragione della rinuncia del ricorrente alla domanda di affido condiviso, nonché alla necessità -emersa in corso di causa- di rideterminare un calendario che preveda gli incontri in luogo neutro, le spese di lite (con applicazione dei parametri valore indeterminabile, complessità bassa) possono essere parzialmente compensate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
539/2025, a parziale modifica del dispositivo del decreto del Tribunale di Vercelli del 5.1.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE che gli incontri padre-figli avvengano in luogo neutro alla presenza di un educatore, con cadenza inizialmente quindicinale, come indicato dai Servizi in udienza;
gli incontri potranno essere avviati unicamente previa acquisizione di relazione negativa del (sugli Pt_3 esami periodici e cheratinici); la telefonata padre-minori avverrà con cadenza settimanale e solo nelle settimane in cui non vi sono incontri in luogo neutro.
2) CONFERMA nel resto.
3) CONDANNA a rifondere a la metà delle spese di lite, metà Parte_1 CP_1 liquidata in euro 1.000 oltre 15% e accessori di legge;
COMPENSA la restante parte.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 539/2025 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'avv. Meda Maurizio
RICORRENTE
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_2 con l'avv. Rota Tiziana
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: modifiche delle condizioni di affidamento di prole minorenne
pagina 1 di 4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono genitori di , nato il [...] a [...] e di , Persona_1 Persona_2 nato il [...] a [...].
Cessata la relazione, le parti hanno ottenuto la regolamentazione giudiziale dell'affidamento dei figli con decreto del Tribunale di Vercelli del 5.1.2024, che ne ha disposto l'affido esclusivo alla madre delegando i Servizi Sociali a predisporre un calendario di permanenza dei minori presso il padre, con espressa facoltà di ridurre o ampliare le frequentazioni padre-figli.
Con ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11.4.2025, il ricorrente Parte_2 ha chiesto la modifica delle condizioni relative all'affidamento dei minori contenute nel
[...] predetto decreto, chiedendo l'affido condiviso (domanda successivamente rinunciata) e la progressiva liberalizzazione degli incontri con il padre, allegando una condotta ostacolante della madre che non avrebbe prestato la necessaria cooperazione nell'attuazione degli incontri programmati dai Servizi.
Con comparsa di costituzione la madre convenuta ha chiesto il rigetto delle domande contenute nel ricorso, in particolare ha allegato l'assenza di mutamenti significativi nella condotta del ricorrente nei confronti dei minori e il persistente timore di questi nel rivedere il padre, stato d'animo che si sarebbe acuito in seguito ad alcuni agiti impulsivi paterni (in particolare l'avere presenziato alle partite di calcio di malgrado la richiesta del figlio di non presenziarvi). Per_1
Celebrata l'udienza del 30.9.2025 alla presenza delle parti, la causa è stata istruita conferendo delega ai
Servizi Sociali anche per relazionare sulla situazione. Alla successiva udienza del 11.11.2025 hanno partecipato anche l'assistente sociale che segue il nucleo e la mediatrice familiare, che hanno relazionato sulla situazione;
le parti hanno poi immediatamente discusso la causa.
Ciò premesso il Collegio osserva quanto segue.
È doveroso in primis rammentare che nel decreto oggetto della domanda di modifica è contenuta anche la prescrizione al ricorrente di proseguire la “presa in carico del SERD e professionale anche al fine di rivedere tutte le criticità che impattano sulla genitorialità”. Il ricorrente è infatti seguito da tempo dal per controlli periodici delle urine e del capello, per riscontrare il rispetto del programma di Pt_3 disintossicazione, nonché per la presa in carico terapeutica in ragione dei suoi vissuti depressivi.
L'alterato stato psico fisico del ricorrente ha senz'altro avuto un ruolo determinante nelle gravi pagina 2 di 4 condotte da lui messe in atto che hanno condotto anche all'emissione di un ordine di protezione a tutela della convenuta e dei figli.
Da ciò la necessità che la ripresa dei rapporti con i figli abbia come presupposto il parallelo recupero del padre, che implica la corretta e puntuale frequenza del programma terapeutico del . Pt_3
Purtroppo, è emersa una persistente debolezza del ricorrente, che ha di recente avuto una ricaduta, come riferito anche dagli operatori dell'Ente socio assistenziale presenti all'udienza1.
I minori risultano ancora timorosi nei confronti del padre, a causa di quanto accaduto in passato e di cui sono stati spettatori. Come confermato anche dall'assistente sociale, allo stato non si registrano miglioramenti nella situazione tali da rendere pensabile una modifica dell'affidamento esclusivo alla madre, ma nemmeno una liberalizzazione degli incontri padre-minori, considerato che l'intero rapporto di fiducia necessita di essere ricostruito. L'atteggiamento della madre -seppur a tratti rigido- non è risultato essere il fattore determinante nella situazione di disagio dei figli, e non le è pertanto ascrivibile una condotta tale da condizionarne il comportamento nei confronti del padre2.
In conclusione, non si registrano sopravvenienze tali da indurre a modificare l'attuale assetto stabilito con il precedente provvedimento giudiziale.
Appare opportuno – e ciò unicamente nell'interesse dei minori ad avere accesso anche all'atro contesto genitoriale- disporre che gli incontri padre-figli avvengano in luogo neutro alla presenza di un educatore, con cadenza inizialmente quindicinale, come indicato dai Servizi in udienza;
gli incontri potranno essere avviati unicamente previa acquisizione di prossima relazione negativa del (sugli Pt_3 esami periodici e cheratinici), stante la recente ricaduta del ricorrente. La telefonata padre-minori -che si è risolta in un metodo di contatto non idoneo- avverrà con cadenza settimanale e solo nelle settimane in cui non vi sono incontri in luogo neutro.
Pt_
1 “Inoltre, si è aggiunta la positività del agli esami tossicologici del , l'esame del capello ha avuto esito positivo Pt_1 a giugno 2025, l'esito è stato 0.6, leggermente superiore alla soglia minima che è 0.5; anche l'esame delle urine è risultato positivo, probabilmente per una ricaduta del sig. in prossimità dell'udienza. Il prossimo esame cheratinico è Pt_1 preventivato per il 18 dicembre” (cfr. proc. verbale udienza del 11.11.2025). CP_
2“ L'Assistente sociale osserva che la sig. ha sempre fornito al sig. informazioni puntuali rispetto ai bambini;
Pt_1 ritiene che sia importante che i bambini riprendano un maggior contatto con il papà, ma sottolinea che il sig. sta Pt_1 affrontando un percorso che deve proseguire e non è al momento pensabile ridimensionare la misura dell'affido esclusivo, è necessario che prima i bambini ricostruiscano gradualmente il rapporto con il padre, il ridimensionamento delle misure adottate sarà da valutarsi in seguito” (cfr. proc. verbale udienza del 11.11.2025). pagina 3 di 4 Poiché le disposizioni qui impartite hanno in mente principalmente l'interesse di e , Per_1 Per_2 gli incontri in luogo neutro potranno essere sospesi laddove gli educatori e gli assistenti sociali li valutino pregiudizievoli per la serenità dei due minori.
Quanto alla decisione sulle spese di lite, il Collegio osserva che nessuna delle domande introdotte con il ricorso ha trovato accoglimento;
tuttavia, in ragione della rinuncia del ricorrente alla domanda di affido condiviso, nonché alla necessità -emersa in corso di causa- di rideterminare un calendario che preveda gli incontri in luogo neutro, le spese di lite (con applicazione dei parametri valore indeterminabile, complessità bassa) possono essere parzialmente compensate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
539/2025, a parziale modifica del dispositivo del decreto del Tribunale di Vercelli del 5.1.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) DISPONE che gli incontri padre-figli avvengano in luogo neutro alla presenza di un educatore, con cadenza inizialmente quindicinale, come indicato dai Servizi in udienza;
gli incontri potranno essere avviati unicamente previa acquisizione di relazione negativa del (sugli Pt_3 esami periodici e cheratinici); la telefonata padre-minori avverrà con cadenza settimanale e solo nelle settimane in cui non vi sono incontri in luogo neutro.
2) CONFERMA nel resto.
3) CONDANNA a rifondere a la metà delle spese di lite, metà Parte_1 CP_1 liquidata in euro 1.000 oltre 15% e accessori di legge;
COMPENSA la restante parte.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 12.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
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