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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8912/2024 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO SANTAGATA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso rappresentato e CP_1 difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide Catalano
NONCHE'
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 (Cod. Controparte_2
Fisc./Part. I.V.A. ), in persona del Dott. quale Responsabile P.IVA_1 Controparte_3
Atti Introduttivi del Giudizio Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Palladino
RESISTENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, la ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 21.6.2024 le era stata notificata intimazione di pagamento n. 028 2024 90074100
87/000, comunicata dall'agente di riscossione, per un importo complessivo di € 52.896,53 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito (32820130006688834000 asseritamente notificato il 24.09.2019; 32820140008370501000 asseritamente notificato il 14.11.2019;
32820150003338166000 asseritamente notificato il 14.11.2019; 32820160004144623000 asseritamente notificato il 18.06.2020; 32820160006388751000 asseritamente notificato il
18.06.2020; 32820170003763003000 asseritamente notificato il 20.05.2021;
32820180003380466000 asseritamente notificato il 01.10.2022; 32820180007766935000 asseritamente notificato il 01.10.2022; 32820190003384800000 asseritamente notificato il
01.10.2022; 32820190007466785000 asseritamente notificato il 01.10.2022) tutti aventi ad oggetto il presunto mancato versamento dei contributi IVS e relative somme aggiuntive, a suo giudizio, prescritti ax art. 3 della legge 335/95.
Con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opponente deduceva che gli avvisi di addebito impugnati in questa sede per la parte relativa a contributi previdenziali dell'ente creditore erano riferiti a crediti oramai prescritti, essendo in ogni caso decorsi oltre CP_1 cinque anni fino alla notifica della intimazione di pagamento pervenuta, con prescrizione già maturata in assenza di atti interruttivi. CP_ L' e l si costituivano in giudizio e chiedevano con diffuse Controparte_2 argomentazioni il rigetto del ricorso.
La restava contumace. CP_4
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, sulle note di trattazione delle parti costituite.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del
Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per CP_ la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario;
l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio;
la è cessionaria CP_4 dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non CP_1 rientrano quelli per cui è causa.
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent.
Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del
DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica degli stessi.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Costituisce, altresì, principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a SSUU
(sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21)”. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì statuito che “In tema di opposizione
a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio
2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass.
15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Ciò premesso, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita sia come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa dalla mancata notifica degli avvisi di addebito, nella parte CP_1 in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99) sia come azione volta a contestare il diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata per crediti contributivi dell' , che si assume estinti, per decorso CP_1 del termine prescrizionale successivamente alla presunta notificazione della cartella, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v.
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256). CP_ Sempre in via preliminare, deve osservarsi che l ha dimostrato la rituale notifica degli CP_ avvisi di addebito opposti (v. documentazione versata in atti dall' , non contestata dalla parte ricorrente).
In assenza, nel caso in esame, di specifiche censure anche circa la mancata corrispondenza delle copie prodotte agli originali notificati, peraltro da formularsi alla prima udienza di comparizione sotto un profilo esattamente determinato, non sussistono dubbi sul regolare CP_ compimento dell'attività di notifica, avendo l prodotto una copia che, in mancanza di contestazione, ha nel giudizio civile il medesimo valore probatorio dell'originale.
Pertanto, in assenza di specifiche censure, deve confermarsi che sia stata fornita la prova, in giudizio, della avvenuta rituale notifica degli avvisi di addebito opposti (tutti notificati tra il
24.9.2019 e il 10.1.2022).
Sono inammissibili, in conseguenza, tutte le censure formali e di merito esperibili avverso gli avvisi di addebito opposti poiché non proposte, rispettivamente, nel termine generale di cui all'art. 617 c.p.c. e all'articolo 24 del D.lgs. n. 46 del 1999, ivi inclusa la censura di prescrizione della pretesa antecedentemente alla data di notifica dei titoli.
È ammissibile, di contro, la censura di intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica del titolo, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione introdotta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. e svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Va, tuttavia, osservato con riguardo all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo che, nel caso in esame, il decorso del termine di prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto in relazione agli avvisi di addebito opposti sia dagli atti interruttivi versati in atti dal concessionario (INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 028 2022 90017320
71/000 notificata in data 26.08.2022 e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 2.01.2023) sia dalla stessa intimazione di pagamento impugnata in questa sede (notificata in data 21.6.2024), tenuto altresì conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa dettata dall'emergenza COVID.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, nella misura minima, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e
[...]
, in solido, liquidate in € 2.940,70, oltre rimborso forfettario spese Controparte_5 generali al 15 %, IVA E CPA come per legge;
nulla sulle spese nei confronti della;
CP_4
Si comunichi
Aversa, 2.7.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8912/2024 R.G. LAVORO
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO SANTAGATA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso rappresentato e CP_1 difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide Catalano
NONCHE'
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 (Cod. Controparte_2
Fisc./Part. I.V.A. ), in persona del Dott. quale Responsabile P.IVA_1 Controparte_3
Atti Introduttivi del Giudizio Campania, rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Palladino
RESISTENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/07/2024, la ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 21.6.2024 le era stata notificata intimazione di pagamento n. 028 2024 90074100
87/000, comunicata dall'agente di riscossione, per un importo complessivo di € 52.896,53 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito (32820130006688834000 asseritamente notificato il 24.09.2019; 32820140008370501000 asseritamente notificato il 14.11.2019;
32820150003338166000 asseritamente notificato il 14.11.2019; 32820160004144623000 asseritamente notificato il 18.06.2020; 32820160006388751000 asseritamente notificato il
18.06.2020; 32820170003763003000 asseritamente notificato il 20.05.2021;
32820180003380466000 asseritamente notificato il 01.10.2022; 32820180007766935000 asseritamente notificato il 01.10.2022; 32820190003384800000 asseritamente notificato il
01.10.2022; 32820190007466785000 asseritamente notificato il 01.10.2022) tutti aventi ad oggetto il presunto mancato versamento dei contributi IVS e relative somme aggiuntive, a suo giudizio, prescritti ax art. 3 della legge 335/95.
Con particolare riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opponente deduceva che gli avvisi di addebito impugnati in questa sede per la parte relativa a contributi previdenziali dell'ente creditore erano riferiti a crediti oramai prescritti, essendo in ogni caso decorsi oltre CP_1 cinque anni fino alla notifica della intimazione di pagamento pervenuta, con prescrizione già maturata in assenza di atti interruttivi. CP_ L' e l si costituivano in giudizio e chiedevano con diffuse Controparte_2 argomentazioni il rigetto del ricorso.
La restava contumace. CP_4
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025, sulle note di trattazione delle parti costituite.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del
Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per CP_ la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario;
l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio;
la è cessionaria CP_4 dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non CP_1 rientrano quelli per cui è causa.
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent.
Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del
DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica degli stessi.
L'autonoma impugnabilità delle intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 discende implicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte riguardo al D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19 (Cass. 21045/07) ed è stata comunque espressamente affermata dalle sezioni unite nella sentenza n. 8979/08.
Costituisce, altresì, principio ormai consolidato e ribadito recentemente dalla S.C. a SSUU
(sentenza 26283/22) che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può sempre impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21)”. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha altresì statuito che “In tema di opposizione
a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio
2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass.
15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Ciò premesso, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita sia come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa dalla mancata notifica degli avvisi di addebito, nella parte CP_1 in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva (in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99) sia come azione volta a contestare il diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata per crediti contributivi dell' , che si assume estinti, per decorso CP_1 del termine prescrizionale successivamente alla presunta notificazione della cartella, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. (v.
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2020, n. 18256). CP_ Sempre in via preliminare, deve osservarsi che l ha dimostrato la rituale notifica degli CP_ avvisi di addebito opposti (v. documentazione versata in atti dall' , non contestata dalla parte ricorrente).
In assenza, nel caso in esame, di specifiche censure anche circa la mancata corrispondenza delle copie prodotte agli originali notificati, peraltro da formularsi alla prima udienza di comparizione sotto un profilo esattamente determinato, non sussistono dubbi sul regolare CP_ compimento dell'attività di notifica, avendo l prodotto una copia che, in mancanza di contestazione, ha nel giudizio civile il medesimo valore probatorio dell'originale.
Pertanto, in assenza di specifiche censure, deve confermarsi che sia stata fornita la prova, in giudizio, della avvenuta rituale notifica degli avvisi di addebito opposti (tutti notificati tra il
24.9.2019 e il 10.1.2022).
Sono inammissibili, in conseguenza, tutte le censure formali e di merito esperibili avverso gli avvisi di addebito opposti poiché non proposte, rispettivamente, nel termine generale di cui all'art. 617 c.p.c. e all'articolo 24 del D.lgs. n. 46 del 1999, ivi inclusa la censura di prescrizione della pretesa antecedentemente alla data di notifica dei titoli.
È ammissibile, di contro, la censura di intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica del titolo, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione introdotta ai sensi dell'articolo 615 c.p.c. e svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
Va, tuttavia, osservato con riguardo all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del titolo che, nel caso in esame, il decorso del termine di prescrizione quinquennale è stato validamente interrotto in relazione agli avvisi di addebito opposti sia dagli atti interruttivi versati in atti dal concessionario (INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 028 2022 90017320
71/000 notificata in data 26.08.2022 e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 2.01.2023) sia dalla stessa intimazione di pagamento impugnata in questa sede (notificata in data 21.6.2024), tenuto altresì conto della sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa dettata dall'emergenza COVID.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, nella misura minima, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' e
[...]
, in solido, liquidate in € 2.940,70, oltre rimborso forfettario spese Controparte_5 generali al 15 %, IVA E CPA come per legge;
nulla sulle spese nei confronti della;
CP_4
Si comunichi
Aversa, 2.7.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo