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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4748/2022 RG avente ad
OGGETTO: mobbing e spettanze di fine rapporto vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. CALDEO MICHELE, elett.te dom.to Parte_1 c/o il difensore, alla via Sarno n. 12,
in Ottaviano (NA)
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Controparte_1 Avv. PIERLUIGI RIZZO, elett.te dom.to c/o il difensore al CENTRO DIREZIONALE is. G8, NAPOLI RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 21-09-2022 la ricorrente, dipendente della società convenuta dal 28-2-1996 ed inquadrata nella posizione C del CCNL case di cura private con mansioni di capo servizi operai, addetta a sovraintendere e coordinare tutte le attività non mediche pre e post-operatorie, prestando la propria attività per 6 giorni a settimana per 6 ore al giorno, secondo l'articolazione dettagliata in ricorso, licenziata per giustificato motivo oggettivo con lettera del 15-3-2022, deduceva di essere stata vittima di una condotta mobbizzante intrapresa ai suoi danni a partire dal 2000 dal dott. concretatasi nella sua allocazione, nel 2004, presso la sala Parte_2 tac senza alcuna mansione specifica, nel negarle nel 2010 di essere sottoposta ad un intervento chirurgico già prenotato presso la struttura, nel negare al coniuge di accedere alla struttura allorquando, sempre nel 2010, la stessa era ricoverata per un intervento d'urgenza, nelle continue richieste da parte del di dimettersi, nell'aggressione da parte del Pt_2 Pt_2 l'11-2-2020 alla presenza di alcuni pazienti, nei continui controlli sul suo operato, nel negarle il godimento della malattia professionale allorquando nel novembre 2020 contraeva il covid sul luogo di lavoro, infine nella illegittima procedura di licenziamento. Deduceva inoltre l'omesso pagamento da parte della società del TFR maturato nel corso del rapporto pari ad € 47.459,30, oltre all'indennità sostitutiva ferie non godute (€ 976,95) ed al rateo di 13^ mensilità (€ 150,30). Concludeva quindi nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare che a decorrere dal 2000 ed in modo ancor più incisivo a decorrere dal febbraio 2020 sino alla cessazione del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, la
[...]
poneva in essere nei confronti della sig.ra condotte Controparte_2 Parte_1 vessatorie, persecutorie e mobbizzanti e/o, comunque, in violazione dell'art. 2087 c.c. e, per l'effetto, condannare la (Cod. Fisc. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 l.r.p.t. con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Aielli n. 109 al risarcimento del danno derivante dalla detta condotta sulla cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa dell'Onorevole Giudicante;
previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 4 febbraio 2022, condannare la (Cod. Controparte_1 Fisc. ) in persona del l.r.p.t. con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Aielli P.IVA_1 n. 109, al pagamento della complessiva somma di €.49.086,55 (di cui €.47.459,30 a titolo di T.F.R. maturato), spettante alla ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta, e comunque per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati o quella che l'Onorevole Giudicante riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi e liquidazione del maggiore danno ex art. 429 c.p.c. il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. Si costitutiva la società convenuta eccependo l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso, oltre all'infondatezza nel merito. In particolare, la resistente evidenziava che la posizione della ricorrente non era quella di capo servizi operai, ma al più di capo servizi e quanto alle rivendicazioni retributive dalla stessa avanzate chiariva che il rateo 13^ e l'indennità sostitutiva ferie erano stati corrisposti con bonifico del marzo 2022, laddove il TFR ammontava al minore importo di 43.633,52 lordi, essendo stati già versati anticipi come da cedolino del maggio 2022. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione all'udienza del 27-11-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mobbing è infondata e va rigettata. In linea generale, il mobbing si configura come una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in constante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di una serie di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più “aggressori” in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità ovvero con un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Gli attacchi possono consistere, ad esempio, in limitazioni alle possibilità di esprimersi, continue interruzioni dei discorsi, critiche e rimproveri costanti, sguardi e gesti con significato negativo, isolamento sistematico (trasferimento della vittima in un luogo di lavoro isolato, comportamenti tendenti ad ignorarla, divieti di parlare o intrattenere rapporti con questa persona, etc.), revoca di ogni mansione da svolgere (cd. inattività), assegnazione di lavori senza senso, nocivi o al di sotto delle capacità della vittima, cambiamenti delle mansioni comuni degli incarichi (cfr. da ultimo Cass., 18836/2013). Tuttavia, occorre precisare che non è e non deve essere considerato mobbing una singola azione, consistente in un unico demansionamento, un trasferimento gravoso, un ordine di servizio umiliante, l'assegnazione ad una postazione di lavoro scomoda ed ergonomicamente scorretta, ma è una strategia, un attacco continuato, ripetuto e duraturo, rivelatore in modo inequivoco di un'esplicita volontà di isolare o emarginare la vittima. Non qualunque situazione di conflittualità lavorativa, tuttavia, integra mobbing o straining essendo necessario che la stessa trasmodi in un comportamento persecutorio (cfr. sentenza del Tribunale di Torino, sez. lav., 18 dicembre 2002, est. , che nel respingere la Per_1 domanda di mobbing proposta da una lavoratrice per l'assenza “di un coerente piano di terrorismo psicologico”, ha posto in rilievo quale fattore di esclusione proprio “una situazione di conflittualità, reciprocamente alimentata, che indubbiamente rendeva difficile la vita in quell'ambiente di lavoro, ma che non può e non deve essere interpretata in senso unidirezionale”; in quest'ottica, è stato imputato alla ricorrente “di aver sempre affrontato ogni situazione fisiologicamente conflittuale che le si presentava, non certo assumendo l'atteggiamento tipico della vittima di mobbing”, avendo al contrario manifestato “un grado di reattività anche elevato, nei confronti dei colleghi, quando le è sembrato di essere vittima di atteggiamenti ingiusti”). La Corte di Cassazione (cfr. sentenza sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 29059) ha poi più di recente ridisegnato i limiti giurisprudenziali della conflittualità lavorativa affermando che le forti divergenze sul lavoro e le tensioni nei rapporti interpersonali, fisiologiche nei rapporti lavorativi soprattutto se connotati da una relazione gerarchica continuativa e da situazioni di difficoltà amministrativa, non possono mai esorbitare “nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano”, diventando altrimenti “ragione di responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c.”. In sostanza se, in linea generale, la conflittualità lavorativa vale ad escludere l'esistenza della volontà punitiva del mobber e dello strainer, inibendo in radice l'accertamento della relativa fattispecie illecita, non si può tuttavia affermare che il datore di lavoro, per ciò stesso, goda di una sorta di “conflittualità immunitaria” che lo renda esente da responsabilità, non potendo in ogni caso tale conflittualità mai trasmodare in comportamenti vessatori e/o mortificanti. Tanto premesso, venendo all'esame del caso di specie e segnatamente all'accertamento della sussistenza di condotte integranti mobbing o di condotte antigiuridiche comunque poste in essere ai danni della va rilevato come nella prospettazione attorea la condotta di Parte_1 mobbing perpetrata per oltre un ventennio e riconducibile in toto alla persona del dott. Pt_2
fratello dell'amministratore allora in carica, si sarebbe concretizzata nelle seguenti
[...] specifiche condotte: la sua allocazione, nel 2004, presso la sala tac senza alcuna mansione specifica, la negazione nel 2010 di sottoporsi ad un intervento chirurgico già prenotato presso la struttura, il divieto al coniuge di accedere alla struttura allorquando, sempre nel 2010, la stessa era ricoverata per un intervento d'urgenza, le continue richieste rivolte dal alla Pt_2 di dimettersi, l'aggressione subita sempre ad opera del l'11-2-2020 alla Parte_1 Pt_2 presenza di alcuni pazienti, i continui controlli sul suo operato, il rifiuto di riconoscerle la natura professionale della malattia allorquando nel novembre 2020 contraeva il covid sul luogo di lavoro, infine la illegittima procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Posto che tale ricostruzione fattuale già a livello di allegazioni si palesa in sé inadeguata a tratteggiare una condotta mobbizzante durata oltre un ventennio, se solo si osserva che gli episodi descritti si distanziano l'uno dall'altro di svariati anni, nei quali è da presumere che le tensioni descritte si fossero sopite, e che, quanto alle condotte astrattamente connotate da continuatività (reiterati inviti a dimettersi e continui ingiustificati controlli sull'operato della ricorrente), le stesse sono del tutto genericamente descritte, va rilevato come neppure a livello di istruttoria espletata le dinamiche su cui parte ricorrente fonda l'illegittimità della condotta datoriale hanno trovato conferma. E valga il vero. Quanto alla condizione di inattività a cui la ricorrente sarebbe stata costretta nel 2004 allorquando veniva allocata presso la sala TAC, trattasi di circostanza riferita dalla sola teste in maniera oltremodo generica e deduttiva, atteso che la stessa, dopo avere chiarito che Pt_2 i suoi contatti lavorativi con la ricorrente si limitavano ad un passaggio di consegne e che nel 2004 vedeva la ricorrente che vigilava nei reparti (facendo il giro nelle camere di degenza, organizzando le pulizie giornaliere e le attività di collegamento tra i vari reparti, occupandosi dello spostamento di un paziente da un reparto all'altro, segnalando guasti alle imprese di manutenzione), ha poi aggiunto che sempre nel 2004 -da un momento imprecisato- la stessa veniva spostata in sala tac, dove tuttavia non c'era nulla da fare per personale del loro profilo se non l'accompagnamento del paziente in caso di assenza di infermieri o di personale socio sanitario (cfr. verbale di udienza: “[…] adr i miei contatti lavorativi con la ricorrente si limitavano ad un passaggio di consegne facendo turni alternati. adr eravamo solo noi due che ci alternavamo. adr nel 2004 io pur avendo già mansioni di capo servizio ero stata addetta alla cucina per una sostituzione, ai piani scendevo ma per compiti più ristretti relativi al servizio mensa. adr vedevo la ricorrente che vigilava nei reparti, facendo il giro nelle camere di degenza, organizzando le pulizie giornaliere e le attività di collegamento tra i vari reparti ad esempio lo spostamento di un paziente da un reparto all'altro, segnalazione guasti alle imprese di manutenzione. adr ricordo che nel 2004 venne spostata in tac, dove tuttavia non c'era nulla da fare per personale del nostro profilo in quanto il paziente scende con infermiere o con l'SS (socio sanitario). adr all'epoca non parlavo con la ricorrente. adr posso dire che nel reparto tac non c'è nulla da fare o da organizzare al massimo si deve accompagnare il paziente in assenza dell'infermiere o del personale sanitario. […]”). Posto che nulla in proposito veniva riferito dagli altri testi escussi, si osserva come la dichiarazione della sola che peraltro riferiva che in quel periodo non aveva contatti con Pt_2 la ricorrente e che lei stessa aveva subito uno spostamento nelle cucine della struttura è senz'altro in sé inidonea a dare conto di una condizione di inattività forzata a cui la Parte_1 sarebbe stata costretta per circa un anno, condizione che viene dalla teste fondata deduttivamente sulla propria personale valutazione di “inutilità” della figura professionale della in sala tac e non su una conoscenza diretta e specifica dei fatti di causa. Parte_1 Venendo al secondo episodio lamentato, rappresentato dall'annullamento di un intervento già prenotato dalla ricorrente presso la struttura nel 2010, sempre la stessa teste riferiva Pt_2
“ricordo l'episodio relativo all'intervento che doveva subire la ricorrente infatti facendo il giro la mattina con il dottore , la vidi al parcheggio con il trolley che si dirigeva Parte_2 all'accettazione ricoveri, poi le feci attrezzare la stanza e lei venne in camera, poi fui chiamata dal datore dottore che mi disse di far svuotare la stanza in quanto non avrebbe fatto Pt_2 operare la ricorrente in clinica. adr non conosco i motivi di questo episodio”. E' evidente come il dato fattuale della cancellazione di un intervento programmato e quindi pacificamente d'elezione, in assenza di altri indici che possano deporre nella direzione di una ritorsione verso la ricorrente, sia in sé privo di qualsivoglia connotato di antigiuridicità o lesività tali da farlo assurgere a tassello di una condotta di mobbing. Quanto all'ulteriore episodio lamentato, risalente sempre al 2010 allorquando il marito della ricorrente non veniva fatto accedere al reparto dove la stessa era ricoverata in quanto sottoposta ad intervento d'urgenza, trattasi di accadimento che, oltre a non essere stato confermato in alcun modo dai testi escussi, appare in sé neutro ai fini che occupano;
non va peraltro sottaciuto che, evincendosi dalla narrativa del ricorso che anche il (marito della Per_2 Parte_1 avrebbe avuto alle spalle una storia di dissidi lavorativi con il l'episodio riferito ben Pt_2 potrebbe rappresentare, a tutto voler concedere, un comportamento ostile nei confronti dello stesso più che della ricorrente. Neppure è emersa una ricostruzione chiara ed univoca dell'episodio occorso tra la ricorrente ed il nel febbraio 2020, atteso che la teste lo aveva appreso da voci di corridoio Pt_2 Pt_2 in quanto tali irrilevanti, che il teste che udiva la discussione dalla stanza in cui si Tes_1 trovava (a porta aperta) e che dava sul corridoio teatro dell'accaduto, lo riconduceva ad un alterco per questioni lavorative (lo stesso riferiva “non si capiva bene in quanto loro camminavano verso l'uscita e parlavano animatamente. adr ho saputo in seguito che si trattava di un problema di pulizia alla scala di emergenza che il giorno prima non era stata pulita, e sentivo che la ricorrente parlava inveendo contro il che glielo aveva fatto presente”), Pt_2 che la teste si limitava a fornire una versione più colorita dei modi e dei toni del Tes_2 senza tuttavia entrare nel merito della discussione udita (“era un martedì mattina e Pt_2 mentre ero in attesa vidi un signore di 50-60 anni senza capelli senza camice che non conoscevo arrivare dalle scale con modi molto bruschi gridando contro la , Parte_1 dicendole in napoletano che se ne doveva andare”) ed infine che il teste non era Tes_3 presente all'episodio dell'11 febbraio 2020 che gli era stato riferito da infermieri presenti all'accaduto. A corollario di ciò non possono poi non aggiungersi gli evidenti profili di contraddittorietà tra le versioni dei testi quanto alla scena dell'accaduto atteso che la teste nel Tes_2 descriverla negava esservi stanze con la porta aperta che dessero sul corridoio e riferiva di essere l'unico soggetto presente, il teste i contro riferiva di trovarsi in una stanza Tes_1 con porta aperta tanto da avere udito parte della discussione ed infine il teste di avere Tes_3 appreso dell'accaduto tramite le narrazioni di alcuni infermieri che vi avevano assistito. Neppure si comprende poi in che modo andrebbe ascritto al novero delle condotte mobbizzanti il mancato riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia da trasmissione del virus da Covid, atteso che la società ha depositato provvedimento di rigetto dell' con contestuale CP_3 CP_ trasmissione della pratica all' ritenuto competente. Questi gli specifici episodi che costellavano il rapporto lavorativo della e che Parte_1 vengono riportati in ricorso quali tasselli di una condotta persecutoria integrante mobbing, va poi rilevato come neppure le condotte continuative dedotte in ricorso, in particolare le ripetute richieste rivolte dal alla di dimettersi e la sua costante avversione nei Pt_2 Parte_1 confronti della stessa, hanno trovato conforto nell'istruttoria espletata, atteso che tutti i testi hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei rapporti interpersonali tra tali soggetti e di non avere mai assistito a specifici episodi vessatori ai danni della ricorrente. Quanto, infine, al licenziamento illegittimo nel quale sarebbe culminata la condotta persecutoria ai danni della ricorrente si osserva che pur essendone stata accertata l'illegittimità per insussistenza del g.m.o. è stata rigettata la domanda volta all'accertamento della ritorsività dello stesso per cui anche sotto questo aspetto non sussistono elementi che depongano nel senso dell'esistenza di una condotta persecutoria ai danni della Parte_1 In conclusione, ad avviso del giudicante, la domanda risarcitoria avente a oggetto danni da presunto mobbing va rigettata per difetto di prova, non apparendo che la situazione lavorativa dedotta in ricorso a fondamento della prospettazione attorea assurga al rango di condotta mobbizzante, trattandosi al più di una accesa conflittualità in ambiente lavorativo che, a quanto emerso in sede di istruttoria, non è mai trasmodata in condotte antigiuridiche da parte del (soggetto individuato quale autore delle condotte denunciate). Pt_2 Quanto alla domanda proposta in sede di note di trattazione scritta avente ad oggetto un secondo filone di mobbing ai danni della che aveva inizio a gennaio 2025 a Parte_1 distanza di circa un anno dalla reintegra, si osserva come innanzitutto si pone un profilo formale di evidente inammissibilità atteso che come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. 22/10/2013 n. 23949, Cass.15/11/1996 n.10045) la domanda giudiziale di risarcimento del danno si fonda su di una causa petendi identificabile in uno specifico accadimento lesivo
/spazialmente e temporalmente determinato, sicché, una volta che essa sia stata proposta in relazione a determinati fatti, il riferimento all'eventualità che nelle more del giudizio abbiano a verificarsi nuovi accadimenti (siano pur essi omogenei rispetto ai precedenti), suscettibili di ledere ancora la situazione giuridica protetta e di cagionare così una ulteriore ragione di danni, non introduce alcuna valida domanda, ne', una volta che tali fatti si siano verificati, può legittimare alla sua proposizione nel corso del giudizio. Ne deriva che “la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa comporta un non consentito mutamento della primitiva domanda, con la conseguente inammissibilità della stessa anche in appello, senza che, in contrario, possa argomentarsi dalla deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 1, trovando tale norma applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, e giustificandosi tale deroga solo nel presupposto che si incrementino le conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, senza che gli ulteriori danni siano ricollegabili anche a fatti nuovi e diversi” (Cass. 31558/2021). Ciò posto nel caso di specie è la stessa parte ricorrente che in sede di note di trattazione scritta prospetta le nuove condotte di mobbing ai suoi danni come in rapporto di soluzione di continuità con quelle originariamente poste a base del presente ricorso. Si legge invero “purtroppo, il tanto agognato equilibrio sopra narrato è venuto nuovamente a mancare meno di un anno dopo le ultime schermaglie. Specificatamente a decorrere dal 31 gennaio 2025 e successivamente al trasferimento delle quote sociali, si insediava una nuova amministrazione la quale, dopo un breve periodo di ambientamento, iniziava ad inserire personale di propria fiducia nei ruoli apicali e di controllo, conferendo in talune circostanze tali mansioni a risorse formalmente inquadrate con altre società del nuovo gruppo datoriale e, contestualmente, provvedeva a modificare le mansioni dei dipendenti precedentemente ivi allocati. Tali azioni, teoricamente legittime, hanno comportato in alcuni casi lo svuotamento delle mansioni svolte dai dipendenti sostituiti, ovvero, il loro utilizzo in mansioni diverse e deteriori rispetto al passato, nonché e circostanza ancora più grave trattandosi di una struttura clinica, hanno cagionato in talune circostanze la perdita e/o modifica in pejus di buone pratiche e consuetudine ormai consolidate da anni ed anni di esperienza sul campo”. Ferma l'inammissibilità nella presente sede di un accertamento di tali fatti successivi al deposito del ricorso, distinti ed in rapporto di soluzione di continuità con quelli oggetto del ricorso e perpetrati da soggetti diversi, oltre che sotto un'amministrazione diversa della società datrice di lavoro, osserva il Giudice come trattasi di deduzioni che a ben vedere anche nel merito forniscono argomenti rafforzativi della presente motivazione, ingenerando consistenti e fondate ragioni di dubbio sulla ricostruzione della vicenda lavorativa nei termini di una persecuzione da parte del ai danni della piuttosto che come frutto di una Pt_2 Parte_1 amplificazione da parte della stessa di quelle che appaiono delle, sia pur conflittuali, ordinarie dinamiche lavorative. Venendo alla domanda avente ad oggetto il TFR, diritto che sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, nell'individuazione della causa petendi del ricorso introduttivo del giudizio va rilevato che la parte domandava il trattamento di fine rapporto dovutole in ragione del licenziamento intimatole con lettera del 15-3-2022, licenziamento di cui nelle more del giudizio veniva accertata l'illegittimità con reintegra della lavoratrice nel suo posto di lavoro, a cui sul piano processuale conseguiva la richiesta del difensore di dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante la sopravvenuta inesigibilità del credito. Ciò premesso, nelle note di udienza da ultimo depositate, il difensore di parte ricorrente, pur senza mutare l'originaria domanda alla luce della nuova sopravvenienza rappresentata dal successivo licenziamento intervenuto in corso di causa in data 12-5-2025, ha argomentato in ordine alla revivescenza dell'interesse della parte ad ottenere il pagamento del TFR originariamente richiesto e divenuto nuovamente esigibile. Tale ragionamento, ad avviso del Giudice, non è tuttavia condivisibile sfuggendo allo stesso la circostanza che il diritto al TFR ha quale proprio fatto costitutivo la cessazione del rapporto di lavoro, da intendersi non come qualsivoglia cessazione, ma quale specifico fatto storico-giuridico interruttivo del rapporto lavorativo, dal ché discende che venuto meno l'evento interruttivo occorso nel 2022 a seguito di reintegra la domanda della parte volta ad ottenere la liquidazione del TFR sorto in base allo stesso si appalesa inammissibile. In disparte i dubbi di ammissibilità di una mutatio libelli in tal senso, si osserva come la stessa non è stata minimamente prospettata nel presente giudizio atteso che la parte non ha proposto domanda di riconoscimento del TFR maturato anche per il periodo tra il primo ed il secondo licenziamento (ed infatti ha insistito per il pagamento del medesimo importo già richiesto con il ricorso), essendosi limitata ad evidenziare che con il successivo licenziamento era tornato in vita il proprio interesse al TFR originariamente richiesto. E' peraltro evidente come trattasi di soluzione che, oltre a palesarsi corretta sul piano giuridico, su quello sostanziale è priva di effetti pregiudizievoli per la parte, che potrà agire in separata sede, ed anche in via monitoria qualora ne sussistano i presupposti, per ottenere il riconoscimento del TFR dovuto in ragione della cessazione occorsa in data 12-5-2025. Venendo al rateo di 13^mensilità ed all'indennità sostitutiva ferie non godute, voci che la società deduce essere state corrisposte come da cedolino del marzo 2022, si osserva che quanto alla prima (rateo 13^) la parte rivendica a tale titolo € 150,30 laddove la società ha prodotto la busta paga del mese di marzo 2022 e allegata distinta di bonifico da cui si evince che a tale titolo veniva riconosciuto e corrisposto il superiore importo di € 300,60, mentre quanto alla seconda (indennità sostituiva ferie non godute) la parte richiama la busta paga del febbraio 2022 le cui risultanze tuttavia appaiono superate da quelle della busta paga del mese di marzo (mese di cessazione del rapporto) rispetto alle quali nulla di specifico la stessa ha controdedotto. In conclusione, il ricorso va in toto respinto. La complessità dell'accertamento svolto in relazione alla domanda di mobbing ed il rigetto, quanto al TFR, in ragione di un susseguirsi di sopravvenienze processuali non ponderabili al momento del deposito del ricorso inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Nola, 27/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4748/2022 RG avente ad
OGGETTO: mobbing e spettanze di fine rapporto vertente TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. CALDEO MICHELE, elett.te dom.to Parte_1 c/o il difensore, alla via Sarno n. 12,
in Ottaviano (NA)
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Controparte_1 Avv. PIERLUIGI RIZZO, elett.te dom.to c/o il difensore al CENTRO DIREZIONALE is. G8, NAPOLI RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 21-09-2022 la ricorrente, dipendente della società convenuta dal 28-2-1996 ed inquadrata nella posizione C del CCNL case di cura private con mansioni di capo servizi operai, addetta a sovraintendere e coordinare tutte le attività non mediche pre e post-operatorie, prestando la propria attività per 6 giorni a settimana per 6 ore al giorno, secondo l'articolazione dettagliata in ricorso, licenziata per giustificato motivo oggettivo con lettera del 15-3-2022, deduceva di essere stata vittima di una condotta mobbizzante intrapresa ai suoi danni a partire dal 2000 dal dott. concretatasi nella sua allocazione, nel 2004, presso la sala Parte_2 tac senza alcuna mansione specifica, nel negarle nel 2010 di essere sottoposta ad un intervento chirurgico già prenotato presso la struttura, nel negare al coniuge di accedere alla struttura allorquando, sempre nel 2010, la stessa era ricoverata per un intervento d'urgenza, nelle continue richieste da parte del di dimettersi, nell'aggressione da parte del Pt_2 Pt_2 l'11-2-2020 alla presenza di alcuni pazienti, nei continui controlli sul suo operato, nel negarle il godimento della malattia professionale allorquando nel novembre 2020 contraeva il covid sul luogo di lavoro, infine nella illegittima procedura di licenziamento. Deduceva inoltre l'omesso pagamento da parte della società del TFR maturato nel corso del rapporto pari ad € 47.459,30, oltre all'indennità sostitutiva ferie non godute (€ 976,95) ed al rateo di 13^ mensilità (€ 150,30). Concludeva quindi nei seguenti termini:
“accertare e dichiarare che a decorrere dal 2000 ed in modo ancor più incisivo a decorrere dal febbraio 2020 sino alla cessazione del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, la
[...]
poneva in essere nei confronti della sig.ra condotte Controparte_2 Parte_1 vessatorie, persecutorie e mobbizzanti e/o, comunque, in violazione dell'art. 2087 c.c. e, per l'effetto, condannare la (Cod. Fisc. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 l.r.p.t. con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Aielli n. 109 al risarcimento del danno derivante dalla detta condotta sulla cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa dell'Onorevole Giudicante;
previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per il periodo dal 28 febbraio 1996 al 4 febbraio 2022, condannare la (Cod. Controparte_1 Fisc. ) in persona del l.r.p.t. con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Aielli P.IVA_1 n. 109, al pagamento della complessiva somma di €.49.086,55 (di cui €.47.459,30 a titolo di T.F.R. maturato), spettante alla ricorrente in ragione delle mansioni di fatto svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta, e comunque per i titoli e le causali integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati o quella che l'Onorevole Giudicante riterrà più opportuna ed equa, oltre interessi e liquidazione del maggiore danno ex art. 429 c.p.c. il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. Si costitutiva la società convenuta eccependo l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso, oltre all'infondatezza nel merito. In particolare, la resistente evidenziava che la posizione della ricorrente non era quella di capo servizi operai, ma al più di capo servizi e quanto alle rivendicazioni retributive dalla stessa avanzate chiariva che il rateo 13^ e l'indennità sostitutiva ferie erano stati corrisposti con bonifico del marzo 2022, laddove il TFR ammontava al minore importo di 43.633,52 lordi, essendo stati già versati anticipi come da cedolino del maggio 2022. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, rinviata la causa per discussione all'udienza del 27-11-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la stessa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mobbing è infondata e va rigettata. In linea generale, il mobbing si configura come una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in constante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di una serie di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più “aggressori” in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità ovvero con un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Gli attacchi possono consistere, ad esempio, in limitazioni alle possibilità di esprimersi, continue interruzioni dei discorsi, critiche e rimproveri costanti, sguardi e gesti con significato negativo, isolamento sistematico (trasferimento della vittima in un luogo di lavoro isolato, comportamenti tendenti ad ignorarla, divieti di parlare o intrattenere rapporti con questa persona, etc.), revoca di ogni mansione da svolgere (cd. inattività), assegnazione di lavori senza senso, nocivi o al di sotto delle capacità della vittima, cambiamenti delle mansioni comuni degli incarichi (cfr. da ultimo Cass., 18836/2013). Tuttavia, occorre precisare che non è e non deve essere considerato mobbing una singola azione, consistente in un unico demansionamento, un trasferimento gravoso, un ordine di servizio umiliante, l'assegnazione ad una postazione di lavoro scomoda ed ergonomicamente scorretta, ma è una strategia, un attacco continuato, ripetuto e duraturo, rivelatore in modo inequivoco di un'esplicita volontà di isolare o emarginare la vittima. Non qualunque situazione di conflittualità lavorativa, tuttavia, integra mobbing o straining essendo necessario che la stessa trasmodi in un comportamento persecutorio (cfr. sentenza del Tribunale di Torino, sez. lav., 18 dicembre 2002, est. , che nel respingere la Per_1 domanda di mobbing proposta da una lavoratrice per l'assenza “di un coerente piano di terrorismo psicologico”, ha posto in rilievo quale fattore di esclusione proprio “una situazione di conflittualità, reciprocamente alimentata, che indubbiamente rendeva difficile la vita in quell'ambiente di lavoro, ma che non può e non deve essere interpretata in senso unidirezionale”; in quest'ottica, è stato imputato alla ricorrente “di aver sempre affrontato ogni situazione fisiologicamente conflittuale che le si presentava, non certo assumendo l'atteggiamento tipico della vittima di mobbing”, avendo al contrario manifestato “un grado di reattività anche elevato, nei confronti dei colleghi, quando le è sembrato di essere vittima di atteggiamenti ingiusti”). La Corte di Cassazione (cfr. sentenza sez. VI, 6 ottobre 2022, n. 29059) ha poi più di recente ridisegnato i limiti giurisprudenziali della conflittualità lavorativa affermando che le forti divergenze sul lavoro e le tensioni nei rapporti interpersonali, fisiologiche nei rapporti lavorativi soprattutto se connotati da una relazione gerarchica continuativa e da situazioni di difficoltà amministrativa, non possono mai esorbitare “nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano”, diventando altrimenti “ragione di responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c.”. In sostanza se, in linea generale, la conflittualità lavorativa vale ad escludere l'esistenza della volontà punitiva del mobber e dello strainer, inibendo in radice l'accertamento della relativa fattispecie illecita, non si può tuttavia affermare che il datore di lavoro, per ciò stesso, goda di una sorta di “conflittualità immunitaria” che lo renda esente da responsabilità, non potendo in ogni caso tale conflittualità mai trasmodare in comportamenti vessatori e/o mortificanti. Tanto premesso, venendo all'esame del caso di specie e segnatamente all'accertamento della sussistenza di condotte integranti mobbing o di condotte antigiuridiche comunque poste in essere ai danni della va rilevato come nella prospettazione attorea la condotta di Parte_1 mobbing perpetrata per oltre un ventennio e riconducibile in toto alla persona del dott. Pt_2
fratello dell'amministratore allora in carica, si sarebbe concretizzata nelle seguenti
[...] specifiche condotte: la sua allocazione, nel 2004, presso la sala tac senza alcuna mansione specifica, la negazione nel 2010 di sottoporsi ad un intervento chirurgico già prenotato presso la struttura, il divieto al coniuge di accedere alla struttura allorquando, sempre nel 2010, la stessa era ricoverata per un intervento d'urgenza, le continue richieste rivolte dal alla Pt_2 di dimettersi, l'aggressione subita sempre ad opera del l'11-2-2020 alla Parte_1 Pt_2 presenza di alcuni pazienti, i continui controlli sul suo operato, il rifiuto di riconoscerle la natura professionale della malattia allorquando nel novembre 2020 contraeva il covid sul luogo di lavoro, infine la illegittima procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Posto che tale ricostruzione fattuale già a livello di allegazioni si palesa in sé inadeguata a tratteggiare una condotta mobbizzante durata oltre un ventennio, se solo si osserva che gli episodi descritti si distanziano l'uno dall'altro di svariati anni, nei quali è da presumere che le tensioni descritte si fossero sopite, e che, quanto alle condotte astrattamente connotate da continuatività (reiterati inviti a dimettersi e continui ingiustificati controlli sull'operato della ricorrente), le stesse sono del tutto genericamente descritte, va rilevato come neppure a livello di istruttoria espletata le dinamiche su cui parte ricorrente fonda l'illegittimità della condotta datoriale hanno trovato conferma. E valga il vero. Quanto alla condizione di inattività a cui la ricorrente sarebbe stata costretta nel 2004 allorquando veniva allocata presso la sala TAC, trattasi di circostanza riferita dalla sola teste in maniera oltremodo generica e deduttiva, atteso che la stessa, dopo avere chiarito che Pt_2 i suoi contatti lavorativi con la ricorrente si limitavano ad un passaggio di consegne e che nel 2004 vedeva la ricorrente che vigilava nei reparti (facendo il giro nelle camere di degenza, organizzando le pulizie giornaliere e le attività di collegamento tra i vari reparti, occupandosi dello spostamento di un paziente da un reparto all'altro, segnalando guasti alle imprese di manutenzione), ha poi aggiunto che sempre nel 2004 -da un momento imprecisato- la stessa veniva spostata in sala tac, dove tuttavia non c'era nulla da fare per personale del loro profilo se non l'accompagnamento del paziente in caso di assenza di infermieri o di personale socio sanitario (cfr. verbale di udienza: “[…] adr i miei contatti lavorativi con la ricorrente si limitavano ad un passaggio di consegne facendo turni alternati. adr eravamo solo noi due che ci alternavamo. adr nel 2004 io pur avendo già mansioni di capo servizio ero stata addetta alla cucina per una sostituzione, ai piani scendevo ma per compiti più ristretti relativi al servizio mensa. adr vedevo la ricorrente che vigilava nei reparti, facendo il giro nelle camere di degenza, organizzando le pulizie giornaliere e le attività di collegamento tra i vari reparti ad esempio lo spostamento di un paziente da un reparto all'altro, segnalazione guasti alle imprese di manutenzione. adr ricordo che nel 2004 venne spostata in tac, dove tuttavia non c'era nulla da fare per personale del nostro profilo in quanto il paziente scende con infermiere o con l'SS (socio sanitario). adr all'epoca non parlavo con la ricorrente. adr posso dire che nel reparto tac non c'è nulla da fare o da organizzare al massimo si deve accompagnare il paziente in assenza dell'infermiere o del personale sanitario. […]”). Posto che nulla in proposito veniva riferito dagli altri testi escussi, si osserva come la dichiarazione della sola che peraltro riferiva che in quel periodo non aveva contatti con Pt_2 la ricorrente e che lei stessa aveva subito uno spostamento nelle cucine della struttura è senz'altro in sé inidonea a dare conto di una condizione di inattività forzata a cui la Parte_1 sarebbe stata costretta per circa un anno, condizione che viene dalla teste fondata deduttivamente sulla propria personale valutazione di “inutilità” della figura professionale della in sala tac e non su una conoscenza diretta e specifica dei fatti di causa. Parte_1 Venendo al secondo episodio lamentato, rappresentato dall'annullamento di un intervento già prenotato dalla ricorrente presso la struttura nel 2010, sempre la stessa teste riferiva Pt_2
“ricordo l'episodio relativo all'intervento che doveva subire la ricorrente infatti facendo il giro la mattina con il dottore , la vidi al parcheggio con il trolley che si dirigeva Parte_2 all'accettazione ricoveri, poi le feci attrezzare la stanza e lei venne in camera, poi fui chiamata dal datore dottore che mi disse di far svuotare la stanza in quanto non avrebbe fatto Pt_2 operare la ricorrente in clinica. adr non conosco i motivi di questo episodio”. E' evidente come il dato fattuale della cancellazione di un intervento programmato e quindi pacificamente d'elezione, in assenza di altri indici che possano deporre nella direzione di una ritorsione verso la ricorrente, sia in sé privo di qualsivoglia connotato di antigiuridicità o lesività tali da farlo assurgere a tassello di una condotta di mobbing. Quanto all'ulteriore episodio lamentato, risalente sempre al 2010 allorquando il marito della ricorrente non veniva fatto accedere al reparto dove la stessa era ricoverata in quanto sottoposta ad intervento d'urgenza, trattasi di accadimento che, oltre a non essere stato confermato in alcun modo dai testi escussi, appare in sé neutro ai fini che occupano;
non va peraltro sottaciuto che, evincendosi dalla narrativa del ricorso che anche il (marito della Per_2 Parte_1 avrebbe avuto alle spalle una storia di dissidi lavorativi con il l'episodio riferito ben Pt_2 potrebbe rappresentare, a tutto voler concedere, un comportamento ostile nei confronti dello stesso più che della ricorrente. Neppure è emersa una ricostruzione chiara ed univoca dell'episodio occorso tra la ricorrente ed il nel febbraio 2020, atteso che la teste lo aveva appreso da voci di corridoio Pt_2 Pt_2 in quanto tali irrilevanti, che il teste che udiva la discussione dalla stanza in cui si Tes_1 trovava (a porta aperta) e che dava sul corridoio teatro dell'accaduto, lo riconduceva ad un alterco per questioni lavorative (lo stesso riferiva “non si capiva bene in quanto loro camminavano verso l'uscita e parlavano animatamente. adr ho saputo in seguito che si trattava di un problema di pulizia alla scala di emergenza che il giorno prima non era stata pulita, e sentivo che la ricorrente parlava inveendo contro il che glielo aveva fatto presente”), Pt_2 che la teste si limitava a fornire una versione più colorita dei modi e dei toni del Tes_2 senza tuttavia entrare nel merito della discussione udita (“era un martedì mattina e Pt_2 mentre ero in attesa vidi un signore di 50-60 anni senza capelli senza camice che non conoscevo arrivare dalle scale con modi molto bruschi gridando contro la , Parte_1 dicendole in napoletano che se ne doveva andare”) ed infine che il teste non era Tes_3 presente all'episodio dell'11 febbraio 2020 che gli era stato riferito da infermieri presenti all'accaduto. A corollario di ciò non possono poi non aggiungersi gli evidenti profili di contraddittorietà tra le versioni dei testi quanto alla scena dell'accaduto atteso che la teste nel Tes_2 descriverla negava esservi stanze con la porta aperta che dessero sul corridoio e riferiva di essere l'unico soggetto presente, il teste i contro riferiva di trovarsi in una stanza Tes_1 con porta aperta tanto da avere udito parte della discussione ed infine il teste di avere Tes_3 appreso dell'accaduto tramite le narrazioni di alcuni infermieri che vi avevano assistito. Neppure si comprende poi in che modo andrebbe ascritto al novero delle condotte mobbizzanti il mancato riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia da trasmissione del virus da Covid, atteso che la società ha depositato provvedimento di rigetto dell' con contestuale CP_3 CP_ trasmissione della pratica all' ritenuto competente. Questi gli specifici episodi che costellavano il rapporto lavorativo della e che Parte_1 vengono riportati in ricorso quali tasselli di una condotta persecutoria integrante mobbing, va poi rilevato come neppure le condotte continuative dedotte in ricorso, in particolare le ripetute richieste rivolte dal alla di dimettersi e la sua costante avversione nei Pt_2 Parte_1 confronti della stessa, hanno trovato conforto nell'istruttoria espletata, atteso che tutti i testi hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei rapporti interpersonali tra tali soggetti e di non avere mai assistito a specifici episodi vessatori ai danni della ricorrente. Quanto, infine, al licenziamento illegittimo nel quale sarebbe culminata la condotta persecutoria ai danni della ricorrente si osserva che pur essendone stata accertata l'illegittimità per insussistenza del g.m.o. è stata rigettata la domanda volta all'accertamento della ritorsività dello stesso per cui anche sotto questo aspetto non sussistono elementi che depongano nel senso dell'esistenza di una condotta persecutoria ai danni della Parte_1 In conclusione, ad avviso del giudicante, la domanda risarcitoria avente a oggetto danni da presunto mobbing va rigettata per difetto di prova, non apparendo che la situazione lavorativa dedotta in ricorso a fondamento della prospettazione attorea assurga al rango di condotta mobbizzante, trattandosi al più di una accesa conflittualità in ambiente lavorativo che, a quanto emerso in sede di istruttoria, non è mai trasmodata in condotte antigiuridiche da parte del (soggetto individuato quale autore delle condotte denunciate). Pt_2 Quanto alla domanda proposta in sede di note di trattazione scritta avente ad oggetto un secondo filone di mobbing ai danni della che aveva inizio a gennaio 2025 a Parte_1 distanza di circa un anno dalla reintegra, si osserva come innanzitutto si pone un profilo formale di evidente inammissibilità atteso che come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. ex plurimis Cass. 22/10/2013 n. 23949, Cass.15/11/1996 n.10045) la domanda giudiziale di risarcimento del danno si fonda su di una causa petendi identificabile in uno specifico accadimento lesivo
/spazialmente e temporalmente determinato, sicché, una volta che essa sia stata proposta in relazione a determinati fatti, il riferimento all'eventualità che nelle more del giudizio abbiano a verificarsi nuovi accadimenti (siano pur essi omogenei rispetto ai precedenti), suscettibili di ledere ancora la situazione giuridica protetta e di cagionare così una ulteriore ragione di danni, non introduce alcuna valida domanda, ne', una volta che tali fatti si siano verificati, può legittimare alla sua proposizione nel corso del giudizio. Ne deriva che “la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa comporta un non consentito mutamento della primitiva domanda, con la conseguente inammissibilità della stessa anche in appello, senza che, in contrario, possa argomentarsi dalla deroga al divieto di domande nuove in appello con riferimento ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 1, trovando tale norma applicazione solo quando nel giudizio di primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno maturato in precedenza, e giustificandosi tale deroga solo nel presupposto che si incrementino le conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, senza che gli ulteriori danni siano ricollegabili anche a fatti nuovi e diversi” (Cass. 31558/2021). Ciò posto nel caso di specie è la stessa parte ricorrente che in sede di note di trattazione scritta prospetta le nuove condotte di mobbing ai suoi danni come in rapporto di soluzione di continuità con quelle originariamente poste a base del presente ricorso. Si legge invero “purtroppo, il tanto agognato equilibrio sopra narrato è venuto nuovamente a mancare meno di un anno dopo le ultime schermaglie. Specificatamente a decorrere dal 31 gennaio 2025 e successivamente al trasferimento delle quote sociali, si insediava una nuova amministrazione la quale, dopo un breve periodo di ambientamento, iniziava ad inserire personale di propria fiducia nei ruoli apicali e di controllo, conferendo in talune circostanze tali mansioni a risorse formalmente inquadrate con altre società del nuovo gruppo datoriale e, contestualmente, provvedeva a modificare le mansioni dei dipendenti precedentemente ivi allocati. Tali azioni, teoricamente legittime, hanno comportato in alcuni casi lo svuotamento delle mansioni svolte dai dipendenti sostituiti, ovvero, il loro utilizzo in mansioni diverse e deteriori rispetto al passato, nonché e circostanza ancora più grave trattandosi di una struttura clinica, hanno cagionato in talune circostanze la perdita e/o modifica in pejus di buone pratiche e consuetudine ormai consolidate da anni ed anni di esperienza sul campo”. Ferma l'inammissibilità nella presente sede di un accertamento di tali fatti successivi al deposito del ricorso, distinti ed in rapporto di soluzione di continuità con quelli oggetto del ricorso e perpetrati da soggetti diversi, oltre che sotto un'amministrazione diversa della società datrice di lavoro, osserva il Giudice come trattasi di deduzioni che a ben vedere anche nel merito forniscono argomenti rafforzativi della presente motivazione, ingenerando consistenti e fondate ragioni di dubbio sulla ricostruzione della vicenda lavorativa nei termini di una persecuzione da parte del ai danni della piuttosto che come frutto di una Pt_2 Parte_1 amplificazione da parte della stessa di quelle che appaiono delle, sia pur conflittuali, ordinarie dinamiche lavorative. Venendo alla domanda avente ad oggetto il TFR, diritto che sorge alla cessazione del rapporto di lavoro, nell'individuazione della causa petendi del ricorso introduttivo del giudizio va rilevato che la parte domandava il trattamento di fine rapporto dovutole in ragione del licenziamento intimatole con lettera del 15-3-2022, licenziamento di cui nelle more del giudizio veniva accertata l'illegittimità con reintegra della lavoratrice nel suo posto di lavoro, a cui sul piano processuale conseguiva la richiesta del difensore di dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante la sopravvenuta inesigibilità del credito. Ciò premesso, nelle note di udienza da ultimo depositate, il difensore di parte ricorrente, pur senza mutare l'originaria domanda alla luce della nuova sopravvenienza rappresentata dal successivo licenziamento intervenuto in corso di causa in data 12-5-2025, ha argomentato in ordine alla revivescenza dell'interesse della parte ad ottenere il pagamento del TFR originariamente richiesto e divenuto nuovamente esigibile. Tale ragionamento, ad avviso del Giudice, non è tuttavia condivisibile sfuggendo allo stesso la circostanza che il diritto al TFR ha quale proprio fatto costitutivo la cessazione del rapporto di lavoro, da intendersi non come qualsivoglia cessazione, ma quale specifico fatto storico-giuridico interruttivo del rapporto lavorativo, dal ché discende che venuto meno l'evento interruttivo occorso nel 2022 a seguito di reintegra la domanda della parte volta ad ottenere la liquidazione del TFR sorto in base allo stesso si appalesa inammissibile. In disparte i dubbi di ammissibilità di una mutatio libelli in tal senso, si osserva come la stessa non è stata minimamente prospettata nel presente giudizio atteso che la parte non ha proposto domanda di riconoscimento del TFR maturato anche per il periodo tra il primo ed il secondo licenziamento (ed infatti ha insistito per il pagamento del medesimo importo già richiesto con il ricorso), essendosi limitata ad evidenziare che con il successivo licenziamento era tornato in vita il proprio interesse al TFR originariamente richiesto. E' peraltro evidente come trattasi di soluzione che, oltre a palesarsi corretta sul piano giuridico, su quello sostanziale è priva di effetti pregiudizievoli per la parte, che potrà agire in separata sede, ed anche in via monitoria qualora ne sussistano i presupposti, per ottenere il riconoscimento del TFR dovuto in ragione della cessazione occorsa in data 12-5-2025. Venendo al rateo di 13^mensilità ed all'indennità sostitutiva ferie non godute, voci che la società deduce essere state corrisposte come da cedolino del marzo 2022, si osserva che quanto alla prima (rateo 13^) la parte rivendica a tale titolo € 150,30 laddove la società ha prodotto la busta paga del mese di marzo 2022 e allegata distinta di bonifico da cui si evince che a tale titolo veniva riconosciuto e corrisposto il superiore importo di € 300,60, mentre quanto alla seconda (indennità sostituiva ferie non godute) la parte richiama la busta paga del febbraio 2022 le cui risultanze tuttavia appaiono superate da quelle della busta paga del mese di marzo (mese di cessazione del rapporto) rispetto alle quali nulla di specifico la stessa ha controdedotto. In conclusione, il ricorso va in toto respinto. La complessità dell'accertamento svolto in relazione alla domanda di mobbing ed il rigetto, quanto al TFR, in ragione di un susseguirsi di sopravvenienze processuali non ponderabili al momento del deposito del ricorso inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Nola, 27/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci