Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2024
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Giovanni PICCIAU
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott. Giovanni CASELLA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello - cui è riunita la causa iscritta a RG n. 461/24 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3187/23, est. Dott.ssa
Paola Ghinoy, posta in decisione all'udienza collegiale del 22/5/25 e promossa
DA
(P. Iva P.IVA 1
,già Parte 1 con sede legale in Monza (MB), via Pergolesi n. 33, in persona Parte 2
, del Presidente legale rappresentante pro tempore, dott.
- Parte 3 rappresentato e difeso, come da mandato apposto su foglio separato che si deposita telematicamente, dagli Avv.ti Annalisa Avolio e Gabriella Battaglioli ed elettivamente domiciliato presso lo "Studio legale Avolio e Associati” in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 1 ), nata a
Lima (Perù) il 24.1.1978 e residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini di causa in 20900 Pt 2 Via Mosè Bianchi, 14, presso lo studio dell'Avv. Davide Valsecchi del Foro di Pt 2 che la rappresenta e difende giusta procura alle liti ex art. 83 c.p.c. allegata al ricorso di primo grado APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
(P. Iva P.IVA 2 ), con sede Controparte_2 legale in Milano, Viale Regina Margherita n. 5, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore sig.re e CP_5 CP 3 CP 4
[...] rispettivamente Presidente e Consigliere del CdA, rappresentata e difesa
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da ricorso nella causa RG n. 459/24 :
"-in via preliminare, dichiarare la parziale prescrizione dei crediti eventualmente maturati prima dell'8/7/2015;
- nel merito, respingere integralmente il ricorso;
in via subordinata e salvo gravame, respingere la domanda di manleva proposta da CP 2
Vinte spese ed onorari di entrambi i gradi.";
e come da memoria di costituzione nella causa RG n. 461/24: "- in via preliminare, per la declaratoria di parziale prescrizione dei crediti eventualmente maturati prima dell'8/7/2015;
- nel merito, per la reiezione del ricorso ovvero, in via subordinata e salvo gravame, per la riduzione, per quanto di ragione, degli importi eventualmente oggetto di condanna".
PER LA APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE come da foglio di pc del 3/4/25:
"Voglia la Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 3187/ 2023 del 25 ottobre 2023: nel merito, disposta la riunione dei due procedimenti (R.G. n° 459/2024 e n° 461/2024), accogliere integralmente il gravame proposto dall'odierna appellata secondo le conclusioni rassegnate nel procedimento avente R.G. n. 461/2024, di seguito ritrascritte e, comunque, respingere l'atto d'appello di Parte 2 e tutte le domande di merito in esso contenute avanzate da Parte 2
"1. accertare e dichiarare ovvero ribadire e confermare che la ricorrente, sul periodo dall'1.4.2014 al 30.5.2020, ha diritto allo stesso identico trattamento economico che Parte 2 ora Parte 1
[...] all'interno dell' CP_6 a parità di mansioni e/o per gli addetti operanti "in Parte 1
,
'garantisce ai Controparte 2 ;
2. condannare dunque
[...] e Parte 2 ora Parte 1 in solido fra loro, nella persona dei rispettivi legali
,
rappresentanti pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente: (i) della somma di Euro 16.467,00 (sedicimilaquattrocentosessantasette/00) come risultante dal conteggio proposto nella tabella qui allegata inclusiva del "premio produttività" che ha potuto esser calcolato solo all'esito delle ultime produzioni documentali avversarie o (ii) nella diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. con vittoria di competenze professionali di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Davide Valsecchi che si dichiara antistatario, sentenza provvisoriamente esecutiva. In via istruttoria: attesa la contestazione dei conteggi avanzati nell'interesse della ricorrente, nell'eventualità, si fa istanza di apposita CTU contabile tesa a veder confermata la correttezza degli importi rivendicati."
CP 2 Controparte_2 come da memorie di PER LA APPELLATA costituzione nelle cau
"Nel merito:
-respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande ed istanze proposte dall' appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova, con ogni e più opportuna statuizione;
-in parziale riforma della Sentenza n. 3187/2023 impugnata ex adverso, accertare e dichiarare il diritto di CP 2 ad essere garantita, manlevata e tenuta indenne da Controparte 7 anche con riferim
[...] ( Parte 1 spese legali oggetto di eventuale condanna in favore della ricorrente, ovvero e comunque (oggi Parte 1 al condannare Controparte 7 CP 2 per le ragioni in fatto e in diritto di cui alla pagamento delle spese legali in favore di narrativa della presente memoria;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto alle differenze retributive chieste dalla lavoratrice con riferimento al periodo precedente la data dell'11.11.2016;
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse dalla ricorrente nei confronti di CP 2 accertare e dichiarare il diritto della stessa ad CP 2 essere garantita, manlevata e tenuta indenne da Controparte_7 (oggi
[...] in relazione a o Parte 1 ente ricorrente secondo i titoli da questa azionati, anche a titolo di spese legali, ovvero il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna nei confronti di CP 2 con conseguente condanna della stessa Controparte_7 (oggi [...] CP 7 al pagamento/rimborso in favore di CP 2 di tutti gli oneri e/o Parte 1 anna secondo i titoli azionati dai ricor questi connessi.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n.
3187/23, decidendo sul ricorso presentato da Controparte_1 presso la Parte 4 già Pt 2 di Pt 2 dall'1/4/14 al Parte 1
30/5/20 all'interno dell'Ospedale San Gerardo con la qualifica di operatore socio sanitario (OSS) ed inquadramento nel livello BS del CCNL Agenzie CP 2
,
che aveva agito in giudizio per ottenere, in applicazione del principio di parità di trattamento ex artt. 35 D.L.vo n. 81/15 e 23 del D.L.vo n. 276/03, le voci retributive i) RAR (Risorse Aggiuntive Regionali); (ii) cd. tempo tuta (o tempo di vestizione); (iii) premio Covid;
(iv) premio di produttività collettiva;
(v) festa del Santo Patrono (24 giugno San Giovanni Battista) condannava [...] in solido fraControparte_2 e Parte 1 loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 3.749,08 a titolo di RAR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigettava le ulteriori domande;
condannava Parte 1 di tutti gli importiControparte_2[...] a tenere indenne retributivi che la stessa doveva corrispondere alla ricorrente in virtù della sentenza;
infine, condannava le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla ricorrente nella misura del 50%, che liquidava per tale frazione in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato con compensazione dell'ulteriore metà.
Il giudice a quo disattendeva (capi n. 4 e 5) l'assunto attoreo in forza del quale la sentenza n. 453/21 del Tribunale di Monza passata in giudicato - con cui era stato, tra l'altro, accertato nei confronti di Pt_2 di Pt 2 "il diritto della parte ricorrente al medesimo trattamento retributivo e previdenziale riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da Pt 2 di Pt 2 a parità di mansioni" aveva già riconosciuto il diritto
-
azionato in causa, in quanto, a prescindere dall'inopponibilità della pronuncia non era in discussione il principio di parità a Controparte_2 ' di trattamento tra lavoratore dipendente e somministrato, peraltro previsto in primo luogo dalla Direttiva europea n 104/08, art. 5, 1^ comma, dall'art. 35, 1^ comma del D.L.vo n. 81/15, nonché dall'art. 30, 1^ е 8^ comma del CCNL applicato. Affermava (capi n. 6 e 7) che se incombeva sull'utilizzatore l'onere di dimostrare che l'esclusione che si determinava non ledesse la parità di trattamento, poiché era solo l'utilizzatore in possesso degli strumenti e dei dati per poter operare una corretta comparazione, incombeva invece sul lavoratore che agiva in giudizio l'onere di allegare e dimostrare di versare nella situazione fattuale dalla quale derivava l'applicazione in suo favore degli istituti invocati per essere erogati nella medesima situazione ad un dipendente della utilizzatrice di pari livello. Tanto premesso, escludeva (capo n. 8) che ciò fosse avvenuto per il c.d. tempo di vestizione o tempo tuta: "Le convenute hanno argomentato che tali operazioni sono sempre state effettuate dopo la timbratura dell'ingresso e prima della timbratura d'uscita dal lavoro. Pt_2 ha inoltre prodotto accordo aziendale che prevede che l'orario in entrata e in uscita sia "sbloccato" rispettivamente 6 e 7 minuti prima e dopo. Ad es., si legge che "per il personale infermieristico che svolge il primo turno, in fase di timbratura in ingresso, l'orario del mattino, ad oggi registrato al momento della effettiva timbratura ma conteggiato, ai fini dello svolgimento dell'orario di lavoro reso, a decorrere dalle ore 7,00 viene modificato continuando a registrare il momento dell'effettiva timbratura, ma conteggiando, ai fini della definizione dell'orario reso, la decorrenza dalle ore 6,54 alle 14.07 al netto dell'eventuale pausa mensa". Ciò con riferimento al personale operante su tre turni (con rotazione H24). Con riferimento invece al personale operante su 2 turni (addetto a servizi attivi 12 o 14 ore) o con orario a giornata, il computo del tempo divisa nell'orario di lavoro avviene mediante "riduzione di 13 minuti della prestazione lavorativa tipica del profilo".
La ricorrente per contro non ha allegato né ha chiesto di provare se e quanto tempo dedicava alla vestizione e alla svestizione e non ha offerto ulteriori elementi per dedurre che tale tempo non sia stato retribuito.".
Analogamente escludeva (capo n. 9) che ciò fosse avvenuto per la festività del Santo Patrono (24/6): "Pacifico essendo che la festività sia retribuita separatamente solo nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga l'attività lavorativa in tale giornata festiva, la ricorrente non ha allegato né dimostrato di aver svolto l'attività lavorativa nella predetta festività.
Nelle annualità sino al 2018, peraltro, risultano regolarmente retribuite nei cedolini paga prodotti
(doc. 6 allegato al ricorso) le festività del mese di giugno."I
Alla stessa decisione (capo n. 10) giungeva per la premialità Covid, poiché "nessuna allegazione è fornita con riguardo alla ricorrenza delle condizioni legittimanti la percezione, tenuto anche conto del fatto che la ricorrente è cessata dal lavoro nel maggio 2020.";
e con riguardo (capo n. 11) al premio di produttività collettiva, “considerato che il ricorso non chiarisce in cosa questo premio consista e se ne chiede il pagamento all'esito dell'acquisizione delle buste paga, senza ulteriore migliore specificazione." A diversa decisione (capo 12) perveniva, invece, per le Risorse Regionali Aggiuntive (RAR):" Si tratta di voce che gli accordi regionali e aziendali sottoscritti con le OOSS del comparto hanno riservato "al personale dipendente del SSR".
Le risorse per far fronte a tale onere sono assegnate direttamente dalla Regione Lombardia con proprio specifico decreto e la relativa entità viene determinata all'interno del costo del personale dipendente. Esse sono definite in un ammontare complessivo annuo, costituito sulla scorta di intese regionali, assegnate dalla Regione alle Pt 2 e parametrate sul numero di dipendenti del SSR
(a tal proposito si versano in atti le intese regionali e gli accordi con le OO.SS.: doc. n. 8 prod. ASST).
Il principio di equiparazione sopra richiamato rende tuttavia illegittima tale limitazione, non essendovi ragioni per escludere il personale somministrato.
L'erogazione peraltro non è prevista con riguardo ai singoli reparti o livello di prestazione, considerato che la Pt 2 riferisce "Premesso che il personale del comparto sanità che svolge mansioni di OSS
è inquadrato in categoria BS, gli accordi aziendali sul punto indicano i seguenti importi annui per detto personale: Anno 2014 € 462,00 (616,00 : 12 x 9)
Anno 2015 € 616,00
Anno 2016 € 616,00 Anno 2017 € 651,00
Anno 2018 € 581,00
Anno 2019 € 581,00
Anno 2020 € 242,08 (581,00: 12 x 5). Spetta pertanto anche alla ricorrente tale voce, a ciò essendo sufficiente, anche a livello allegativo, l'indicazione del livello di inquadramento.
L'importo a tale titolo riquantificato dalla difesa di Pt 2 tenendo conto dei mesi di effettivo servizio, che non è stato contestato, ammonta ad € 3.749,08 (in luogo .043,66 indicati in ricorso)." "
Disattendeva poi (capo n. 13) l'eccepita prescrizione quinquennale sollevata da entrambe le resistenti alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2626/22 ("Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro"), "applicabile anche alla somministrazione a tempo indeterminato qual è quella prevista per la ricorrente (do. 1 all. al ricorso), determina che la prescrizione, che decorre dal giugno 2020 essendo i crediti azionati sorti dopo il 2012, non è nel caso maturata".
Da ultimo (capo n. 15), accoglieva la domanda di manleva avanzata da [...] Controparte_2 nei confronti della Parte 1
[...] in virtù dell'art.
1.10 del contratto commerciale che poneva a carico di
-
questa ultima "l'obbligo di "comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto" -; ed in virtù dell'art. 33, comma 2 del D.L.vo n. 81/15 secondo cui l' utilizzatore, con il contratto di somministrazione, "assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori". Parte 1 ha proposto appello in data 26/4/24 (RG n. 459/24), affidandosi a quattro ordini di censure. Con il primo motivo (pag. 4 e seg.) impugna la sentenza n. 3187/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto la somma rivendicata a titolo di
RAR, denunciando violazione degli accordi aziendali, errata valutazione delle prove e contraddittorietà.
Rammenta che “le RAR sono definite in un ammontare complessivo annuo, costituito sulla scorta di intese regionali, assegnate dalla Regione alle Pt 2 e parametrate sul numero di dipendenti del SSR... È dunque a livello regionale - oltre che per effetto di specifici accordi aziendali applicativi - che il beneficio economico in parola viene riconosciuto solo al personale direttamente assunto dall'azienda sanitaria pubblica: accordi rispetto ai quali l'originario ricorso non dirigeva alcuna censura.
Ma a prescindere da quanto sopra, il punto è che gli accordi aziendali sull'argomento subordinano l'erogazione delle RAR a specifici progetti, ancorando la misura dell'indennità spettante a ciascun lavoratore alla percentuale di realizzazione dei progetti medesimi.....
Alla luce di quanto sopra appare evidente l'errore nel quale è incorsa la pronuncia appellata che - disattendendo quanto espressamente previsto dagli accordi aziendali- ha ritenuto che la voce retributiva in questione (RAR) spettasse ai lavoratori sulla scorta del mero livello di inquadramento ossia, in altri termini, che fosse sufficiente appartenere ad una determinata Categoria (B/BS, COD) per avere diritto all'emolumento in questione..." Sostiene inoltre che la decisione in parte qua è in aperta contraddizione con quanto statuito al capo n. 7 (onere della prova a carico del lavoratore), posto che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. Controparte_1 "neppure affermava d'aver partecipato ai progetti aziendali cui era correlata l'erogazione dell'emolumento (ed anzi, nel ricorso di primo grado neppure si accennava all'esistenza di tali progetti" e dato che anche
"per le RAR (così come per le altre voci retributive rivendicate), il ricorso difettava di specificazioni in ordine alla natura dell'emolumento ed ai presupposti per la relativa erogazione il che avrebbe dovuto condurre - una volta di più - al relativo integrale rigetto.
Con il secondo motivo (pag. 8 e seg.) impugna la sentenza n. 3187/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha richiamato a fondamento della decisione il principio di parità di trattamento tra lavoratori dipendenti e somministrati, lamentando la violazione dell'art. 35 D.L.vo n. 81/15.
Nell'ottica del gravame, “La lettura complessiva della norma conduce ad affermare che, mentre per le condizioni economiche e normative vige il principio della parità complessiva, per le voci stipendiali di natura premiale il Legislatore ha specificato, in un apposito comma, una diversa disciplina, che riconosce alla contrattazione aziendale la facoltà di disciplinare diversamente i trattamenti accessori in parola.
Onde la conclusione per cui tali voci non rientrano nel concetto di "trattamento economico e normativo complessivo" di cui al primo comma e, dunque, nella garanzia di parità di trattamento."
Con il terzo motivo (pag. 10 e seg.) impugna la sentenza n. 3187/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di manleva svolta da denunciando violazione ed erronea Controparte_2 interpretazione dell'art. 33, comma 2, del D.L.vo n. 81/15, del capitolato e del contratto commerciale. Ricostruite le vicende in fatto sottese alla pretesa azionata dalla lavoratrice e richiamati i principi in materia di somministrazione, osserva che l'assunto di secondo cui l'alloraControparte_2 Parte 2 (oggi si sarebbe impegnata a corrispondere Parte 1 separatamente e in aggiunta alla retribuzione ordinaria ogni istituto retributivo accessorio eventualmente connesso a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è smentito dalla stessa documentazione citata dalla
-
predetta società: "In particolare, giusta l'art. 18 dell'accordo quadro (doc. n. 2 ex adverso invocato), erano espressamente escluse dalle tariffe indicate dall'impresa "esclusivamente le indennità previste dai CCNL di riferimento".
Le medesime previsioni sono contenute nel capitolato speciale d'appalto (doc. n. 3 fasc. Tempor).
Ora. ,avente natura indennitaria La sola voce retributiva, tra quelle azionate dalla sig.ra CP 1
è quella corrispondente alla festività patronale che, in effetti, nei contratti di somministrazione tra l'Ospedale e CP 2 risulta inserita tra le voci da "fatturare" tant'è che la stessa Agenzia datoriale affermava, nella propria memoria difensiva, che la voce in parola era sempre stata corrisposta (ed invero la circostanza è confermata dalle buste paga versate in atti dalla lavoratrice: si veda ad esempio quella di giugno 2019).
Peraltro, in una fase successiva all'aggiudicazione, le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo per la determinazione del costo orario (doc. n. 6 fasc. Tempor;
allegato B) che, al punto 2, elenca i costi riconosciuti in aggiunta al "costo ora ordinario" (determinato al punto 1).
Si tratta di:
1. eventuali voci del trattamento accessorio dovuto a particolari condizioni di lavoro (lavoro straordinario, notturno, indennità di turno festiva),
2. corrispettivi per festività infrasettimanali,
3. ASPI straordinaria....
Il successivo punto 3, infatti, ribadisce e precisa che "nessun altro costo, diverso ed ulteriore rispetto a quelli di cui ai precedenti punti 1) e 2) saranno in alcun modo riconosciuti all'Agenzia di somministrazione".....
....Ciò posto occorre ancora considerare che, a mente degli artt. 4 e 5 del capitolato speciale d'appalto, ciascuna azienda avrebbe sottoscritto un apposito contratto con l'Agenzia di somministrazione, principalmente al fine di stabilire la quantità, la tipologia di unità, la durata della somministrazione.
Tuttavia, a mente dell'art. 5 del Capitolato medesimo, "i contratti saranno costituiti dalle norme del presente documento, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta dell'impresa e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati, saranno queste ultime a prevalere".
In altri termini, la fonte regolatrice del rapporto "commerciale" tra somministratrice ed utilizzatrice sarebbe stato esclusivamente il capitolato speciale (unitamente all'offerta della ditta, di cui il menzionato verbale di accordo sul costo orario costituisce evidentemente parte integrante), espressamente destinato a prevalere su ogni altro atto negoziale.
Ragion per cui la domanda di manleva dell' CP 2 non avrebbe potuto esser fondatamente ancorata alla previsione, contenuta nel contratto commerciale (doc. n. 8 fasc. Tempor), secondo cui l'Amministrazione sarebbe stata tenuta a comunicare i trattamenti economici previsti dalla contrattazione aziendale: previsione erroneamente ritenuta dirimente dal Giudice a quo..."
Con il quarto motivo (pag. 10 e seg.) impugna la sentenza n. 3187/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato la eccepita prescrizione sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26246/22 in forza della quale, per i diritti non prescritti all'entrata in vigore della legge n. 92/12 e del D.L.vo n. 23/15, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
Sostiene che detto principio “non si attaglia alla fattispecie, nella quale il presunto debitore è una Pubblica Amministrazione, nei cui confronti non è configurabile quel "metus" che, come noto, costituisce la ratio della decorrenza della prescrizione solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, non constando atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso avanti il Tribunale di Monza (8/7/2020), dovranno ritenersi prescritti i crediti in ipotesi maturati prima dell'8/7/2015". Anche Controparte 1 ha proposto appello in data 26/4/24 (RG n. 461/24), affidandosi a quattro ordini di censure. Con il primo motivo (pag. 10 e seg.) impugna la sentenza n. 3187/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano non ha attribuito rilevanza alla sentenza n.
453/21 del Tribunale di Monza per errata interpretazione di detta sentenza, manifesta contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di non contestazione e del divieto del “ne bis in idem".
Osserva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi non già sull'an del diritto già accertato dalla citata sentenza del Tribunale di Monza - bensì
-
esclusivamente sulla sua quantificazione;
non decisiva in senso ostativo sarebbe, nell'ottica del gravame, la mancata partecipazione di Controparte_2
[...] al giudizio presupposto, in virtù del principio sul giudicato riflesso di cui a Cass. n. 8766/19.
Con il secondo motivo (pag. 12 e seg.) impugna la sentenza n. 3187/23 del
Tribunale di Milano per “errata quantificazione delle RAR riconosciute all'odierna appellante per errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie".
Richiamato quanto esposto nel precedente motivo di appello, rileva che il giudice di prime cure, nel prendere a riferimento il doc. n. 8 prodotto da Pt 2 di Pt_2
"relativo all'anno 2014 (ndr invero è poi così per tutti gli anni oggetto di rivendicazione), ha reso beneficiaria l'odierna appellante del solo valore risultante nell'apposito specchietto, omettendo tuttavia il riconoscimento della quota aggiuntiva spettante a favore del "personale turnista, infermieristico (infermiere-infermiere, pediatrico ostetrica-assistente sanitario) e non infermieristico che opera su turni di lavoro articolati sulle 24 ore" al quale l'odierna appellante, pacificamente, apparteneva, sul quale avrebbero dovuto effettuarsi i conteggi e per il quale, alla pag. 3 dell'atto introduttivo al giudizio di primo grado, era stato, appunto, elaborato lo schema riepilogativo delle spettanze dovute...
In ragione di quanto risulta documentalmente, pertanto, gli importi da riconoscersi anno per anno avrebbero dovuto essere i seguenti:
- nel 2014 l'importo complessivo di Euro 843,00 (Euro 616,00 + Euro 227,00), in base all'accordo del
2.9.2014, pag. 2;
- nel 2015 l'importo complessivo di Euro 843,00 (Euro 616,00 + Euro 227,00), in base all'accordo del
1.9.2015, pagg. 2 e 3;
- nel 2016 l'importo complessivo di Euro 843,00 (Euro 616,00 + Euro 227,00), in base all'accordo del
22.9.2016, pag. 3;
- nel 2017 l'importo complessivo Euro 843,00 (Euro 616,00 + Euro 227,00), in base all'accordo del
1.6.2017, pag. 5;
- nel 2018 l'importo complessivo di Euro 808,00 (Euro 581,00 + Euro 227,00), in base all'accordo del
7.9.2018, pag. 4;
- nel 2019 l'importo complessivo di Euro 808,00 (Euro 581,00 + Euro 227,00), in base all'accordo del
13.6.2019, pag. 5;
- nel 2020 l'importo complessivo di Euro 808,00 (Euro 581,00 + Euro 227,00), in base all'accordo del
15.6.2020, pag. 13.!"
Con il terzo motivo (pag. 14 e seg.) impugna la sentenza n. 3187/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto carente l'allegazione in ordine al Premio Covid 2020 ed al Premio di Produttività Collettiva, denunciando “violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3, D.lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8, CCNL Somministrazione); violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio per le voci retributive variabili e accessorie da riconoscere ai lavoratori in somministrazione;
errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie". Osserva che pacificamente quelle elencate erano voci retributive destinate ab origine solo ai dipendenti della utilizzatrice, nel senso che gli accordi costitutivi di queste voci ne escludevano l'erogazione ai lavoratori somministrati per ragioni di copertura finanziaria;
e che “in ordine alle domande dell'odierna appellante tese a vedersi riconosciuti il premio COVID 2020 ed il premio produttività, non c'è stato alcunché d'esplorativo e l'interessata ha solo richiesto un trattamento economico omogeneo (e non discriminatorio) rispetto ai colleghi, svolgenti le sue identiche mansioni, alle dipendenze di Parte 2 Il tutto in base ad un principio di distribuzione dell'onere probatorio in forza del quale, all'odierna appellante era ed è richiesto di dare contezza di quattro elementi: contratto, inquadramento, mansioni ed inadempimento datoriale".
Richiama, altresì, giurisprudenza della Corte di Appello di Milano e la sentenza della Corte Cassazione n. 8782/23 (doc. 8 ricorrente) in materia di compenso incentivante al personale somministrato di Croce Rossa, ove si è affermato che
"sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato,
l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo;
i medesimi principi vanno applicati ai contratti di somministrazione a termine". Evidenzia che 1' Pt 2 di Pt 2 (oggi ) solo in giudizio ha Parte_1 prodotto uno stralcio degli accordi sui premi e che quindi ella ha allegato quello che poteva allegare.
Inoltre, rammenta di aver dedotto di avere svolto lavoro in corsia (precisamente nel reparto di malattie infettive) con orario su tre turni, e che, per quanto a lei noto, ai dipendenti della le indennità premiali di cui ora si Parte 1 discute sono state corrisposte senza alcuna condizione ulteriore ancorata a risultati o progetti. In ordine alla quantificazione, per quanto riguarda il Premio di Produttività chiede l'esibizione in giudizio degli accordi aziendali dal 2014 in avanti e allega di Parte aver appreso da altri che per il 2020 l'importo è stato di € 1.525,86, insistendo per l'esibizione delle buste paga dei dipendenti in questione per appurare ufficialmente tale dato.
Per il Premio Covid, rileva come 1' Pt_2. di Pt 2 non abbia negato la quantificazione da lei indicata (ovvero € 883,00), di modo da doversi ritenere detta circostanza pacifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.. Con il quarto motivo (pag. 21 e seg.) impugna la sentenza n. 3187/23 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto carente la allegazione in ordine alla retribuzione per il tempo vestizione e per il Santo Patrono, denunciando
"violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori somministrati (art. 35, cc. 1 e 3,
D.lgs. 81/2015; art. 23, c. 1, D.lgs. 276/2003; art. 59, c. 4, CCNL Comparto Sanità; art. 30, c. 8,
CCNL Somministrazione); errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie".
Richiama le considerazioni svolte nel primo motivo di appello, avendo la sentenza monzese già accertato il mancato pagamento delle voci in oggetto.
In subordine, circa la retribuzione dovuta per il tempo vestizione, osserva che
"nonostante fosse previsto il "conglobamento" dell'indennità di vestizione nella retribuzione normale, questo non è avvenuto nel senso che i dipendenti diretti dell'Ospedale San Gerardo hanno visto riconosciuta la relativa voce ... mentre l'odierna appellante no ! Se si volesse ritenere in contestazione la relativa circostanza, molto semplicemente, non resterà che acquisire come richiesto dall'appellante - le timbrature di modo da veder confermata la
-
sfasatura fra le sue buste paga e l'orario di lavoro effettivamente osservato." Circa la maggiorazione per il Parte_6 si riporta alle argomentazioni a
,
riguardo dell'onere probatorio già avanzate per quanto concerne il tempo di vestizione e precisa che "l'odierna appellante quando ha lavorato durante tale giornata, ha espressamente riconosciuto esserle stata corrisposta l'indennità festiva;
quando invece non ha lavorato, ha contestato non esserle stata considerata la relativa giornata come lavorata. In proposito, basti osservarsi lo schema riepilogativo di cui al punto 10) pag. 3 del ricorso di primo grado.
È quindi errata la sentenza laddove afferma che non ci sarebbe allegazione riguardo alla circostanza di aver lavorato il giorno del 24 giugno. "
Controparte_8 già Controparte_9
[...] si sono tempestivamente costituite nel giudizio in cui sono state convenute, richiamando le difese articolate nei rispettivi atti di appello e replicando alle censure avversarie.
si è regolarmente costituita. Anche Controparte_2
Contesta la fondatezza dei motivi di gravame formulati da Controparte 1
[...] che esamina puntualmente da pag. 7 a pag. 12 della memoria
,
di cui al procedimento RG 461/24.
Nella memoria di cui al procedimento RG 459/24 aderisce ai motivi di gravame formulati da in punto riconoscimento Controparte_8
RAR (I), applicazione del principio della parità di trattamento (II) e rigetto dell'eccezione prescrizione (IV), associandosi dunque alle sue difese;
contesta, invece, la fondatezza del motivo di gravame svolto da quest'ultima in punto accoglimento domanda di manleva (III), argomentando ampiamente al riguardo. In entrambi i giudizi interpone a sua volta appello incidentale per omessa pronuncia della domanda di manleva in relazione alle spese processuali sostenute, denunciando la violazione dell'art. 1.10 del contratto di somministrazione commerciale ("gli oneri che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto" sub doc. 8 fascicolo Tempor)." neiRipropone, comunque, anche in questa sede la domanda di manleva confronti della utilizzatrice "con riferimento a tutte le somme che dovessero essere oggetto di eventuale condanna a suo carico, anche in via solidale, anche a titolo retributivo e di spese legali.
Chiede, altresì, anche in alternativa a quanto sopra, la condanna del Parte 1 al pagamento/rimborso in favore di CP 2 di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere alla ricorrente e/o, comunque, che ogni eventuale onere a carico di CP 2 derivante dalla mancata e/o inesatta comunicazione da parte dell'utilizzatrice dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione aziendale, anche successivi agli accordi iniziali, siano posti a carico del Parte 1 ", reiterando la difesa articolata in primo grado. Disposta la riunione dei due procedimenti tra loro connessi ex art. 335 c.p.c., veniva acquisita rilevante documentazione e venivano fatti predisporre conteggi delle differenze retributive rivendicate aggiornati alla luce delle nuove produzioni. All'udienza del 22/5/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della disposta riunione, operando il principio generale in forza del quale la prima impugnazione (RG n. 459/24) vale a costituire il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, l'appello principale successivo (RG n. 461/24) si converte in appello incidentale (cfr. Cass. n. 23457/18).
*Eccezione di prescrizione quinquennale (IV motivo appello principale cui aderisce CP_2
La censura è priva di pregio. Controparte_1 è stata assunta in data 1/4/14 con contratto a tempo indeterminato ed ha cessato il rapporto il 30/5/20 (docc. e 6 ricorrente). Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, trova applicazione anche nei confronti della PA il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (così
Cass. n. 26246/22).
Alcun termine prescrizionale è dunque maturato, essendo iniziato a decorrere dal giugno 2020.
*Violazione del principio della parità di trattamento (II motivo appello principale cui aderisce CP 2
La dogli nel segno. ilCon la sentenza n. 453/21 il Tribunale di Monza ha accertato tra l'altro diritto di a parità di mansioni, al medesimo Controparte_1
, trattamento retributivo e previdenziale riservato ai dipendenti a tempo indeterminato da Pt 2 di Pt 2 ex art. 35 del D.L.vo n. 81/15: "E' fondata anche la domanda di accertamento del diritto al medesimo trattamento economico (retributivo e contributivo) riservato ai lavoratori a tempo indeterminato da Pt 2 di Pt 2 a parità di mansioni in costanza delle singole missioni.
La parte ricorrente sul punto ha allegato che, contrariamente a quanto previsto contrattualmente, le è stato applicato un trattamento economico deteriore rispetto ai dipendenti dell' Pt 2 che svolgono le sue stesse mansioni, non essendogli stati applicati istituti quali RAR, indennità di vestizione, tempo di consegna a fine turno, festività Santo Patrono Pt_2
Sul punto l' Pt 2 nulla ha dedotto o contestato, né ha fornito prova del contrario.
Segue, dunque, l'accertamento della sussistenza del diritto alla parità di trattamento. Trattandosi d'azione di mero accertamento, recante una riserva d'azione per il conseguimento delle differenze retributive, è superflua, in questa sede, la disamina dell'eccezione di prescrizione, da riservarsi alla successiva azione di condanna".
La statuizione del Tribunale di Monza è passata in giudicato, per cui il diritto della citata lavoratrice ad avere il medesimo trattamento economico concesso al personale in forza alla utilizzatrice a parità di mansioni (circostanza pacifica) è divenuto incontrovertibile.
In ogni caso - e detta argomentazione viene svolta soprattutto nei confronti di
Controparte 2 alla quale non è opponibile il giudicato - ' tale principio è previsto dalla Direttiva europea n 104/08, art. 5, 1^ comma, dall'art. 35, 1^ comma del D.L.vo n. 81/15, nonché dall'art. 30, 1^ e 8^ comma del CCNL applicato, per cui non sono persuasive le comuni difese svolte da
Controparte 10 Controparte_2
-[...] , poiché come ritenuto da questa Corte in analoga controversia - "una volta assodato che il lavoratore somministrato ha diritto al medesimo trattamento dei dipendenti del committente che svolgono le stesse mansioni spetta al lavoratore-creditore dedurre il mancato pagamento della corretta retribuzione rispetto agli omologhi dipendenti dell'utilizzatore, spettando invece alle controparti dimostrare fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria.
Nello specifico, quindi, è sufficiente che il lavoratore somministrato si limiti a censurare la mancata corresponsione di voci retributive, riconosciute invece ai dipendenti dell'utilizzatrice che svolgono le sue stesse mansioni, spettando invece alla controparte dimostrare la sostanziale diversità delle mansioni assunte in comparazione ovvero, in assenza di tale contestazione (come nella specie), le ragioni della mancata erogazione delle componenti retributive (perché ad es., legate a presupposti soggettivi/oggettivi non posseduti dal somministrato o a particolari e diverse modalità esecutive della prestazione, etc.)." (così CA n. 1141/24 Pres. Vignati, est. Casella).
*Premio Covid e Premio di Produttività Collettiva (III motivo appello incidentale Quinto) L'articolato motivo è fondato.
La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso di un lavoratore somministrato con rapporto a termine, ha affermato che "sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo;
i medesimi principi vanno applicati ai contratti di somministrazione a termine". Ha al riguardo chiarito: "6. va premesso che la questione dell'attribuzione dei benefici incentivanti ai lavoratori con rapporto di lavoro a termine con la Controparte 11 ha già costituito oggetto di alcune pronunce della Corte (tra le altre, Cass. n. 10746 del 2017; Cass. n. 715 del 2020; Cass. n. 26453 del 2021);
7. si è affermato, in particolare, quanto segue:
a) il compenso incentivante di cui all'art. 32 del c.c.n.l. Enti pubblici non economici 1999-2001, legato al raggiungimento di determinati e specifici obbiettivi, non è incompatibile con la natura determinata del rapporto di lavoro, sicché la mancata corresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato della Controparte 11 si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE; nelle richiamate pronunce è stato, dunque, escluso che la sola teorica previsione di programmi ed obiettivi, in assenza di specifiche ed esplicitate ragioni, costituisca elemento idoneo a far ritenere l'inapplicabilità del compenso anche ai lavoratori con rapporto a termine e che dunque sia configurabile un'incompatibilità 'ex sé;
b) in merito, poi, alla corretta ripartizione dell'onere probatorio è stato affermato che sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato;
il lavoratore è, invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato,
l'inquadramento ricevuto e l'inadempimento all'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo;
8. i medesimi principi vanno applicati ai contratti di somministrazione a termine;
ed infatti il vincolo di parità di trattamento previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 23 (nel testo vigente all'epoca dei contratti stipulati fino all'1/11/2011) è chiaro là dove la norma prevede, al comma 1, che: "I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte (...)"; anche nella versione di cui alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 2 marzo 2012, n. 24, art. 7, comma 1, lettera a), (modifiche vigenti dal
6/4/2012 al 17/7/2012 e, dunque applicabili al contratto relativo al periodo 6.4.2012-30.4.201, successivamente e più volte prorogato) è previsto che: "Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte"; non sussistono, invero, ragioni per interpretare l'indicata normativa in modo diverso rispetto al
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 per i lavoratori a termine e, del resto, la stessa Corte territoriale non dubita che il principio di parità di trattamento si applichi anche ai contratti di somministrazione di lavoro;
9. nello specifico, la Corte d'appello non ha revocato in dubbio il prospettato svolgimento da parte del C. delle medesime attività (autista di ambulanza) svolte dai dipendenti a tempo indeterminato;
inoltre, pur affermando che i rapporti di somministrazione in questione erano stati reiterati e prorogati (tanto da integrare, come ritenuto già da giudice di prime cure con decisione, sul punto, passata in giudicato, un ricorso abusivo alla somministrazione da parte della Croce Rossa) e che il lavoratore aveva prestato, per tutto il periodo dei contratti, le medesime mansioni dei colleghi assunti a tempo indeterminato, ha escluso, come detto, la spettanza del compenso incentivante per essere mancata la prova, posta erroneamente a carico del lavoratore, del raggiungimento degli obiettivi programmati nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente". (così Cass. n. 8782/23, doc.
n. 8 ricorrente). L'enunciato principio di diritto opera anche per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato.
Come sopra anticipato, la parità di trattamento è espressamente sancita in primo luogo dalla Direttiva europea n. 104/2008, art. 5, primo comma, per cui
"Per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro". L'art. 35, 1^ comma del D.L.vo n° 81/15, prevede poi che “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore".
Infine, l'art. 30, 1^ e 8^ comma del CCNL per le Agenzie di Somministrazione stabilisce che "Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata" [...] In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell'arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente ai dipendenti dell'utilizzatore".
Si poneva, pertanto, a carico del datore di lavoro l'onere di allegare e provare raggiunto gli obiettivi e le perché la lavoratrice somministrata non ha condizioni fissate per i dipendenti, onere che nella fattispecie concreta non può dirsi assolto poiché l'azienda si limita ad affermare che gli accordi di secondo livello escludevano i somministrati, senza precisare però quali erano gli obiettivi che i dipendenti a tempo determinato o indeterminato avrebbero dovuto raggiungere per avere diritto agli incentivi, né tanto meno la ragione per cui i lavoratori somministrati non avrebbero ottenuto quello specifico risultato. Per quanto concerne la determinazione delle somme dovute, si osserva quanto segue.
Per il Premio Covid per l'anno 2020, in assenza di contestazione da parte dalla che non offre un conteggio alternativo, può ritenersi Parte 1 incontroversa la somma pretesa di € 883,00.
Per il Premio di Produttività Collettiva, la materia ha formato oggetto di accordo aziendale sottoscritto il 4/12/17 (doc. 4 Parte_1 il cui art. 2 stabilisce che "
"il presente accordo si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato del comparto, con esclusione del personale non strutturato a qualsiasi titolo (borsisti, collaboratori α progetto, libero professionisti, personale in somministrazione temporanea di lavoro ecc.)". dell'attuale appellanteL'importo rivendicato è stato calcolato dalla difesa incidentale nelle note depositate il 29/7/24 sulle base delle produzioni avversarie (vedi nota informativa in calce).
Controparte_2 e Parte 1 nelle rispettive note autorizzate del 9/9/24 non hanno contestato tanto le modalità di conteggio e/o i calcoli matematici quanto, a monte, il diritto ad ottenere tale emolumento, come già eccepito in primo grado: "Contrariamente a quanto assunto da controparte, dunque, anche a seguito delle produzioni del Parte 1 , sussiste ampia prova documentale del fatto che il premio in questione non prevedesse meccanismi di riconoscimento "a pioggia" ma meccanismi condizionali, graduali e legati al raggiungimento di specifici obbiettivi.
Ebbene, sul punto i ricorrenti né nel primo grado di giudizio, né nell'attuale fase di appello hanno mai dedotto e/o allegato e/o dimostrato di: (i) aver raggiunto le performance organizzative prodromiche al pagamento della quota di premio specificamente prevista;
(ii) aver raggiunto le performance individuali fissate dall'azienda ospedaliera;
(iii) aver raggiunto anche solo in parte e/o in percentuale gli obbiettivi di risultato fissati dal Parte 1 " (così note CP_2
L'assunto non è però persuasivo alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte in tema di ripartizione dell'onere probatorio (cfr. Cass. n. 8782/23 citata). Ne consegue che a spetta, a tale titolo, per il Controparte 1 periodo 1/4/14 - 30/5/20, la somma di € 7.228,34 (€ 1.246,52+ € 1.287,46 +
€ 1.210,69 +€ 1.035,63 + € 867,95 + € 944,34 + € 635,75).
CP 2 e II motivo appello
*RAR (I motivo appello principale cui aderisce incidentale Quinto)
Per quanto concerne l'an debeatur, è corretto il percorso motivazionale del Tribunale di Milano e cioè che non è ravvisabile alcuna valida ragione per escludere il personale somministrato dall'assegnazione della RAR, né
-
aggiunge il Collegio - la Parte 1 utilizzatrice ha dedotto e provato una idonea giustificazione che possa legittimare detta esclusione, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte per le argomentazioni poc'anzi richiamate in punto Premio Covid e Premio di Produttività Collettiva.
Ne consegue la infondatezza del motivo di gravame formulato dalla utilizzatrice e dalla somministratrice.
Per quanto concerne, invece, il quantum debeatur, il giudice di prime cure ha riconosciuto l'importo riquantificato dalla Controparte_8
[...] per il personale del comparto sanità che svolge mansioni di OSS ed è inquadrato BS in base agli accordi aziendali tenendo conto dei mesi di effettivo servizio in € 3.749,08 (in luogo della somma di € 5.040,66). La difesa della lavoratrice si duole della decisione, non essendo stata considerata la c.d. quota aggiuntiva (€ 227 annui) riconosciuta al "personale turnista, infermieristico (infermiere-infermiere, pediatrico ostetrica-assistente sanitario) e non infermieristico che opera su turni di lavoro articolati sulle 24 ore".
Il rilievo è condivisibile. nella comparsa di costituzione ex art. 416 Controparte_2
c.p.c. deduce che “11) La ricorrente ha lavorato a diverse riprese nel periodo dall'1.04.2014 al
30.05.2020 in somministrazione presso l'utilizzatrice A.O. Parte 1 di Pt 2 con un orario di lavoro di 30 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica secondo una turnistica mensile sulle 24 ore (cfr. docc. 7 e 8 - doc. 1 ricorso ctp)". svolgesse la prestazione su 3 turni a Il fatto che Controparte 1 ritenersi pacifica, oltre che documentale copertura di 24 ore può dunque (allegato al contratto doc. 7 per cui viene meno l'eccepita carenza CP_2
, di allegazione sollevata dalla Parte 1
L'importo a titolo di RAR va dunque ricalcolato nella somma di € 5.040,66, con una differenza spettante alla lavoratrice di € 1.291,58 (così determinata 5.040,66-3.749,08).
(IV motivo appello incidentale
*Tempo vestizione (o tempo tuta) e Parte 6 Quinto)
L'articolato motivo è fondato.
Il Collegio richiama, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 1141/24 di questa Corte, cha ha deciso fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente: “occorre ribadire che con la presente causa il lavoratore ha rivendicato tale voce retributiva sul presupposto che, nonostante avesse sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi dipendenti dell' Pt 2 con le stesse modalità esecutive, non gli era mai stato riconosciuto in busta paga il c.d. 'tempo divisa' a differenza degli omologhi colleghi dell' Pt 2 ai quali veniva applicato l'accordo aziendale del 23-5-2015 in forza del quale - dovendo il personale indossare indumenti di lavoro specifici il tempo vestizione/svestizione era
-
convenzionalmente fissato in 13 minuti per ogni turno di servizio con conseguente 'estensione' dell'orario di lavoro giornaliero prevista al punto 7 di tale accordo. E' pacifico che il ricorrente dovesse cambiarsi all'inizio del turno per indossare la divisa e svestirsi alla fine del turno per indossare gli abiti civili perché tale prassi era comune a tutti i lavoratori operanti in corsia presso l'Ospedale tant'è vero che per tale attività l' Pt 2 aveva stipulato un apposito accordo sindacale in forza del quale veniva corrisposta una voce retributiva forfettaria per l'esplicazione di tale attività propedeutica al lavoro. Nella specie, quindi, spettava al datore di lavoro (e all'utilizzatore) dimostrare che le modalità di vestizione/svestizione adottate dal ricorrente fossero diverse dagli altri dipendenti dell' Pt_2 e nello specifico, si osserva, per gli operatori sanitari- "(per i quali -
-
come detto vigeva l'accordo sindacale) ovvero che tale attività propedeutica fosse stata
-
effettivamente retribuita. Nessuna prova in tal senso è stata fornita dagli appellati. In particolare,
CP_2 non ha dimostrato, in modo inequivocabile, che in busta paga il c.d. 'tempo divisa' venisse effettivamente riconosciuto e retribuito in aggiunta all'orario del turno, compreso, cioè, tra la timbratura in entrata effettuata dall'appellante con già indossata la divisa e in uscita,
-
anch'essa effettuata dall'appellante con ancora indosso la divisa. Sul punto, peraltro, non è emersa alcuna corrispondenza tra le timbrature e le ore riportate nelle buste paga (decisamente inferiori a quelle registrate dal badge), rendendo ancor più improbabile l'erogazione del compenso per il tempo impiegato per la vestizione/svestizione. Ne consegue, pertanto, la debenza della voce retributiva in oggetto calcolata sulla base dei turni giornalieri effettivamente lavorati (...)” (così sentenza n.1141/24 citata).
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che la stessa difesa della
[...] non ha negato che l'accordo aziendale in atti fosse Parte 1 applicabile pure a Controparte 1
Pertanto, una volta ritenuta la pacifica applicabilità delle previsioni dell'accordo aziendale in questione, a fronte dell'eccezione di inadempimento con cui la predetta lavoratrice ha lamentato la non corretta remunerazione del tempo di vestizione, gravava sulla parte debitrice dimostrare il proprio esatto adempimento nei termini previsti dall'accordo (il che, nel caso di specie, non è avvenuto). Controparte_1La difesa di ha depositato in data 12/2/25 un prospetto relativo a detta voce da cui emerge che la predetta ha percepito una retribuzione per un numero di ore inferiore a quelle effettivamente lavorate ed impagataoggetto, appunto, di timbratura, laddove nella relativa differenza è
-
compreso il minutaggio quotidiano correlato al tempo vestizione / svestizione;
ed ha poi quantificato (prospetto del 3/4/25), le differenze retributive per questa voce che ammontano ad € 3.315,00, la domanda meritaInfine, pure per quanto riguarda la voce Parte 6
, accoglimento, sempre previa corretta individuazione degli oneri di allegazione e prova rispettivamente gravanti sulle parti in causa.
-come ha Per paralizzare la pretesa attorea non è infatti sufficiente dedurre
- che nella busta paga di giugno appare fatto Controparte_2 la voce festività (o similare), poiché era preciso onere del datore di lavoro (e, quindi, dell'utilizzatore) dimostrare che quell'indennità fosse stata erogata proprio a tale titolo (Santo Patrono) e non, ad es., per la prestazione resa il 2 giugno (Festa della Repubblica) ovvero in altra giornata festiva dello stesso mese.
L'importo non contestato nel quantum - spettante per gli anni dal 2014 al 2018 ammonta alla somma complessiva di € 299,84. Il Collegio osserva che nel prospetto finale depositato il 3/4/25, richiamato nel foglio di precisazioni delle conclusioni, non è riportata detta voce, ma trattasi evidentemente di un refuso, essendo contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ed avendo la lavoratrice chiesto, comunque, il pagamento della "diversa misura ritenuta di giustizia del caso, ex art. 1226 c.c., anche in via equitativa." Per tutte le considerazioni finora svolte, assorbita ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte 1 ha diritto per le voci pretese alla ulteriore somma complessiva lorda di €
13.017,16 (così determinata € 1.291,58 per integrazione RAR + € 883,00 per
Premio Covid + € 7.228,34 per Premio Produttività + € 299,84 per Parte_6
+ 3.315,00 per tempo tuta), maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
*Domanda di manleva (III motivo appello principale) Controparte_8 non coglie nel La doglianza della segno. L'art. 33,2^ comma del D.L.vo n. 81/15 prevede che l'utilizzatore, con il contratto di somministrazione, "assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori".
Nella fattispecie in esame il contratto commerciale sancisce, inoltre, a carico della Parte 1 l'obbligo di "comunicare al somministratore i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro in particolare si obbliga a comunicare, se previste, le modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente riguarda anche le eventuali variazioni dei dati già comunicati. L'informazione dovrà essere comunicata dall'utilizzatore nel tempo più breve possibile. Gli oneri di qualsiasi natura che il somministratore sarà tenuto a sostenere per effetto e a causa della mancata o inesatta comunicazione dei trattamenti retributivi e previdenziali in atto presso l'utilizzatore saranno integralmente a carico di quest'ultimo. In questo caso, il somministratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per ogni onere sostenuto" (cfr. art. 1.10, doc. 8 CP 2 Come correttamente deciso da questa Corte territoriale nel precedente già richiamato, "in forza di tale previsione negoziale, la pretesa di CP_2 deve ritenersi fondata in relazione alle sole voci retributive premiali, non avendo l' Pt 2 per tali componenti stipendiali, adempiuto tempestivamente all'obbligo di comunicare all'Agenzia di somministrazione i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale ed applicati ai propri dipendenti di livello pari a quello dei prestatori di lavoro.
L'omessa comunicazione ha impedito all' CP_2 di somministrazione di adeguare il trattamento retributivo premiale dei propri dipendenti a quello riservato ai dipendenti dell'utilizzatrice.
Non si ritiene invece operante la manleva in relazione al lavoro prestato nel giorno del Santo
Patrono, nonché a quello impiegato per la vestizione e svestizione, trattandosi, nel primo caso, di giorno pacificamente festivo (e, quindi, da retribuire comunque con maggiorazione) e, nel secondo caso, di tempo rientrante nel concetto di ordinario orario di lavoro.
Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza, le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell'orario di lavoro se il tipo di indumenti da indossare è imposto (come nella specie) da superiori esigenze di sicurezza e igiene attinenti alla gestione del servizio prestato e all'incolumità del personale addetto, sicché anche nel silenzio della contrattazione collettiva - il tempo impiegato per tali operazioni dà diritto a retribuzione (vedi, da ultimo, Cass., 08/07/2024,
n.18612)." va quindi condannata a manlevare La Controparte 8 per le ulteriori e tenere indenne Controparte_2 somme a titolo premiale. riconosciute a Controparte_1
*Regolamentazione delle spese Le spese del doppio grado sostenute da Controparte_1 liquidate ai sensi del D.M. 147/22, in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001-€ 52.000) e allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione solo in appello - seguono la soccombenza e sono a carico di
[...] e della Controparte_8 in Controparte_2 solido tra loro.
In considerazione della identica posizione processuale condivisa nei confronti della lavoratrice, trova invece applicazione il disposto di cui all'art. 92 c.p.c., all'esito della sentenza n. 77/18 CC, nel rapporto tra Controparte_2
[...] e la Controparte_8 con conseguente assorbimento dell'appello incidentale proposto sul punto dalla somministratrice. Controparte_8 è inoltre tenuta a versare il La contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 3187/23 del Tribunale di Milano,
e la condanna Controparte_2 Controparte 8 in solido tra loro, al pagamento a favore di Controparte_1
[...] della ulteriore somma lorda di € 13.017,16, oltre ad interessi
[...] legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Condanna la a manlevare e tenere Controparte_8 per la ulteriore somma dovuta a indenne Controparte_2
a titolo premiale. Controparte_1 e la Controparte_8 Condanna Controparte_2 in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute da
[...] che si liquidano per il primo grado in € 3.700,00 e Controparte_1 per il secondo grado in € 5.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Valsecchi dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese del doppio grado nel rapporto processuale tra
[...]
Controparte_2 e la Controparte_8
Dà atto della sussistenza a carico della Controparte_8
[...] dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1, comma
17, legge 228/2012.
Milano, 22/5/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau