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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 5011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5011 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 97/2024
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 97/2024
Il Giudice, visto il verbale d'udienza del 18.7.2024 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 5.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte convenuta, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
N. R.G. 97/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 97/2024 promossa da:
, (P.Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentate sig. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Daniele Giallombardo del foro di Bagheria, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) Via Consolare n 19,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. e p. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore sig. , con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Drago del Foro Controparte_2
di Padova, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Padova (PD), Via Turazza
n. 48/31,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia emetteva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4232/2023 con cui veniva ingiunto alla Parte_1
di pagare alla la somma di € 20.502,23, dovuta a saldo delle
[...] Controparte_1 fatture n. 323 del 28.02.2023, n. 1290 del 29.04.2023, n. 1673 del 29.05.2023 per la fornitura di merce ad uso commerciale, oltre interessi di mora ex D.lgs 231/02 dalle scadenze indicate nelle fatture sino al saldo, spese e competenze di procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale Parte_1 la società chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del Controparte_1 decreto ingiuntivo. In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia a favore di quello di Termini Imerese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società contestando Controparte_1
l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Brescia e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Chiedeva la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. Affermava che l'opponente contestava unicamente il valore probatorio delle fatture azionate;
che l'opponente non produceva alcun documento a sostegno della propria opposizione, né formulava alcuna istanza istruttoria;
che l'opponente riconosceva il debito come da doc. 6 e ripetutamente prometteva il pagamento del dovuto come da docc. 7, 8,
9,10, 11 e 12.
Alla prima udienza di trattazione cartolare, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive.
* * *
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza formulata dalla parte opponente.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, risulta documentato in giudizio che il Foro di Brescia è stato convenzionalmente designato dalle parti come foro esclusivo ex art 12 delle condizioni generali di vendita doppiamente sottoscritte dall'acquirente opponente, con firma e timbro
(doc. 13).
Tale clausola non è stata specificamente contestata dall'opponente, né le firme ivi apposte sono state disconosciute dalla stessa.
Sulla scorta della predetta previsione negoziale, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia, con la conseguenza che l'eccezione deve essere in toto rigettata. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono formulate genericamente e pertanto inidonee a paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
L'opponente non contesta né il rapporto negoziale intercorso tra le parti né l'avvenuta fornitura di merce ad uso commerciale effettuata dall'opposta in proprio favore, sicché
l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture azionate in monitorio (DOCC. 3, 4, e
5) deve ritenersi circostanza pacifica.
Inoltre, l'opposta ha prodotto le fatture azionate in monitorio, n. 323 del 28.02.2023,
n. 1290 del 29.04.2023, n. 1673 del 29.05.2023, corredate dei relativi documenti di trasporto,
i quali risultano tutti sottoscritti dall'opponente o da soggetto da esso incaricato (DOCC. 3-
5).
Parte opponente non contesta le fatture azionate in via monitoria, limitandosi a contestare unicamente il valore probatorio delle stesse.
Parte opposta ha prodotto in giudizio documentazione attestante il riconoscimento di debito operato dall'opponente nel momento in cui ha versato l'unico acconto di € 2.611,78,
a mezzo bonifico indicando la causale “acconto fattura 323 del 28/02/23 (DOC. 06), azionata monitoriamente.
L'opposta produce altresì le promesse di pagamento effettuate a mezzo mail dall'opponente alla convenuta opposta in data 26/06/2023: “entro fine mese effettuerò un bonifico” ed in data 30/05/2023: “il prima possibile faccio il pagamento di quanto dovuto...risolverò tutto il prima possibile. Intanto vi faccio un acconto” (DOC. 10); le ulteriori promesse di pagamento effettuate inviando all'opposta 3 ordini di bonifici (DOCC. 7, 9 e 12), nonché consegnando alla creditrice un assegno (DOC. 08) incorporante in sé una valida promessa di pagamento, mai incassato dall'opposta.
Secondo consolidata giurisprudenza, il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi tale effetto a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 926 del 03/02/1996). Si è aggiunto che il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, può valere come riconoscimento del diritto, e che il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito,
e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 1082/2019 e n. 7820/2017).
Nel corso del giudizio neppure è emerso che l'opponente abbia mai svolto contestazioni, anche fuori dal giudizio, nei confronti dell'opposta aventi ad oggetto eventuali irregolarità e/o vizi delle forniture effettuale dall'opposta in favore della medesima opponente.
Si ritiene, pertanto, che l'opponente non ha assolto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sul medesimo.
All'esito del giudizio non è emersa nessuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il credito della convenuta opposta va dichiarato certo liquido ed esigibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in complessivi € 3.387 per compenso professionale, oltre spese generali 15%,
i.v.a. e c.p.a.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opposta, la stessa è fondata e deve essere accolta, stante la manifesta infondatezza dell'opposizione.
Ai sensi dell'art. 96 comma 3 in sede di condanna alle spese processuali, il giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza quindi che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La norma in esame configura una fattispecie di responsabilità indipendente e autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi, e prevede una
"sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto 'abuso' dello strumento processuale (Cass. civ., sent.
n.27623/17). Il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che i presupposti di operatività del comma 3 consistono in una condotta pretestuosa del soggetto agente, che si traduce, sia pure senza il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, ovvero nella manifesta inconsistenza giuridica o ancora nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritengono sussistenti gli estremi per la configurazione della sanzione ex art. 96 co.3 c.p.c. in capo all'opponente per aver pretestuosamente impugnato il decreto ingiuntivo.
In merito al quantum, lo stesso può essere quantificato in euro 1000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4232/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 29 novembre 2023; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a; accoglie la domanda ex art. 96 cpc formulata dall'opposta e, per l'effetto, condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 97/2024
Il Giudice, visto il verbale d'udienza del 18.7.2024 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 5.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte convenuta, precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione della sentenza equivale a lettura.
Il Giudice dott. Elisabetta Arrigoni
N. R.G. 97/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 97/2024 promossa da:
, (P.Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentate sig. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2
Daniele Giallombardo del foro di Bagheria, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) Via Consolare n 19,
ATTRICE OPPONENTE
contro
(c.f. e p. Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore sig. , con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Drago del Foro Controparte_2
di Padova, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Padova (PD), Via Turazza
n. 48/31,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su istanza della società il Tribunale di Brescia emetteva il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4232/2023 con cui veniva ingiunto alla Parte_1
di pagare alla la somma di € 20.502,23, dovuta a saldo delle
[...] Controparte_1 fatture n. 323 del 28.02.2023, n. 1290 del 29.04.2023, n. 1673 del 29.05.2023 per la fornitura di merce ad uso commerciale, oltre interessi di mora ex D.lgs 231/02 dalle scadenze indicate nelle fatture sino al saldo, spese e competenze di procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società conveniva in giudizio avanti l'Intestato Tribunale Parte_1 la società chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del Controparte_1 decreto ingiuntivo. In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia a favore di quello di Termini Imerese.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la società contestando Controparte_1
l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Brescia e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Chiedeva la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc. Affermava che l'opponente contestava unicamente il valore probatorio delle fatture azionate;
che l'opponente non produceva alcun documento a sostegno della propria opposizione, né formulava alcuna istanza istruttoria;
che l'opponente riconosceva il debito come da doc. 6 e ripetutamente prometteva il pagamento del dovuto come da docc. 7, 8,
9,10, 11 e 12.
Alla prima udienza di trattazione cartolare, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, assegnando alle parti termine per note conclusive.
* * *
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza formulata dalla parte opponente.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, risulta documentato in giudizio che il Foro di Brescia è stato convenzionalmente designato dalle parti come foro esclusivo ex art 12 delle condizioni generali di vendita doppiamente sottoscritte dall'acquirente opponente, con firma e timbro
(doc. 13).
Tale clausola non è stata specificamente contestata dall'opponente, né le firme ivi apposte sono state disconosciute dalla stessa.
Sulla scorta della predetta previsione negoziale, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia, con la conseguenza che l'eccezione deve essere in toto rigettata. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono formulate genericamente e pertanto inidonee a paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
L'opponente non contesta né il rapporto negoziale intercorso tra le parti né l'avvenuta fornitura di merce ad uso commerciale effettuata dall'opposta in proprio favore, sicché
l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture azionate in monitorio (DOCC. 3, 4, e
5) deve ritenersi circostanza pacifica.
Inoltre, l'opposta ha prodotto le fatture azionate in monitorio, n. 323 del 28.02.2023,
n. 1290 del 29.04.2023, n. 1673 del 29.05.2023, corredate dei relativi documenti di trasporto,
i quali risultano tutti sottoscritti dall'opponente o da soggetto da esso incaricato (DOCC. 3-
5).
Parte opponente non contesta le fatture azionate in via monitoria, limitandosi a contestare unicamente il valore probatorio delle stesse.
Parte opposta ha prodotto in giudizio documentazione attestante il riconoscimento di debito operato dall'opponente nel momento in cui ha versato l'unico acconto di € 2.611,78,
a mezzo bonifico indicando la causale “acconto fattura 323 del 28/02/23 (DOC. 06), azionata monitoriamente.
L'opposta produce altresì le promesse di pagamento effettuate a mezzo mail dall'opponente alla convenuta opposta in data 26/06/2023: “entro fine mese effettuerò un bonifico” ed in data 30/05/2023: “il prima possibile faccio il pagamento di quanto dovuto...risolverò tutto il prima possibile. Intanto vi faccio un acconto” (DOC. 10); le ulteriori promesse di pagamento effettuate inviando all'opposta 3 ordini di bonifici (DOCC. 7, 9 e 12), nonché consegnando alla creditrice un assegno (DOC. 08) incorporante in sé una valida promessa di pagamento, mai incassato dall'opposta.
Secondo consolidata giurisprudenza, il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi tale effetto a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 926 del 03/02/1996). Si è aggiunto che il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, può valere come riconoscimento del diritto, e che il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito,
e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 1082/2019 e n. 7820/2017).
Nel corso del giudizio neppure è emerso che l'opponente abbia mai svolto contestazioni, anche fuori dal giudizio, nei confronti dell'opposta aventi ad oggetto eventuali irregolarità e/o vizi delle forniture effettuale dall'opposta in favore della medesima opponente.
Si ritiene, pertanto, che l'opponente non ha assolto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sul medesimo.
All'esito del giudizio non è emersa nessuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il credito della convenuta opposta va dichiarato certo liquido ed esigibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in complessivi € 3.387 per compenso professionale, oltre spese generali 15%,
i.v.a. e c.p.a.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc formulata dall'opposta, la stessa è fondata e deve essere accolta, stante la manifesta infondatezza dell'opposizione.
Ai sensi dell'art. 96 comma 3 in sede di condanna alle spese processuali, il giudice può, altresì, condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente a pagare alla controparte una somma di denaro determinata in via equitativa, senza quindi che vi sia la prova dell'ammontare del danno. La norma in esame configura una fattispecie di responsabilità indipendente e autonoma rispetto a quelle previste nei primi due commi, e prevede una
"sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto 'abuso' dello strumento processuale (Cass. civ., sent.
n.27623/17). Il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ribadito che i presupposti di operatività del comma 3 consistono in una condotta pretestuosa del soggetto agente, che si traduce, sia pure senza il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, ovvero nella manifesta inconsistenza giuridica o ancora nella palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.
Alla luce delle precedenti considerazioni si ritengono sussistenti gli estremi per la configurazione della sanzione ex art. 96 co.3 c.p.c. in capo all'opponente per aver pretestuosamente impugnato il decreto ingiuntivo.
In merito al quantum, lo stesso può essere quantificato in euro 1000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4232/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 29 novembre 2023; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a; accoglie la domanda ex art. 96 cpc formulata dall'opposta e, per l'effetto, condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni