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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. 2485/2023
T R A
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
Corazzelli Vincenzo
CONTRO
– (P.IVA - Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ) in persona del Regionale pro tempore della rappresentato e difeso, In P.IVA_2 CP_2 CP_3 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv. Sergio Parrella, con i quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l'Avvocatura . CP_1
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, il ricorrente in epigrafe deduceva di aver subito due infortuni sul lavoro. Il primo, in data 18.01.2011, per il quale gli veniva riconosciuta un grado di menomazione pari al 33%, successivamente aumentato al 36%. Il secondo, in data 03.05.2019, per il quale gli veniva riconosciuto un ulteriore grado di menomazione pari al 5%, così giungendo a quantificare il complessivo grado di menomazione nella misura del 39%.
In data 23.09.2022, a seguito di revisione, l' riduceva il grado di menomazione al 32%. CP_1
Parte ricorrente adiva, questo giudice del lavoro, per sentire condannare l' alla CP_1 corresponsione in proprio favore della prestazione prevista dalla legge nella misura invocata, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza della CP_1 pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa. Disposta C.T.U., all' odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La consulenza tecnica d'ufficio ha posto in rilievo la legittimità dell'operato dell' e la CP_1 infondatezza, della pretesa di parte ricorrente. È stato, infatti, accertato che non sussistono i presupposti medico-legali per inalzare il grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dai due infortuni sul lavoro rispetto a quanto già riconosciuto in seguito di revisione dall' (cfr. CTU in atti). CP_1
Il CTU ha accertato un attuale grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 32%.
Questo Giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U., in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed esente da errori logico–giuridici.
Discende da quanto precede il rigetto della domanda.
Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle questioni dedotte.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' resistente e della CP_1 parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno
P.Q.M.
2 a) RIGETTA la domanda;
b) compensa le spese di lite;
c) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' resistente e della CP_1 parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno, come da decreto separato.
Così deciso in Avellino il 22.01.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. MONICA d'AGOSTINO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R.G. 2485/2023
T R A
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
Corazzelli Vincenzo
CONTRO
– (P.IVA - Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ) in persona del Regionale pro tempore della rappresentato e difeso, In P.IVA_2 CP_2 CP_3 virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall' avv. Sergio Parrella, con i quali elettivamente domicilia, in Avellino, alla Via Iannaccone n. 12/14, presso l'Avvocatura . CP_1
1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.09.2023, il ricorrente in epigrafe deduceva di aver subito due infortuni sul lavoro. Il primo, in data 18.01.2011, per il quale gli veniva riconosciuta un grado di menomazione pari al 33%, successivamente aumentato al 36%. Il secondo, in data 03.05.2019, per il quale gli veniva riconosciuto un ulteriore grado di menomazione pari al 5%, così giungendo a quantificare il complessivo grado di menomazione nella misura del 39%.
In data 23.09.2022, a seguito di revisione, l' riduceva il grado di menomazione al 32%. CP_1
Parte ricorrente adiva, questo giudice del lavoro, per sentire condannare l' alla CP_1 corresponsione in proprio favore della prestazione prevista dalla legge nella misura invocata, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza della CP_1 pretesa attorea, concludendo per il rigetto della stessa. Disposta C.T.U., all' odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da sentenza pronunciata in udienza.
La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La consulenza tecnica d'ufficio ha posto in rilievo la legittimità dell'operato dell' e la CP_1 infondatezza, della pretesa di parte ricorrente. È stato, infatti, accertato che non sussistono i presupposti medico-legali per inalzare il grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica derivante dai due infortuni sul lavoro rispetto a quanto già riconosciuto in seguito di revisione dall' (cfr. CTU in atti). CP_1
Il CTU ha accertato un attuale grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 32%.
Questo Giudice condivide e fa propria la relazione del C.T.U., in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale ed esente da errori logico–giuridici.
Discende da quanto precede il rigetto della domanda.
Le spese di lite sono compensate, stante la natura delle questioni dedotte.
Le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' resistente e della CP_1 parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno
P.Q.M.
2 a) RIGETTA la domanda;
b) compensa le spese di lite;
c) pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate a parte, a carico dell' resistente e della CP_1 parte ricorrente nella misura di 1\2 ciascuno, come da decreto separato.
Così deciso in Avellino il 22.01.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. MONICA d'AGOSTINO
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