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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 430 del ruolo generale degli affari civili contenziosi anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 995/2022 pubblicata il 14 aprile 2022 proposta da rectius IL Parte_1 Parte_2
(p. i.v.a.: ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Gualtiero De Filippis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti
APPELLANTE nei confronti di
(p. iva: ) quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_2
ex lege per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nicola Fortunato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti
e
(c.f. ), contumace CP_2 C.F._1
(c.f. ), contumace Controparte_3 C.F._2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la società rectius Parte_1 [...]
e di come si ricava dalla Parte_3 Parte_2
documentazione, anche fiscale, in atti [d'ora innanzi per brevità , Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Controparte_1
[d'ora innanzi ] - quale impresa designata ex lege per la liquidazione dei danni a CP_1
carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - nonché ed CP_2 [...]
ed esponeva: - di essere proprietaria di un autocarro allestito per la vendita CP_3
itinerante di alimenti e bevande (nello specifico una paninoteca ambulante), di marca
Fiat modello Iveco tg. AD439FY, regolarmente assicurato per la r.c.a. con la compagnia
- in data 5 novembre 2015, alle ore 18.00 circa, Controparte_4 [...]
, marito di legale rappresentante della deducente, transitava, Per_1 Parte_2
a bordo dell'autocarro su indicato, lungo la S.P. 130 (al di fuori del centro urbano di
Taranto) denominata Via Santandrea, diretto a sud e segnatamente verso la S.P. 78
Circummarpiccolo; - in corrispondenza del tratto curvilineo sinistrorso della succitata strada provinciale l'autocarro veniva inaspettatamente attinto dall'autovettura Kia
TO tg. DW598ZZ, di proprietà di e condotta, nell'occorso, da CP_2 [...]
, circolante con assicurazione scaduta;
- il sinistro si era verificato per CP_3
esclusiva responsabilità del conducente del veicolo il quale, provenendo dal CP_5
senso opposto di marcia, aveva perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia percorsa dall'autocarro e finendo per impattare contro quest'ultimo; - a seguito della collisione, l'autocarro era stato sospinto al di fuori della sede stradale subendo gravi ed ingenti danni materiali alla fiancata destra ed alla struttura nonché agli strumenti di lavoro presenti al suo interno (n. 1 piastra per la cottura dei panini, n. 1 friggitrice a gas,
n. 6 set di tavoli e sgabelli in legno, n. 2 macchine per il caffè, n. 1 registratore di cassa);
- sul luogo del sinistro erano intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di
Taranto i cui agenti redigevano il verbale allegato;
tanto esposto, puntualizzava di aver diffidato sia la propria compagnia assicurativa attivando infruttuosamente la c.d. procedura di indennizzo diretto, sia, in seguito, quella di controparte, Controparte_6
e di aver appreso della scopertura assicurativa del veicolo antagonista e quindi
[...]
della impossibilità di ottenere la liquidazione del danno subito ed aggiungeva che privi di effetto erano rimasti la diffida stragiudiziale ed il consequenziale invito alla pag. 2/21 negoziazione assistita indirizzati a NS e ad , quale impresa di CP_1
assicurazione designata ex lege alla liquidazione dei danni dal F.G.V.S..
Tanto esposto la società attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , quale conducente Controparte_3
del veicolo Kia TO di proprietà di nella causazione del sinistro stradale CP_2 dedotto in causa e, per l'effetto, condannare , nella qualità sopra indicata, al CP_1
risarcimento di tutti i danni conseguenti, costituiti dal danno al mezzo, dal danno alla strumentazione ed agli arredi interni, dagli esborsi per il suo recupero e per la sua custodia, dal danno riveniente dall'inattività, dalla conseguente perdita di avviamento nonché dalla perdita delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione
Puglia n. 24/2015, quantificati in complessivi euro 208.870,57 o nella somma maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e comunque da contenersi entro lo scaglione di valore di 260.000,00 euro;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva stante l'insussistenza dei presupposti di legge per la sua evocazione in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 del codice delle assicurazioni private, atteso che il veicolo antagonista Kia TO tg DW598ZZ era coperto da assicurazione, così come certificato dal verbale di intervento redatto nell'immediatezza del sinistro dalla Polizia Locale di Taranto;
nel merito, contestava la il fondamento della domanda avversaria, sia nell'an sia nel quantum, chiedendone il rigetto e, in subordine, in ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, attribuirsi comunque la responsabilità prevalente nella determinazione del sinistro al conducente dell'autocarro e contenere la quantificazione della pretesa risarcitoria nella misura risultante dall'espletanda istruttoria;
sempre per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva dichiararsi ed - CP_2 Controparte_3 nella rispettiva qualità di proprietaria e conducente dell'anzidetta autovettura - tenuti a rimborsare alla deducente, in via di regresso e/o di rivalsa, tutte le somme da quest'ultima eventualmente corrisposte a qualunque titolo alla società attrice in forza dell'emananda sentenza e, conseguentemente, condannarli al rimborso di tali somme;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite o, in estremo subordine, sempre in ipotesi pag. 3/21 di accoglimento anche parziale della domanda attorea, con integrale compensazione delle stesse, anche in ragione dell'incongruità dell'avversa pretesa risarcitoria.
Pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio, ed CP_2 Controparte_3
non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti,
l'espletamento della prova testimoniale e lo svolgimento di c.t.u. volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale ed alla quantificazione delle voci di danno emergente, il Tribunale adito - con sentenza n. 995/2022 pubblicata il 14 aprile 2022 - rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione in favore di delle CP_1
spese di lite;
poneva poi le spese di c.t.u a definitivo carico della medesima parte;
nulla disponeva in ordine alle spese con riguardo alle restanti parti rimaste contumaci dando atto dell'assorbimento della domanda di regresso avanzata nei loro confronti da . CP_1
Il giudice di prime cure fondava il proprio convincimento sui seguenti elementi di valutazione: - evidenziava preliminarmente che la sentenza del giudice di pace di
Taranto n. 2050/2017, munita di attestazione di irrevocabilità e prodotta dalla società attrice, non poteva spiegare né efficacia diretta di giudicato con riferimento al caso oggetto di scrutinio per difetto di identità di parti e di petitum né efficacia c.d. riflessa dal momento che il diritto fatto valere in questa sede (richiesta di danni materiali) non era dipendente e/o subordinato rispetto all'oggetto del precedente accertamento giudiziale e cioé la richiesta di danni fisici subiti dal conducente (Cass. n. Per_1
5411/2019 e Cass. n. 17931/2019); - sosteneva, inoltre, che la domanda di parte attrice fosse sguarnita di un valido supporto probatorio in ordine all'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta in citazione;
- osservava che la tesi dello scontro tra i veicoli era stata esclusa dalla consulenza di ufficio poiché ritenuta incompatibile con la tipologia di danni presenti sulle parti antero-laterali della parte sinistra degli automezzi coinvolti nell'incidente nonché in ragione della diversa tonalità di colore delle tracce rinvenute sulle loro carrozzerie;
valorizzava, altresì, l'inattendibilità delle circostanze riferite rese dai testi di parte attrice ( rectius e Testimone_1 Tes_2
, riguardanti l'invasione della carreggiata da parte del conducente Testimone_3
Con della e lo scontro tra i veicolo, poiché il fatto che essi avessero dichiarato di aver lasciato le loro generalità a persone che si trovavano sul posto senza specificare di chi si pag. 4/21 trattasse e di essere stati poi contattati dal marito della nonostante i loro Pt_2
nominativi non risultassero indicati né nel verbale d'infrazione redatto dagli agenti di
Polizia intervenuti in loco né nel modulo c.a.i. metteva in dubbio la loro stessa presenza sui luoghi del sinistro;
rimarcava poi che lo stesso conducente dell'automezzo di proprietà della società attrice, due giorni dopo il sinistro, aveva dichiarato di aver controsterzato, alla vista della vettura, per evitare l'urto e di essere terminato fuori strada;
riteneva, quindi, superato il valore probatorio del modulo c.a.i. ed in particolare la presunzione semplice di cui era fonte in ordine alla dinamica ivi descritta, ove si dava atto dell'urto tra i veicoli, ed osservava che tali conclusioni erano valide anche con riferimento alla proprietaria ed al conducente della atteso che il modulo CP_5
c.a.i., contenente le dichiarazioni di portata confessoria solo rispetto ai due conducenti firmatari, è liberamente apprezzato dal giudice non vincolandolo ad alcuna statuizione, tanto più che le dichiarazioni del avevano valore di confessione resa ad un CP_3
terzo, e cioè al conducente del mezzo antagonista, e non invece alla proprietaria dell'autocarro ed erano inoltre prive di portata confessoria nei riguardi della proprietaria della , che non ne era firmataria;
aggiungeva che analoghe considerazioni CP_5
andavano ripetute con riguardo alle dichiarazioni rese dal alla Polizia CP_3
Municipale; concludeva che la domanda andava respinta in difetto di prova della dinamica descritta in citazione ed in particolare in difetto di prova dell'asserito scontro tra i due veicoli;
escludeva poi l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c., dettata solo per le ipotesi di scontro fisico tra veicoli;
regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza in applicazione dei parametri minimi in ragione della prossimità del valore effettivo della controversia, come accertato dal c.t.u., al parametro minimo dello scaglione di riferimento, e poneva le spese di consulenza a definitivo ad integrale carico della parte attrice, mentre non adottava alcuna statuizione sulle spese di lite con riguardo alle altre parti in ragione della loro contumacia, restando inoltre assorbita la domanda di regresso avanzata dalla compagnia assicuratrice.
Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello svolgendo le Parte_1
doglianze che si illustreranno più avanti ed ha riproposto la domanda formulata in primo pag. 5/21 grado della quale ha chiesto l'accoglimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con CP_1
conseguente conferma della sentenza gravata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa domanda, ha chiesto di contenere nei limiti di giustizia la quantificazione dell'avversa pretesa risarcitoria e, al contempo, di dichiarare ed , rispettivamente proprietaria e conducente CP_2 Controparte_3 dell'autovettura Kia TO tg. DW598ZZ, tenuti a rimborsare alla deducente in via di regresso e/o di rivalsa tutte le somme da quest'ultima eventualmente corrisposte, a qualunque titolo e/o ragione, alla controparte in forza dell'emananda sentenza e, conseguentemente, condannarli al detto rimborso;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.
Seppur regolarmente evocati in giudizio, ed sono rimasti CP_2 Controparte_3
contumaci anche nel presente grado.
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, con riguardo alla contestazione dei presupposti per l'attivazione del
Fondo di garanzia per le vittime della strada destinato ad operare per il risarcimento dei danni stradali causati da veicoli non identificati o da veicoli non assicurati, si rileva che
- trattandosi di eccezione che il giudice di prime cure, nel pronunciarsi nel merito della domanda risarcitoria, ha sia pure indirettamente ritenuto infondata - avrebbe CP_1
dovuto proporre appello incidentale al fine di investire della sua cognizione il giudice di appello, mentre si è limitata alla sua riproposizione in estremo subordine quale ragione di inammissibilità ed improponibilità dell'avversa domanda risarcitoria, come si legge a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta (Cass. s.u. 12 maggio 2017, n. 11799), non senza osservare - ad ogni buon conto - che dalla corrispondenza prodotta dalla impugnante, intercorsa con e con Controparte_6 Controparte_4
rispettivamente presunta compagnia assicuratrice della al momento del CP_5 sinistro e compagnia assicuratrice dell'autocarro Iveco, si ricava che la vettura era risultata priva di copertura. Tanto appare coerente con quanto si legge pag. 6/21 nell'interrogazione - datata 23 marzo 2018 e allegata al verbale di intervento Pt_4
dei Vigili del Fuoco del 5 novembre 2025, acquisito in prime cure a seguito di ordinanza del g.i. del 25 marzo 2016 – ove si attestava sì la copertura assicurativa della vettura in esame ma con la seguente indicazione: “Data effetto copertura: 05/11/2015”, coincidente con la data del sinistro oggetto di causa, e “ora effetto copertura: 24:00”, successiva alla verificazione del sinistro (avvenuto come si vedrà prima delle ore 19.00 del 5 novembre 2015), annotazioni queste parimenti coerenti con le ulteriori annotazioni presenti nell'interrogazione: “Data incasso copertura: 05/11/2015” e “Data aggiornamento SITA: 06/11/2015”. Del resto, quand'anche in Controparte_6 qualche maniera avesse contribuito a creare un'apparenza di copertura, l'incertezza che ne è derivata non può ricadere sul danneggiato, a cui deve ritenersi sia rimessa la scelta di avvalersi della situazione di apparenza oppure di agire nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada facendo valere la situazione reale di mancanza della copertura assicurativa al momento del sinistro (si veda Cass. 13 ottobre 2017, n. 24069).
Passando all'esame dei motivi di appello, la società impugnante ha rivolto alla sentenza gravata plurime critiche riassumibili nei termini che seguono: ha in primo luogo denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c. in cui il giudice a quo sarebbe incorso non assegnando alcuna valenza probatoria alla sentenza del giudice di pace n. 2050/2017 nella vicenda in esame pur se intervenuta tra soggetti diversi, non senza prospettare la possibilità della deducente di opporre il giudicato formatosi su detta sentenza, pronunciata all'esito di giudizio instaurato da Persona_1 sull'assunto che nel caso di specie ricorresse un'impresa familiare in virtù del rapporto di coniugio intercorrente tra e propria legale Persona_1 Parte_2
rappresentante; ha poi censurato il percorso motivazionale attraverso cui il primo giudice era arrivato alla conclusione che i due veicoli non si fossero toccati sulla base di una delle ipotesi ricostruttive elaborate dal c.t.u. e della valutazione di inattendibilità dei testi escussi, nonostante costoro avessero riferito di aver assistito all'impatto, nonché della considerazione che il modulo di constatazione amichevole firmato dal non CP_3
valesse come confessione;
ha rimarcato che: - la Polizia Locale, intervenuta subito dopo pag. 7/21 il sinistro, aveva accertato la dinamica del sinistro previ rilievi sul luogo dei fatti redigendo un rapporto ove aveva riportato che la Kia TO aveva colpito il furgone
Iveco mandandolo fuori strada;
- la proprietaria della ed il non si CP_5 CP_3
erano costituiti;
- il aveva dichiarato alla Polizia Locale di aver colpito il CP_3
furgone mandando fuori strada il ed aveva ammesso la propria Per_1
responsabilità sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole, avente valore confessorio;
- i testi escussi, estranei ai fatti ed indifferenti all'esito della controversia, avevano confermato la dinamica descritta dalla deducente;
- nessuna di tali evidenze
CP_ processuali era stata contestata né dalla , né dal né da;
- il c.t.u. CP_3 CP_1 aveva elaborato, oltre all'ipotesi ricostruttiva della dinamica del sinistro scelta dal primo giudice, un'altra ipotesi da preferirsi, secondo cui si sarebbe verificato un impatto tra i due veicoli;
- gli aspetti critici valorizzati dal primo giudice in realtà dovevano ritenersi superati dai chiarimenti resi dal c.t.u. da cui era emerso che ∙ le abrasioni riscontrate sui veicoli, di colore bianco sulla Kia TO e di colore rosso sull'autocarro Iveco, erano compatibili con i punti di impatto descritti dalla deducente, ∙ la ricostruzione incentrata sullo scontro fisico tra i due mezzi era stata valutata dal c.t.u. più attendibile da un punto di vista tecnico-scientifico, ritenuta più verosimile dallo stesso c.t.u., ∙ le tonalità del rosso delle tracce lasciate sull'autocarro nel punto di impatto erano state confrontate solo in fotografia con il software 'Photoshop' e dall'analisi digitale della fotografia era emersa una tonalità leggermente diversa da quella del veicolo, fra il 15% ed il 17%; ha poi censurato l'interpretazione data dal giudice a quo alle dichiarazioni rese dal alla Polizia Municipale due giorni dopo il sinistro, in occasione del quale Per_1
aveva peraltro riportato serie lesioni e dunque era fiaccato da quel che gli era accaduto,
e ha negato che il predetto, nel riferire di aver controsterzato per evitare l'urto alla vista della vettura che sopraggiungeva in senso opposto e di essere finito fuori strada, avesse escluso l'impatto posto che aveva inteso soltanto evidenziare di aver fatto il possibile per evitare il sinistro;
al riguardo ha segnalato che , in condizioni di Controparte_3
lucidità perché non infortunatosi, aveva dichiarato alla Polizia Municipale che dopo aver superato la curva provenendo da Circummarpiccolo e diretto verso il relais si CP_7 era ritrovato quasi al centro della carreggiata nell'opposto senso di marcia dell'autocarro e di aver sterzato verso destra senza tuttavia riuscire ad evitare l'urto pag. 8/21 nella parte anteriore sinistra del suo veicolo e che subito dopo l'impatto aveva percorso un paio di metri più avanti mentre il furgone aveva a sua volta sterzato verso destra ribaltandosi nella parte destra della scarpata;
ha concluso che doveva almeno ravvisarsi la fattispecie prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c.; ha quindi chiesto la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti, insistendo sull'ammissione della c.t.u. contabile invocata in prime cure volta a quantificare il lucro cessante subito a seguito del sinistro.
Le critiche espresse dall'impugnante possono esaminarsi congiuntamente poiché connesse e vertenti sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
La prima doglianza è infondata. Al riguardo è sufficiente rilevare che la sentenza del giudice di pace di Taranto n. 2050/2017, con cui fu definito il giudizio instaurato da per ottenere il risarcimento dei danni personali dal medesimo Persona_1
subiti nel sinistro, è stata dichiarata nulla dal Tribunale di Taranto con sentenza n.
2393/2022, non impugnata, per difetto di contraddittorio. Tanto basta a rendere superfluo l'esame di ogni altra questione sollevata in atto di appello riferita alla valenza dell'anzidetta pronuncia.
Per il resto, le censure sono condivisibili nei termini che si passano ad esporre.
Occorre partire dall'osservazione che non può essere messo in dubbio il fatto storico costituito dalla verificazione del sinistro. Neppure il primo giudice ha ritenuto che il fatto in sé non fosse provato avendo incentrato la pronuncia di rigetto sul difetto di prova della dinamica descritta dalla società in atto di citazione ed in particolare sul difetto di prova dello scontro tra il furgone condotto dal e la vettura condotta Per_1 dal . Del resto l'intervento del personale del servizio 118 per soccorrere CP_3
nonché dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale subito dopo il Persona_1
sinistro non consente incertezze sul punto.
Quanto alla dinamica, è vero che il c.t.u. ing. , nel rispondere al Persona_2 quesito in ordine all'adeguatezza del comportamento tenuto da ciascuno dei conducenti dei veicoli per evitare il sinistro in relazione al tempo, al luogo ed alla situazione, formulò due ipotesi sulla base dei dati a disposizione, entrambe presupponenti che i conducenti, nell'approssimarsi alla curva, pur marciando ad una velocità nell'ordine di
30-40 km/h e quindi contenuta nel massimo di velocità imposto dall'ente gestore della pag. 9/21 strada (50 km/h), non mantenessero strettamente la destra ed anzi viaggiavano a centro strada, così violando l'art. 143 del codice della strada (si veda la relazione alle pagine
74 e 75 e i chiarimenti a pag. 10), ed osservò che, se entrambi i conducenti avessero mantenuto strettamente la propria destra, avessero adeguato la velocità di marcia alle condizioni del manto stradale, alla conformazione della sede stradale ed alle condizioni di luce solare, c.d. crepuscolo astronomico (quello in cui, per quel che qui rileva, scompaiono le ultime luci del giorno) nonché al fatto di approssimarsi alla curva,
l'incidente non si sarebbe verificato con le stesse modalità, e cioè con il ribaltamento dell'autocarro nella scarpata.
Ebbene, secondo l'una delle due ipotesi elaborate dal c.t.u. l'autovettura Kia TO sarebbe venuta in contatto, con la parte anteriore sinistra, con tutta la parte antero- laterale sinistra dell'autocarro, dando luogo così ad un urto di tipo tangenziale, mentre secondo l'altra ipotesi, quella preferita dal giudice a quo, i conducenti dei due mezzi, nel momento in cui si erano avvistati, avrebbero cercato di evitare l'impatto sterzando ciascuno verso la propria destra sicché i due mezzi non sarebbero venuti in contatto tra loro e l'autocarro sarebbe uscito dalla sede stradale in conseguenza della manovra messa in atto per evitare l'impatto.
A ben vedere anche nella seconda ipotesi l'ing. , dato il presupposto sopra Per_2
riportato, prospettò una dinamica non escludente la configurabilità di un sinistro stradale risarcibile in quanto riconducibile nell'area dei c.d. sinistri da turbativa in cui rientrano i casi dipendenti da turbativa alla normale circolazione pur in assenza di scontro tra veicoli.
Tanto premesso, si osserva che, secondo i dati rilevati dalla Polizia Locale riportati nella relazione stilata in data 5 novembre 2015, alle ore 18.10 del 5 novembre 2015 sulla Via
Santandrea il tempo era sereno, la strada era asciutta e le condizioni di visibilità erano sufficienti, con illuminazione serale artificiale inesistenze;
inoltre, la strada, strutturata in conglomerato bituminoso, era in sufficiente stato manutentivo e costituita da un'unica carreggiata bidirezionale, larga mediamente circa m 4,70 con andamento plano-altimetrico misto, priva di opere di protezione rispetto ai piani di campagna posti ai margini e di segnaletica orizzontale di separazione dei sensi di marcia. Nella relazione si legge poi che, nel tratto interessato dal sinistro, la strada presentava un pag. 10/21 andamento curvilineo destrorso verso nord. Infine, gli agenti non localizzavano sull'asfalto tracce di abrasioni gommose o di scarrocciamento.
I dati su riportati sono stati puntualizzati dal c.t.u. nella relazione depositata ove si legge che all'altezza del luogo dell'incidente, in direzione Circummmarpiccolo, insisteva una curva a sinistra con scarsa visibilità ed era presente una scarpata di circa m 2 di profondità rispetto alla quota del piano variabile, scarpata oltre la quale era stato rinvenuto l'autocarro subito dopo l'incidente. Il c.t.u., inoltre, osservava che, come evincibile dal confronto dei rilievi fotografici effettuati dagli agenti della Polizia Locale,
i luoghi non avevano subito alcuna modifica, anche con riguardo al rifacimento del manto stradale, che al momento del sopralluogo, eseguito nel 2019, presentava ben visibili gli stessi rattoppi e le stesse crepe esistenti all'epoca del sinistro.
Al netto delle condizioni climatiche e di visibilità naturale, senz'altro sufficiente considerata l'ora e la stagione (ore 18,00 circa del 5 novembre 2015), vanno dunque rimarcati i seguenti dati: l'andamento curvilineo del tratto di strada interessato,
l'assenza di segnaletica orizzontale e le dimensioni ridotte della carreggiata unica bidirezionale, caratteristiche favorenti la marcia non all'interno della corsia di pertinenza e che avrebbero richiesto una maggiore attenzione nella guida. A ciò vanno aggiunti, quali ulteriori condizioni che avrebbero consigliato una guida accorta, il manto stradale connotato da crepe e rattoppi e le banchine erbose che costeggiavano la carreggiata digradanti in alcuni tratti in scarpate.
Tanto conforta la valutazione dell'ing. sulle condotte di guida di entrambi i Per_2
conducenti, non adeguate alla concreta condizione dei luoghi.
Quanto agli elementi ricostruttivi critici in ordine al verificarsi di una collisione tra i mezzi, secondo il c.t.u., essi dovevano ravvisarsi nella mancata esatta compatibilità dei danni visibili sui mezzi per altezza e posizionamento, nella sfumatura di colore (rosso ma non del tutto coincidente con il colore rosso della ) delle abrasioni CP_5 presenti sull'autocarro, che era di colore bianco, e nella considerazione che la
[...]
avrebbe dovuto riportare, attesa la ipotizzata modalità della collisione, danni CP_5
allo specchietto retrovisore esterno e sulla fiancata laterale sinistra. Tuttavia, tali incompatibilità, come si ricava anche dai chiarimenti resi dall'ing. su Per_2
richiesta del giudice, o non sono decisive (si pensi alla mancata coincidenza della pag. 11/21 sfumatura di rosso dell'abrasione rilevata sul paraurti dell'autocarro rispetto alla sfumatura del rosso della rilevata però in fotografia, ciò che aveva CP_5 compromesso l'accertamento) o sono spiegabili per il fatto che il c.t.u. non poté effettuare i suoi rilievi con la compresenza dell'autocarro e della vettura poiché la proprietaria di quest'ultima, pur convocata, non si era presentata con l'auto presso il luogo ove si trovava l'autocarro, come spiegato dallo stesso ing. . Inoltre, non Per_2
è significativa la presenza di ulteriori danni sull'autocarro non compatibili con il sinistro oggetto di causa posto che ben potevano essere preesistenti.
Con riguardo alla prova dichiarativa, si osserva che la versione data dal CP_3 all'arrivo della Polizia Locale subito dopo l'incidente e quella resa dal due Per_1 giorni dopo poiché all'arrivo degli agenti era stato già soccorso e trasportato in ospedale, non offrono significativi elementi di valutazione poiché, a prescindere dalla valenza probatoria delle rispettive dichiarazioni, condizionata dal fatto di provenire dai conducenti dei mezzi e dunque dai soggetti autori delle condotte di guida oggetto di scrutinio e tuttavia non proprietari del mezzi, le une, quelle del appaiono CP_3 caratterizzate dall'obiettivo di attribuire la responsabilità all'antagonista (“percorrevo la
S.P. 130 a bordo dal mio autoveicolo, proveniente da Circumarpiccolo diretto verso il relais 'Histo'. Dopo aver superato una curva, mi sono ritrovato quasi al centro della carreggiata un autocarro nell'opposto senso di marcia. Per evitarlo ho sterzato immediatamente verso destra, ma non ho potuto evitare l'urto nella parte anteriore sinistra del mio veicolo, Subito dopo l'impatto l'autocarro sterzando verso destra si ribaltava nella parte destra nella scarpata, Mentre io, dopo la collisione percorrevo un paio di metri più avanti”), peraltro in contrasto con quanto sottoscritto nel modulo c.a.i.
(su cui si tornerà più avanti), e le altre, quelle del , appaiono non Per_1 sufficientemente puntuali con riferimento allo scontro tra i mezzi (“alla guida dell'Iveco percorrevo la provinciale in direzione S. Giorgio;
quando nei pressi del tratto di curva, vedevo sopraggiungere dal senso opposto una vettura e non ricorso più nulla. Preciso che alla vista della vettura controsterzavi per evitare l'urto e terminavo fuori strada”).
Ad ogni buon conto, il sentito - si ripete - dalla Polizia Locale subito dopo il CP_3
fatto, affermò chiaramente che lo scontro fisico ci fu, pur se nel ricostruire la dinamica ne attribuì la causa alla posizione del mezzo antagonista, non senza segnalare che pag. 12/21 descrisse la detta posizione “quasi al centro della carreggiata” e, a ben vedere, se ebbe modo di sterzare verso destra, e quindi verso il margine esterno della strada senza finire fuori, evidentemente viaggiava egli stesso verso il centro della carreggiata, alla stessa stregua del , come peraltro ipotizzato dal c.t.u.. Ne consegue che dalle Per_1
dichiarazioni suddette può ricavarsi quanto meno un elemento indiziario deponente per l'avvenuto scontro materiale tra i mezzi.
Venendo alle dichiarazioni dei testimoni e si Testimone_4 Testimone_3
condividono le ragioni che hanno condotto il giudice a quo a dubitare della loro presenza sui luoghi del sinistro, le quali non sono state adeguatamente contrastate dalla società impugnante essendosi essa limitata a sostenere che, attesa la presenza di una
“folla di gente che di lì a poco si [era] assembrata sulla strada bloccata”, tra cui i soccorritori del servizio 118, gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, lo stesso ed ”i curiosi che man mano si [erano] dovuti fermare sulla strada Controparte_3 interrotta”, non doveva “suscitare scalpore” il fatto che il marito della legale rappresentante della società fosse riuscito a rintracciarli. Ebbene, presenta delle singolarità la circostanza che il ed il abbiano lasciato i propri Tes_4 Tes_3
nominativi a soggetti non identificati e che si siano allontanati, secondo quanto dai medesimi riferito in sede di escussione testimoniale, dopo l'arrivo del personale del servizio 118 ma prima dell'arrivo delle “Autorità”, nonostante la Polizia Locale intervenne già alle ore 18.10 ed ancora prima, come si vedrà più avanti, erano arrivati i
Vigili del Fuoco. Appare, altresì, singolare che, nonostante l'assembramento di persone ed il blocco della strada, il ed il unici due testimoni oculari, non solo Tes_4 Tes_3
si siano allontanati pressoché immediatamente ma che siano riusciti a farlo nonostante la strada bloccata. Conclusivamente, nell'esercizio del prudente apprezzamento spettante al giudice nella valutazione delle prove, si reputa di dover escludere dal materiale probatorio le dichiarazioni rese dai predetti in quanto non assistite da adeguata attendibilità.
Con riferimento, infine, al modulo c.a.i., le valutazioni esposte dal giudice a quo sono condivisibili e non risultano superate dai motivi di appello né specificamente censurate sicché il contenuto del modulo è liberamente valutabile e non vincola in alcun modo l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
pag. 13/21 Così ricostruito il materiale istruttorio, sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi che non vi sono dubbi sulla verificazione del sinistro che vide coinvolto l'autocarro Iveco tg. AD439FY prima delle ore 17.29, ora in cui arrivarono i
Vigili del Fuoco che provvidero a rimuovere il parabrezza, a liberare il conducente dell'autocarro con i sanitari del 118 e, coordinati dalla dott.ssa ad adagiarlo Per_3 sulla spinale ed a trasportarlo nell'autombulanza (si veda il rapporto di intervento del
Vigili del Fuoco acquisito in corso di causa). Sulla base della relazione della Polizia
Locale nonché della relazione di consulenza di ufficio, deve poi ritenersi che il sinistro derivò dallo scontro tra i due mezzi, autocarro Iveco e autovettura Kia TO, secondo la prima delle due dinamiche ipotizzate dal c.t.u., giudicata dal medesimo più verosimile ed attendibile (si vedano i chiarimenti resi) da un punto di vista tecnico-scientifico rispetto all'altra, ovviamente assistita anch'essa da un sufficiente grado di attendibilità tecnico-scientifica.
Stando alla anzidetta ricostruzione, la fattispecie va ricondotta a quella disciplinata dall'art. 2054, co. 2, c.c. sicché, dovendosi ritenere che entrambi i conducenti procedessero senza tenere ciascuno la propria destra e che anzi marciassero in posizione spostata verso il centro della carreggiata, senza peraltro adottare le cautele richieste dall'approssimarsi ad un tratto curvilineo, dalle ridotte dimensioni e della conformazione della carreggiata, dalle condizioni del manto stradale nonché dalle condizioni di luce non piene, quali sono quelle proprie del crepuscolo astronomico, come valutato dal c.t.u. (si veda quel che si legge nella relazione di consulenza sopra riportato) trova applicazione la presunzione di pari colpa stabilita dalla predetta disposizione poiché difettano elementi idonei a differenziare le rispettive responsabilità ed il rispettivo contributo causale al verificarsi dell'evento.
Tuttavia, anche in ipotesi di assenza di scontro materiale tra i due mezzi, gli elementi di valutazione appena esposti conducono alla conclusione che, in mancanza di prova che ognuno dei conducenti fece tutto il possibile per evitare il danno secondo quanto previsto dall'art. 2054, co. 1, c.c., la responsabilità del sinistro va addebitata in pari misura a ciascuno di essi, non essendovi elementi - si ripete - per differenziare le rispettive responsabilità ed il rispettivo apporto causale alla verificazione del sinistro.
pag. 14/21 Ne consegue che l'impugnante ha ragione di rivendicare non l'intero bensì la metà del danno preteso.
Passando al profilo dell'entità dei danni risarcibili, all'ing. fu affidato Per_2
l'incarico di quantificare i danni subiti dall'autocarro. Il c.t.u. ebbe modo di ispezionare il mezzo, costituito per la precisione in un autonegozio Iveco Daily 49-12 Intercooler, presso la masseria 'Calapricello' sita nel Comune di Pulsano ove lo trovò in completo stato di abbandono e non custodito in luogo chiuso, privo di numerosi componenti e di arredi di allestimento, in particolare privo di motopropulsore, parabrezza, sedili interni, arredi (cappa, frigo, motori frigo, lavandino, pompa idraulica per l'alzata della fiancata laterale, piano di lavoro, congelatore, registratore di cassa etc.) e pneumatici gemellati posteriori, nonché pieno di rifiuti e materiali di risulta, sedie di plastica rotte e sacchi di spazzatura;
stimò i costi necessari all'eventuale ripristino nell'importo di euro
11.213,67, i.v.a. compresa, quanto ai ricambi, in euro 9.191,53 per la manodopera, oltre i.v.a. al 22% se dovuta, a cui occorreva aggiungere le spese di ripristino degli arredi dell'autonegozio che però non erano quantificabili poiché i detti arredi non erano presenti in loco;
con riferimento al valore commerciale antesinistro del mezzo, completo di arredi, formulò una stima compresa tra euro 5.000,00 ed euro 10.000,00 e concluse che l'eventuale riparazione del mezzo sarebbe stata non conveniente;
quantificò, inoltre, in dieci giorni il fermo tecnico, ammontando a tale numero di giorni il periodo necessario per l'esecuzione delle eventuali riparazioni.
In sede di chiarimenti il c.t.u. precisò che il su indicato valore commerciale antesinistro si riferiva al valore del veicolo completo di arredi rinvenibile sui siti specializzarti (del tipo subito.it), ove i privati, offrono veicoli similari allestiti come paninoteche, facendo presente che il veicolo Iveco Daily 49-12 Intercooler in questione, immatricolato nel
1995 e privo di allestimento per paninoteche, non risultava più quantificato nei mercuriali ufficiali del settore (tipo in quanto su tali riviste la Controparte_8
quotazione viene riportata sino a dieci anni dopo la prima immatricolazione mentre, dopo tale data, occorre effettuare una ricerca di mercato da siti internet privati sui quali il prezzo a cui vengono offerti in vendita è un prezzo di mercato, fissato da privati, non raccomandato e indicato da o Eurotax, ora chiamato a Pt_4 Controparte_8 rispondere al quesito se la stima espressa nella relazione si riferisse all'intero pag. 15/21 autonegozio o al solo autocarro, segnalò che sul sito subito.it risultavano in vendita alcuni autonegozi, simili a quello oggetto di stima, adibiti a paninoteca, con allestimenti più recenti per i quali la quotazione nel mercato dell'usato non superava gli euro
20.000,00 per furgoni di categoria superiore ed immatricolati nel 2003, mentre per veicoli similari il prezzo a cui venivano offerti in vendita era compreso tra euro
7.000,00 ed euro 12.500,00.
Dai chiarimenti resi si ricava che, sulla base dei chiarimenti resi, la forchetta, quanto al limite superiore, va elevato ad euro 12.500,00, corroborata dalla visione delle fotografie in atti le quali consentono di appurare che le condizioni dell'autonegozio, al netto delle conseguenze dello stato di abbandono in cui si trovava al momento del sopralluogo ed al netto della rimozione degli arredi indicati dal c.t.u., va collocata verso il limite superiore.
Tuttavia, il valore del bene antesinistro va determinato tenendo conto del fatto che, come già detto, l'autonegozio era stato privato di una serie di pezzi e di arredi ragionevolmente riutilizzati in altra maniera e del cui danneggiamento non vi è prova.
Conclusivamente, sulla base degli elementi di valutazione esposti, il detto valore va fissato in euro 10.000,00.
Fermo quanto precede, si osserva che, ai sensi dell'art. 2058, co. 2, c.c., non è praticabile la modalità risarcitoria mediante ripristino poiché, attesi i costi quantificati rispetto al valore del bene antesinistro, quella modalità risulta antieconomica e sproporzionata, tale da comportare una locupletazione per il danneggiato e da rendere ingiustificata la condanna del debitore ad una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. ord. 20 aprile 2023, n. 10686, Cass. ord.
21 novembre 2017, n. 27546)
Ne deriva che la voce risarcibile è costituita dal valore del bene antesinistro, ridotta della metà atteso il concorso di colpa del conducente dell'autonegozio.
Risulta poi provato l'importo delle spese necessarie per il recupero del mezzo, eseguito in data 6 novembre 2015, da parte della ditta ammontanti ad Controparte_9
euro 2.600,00, oltre i.v.a. al 22% per un totale di euro 3.172,00, trattandosi di recupero speciale, come da fattura n. 11 del 26 gennaio 2016 e da fattura n. 24 del 29 febbraio pag. 16/21 2016, quest'ultima recante il saldo dei costi di trasporto (pari ad euro 200,00). Tale voce costituisce voce risarcibile, ridotta della metà per il ridetto concorso di colpa.
L'impugnante ha inoltre richiesto il rimborso delle spese di custodia per il periodo dal 5 novembre 2015 al 29 febbraio 2016, ammontanti ad euro 1.600,00 oltre i.v.a. al 22%
(euro al giorno per 116 giorni), come da fattura di n. 24 del 29 gennaio 2016. CP_9
Ora, la custodia protratta nell'indicato periodo non è stata motivata e al più può considerarsi giustificata per un ragionevole multiplo dei giorni di fermo tecnico, ed in particolare per trenta giorni atteso che detto periodo appare congruo per prendere una decisione sul da farsi, i.e. procedere alle riparazioni del mezzo o dismetterlo e sostituirlo. Ne deriva che la voce risarcibile va quantificata in euro 366 (euro 10,00 al giorno * 30 giorni), oltre i.v.a. al 22%, da dimezzarsi stante il concorso di colpa del conducente . Per_1
L'impugnante ha invocato anche il risarcimento di ulteriori poste di danno sulla base di una perizia di parte datata 6 giugno 2016 in cui si formulavano calcoli relativi: ● al lucro cessante, calcolato per il periodo dal 5 novembre 2015 sino alla ripresa dell'attività e quantificato in euro 66.778,80 sulla base di euro 505,90 sulla base di una media giornaliera dei corrispettivi giornalieri dell'anno 2015 diviso per i giorni effettivamente lavorati (82 giorni) e moltiplicato per 132 giorni, corrispondenti alla media dei giorni lavorati negli ultimi tre anni;
● alla perdita avviamento, quantificata in euro 37.000,00 in base all'art. 2, co. 4, del d.p.r. n. 460/1996; ● alla perdita delle autorizzazioni amministrative per inattività ai sensi dell'art. 62 della legge della Regione Puglia n.
24/2015, quantificata in 30.000,00.
Nessuna di tali voci di danno può essere ristorata.
Con riguardo al danno da perdita dell'avviamento, il perito di parte risulta aver utilizzato un criterio dettato a fini specifici dall'art. 2, co. 4, d.p.r. n. 460/1996 contenente il Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Tale criterio non ha attinenza con la vicenda in esame. L'impugnante avrebbe dovuto piuttosto allegare e provare di essere stata costretta a sospendere la sua attività
pag. 17/21 commerciale per un periodo di tempo tale da provocare la perdita della clientela, ciò che non ha fatto.
Quanto al danno da perdita delle autorizzazioni amministrative, va detto che è presente in atti una missiva, datata 31 dicembre 2015, a firma della legale rappresentante della indirizzata al con raccomandata del 27 Parte_1 Controparte_10
gennaio 2016, con cui si comunicava la momentanea sospensione, con decorrenza 31 dicembre 2015, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche esercitata con il veicolo Fiat Iveco tg. AD439FY a causa di incidente stradale.
Ebbene, l'art. 62 della legge della Regione Puglia n. 24/2015, contenente il c.d. Codice del commercio, disciplina i casi di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni ed in particolare al comma 1 stabilisce che “Il titolare può sospendere volontariamente la propria autorizzazione dandone comunicazione al comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.” ed al comma 3 lett. a) n. 4 prevede la revoca ove il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1. Ora, non vi è prova né della concreta durata della sospensione né della sua revoca né tantomeno se abbia dovuto sospendere l'attività per un tempo superiore a quello previsto dalla disposizione a causa dell'incidente per cui è causa. A quest'ultimo riguardo è sufficiente osservare che la società, una volta verificatosi il sinistro, era tenuta ad adottare le determinazioni opportune in ordine alla prosecuzione dell'attività per il tramite di quello specifico mezzo previa sua riparazione ovvero in ordine alla sua sostituzione, e tanto nell'anno di sospensione concessa. Non può poi sottacersi che dal certificato di avviso di rettifica e liquidazione dell'Agenzia delle Entrate prodotto in prime cure risulta la cessione in data 24 marzo 2016 da parte della odierna impugnante dell'azienda avente ad oggetto l'attività di bar e paninoteca su aree pubbliche itinerante, e questo ancor prima dell'avvio del giudizio di primo grado, sicché non si vede come si possa imputare al sinistro il danno in esame.
Resta da esaminare il danno da lucro cessante. Ricordato che i calcoli effettuati dal perito di parte si riferiscono ad un periodo indefinito (dal 5 novembre 2015 alla ripresa dell'attività) e si incentrano sui corrispettivi giornalieri tratti dai registri i.v.a., si osserva che questi ultimi non costituiscono il guadagno e pertanto non può procedersi ad alcuna pag. 18/21 liquidazione sulla base di tali dati neppure in via equitativa per il tempo del fermo tecnico, anche senza considerare che difetta ogni allegazione e prova sull'organizzazione dell'attività commerciale, sulla ricerca di mezzi sostitutivi e sull'impossibilità di reperimento e senza contare l'avvenuta cessione dell'azienda in data 24 marzo 2016.
Conclusivamente l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la imputabilità ad , quale proprietaria CP_2 dell'autovettura Kia TO tg. DW598ZZ - condotta da - in ragione Controparte_3 dell'apporto causale - nella misura sopra accertata - di quest'ultimo con la sua condotta di guida alla verificazione del sinistro occorso in data 5 novembre 2015 nelle circostanze descritte in precedenza, della metà dei danni riportati a seguito del ridetto sinistro, così come accertati, e, per l'effetto, tenuto conto della domanda avanzata dalla società impugnante, , nella sua qualità, va condannata a pagare in suo favore, a CP_1
titolo risarcitorio, la somma già dimidiata di euro 6.769,00 (euro 13.538 : 2), oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo ed interessi legali ex art. 1284, co. 1,
c.c. sulla detta somma via via rivalutata.
Stante l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda proposta dall'impugnante, va poi accolta la domanda correttamente riproposta da ex art. 346 c.p.c. ai sensi CP_1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private nei confronti di e di CP_2
, domanda dichiarata assorbita in prime cure in ragione del rigetto Controparte_3 della domanda formulata da e per l'effetto questi ultimi devono Parte_1
essere condannati, in solido tra loro, a rimborsare ad quanto versato in favore CP_1
della società impugnante in attuazione della presente sentenza a titolo di capitale, accessori e spese di lite (Cass. s.u. Cass. 7 luglio 2022, n. 21514).
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza nella misura liquidata sulla base del decisum e tenuto conto dei parametri medi delle tariffe previste dal d.m. n.
55/2014 e successive modifiche e dal d.m. n. 147/2022, vigenti ratione temporis, nonché considerate le attività espletate, con distrazione in favore dell'Avv. Gualtiero De
Filippis, dichiaratosi antistatario.
Non può farsi luogo alla compensazione delle spese di lite, né in tutto né in parte, poiché , nonostante si tratti di soggetto professionale e dunque esperto in materia CP_1
pag. 19/21 di liquidazione di danni, non risulta aver offerto alcuna somma a tacitazione della pretesa, sicché, nonostante l'accoglimento della domanda in misura molto ridotta, si giustifica l'applicazione del principio di soccombenza in relazione al decisum.
Le spese della c.t.u. espletata vanno poste a carico degli appellati in solido.
Infine, ed , in solido tra loro, vanno condannati in ragione CP_2 Controparte_3
del principio di soccombenza alla rifusione in favore di delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi, liquidate in ragione dei citati decreti in relazione alle attività difensive richieste dall'accertamento dei presupposti del regresso e quindi in applicazione di valori prossimi ai parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Il e di Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 995/2022 pubblicata il Parte_2
14 aprile 2022 e nel contraddittorio di quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. nonché di ed CP_2
, così provvede: Controparte_3 accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità al 50% di , conducente dell'autovettura Kia TO Controparte_3
tg. DW598ZZ, nella causazione del sinistro occorso in data 5 novembre 2015, meglio descritto in motivazione, e per l'effetto condanna nella sua Controparte_1
qualità, a pagare in favore della società appellante, a titolo del risarcimento del danno, la somma di euro 6.769,00, oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (5 novembre
2015) al saldo ed interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. sulla detta somma via via rivalutata;
condanna ed , in solido tra loro, a rimborsare in favore di CP_2 Controparte_3 quanto quest'ultima sarà tenuta a versare in favore della Controparte_1
società appellante in attuazione della presente sentenza a titolo di capitale, accessori e spese di lite;
condanna nonché ed in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
solido tra loro, alla rifusione in favore della società appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 786,00 per pag. 20/21 anticipazioni ed in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro 1.165,50 per anticipazioni ed in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'Avv. Gualtiero De
Filippis, dichiaratosi antistatario;
pone le spese della consulenza di ufficio espletata in prime cure a carico degli appellati in solido;
condanna ed , in solido tra loro, alla rifusione in favore di CP_2 Controparte_3
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, Controparte_1
quanto al primo grado, in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Anna Maria Marra) (Dott. Pietro Genoviva)
pag. 21/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott. Pietro Genoviva Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 430 del ruolo generale degli affari civili contenziosi anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 995/2022 pubblicata il 14 aprile 2022 proposta da rectius IL Parte_1 Parte_2
(p. i.v.a.: ), rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Gualtiero De Filippis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti
APPELLANTE nei confronti di
(p. iva: ) quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_2
ex lege per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nicola Fortunato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti
e
(c.f. ), contumace CP_2 C.F._1
(c.f. ), contumace Controparte_3 C.F._2
APPELLATI
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la società rectius Parte_1 [...]
e di come si ricava dalla Parte_3 Parte_2
documentazione, anche fiscale, in atti [d'ora innanzi per brevità , Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Controparte_1
[d'ora innanzi ] - quale impresa designata ex lege per la liquidazione dei danni a CP_1
carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada - nonché ed CP_2 [...]
ed esponeva: - di essere proprietaria di un autocarro allestito per la vendita CP_3
itinerante di alimenti e bevande (nello specifico una paninoteca ambulante), di marca
Fiat modello Iveco tg. AD439FY, regolarmente assicurato per la r.c.a. con la compagnia
- in data 5 novembre 2015, alle ore 18.00 circa, Controparte_4 [...]
, marito di legale rappresentante della deducente, transitava, Per_1 Parte_2
a bordo dell'autocarro su indicato, lungo la S.P. 130 (al di fuori del centro urbano di
Taranto) denominata Via Santandrea, diretto a sud e segnatamente verso la S.P. 78
Circummarpiccolo; - in corrispondenza del tratto curvilineo sinistrorso della succitata strada provinciale l'autocarro veniva inaspettatamente attinto dall'autovettura Kia
TO tg. DW598ZZ, di proprietà di e condotta, nell'occorso, da CP_2 [...]
, circolante con assicurazione scaduta;
- il sinistro si era verificato per CP_3
esclusiva responsabilità del conducente del veicolo il quale, provenendo dal CP_5
senso opposto di marcia, aveva perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia percorsa dall'autocarro e finendo per impattare contro quest'ultimo; - a seguito della collisione, l'autocarro era stato sospinto al di fuori della sede stradale subendo gravi ed ingenti danni materiali alla fiancata destra ed alla struttura nonché agli strumenti di lavoro presenti al suo interno (n. 1 piastra per la cottura dei panini, n. 1 friggitrice a gas,
n. 6 set di tavoli e sgabelli in legno, n. 2 macchine per il caffè, n. 1 registratore di cassa);
- sul luogo del sinistro erano intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di
Taranto i cui agenti redigevano il verbale allegato;
tanto esposto, puntualizzava di aver diffidato sia la propria compagnia assicurativa attivando infruttuosamente la c.d. procedura di indennizzo diretto, sia, in seguito, quella di controparte, Controparte_6
e di aver appreso della scopertura assicurativa del veicolo antagonista e quindi
[...]
della impossibilità di ottenere la liquidazione del danno subito ed aggiungeva che privi di effetto erano rimasti la diffida stragiudiziale ed il consequenziale invito alla pag. 2/21 negoziazione assistita indirizzati a NS e ad , quale impresa di CP_1
assicurazione designata ex lege alla liquidazione dei danni dal F.G.V.S..
Tanto esposto la società attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , quale conducente Controparte_3
del veicolo Kia TO di proprietà di nella causazione del sinistro stradale CP_2 dedotto in causa e, per l'effetto, condannare , nella qualità sopra indicata, al CP_1
risarcimento di tutti i danni conseguenti, costituiti dal danno al mezzo, dal danno alla strumentazione ed agli arredi interni, dagli esborsi per il suo recupero e per la sua custodia, dal danno riveniente dall'inattività, dalla conseguente perdita di avviamento nonché dalla perdita delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione
Puglia n. 24/2015, quantificati in complessivi euro 208.870,57 o nella somma maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e comunque da contenersi entro lo scaglione di valore di 260.000,00 euro;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva stante l'insussistenza dei presupposti di legge per la sua evocazione in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 del codice delle assicurazioni private, atteso che il veicolo antagonista Kia TO tg DW598ZZ era coperto da assicurazione, così come certificato dal verbale di intervento redatto nell'immediatezza del sinistro dalla Polizia Locale di Taranto;
nel merito, contestava la il fondamento della domanda avversaria, sia nell'an sia nel quantum, chiedendone il rigetto e, in subordine, in ipotesi di accoglimento parziale della domanda attorea, attribuirsi comunque la responsabilità prevalente nella determinazione del sinistro al conducente dell'autocarro e contenere la quantificazione della pretesa risarcitoria nella misura risultante dall'espletanda istruttoria;
sempre per il caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva dichiararsi ed - CP_2 Controparte_3 nella rispettiva qualità di proprietaria e conducente dell'anzidetta autovettura - tenuti a rimborsare alla deducente, in via di regresso e/o di rivalsa, tutte le somme da quest'ultima eventualmente corrisposte a qualunque titolo alla società attrice in forza dell'emananda sentenza e, conseguentemente, condannarli al rimborso di tali somme;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite o, in estremo subordine, sempre in ipotesi pag. 3/21 di accoglimento anche parziale della domanda attorea, con integrale compensazione delle stesse, anche in ragione dell'incongruità dell'avversa pretesa risarcitoria.
Pur essendo stati regolarmente evocati in giudizio, ed CP_2 Controparte_3
non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti,
l'espletamento della prova testimoniale e lo svolgimento di c.t.u. volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro stradale ed alla quantificazione delle voci di danno emergente, il Tribunale adito - con sentenza n. 995/2022 pubblicata il 14 aprile 2022 - rigettava la domanda e condannava parte attrice alla rifusione in favore di delle CP_1
spese di lite;
poneva poi le spese di c.t.u a definitivo carico della medesima parte;
nulla disponeva in ordine alle spese con riguardo alle restanti parti rimaste contumaci dando atto dell'assorbimento della domanda di regresso avanzata nei loro confronti da . CP_1
Il giudice di prime cure fondava il proprio convincimento sui seguenti elementi di valutazione: - evidenziava preliminarmente che la sentenza del giudice di pace di
Taranto n. 2050/2017, munita di attestazione di irrevocabilità e prodotta dalla società attrice, non poteva spiegare né efficacia diretta di giudicato con riferimento al caso oggetto di scrutinio per difetto di identità di parti e di petitum né efficacia c.d. riflessa dal momento che il diritto fatto valere in questa sede (richiesta di danni materiali) non era dipendente e/o subordinato rispetto all'oggetto del precedente accertamento giudiziale e cioé la richiesta di danni fisici subiti dal conducente (Cass. n. Per_1
5411/2019 e Cass. n. 17931/2019); - sosteneva, inoltre, che la domanda di parte attrice fosse sguarnita di un valido supporto probatorio in ordine all'effettiva verificazione del sinistro secondo la dinamica descritta in citazione;
- osservava che la tesi dello scontro tra i veicoli era stata esclusa dalla consulenza di ufficio poiché ritenuta incompatibile con la tipologia di danni presenti sulle parti antero-laterali della parte sinistra degli automezzi coinvolti nell'incidente nonché in ragione della diversa tonalità di colore delle tracce rinvenute sulle loro carrozzerie;
valorizzava, altresì, l'inattendibilità delle circostanze riferite rese dai testi di parte attrice ( rectius e Testimone_1 Tes_2
, riguardanti l'invasione della carreggiata da parte del conducente Testimone_3
Con della e lo scontro tra i veicolo, poiché il fatto che essi avessero dichiarato di aver lasciato le loro generalità a persone che si trovavano sul posto senza specificare di chi si pag. 4/21 trattasse e di essere stati poi contattati dal marito della nonostante i loro Pt_2
nominativi non risultassero indicati né nel verbale d'infrazione redatto dagli agenti di
Polizia intervenuti in loco né nel modulo c.a.i. metteva in dubbio la loro stessa presenza sui luoghi del sinistro;
rimarcava poi che lo stesso conducente dell'automezzo di proprietà della società attrice, due giorni dopo il sinistro, aveva dichiarato di aver controsterzato, alla vista della vettura, per evitare l'urto e di essere terminato fuori strada;
riteneva, quindi, superato il valore probatorio del modulo c.a.i. ed in particolare la presunzione semplice di cui era fonte in ordine alla dinamica ivi descritta, ove si dava atto dell'urto tra i veicoli, ed osservava che tali conclusioni erano valide anche con riferimento alla proprietaria ed al conducente della atteso che il modulo CP_5
c.a.i., contenente le dichiarazioni di portata confessoria solo rispetto ai due conducenti firmatari, è liberamente apprezzato dal giudice non vincolandolo ad alcuna statuizione, tanto più che le dichiarazioni del avevano valore di confessione resa ad un CP_3
terzo, e cioè al conducente del mezzo antagonista, e non invece alla proprietaria dell'autocarro ed erano inoltre prive di portata confessoria nei riguardi della proprietaria della , che non ne era firmataria;
aggiungeva che analoghe considerazioni CP_5
andavano ripetute con riguardo alle dichiarazioni rese dal alla Polizia CP_3
Municipale; concludeva che la domanda andava respinta in difetto di prova della dinamica descritta in citazione ed in particolare in difetto di prova dell'asserito scontro tra i due veicoli;
escludeva poi l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c., dettata solo per le ipotesi di scontro fisico tra veicoli;
regolamentava le spese di lite in base al principio di soccombenza in applicazione dei parametri minimi in ragione della prossimità del valore effettivo della controversia, come accertato dal c.t.u., al parametro minimo dello scaglione di riferimento, e poneva le spese di consulenza a definitivo ad integrale carico della parte attrice, mentre non adottava alcuna statuizione sulle spese di lite con riguardo alle altre parti in ragione della loro contumacia, restando inoltre assorbita la domanda di regresso avanzata dalla compagnia assicuratrice.
Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello svolgendo le Parte_1
doglianze che si illustreranno più avanti ed ha riproposto la domanda formulata in primo pag. 5/21 grado della quale ha chiesto l'accoglimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con CP_1
conseguente conferma della sentenza gravata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'avversa domanda, ha chiesto di contenere nei limiti di giustizia la quantificazione dell'avversa pretesa risarcitoria e, al contempo, di dichiarare ed , rispettivamente proprietaria e conducente CP_2 Controparte_3 dell'autovettura Kia TO tg. DW598ZZ, tenuti a rimborsare alla deducente in via di regresso e/o di rivalsa tutte le somme da quest'ultima eventualmente corrisposte, a qualunque titolo e/o ragione, alla controparte in forza dell'emananda sentenza e, conseguentemente, condannarli al detto rimborso;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.
Seppur regolarmente evocati in giudizio, ed sono rimasti CP_2 Controparte_3
contumaci anche nel presente grado.
La causa viene ora in decisione dinanzi al collegio all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, con riguardo alla contestazione dei presupposti per l'attivazione del
Fondo di garanzia per le vittime della strada destinato ad operare per il risarcimento dei danni stradali causati da veicoli non identificati o da veicoli non assicurati, si rileva che
- trattandosi di eccezione che il giudice di prime cure, nel pronunciarsi nel merito della domanda risarcitoria, ha sia pure indirettamente ritenuto infondata - avrebbe CP_1
dovuto proporre appello incidentale al fine di investire della sua cognizione il giudice di appello, mentre si è limitata alla sua riproposizione in estremo subordine quale ragione di inammissibilità ed improponibilità dell'avversa domanda risarcitoria, come si legge a pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta (Cass. s.u. 12 maggio 2017, n. 11799), non senza osservare - ad ogni buon conto - che dalla corrispondenza prodotta dalla impugnante, intercorsa con e con Controparte_6 Controparte_4
rispettivamente presunta compagnia assicuratrice della al momento del CP_5 sinistro e compagnia assicuratrice dell'autocarro Iveco, si ricava che la vettura era risultata priva di copertura. Tanto appare coerente con quanto si legge pag. 6/21 nell'interrogazione - datata 23 marzo 2018 e allegata al verbale di intervento Pt_4
dei Vigili del Fuoco del 5 novembre 2025, acquisito in prime cure a seguito di ordinanza del g.i. del 25 marzo 2016 – ove si attestava sì la copertura assicurativa della vettura in esame ma con la seguente indicazione: “Data effetto copertura: 05/11/2015”, coincidente con la data del sinistro oggetto di causa, e “ora effetto copertura: 24:00”, successiva alla verificazione del sinistro (avvenuto come si vedrà prima delle ore 19.00 del 5 novembre 2015), annotazioni queste parimenti coerenti con le ulteriori annotazioni presenti nell'interrogazione: “Data incasso copertura: 05/11/2015” e “Data aggiornamento SITA: 06/11/2015”. Del resto, quand'anche in Controparte_6 qualche maniera avesse contribuito a creare un'apparenza di copertura, l'incertezza che ne è derivata non può ricadere sul danneggiato, a cui deve ritenersi sia rimessa la scelta di avvalersi della situazione di apparenza oppure di agire nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada facendo valere la situazione reale di mancanza della copertura assicurativa al momento del sinistro (si veda Cass. 13 ottobre 2017, n. 24069).
Passando all'esame dei motivi di appello, la società impugnante ha rivolto alla sentenza gravata plurime critiche riassumibili nei termini che seguono: ha in primo luogo denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c. in cui il giudice a quo sarebbe incorso non assegnando alcuna valenza probatoria alla sentenza del giudice di pace n. 2050/2017 nella vicenda in esame pur se intervenuta tra soggetti diversi, non senza prospettare la possibilità della deducente di opporre il giudicato formatosi su detta sentenza, pronunciata all'esito di giudizio instaurato da Persona_1 sull'assunto che nel caso di specie ricorresse un'impresa familiare in virtù del rapporto di coniugio intercorrente tra e propria legale Persona_1 Parte_2
rappresentante; ha poi censurato il percorso motivazionale attraverso cui il primo giudice era arrivato alla conclusione che i due veicoli non si fossero toccati sulla base di una delle ipotesi ricostruttive elaborate dal c.t.u. e della valutazione di inattendibilità dei testi escussi, nonostante costoro avessero riferito di aver assistito all'impatto, nonché della considerazione che il modulo di constatazione amichevole firmato dal non CP_3
valesse come confessione;
ha rimarcato che: - la Polizia Locale, intervenuta subito dopo pag. 7/21 il sinistro, aveva accertato la dinamica del sinistro previ rilievi sul luogo dei fatti redigendo un rapporto ove aveva riportato che la Kia TO aveva colpito il furgone
Iveco mandandolo fuori strada;
- la proprietaria della ed il non si CP_5 CP_3
erano costituiti;
- il aveva dichiarato alla Polizia Locale di aver colpito il CP_3
furgone mandando fuori strada il ed aveva ammesso la propria Per_1
responsabilità sottoscrivendo il modulo di constatazione amichevole, avente valore confessorio;
- i testi escussi, estranei ai fatti ed indifferenti all'esito della controversia, avevano confermato la dinamica descritta dalla deducente;
- nessuna di tali evidenze
CP_ processuali era stata contestata né dalla , né dal né da;
- il c.t.u. CP_3 CP_1 aveva elaborato, oltre all'ipotesi ricostruttiva della dinamica del sinistro scelta dal primo giudice, un'altra ipotesi da preferirsi, secondo cui si sarebbe verificato un impatto tra i due veicoli;
- gli aspetti critici valorizzati dal primo giudice in realtà dovevano ritenersi superati dai chiarimenti resi dal c.t.u. da cui era emerso che ∙ le abrasioni riscontrate sui veicoli, di colore bianco sulla Kia TO e di colore rosso sull'autocarro Iveco, erano compatibili con i punti di impatto descritti dalla deducente, ∙ la ricostruzione incentrata sullo scontro fisico tra i due mezzi era stata valutata dal c.t.u. più attendibile da un punto di vista tecnico-scientifico, ritenuta più verosimile dallo stesso c.t.u., ∙ le tonalità del rosso delle tracce lasciate sull'autocarro nel punto di impatto erano state confrontate solo in fotografia con il software 'Photoshop' e dall'analisi digitale della fotografia era emersa una tonalità leggermente diversa da quella del veicolo, fra il 15% ed il 17%; ha poi censurato l'interpretazione data dal giudice a quo alle dichiarazioni rese dal alla Polizia Municipale due giorni dopo il sinistro, in occasione del quale Per_1
aveva peraltro riportato serie lesioni e dunque era fiaccato da quel che gli era accaduto,
e ha negato che il predetto, nel riferire di aver controsterzato per evitare l'urto alla vista della vettura che sopraggiungeva in senso opposto e di essere finito fuori strada, avesse escluso l'impatto posto che aveva inteso soltanto evidenziare di aver fatto il possibile per evitare il sinistro;
al riguardo ha segnalato che , in condizioni di Controparte_3
lucidità perché non infortunatosi, aveva dichiarato alla Polizia Municipale che dopo aver superato la curva provenendo da Circummarpiccolo e diretto verso il relais si CP_7 era ritrovato quasi al centro della carreggiata nell'opposto senso di marcia dell'autocarro e di aver sterzato verso destra senza tuttavia riuscire ad evitare l'urto pag. 8/21 nella parte anteriore sinistra del suo veicolo e che subito dopo l'impatto aveva percorso un paio di metri più avanti mentre il furgone aveva a sua volta sterzato verso destra ribaltandosi nella parte destra della scarpata;
ha concluso che doveva almeno ravvisarsi la fattispecie prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c.; ha quindi chiesto la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti, insistendo sull'ammissione della c.t.u. contabile invocata in prime cure volta a quantificare il lucro cessante subito a seguito del sinistro.
Le critiche espresse dall'impugnante possono esaminarsi congiuntamente poiché connesse e vertenti sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
La prima doglianza è infondata. Al riguardo è sufficiente rilevare che la sentenza del giudice di pace di Taranto n. 2050/2017, con cui fu definito il giudizio instaurato da per ottenere il risarcimento dei danni personali dal medesimo Persona_1
subiti nel sinistro, è stata dichiarata nulla dal Tribunale di Taranto con sentenza n.
2393/2022, non impugnata, per difetto di contraddittorio. Tanto basta a rendere superfluo l'esame di ogni altra questione sollevata in atto di appello riferita alla valenza dell'anzidetta pronuncia.
Per il resto, le censure sono condivisibili nei termini che si passano ad esporre.
Occorre partire dall'osservazione che non può essere messo in dubbio il fatto storico costituito dalla verificazione del sinistro. Neppure il primo giudice ha ritenuto che il fatto in sé non fosse provato avendo incentrato la pronuncia di rigetto sul difetto di prova della dinamica descritta dalla società in atto di citazione ed in particolare sul difetto di prova dello scontro tra il furgone condotto dal e la vettura condotta Per_1 dal . Del resto l'intervento del personale del servizio 118 per soccorrere CP_3
nonché dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale subito dopo il Persona_1
sinistro non consente incertezze sul punto.
Quanto alla dinamica, è vero che il c.t.u. ing. , nel rispondere al Persona_2 quesito in ordine all'adeguatezza del comportamento tenuto da ciascuno dei conducenti dei veicoli per evitare il sinistro in relazione al tempo, al luogo ed alla situazione, formulò due ipotesi sulla base dei dati a disposizione, entrambe presupponenti che i conducenti, nell'approssimarsi alla curva, pur marciando ad una velocità nell'ordine di
30-40 km/h e quindi contenuta nel massimo di velocità imposto dall'ente gestore della pag. 9/21 strada (50 km/h), non mantenessero strettamente la destra ed anzi viaggiavano a centro strada, così violando l'art. 143 del codice della strada (si veda la relazione alle pagine
74 e 75 e i chiarimenti a pag. 10), ed osservò che, se entrambi i conducenti avessero mantenuto strettamente la propria destra, avessero adeguato la velocità di marcia alle condizioni del manto stradale, alla conformazione della sede stradale ed alle condizioni di luce solare, c.d. crepuscolo astronomico (quello in cui, per quel che qui rileva, scompaiono le ultime luci del giorno) nonché al fatto di approssimarsi alla curva,
l'incidente non si sarebbe verificato con le stesse modalità, e cioè con il ribaltamento dell'autocarro nella scarpata.
Ebbene, secondo l'una delle due ipotesi elaborate dal c.t.u. l'autovettura Kia TO sarebbe venuta in contatto, con la parte anteriore sinistra, con tutta la parte antero- laterale sinistra dell'autocarro, dando luogo così ad un urto di tipo tangenziale, mentre secondo l'altra ipotesi, quella preferita dal giudice a quo, i conducenti dei due mezzi, nel momento in cui si erano avvistati, avrebbero cercato di evitare l'impatto sterzando ciascuno verso la propria destra sicché i due mezzi non sarebbero venuti in contatto tra loro e l'autocarro sarebbe uscito dalla sede stradale in conseguenza della manovra messa in atto per evitare l'impatto.
A ben vedere anche nella seconda ipotesi l'ing. , dato il presupposto sopra Per_2
riportato, prospettò una dinamica non escludente la configurabilità di un sinistro stradale risarcibile in quanto riconducibile nell'area dei c.d. sinistri da turbativa in cui rientrano i casi dipendenti da turbativa alla normale circolazione pur in assenza di scontro tra veicoli.
Tanto premesso, si osserva che, secondo i dati rilevati dalla Polizia Locale riportati nella relazione stilata in data 5 novembre 2015, alle ore 18.10 del 5 novembre 2015 sulla Via
Santandrea il tempo era sereno, la strada era asciutta e le condizioni di visibilità erano sufficienti, con illuminazione serale artificiale inesistenze;
inoltre, la strada, strutturata in conglomerato bituminoso, era in sufficiente stato manutentivo e costituita da un'unica carreggiata bidirezionale, larga mediamente circa m 4,70 con andamento plano-altimetrico misto, priva di opere di protezione rispetto ai piani di campagna posti ai margini e di segnaletica orizzontale di separazione dei sensi di marcia. Nella relazione si legge poi che, nel tratto interessato dal sinistro, la strada presentava un pag. 10/21 andamento curvilineo destrorso verso nord. Infine, gli agenti non localizzavano sull'asfalto tracce di abrasioni gommose o di scarrocciamento.
I dati su riportati sono stati puntualizzati dal c.t.u. nella relazione depositata ove si legge che all'altezza del luogo dell'incidente, in direzione Circummmarpiccolo, insisteva una curva a sinistra con scarsa visibilità ed era presente una scarpata di circa m 2 di profondità rispetto alla quota del piano variabile, scarpata oltre la quale era stato rinvenuto l'autocarro subito dopo l'incidente. Il c.t.u., inoltre, osservava che, come evincibile dal confronto dei rilievi fotografici effettuati dagli agenti della Polizia Locale,
i luoghi non avevano subito alcuna modifica, anche con riguardo al rifacimento del manto stradale, che al momento del sopralluogo, eseguito nel 2019, presentava ben visibili gli stessi rattoppi e le stesse crepe esistenti all'epoca del sinistro.
Al netto delle condizioni climatiche e di visibilità naturale, senz'altro sufficiente considerata l'ora e la stagione (ore 18,00 circa del 5 novembre 2015), vanno dunque rimarcati i seguenti dati: l'andamento curvilineo del tratto di strada interessato,
l'assenza di segnaletica orizzontale e le dimensioni ridotte della carreggiata unica bidirezionale, caratteristiche favorenti la marcia non all'interno della corsia di pertinenza e che avrebbero richiesto una maggiore attenzione nella guida. A ciò vanno aggiunti, quali ulteriori condizioni che avrebbero consigliato una guida accorta, il manto stradale connotato da crepe e rattoppi e le banchine erbose che costeggiavano la carreggiata digradanti in alcuni tratti in scarpate.
Tanto conforta la valutazione dell'ing. sulle condotte di guida di entrambi i Per_2
conducenti, non adeguate alla concreta condizione dei luoghi.
Quanto agli elementi ricostruttivi critici in ordine al verificarsi di una collisione tra i mezzi, secondo il c.t.u., essi dovevano ravvisarsi nella mancata esatta compatibilità dei danni visibili sui mezzi per altezza e posizionamento, nella sfumatura di colore (rosso ma non del tutto coincidente con il colore rosso della ) delle abrasioni CP_5 presenti sull'autocarro, che era di colore bianco, e nella considerazione che la
[...]
avrebbe dovuto riportare, attesa la ipotizzata modalità della collisione, danni CP_5
allo specchietto retrovisore esterno e sulla fiancata laterale sinistra. Tuttavia, tali incompatibilità, come si ricava anche dai chiarimenti resi dall'ing. su Per_2
richiesta del giudice, o non sono decisive (si pensi alla mancata coincidenza della pag. 11/21 sfumatura di rosso dell'abrasione rilevata sul paraurti dell'autocarro rispetto alla sfumatura del rosso della rilevata però in fotografia, ciò che aveva CP_5 compromesso l'accertamento) o sono spiegabili per il fatto che il c.t.u. non poté effettuare i suoi rilievi con la compresenza dell'autocarro e della vettura poiché la proprietaria di quest'ultima, pur convocata, non si era presentata con l'auto presso il luogo ove si trovava l'autocarro, come spiegato dallo stesso ing. . Inoltre, non Per_2
è significativa la presenza di ulteriori danni sull'autocarro non compatibili con il sinistro oggetto di causa posto che ben potevano essere preesistenti.
Con riguardo alla prova dichiarativa, si osserva che la versione data dal CP_3 all'arrivo della Polizia Locale subito dopo l'incidente e quella resa dal due Per_1 giorni dopo poiché all'arrivo degli agenti era stato già soccorso e trasportato in ospedale, non offrono significativi elementi di valutazione poiché, a prescindere dalla valenza probatoria delle rispettive dichiarazioni, condizionata dal fatto di provenire dai conducenti dei mezzi e dunque dai soggetti autori delle condotte di guida oggetto di scrutinio e tuttavia non proprietari del mezzi, le une, quelle del appaiono CP_3 caratterizzate dall'obiettivo di attribuire la responsabilità all'antagonista (“percorrevo la
S.P. 130 a bordo dal mio autoveicolo, proveniente da Circumarpiccolo diretto verso il relais 'Histo'. Dopo aver superato una curva, mi sono ritrovato quasi al centro della carreggiata un autocarro nell'opposto senso di marcia. Per evitarlo ho sterzato immediatamente verso destra, ma non ho potuto evitare l'urto nella parte anteriore sinistra del mio veicolo, Subito dopo l'impatto l'autocarro sterzando verso destra si ribaltava nella parte destra nella scarpata, Mentre io, dopo la collisione percorrevo un paio di metri più avanti”), peraltro in contrasto con quanto sottoscritto nel modulo c.a.i.
(su cui si tornerà più avanti), e le altre, quelle del , appaiono non Per_1 sufficientemente puntuali con riferimento allo scontro tra i mezzi (“alla guida dell'Iveco percorrevo la provinciale in direzione S. Giorgio;
quando nei pressi del tratto di curva, vedevo sopraggiungere dal senso opposto una vettura e non ricorso più nulla. Preciso che alla vista della vettura controsterzavi per evitare l'urto e terminavo fuori strada”).
Ad ogni buon conto, il sentito - si ripete - dalla Polizia Locale subito dopo il CP_3
fatto, affermò chiaramente che lo scontro fisico ci fu, pur se nel ricostruire la dinamica ne attribuì la causa alla posizione del mezzo antagonista, non senza segnalare che pag. 12/21 descrisse la detta posizione “quasi al centro della carreggiata” e, a ben vedere, se ebbe modo di sterzare verso destra, e quindi verso il margine esterno della strada senza finire fuori, evidentemente viaggiava egli stesso verso il centro della carreggiata, alla stessa stregua del , come peraltro ipotizzato dal c.t.u.. Ne consegue che dalle Per_1
dichiarazioni suddette può ricavarsi quanto meno un elemento indiziario deponente per l'avvenuto scontro materiale tra i mezzi.
Venendo alle dichiarazioni dei testimoni e si Testimone_4 Testimone_3
condividono le ragioni che hanno condotto il giudice a quo a dubitare della loro presenza sui luoghi del sinistro, le quali non sono state adeguatamente contrastate dalla società impugnante essendosi essa limitata a sostenere che, attesa la presenza di una
“folla di gente che di lì a poco si [era] assembrata sulla strada bloccata”, tra cui i soccorritori del servizio 118, gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, lo stesso ed ”i curiosi che man mano si [erano] dovuti fermare sulla strada Controparte_3 interrotta”, non doveva “suscitare scalpore” il fatto che il marito della legale rappresentante della società fosse riuscito a rintracciarli. Ebbene, presenta delle singolarità la circostanza che il ed il abbiano lasciato i propri Tes_4 Tes_3
nominativi a soggetti non identificati e che si siano allontanati, secondo quanto dai medesimi riferito in sede di escussione testimoniale, dopo l'arrivo del personale del servizio 118 ma prima dell'arrivo delle “Autorità”, nonostante la Polizia Locale intervenne già alle ore 18.10 ed ancora prima, come si vedrà più avanti, erano arrivati i
Vigili del Fuoco. Appare, altresì, singolare che, nonostante l'assembramento di persone ed il blocco della strada, il ed il unici due testimoni oculari, non solo Tes_4 Tes_3
si siano allontanati pressoché immediatamente ma che siano riusciti a farlo nonostante la strada bloccata. Conclusivamente, nell'esercizio del prudente apprezzamento spettante al giudice nella valutazione delle prove, si reputa di dover escludere dal materiale probatorio le dichiarazioni rese dai predetti in quanto non assistite da adeguata attendibilità.
Con riferimento, infine, al modulo c.a.i., le valutazioni esposte dal giudice a quo sono condivisibili e non risultano superate dai motivi di appello né specificamente censurate sicché il contenuto del modulo è liberamente valutabile e non vincola in alcun modo l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.
pag. 13/21 Così ricostruito il materiale istruttorio, sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi che non vi sono dubbi sulla verificazione del sinistro che vide coinvolto l'autocarro Iveco tg. AD439FY prima delle ore 17.29, ora in cui arrivarono i
Vigili del Fuoco che provvidero a rimuovere il parabrezza, a liberare il conducente dell'autocarro con i sanitari del 118 e, coordinati dalla dott.ssa ad adagiarlo Per_3 sulla spinale ed a trasportarlo nell'autombulanza (si veda il rapporto di intervento del
Vigili del Fuoco acquisito in corso di causa). Sulla base della relazione della Polizia
Locale nonché della relazione di consulenza di ufficio, deve poi ritenersi che il sinistro derivò dallo scontro tra i due mezzi, autocarro Iveco e autovettura Kia TO, secondo la prima delle due dinamiche ipotizzate dal c.t.u., giudicata dal medesimo più verosimile ed attendibile (si vedano i chiarimenti resi) da un punto di vista tecnico-scientifico rispetto all'altra, ovviamente assistita anch'essa da un sufficiente grado di attendibilità tecnico-scientifica.
Stando alla anzidetta ricostruzione, la fattispecie va ricondotta a quella disciplinata dall'art. 2054, co. 2, c.c. sicché, dovendosi ritenere che entrambi i conducenti procedessero senza tenere ciascuno la propria destra e che anzi marciassero in posizione spostata verso il centro della carreggiata, senza peraltro adottare le cautele richieste dall'approssimarsi ad un tratto curvilineo, dalle ridotte dimensioni e della conformazione della carreggiata, dalle condizioni del manto stradale nonché dalle condizioni di luce non piene, quali sono quelle proprie del crepuscolo astronomico, come valutato dal c.t.u. (si veda quel che si legge nella relazione di consulenza sopra riportato) trova applicazione la presunzione di pari colpa stabilita dalla predetta disposizione poiché difettano elementi idonei a differenziare le rispettive responsabilità ed il rispettivo contributo causale al verificarsi dell'evento.
Tuttavia, anche in ipotesi di assenza di scontro materiale tra i due mezzi, gli elementi di valutazione appena esposti conducono alla conclusione che, in mancanza di prova che ognuno dei conducenti fece tutto il possibile per evitare il danno secondo quanto previsto dall'art. 2054, co. 1, c.c., la responsabilità del sinistro va addebitata in pari misura a ciascuno di essi, non essendovi elementi - si ripete - per differenziare le rispettive responsabilità ed il rispettivo apporto causale alla verificazione del sinistro.
pag. 14/21 Ne consegue che l'impugnante ha ragione di rivendicare non l'intero bensì la metà del danno preteso.
Passando al profilo dell'entità dei danni risarcibili, all'ing. fu affidato Per_2
l'incarico di quantificare i danni subiti dall'autocarro. Il c.t.u. ebbe modo di ispezionare il mezzo, costituito per la precisione in un autonegozio Iveco Daily 49-12 Intercooler, presso la masseria 'Calapricello' sita nel Comune di Pulsano ove lo trovò in completo stato di abbandono e non custodito in luogo chiuso, privo di numerosi componenti e di arredi di allestimento, in particolare privo di motopropulsore, parabrezza, sedili interni, arredi (cappa, frigo, motori frigo, lavandino, pompa idraulica per l'alzata della fiancata laterale, piano di lavoro, congelatore, registratore di cassa etc.) e pneumatici gemellati posteriori, nonché pieno di rifiuti e materiali di risulta, sedie di plastica rotte e sacchi di spazzatura;
stimò i costi necessari all'eventuale ripristino nell'importo di euro
11.213,67, i.v.a. compresa, quanto ai ricambi, in euro 9.191,53 per la manodopera, oltre i.v.a. al 22% se dovuta, a cui occorreva aggiungere le spese di ripristino degli arredi dell'autonegozio che però non erano quantificabili poiché i detti arredi non erano presenti in loco;
con riferimento al valore commerciale antesinistro del mezzo, completo di arredi, formulò una stima compresa tra euro 5.000,00 ed euro 10.000,00 e concluse che l'eventuale riparazione del mezzo sarebbe stata non conveniente;
quantificò, inoltre, in dieci giorni il fermo tecnico, ammontando a tale numero di giorni il periodo necessario per l'esecuzione delle eventuali riparazioni.
In sede di chiarimenti il c.t.u. precisò che il su indicato valore commerciale antesinistro si riferiva al valore del veicolo completo di arredi rinvenibile sui siti specializzarti (del tipo subito.it), ove i privati, offrono veicoli similari allestiti come paninoteche, facendo presente che il veicolo Iveco Daily 49-12 Intercooler in questione, immatricolato nel
1995 e privo di allestimento per paninoteche, non risultava più quantificato nei mercuriali ufficiali del settore (tipo in quanto su tali riviste la Controparte_8
quotazione viene riportata sino a dieci anni dopo la prima immatricolazione mentre, dopo tale data, occorre effettuare una ricerca di mercato da siti internet privati sui quali il prezzo a cui vengono offerti in vendita è un prezzo di mercato, fissato da privati, non raccomandato e indicato da o Eurotax, ora chiamato a Pt_4 Controparte_8 rispondere al quesito se la stima espressa nella relazione si riferisse all'intero pag. 15/21 autonegozio o al solo autocarro, segnalò che sul sito subito.it risultavano in vendita alcuni autonegozi, simili a quello oggetto di stima, adibiti a paninoteca, con allestimenti più recenti per i quali la quotazione nel mercato dell'usato non superava gli euro
20.000,00 per furgoni di categoria superiore ed immatricolati nel 2003, mentre per veicoli similari il prezzo a cui venivano offerti in vendita era compreso tra euro
7.000,00 ed euro 12.500,00.
Dai chiarimenti resi si ricava che, sulla base dei chiarimenti resi, la forchetta, quanto al limite superiore, va elevato ad euro 12.500,00, corroborata dalla visione delle fotografie in atti le quali consentono di appurare che le condizioni dell'autonegozio, al netto delle conseguenze dello stato di abbandono in cui si trovava al momento del sopralluogo ed al netto della rimozione degli arredi indicati dal c.t.u., va collocata verso il limite superiore.
Tuttavia, il valore del bene antesinistro va determinato tenendo conto del fatto che, come già detto, l'autonegozio era stato privato di una serie di pezzi e di arredi ragionevolmente riutilizzati in altra maniera e del cui danneggiamento non vi è prova.
Conclusivamente, sulla base degli elementi di valutazione esposti, il detto valore va fissato in euro 10.000,00.
Fermo quanto precede, si osserva che, ai sensi dell'art. 2058, co. 2, c.c., non è praticabile la modalità risarcitoria mediante ripristino poiché, attesi i costi quantificati rispetto al valore del bene antesinistro, quella modalità risulta antieconomica e sproporzionata, tale da comportare una locupletazione per il danneggiato e da rendere ingiustificata la condanna del debitore ad una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. ord. 20 aprile 2023, n. 10686, Cass. ord.
21 novembre 2017, n. 27546)
Ne deriva che la voce risarcibile è costituita dal valore del bene antesinistro, ridotta della metà atteso il concorso di colpa del conducente dell'autonegozio.
Risulta poi provato l'importo delle spese necessarie per il recupero del mezzo, eseguito in data 6 novembre 2015, da parte della ditta ammontanti ad Controparte_9
euro 2.600,00, oltre i.v.a. al 22% per un totale di euro 3.172,00, trattandosi di recupero speciale, come da fattura n. 11 del 26 gennaio 2016 e da fattura n. 24 del 29 febbraio pag. 16/21 2016, quest'ultima recante il saldo dei costi di trasporto (pari ad euro 200,00). Tale voce costituisce voce risarcibile, ridotta della metà per il ridetto concorso di colpa.
L'impugnante ha inoltre richiesto il rimborso delle spese di custodia per il periodo dal 5 novembre 2015 al 29 febbraio 2016, ammontanti ad euro 1.600,00 oltre i.v.a. al 22%
(euro al giorno per 116 giorni), come da fattura di n. 24 del 29 gennaio 2016. CP_9
Ora, la custodia protratta nell'indicato periodo non è stata motivata e al più può considerarsi giustificata per un ragionevole multiplo dei giorni di fermo tecnico, ed in particolare per trenta giorni atteso che detto periodo appare congruo per prendere una decisione sul da farsi, i.e. procedere alle riparazioni del mezzo o dismetterlo e sostituirlo. Ne deriva che la voce risarcibile va quantificata in euro 366 (euro 10,00 al giorno * 30 giorni), oltre i.v.a. al 22%, da dimezzarsi stante il concorso di colpa del conducente . Per_1
L'impugnante ha invocato anche il risarcimento di ulteriori poste di danno sulla base di una perizia di parte datata 6 giugno 2016 in cui si formulavano calcoli relativi: ● al lucro cessante, calcolato per il periodo dal 5 novembre 2015 sino alla ripresa dell'attività e quantificato in euro 66.778,80 sulla base di euro 505,90 sulla base di una media giornaliera dei corrispettivi giornalieri dell'anno 2015 diviso per i giorni effettivamente lavorati (82 giorni) e moltiplicato per 132 giorni, corrispondenti alla media dei giorni lavorati negli ultimi tre anni;
● alla perdita avviamento, quantificata in euro 37.000,00 in base all'art. 2, co. 4, del d.p.r. n. 460/1996; ● alla perdita delle autorizzazioni amministrative per inattività ai sensi dell'art. 62 della legge della Regione Puglia n.
24/2015, quantificata in 30.000,00.
Nessuna di tali voci di danno può essere ristorata.
Con riguardo al danno da perdita dell'avviamento, il perito di parte risulta aver utilizzato un criterio dettato a fini specifici dall'art. 2, co. 4, d.p.r. n. 460/1996 contenente il Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Tale criterio non ha attinenza con la vicenda in esame. L'impugnante avrebbe dovuto piuttosto allegare e provare di essere stata costretta a sospendere la sua attività
pag. 17/21 commerciale per un periodo di tempo tale da provocare la perdita della clientela, ciò che non ha fatto.
Quanto al danno da perdita delle autorizzazioni amministrative, va detto che è presente in atti una missiva, datata 31 dicembre 2015, a firma della legale rappresentante della indirizzata al con raccomandata del 27 Parte_1 Controparte_10
gennaio 2016, con cui si comunicava la momentanea sospensione, con decorrenza 31 dicembre 2015, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche esercitata con il veicolo Fiat Iveco tg. AD439FY a causa di incidente stradale.
Ebbene, l'art. 62 della legge della Regione Puglia n. 24/2015, contenente il c.d. Codice del commercio, disciplina i casi di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni ed in particolare al comma 1 stabilisce che “Il titolare può sospendere volontariamente la propria autorizzazione dandone comunicazione al comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.” ed al comma 3 lett. a) n. 4 prevede la revoca ove il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 1. Ora, non vi è prova né della concreta durata della sospensione né della sua revoca né tantomeno se abbia dovuto sospendere l'attività per un tempo superiore a quello previsto dalla disposizione a causa dell'incidente per cui è causa. A quest'ultimo riguardo è sufficiente osservare che la società, una volta verificatosi il sinistro, era tenuta ad adottare le determinazioni opportune in ordine alla prosecuzione dell'attività per il tramite di quello specifico mezzo previa sua riparazione ovvero in ordine alla sua sostituzione, e tanto nell'anno di sospensione concessa. Non può poi sottacersi che dal certificato di avviso di rettifica e liquidazione dell'Agenzia delle Entrate prodotto in prime cure risulta la cessione in data 24 marzo 2016 da parte della odierna impugnante dell'azienda avente ad oggetto l'attività di bar e paninoteca su aree pubbliche itinerante, e questo ancor prima dell'avvio del giudizio di primo grado, sicché non si vede come si possa imputare al sinistro il danno in esame.
Resta da esaminare il danno da lucro cessante. Ricordato che i calcoli effettuati dal perito di parte si riferiscono ad un periodo indefinito (dal 5 novembre 2015 alla ripresa dell'attività) e si incentrano sui corrispettivi giornalieri tratti dai registri i.v.a., si osserva che questi ultimi non costituiscono il guadagno e pertanto non può procedersi ad alcuna pag. 18/21 liquidazione sulla base di tali dati neppure in via equitativa per il tempo del fermo tecnico, anche senza considerare che difetta ogni allegazione e prova sull'organizzazione dell'attività commerciale, sulla ricerca di mezzi sostitutivi e sull'impossibilità di reperimento e senza contare l'avvenuta cessione dell'azienda in data 24 marzo 2016.
Conclusivamente l'appello va accolto per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la imputabilità ad , quale proprietaria CP_2 dell'autovettura Kia TO tg. DW598ZZ - condotta da - in ragione Controparte_3 dell'apporto causale - nella misura sopra accertata - di quest'ultimo con la sua condotta di guida alla verificazione del sinistro occorso in data 5 novembre 2015 nelle circostanze descritte in precedenza, della metà dei danni riportati a seguito del ridetto sinistro, così come accertati, e, per l'effetto, tenuto conto della domanda avanzata dalla società impugnante, , nella sua qualità, va condannata a pagare in suo favore, a CP_1
titolo risarcitorio, la somma già dimidiata di euro 6.769,00 (euro 13.538 : 2), oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo ed interessi legali ex art. 1284, co. 1,
c.c. sulla detta somma via via rivalutata.
Stante l'accoglimento, sia pure parziale, della domanda proposta dall'impugnante, va poi accolta la domanda correttamente riproposta da ex art. 346 c.p.c. ai sensi CP_1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private nei confronti di e di CP_2
, domanda dichiarata assorbita in prime cure in ragione del rigetto Controparte_3 della domanda formulata da e per l'effetto questi ultimi devono Parte_1
essere condannati, in solido tra loro, a rimborsare ad quanto versato in favore CP_1
della società impugnante in attuazione della presente sentenza a titolo di capitale, accessori e spese di lite (Cass. s.u. Cass. 7 luglio 2022, n. 21514).
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza nella misura liquidata sulla base del decisum e tenuto conto dei parametri medi delle tariffe previste dal d.m. n.
55/2014 e successive modifiche e dal d.m. n. 147/2022, vigenti ratione temporis, nonché considerate le attività espletate, con distrazione in favore dell'Avv. Gualtiero De
Filippis, dichiaratosi antistatario.
Non può farsi luogo alla compensazione delle spese di lite, né in tutto né in parte, poiché , nonostante si tratti di soggetto professionale e dunque esperto in materia CP_1
pag. 19/21 di liquidazione di danni, non risulta aver offerto alcuna somma a tacitazione della pretesa, sicché, nonostante l'accoglimento della domanda in misura molto ridotta, si giustifica l'applicazione del principio di soccombenza in relazione al decisum.
Le spese della c.t.u. espletata vanno poste a carico degli appellati in solido.
Infine, ed , in solido tra loro, vanno condannati in ragione CP_2 Controparte_3
del principio di soccombenza alla rifusione in favore di delle spese di lite di CP_1
entrambi i gradi, liquidate in ragione dei citati decreti in relazione alle attività difensive richieste dall'accertamento dei presupposti del regresso e quindi in applicazione di valori prossimi ai parametri minimi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Il e di Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 995/2022 pubblicata il Parte_2
14 aprile 2022 e nel contraddittorio di quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. nonché di ed CP_2
, così provvede: Controparte_3 accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la responsabilità al 50% di , conducente dell'autovettura Kia TO Controparte_3
tg. DW598ZZ, nella causazione del sinistro occorso in data 5 novembre 2015, meglio descritto in motivazione, e per l'effetto condanna nella sua Controparte_1
qualità, a pagare in favore della società appellante, a titolo del risarcimento del danno, la somma di euro 6.769,00, oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (5 novembre
2015) al saldo ed interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. sulla detta somma via via rivalutata;
condanna ed , in solido tra loro, a rimborsare in favore di CP_2 Controparte_3 quanto quest'ultima sarà tenuta a versare in favore della Controparte_1
società appellante in attuazione della presente sentenza a titolo di capitale, accessori e spese di lite;
condanna nonché ed in Controparte_1 CP_2 Controparte_3
solido tra loro, alla rifusione in favore della società appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 786,00 per pag. 20/21 anticipazioni ed in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro 1.165,50 per anticipazioni ed in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'Avv. Gualtiero De
Filippis, dichiaratosi antistatario;
pone le spese della consulenza di ufficio espletata in prime cure a carico degli appellati in solido;
condanna ed , in solido tra loro, alla rifusione in favore di CP_2 Controparte_3
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, Controparte_1
quanto al primo grado, in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Anna Maria Marra) (Dott. Pietro Genoviva)
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