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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/09/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione, cessazione della materia del contendere In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 928/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, , Parte_1 Parte_2
avv. Alessandro Cicchi) Parte_3
- opponenti -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 16.9.2025,
la seguente
Pt_4
, e si sono Parte_1 Parte_2 Parte_3
rivolti a questo Tribunale, con atto depositato il 23.7.2024, per ottenere l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni:
- n. 01-002644435 relativa ad atto di accertamento 5800.07-04-2023.0122234 CP_1
del 07.04.2023;
- n. 01-002644434 relativa ad atto di accertamento 5800.07-04-2023.0122233 CP_1
del 07.04.2023;
- n. 01-002644433 relativa ad atto di accertamento 5800.07-04-2023.0122232 CP_1
del 07.04.2023; - n. 01-002644432 relativa ad atto di accertamento 5800.07-04-2023.0122231 CP_1
del 07.04.2023;
- n. 01-002545573 relativa ad atto di accertamento 5800.21-12-2022.0498454 CP_1
del 21.12.2022;
- n. 01-002545309 relativa ad atto di accertamento 5800.21-12-2022.0498455 CP_1
del 21.12.2022.
Le parti opponenti hanno eccepito di avere “regolarmente” versato le ritenute previdenziali in contestazione, con conseguente illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate, precisando che il versamento è stato effettuato, per l'annualità
2020, “nei termini di legge” e cioè entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento e, per l'annualità 2021, con un solo giorno di ritardo, il che rende illegittima, anche per difetto di proporzione, rispetto all'assenza di un intento di evasione, la sanzione di € 3.398,60 a fronte di un'omissione per € 971,00.
CP_ Costituitosi con memoria depositata il 4.9.2025, l ha dato atto di avere annullato in autotutela le ordinanze ingiunzioni in contestazione, spiegando, tuttavia, che le ordinanze contestate sono state emesse a causa di un errore commesso dal concessionario per la riscossione nell'imputazione dei pagamenti effettuati dalle parti opponenti di cui l'ente si è avveduto solo dopo avere preso visione dei documenti allegati al ricorso.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimenti adottati il 4.9.2025, l ha annullato le ordinanze-ingiunzioni oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opposto, visto che all'autotutela è
stato dato corso solo dopo l'introduzione della lite. Non induce a differenti valutazioni
CP_ l'errore di imputazione dei versamenti che, secondo sarebbe stato commesso dall'agente per la riscossione, che non è parte del presente giudizio e non può replicare a questa prospettazione, tenendo conto che le conseguenze delle condotte,
eventualmente non corrette, serbate da quest'ultimo, non possono gravare sulle parti private opponenti.
22 La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il
D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia
(scaglione compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere alle parti opponenti le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 1.685,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 16.9.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
33
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 928/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, , Parte_1 Parte_2
avv. Alessandro Cicchi) Parte_3
- opponenti -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 16.9.2025,
la seguente
Pt_4
, e si sono Parte_1 Parte_2 Parte_3
rivolti a questo Tribunale, con atto depositato il 23.7.2024, per ottenere l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni:
- n. 01-002644435 relativa ad atto di accertamento 5800.07-04-2023.0122234 CP_1
del 07.04.2023;
- n. 01-002644434 relativa ad atto di accertamento 5800.07-04-2023.0122233 CP_1
del 07.04.2023;
- n. 01-002644433 relativa ad atto di accertamento 5800.07-04-2023.0122232 CP_1
del 07.04.2023; - n. 01-002644432 relativa ad atto di accertamento 5800.07-04-2023.0122231 CP_1
del 07.04.2023;
- n. 01-002545573 relativa ad atto di accertamento 5800.21-12-2022.0498454 CP_1
del 21.12.2022;
- n. 01-002545309 relativa ad atto di accertamento 5800.21-12-2022.0498455 CP_1
del 21.12.2022.
Le parti opponenti hanno eccepito di avere “regolarmente” versato le ritenute previdenziali in contestazione, con conseguente illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate, precisando che il versamento è stato effettuato, per l'annualità
2020, “nei termini di legge” e cioè entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento e, per l'annualità 2021, con un solo giorno di ritardo, il che rende illegittima, anche per difetto di proporzione, rispetto all'assenza di un intento di evasione, la sanzione di € 3.398,60 a fronte di un'omissione per € 971,00.
CP_ Costituitosi con memoria depositata il 4.9.2025, l ha dato atto di avere annullato in autotutela le ordinanze ingiunzioni in contestazione, spiegando, tuttavia, che le ordinanze contestate sono state emesse a causa di un errore commesso dal concessionario per la riscossione nell'imputazione dei pagamenti effettuati dalle parti opponenti di cui l'ente si è avveduto solo dopo avere preso visione dei documenti allegati al ricorso.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimenti adottati il 4.9.2025, l ha annullato le ordinanze-ingiunzioni oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opposto, visto che all'autotutela è
stato dato corso solo dopo l'introduzione della lite. Non induce a differenti valutazioni
CP_ l'errore di imputazione dei versamenti che, secondo sarebbe stato commesso dall'agente per la riscossione, che non è parte del presente giudizio e non può replicare a questa prospettazione, tenendo conto che le conseguenze delle condotte,
eventualmente non corrette, serbate da quest'ultimo, non possono gravare sulle parti private opponenti.
22 La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il
D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia
(scaglione compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere alle parti opponenti le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 1.685,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 16.9.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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