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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3233/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3233/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. PALOMBA MARIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SECCHI FRANCESCA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 16/06/2002 ad AL (atto n. 24, parte 2, serie A, anno 2002). Dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(27/10/2004) e (06/10/2006). La casa coniugale è di p Per_2 della madre del ricorrente ed è sita a Reggio Emilia, via Colombo n.
5. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 05/01/2021, che ha stabilito l'addebito della separazione alla moglie, l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre nella casa coniugale, che il padre li potesse vedere e tenere con sé un fine settimana ogni quindici giorni, oltre a due pomeriggi settimanali nella settimana in cui trascorreranno il week-end con la madre e un pomeriggio nella settimana in cui trascorreranno il week-end con lui e che il padre contribuisse al loro mantenimento con la somma mensile di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere che Parte_1 sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶che i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie sono venuti meno in quanto i figli sono cresciuti e la resistente è proprietaria di altri immobili in cui potrebbe trasferirsi;
▶che le condizioni economiche delle parti sono mutate rispetto all'epoca della separazione, in quanto la ricorrente ha iniziato a lavorare a tempo pieno e non paga le utenze della casa coniugale. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento per i figli, disponendo che i genitori si occupino del loro mantenimento durante i rispettivi tempi di permanenza. Ha, inoltre, chiesto la restituzione della metà degli importi percepiti dalla moglie a titolo di assegno unico (€ 6900) e delle utenze non pagate (€ 2631,93). In subordine, ha chiesto che i figli rimangano collocati presso la casa coniugale e la diminuzione dell'assegno di mantenimento a € 600, da versarsi direttamente ai figli.
si è costituita e non si è opposta alla pronuncia sul CP_1 vin la ricostruzione del ricorrente, sostenendo:
▶ che i figli sono maggiorenni ma economicamente autosufficienti, dal momento che frequenta l'ultimo anno di superiori mentre Per_2 studia à; Per_1
▶ che i figli vedono il padre solo una sera a settimana presso la casa della nonna paterna;
▶ che sussiste ancora una differenza economica tra le parti, in quanto i redditi del marito sono sensibilmente superiori ai suoi. Ha, pertanto, chiesto l'assegnazione della casa coniugale e che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 937, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del 05/01/2021 (doc. 2).
2. Affidamento della prole e assegnazione casa coniugale I figli delle parti sono maggiorenni, sicché non si deve provvedere sul loro affidamento e tanto meno sul loro collocamento. Il Collegio non può che prendere atto dell'attuale permanenza dei ragazzi, ancora studenti, presso la madre – circostanza pacifica e allegata dallo stesso ricorrente, il quale ha ammesso di incontrarli come da sentenza di separazione, e peraltro anche meno visti i loro impegni sociali. Va di conseguenza confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, dal momento che questa costituisce – pacificamente – l'habitat di riferimento della prole non autosufficiente. Bisogna infatti ricordare che, per giurisprudenza consolidata, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo esclusivo di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, laddove non vi sia stato uno sradicamento effettivo del figlio da tale habitat (cfr. tra le tante, Cass. 16134/2019). È appena il caso di precisare che, nel procedimento in esame, non assumono alcuna rilevanza le questioni relative ad eventuali pretese di terzi (anche proprietari) sull'immobile oggetto di causa.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Dal momento che i figli convivono con la madre, il ricorrente dovrà continuare a pagare un contributo di mantenimento mensile. Il ha chiesto di ridurre l'attuale importo (pari a € 800 più Pt_1 aggiornamento Istat), sostenendo che le condizioni economiche delle parti sarebbero variate rispetto all'epoca della separazione. Tuttavia il Collegio, sul punto, deve evidenziare quanto segue: 1) Nella sentenza di separazione, il Tribunale aveva ricostruito le condizioni economiche delle parti come di seguito riprodotto: 2) il ricorrente non ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, ma si è limitato ad evidenziare alcuni aspetti (scarsa redditività degli immobili di sua proprietà, titolarità in capo alla società di famiglia della Ferrari a lui in uso) che erano stati già presi in considerazione all'epoca della separazione;
3) dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla resistente (della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare) emerge una situazione reddituale sostanzialmente sovrapponibile a quella rilevata all'epoca della separazione, dal momento che le entrate mensili ammontano circa € 1.700 (ciò ad eccezione del reddito dell'anno d'imposta 2023, che però la resistente ha spiegato risultare più alto per via di una percezione una tantum), mentre il vantaggio patrimoniale che la resistente trae dall'assegnazione della casa coniugale era stato già considerato all'epoca della sentenza;
4) non può essere valorizzata, ai fini della presente comparazione, la percezione integrale dell'assegno unico da parte della resistente, dal momento che il ricorrente ha diritto ad avanzare domanda all'ente competente per ottenere la quota di propria spettanza;
5) i figli sono cresciuti rispetto all'epoca della separazione, entrando in una fascia d'età diversa (20 e 18 anni) alla quale sono notoriamente riconnesse maggiori e più dispendiose esigenze. In base a questi elementi, il Collegio ritiene opportuno confermare l'importo previsto in sede di separazione, dal momento che continua a rilevarsi quella stessa situazione di sostanziale parità reddituale e di disparità patrimoniale che era stata rilevata dal Tribunale nel gennaio 2021.
4. Altre domande Le altre domande del ricorrente (relative al rimborso delle spese per il godimento dell'immobile e a titolo di restituzione dell'assegno unico) sono inammissibili, in quanto esorbitanti dall'oggetto della presente causa. Consolidata giurisprudenza di legittimità evidenzia infatti l'inammissibilità, nei giudizi di separazione e di divorzio, di domande volte a ottenere il risarcimento del danno, la divisione di beni o la restituzione di somme o denaro. Ciò perché l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione, vale a dire i casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario – trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. n. 18870/2014).
5. Spese Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 16/06/2002 ad AL (atto n. 24, parte 2, serie A, anno 2002);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albinea per quanto di competenza;
-assegna la casa coniugale alla resistente;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 937 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dichiara inammissibili le altre domande;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 6/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3233/2024 vertente tra: TRA
con l'avv. PALOMBA MARIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. SECCHI FRANCESCA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/02/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 16/06/2002 ad AL (atto n. 24, parte 2, serie A, anno 2002). Dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(27/10/2004) e (06/10/2006). La casa coniugale è di p Per_2 della madre del ricorrente ed è sita a Reggio Emilia, via Colombo n.
5. Le parti vivono separate in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 05/01/2021, che ha stabilito l'addebito della separazione alla moglie, l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre nella casa coniugale, che il padre li potesse vedere e tenere con sé un fine settimana ogni quindici giorni, oltre a due pomeriggi settimanali nella settimana in cui trascorreranno il week-end con la madre e un pomeriggio nella settimana in cui trascorreranno il week-end con lui e che il padre contribuisse al loro mantenimento con la somma mensile di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere che Parte_1 sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶che i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie sono venuti meno in quanto i figli sono cresciuti e la resistente è proprietaria di altri immobili in cui potrebbe trasferirsi;
▶che le condizioni economiche delle parti sono mutate rispetto all'epoca della separazione, in quanto la ricorrente ha iniziato a lavorare a tempo pieno e non paga le utenze della casa coniugale. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare e dell'assegno di mantenimento per i figli, disponendo che i genitori si occupino del loro mantenimento durante i rispettivi tempi di permanenza. Ha, inoltre, chiesto la restituzione della metà degli importi percepiti dalla moglie a titolo di assegno unico (€ 6900) e delle utenze non pagate (€ 2631,93). In subordine, ha chiesto che i figli rimangano collocati presso la casa coniugale e la diminuzione dell'assegno di mantenimento a € 600, da versarsi direttamente ai figli.
si è costituita e non si è opposta alla pronuncia sul CP_1 vin la ricostruzione del ricorrente, sostenendo:
▶ che i figli sono maggiorenni ma economicamente autosufficienti, dal momento che frequenta l'ultimo anno di superiori mentre Per_2 studia à; Per_1
▶ che i figli vedono il padre solo una sera a settimana presso la casa della nonna paterna;
▶ che sussiste ancora una differenza economica tra le parti, in quanto i redditi del marito sono sensibilmente superiori ai suoi. Ha, pertanto, chiesto l'assegnazione della casa coniugale e che sia posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 937, oltre al 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione del 05/01/2021 (doc. 2).
2. Affidamento della prole e assegnazione casa coniugale I figli delle parti sono maggiorenni, sicché non si deve provvedere sul loro affidamento e tanto meno sul loro collocamento. Il Collegio non può che prendere atto dell'attuale permanenza dei ragazzi, ancora studenti, presso la madre – circostanza pacifica e allegata dallo stesso ricorrente, il quale ha ammesso di incontrarli come da sentenza di separazione, e peraltro anche meno visti i loro impegni sociali. Va di conseguenza confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, dal momento che questa costituisce – pacificamente – l'habitat di riferimento della prole non autosufficiente. Bisogna infatti ricordare che, per giurisprudenza consolidata, l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo esclusivo di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, laddove non vi sia stato uno sradicamento effettivo del figlio da tale habitat (cfr. tra le tante, Cass. 16134/2019). È appena il caso di precisare che, nel procedimento in esame, non assumono alcuna rilevanza le questioni relative ad eventuali pretese di terzi (anche proprietari) sull'immobile oggetto di causa.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». Dal momento che i figli convivono con la madre, il ricorrente dovrà continuare a pagare un contributo di mantenimento mensile. Il ha chiesto di ridurre l'attuale importo (pari a € 800 più Pt_1 aggiornamento Istat), sostenendo che le condizioni economiche delle parti sarebbero variate rispetto all'epoca della separazione. Tuttavia il Collegio, sul punto, deve evidenziare quanto segue: 1) Nella sentenza di separazione, il Tribunale aveva ricostruito le condizioni economiche delle parti come di seguito riprodotto: 2) il ricorrente non ha allegato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, ma si è limitato ad evidenziare alcuni aspetti (scarsa redditività degli immobili di sua proprietà, titolarità in capo alla società di famiglia della Ferrari a lui in uso) che erano stati già presi in considerazione all'epoca della separazione;
3) dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotti dalla resistente (della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare) emerge una situazione reddituale sostanzialmente sovrapponibile a quella rilevata all'epoca della separazione, dal momento che le entrate mensili ammontano circa € 1.700 (ciò ad eccezione del reddito dell'anno d'imposta 2023, che però la resistente ha spiegato risultare più alto per via di una percezione una tantum), mentre il vantaggio patrimoniale che la resistente trae dall'assegnazione della casa coniugale era stato già considerato all'epoca della sentenza;
4) non può essere valorizzata, ai fini della presente comparazione, la percezione integrale dell'assegno unico da parte della resistente, dal momento che il ricorrente ha diritto ad avanzare domanda all'ente competente per ottenere la quota di propria spettanza;
5) i figli sono cresciuti rispetto all'epoca della separazione, entrando in una fascia d'età diversa (20 e 18 anni) alla quale sono notoriamente riconnesse maggiori e più dispendiose esigenze. In base a questi elementi, il Collegio ritiene opportuno confermare l'importo previsto in sede di separazione, dal momento che continua a rilevarsi quella stessa situazione di sostanziale parità reddituale e di disparità patrimoniale che era stata rilevata dal Tribunale nel gennaio 2021.
4. Altre domande Le altre domande del ricorrente (relative al rimborso delle spese per il godimento dell'immobile e a titolo di restituzione dell'assegno unico) sono inammissibili, in quanto esorbitanti dall'oggetto della presente causa. Consolidata giurisprudenza di legittimità evidenzia infatti l'inammissibilità, nei giudizi di separazione e di divorzio, di domande volte a ottenere il risarcimento del danno, la divisione di beni o la restituzione di somme o denaro. Ciò perché l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione, vale a dire i casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario – trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. Cass. n. 18870/2014).
5. Spese Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate facendo applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 16/06/2002 ad AL (atto n. 24, parte 2, serie A, anno 2002);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albinea per quanto di competenza;
-assegna la casa coniugale alla resistente;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 937 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dichiara inammissibili le altre domande;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 6/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli