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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2279/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2279/2024 tra
, CF: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Bianchi EL Foro di Alessandria, CF: , presso il cui studio in Alessandria, Piazza Marconi n. 3, C.F._2 ha eletto domicilio pec Email_1
ATTORE
e
, in persona EL legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede CP_1 Controparte_2 legale in Alessandria, via Pisacane n. 37 C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Elena Grignolio C.F: ed elettivamente domiciliata presso lo studio in C.F._3
Alessandria, Via Trotti n. 122 pec Email_2
CONVENUTO
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 11,59 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Davide Bianchi Per il convenuto l'avv. Elena Grignolio oggi sostituito dall'avv. Mirko Grasso
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori ELle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante ELlo stesso verbale. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 16,00.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2279/2024 promossa da:
, CF: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Bianchi EL Foro di Alessandria, CF: , presso il cui studio in Alessandria, Piazza Marconi n. 3, C.F._2 ha eletto domicilio pec Email_1
ATTORE contro
, in persona EL legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede CP_1 Controparte_2 legale in Alessandria, via Pisacane n. 37 C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Elena Grignolio C.F: ed elettivamente domiciliata presso lo studio in C.F._3
Alessandria, Via Trotti n. 122 pec Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 798/2024 EL 2 agosto
2024 RG n. 1774/2024, che si oppone per i motivi di narrativa, dando atto in particolare che le spese per il riscaldamento non sono mai state approvate dalla assemblea dei condomini e che Controparte_1 non ha mai fornito, come era suo obbligo, nei confronti EL Condominio, inteso anche come consumatore, alcuna indicazione sulle modalità di calcolo ELle somme richieste e sul criterio di riparto tra i gli utenti – essendo inapplicabile il disposto ELl'art. 63 c.1 disp. Att. cod. civ.
- Qualora l'opposto fornisca prova adeguata EL proprio credito, per le annualità considerate EL
2021/22, 2022/23 e 2023/24, dedurre dalle somme che risulteranno dovute gli acconti versati – dandosi atto ELla piena disponibilità ELl'opponente al pagamento di quanto effettivamente dovuto. Vinte le spese di lite.
Per il convenuto opposto:
“ogni contraria, domanda, eccezione e deduzione respinta, voglia Ill.mo Giudice EL Tribunale di Alessandria, in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione EL decreto opposto, per l'importo di € 11.531,97 (capitale portato EL decreto ingiuntivo pari ad € 16.945,99, dedotti gli acconti versati come sopra indicati) dal pagina 2 di 7 momento che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, in funzione dei motivi meglio esposti in atti. nel merito: respingersi l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 798/2024 Ing. - n. 1774/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Alessandria, con la condanna ELl'odierna opponente al pagamento EL capitale pari ad € 16.945,99, dedotti gli acconti versati successivamente al deposito EL ricorso per decreto ingiuntivo e così per un importo residuo di € 11.531,97 e degli interessi di Legge maturati e maturandi dal dovuto al saldo e alle spese, come liquidate. Con vittoria ELle spese e compensi professionali EL presente giudizio. in via subordinata di merito: in ragione di quanto dedotto nella narrativa EL presente atto, condannarsi al Parte_1 pagamento in favore di ELl'importo capitale di € 16.945,99 dedotti gli acconti versati Controparte_1 successivamente al deposito EL ricorso per decreto ingiuntivo e così per un importo residuo di €
11.531,97 - o di quell'altra somma, maggior o minore, che verrà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
Con vittoria ELle spese e compensi professionali EL presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova per testi, anche in controprova, sui capitoli sopra indicati.
Si indicano come testimoni dei fatti di cui sopra i signori , , Testimone_1 Testimone_2
Constantine CO e c/o e EO. residente in [...]
Alessandria, anche in controprova.”.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
1. Con atto di citazione in opposizione si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
798/2024 EL 2 agosto 2024 - RG n. 1774/2024 notificatogli il 4 settembre 2024, per la somma di
Euro 16.945,99, oltre interessi e spese, così in particolare esponendo: le somme pretese da CP_1 non sono mai state presentate al né tantomeno è mai stato fornito un
[...] Controparte_3 conteggio o un loro riparto;
non essendovi alcuna approvazione da parte dei condomini, permane in capo a l'onere probatorio sul credito vantato;
l'opponente non ha mai ricevuto le fatture Controparte_1 citate nel ricorso e le contesta formalmente;
è inammissibile l'azione diretta nei confronti EL condomino, che non ha rapporto diretto con poiché il disposto ELl'art. art. 63 c.1 disp. Controparte_1
Att. Cod. civ. - che prevede l'azione da parte dei creditori nei confronti EL Condominio e l'azione esecutiva preventivamente mirata nei confronti dei condomini morosi – non è applicabile in questo caso, poiché difetta l'approvazione da parte ELl'assemblea ELle spese stesse di cui si assume il mancato pagamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rigetto ELl'opposizione per i CP_1 seguenti motivi: il sig. non ha mai contestato gli importi e le bollette, continuando a versare Pt_1 acconti che contabilizzava;
nel contratto di "Servizio Energia” (doc. 15) all'art. 13 è indicato CP_1 che agli utenti viene inviata direttamente da la bolletta per il pagamento con relative scadenze, CP_1
e all'art. 14 è stato previsto, su espressa volontà EL condominio, il cui amministratore ha sottoscritto le modifiche al contratto, che le quote vengano direttamente richieste ai condomini proprietari e non al
; non ha agito per un credito nei confronti EL ma nei CP_3 CP_1 Controparte_3 confronti EL singolo condomino moroso nel pieno rispetto EL principio di terzietà e Parte_1 ciò per un suo debito personale, non certo in via solidale con il Condominio.
3. All'udienza EL 20.2.2025 “Il difensore di parte convenuta richiama la clausola 14 EL contratto sottoscritto con il Condominio, in base alla quale si giustifica l'azione diretta nei confronti dei singoli condomini;
ciò è giustificato anche in virtù EL metodo di contabilizzazione diretta dei consumi attraverso le singole valvole” ed il Giudice si riservava, sia sull'eccezione sollevata dall'attore che sulle istanze istruttorie.
pagina 3 di 7 4. A scioglimento ELla riserva assunta il Giudice “Rilevato che l'opposizione appare di pronta soluzione non concede la provvisoria esecutorietà EL decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta la causa prettamente documentale e matura per la decisione, fissa l'udienza EL 29 maggio 2025 ore 12,00 per discussione ex art. 281sexies cpc con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
§
L'opposizione è parzialmente fondata per i seguenti motivi.
Nel caso in esame la convenuta opposta, presunta creditrice, fornisce riscaldamento ed acqua direttamente all'impianto centralizzato EL per poi essere goduto direttamente pro quota CP_3 dai singoli condomini.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che “1. La ricorrente è creditrice EL sig. Controparte_1
residente in [...] C.F.: ELla Parte_1 C.F._1 somma di € 16.945,99 per saldo fattura n. 739/8 EL 28.06.2024 (€ 11.963,04) relativa a conguaglio stag. 2021/22 e conguaglio stag. 2022/23 per riscaldamento e acqua EL sig. inquilino presso il Per_1
, e saldo fattura n. 4141/1 EL 28.06.2024 (€ 4.982,95) relativa a conguaglio Controparte_3 stagione 2023/24 per riscaldamento e acqua EL sig. docc. 1 e 2)” (pag. 1). Per_1
Risulta documentato che nel contratto di "Servizio Energia Plus” sottoscritto il 2/5/2012 dall'amministratore pro tempore EL Condominio unitamente al rappresentante legale ELla società
(doc. 15 convenuta opposta), all'art. 13 è indicato che viene inviata direttamente da CP_1 CP_1 agli utenti (poi individuabili successivamente come singoli condomini) le “fatture” per il pagamento dei “costi di riscaldamento” e dei “costi di acqua calda sanitaria”, secondo i criteri di ripartizione riportati agli artt. 11 e 12 EL contratto, con le relative scadenze. Ciò risulta infatti pattuito all'art. 14 EL contratto, nel quale risultano palesi le modifiche al dattilografato contratto, sottoscritte/controfirmate dall'amministratore, così risultando che le quote vengano richieste direttamente ai condomini proprietari e non al condominio.
Il primo aspetto da chiarire quindi è se il ed i singoli condomini siano soggetti diversi, tale CP_3 da potersi invocare il principio di relatività, posto dall'art. 1372 c.c., a norma EL quale “il contratto ha forza di legge tra le parti.”. Infatti, il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Da tale principio discende quello ELl'intangibilità ELla sfera giuridica altrui, in forza EL quale un soggetto può subire incisioni nella sua sfera giuridica solo se vi ha consentito prestando il suo consenso. Terzo, infatti, è quel soggetto che non è stato parte EL contratto né in senso formale né in senso sostanziale. Pertanto, il principio di relatività degli effetti EL contratto, da cui discende il divieto di ingerenza nell'altrui sfera giuridica, è diretto a garantire il rispetto ELla libertà di autodeterminazione in materia negoziale. Le fattispecie disciplinate dagli artt. 1379 c.c. e 1381 c.c. costituiscono applicazione concreta EL suddetto principio.
Tuttavia, è principio consolidato che il non sia un soggetto giuridico. Non ha una CP_3 personalità giuridica distinta dai singoli condomini che lo costituiscono. Ha sì una capacità giuridica in quanto limitata alla gestione ELle parti comuni ELl'edificio stesso. Il Condominio può stare in giudizio attraverso l'amministratore che lo rappresenta, per la tutela dei diritti e degli interessi comuni dei condomini.
Talchè le obbligazioni assunte dall'amministratore condominiale in esecuzione di vincoli di legge ovvero ELle ELibere assunte dall'assemblea condominiale vincolano direttamente i singoli condomini nei limiti ELle rispettive quote millesimali.
Invero, seppure il non sia un soggetto giuridico, è pur vero che la giurisprudenza di merito CP_3
e di legittimità in determinate circostanze considera il Condominio alla stregua di un pagina 4 di 7 “consumatore” (CGUE C-329/19 EL 2/4/2020; Cass. N. 14475/2019).
In considerazione di ciò il contratto di "Servizio Energia Plus” sottoscritto il 2/5/2012 dall'amministratore pro tempore EL Condominio riporta legittimamente obbligazioni poste anche a carico dei singoli condomini, quali appunto il pagamento dei “costi di riscaldamento” e dei “costi di acqua calda sanitaria”.
Peraltro, risulta non contestato che tale metodo di fatturazione sia sempre stato adottato, con il contestuale pieno riconoscimento da parte dei singoli condomini ELle obbligazioni ivi riportate nel contratto.
Ove il condomino, quivi attore opponente, eccepisca come nella specie (ancora da ultimo nelle sue note conclusive così scrive: “L'amministratore, dunque, non aveva il potere di accettare clausole limitative dei diritti dei singoli condomini o che trasferissero ai medesimi, singolarmente, il rapporto contrattuale. Nessun condomino ha sottoscritto il contratto, né conferito all'amministratore ELega che lo autorizzasse ad accettare una intestazione diversa da quella al Condominio.”) che la integrazione/modifica EL contratto sottoscritto – si ripete, nel lontano 2012 – sia avvenuta per eccesso da parte ELl'amministratore condominiale, avrebbe avuto l'onere probatorio di allegare perlomeno la ELibera condominiale e l'allegato contratto sul quale l'assemblea si era pronunciata, di spiegare perché negli anni sia stata data esecuzione a tale contratto, oltre eventualmente a valutare l'ipotesi di chiamare in garanzia lo stesso amministratore condominiale.
Ben altro aspetto da considerare è invece se il creditore abbia fornito puntuale prova EL quantum preteso, sia secondo i costi applicati che secondo i criteri di ripartizione riportati agli artt. 11 e 12 EL contratto, sia secondo l'effettiva erogazione EL riscaldamento e ELl'acqua calda sanitaria.
L'attore opponente ha infatti opposto che “mancano l'indicazione ELla spesa globale, l'indicazione ELle quote (nonché ELla ELibera condominiale necessaria per la loro adozione), i dati relativi al consumo dei conduttori. … non esistono ELibere che approvino il costo effettivo globale EL riscaldamento ed il suo riparto … Secondo la difesa di l'utente dovrebbe ricostruire da sé i CP_1 conteggi: l'art. 11 EL contratto sul “Criterio di di ripartizione dei costi di riscaldamento” prevede l'applicazione di questa formula: CO.c=(kWh – kMS)/Σ ripartitori” (ancora da ultimo nelle sue note conclusive pag. 3).
In replica – già nella comparsa di costituzione e risposta – il convenuto opposto si è limitato ad asserire che “Il sig. … non ha mai contestato gli importi e le bollette, anzi, ha continuato a versare acconti Pt_1 che la , man mano contabilizzava” (pag. 2), ed entrando nel merito ha così opposto: “si producono CP_1 le bollette da cui emergono i consumi di ogni radiatore dotato di strumento di misura. Difatti, a seguito ELl'entrata in vigore EL D.lgs 102/2014, che all'art. 1 stabilisce che “Il presente decreto, in attuazione ELla direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento ELl'efficienza energetica che concorrono al conseguimento ELl'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3 e che contribuiscono all'attuazione EL principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto". Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato ELl'energia e a superare le carenze EL mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali ELl'energia”, la ha provveduto a installare in ogni Condominio i nuovi strumenti di misura CP_1
(ripartitori di calore) e contatori acqua a trasmissione da remoto dei consumi. I contatori sono stati installati in tutti gli appartamenti EL e le letture inserite nelle bollette Controparte_3 corrispondono alle letture sui contatori, effettuate da remoto. Per di più, gli adeguamenti ELle tariffe gas vengono calcolati in base al listino mensile pubblicato dall'autorità A.R.E.R.A, consultabile al seguente link: ( ) e il prezzo a mc. indicato nei preventivi, non fa riferimento al costo EL Email_3 Email_4
Gas metano, ma si riferisce al prezzo EL mc. riscaldato. Per comprendere come leggere le bollette, basta consulare il link Leggere la bolletta – : Energia CP_1
pagina 5 di 7 Sul punto 5) Obbligo di di dimostrare il proprio credito e dedurre gli acconti ricevuti Controparte_1
Si produce il dettaglio ELle somme dovute dal sig. (doc. 14) e portato dalle fatture azionate e gli Pt_1 importi versati in acconto e dedotti dal totale: si fa presente che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 31.07.2024, il decreto emesso il 02.08.24 e notificato al sig. il 04.09.2024: pertanto, Pt_1 nel ricorso sono stati indicati gli importi ELle due fatture la n. 739/2024 di € 11.963,04 e la n. 4141/2024 di € 4.982,95 (docc. 17 e 18), pertanto, tutti gli importi versati in acconto e risultanti dal prospetto allegato sono stati corrisposti dopo il 31.07.2024 e pertanto dovranno essere decurtati dall'importo indicato nel ricorso e nel decreto: l'importo ad oggi effettivamente dovuto dal sig. è di € 12.610,30.” (pagg. 5- Pt_1
6).
Ed infine ha chiesto “IN VIA ISTRUTTORIA: chiede, senza che ciò comporti inversione Controparte_1 alcuna ELl'onere ELla prova, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: •vero che prima che la diventasse fornitrice EL (quindi prima EL 2012) i consumi EL CP_1 Controparte_3 riscaldamento venivano effettuati in base ai millesimi di proprietà come da tabella allegata al contratto di fornitura allegato (da rammostrare al teste il doc. 15); •vero che dal 2012, data di subentro ELla CP_1 come fornitrice EL Condominio, sono stati installati i ripartitori di calore e pertanto, i consumi sono stati suddivisi in base ai consumi effettivi individuali;
•vero che l'assemblea EL con ELibera CP_3
18.07.12 ha votato all'unanimità di stipulare il contratto di fornitura, riqualificazione centrale termica e installazione valvole con la (da rammostrare al teste doc. 15); •vero che al momento ELla CP_1 sottoscrizione, l'Amministratore EL tempo EO. , ha chiesto di apportare alcune modifiche Tes_4 al contratto e, in particolare all'artt. 10 e 14, con opportuna sottoscrizione per ratifica (da rammostrare al teste doc. 15); •vero che i consumi dei singoli radiatori vengono rilevati e letti da remoto (tramite un dispositivo computerizzato) e pertanto, tale lettura è precisa e affidabile;
•vero che le letture riportate nelle bollette riferite all'alloggio EL sig. sono state rilevate da remoto, con lettura dei consumi di ogni Pt_1 ripartitore indicato dal singolo codice (da rammostrare al teste doc. 8); •vero che le letture riportate nelle bollette riferite all'alloggio locato al sig. sono state rilevate da remoto, con lettura dei consumi di Per_1 ogni ripartitore indicato dal singolo codice (da rammostrare al teste doc. 9); •vero che le letture riportate nelle bollette riferite all'alloggio locato al sig. sono state rilevate da remoto, con Per_2 lettura dei consumi di ogni ripartitore indicato dal singolo codice (da rammostrare al teste doc. 10).
•vero che il sig. ha richiesto che venissero installati, per lui e per i suoi inquilini, i nuovi Pt_1 misuratori di calore (ripartitori di calori) e la ha eseguito il lavoro ad agosto 2021 (si CP_1 rammostri al teste il doc. 16).” (pagg. 6-7). Capitoli di prova che, seppure non risultino neppure numerati, sono superflui in parte ed inammissibili in parte poiché vertono sulla dimostrazione EL calcolo e ELla quantificazione di prestazioni riconducibili al contratto di somministrazione ex art. 1559
c.c.
Se nonché dall'intera documentazione prodotta dalla presunta creditrice non si comprende affatto quali siano i criteri, i parametri, i calcoli che conducono ai singoli importi esposti, quali pretesi pagamenti per la somministrazione periodica di riscaldamento ed acqua calda.
E' quindi pacifico che abbia fornito alle unità immobiliari esclusive di CP_1 Pt_1
la somministrazione periodica di riscaldamento ed acqua calda;
è altrettanto pacifico che il
[...] debitore abbia in passato pagato tale somministrazione, probabilmente con le stesse modalità di fatturazione, alla creditrice somministrante;
è ancora altrettanto pacifico che il debitore abbia comunicato di voler genericamente saldare e pagare gli ultimi debiti.
Ma tutto ciò non basta per ritenere provata la somma richiesta oggi dal creditore, - seppure ulteriormente ridotta per effetto di ulteriori pagamenti EL debitore, come riporta nelle sue note conclusive -, poiché sul creditore, quivi attore sostanziale, grava l'onere di provare la fondatezza ELla somma richiesta.
Pertanto, seppure appaia probabile che l'opponente conservi ancora un debito nei confronti ELl'opposta, non è possibile per questo Giudice comprendere a quanto ammonti la somma pagina 6 di 7 corrispondente al debito, stante il non assolvimento ELl'onere ELla prova da parte EL creditore.
Tale onere ELla prova non è stato affatto assolto, essendosi limitata a richiamare CP_1 fatture ed estratti conto riportante solo numeri astratti e sterili, privi di qualsivoglia doveroso criterio di calcolo, dal quale il consumatore deve essere messo in condizione di poter comprendere in modo intellegibile la somma richiesta.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ELla documentazione prodotta in atti e ELle difese ELle parti;
atteso che l'onere ELla prova sull'effettività dei consumi grava direttamente sulla società fornitrice, odierna convenuta opposta, e che di contro risultano fondate le deduzioni ed eccezioni ELl'opponente in merito alla mancanza ELla riferibilità dei consumi di riscaldamento ed acqua calda al suo nominativo, l'opposizione svolta da parte opponente deve ritenersi fondata e va pertanto accolta con conseguente revoca EL decreto ingiuntivo opposto.
In ragione ELla reciproca ed equivalente soccombenza ELle domande, le spese di lite ben potranno essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento ELl'opposizione,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 798/2024 EL 2 agosto 2024 - RG n. 1774/2024; rigetta le altre domande;
compensa le spese EL giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2279/2024 tra
, CF: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Bianchi EL Foro di Alessandria, CF: , presso il cui studio in Alessandria, Piazza Marconi n. 3, C.F._2 ha eletto domicilio pec Email_1
ATTORE
e
, in persona EL legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede CP_1 Controparte_2 legale in Alessandria, via Pisacane n. 37 C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Elena Grignolio C.F: ed elettivamente domiciliata presso lo studio in C.F._3
Alessandria, Via Trotti n. 122 pec Email_2
CONVENUTO
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 11,59 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Davide Bianchi Per il convenuto l'avv. Elena Grignolio oggi sostituito dall'avv. Mirko Grasso
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori ELle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante ELlo stesso verbale. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 16,00.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2279/2024 promossa da:
, CF: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Bianchi EL Foro di Alessandria, CF: , presso il cui studio in Alessandria, Piazza Marconi n. 3, C.F._2 ha eletto domicilio pec Email_1
ATTORE contro
, in persona EL legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede CP_1 Controparte_2 legale in Alessandria, via Pisacane n. 37 C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Elena Grignolio C.F: ed elettivamente domiciliata presso lo studio in C.F._3
Alessandria, Via Trotti n. 122 pec Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore opponente: Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 798/2024 EL 2 agosto
2024 RG n. 1774/2024, che si oppone per i motivi di narrativa, dando atto in particolare che le spese per il riscaldamento non sono mai state approvate dalla assemblea dei condomini e che Controparte_1 non ha mai fornito, come era suo obbligo, nei confronti EL Condominio, inteso anche come consumatore, alcuna indicazione sulle modalità di calcolo ELle somme richieste e sul criterio di riparto tra i gli utenti – essendo inapplicabile il disposto ELl'art. 63 c.1 disp. Att. cod. civ.
- Qualora l'opposto fornisca prova adeguata EL proprio credito, per le annualità considerate EL
2021/22, 2022/23 e 2023/24, dedurre dalle somme che risulteranno dovute gli acconti versati – dandosi atto ELla piena disponibilità ELl'opponente al pagamento di quanto effettivamente dovuto. Vinte le spese di lite.
Per il convenuto opposto:
“ogni contraria, domanda, eccezione e deduzione respinta, voglia Ill.mo Giudice EL Tribunale di Alessandria, in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione EL decreto opposto, per l'importo di € 11.531,97 (capitale portato EL decreto ingiuntivo pari ad € 16.945,99, dedotti gli acconti versati come sopra indicati) dal pagina 2 di 7 momento che l'opposizione non è fondata su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, in funzione dei motivi meglio esposti in atti. nel merito: respingersi l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 798/2024 Ing. - n. 1774/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Alessandria, con la condanna ELl'odierna opponente al pagamento EL capitale pari ad € 16.945,99, dedotti gli acconti versati successivamente al deposito EL ricorso per decreto ingiuntivo e così per un importo residuo di € 11.531,97 e degli interessi di Legge maturati e maturandi dal dovuto al saldo e alle spese, come liquidate. Con vittoria ELle spese e compensi professionali EL presente giudizio. in via subordinata di merito: in ragione di quanto dedotto nella narrativa EL presente atto, condannarsi al Parte_1 pagamento in favore di ELl'importo capitale di € 16.945,99 dedotti gli acconti versati Controparte_1 successivamente al deposito EL ricorso per decreto ingiuntivo e così per un importo residuo di €
11.531,97 - o di quell'altra somma, maggior o minore, che verrà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, il tutto oltre agli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
Con vittoria ELle spese e compensi professionali EL presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova per testi, anche in controprova, sui capitoli sopra indicati.
Si indicano come testimoni dei fatti di cui sopra i signori , , Testimone_1 Testimone_2
Constantine CO e c/o e EO. residente in [...]
Alessandria, anche in controprova.”.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
1. Con atto di citazione in opposizione si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
798/2024 EL 2 agosto 2024 - RG n. 1774/2024 notificatogli il 4 settembre 2024, per la somma di
Euro 16.945,99, oltre interessi e spese, così in particolare esponendo: le somme pretese da CP_1 non sono mai state presentate al né tantomeno è mai stato fornito un
[...] Controparte_3 conteggio o un loro riparto;
non essendovi alcuna approvazione da parte dei condomini, permane in capo a l'onere probatorio sul credito vantato;
l'opponente non ha mai ricevuto le fatture Controparte_1 citate nel ricorso e le contesta formalmente;
è inammissibile l'azione diretta nei confronti EL condomino, che non ha rapporto diretto con poiché il disposto ELl'art. art. 63 c.1 disp. Controparte_1
Att. Cod. civ. - che prevede l'azione da parte dei creditori nei confronti EL Condominio e l'azione esecutiva preventivamente mirata nei confronti dei condomini morosi – non è applicabile in questo caso, poiché difetta l'approvazione da parte ELl'assemblea ELle spese stesse di cui si assume il mancato pagamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta chiedeva il rigetto ELl'opposizione per i CP_1 seguenti motivi: il sig. non ha mai contestato gli importi e le bollette, continuando a versare Pt_1 acconti che contabilizzava;
nel contratto di "Servizio Energia” (doc. 15) all'art. 13 è indicato CP_1 che agli utenti viene inviata direttamente da la bolletta per il pagamento con relative scadenze, CP_1
e all'art. 14 è stato previsto, su espressa volontà EL condominio, il cui amministratore ha sottoscritto le modifiche al contratto, che le quote vengano direttamente richieste ai condomini proprietari e non al
; non ha agito per un credito nei confronti EL ma nei CP_3 CP_1 Controparte_3 confronti EL singolo condomino moroso nel pieno rispetto EL principio di terzietà e Parte_1 ciò per un suo debito personale, non certo in via solidale con il Condominio.
3. All'udienza EL 20.2.2025 “Il difensore di parte convenuta richiama la clausola 14 EL contratto sottoscritto con il Condominio, in base alla quale si giustifica l'azione diretta nei confronti dei singoli condomini;
ciò è giustificato anche in virtù EL metodo di contabilizzazione diretta dei consumi attraverso le singole valvole” ed il Giudice si riservava, sia sull'eccezione sollevata dall'attore che sulle istanze istruttorie.
pagina 3 di 7 4. A scioglimento ELla riserva assunta il Giudice “Rilevato che l'opposizione appare di pronta soluzione non concede la provvisoria esecutorietà EL decreto ingiuntivo opposto;
ritenuta la causa prettamente documentale e matura per la decisione, fissa l'udienza EL 29 maggio 2025 ore 12,00 per discussione ex art. 281sexies cpc con termine fino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive”.
§
L'opposizione è parzialmente fondata per i seguenti motivi.
Nel caso in esame la convenuta opposta, presunta creditrice, fornisce riscaldamento ed acqua direttamente all'impianto centralizzato EL per poi essere goduto direttamente pro quota CP_3 dai singoli condomini.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che “1. La ricorrente è creditrice EL sig. Controparte_1
residente in [...] C.F.: ELla Parte_1 C.F._1 somma di € 16.945,99 per saldo fattura n. 739/8 EL 28.06.2024 (€ 11.963,04) relativa a conguaglio stag. 2021/22 e conguaglio stag. 2022/23 per riscaldamento e acqua EL sig. inquilino presso il Per_1
, e saldo fattura n. 4141/1 EL 28.06.2024 (€ 4.982,95) relativa a conguaglio Controparte_3 stagione 2023/24 per riscaldamento e acqua EL sig. docc. 1 e 2)” (pag. 1). Per_1
Risulta documentato che nel contratto di "Servizio Energia Plus” sottoscritto il 2/5/2012 dall'amministratore pro tempore EL Condominio unitamente al rappresentante legale ELla società
(doc. 15 convenuta opposta), all'art. 13 è indicato che viene inviata direttamente da CP_1 CP_1 agli utenti (poi individuabili successivamente come singoli condomini) le “fatture” per il pagamento dei “costi di riscaldamento” e dei “costi di acqua calda sanitaria”, secondo i criteri di ripartizione riportati agli artt. 11 e 12 EL contratto, con le relative scadenze. Ciò risulta infatti pattuito all'art. 14 EL contratto, nel quale risultano palesi le modifiche al dattilografato contratto, sottoscritte/controfirmate dall'amministratore, così risultando che le quote vengano richieste direttamente ai condomini proprietari e non al condominio.
Il primo aspetto da chiarire quindi è se il ed i singoli condomini siano soggetti diversi, tale CP_3 da potersi invocare il principio di relatività, posto dall'art. 1372 c.c., a norma EL quale “il contratto ha forza di legge tra le parti.”. Infatti, il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Da tale principio discende quello ELl'intangibilità ELla sfera giuridica altrui, in forza EL quale un soggetto può subire incisioni nella sua sfera giuridica solo se vi ha consentito prestando il suo consenso. Terzo, infatti, è quel soggetto che non è stato parte EL contratto né in senso formale né in senso sostanziale. Pertanto, il principio di relatività degli effetti EL contratto, da cui discende il divieto di ingerenza nell'altrui sfera giuridica, è diretto a garantire il rispetto ELla libertà di autodeterminazione in materia negoziale. Le fattispecie disciplinate dagli artt. 1379 c.c. e 1381 c.c. costituiscono applicazione concreta EL suddetto principio.
Tuttavia, è principio consolidato che il non sia un soggetto giuridico. Non ha una CP_3 personalità giuridica distinta dai singoli condomini che lo costituiscono. Ha sì una capacità giuridica in quanto limitata alla gestione ELle parti comuni ELl'edificio stesso. Il Condominio può stare in giudizio attraverso l'amministratore che lo rappresenta, per la tutela dei diritti e degli interessi comuni dei condomini.
Talchè le obbligazioni assunte dall'amministratore condominiale in esecuzione di vincoli di legge ovvero ELle ELibere assunte dall'assemblea condominiale vincolano direttamente i singoli condomini nei limiti ELle rispettive quote millesimali.
Invero, seppure il non sia un soggetto giuridico, è pur vero che la giurisprudenza di merito CP_3
e di legittimità in determinate circostanze considera il Condominio alla stregua di un pagina 4 di 7 “consumatore” (CGUE C-329/19 EL 2/4/2020; Cass. N. 14475/2019).
In considerazione di ciò il contratto di "Servizio Energia Plus” sottoscritto il 2/5/2012 dall'amministratore pro tempore EL Condominio riporta legittimamente obbligazioni poste anche a carico dei singoli condomini, quali appunto il pagamento dei “costi di riscaldamento” e dei “costi di acqua calda sanitaria”.
Peraltro, risulta non contestato che tale metodo di fatturazione sia sempre stato adottato, con il contestuale pieno riconoscimento da parte dei singoli condomini ELle obbligazioni ivi riportate nel contratto.
Ove il condomino, quivi attore opponente, eccepisca come nella specie (ancora da ultimo nelle sue note conclusive così scrive: “L'amministratore, dunque, non aveva il potere di accettare clausole limitative dei diritti dei singoli condomini o che trasferissero ai medesimi, singolarmente, il rapporto contrattuale. Nessun condomino ha sottoscritto il contratto, né conferito all'amministratore ELega che lo autorizzasse ad accettare una intestazione diversa da quella al Condominio.”) che la integrazione/modifica EL contratto sottoscritto – si ripete, nel lontano 2012 – sia avvenuta per eccesso da parte ELl'amministratore condominiale, avrebbe avuto l'onere probatorio di allegare perlomeno la ELibera condominiale e l'allegato contratto sul quale l'assemblea si era pronunciata, di spiegare perché negli anni sia stata data esecuzione a tale contratto, oltre eventualmente a valutare l'ipotesi di chiamare in garanzia lo stesso amministratore condominiale.
Ben altro aspetto da considerare è invece se il creditore abbia fornito puntuale prova EL quantum preteso, sia secondo i costi applicati che secondo i criteri di ripartizione riportati agli artt. 11 e 12 EL contratto, sia secondo l'effettiva erogazione EL riscaldamento e ELl'acqua calda sanitaria.
L'attore opponente ha infatti opposto che “mancano l'indicazione ELla spesa globale, l'indicazione ELle quote (nonché ELla ELibera condominiale necessaria per la loro adozione), i dati relativi al consumo dei conduttori. … non esistono ELibere che approvino il costo effettivo globale EL riscaldamento ed il suo riparto … Secondo la difesa di l'utente dovrebbe ricostruire da sé i CP_1 conteggi: l'art. 11 EL contratto sul “Criterio di di ripartizione dei costi di riscaldamento” prevede l'applicazione di questa formula: CO.c=(kWh – kMS)/Σ ripartitori” (ancora da ultimo nelle sue note conclusive pag. 3).
In replica – già nella comparsa di costituzione e risposta – il convenuto opposto si è limitato ad asserire che “Il sig. … non ha mai contestato gli importi e le bollette, anzi, ha continuato a versare acconti Pt_1 che la , man mano contabilizzava” (pag. 2), ed entrando nel merito ha così opposto: “si producono CP_1 le bollette da cui emergono i consumi di ogni radiatore dotato di strumento di misura. Difatti, a seguito ELl'entrata in vigore EL D.lgs 102/2014, che all'art. 1 stabilisce che “Il presente decreto, in attuazione ELla direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento ELl'efficienza energetica che concorrono al conseguimento ELl'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3 e che contribuiscono all'attuazione EL principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto". Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato ELl'energia e a superare le carenze EL mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali ELl'energia”, la ha provveduto a installare in ogni Condominio i nuovi strumenti di misura CP_1
(ripartitori di calore) e contatori acqua a trasmissione da remoto dei consumi. I contatori sono stati installati in tutti gli appartamenti EL e le letture inserite nelle bollette Controparte_3 corrispondono alle letture sui contatori, effettuate da remoto. Per di più, gli adeguamenti ELle tariffe gas vengono calcolati in base al listino mensile pubblicato dall'autorità A.R.E.R.A, consultabile al seguente link: ( ) e il prezzo a mc. indicato nei preventivi, non fa riferimento al costo EL Email_3 Email_4
Gas metano, ma si riferisce al prezzo EL mc. riscaldato. Per comprendere come leggere le bollette, basta consulare il link Leggere la bolletta – : Energia CP_1
pagina 5 di 7 Sul punto 5) Obbligo di di dimostrare il proprio credito e dedurre gli acconti ricevuti Controparte_1
Si produce il dettaglio ELle somme dovute dal sig. (doc. 14) e portato dalle fatture azionate e gli Pt_1 importi versati in acconto e dedotti dal totale: si fa presente che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 31.07.2024, il decreto emesso il 02.08.24 e notificato al sig. il 04.09.2024: pertanto, Pt_1 nel ricorso sono stati indicati gli importi ELle due fatture la n. 739/2024 di € 11.963,04 e la n. 4141/2024 di € 4.982,95 (docc. 17 e 18), pertanto, tutti gli importi versati in acconto e risultanti dal prospetto allegato sono stati corrisposti dopo il 31.07.2024 e pertanto dovranno essere decurtati dall'importo indicato nel ricorso e nel decreto: l'importo ad oggi effettivamente dovuto dal sig. è di € 12.610,30.” (pagg. 5- Pt_1
6).
Ed infine ha chiesto “IN VIA ISTRUTTORIA: chiede, senza che ciò comporti inversione Controparte_1 alcuna ELl'onere ELla prova, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: •vero che prima che la diventasse fornitrice EL (quindi prima EL 2012) i consumi EL CP_1 Controparte_3 riscaldamento venivano effettuati in base ai millesimi di proprietà come da tabella allegata al contratto di fornitura allegato (da rammostrare al teste il doc. 15); •vero che dal 2012, data di subentro ELla CP_1 come fornitrice EL Condominio, sono stati installati i ripartitori di calore e pertanto, i consumi sono stati suddivisi in base ai consumi effettivi individuali;
•vero che l'assemblea EL con ELibera CP_3
18.07.12 ha votato all'unanimità di stipulare il contratto di fornitura, riqualificazione centrale termica e installazione valvole con la (da rammostrare al teste doc. 15); •vero che al momento ELla CP_1 sottoscrizione, l'Amministratore EL tempo EO. , ha chiesto di apportare alcune modifiche Tes_4 al contratto e, in particolare all'artt. 10 e 14, con opportuna sottoscrizione per ratifica (da rammostrare al teste doc. 15); •vero che i consumi dei singoli radiatori vengono rilevati e letti da remoto (tramite un dispositivo computerizzato) e pertanto, tale lettura è precisa e affidabile;
•vero che le letture riportate nelle bollette riferite all'alloggio EL sig. sono state rilevate da remoto, con lettura dei consumi di ogni Pt_1 ripartitore indicato dal singolo codice (da rammostrare al teste doc. 8); •vero che le letture riportate nelle bollette riferite all'alloggio locato al sig. sono state rilevate da remoto, con lettura dei consumi di Per_1 ogni ripartitore indicato dal singolo codice (da rammostrare al teste doc. 9); •vero che le letture riportate nelle bollette riferite all'alloggio locato al sig. sono state rilevate da remoto, con Per_2 lettura dei consumi di ogni ripartitore indicato dal singolo codice (da rammostrare al teste doc. 10).
•vero che il sig. ha richiesto che venissero installati, per lui e per i suoi inquilini, i nuovi Pt_1 misuratori di calore (ripartitori di calori) e la ha eseguito il lavoro ad agosto 2021 (si CP_1 rammostri al teste il doc. 16).” (pagg. 6-7). Capitoli di prova che, seppure non risultino neppure numerati, sono superflui in parte ed inammissibili in parte poiché vertono sulla dimostrazione EL calcolo e ELla quantificazione di prestazioni riconducibili al contratto di somministrazione ex art. 1559
c.c.
Se nonché dall'intera documentazione prodotta dalla presunta creditrice non si comprende affatto quali siano i criteri, i parametri, i calcoli che conducono ai singoli importi esposti, quali pretesi pagamenti per la somministrazione periodica di riscaldamento ed acqua calda.
E' quindi pacifico che abbia fornito alle unità immobiliari esclusive di CP_1 Pt_1
la somministrazione periodica di riscaldamento ed acqua calda;
è altrettanto pacifico che il
[...] debitore abbia in passato pagato tale somministrazione, probabilmente con le stesse modalità di fatturazione, alla creditrice somministrante;
è ancora altrettanto pacifico che il debitore abbia comunicato di voler genericamente saldare e pagare gli ultimi debiti.
Ma tutto ciò non basta per ritenere provata la somma richiesta oggi dal creditore, - seppure ulteriormente ridotta per effetto di ulteriori pagamenti EL debitore, come riporta nelle sue note conclusive -, poiché sul creditore, quivi attore sostanziale, grava l'onere di provare la fondatezza ELla somma richiesta.
Pertanto, seppure appaia probabile che l'opponente conservi ancora un debito nei confronti ELl'opposta, non è possibile per questo Giudice comprendere a quanto ammonti la somma pagina 6 di 7 corrispondente al debito, stante il non assolvimento ELl'onere ELla prova da parte EL creditore.
Tale onere ELla prova non è stato affatto assolto, essendosi limitata a richiamare CP_1 fatture ed estratti conto riportante solo numeri astratti e sterili, privi di qualsivoglia doveroso criterio di calcolo, dal quale il consumatore deve essere messo in condizione di poter comprendere in modo intellegibile la somma richiesta.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ELla documentazione prodotta in atti e ELle difese ELle parti;
atteso che l'onere ELla prova sull'effettività dei consumi grava direttamente sulla società fornitrice, odierna convenuta opposta, e che di contro risultano fondate le deduzioni ed eccezioni ELl'opponente in merito alla mancanza ELla riferibilità dei consumi di riscaldamento ed acqua calda al suo nominativo, l'opposizione svolta da parte opponente deve ritenersi fondata e va pertanto accolta con conseguente revoca EL decreto ingiuntivo opposto.
In ragione ELla reciproca ed equivalente soccombenza ELle domande, le spese di lite ben potranno essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento ELl'opposizione,
Revoca il decreto ingiuntivo n. 798/2024 EL 2 agosto 2024 - RG n. 1774/2024; rigetta le altre domande;
compensa le spese EL giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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