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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 846/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SITTINIERI ALESSANDRO, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DI PAOLA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
RICORRENTE
“- Pronunziare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Mazzarino (CL) il 10.04.1966 (C.F.: ) e , nato ad [...] il C.F._1 Controparte_2
27.02.1964 (C.F. ), autorizzando gli stessi a vivere separati, con facoltà di C.F._2 fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
- assegnare in via esclusiva l'uso della casa coniugale, sita in Ragusa nella via Sen. Filippo Anfuso n.
9, alla sig.ra che vivrà nella stessa unitamente al figlio Controparte_1 [...]
, nato ad [...] il [...], con obbligo per il sig. di Persona_1 Controparte_2 contribuire, nella misura del 50%, alle spese di locazione e condominiali, anche di successivi immobili in cui madre e figlio si trasferiranno in futuro, fino a quando il figlio vivrà insieme alla madre o diverrà economicamente autosufficiente;
- porre a carico del sig. la corresponsione, in favore della sig.ra Controparte_2 [...]
, di un assegno mensile per il mantenimento del figlio non economicamente Controparte_1 autosufficiente in misura non inferiore ad €. 350,00, da rivalutarsi annualmente in base all'aumento
pagina 1 di 4 del costo della vita accertato dall'ISTAT nell'anno precedente, nonché del 50% delle spese scolastiche annuali, delle spese sanitarie e di tutte le altre di carattere straordinario ed imprevedibile che dovessero palesarsi necessarie per la salute, la corretta crescita, l'educazione e l'istruzione della prole, secondo quanto previsto dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Catania, allegato al presente ricorso. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
RESISTENTE
“Si chiede la conferma in via definitiva dei provvedimenti provvisori assunti con l'ordinanza del 15.7.2024 con la previsione che il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio sia dovuto sino a un termine finale futuro che il Tribunale riterrà congruo per la ricerca di un'occupazione, con cessazione anticipata qualora il ragazzo raggiunga anzitempo l'indipendenza economica”.
Il PM ha apposto il visto in data 23/04/2024.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a TAVAGNACCO (UD) in data 20/12/2003, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di TAVAGNACCO al
Numero 25, Parte I, dell'anno 2003. Da tale unione è nato il figlio , in data Persona_1
07/05/20023.
ha presentato ricorso per separazione giudiziale Controparte_1 chiedendo al Tribunale di assegnarle la casa coniugale e di porre un contributo di € 350,00 a carico del per il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente dal punto di vista economico. CP_2
si è costituito con memoria difensiva, aderendo alla domanda di Controparte_2 separazione chiedendo tuttavia che il contributo per il figlio fosse limitato a € 150,00 mensili e fosse corrisposto direttamente a lui. All'udienza del 11/07/2024, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati;
con ordinanza del 15/07/2024 disponeva a carico del CP_2 la corresponsione in favore della di un assegno mensile di € 200,00 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio maggiorenne e rigettava la richiesta di assegnazione della casa coniugale.
Assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 18/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse di infedeltà reciprocamente rivoltesi dalle parti costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. L'unica questione da esaminare riguarda il contributo di mantenimento a carico del resistente in favore del figlio maggiorenne.
Giova al riguardo osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020).
Tanto premesso in punto di diritto, emerge dagli atti che il figlio , di ventuno anni, ha da Per_1 poco conseguito il diploma di scuola superiore quale perito informatico, e non ha ancora trovato un'occupazione. Riguardo alle condizioni economiche delle parti, l'odierna ricorrente ha dichiarato di lavorare come operatore socio-assistenziale presso una casa di cura e di percepire uno stipendio mensile di € 1.200,00; la stessa ha dichiarato di essere onerata dal pagamento di € 550,00 mensili a titolo di canone di locazione per un immobile relativamente al quale, però, ha ricevuto la notifica dello sfratto per morosità. Il resistente ha sostenuto di essere in attesa che gli venga rinnovato un contratto di lavoro e di percepire, solitamente, circa € 1.200,00/1.300,00 a titolo di retribuzione mensile;
il afferma, CP_2 inoltre, di essere onerato da talune spese mensili, tra cui la rata di € 300,00 versata mensilmente al fine di estinguere un prestito contratto anni fa.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle sopra descritte condizioni economiche e della giovane età di che deve ancora inserirsi nel mondo del lavoro, appare opportuno porre a carico del Per_1
pagina 3 di 4 l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di € 200,00 mensili, a titolo di CP_2 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deve infine essere rigettata la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare sita in
Ragusa via Sen. Filippo Anfuso n. 9, dato che l'immobile, condotto in locazione dal 2023, non può intendersi quale casa coniugale, ossia centro di affetti, interessi e consuetudini in cui si è espressa e articolata la vita familiare.
La soccombenza reciproca, legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 846/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, che contrassero matrimonio a TAVAGNACCO (UD), in data Controparte_2
20/12/2003, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di
TAVAGNACCO al Numero 25, Parte I, dell'anno 2003; dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Controparte_2 Per_1 ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, Controparte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione Istat come per legge;
rigetta la domanda di assegnazione della casa proposta dalla ricorrente;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 846/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SITTINIERI ALESSANDRO, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DI PAOLA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
RICORRENTE
“- Pronunziare la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
Mazzarino (CL) il 10.04.1966 (C.F.: ) e , nato ad [...] il C.F._1 Controparte_2
27.02.1964 (C.F. ), autorizzando gli stessi a vivere separati, con facoltà di C.F._2 fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
- assegnare in via esclusiva l'uso della casa coniugale, sita in Ragusa nella via Sen. Filippo Anfuso n.
9, alla sig.ra che vivrà nella stessa unitamente al figlio Controparte_1 [...]
, nato ad [...] il [...], con obbligo per il sig. di Persona_1 Controparte_2 contribuire, nella misura del 50%, alle spese di locazione e condominiali, anche di successivi immobili in cui madre e figlio si trasferiranno in futuro, fino a quando il figlio vivrà insieme alla madre o diverrà economicamente autosufficiente;
- porre a carico del sig. la corresponsione, in favore della sig.ra Controparte_2 [...]
, di un assegno mensile per il mantenimento del figlio non economicamente Controparte_1 autosufficiente in misura non inferiore ad €. 350,00, da rivalutarsi annualmente in base all'aumento
pagina 1 di 4 del costo della vita accertato dall'ISTAT nell'anno precedente, nonché del 50% delle spese scolastiche annuali, delle spese sanitarie e di tutte le altre di carattere straordinario ed imprevedibile che dovessero palesarsi necessarie per la salute, la corretta crescita, l'educazione e l'istruzione della prole, secondo quanto previsto dalle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottato dal Tribunale di Catania, allegato al presente ricorso. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
RESISTENTE
“Si chiede la conferma in via definitiva dei provvedimenti provvisori assunti con l'ordinanza del 15.7.2024 con la previsione che il contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio sia dovuto sino a un termine finale futuro che il Tribunale riterrà congruo per la ricerca di un'occupazione, con cessazione anticipata qualora il ragazzo raggiunga anzitempo l'indipendenza economica”.
Il PM ha apposto il visto in data 23/04/2024.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile a TAVAGNACCO (UD) in data 20/12/2003, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di TAVAGNACCO al
Numero 25, Parte I, dell'anno 2003. Da tale unione è nato il figlio , in data Persona_1
07/05/20023.
ha presentato ricorso per separazione giudiziale Controparte_1 chiedendo al Tribunale di assegnarle la casa coniugale e di porre un contributo di € 350,00 a carico del per il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente dal punto di vista economico. CP_2
si è costituito con memoria difensiva, aderendo alla domanda di Controparte_2 separazione chiedendo tuttavia che il contributo per il figlio fosse limitato a € 150,00 mensili e fosse corrisposto direttamente a lui. All'udienza del 11/07/2024, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati;
con ordinanza del 15/07/2024 disponeva a carico del CP_2 la corresponsione in favore della di un assegno mensile di € 200,00 a titolo di CP_1 mantenimento del figlio maggiorenne e rigettava la richiesta di assegnazione della casa coniugale.
Assegnati i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 18/02/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse di infedeltà reciprocamente rivoltesi dalle parti costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. L'unica questione da esaminare riguarda il contributo di mantenimento a carico del resistente in favore del figlio maggiorenne.
Giova al riguardo osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020).
Tanto premesso in punto di diritto, emerge dagli atti che il figlio , di ventuno anni, ha da Per_1 poco conseguito il diploma di scuola superiore quale perito informatico, e non ha ancora trovato un'occupazione. Riguardo alle condizioni economiche delle parti, l'odierna ricorrente ha dichiarato di lavorare come operatore socio-assistenziale presso una casa di cura e di percepire uno stipendio mensile di € 1.200,00; la stessa ha dichiarato di essere onerata dal pagamento di € 550,00 mensili a titolo di canone di locazione per un immobile relativamente al quale, però, ha ricevuto la notifica dello sfratto per morosità. Il resistente ha sostenuto di essere in attesa che gli venga rinnovato un contratto di lavoro e di percepire, solitamente, circa € 1.200,00/1.300,00 a titolo di retribuzione mensile;
il afferma, CP_2 inoltre, di essere onerato da talune spese mensili, tra cui la rata di € 300,00 versata mensilmente al fine di estinguere un prestito contratto anni fa.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle sopra descritte condizioni economiche e della giovane età di che deve ancora inserirsi nel mondo del lavoro, appare opportuno porre a carico del Per_1
pagina 3 di 4 l'obbligo di versare alla ricorrente la complessiva somma di € 200,00 mensili, a titolo di CP_2 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Deve infine essere rigettata la domanda della ricorrente di assegnazione della casa familiare sita in
Ragusa via Sen. Filippo Anfuso n. 9, dato che l'immobile, condotto in locazione dal 2023, non può intendersi quale casa coniugale, ossia centro di affetti, interessi e consuetudini in cui si è espressa e articolata la vita familiare.
La soccombenza reciproca, legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 846/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, che contrassero matrimonio a TAVAGNACCO (UD), in data Controparte_2
20/12/2003, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di
TAVAGNACCO al Numero 25, Parte I, dell'anno 2003; dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Controparte_2 Per_1 ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00, Controparte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione Istat come per legge;
rigetta la domanda di assegnazione della casa proposta dalla ricorrente;
compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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