Sentenza 19 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/2004, n. 9441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9441 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso iscritto al n. 17378 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2003, proposto da:
SE NA, madre dei minori SE RI, nato a [...] il [...] e RU UR, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Roma, V. Circumvallazione Trionfale n. 77, presso l'avv. Antonio Gugliotta, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
1) Avv. GUIDO MUSSINI, curatore dei minori SE RI e RU UR, domiciliato elettivamente in Roma, V. Appiano n. 8, presso l'avv. Maria Giovanna Ruo, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso.
2) LO DI SE RI e RU UR, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Intorre per procura per notar Giovanni Lomonaco di Praia a Mare, Rep. n. 4805 del 21 luglio 2003, elettivamente domiciliati in Roma, P.za dei Prati degli Strozzi n. 21.
- controricorrenti -
nonché
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA e Procuratore della Rep. c/o il Trib. Minori ROMA. 2) TUTORE DEI MINORI SE RI E RU UR, in persona del SINDACO DEL COMUNE DI ROMA, Ufficio Tutele, Via Merulana n. 123.
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, Sezione per i minorenni, n. 2306, del 4 aprile - 14 maggio 2003.
Udita, all'udienza del 30 marzo 2004, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi gli avv. Antonio Gugliotta, per la ricorrente e Maria Giovanna Ruo per il curatore controricorrente.
Udito il P.M. Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 25 settembre 1999 agenti di P.S. rinvenivano, in un'auto parcheggiata e chiusa, i minori NA PE e RU EN, rispettivamente di poco meno di cinque e due anni, che piangevano disperatamente. Con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma notificato il 13 ottobre 1999, i minori erano affidati ai Servizi sociali del Comune, con ordine di collocamento in famiglia e divieto di prelievo, ma non di visita, da parte della madre o di altri parenti.
La madre dei piccoli, NA NA si costituiva nella procedura aperta per accertarne lo stato di abbandono con due avvocati, domandando di rivedere i figli, ma non riusciva a visitarli: nel gennaio 2000 l'assistente sociale incaricata delle indagini sulla famiglia dei minori, non aveva ancora rinvenuto ne' la madre ne' altri parenti nel campo nomadi individuato come quello dove dovevano essere.
Solo ad aprile 2000, il nonno materno dei bambini contattava il Servizio Sociale, consentendo l'individuare la dimora della famiglia e di procedere alle indagini: dalle relazioni di luglio e agosto 2000 risultavano sia la precarietà del nucleo familiare di appartenenza e le pessime condizioni igienico sanitarie del campo, che lo stato di confusione e smarrimento della NA il cui comportamento era ritenuto non collaborativo. Gli accertamenti medici espletati non riscontravano abusi sessuali in danno dei piccoli che, comunque, dall'esame psicodiagnostico, risultavano vittime di maltrattamenti fisici e di trascuratezza.
Durante il procedimento la NA aveva continuato a non vedere i figli, anche se non risultava se ciò dipendesse dagli ostacoli di fatto posti dal Centro dove i minori erano ospiti o da difficoltà di reperibilità della donna, che aveva falsamente dichiarato di non avere altri figli, pur avendo avuto una bimba nel gennaio 2000, e che la compagna del padre era la nonna dei piccoli con i quali non aveva legami di parentela. Il Tribunale per i minorenni di Roma, con decreto del 2 luglio 2001, dichiarava lo stato di adottabilità dei minori e sull'opposizione della NA, revocava detto provvedimento con sentenza dell'11 giugno 2002. Era infatti ritenuto non provato lo stato d'abbandono emerso dal solo episodio del rinvenimento nell'auto dei minori le cui condizioni generali si rilevavano non curate, per la ipotonotrofia degli arti inferiori, la dermatite, le escoriazioni e gli esiti di ferite lacero contuse di EN e l'impetigine al tronco e agli arti inferiori e gli esiti cicatriziali alle gambe, alle caviglie e ai piedi, di PE. Il Tribunale negava lo stato di abbandono, rilevando che la madre, ricoverata in ospedale per minaccia di aborto, aveva affidato i minori a altri nomadi qualificati parenti che avevano lasciato i piccoli in auto. Escluso che la mancanza di incontri tra i piccoli e la madre fosse addebitabile alla donna, essendo stati impediti da provvedimenti del Tribunale e dall'opposizione del Centro affidatario e degli operatori, che li ritenevano inopportuni nell'interesse dei bimbi, era negata la prova degli abusi e dei maltrattamenti dei piccoli, non potendosi ritenere che i segni di bruciature di sigarette rinvenuti su PE fossero addebitabili al nucleo familiare, considerato anche che la NA era stata assolta dal reato di maltrattamenti. Le riferite falsità della NA per il Tribunale erano espedienti collegati alla paura che le venisse sottratta anche l'altra bimba e al tentativo di rendere più semplice la riconsegna dei figli;
il nucleo familiare dei minori, costituito pure dal padre, giunto da poco in Italia, dal nonno materno e dalla sua compagna Ti e dalla zia materna, garantiva secondo i primi giudici rapporti con i minori, per cui andava revocata la dichiarazione di adottabilità.
Su gravame del curatore speciale dei minori e del P.M. la sezione per i minori della Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14 maggio 2003, riformava la decisione del Tribunale, dichiarando adottabili i due minori. Era infatti provata l'assenza di qualsiasi assistenza morale e materiale dei minori, ai quali la situazione poteva arrecare solo gravi danni;
si era in un caso di carenza assoluta di quelle cure, anche minime, atte a garantire non uno sviluppo sereno della personalità ma la stessa incolumità psico-fisica dei minori, come risultava dalle pietose loro condizioni generali, evizianti una prolungata e palese trascuratezza per loro da parte della famiglia e della madre e si traducevano in gravissimi pregiudizi. Irrilevante era per la Corte l'esistenza d'impedimenti di diritto o di fatto per la NA a incontrare i figli, ostativa a una valutazione del loro rapporto con la madre, perché la donna che subito s'era procurata i difensori, aveva impiegato diversi mesi prima di domandare gli incontri con i piccoli al Servizio sociale, dovendosi quindi imputare solo a sue scelte la omessa ripresa dei rapporti con i figli, data anche la sua difficile reperibilità. L'elusività e poca coerenza delle risposte della NA alla delegata ai servizi sociali dimostrava l'assenza di legami reciproci tra la madre e i bimbi, e dalla relazione del c.t.u. erano emersi elementi comprovanti lo stato di abbandono e i maltrattamenti subiti dai piccoli.
In tale contesto nessun altro fattore negativo andava provato, essendo sufficienti quelli accertati per dichiarare adottabili i due fratelli, risultando esclusa l'idoneità della madre alla cura dei minori e dovendosi negare l'esistenza stessa di un nucleo familiare idoneo a curarli.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono NA NA con due motivi e si difendono con controricorso il curatore speciale e i collocatari dei due bambini, non svolgendo attività difensiva il loro tutore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso deduce l'esistenza d'una motivazione apparente della sentenza impugnata, non emergendo la ratio decidendo., data l'esistenza di argomentazioni illogiche e incomprensibili. I comportamenti elusivi della NA nei confronti dei Servizi e la circostanza di aver tenuto nascosta la nascita della terza figlia, non sono collegati dalla Corte alla paura della donna di vedersi togliere pure la piccola, non potendosi per la decisione tenere conto dei rapporti della donna con quest'ultima. La Corte non considera l'esigenza normativa di garantire ai minori il diritto alla famiglia biologica e invece di motivare la sentenza in rapporto all'unico episodio del rinvenimento dei minori nell'automobile chiusa, che in primo grado era risultato giustificato dalla necessità di ricovero in ospedale della NA per impedire un aborto e fu esattamente imputato ai parenti ai quali i piccoli erano stati affidati, viene invece collegato a presunzioni e valutazioni di operatori e tecnici interessati a far dichiarare adottabili i due minori.
2.1. In secondo luogo si censura la sentenza di merito per violazione dell'art. 1 della L. 4 maggio 1983 n. 184 che, al sesto comma, garantisce il diritto dei minori a conservare i loro rapporti con la famiglia di origine, per una serie di abusi e scorrettezze del Centro di Servizio sociale, stigmatizzati nella decisione di primo grado e che avevano di fatto concorso a impedire ogni rapporto della madre biologica con i bambini dichiarati adottabili.
2.2. Infine, con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 7 della L. 28 marzo 2001 n. 149, per avere la sentenza affermato che i minori avevano manifestato la loro volontà di non riprendere a vivere nel campo nomadi con la famiglia d'origine e di non voler tornare con la madre, senza che i giudici li avessero sentiti, come previsto dalla norma.
3. Il ricorso censura in sostanza la motivazione della sentenza impugnata la cui insufficienza non potrebbe comunque avere rilievo, perché le disposizioni processuali della L. 149/2001 non sono applicabili fino al 30 giugno 2004, per la proroga disposta da ultimo dal D.L. 24 giugno 2003 n. 147, convertito nella L. 1^ agosto 2003 n. 200 ed è di conseguenza consentito il solo ricorso per Cassazione
per violazione di legge.
Il primo motivo di ricorso deduce quindi la sola apparente motivazione, dovendosi altrimenti considerare inammissibile, ma è da negare che la sentenza impugnata sia motivata solo in apparenza e sia nulla per difetto di detto elemento costitutivo x art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d'appello motiva, da pagg. 12 a pag. 16 della sua sentenza, le ragioni per le quali doveva riformarsi la decisione di primo grado e non risulta la dedotta illogicità e contraddittorietà di motivazione, presupposto dell'apparenza denunciata. Secondo la Corte di merito,"al di là delle numerose istanze formali avanzate in via giudiziale (l'arretratezza culturale, lo scarso inserimento nel nostro paese e le difficoltà linguistiche e di comprensione non hanno certo impedito alla NA di reperire dei difensori e di svolgere appieno le sue difese nel corso del procedimento), non risulta che la donna, per lunghi mesi, si sia mai concretamente attivata con il S. S. affidatario, per poter rivedere i figli o quantome-no per averne notizie" (pag. 11 sentenza). Detto atteggiamento conferma il modesto interesse della donna per i suoi figli, dimostrato pure dal fatto che la NA non aveva cercato di contattare il Servizio sociale per lungo tempo e anzi si era resa irreperibile;
ciò escluderebbe l'esistenza di ostacoli di fatto posti da detto Servizio ai rapporti tra madre e figli, potendosi quelli giuridici superare con l'assistenza degli avvocati subito dalla donna nominati per essere seguita nel presente giudizio. La Corte d'appello ha accertato che la NA non era in grado d'assicurare ai minori quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico necessario allo sviluppo e alla formazione della personalità dei minori, non perché nomade ma per la sua personalità e in quanto priva del supporto di una famiglia che la sostenesse: infatti il padre dei bambini è figura in sostanza assente e gli altri parenti (nonno e zia materna) non hanno mostrato rapporti significativi con i bambini da loro abbandonati in auto nella circostanza da cui è derivata questa vicenda.
In tale contesto, emergono chiari i presupposti dello stato di abbandono, come definito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 28 marzo 2002 n. 4503 e 4 maggio 2000 n. 5580) ed è da negare quindi la mancata motivazione della decisione della Corte d'appello logicamente e congruamente motivata con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, perché il diritto dei minori a conservare il rapporto con la famiglia biologica non è nel caso certamente esistente per l'assenza di ogni famiglia di sangue dei minori, per essere il padre sostanzialmente lontano e solo da poco giunto in Italia, la madre indifferente, il nonno materno privo di rapporti significativi con i piccoli e la nonna materna mancante, rimanendo una zia materna dai contorni piuttosto sfumati che non appare particolarmente interessata ai due bimbi. La comparazione tra il diritto alla famiglia biologica e altri diritti personali dei minori, come quello alla incolumità fisica e psichica ovvero all'armonico sviluppo della personalità in un gruppo familiare, ha determinato nella Corte d'appello la convinzione che nel caso l'insieme delle situazioni soggettive dei minori meglio sarebbe stato tutelato dalla dichiarazione di adottabilità, meno lesiva del permanere nell'originario loro nucleo familiare. L'episodio dell'abbandono dei minori nell'auto e i segni evidenti della mancanza di ogni cura e assistenza per loro, con alcune tracce, valutate in sede di merito con giudizio insindacabile in questa sede e motivato congruamente e logicamente, di maltrattamenti e a-busi da loro subiti, giustificano pienamente l'affermazione dello stato di abbandono dei piccoli, correttamente ritenuti adottabili in mancanza di un nucleo familiare di origine che li possa assistere e amare in modo adeguato.
Una parte della pag. 15 della sentenza della Corte di merito è destinata a dimostrare l'assenza di una famiglia biologica effettiva dei due bambini e tanto basta a negare l'accoglimento del secondo motivo di ricorso (sulla rilevanza della c.d. "significatività" dei rapporti con gli adottandi dei parenti entro il quarto grado, a evitare la dichiarazione di abbandono, Cass. 9 maggio 2002 n. 6629, 1^ febbraio 2000 n. 1095, 10 novembre 1999 n. 12449, 20 gennaio 1998 n. 482). Infondato è pure il terzo motivo di ricorso, perché nessun obbligo vi era di sentire i due minori nel procedimento, essendo entrambi infradodicenni e dovendosi negare un qualsiasi rilievo a detta audizione in rapporto all'età (oggi nove e sei anni) e al presumibile sviluppo intellettuale e psichico dei minori da connettere pure all'ambiente in cui erano vissuti. L'argomentazione, solo rafforzativa del convincimento dei giudici sullo stato di abbandono dei minori, fondata sulle dichiarazioni rese al P.M. presso il Tribunale per i minori di PE, che per la sua età poteva avere maggiore capacità e coscienza, e ha narrato le pessime condizioni di vita nel Campo Nomadi e il desiderio di rimanere con gli affidatari, non incide sulla validità della sentenza. La Corte, infatti, nessun obbligo aveva di sentire i minori infradodicenni, non potendo rilevare la c.d. "capacità di discernimento" degli stessi per l'audizione, non essendo ancora vigente la novella degli artt. 7 e 10 della L. 184 del 1983 per la natura processuale della disposizione che connette a detta capacità la necessità di sentire l'adottando (sul tema cfr., da ultimo, Cass. 21 marzo 2003 n. 4124). Deve quindi negarsi ogni violazione dell'art. 7 della L. 184/83, anche a non considerare che le dichiarazioni di PE al P.M. non hanno assunto rilievo fondamentale per la decisione della Corte, che ha solo rafforzato il suo convincimento per quanto il minore aveva detto, pur risultando già sufficienti ragioni per rilevare l'abbandono e dichiarare l'adottabilità. Il ricorso deve quindi essere rigettato, perché infondato;
concorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di questa fase tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2004