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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
41911 dell'anno 2024 vertente
TRA
, con l'Avv.to LONGOBARDI MA Parte_1
per procura in atti
E
Controparte_1
[...]
Resistente contumace
Oggetto: accertamento diritto alla c.d. Carta elettronica di aggiornamento
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024 e ritualmente notificato in data 27 novembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata sulla premessa di aver lavorato con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 dal 9 settembre 2022 al 31 agosto 2023 presso l' in Roma,( v. contratto prodotto in atti), Controparte_2
con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale, ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di disapplicare l'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, sostituito dal DPCM 28 novembre 2026 e di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta
1 Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro
500,00 per l'anno anno scolastico 2022/2023, in suo favore oltre accessori di legge.
Ha allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha altresì richiamato le motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precedenti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...”
2 mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirsi” .
Parte resistente è rimasta contumace e di tanto occorre dare atto.
La causa è stata quindi decisa con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che con la pronunzia della Corte di Cassazione n. 29962 del 27 ottobre 2023 è stato affermato il seguente principio di diritto;
“ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
La difesa svolta da parte ricorrente merita pertanto di essere condivisa per le ragioni già esposte dalla citata sentenza della Suprema Corte cui per brevità si rinvia.
3 L'Amministrazione convenuta deve, conseguentemente, essere condannata ad accreditare sulla carta di aggiornamento elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500 l'anno per l'anno scolastico indicato in dispositivo, oltre accessori.
In relazione alle spese di lite, si osserva che le stesse vengono poste a carico della parte resistente in ragione della soccombenza di quest' ultima;
liquidazione segue in dispositivo, con distrazione al difensore antistatario, alla luce del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 18 novembre 2024 , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1.Accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 e per l'effetto, condanna il ad accreditare sulla carta elettronica di Controparte_1 aggiornamento alla stessa parte euro 500 per l'anno scolastico 2022/23, oltre alla maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
2. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 217 oltre 15% per spese generali, iva e cpa con distrazione al difensore
LONGOBARDI MA
Roma, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
41911 dell'anno 2024 vertente
TRA
, con l'Avv.to LONGOBARDI MA Parte_1
per procura in atti
E
Controparte_1
[...]
Resistente contumace
Oggetto: accertamento diritto alla c.d. Carta elettronica di aggiornamento
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024 e ritualmente notificato in data 27 novembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata sulla premessa di aver lavorato con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 dal 9 settembre 2022 al 31 agosto 2023 presso l' in Roma,( v. contratto prodotto in atti), Controparte_2
con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale, ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di disapplicare l'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, sostituito dal DPCM 28 novembre 2026 e di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta
1 Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro
500,00 per l'anno anno scolastico 2022/2023, in suo favore oltre accessori di legge.
Ha allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha altresì richiamato le motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precedenti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...”
2 mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirsi” .
Parte resistente è rimasta contumace e di tanto occorre dare atto.
La causa è stata quindi decisa con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che con la pronunzia della Corte di Cassazione n. 29962 del 27 ottobre 2023 è stato affermato il seguente principio di diritto;
“ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
La difesa svolta da parte ricorrente merita pertanto di essere condivisa per le ragioni già esposte dalla citata sentenza della Suprema Corte cui per brevità si rinvia.
3 L'Amministrazione convenuta deve, conseguentemente, essere condannata ad accreditare sulla carta di aggiornamento elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500 l'anno per l'anno scolastico indicato in dispositivo, oltre accessori.
In relazione alle spese di lite, si osserva che le stesse vengono poste a carico della parte resistente in ragione della soccombenza di quest' ultima;
liquidazione segue in dispositivo, con distrazione al difensore antistatario, alla luce del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 18 novembre 2024 , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1.Accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 e per l'effetto, condanna il ad accreditare sulla carta elettronica di Controparte_1 aggiornamento alla stessa parte euro 500 per l'anno scolastico 2022/23, oltre alla maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
2. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 217 oltre 15% per spese generali, iva e cpa con distrazione al difensore
LONGOBARDI MA
Roma, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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