Art. 6. Strutture residenziali 1. Possono essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongano, in alternativa, di:
a) strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi dall'Allegato A del Decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 , recante Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell' articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 » con riferimento alle strutture a carattere comunitario;
b) strutture che svolgono attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera q), del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'Allegato A del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera q), del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 :
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1.Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:
a) - p) (Omissis);
q) alloggio sociale, ai sensi deldecreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) - z) (Omissis).
2. (Omissis).».
a) strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi dall'Allegato A del Decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 , recante Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell' articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 » con riferimento alle strutture a carattere comunitario;
b) strutture che svolgono attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera q), del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 .
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'Allegato A del citato decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera q), del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 :
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1.Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto:
a) - p) (Omissis);
q) alloggio sociale, ai sensi deldecreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) - z) (Omissis).
2. (Omissis).».