Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2018, n. 11407
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Sentenza 11 maggio 2018

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In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2018, n. 11407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11407
    Data del deposito : 11 maggio 2018

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