Sentenza 11 maggio 2018
Massime • 1
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2018, n. 11407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11407 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2018 |
Testo completo
AULA 'B' 11407/18 T T I 11 MAG. 2018 R I D E T N E S E - Oggetto REPUBBLICA ITALIANA L O B E T N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E E N O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I R.G. N. 15293/2013 Z A R T S I G SEZIONE LAVORO Cron. 4407 E R E T N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. S C - Presidente Dott. VINCENZO DI CERBO Ud. 08/11/2017 Consigliere - PU Dott. AMELIA TORRICE Consigliere - Dott. DANIELA BLASUTTO ConsigliereDott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Rel. ConsigliereDott. ALFONSINA DE FELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15293-2013 proposto da: [...], MISSAGLIA MICHELE C.F. MISSAGLIA [...], elettivamente FABRIZIO C.F. domiciliati in ROMA, LARGO LEONARDO DA VINCI 5, presso lc studio dell'avvocato SIMONETTA DE JULIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO DRAGONE, giusta delega in atti;
2017 ricorrenti 4349
contro
MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 96047640584, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
REGIONE VENETO;
intimata avverso la sentenza n. 250/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/09/2012 R.C.N. 514/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato DE JULIO SIMONETTA per delega Avvocato DRAGONE MASSIMO. R.G.15293/2013 FATTI DI CAUSA haLa Corte d'Appello in epigrafe, confermando la pronuncia di prime cure, respinto la domanda di assegno una tantum proposta da LE IS e FA IS nei confronti del Ministero della Salute, nella qualità di eredi legittimi di AR IS, deceduta a causa di patologia epatica HCV correlata di origine postrasfusionale. Tanto ha deciso la Corte d'Appello sul presupposto che, in base alla lettura coordinata dell'art. 2, co.3, della I. 25/2/1992, n. 210, e dell'art. 1, co. 3, della 1.25/7/1997, n.238, la vivenza a carico dei familiari, requisito costitutivo della fattispecie, non fosse stato allegato né provato dagli appellanti. Nei confronti di tale pronuncia, interpongono ricorso per cassazione LE IS e FA IS con due censure, cui resiste con tempestivo controricorso il Ministero della Salute. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima censura parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (I. n.238/1997, art. 1, co.3 che ha modificato l'art. 2, co.3, 1. n.210/1992; I. n.362/1999; art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale). La sentenza gravata avrebbe erroneamente motivato nel respingere la domanda degli appellanti, non avendo tenuto conto che l'art 1, co.3 della legge n. 238 del 1997, nel modificare l'art. 2, co.3 della legge n. 210 del 1992, aveva eliminato la convivenza quale requisito costitutivo del diritto a fruire dell'indennità una tantum.
2. Con la seconda censura contesta la nullità della sentenza o delle norme del procedimento (art. 134 n.4 cod. proc. civ. e art. 111 Cost.). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112 e 113, co.1, cod. proc. civ.). La doglianza si articola in tre punti: a) la Corte d'Appello non avrebbe preso posizione in merito alla soppressione dell'inciso "a carico" ad opera dell'art. 2, co.3 I. n.238/1997, né avrebbe fatto applicazione della regola della successione delle leggi nel tempo, sebbene siffatte questioni fossero state trattate ampiamente nel ricorso in appello, di cui la parte trascrive i motivi;
b) il decisum non avrebbe tenuto conto che il decesso della IS aveva privato i ricorrenti del beneficio derivante dall'attività di casalinga che la stessa svolgeva in loro favore, con la conseguenza che la pronuncia d'appello avrebbe discriminato l'attività svolta fra le mura domestiche rispetto al lavoro professionale svolto dal coniuge;
c) infine, la Corte territoriale si sarebbe pronunciata ultra petita, non essendo stata mai, l'assenza del requisito della convivenza, oggetto di contestazione in sede di procedimento amministrativo, né di giudizio di merito da parte del Ministero della Salute, unico soggetto interessato a proporla. Le censure, che devono essere esaminate congiuntamente perché connesse, non meritano accoglimento. La I. n. 210/1992, contenente norme in materia di "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni", prevede all'art. 2, co.3, che, "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro." La predetta norma è stata modificata (e integrata) dalla I. 25/7/1997, n.238, la quale, all'art 1, co.3, ha sancito che "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia". La comparazione fra i due testi normativi (l. n.210/1992 e l. n.238/1997) consente di rilevare che la modifica legislativa si è incaricata di intervenire su alcuni aspetti, tra cui 1) l'introduzione, in caso di morte del congiunto, della possibilità da parte degli aventi diritto di optare tra l'indennizzo reversibile di cui all'art. 1 della o i t legge n. 219/1992 (e art.1 I. n.238/1997) e l'assegno una tantum;
2) il quantum c A dell'indennità una tantum reversibile (che aumenta da 50 a 150 milioni); 3) l'ordine dei destinatari del beneficio, che, nell'ottica di un potenziamento della sua finalità assistenziale, ha indotto il legislatore ad operare il parziale allargamento della platea dei beneficiari della misura, sempre, però, mantenendo la stessa aderente alla sua funzione originaria, di ristoro del danno causato dallo Stato ai prossimi congiunti della vittima. Un confronto fra i due testi normativi evidenzia l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo dell'indennità una tantum. Nella I. n. 210 del 1992, l'ordine degli aventi diritto risulta: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;
nella I. n. 238 del 1997 esso viene così ridefinito: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni. Potenziali aventi diritto sono pertanto tutti i figli e i fratelli a carico, indipendentemente dalla loro età e dalla loro capacità lavorativa, mentre nulla si aggiunge con riguardo alle categorie del coniuge e dei genitori. Dalla I. n. 238 del 1997, che è intervenuta su alcuni aspetti applicativi della disciplina, concernenti le condizioni e i modi per l'accesso al ristoro statale dell'una tantum reversibile, non si ricava alcun indicatore che porti a ritenere che il legislatore abbia voluto ripensare al carattere assistenziale del beneficio, espungendo dal testo il requisito della "vivenza a carico". Anzi, come denota lo stesso ampliamento delle categorie degli aventi diritto ai figli e ai fratelli maggiori di età e non inabili al lavoro, tale connotazione dell'intervento pubblico ha subito un ulteriore rafforzamento, in direzione della tutela, di tutti quei familiari che dalla vittima traevano concreto sostentamento, in virtù del rapporto di convivenza e che se ne vedono privati a causa delle inefficienze dello Stato a mezzo delle strutture attraverso le quali opera. Il diritto al ristoro poggia, perciò, su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovano a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto. Il vincolo determinato dalla convivenza o "vivenza a carico" dunque, rappresenta il cardine della legislazione, senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. E quindi la normaattraverso l'ordine delle categorie degli aventi diritto attribuisce rilevanza alla qualificazione della vittima, in quanto posta in relazione ai ruoli familiari basilari attraverso i quali si determina l'esigenza assistenziale nel senso anzidetto, con riferimento a una nozione di famiglia nucleare, centro d'imputazione di diritti primari. Tale approccio spiega sia la limitazione del diritto al beneficio in capo ai congiunti con i quali più presumibilmente viene a determinarsi la relazione di vivenza a carico (coniuge, figli, fratelli e genitori), sia l'equiparazione dei figli e dei fratelli maggiorenni e abili al lavoro ai figli e ai fratelli minorenni e disabili, costituendo, quest'ultimo, un valido indicatore della volontà legislativa di ampliare la portata assistenziale dell'assegno una tantum rispetto a tutte quelle relazioni parentali che traggono la loro fonte, anche se non esclusiva, di sostentamento e mantenimento (anche) dalla vittima del danno da emotrasfusione. Qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perché non "ripetuto" nella I. n.238 del 1997, la quale tuttavia non si occupa della natura dell'istituto, l'assegno una tantum perderebbe la sua esclusiva funzione pubblicistica di ristoro del danno anche economico procurato agli stretti familiari del congiunto - deceduto per aver contratto patologie da sangue infetto, per assumere un carattere diverso, semmai latamente risarcitorio, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo. Tale dato imprescindibile fa sì che le doglianze dei ricorrenti si rivelino inidonee a scardinare la ratio decidendi della pronuncia d'appello, la quale, fondando correttamente sulla necessità del requisito della vivenza a carico quale elemento costitutivo del diritto all'assegno una tantum, anche in vigenza dell'intervento riformatore del 1997, ne ha accertato non allegata né provata la sussistenza da parte degli appellanti. Inconferente rispetto a tale ricostruzione appare il rilievo secondo cui la sentenza d'appello sarebbe viziata da ultrapetizione, avendo, il Giudice del merito, statuito sul punto pur in assenza della specifica eccezione da parte del Ministero della Salute: trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie, esso deve ritenersi parte delle "condizioni dell'azione" processuale, il cui onere probatorio la legge pone a carico dei u d A ricorrenti. In definitiva, non meritando le censure accoglimento, il ricorso è rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento nei confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso all'Udienza dell'8 novembre 2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (dott. Vincenzo Di Cerbo) De Felice) Vinceur . Co Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLI Depositato in Cancelleria A L oggi, 1.1 MAG 2018 A E R P Funzionario Giudiziario Dott,sen Don COLETTA